PRIME QUESTIONI APPLICATIVE POSTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 116/17: NUOVO REGIME DELLE INCOMPATIBILITA E DIRITTO TRANSITORIO
|
|
- Aureliana Carnevale
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 1 PRIME QUESTIONI APPLICATIVE POSTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 116/17: NUOVO REGIME DELLE INCOMPATIBILITA E DIRITTO TRANSITORIO CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ROMA, 21 NOVEMBRE 2017
2 2 PERIODO TRANSITORIO (ART.32 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 116/17) CATEGORIE DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE GOT NOMINATI ANTECEDENTEMENTE AL 31 MAGGIO 2016 E IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 15 AGOSTO 2017 ( ART. 29, 30, 31 DECRETO LEGISLATIVO 116/ 2017 GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE NOMINATI TRA IL 1 GIUGNO 2016 E IL 14 AGOSTO 2017 E IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 15 AGOSTO 2017 (ART.32 COMMA 8) GOT NOMINATI ANTECEDENTEMENTE AL 15 AGOSTO 2017 ED ATTUALMENTE IN TIROCINIO
3 3 GOT NOMINATI ANTECEDENTEMENTE AL 31 MAGGIO 2016 E IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 15 AGOSTO 2017 ( ART. 29, 30, 31 DECRETO LEGISLATIVO 116/ 2017) DURATA INCARICO: POSSONO ESSERE CONFERMATI FINO AL 2032 ( 1 QUADRIENNIO SCADENTE AL 31 MAGGIO QUADRIENNI SUCCESSIVI) ART. 29 IMPEGNO SETTIMANALE :FINO AL 14 AGOSTO 2021 RESTA INVARIATO QUELLO ATTUALE; IN SEGUITO, SARA LIMITATO A NON PIU DI DUE GIORNI LA SETTIMANA ( ART. 31 COMMA 5) CESSAZIONE : 68^ ANNO
4 4 COMPITI: FINO AL 15 AGOSTO 2021 (MONOCRATICO) POSSONO CONTINUARE A GESTIRE I RUOLI AUTONOMI ASSEGNATI PRIMA DEL 15 AGOSTO 2017, NELLE MATERIE CIVILI E PENALI, IN CONFORMITA ALLE DELIBERAZIONI DEL CSM ( ART. 30 COMMA 2) NELLE MATERIE DEL LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA SONO FATTE SALVE LE ASSEGNAZIONI DISPOSTE PRIMA DEL 30 GIUGNO 2017: I FASCICOLI ASSEGNATI DAL 1 LUGLIO 2017 IN POI DEVONO ESSERE REDISTRIBUITI AI TOGATI ( ART.30 COMMA 2) POSSONO ESSERE ASSEGNATI ALL UFFICIO PER IL PROCESSO E SVOLGERE I COMPITI E LE ATTIVITA DI CUI ALL ART. 10 ( ART. 30 COMMA 1 LETT.a)) POSSONO ESSERE ASSEGNATARI DI NUOVI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI ISCRITTI DOPO IL 15 AGOSTO 2017( ART.30 COMMA 1 LETT.b))
5 5 MATERIE ( ART. 11 COMMA 6 lett. a) e b) DECRETO LEGISLATIVO 116/17 E ARTT. 183, 184 E 188 CIRCOLARE TABELLE 2017/19) PROCEDIMENTI SUCCESSIVI AL 15 AGOSTO 2017: NON SI POSSONO ASSEGNARE AI GOT : NEL SETTORE CIVILE: POSSESSORIE E CAUTELARI ANTE CAUSAM, APPELLI AVVERSO SENTENZE DEL GDP, PROCEDIMENTI ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE ( CON LE ECCEZIONI DI CUI INFRA), PROCEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, SOCIETARIO, LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA, FAMIGLIA NEL SETTORE PENALE: PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLI A CITAZIONE DIRETTA (ART. 550 CPP), FUNZIONI DI GIP E DI GUP, PROCEDIMENTI IN APPELLO AVVERSO SENTENZE DEI GDP, PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DELL ARRESTO E I CONSEGUENTI GIUDIZI ( DIRETTISSIMI E ORDINARI)
6 6 POSSONO CONTINUARE A COMPORRE I COLLEGI, PENALI E CIVILI, GIA COSTITUITI ALLA DATA DEL 15 AGOSTO 2017, FINO ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI PROCEDIMENTI (ART. 30 COMMA 2) DAL 15 AGOSTO 2017 AL 15 AGOSTO 2021 POSSONO ESSERE DESTINATI A COMPORRE I COLLEGI, CIVILI E PENALI, CON LE SEGUENTI LIMITAZIONI: a)non PUO COMPORRE IL COLLEGIO PIÙDI UN GOT (ART. 30, CO. 5 E ART. 12); b)nel SETTORE CIVILE ( ART. 30 COMMA 5 E ART. 12 ) SONO ESCLUSI: FALLIMENTARE ; SEZIONI SPECIALIZZATE c) NEL SETTORE PENALE : SONO ESCLUSI : I COLLEGI CHE GIUDICANO REATI INDICATI NELL ART. 407 COMMA 2 LETT. A) CPP, MA L ESCLUSIONE NON SI APPLICA SE L AZIONE PENALE SIA STATA ESERCITATA ENTRO IL (ART. 30, CO. 6, E ART. 12); I COLLEGI DEL RIESAME, MA L ESCLUSIONE NON SI APPLICA SE LA NOTIZIA DI REATO SIA STATA ACQUISITA DALLA PROCURA PRIMA DEL (ART. 30, CO. 7 E ART. 12). ( SALVO I CASI DI IMPIEGO IN SUPPLENZA O PER IMPEDIMENTO DEL GIUDICE TOGATO AI SENSI dell art.13 del dlvo 116/17 ; vedi pure CIRCOLARE CSM P DEL 9 DICEMBRE 2016 e delibera 8 novembre 2017 CSM risposta a quesito nota 2584 del 24 maggio 2017)
