S. Massera, E. Moruzzi A B C DELLA SICUREZZA AD USO DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI
|
|
|
- Carlo Carboni
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 S. Massera, E. Moruzzi A B C DELLA SICUREZZA AD USO DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI Compiti, obblighi e responsabilità secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e l Accordo Stato Regioni per la formazione del 21/12/2011 e delle relative linee guida interpretative del 25/7/2012 1
2 A B C della SICUREZZA ad uso dei PREPOSTI e dei DIRIGENTI Premessa...5 Definizioni...6 Chi fa cosa...11 Il datore di lavoro (DL)...11 Le deleghe...12 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione(rspp)...12 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)...13 Il medico competente...15 Addetti alle emergenze e addetti al primo soccorso...16 Le figure del preposto e del dirigente in azienda...17 Definizioni...17 Obblighi del preposto...18 Obblighi del dirigente...20 La valutazione dei rischi e il documento di valutazione dei rischi...28 I contenuti del DVR...29 Fattori di rischio...30 Classificazione dei fattori di rischio...31 Approfondimento dei principali fattori di rischio...36 Luoghi di lavoro...36 Attrezzature di lavoro e loro utilizzazione...39 Rischio da impianti elettrici...43 Lavori su impianti elettrici...44 DPI...44 Lavori fuori tensione...45 Lavoro in prossimità (BT-MT-AT)...45 Lavori non elettrici (BT-MT-AT)...46 Cantieri...47 Scavi e fondazioni...50 Messa in opera di ponteggi...51 INDICE 3
3 Lavori in quota...53 Misure generali di prevenzione e protezione...53 La segnaletica di sicurezza...56 Cartelli di divieto...57 Cartelli di avvertimento...57 Cartelli di prescrizione...58 Cartelli per attrezzature antincendio...59 Cartelli di salvataggio...60 Comunicazioni verbali e segnali gestuali...61 Movimentazione dei carichi...65 Effetti dannosi...66 Videoterminali...69 Definizioni...69 Agenti fisici - il rumore...73 Gli obblighi di legge...73 I mezzi di protezione personali...74 Vibrazioni...78 Campi elettromagnetici...81 Agenti chimici...82 Elenco delle frasi di rischio...89 Combinazione delle frasi di rischio...92 Agenti biologici Atmosfere esplosive Misure di prevenzione Antincendio Incendio Regole principali di prevenzione incendi Provvedimenti idonei per la protezione antincendio Cosa fare in caso di incendio Mezzi di estinzione
4 A B C della SICUREZZA ad uso dei PREPOSTI e dei DIRIGENTI PREMESSA Nel 2008 è stato pubblicato un provvedimento normativo molto importante per l igiene e la sicurezza sul lavoro: il cosiddetto Testo Unico. Si tratta del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul Supplemento ordinario (n. 108/L) della G.U. n Il Testo unico è stato integrato e modificato a poco più di un anno dalla sua pubblicazione: il 5 agosto 2009, sul Supplemento ordinario (n. 142/L) alla Gazzetta Ufficiale n. 180, è stato pubblicato il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal 106/2009 costituisce quindi il Nuovo Testo Unico in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Il testo è composto da 306 articoli e 51 allegati e abroga, totalmente o in parte, diverse norme che sono adesso ricomprese nel testo dell attuale decreto. Il campo di applicazione del Testo Unico comprende la quasi totalità dei settori di attività e delle tipologie di rischio; si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi. Gli obblighi di prevenzione e protezione interessano con diverse modalità anche i cosiddetti soggetti equiparati, riconducibili nelle seguenti categorie: lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro; lavoratori distaccati presso altro soggetto; 5
5 lavoratori delle PP.AA. che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali; lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi; lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio; lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati; lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico o telematico; lavoratori autonomi; componenti dell impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo; volontari che prestano attività tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, volontari che effettuano il servizio civile; Il Testo unico attribuisce grande importanza ai compiti dei preposti e dei dirigenti che saranno illustrati e approfonditi nel presente opuscolo. Un Accordo tra Stato e Regioni approvato il 21/12/2011 (Rep. 221 ESR) ha, tra l altro, disciplinato nel dettaglio la formazione e l informazione da erogare a dirigenti e preposti. DEFINIZIONI Nella stesura dell opuscolo si adotteranno le definizioni del D.Lgs 81/2008 riportate nella seguente tabella 1. 6
6 A B C della SICUREZZA ad uso dei PREPOSTI e dei DIRIGENTI Tab. 1 - Definizioni del D.Lgs. 81/2008 Lettera Termine Definizione a) Lavoratore b) Datore di lavoro Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo; 7
7 (segue) Tab. 1 - Definizioni del D.Lgs. 81/2008 Lettera Termine Definizione c) Azienda d) Dirigente e) Preposto f) g) h) i) l) m) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Addetto al servizio di prevenzione e protezione Medico competente Rappresenta nte dei lavoratori per la sicurezza Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Sorveglianza sanitaria Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa; Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa; 8
