Il decreto legislativo 81/08
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- Lidia Pisani
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1 Il decreto legislativo 81/08 Evoluzione storico-giuridica delle norme di prevenzione sul lavoro aggiornata al d.lgs. 106/2009 Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 1 di 54
2 Sommario 1. evoluzione normativa italiana 2. termini e definizioni 3. formazione e informazione 4. valutazione dei rischi Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 2 di 54
3 Evoluzione normativa italiana Legislazione in materia di sicurezza Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 3 di 54
4 Prime norme italiane Storicamente una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della sicurezza dei lavoratori fu il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n 824. Questo recava il regolamento per l esecuzione del R.D. n 1331 del 1926, che costituiva l ANCC, per la costruzione, l installazione e l esercizio degli apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d acqua. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 4 di 54
5 Riferimenti Costituzionali Art. 1 - L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 5 di 54
6 Riferimenti Costituzionali Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 6 di 54
7 Riferimenti Costituzionali Art La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 7 di 54
8 Riferimenti Costituzionali Art La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell interesse generale, e tutela il lavoro italiano all estero. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 8 di 54
9 Riferimenti Costituzionali Art L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 9 di 54
10 Codice Penale Art Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni Elemento soggettivo: doloso Elemento oggettivo: preventivo Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 10 di 54
11 Codice Penale Art 451- Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mez-zi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infor-tuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa da 100 a 500 Elemento soggettivo: Elemento oggettivo: colposo protettivo Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 11 di 54
12 Codice Penale Artt. 437 e 451- Tutelano il bene sicurezza in ambito lavorativo. La condotta che genera situazioni di pericolo viene sanzionata penalmente anche in assenza delle conseguenze materiali del danno causato che costituisce una circostanza aggravante, e non un elemento costitutivo, del reato. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 12 di 54
13 Codice Civile Art L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Notevole ampiezza generale, ma sulla base di criteri identificati, dell obbligo di sicurezza. Tutela interessi privati (del lavoratore) in vista di interessi pubblici (i lavoratori e i cittadini) Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 13 di 54
14 Radici storiche della normativa Anni 50-60:Fiducia nella tecnologia, assenza del diritto soggettivo del lavoratore Anni 70:Contrattazione collettiva, art. 9 Statuto dei lavoratori Anni 80: Monetizzazione del rischio Anni 90: Prevenzione, nuovo impulso dato dalla normativa CEE (D.Lgs. 277/91 e D.lgs 626/94) Anni 00: Modello Organizzativo Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 14 di 54
15 Da Bruxelles a Roma (a) Attuazione di 8 direttice CEE: 1. 89/391 Direttiva quadro 2. 89/654 Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 3. 89/656 Prescrizioni minime per l uso di DPI 4. 89/655 Requisiti minimi di sicurezza e salute per l uso delle attrezzature da lavoro Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 15 di 54
16 Da Bruxelles a Roma (b) 5. 90/269 Prescrizioni minime per la movimentazione manuale dei carichi 6. 90/270 Prescrizioni minime per l uso di videoterminali 7. 90/394 Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni 8. 90/679 Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti biologici Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 16 di 54
17 Normativa di riferimento attuale D.Lgs 626/94: MIGLIORAMENTO della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 81/08: modello organizzativo Attuazione dell art.1 della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 106/09: disposizioni integrative e correttive all 81/08 Decreti attuativi dei decreti 626 e 81 Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 17 di 54
18 Concetti chiave Programmazione: attività normale e continuativa Organizzazione: precisare ruoli, competenze, responsabilità Standardizzazione: delle procedure d intervento Consultazione e Partecipazione: dei lavoratori Formazione e Informazione: dei lavoratori Impianto Sanzionatorio Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 18 di 54
19 I soggetti coinvolti nella prevenzione DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI R.S.P.P. Medico Competente LAVORATORI RLS Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 19 di 54
20 Attori della prevenzione esterni Organi di vigilanza: ASL Ispettorato del lavoro (può adottare provvedimenti di sospensione) Organi istituzionali: ISPESL INAIL Vigili del fuoco (può adottare provvedimenti di sospensione) Organismo paritetico Organismo paritetico Ente bilaterale: Organizzazioni sindacali + datoriali Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 20 di 54
21 Provvedimento di sospensione Per violazioni gravi e reiterate di cui all allegato I del decreto 81/08 Mancata elaborazione DVR e/o Piano Emergenza e/o POS Mancata formazione e addestramento Mancata costituzione SPP e RSPP Riscontro di personale impiegato in nero pari al 20% dei presenti (eccetto imprese monodipendente) Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 21 di 54
22 Termini e definizioni Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 22 di 54
23 Definizioni fondamentali Pericolo:proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni Rischio:probabilità che un pericolo determini eventi dannosi Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 23 di 54