7 7 GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE NOMINATI TRA IL 1 GIUGNO 2016 E IL 14 AGOSTO 2017 E IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 15 AGOSTO 2017 (ART.32 COMMA 8) DURATA INCARICO: I QUADRIENNIO DECORRENTE DALLA NOMINA, 3 QUADRIENNI SUCCESSIVI ( ART. 29 DLVO 116/17) CESSAZIONE : 68^ ANNO COMPITI: GLI STESSI PREVISTI PER I GOT GIA IN SERVIZIO AL 31 MAGGIO 2016
8 8 GOT NOMINATI ANTECEDENTEMENTE AL 15 AGOSTO 2017 ED ATTUALMENTE IN TIROCINIO NOMINA E TIROCINIO: DISPOSIZIONI PREVIGENTI AL DECRETO 116/17 (ART. 32 COMMA 8 )
9 9 COMPITI - IPOTESI A POSSONO RITENERSI IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 116/17 E QUINDI VALGONO LE STESSE REGOLE DELLE DUE CATEGORIE PRECEDENTI
10 10 COMPITI IPOTESI B Applicazione del primo comma art. 32 che dispone che gli artt. da 1 a 26 si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. A questa categoria ( attuali tirocinanti) non puòritenersi applicabile il capo XI perché gli artt. 29, 30 e 31 si applicano solo ai magistrati onorari in servizio ( art. 29). Per servizio deve intendersi l effettivo esercizio delle funzioni onorarie, a prescindere dalla «nomina». Inoltre l art.32 ( disposizioni transitorie ) fa riferimento sempre ai «magistrati onorari in servizio «e laddove si discorre ( comma 2) di assegnazione dei procedimenti civili e penali già effettuata prima della data di entrata in vigore del dl 116/17, non può che riferirsi a coloro che già svolgevano concretamente l attività, essendo anche assegnatari di procedimenti. ASSEGNAZIONE ALL UFFICIO PER IL PROCESSO ( ART. 10) ASSEGNAZIONE DI PROCEDIMENTI SE RICORRONO LE CONDIZIONI PREVISTE DALL ART. 11 LETT. A), b) c) e d). DURATA INCARICO : QUADRIENNALE + CONFERMA SUCCESSIVO QUADRIENNIO (art. 32 comma 8 e art. 18) SCADENZA : 65^ anno
11 11 INCOMPATIBILITA Regime delle incompatibilitàvigente prima della legge 57/16 GIUDICI ONORARI TRIBUNALE Art. 42 quater dell ordinamento giudiziario circolare P 793/2016 del CSM art. 7 GIUDICI DI PACE Art.8 legge 374/91
12 12 GOT GIUDICI DI PACE Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale: a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose; c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie. 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace: a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni; b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. c-bis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività. ((15)) 1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. 1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
13 13 Nella circolare P 793/2016 del CSM art. 7 alle ipotesi di cui all art. 42 quater o.g. si aggiungono: lett.f) i titolari di imprese individuali o di cariche in società commerciali operanti nello stesso territorio in cui viene svolta funzione onoraria; 3. l esercizio dell attività legale cd. stragiudiziale diretta all esercizio dell attività professionale davanti all ufficio o agli uffici nei quali il g.o.t.svolge le sue funzioni; 4. prevede la possibilità di esercitare la professione forense davanti agli organi di giustizia amministrativa, contabile e tributaria competenti in relazione al circondario ove il got svolge le funzioni; disciplina le ipotesi di incompatibilità ex artt. 18 e 19 ordinamento giudiziario.