8 A B C della SICUREZZA ad uso dei PREPOSTI e dei DIRIGENTI (segue) Tab. 1 - Definizioni del D.Lgs. 81/2008 Lettera Termine Definizione n) Prevenzione o) Salute p) q) Sistema di promozione della salute e sicurezza Valutazione dei rischi r) Pericolo s) Rischio t) u) Unità produttiva Norma tecnica v) Buone prassi Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità; Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 9
9 (segue) Tab. 1 - Definizioni del D.Lgs. 81/2008 Lettera Termine Definizione z) Linee guida aa) bb) cc) dd) ee) Formazione Informazione Addestramento Atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall ISPESL e dall INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ido- Modello di organizzazione neo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, e di gestione del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; Organismi paritetici Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) Responsabilità sociale delle imprese Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 10
10 A B C della SICUREZZA ad uso dei PREPOSTI e dei DIRIGENTI CHI FA COSA La gestione della sicurezza in azienda è affidata a una serie di figure per le quali sono definite specifiche attribuzioni. Le figure coinvolte in azienda IL DATORE DI LAVORO (DL) È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l organizzazione dell impresa, ha la responsabilità dell impresa stessa ovvero dell unità produttiva, [ ], in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa [ ] 11
11 IL DL: CHE FA? è responsabile dell azienda; valuta i rischi; adotta misure di prevenzione e protezione; nomina le figure e organizza l attività in modo da ridurre al minimo i rischi. LE DELEGHE Nelle strutture complesse il datore di lavoro può essere il legale rappresentante dell ente. Ma il legale rappresentante può delegare un suo rappresentante attribuendo l autonomia decisionale e finanziaria per il compito assegnato. L art. 16 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce la possibilità di delega e definisce condizioni nelle quali questa può essere ammessa. La norma prevede comunque che la delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) È designato direttamente dal datore di lavoro ed è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi 12
12 A B C della SICUREZZA ad uso dei PREPOSTI e dei DIRIGENTI di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Nella maggior parte dei casi può essere una figura esterna all azienda e può essere coadiuvato dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Il RSPP non risponde direttamente per i reati propri in materia di prevenzione ma, se dall omissione di misure di prevenzione, deriva un danno a persone o cose questo può essere chiamato in causa per verificare la natura del suo operato. IL RSPP: CHE FA? collabora con il DL per valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione; propone programmi di informazione e formazione; partecipa alle consultazioni e alla riunione periodica in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; fornisce informazioni ai lavoratori. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura eletta o designata dai lavoratori per essere rappresentano in tema di igiene e sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità produtti- 13
13 ve con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, questo è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno (tabella 2). L art. 49 del D.Lgs 81/08 istituisce anche la figura del RLS di sito produttivo. Esso viene individuato all interno di specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri. RLS: CHE FA? viene consultato e partecipa attivamente; riceve la documentazione e le informazioni sulla sicurezza; formula proposte; avverte il suo responsabile dei rischi che individua o di cui ha notizia. Tab. 2 RLS: QUANTI E DOVE? (D.Lgs. 81/2008 art. 47 comma 7) Numero minimo di RLS Tipologia di azienda / unità produttiva 1 Aziende / unità produttive sino a 200 lavoratori 3 Aziende / unità produttive da 201 a lavoratori 6 Aziende / unità produttive oltre lavoratori (numero aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva) 14
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 Articolo 2 - Definizioni 1.Ai fini ed agli effetti
INTRODUZIONE AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA A RISCHIO D INCIDENTE RILEVANTE
INTRODUZIONE AL CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA A RISCHIO D INCIDENTE RILEVANTE Il Decreto Legislativo 81/2008 prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori
Relatore: Giuseppe Gallina
Relatore: Giuseppe Gallina D.Lgs 81/08 Fondamenti Generali Articolo 15 n)l informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sezione di Milano Bicocca
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Milano Bicocca Corsi di formazione anno 2009 in collaborazione con: Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione 30 NOVEMBRE 2009 Aula (da definire)
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali
Corso di Progettazione e Organizzazione della Sicurezza nel Cantiere - prof. arch. Renato G. Laganà I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Compiti, obblighi, responsabilità civili e penali Anno
DECRETO LEGISLATIVI 81/2008 e 106/2009
DECRETO LEGISLATIVI 81/2008 e 106/2009 CAMPO D APPLICAZIONE DEFINIZIONI MODULO A2 1 CAMPO DI APPLICAZIONE (Art.3): TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI, E TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO (c.1).
Sicurezza sul lavoro. Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. Opuscolo informativo Sicurezza negli uffici
Sicurezza sul lavoro Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale Opuscolo informativo Sicurezza negli uffici PREFAZIONE La normativa che regola l igiene e la sicurezza sul lavoro è oggettivamente
Corso di formazione per RLS e RSPP
Corso di formazione per RLS e RSPP ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE UNINDUSTRIA COMO e ORGANIZZAZIONI SINDACALI Docenti: Luca Fonsdituri (CGIL) e Lorenza Auguadra (CISL DEI LAGHI) ORGANIZZAZIONE DELLA
Normativa in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro
Normativa in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro L esigenza nasce da ragioni di carattere: Perché la Sicurezza? ETICO ECONOMICO OBBLIGHI CONTRATTUALI OBBLIGHI LEGISLATIVI Gli obiettivi finali della
Con Giulia & Angela ricapitoliamo Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità
Con Giulia & Angela ricapitoliamo Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità Soggetti del sistema di prevenzione aziendale L obiettivo principale del Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81
Corso di Gestione del Cantiere e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Classe IIIª B as 2012/2013 Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81 13/10/2012 1 Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81 Evoluzione
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DURATA: 08 10 1/09 Qualora il lavoratore risulti INIDONEO ad una mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoraotre, ove possibile ad altra mansione
DATORE DI LAVORO. Art. 2 comma 1 lett. b)
DATORE DI LAVORO Art. 2 comma 1 lett. b) Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore
I compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale:
I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: I compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) è composto da: Datore di Lavoro (DL DL)
LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO GRUPPO DI LAVORO «RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO» DOTT.SSA ANNA VENDITTI DOTT.SSA LAURA BARNABA Argomenti: Introduzione alla salute
Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime
Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,
Formazione Generale sulla salute e sicurezza dei Lavoratori
Formazione Generale sulla salute e sicurezza dei Lavoratori Ai sensi dell Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Zucchi Ing. Iury Maurizio 11/01/2018 1 Evoluzione storica dell approccio alla Sicurezza nei
L APPLICAZIONE DEL T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs 81/08) NEL COMPARTO AGRICOLO
L APPLICAZIONE DEL T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs 81/08) NEL COMPARTO AGRICOLO gennaio 2017 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine Dipartimento di Prevenzione S.O.C. Prevenzione
Figure coinvolte nella gestione della sicurezza. Cominciamo dalle figure generiche, ovvero senza specifici compiti di gestione della sicurezza
Figure coinvolte nella gestione della sicurezza Già il D.Lgs. 626/94 prevedeva precise misure organizzative L impostazione è stata confermata dal D.Lgs. 81/08 Analisi delle particolarità dell applicazione
D Lgs 81/2008. Evoluzione legislativa 04/05/2014. assicurazione. Anni 30 nascita dell INAIL. Legislazione prescrittiva DPR 547/1955 DPR 303/1956
Corso Base per Operatori Volontari A1 01 Pubblicazione 05/2014 revisione D. Lgs. 81/2008 1 Evoluzione legislativa Normativa sui luoghi di lavoro Normativa sulla Protezione Civile assicurazione Anni 30
PSGSL 06 Informazione, formazione, comunicazione, consultazione e partecipazione
CSF San Gaetano GESTIONE INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE Indice della procedura 1 SCOPO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3 RIFERIMENTI 4 COMPITI E RESPONSABILITA' 5 MODALITA'
Decreto Legislativo 81/2008
Decreto Legislativo 81/2008 Introduzione Il DLvo 81, naturale evoluzione della precedente normativa di sicurezza (principalmente individuabile nel DPR 547/55 e nel DLvo 626/94), indica le misure finalizzate
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ACCONCIATORI ESTETISTI TATUATORI BODY PIERCING LUOGO DI LAVORO dott. Roman Sisto Scarselletta geom. Guido Barba Tecnici della Prevenzione Bussana 30/11/2015
SALUTE E SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI: SOGGETTI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