14 14 DISEGNO DI LEGGE di legge S1738 per la riforma organica della magistratura onoraria, approvato il 10 aprile 2016 in Senato e il 28 aprile 2016 dalla Camera dei deputati : legge 28 aprile 2016 n.57 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Tre sono le direttrici fondamentali della riforma : statuto unico della magistratura onoraria; riorganizzazione dell ufficio del giudice di pace; rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, con particolare riferimento all inserimento nell ambito dell ufficio per il processo.
15 15 La relazione illustrativa pone l accento sulla necessità di prevedere un regime di incompatibilità omogeneo per tutti i magistrati onorari, tale da assicurare al massimo grado l attuazione del principio della terzietà del giudice, facendo applicazione di criteri non meno rigorosi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e che comunque consentano l esercizio di altre attività. Si evidenzia, inoltre, il carattere immediatamente precettivo delle norme relative al regime di incompatibilità dei giudici di pace, al coordinamento dell'ufficio del giudice di pace e, infine, alla formazione professionale di tutti i magistrati onorari.
16 16 Ed infatti, Al fine di garantire la massima trasparenza dell'operato dei magistrati onorari, il disegno di legge contiene una norma precettiva (articolo 4 del disegno di legge) che fonde le previsioni in tema di incompatibilità già contenute nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42- quater dell ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del Inoltre, alla luce della legge forense n. 247 del 2012, l'incompatibilità già prevista per gli associati di studio viene estesa anche ai membri dell'associazione professionale e ai soci delle società tra professionisti. Rispetto alle disposizioni già contenute nelle predette leggi (n. 374 del 1991 e ordinamento giudiziario) ne sono state introdotte altre, più rigide ipotesi di incompatibilità, e segnatamente l'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Infine, si è esclusa la sussistenza dell'incompatibilità per gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace ad esercitare la professione forense davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie, in considerazione della specialità delle predette giurisdizioni. Le predette disposizioni acquisiscono anche il ruolo di princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del legislatore delegato (articolo 2, comma 4).
17 17 LEGGE DELEGA 57/16 l art. 2, PUNTO 4 : ELENCA I PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA PER I MAGISTRATI ONORARI L art. 4 della legge - intitolato Incompatibilità del giudice di pace dispone che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace tutti coloro che si trovano nelle stesse situazioni che sono causa di incompatibilità indicate nell art. 2 punto 4. Non può dubitarsi della portata immediatamente precettiva della norma.
18 18 DAL 14 MAGGIO 2016 AL 14 AGOSTO 2017 Permane un regime delle incompatibilità differente tra got ( art. 42 quater Ord. Giud.) e gdp ( art. 4 legge 57/16).
19 19 15 agosto 2017 entra in vigore il decreto legislativo 13 luglio 2017, n Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 2017, con le seguenti eccezioni: le disposizioni dell'articolo 27 ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile - entrano in vigore in parte il 31 ottobre 2021 e in parte il 31 ottobre 2025 e le disposizioni dell'articolo 28 ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare - entrano in vigore il 31 ottobre 2021.
20 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Il capo XII del decreto ( artt ) contiene le disposizioni transitorie ed abrogazioni. L art. 32, primo comma, recita: Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3.
21 21 Considerato che il capo XI nulla dice in merito alla incompatibilità, deve ritenersi che, a far data dal 15 agosto 2017, la norma dell art. 5 si applichi anche ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto leg.vo 116/17. Peraltro, non troverebbe una ragionevole giustificazione la differenza di regime tra ex giudici di pace - per i quali il nuovo regime delle incompatibilità era già in vigore dal 15 maggio 2016 ed ex got.
22 22 CIRCOLARE CSM n.34/va/ 2017 DELIBERA 15 NOVEMBRE 2017 le cause di incompatibilità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 5 decreto legislativo determinano una presunzione assoluta di significativo deficit di indipendenza; non sono sanabili; al magistrato onorario non è mai consentito l esercizio di attività professionale forense all interno del circondario in cui svolge l incarico affidatogli : costituisce attività forense anche lo svolgimento di attività di mediazione e di negoziazione assistita ( art 5 comma 3 circolare); sussiste incompatibilità del magistrato onorario qualora non sia occasionale l attività professionale dei prossimi congiunti, associati di studio ecc. che esercitano la loro attività nello stesso circondario in cui opera il magistrato onorario; l attività professionale forense deve considerarsi come non occasionale quando il prossimo congiunto del magistrato onorario, o la persona a lui legata da rapporti di collaborazione professionale, abbia, avanti all ufficio di appartenenza del magistrato, il proprio centro di interessi, nonché quando ivi svolga, con una certa continuità, una porzione anche minore della propria professione. A tal fine andranno valutati la quantità del contenzioso patrocinato, la sua qualità, il suo rilievo sociale, le dimensioni dell ufficio ( art. 6 comma 2 circolare CSM); durante lo svolgimento del tirocinio del magistrato onorario non vi sono preclusioni all esercizio di attività forense sia da parte del magistrato onorario interessato sia da parte dei suoi prossimi congiunti, associati di studio ecc., con l unica eccezione per il singolo magistrato onorario, del divieto di patrocinare cause assegnate ai magistrati collaboratori o affidatari con i quali svolge il tirocinio; È causa di incompatibilità, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell art. 5 decreto legislativo, l abituale attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie o per istituti di intermediazione finanziaria: per l art. 7 della circolare, integra abituale attività professionale l esistenza, durante lo svolgimento dell incarico, di un rapporto di dipendenza professionale, di una stabile collaborazione professionale, anche in forma autonoma, ovvero il patrocinio, come avvocato; l incompatibilità sussiste per il magistrato onorario ovunque eserciti tale attività sul territorio nazionale, mentre, con riguardo al coniuge, al convivente etc.., sussiste solo quando quest ultimo esercita la professione all interno del circondario del Tribunale in cui esercita le funzioni il magistrato onorario.
23 23 In caso di sussistenza di cause d incompatibilità rilevanti ai sensi dell art. 5 d.lgs 116/207 - Dovere di immediata segnalazione di ogni incompatibilità rilevante per magistrati onorari già in servizio (v. all. A circolare) - Per i giudici onorari in tirocinio analoga dichiarazione dovrà essere resa entro trenta giorni dal conferimento dell incarico
24 24 Considerazioni del CSM Il C.S.M esprime preoccupazione per il rischio di seri nocumenti al funzionamento del servizio giustizia, in quanto numerosi magistrati onorari potrebbero essere costretti a lasciare improvvisamente l incarico loro affidato e formula due inviti -emanazione, da parte del Governo, di disposizioni correttive ed integrative della legge delega (nell ambito dei poteri previsti dall art. 3 co II L. 57/2016) per l introduzione di una norma in materia di trasferimenti dei giudici onorari allo scopo di rimuovere la condizione d incompatibilità; -emanazione di una normativa consiliare che integri la normativa primaria in ordine all accertamento in concreto delle cause di incompatibilità
25 25 RIMEDI In via transitoria, il CSM ha stabilito ( ART. 13) che entro e non oltre il 15 gennaio 2018 ogni magistrato onorario in servizio al , potrà, contestualmente alla dichiarazione relativa alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, chiedere un trasferimento indicando al massimo tre sedi.
DICHIARAZIONE RELATIVA AD EVENTUALI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE
(PER I GOT GDP) AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI (PER I VPO) AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI DICHIARAZIONE RELATIVA AD EVENTUALI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E RICHIESTA
DettagliRICHIESTA DI TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI SALUTE E/O DI FAMIGLIA
(PER I GOT GDP) AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI (PER I VPO) AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI SALUTE E/O DI FAMIGLIA IL/LA
DettagliAll. B. Al sig. PRESIDENTE della Corte di Appello di
All. B MODELLO STANDARD DI DOMANDA PER L AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL INCARICO DI GIUDICE ONORARIO DI PACE O DI VICE PROCURATORE ONORARIO Al sig. PRESIDENTE della Corte di Appello
DettagliVista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;
Schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148».
DettagliConsiglio Superiore della Magistratura
Allegato A Consiglio Superiore della Magistratura SCHEDA PER IL RAPPORTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER LA CONFERMA DEL MAGISTRATO ONORARIO PER IL PRIMO MANDATO QUADRIENNALE
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA SEZIONE AUTONOMA DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PER I MAGISTRATI ONORARI E DISPOSIZIONI PER LA CONFERMA NELL INCARICO DEI GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI
DettagliAUDIZIONE AL C.S.M. Roma, 11 settembre 2017
www.seiluglio.it AUDIZIONE AL C.S.M. Roma, 11 settembre 2017 MAGISTRATURA ONORARIA E INCOMPATIBILITÀ PARENTALE Con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in attuazione della legge delega di riforma
DettagliRiforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (scheda)
Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (scheda) CONTENUTO DELLA PROPOSTA NORMATIVA La proposta normativa, in forma di disegno di legge-delega al Governo,
DettagliGIUDICE DI PACE. Leggi Complementari
GIUDICE DI PACE 1. L. 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 278 del 27 novembre 1991). (Estratto) Capo I Del giudice di pace 1.