Organismo Accreditato RER alla Formazione Continua e Superiore delibera Reg. 168/2009 SALUTE E SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI: SOGGETTI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI Martedì 25 Novembre 2014 HOTEL SAVOIA
RUOLO DEL PREPOSTO INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI D.lgs. 81/08 RUOLO DEL PREPOSTO INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI a cura di Giuliano Pancaldi D.LGS. 81/08 TITOLO I Capo III Sezione II Valutazione dei rischi Articolo
D.LGS. 231/2001 E ADEMPIMENTI NELL AMBITO DELLA COMPLIANCE AZIENDALE Torino, 1 dicembre 2011
D.LGS. 231/2001 E ADEMPIMENTI NELL AMBITO DELLA COMPLIANCE AZIENDALE Torino, 1 dicembre 2011 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
Annalisa Lantermo ASL1 Torino Convegno Sicurezza sul lavoro oggi Città di Torino, Presidenza del Consiglio Comunale Torino, 13 maggio 2008
EVOLUZIONE NORMATIVA, VIGILANZA, INFORMAZIONE E ASSISTENZA Annalisa Lantermo ASL1 Torino Convegno Sicurezza sul lavoro oggi Città di Torino, Presidenza del Consiglio Comunale Torino, 13 maggio 2008 D.LGS.
CORSO di AGGIORNAMENTO per RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA. ex D.Lgs. 81/2008 art.37
CORSO di AGGIORNAMENTO per RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA ex D.Lgs. 81/2008 art.37 1 L organizzazione della prevenzione aziendale 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I modelli
Datore di lavoro. Dirigente
Datore di lavoro Dirigente Medico competente RSPP Incaricati soccorso RLS Incaricato antincendio Preposto Lavoratore DATORE DI LAVORO CHI E : soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
Datore di lavoro. Dirigente RSPP RLS. Preposto DATORE DI LAVORO
Datore di lavoro Dirigente Medico competente RSPP Incaricati soccorso RLS Incaricato antincendio Preposto Lavoratore DATORE DI LAVORO CHI E : soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Superiore di Sanità Disposizione Operativa Generale N 3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DA LAVORO VERSIONE DATA DI EMISSIONE PREPARATA DA APPROVATA DA 00 25
SOGGETTI FORMATORI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO (Allegato A - Punto 2) ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016
C P R P SOGGETTI FORMATORI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO (Allegato A - Punto 2) ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016 (Pubblicato G.U. N 193 DEL 19/08/2016, IN VIGORE DAL 03 SETTEMBRE 2016) SOGGETTI FORMATORI
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: facciamo il punto Imola, 25 novembre 2015 Dott.ssa Paola Tarozzi Tecnico della Prevenzione presso l unità operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro
LA SICUREZZA I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA
LA SICUREZZA inizia dalla Direzione progetto permanente basata sulla prevenzione e non sull azione riparatrice è misurabile è compito di tutti in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita
CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GENERALE E SPECIFICA
CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GENERALE E SPECIFICA L art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti
Sicurezza sul lavoro: guida operativa e prassi aziendale
Sicurezza sul lavoro: guida operativa e prassi aziendale Sicurezza sul Lavoro le principali norme da osservare per una corretta gestione del rischio in azienda. Fonte: www.job.fanpage.it Il D. Lgs. n.
CORSO DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
CORSO DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BERGAMO Dott. Sergio Piazzolla Medico del Lavoro S.P.S.A.L. SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
Decreto legislativo , n. 626 (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265)
Decreto legislativo 19.09.1994, n. 626 (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265) Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
Ruolo dell'informazione e della formazione
Ruolo dell'informazione e della formazione Modulo C4 Programma Parte 1a Ruolo dell informazione e della formazione. Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione
Dalla prevenzione oggettiva alla prevenzione soggettiva. La Comunicazione. e D.Lgs. 81/2008. La comunicazione nel Decreto Legislativo 81/2008
Comunicazione e D.Lgs. 81/2008 Durata: 05 23 La Comunicazione nella D. Lgs. 81/08 dott. Giulio Regosa professionista in comunicazione della salute e sicurezza sul lavoro Dalla prevenzione oggettiva alla
Valutazio ne dei rischi
Valutazio ne dei rischi Il procedimento di valutazione dei rischi deve essere calato, in modo permanente, all interno della struttura di produzione, a livello individuale e di sistema, come uno strumento