DettagliSOMMARIO. Presentazione alla prima edizione... Introduzione... Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA
Presentazione alla prima edizione... Introduzione... pag. V VII Capitolo I GIUDICE DI PACE E MAGISTRATURA ONORARIA. PROCEDIMENTO DI NOMINA 1.1. Il giudice di pace come magistrato onorario nel quadro dei
DettagliORDINAMENTO GIUDIZIARIO
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO r.d. 30.1.1941, n. 12 Giudici di 1 grado Conciliatore monocratico comune appello > pretore Pretore monocratico mandamento appello > tribunale Tribunale collegiale circondario appello
DettagliUNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI (U.N.I.M.O.) Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a - 3d - GENOVA Fax
NOVITA INTRODOTTE DAL DDL 1738 APPROVATO DAL SENATO IL 10.3.2016, estratti del DDL per versione completa il link è: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/ddlmess/967064/index.html?part= Art. 2. (Princìpi
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.
DettagliREGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO
REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO IL SISTEMA A) Il Consiglio dell Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale), dinanzi al: 1) Tribunale ordinario ed uffici Gip 2)
DettagliParte I LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ DEI MAGISTRATI ONORARI
OGGETTO: Pratica num. 34/VA/2017 Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previste per i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari dalla riforma organica della magistratura
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 116
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 116 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore PALMA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati,
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
DettagliLa Commissione propone all unanimità l adozione della seguente delibera:
NUOVE E PIÙ AMPIE IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE PER I GIUDICI DI PACE, I GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE ED I VICE PROCURATORI ONORARI DALLA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA: ADEMPIMENTI
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016 n. 92 (in Gazz. Uff., 31 maggio 2016, n. 126). - Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale Titolo IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I Ordinamento giurisdizionale 35 Art. 101 Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. Il giudici
DettagliINDICE I. INTRODUZIONE
INDICE I. INTRODUZIONE 1. Ordinamento giudiziario e diritto giudiziario............... 1 2. L ordinamento giudiziario tra diritto costituzionale e processuale... 2 3. Riparto delle norme in materia di
DettagliUd unità democratica giudici di
Ud unità democratica giudici di pace www.unitademocraticagiudicidipace.it La delegazione di Unità democratica Giudici di Pace (composta dal presidente Diego Loveri, e dal consigliere nazionale Ugo Ferruta)
DettagliRISOLUZIONE N. 3/2002 del
RISOLUZIONE N. 3/2002 del 15.1.2002 Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l anno 2002. Il Consiglio nella seduta del 15.01.2002, composto come da verbale in pari
Dettagli- L. 4 agosto 1955, n. 848 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali...
Presentazione alla prima edizione... V Presentazione alla seconda edizione...vii NORME GENERALI Costituzione della Repubblica italiana... 3 - L. 4 agosto 1955, n. 848 Ratifica ed esecuzione della Convenzione
DettagliIL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.
DettagliRISOLUZIONE N. 4/2001 del
RISOLUZIONE N. 4/2001 del 12.6.2001 Approvazione modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'anno 2001. Il Consiglio nella seduta del 12.06.2001, composto come da verbale in pari data,
DettagliEmendamenti al ddl 1738 articolo per articolo
unimo.eu http://www.unimo.eu/emendamenti-al-ddl-1738-articolo-per-articolo/ Emendamenti al ddl 1738 articolo per articolo UNIMO DISEGNO DI LEGGE senato 1738 governativo Art. 1. (Contenuto della delega)
DettagliCapitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO
Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO 1 1. IL DIBATTITO IN ASSEMBLEA COSTITUENTE Doppio binario di giurisdizione (giust. ordinaria e amm.va + giust. costituz.) Sistema giudiziario articolato (giudici ordinari,
DettagliINDICE I. INTRODUZIONE
INDICE I. INTRODUZIONE 1. Ordinamento giudiziario e diritto giudiziario... 1 2. L ordinamento giudiziario tra diritto costituzionale e processuale... 1 3. Riparto delle norme in materia di ordinamento
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.Lgs. 20-2-2006 n. 106. Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150. Pubblicato nella
DettagliVI CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ALGHERO MAGGIO 2012 HOTEL CARLOS V
La magistratura onoraria Scheda elaborata da Maria Graziella Serra Direttivo Nazionale ANF Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. (Fabrizio De André) Magistratura onoraria Qualifica
DettagliGli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )
Gli organi costituzionali La Magistratura (Cost. 101-113) FUNZIONE GIURISDIZIONALE Dire il giusto = applicare le leggi ai casi concreti La terzietà del giudice Nelle contese che possono nascere fra le
DettagliSOMMARIO CAPITOLO I L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 1
SOMMARIO VI CAPITOLO I L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 1 1. Il concetto di giurisdizione. 1 2. La giurisdizione costituzionale. 1 3. La giurisdizione ordinaria. 3 4. La giurisdizione speciale.
DettagliTesto con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA
Testo attuale Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo TITOLO IV LA MAGISTRATURA Sezione I Ordinamento giurisdizionale TITOLO IV LA GIUSTIZIA Sezione I Gli organi
DettagliArt. 3. (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali)
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e negli
DettagliAtti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3090
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3090 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 11 GENNAIO 2012 Stabilizzazione dei magistrati onorari che esercitano la funzione
DettagliINDICE GENERALE. I Costituzione della Repubblica italiana e Statuto del contribuente
INDICE GENERALE I Costituzione della Repubblica italiana e Statuto del contribuente Costituzione della Repubblica italiana Principi fondamentali (artt. 1-12)... pag. 3 Parte prima Diritti e doveri dei
DettagliCONCORSO PUBBLICO PER 399 GIUDICI ONORARI DI PACE E VICE PROCURATORI ONORARI
CONCORSO PUBBLICO PER 399 GIUDICI ONORARI DI PACE E VICE PROCURATORI ONORARI Procedura di selezione per l ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.
DettagliDelega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
1 Legge 28 aprile 2016, n. 57 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace Legge 28 aprile 2016, n. 57, in G.U. 29 aprile 2016, n. 99 Art.
Dettagli- L. 4 agosto 1955, n. 848 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali...
Presentazione... V NORME GENERALI Costituzione della Repubblica italiana... 3 - L. 4 agosto 1955, n. 848 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà
DettagliLE GARANZIE GIURISDIZIONALI
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI La funzione giurisdizionale La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali Autonomia e indipendenza della magistratura Il consiglio superiore della magistratura Il giusto
DettagliINDICE GENERALE. I Costituzione della Repubblica italiana e Statuto del contribuente. Parte I Diritti e doveri dei cittadini
INDICE GENERALE I Costituzione della Repubblica italiana e Statuto del contribuente Costituzione della Repubblica italiana Principi fondamentali (artt. 1-12)... pag. 3 Parte I Diritti e doveri dei cittadini
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2188 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l 11 marzo 2014 (v. stampati Senato nn. 116, 273, 296,
DettagliL ordine giudiziario è composto da:
L ordine giudiziario è composto da: magistrati di professione (giudici e p.m.) magistrati non di professione (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari; giudici onorari aggregati;
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE (PADOAN)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679-undecies DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Modifiche al codice dell ordinamento militare,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, FERRARESI, SARTI, TURCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2770 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, FERRARESI, SARTI, TURCO Disposizioni in materia
DettagliIndice storico - sistematico SEZIONE I COSTITUZIONE. Leggi costituzionali di particolare rilievo:
SEZIONE I COSTITUZIONE 1. COSTITUZIONE della Repubblica italiana. (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ed. str.). come modificata e integrata dalle leggi costituzionali: Edizione 2008 18 MARZO
DettagliPARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili
Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola
DettagliVISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e, in particolare, l articolo 4;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE, NONCHE LA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO,
Dettagli1990 L. 26 novembre 1990, n Provvedimenti urgenti per il processo civile (Articoli estratti) in Riforme processuali...» 884
Indice Cronologico 1942 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo [, dell amministrazione controllata] e della liquidazione coatta amministrativa in Fallimento...
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116. Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai
DettagliAi Dirigenti comunali Ai Responsabili di settore Ai dipendenti. E p.c. Al Sindaco Alla Giunta Al Presidente del Consiglio Comunale SEDE
Ai Dirigenti comunali Ai Responsabili di settore Ai dipendenti E p.c. Al Sindaco Alla Giunta Al Presidente del Consiglio Comunale SEDE San Lazzaro di Savena, 23 febbraio 2015 Prot. 6782 /2015 OGGETTO:
DettagliINDICE GENERALE. Parte I L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
INDICE GENERALE PRESENTAZIONE di Nicola Graziano...XI PREFAZIONE di Stanislao De Matteis... XIII Parte I L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Capitolo I LA GIURISDIZIONE ITALIANA di Nicola Graziano e Antonella Valeria
DettagliArt. 1. Art. 2. (Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali.
DettagliIl sistema giudiziario
Il sistema giudiziario Sintesi su: Principi costituzionali Il Consiglio Superiore della Magistratura Attori e gradi del processo Lo scopo della pena Le misure alternative alla pena I principi costituzionali
DettagliVISTO il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE NONCHE LA DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVA AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO,
DettagliINDICE SISTEMATICO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 3
IX Premessa V COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 3 PARTE PRIMA Diritti e doveri dei cittadini 4 TITOLO I Rapporti civili 4 TITOLO II Rapporti etico sociali 7 TITOLO III Rapporti
DettagliLA CORTE COSTITUZIONALE. E un organo di garanzia circa il rispetto della Costituzione e delle norme di rango costituzionale
LA CORTE COSTITUZIONALE E un organo di garanzia circa il rispetto della Costituzione e delle norme di rango costituzionale LA CORTE COSTITUZIONALE COMPITI Giudica sulle controversie delle leggi e degli
DettagliINDICE SISTEMATICO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
VII Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 3 PARTE PRIMA Diritti e doveri dei cittadini 4 TITOLO I Rapporti civili 4 TITOLO II Rapporti etico sociali 7 TITOLO III Rapporti
DettagliDelega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni sui giudici di pace A.C. 3672
Documentazione per l esame di Progetti di legge Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni sui giudici di pace A.C. 3672 Schede di lettura n. 418 23 marzo 2016
DettagliArticolo 1. Articolo 2.
Ddl Camera 2517 Delega al Governo per l istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio
DettagliCURRICULUM VITAE DOTT. SERGIO GALLO
CURRICULUM VITAE DOTT. SERGIO GALLO Magistrato di Cassazione: Nominato uditore giudiziario con D.M. 20.11.1986, conferite le funzioni giurisdizionali con delibera del CSM del 10.12.1987 svolge le funzioni
DettagliISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Il sistema della giustizia in Italia Prof. Giovanni Coinu 070.675.3010 - gcoinu@unica.it MAGISTRATURE ORDINARIA E SPECIALI Ordinaria Speciali Civile Giudice di Pace Tribunale
DettagliParametri forensi: le nuove tabelle Allegate a Dm 55/2014, come modificato dal Dm 37/2018
Parametri forensi: le nuove tabelle Allegate a Dm 55/2014, come modificato dal Dm 37/2018 1. GIUDICE DI PACE Valore d 0,01 d d 65,00 225,00 405,00 65,00 240,00 335,00 65,00 335,00 540,00 135,00 405,00
DettagliDisegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario
Disegno di legge costituzionale sulla riforma dell ordinamento giudiziario Approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 Testo a fronte a cura di Astrid Testo della Costituzione vigente Art. 87.
DettagliCONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE PROGETTO DI LEGGE. Recante Riforma organica del Giudice di Pace e della Magistratura Onoraria di Tribunale
PROGETTO DI LEGGE Recante Riforma organica del Giudice di Pace e della Magistratura Onoraria di Tribunale CAPO I DEL GIUDICE DI PACE Art. 1. (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo
Dettaglia) COMPOSIZIONE (art. 9)! Membri di diritto: Presidente di Corte e Procuratore Generale presso la Corte d Appello.! Membri elettivi: magistrati
3) L AVVOCATURA NEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO Composizione e funzionamento del Consiglio Giudiziario sono oggi disciplinati dagli artt. 9-16 del D.Lgs. n. 25/2006 modificato dalla L. n. 111/2007. Si tratta
Dettagliche nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano
La difesa dell imputato, rilevato: che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano alle udienze del, come risulta dai relativi verbali che, come risulta
DettagliCapitolo I Normativa tariffa forense
Capitolo I Normativa tariffa forense D.M. 8 aprile 2004, n. 127 - Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali,
DettagliLa riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011
La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011 Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte
DettagliPRIMA LEZIONE. La Costituzione La (Le - art.103) Magistratura/e e la legge di ordinamento giudiziario.
PRIMA LEZIONE Trama dell Ordinamento Giudiziario: si sviluppa tra diritto costituzionale, diritto amministrativo (provvedimenti del CSM e dei Dirigenti), diritto processuale civile e penale (le competenze),
DettagliConvegno su: Il sistema tabellare Firenze, 22 novembre 2013
Convegno su: Il sistema tabellare Firenze, 22 novembre 2013 IL RUOLO DELLA COMPONENTE LAICA NEI CONSIGLI GIUDIZIARI Avv. Luana Garzia, Foro di Siena Componente laico del Consiglio Giudiziario della Corte
DettagliRiferimenti normativi
1 Riferimenti normativi Codice civile: - articoli 2397 (spa), 2477 (srl), 2543 e 2519 (coop) Legge 12 novembre 2011, n. 183 Legge di stabilità - art. 14, comma 13 e 14: INTRODUZIONE SINDACO UNICO - art.
DettagliREGOLAMENTO PER LE NOMINE
REGOLAMENTO PER LE NOMINE APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE IN DATA 11 GENNAIO 2016 REGOLAMENTO PER LE NOMINE Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell art. 6.4
DettagliCOSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CAPITOLO 1 LEGISLAZIONE GENERALE
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Costituzione della Repubblica italiana 3 CAPITOLO 1 LEGISLAZIONE GENERALE 1. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (G.U. 4 febbraio 1941, n. 28). Ordinamento giudiziario...
DettagliIstituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico Lezione XV La magistratura Potere giurisdizionale Funzione giurisdizionale attività volta alla applicazione a casi particolari dei disposti generali della legge Il potere
DettagliOGGETTO: INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 42, comma 2, lett. m), del D.
DettagliGiorgio SPANGHER Luca DELLA RAGIONE CODICE di PROCEDURA
Giorgio SPANGHER Luca DELLA RAGIONE CODICE di PROCEDURA RAGIONATO V edizione VII INDICE SISTEMATICO INDICE SISTEMATICO Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 3 PARTE PRIMA
Dettagli«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di
ART. 10. (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FONTANINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4565 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato FONTANINI Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di nomina
DettagliIndicazioni sul Consiglio Giudiziario e per l esame delle Tabelle. Composizione e funzionamento dei C.G. sono oggi disciplinati dagli artt.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Indicazioni sul Consiglio Giudiziario e per l esame delle Tabelle I.Premesse a.consiglio Giudiziario: riferimenti normativi. Composizione e funzionamento dei C.G. sono oggi
DettagliINDICE PARTE I STATO IN GIUDIZIO ED AVVOCATURA DELLO STATO CAPITOLO I IL PATROCINIO DELL AVVOCATURA DELLO STATO
INDICE PARTE I STATO IN GIUDIZIO ED AVVOCATURA DELLO STATO CAPITOLO I IL PATROCINIO DELL AVVOCATURA DELLO STATO Note introduttive 1. Piano dell opera... 3 2. Lo Stato in giudizio - Possibili sistemi di
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei
DettagliSupplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del
51 - escluse quelle relative agli organi di controllo contabile e quelle avanzate dalla persona direttamente interessata - devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi
DettagliLEGGE REGIONALE N. 51 DEL REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 30-12-2004 REGIONE ABRUZZO Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2780
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2780 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2011 Modifiche al testo unico delle leggi sull ordinamento
DettagliAVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, AI SENSI DELL ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013,
DettagliSenato della Repubblica
Senato della Repubblica II Commissione Giustizia Audizione su Atto del Governo n. 53 (codice della crisi d'impresa) OSSERVAZIONI E PROPOSTE 1 IL RUOLO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NELLO SCHEMA DI DECRETO
DettagliUNIONE NAZIONALE ITALIANA MAGISTRATI ONORARI (U.N.I.M.O.) Passo S. Caterina Fieschi Adorno 4a - 3d - GENOVA Fax
Ecc.mo Presidente del Tribunale di Latina e.p.c. Presidente dell Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura Richiesta applicazione della Circolare approvata in seduta plenaria dal C.S.M.
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R N. 445
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 Il sottoscritto GIANLUIGI GROSSI, nato a COMO (CO), il 10/06/1966, codice fiscale
DettagliSCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE.
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE. Art. 1 - (Contenuto della delega) prevedere un unica figura
Dettagli5 maggio giugno giugno 2014
OGGETTO: Pratica num. 3/VA/2014 Modalità di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14
DettagliParametri forensi: le nuove tabelle Allegate a Dm 55/2014, come modificato dal Dm 37/2018
Parametri forensi: le nuove tabelle Allegate a Dm 55/2014, come modificato dal Dm 37/2018 1. GIUDICE DI PACE Valore da 0,01 da 1.100,01 da 5.200,01 a 1.100,00 a 5.200,00 a 26.000,00 65,00 225,00 405,00
DettagliD.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).
Pagina 1 di 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
DettagliTabella Contributo Unificato 2012. Indice Tabella
Tabella Contributo Unificato 2012 Aggiornata al Decreto Sviluppo Processo Civile Ordinario Valore Indeterminabile Valore non dichiarato Giudice di Pace Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario
DettagliINDICE - SOMMARIO. Parte I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GIUSTIZIA SPORTIVA. Capitolo II
INDICE - SOMMARIO Presentazione... Pag. XV Parte I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GIUSTIZIA SPORTIVA Capitolo I L ordinamento sportivo nella pluralità degli ordinamenti 1. L ordinamento sportivo nell ambito
Dettagli