24 Infortunio Evento accidentale avvenuto per causa violenta dal quale derivano la morte, l inabilità permanente, totale o parziale al lavoro Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 24 di 54
25 Malattia Professionale Processo morboso che si produce a causa del protratto contatto con l agente nocivo e che può portare a conseguenze patologiche anche molti anni dopo che è cessata l interazione con l agente. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 25 di 54
26 Valutazione del rischio Tentativo di prevedere il danno che può essere provocato da un determinato pericolo Dipende da: Probabilità che il pericolo scateni l evento dannoso Entità del danno Quantità di persone esposte R = P x M Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 26 di 54
27 Formazione e informazione dei lavoratori Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 27 di 54
28 Formazione i informazione Formazione: educare l uomo nella sua globalità: mente, cuore, mano: L obbligo di formazione è una novità introdotta dal D.Lgs.626/94 ripresa dal D.Lgs.81/08 Informazione:Fornire notizie (a livello verbale o scritto): L obbligo già presente nella legislazione precedente Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 28 di 54
29 Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08 (1) Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su: I rischi ambientali, legati all intero processo produttivo; I rischi legati alla mansione specifica (normativa e disposizioni aziendali); Sulle misure di prevenzione e protezione adottate; Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 29 di 54
30 Informazione Inoltre su: I pericoli relativi all uso di sostanze e preparati pericolosi Le procedure di a) Pronto soccorso b) Lotta antincendio c) Evacuazione Il nominativo del RSPP e del medico competente I nominativi degli addetti alle emergenze Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 30 di 54
31 Informazione adeguata significa: Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario. Che deve essere commisurata ai rischi esistenti. Che deve avere carattere dinamico. Che occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.) Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 31 di 54
32 Formazione e Informazione quando? Al momento dell assunzione Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione In occasione di cambiamenti dell organizzazione aziendale: 1) Nuove attrezzature 2) Nuove tecnologie 3) Nuove sostanze o preparati pericolosi Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 32 di 54
33 Formazione art.37 D.Lgs.81/08 AI LAVORATORI: avviene durante l orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori; AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS; RLS; Ai DIRIGENTI; AI PREPOSTI. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 33 di 54
34 Addetti alle emergenze Primo soccorso Evacuazione dei lavoratori Prevenzione e lotta antincendio Gestione dell emergenza IN NUMERO ADEGUATO! Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 34 di 54
35 La formazione del RLS Consiste in 32 ORE minime per l espletamento delle sue funzioni. PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla normativa, sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, metodologie sulla valutazione del rischio, metodologie minime di comunicazione. SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 35 di 54
36 Chi può promuovere formazione? Gli organismi paritetici territoriali Il RSPP Il medico competente Il RLS Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 36 di 54
37 Valutazioni dei rischi Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 37 di 54
38 Matrice dei rischi PROBABILITA DI ACCADIMENTO R = f(p,m) R < Ra MAGNITUDO DEL DANNO Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 38 di 54
39 Valutazione dei rischi - definizione Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 39 di 54
40 Adeguatezza della valutazione dei rischi 1. Preliminare e propedeutica alle scelte aziendali; 2. Come tale, sistematica ed abituale non episodica o una tantum; 3. Come funzione di orientamento alle priorità; 4. Rigorosamente esplicitata nei suoi criteri e documentata nei contenuti; 5. Costruita e gestita in modo partecipato coinvolgendo tutti gli attori aziendali della prevenzione Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 40 di 54
41 Obiettivo della valutazione dei rischi Consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la Salute dei lavoratori sulla base di priorità quantitativamente definite. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 41 di 54
42 Conclusione di una valutazione Al termine della valutazione è necessario indicare: a) I rischi sono controllati o no in modo adeguato b) Se non lo sono, quali sono: Le priorità da affrontare Le opzioni previste per ridurre il rischio c) Provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i livelli di protezione Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 42 di 54
43 Chi effettua la valutazione deve sapere: 1. Le leggi le norme di buona tecnica; 2. Gli standard di riferimento; 3. I requisiti di igiene del lavoro; 4. I fondamenti di ergonomia; 5. La sicurezza sul lavoro; 6. I cicli tecnologici; 7. Le tecniche di indagine ambientale; 8. Le tecniche di bonifica ambientale; 9. Le tecniche di comunicazione/formazione; 10. Le informazioni ad hoc sull azienda. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 43 di 54
44 Chi effettua la valutazione deve saper fare: 1. Identificare pericoli e situazioni pericolose; 2. Valutare i livelli di rischio; 3. Mettere i rischi in ordine di priorità; 4. Proporre le opzioni possibili per eliminare/ridurre i rischi; 5. Valutare costi ed efficacia; 6. Promuovere e comunicare; 7. Identificare i casi in cui le proprie; competenze sono inadeguate e occorrono altre competenze. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 44 di 54
45 Strumenti per la valutazione Se necessari dati di letturatura; Osservazione diretta (sopralluoghi, ispezioni etc.); Analisi degli infortuni e malattie professionali; Analisi della documentazione (di sicurezza, di conformità, schede tossicologiche, etc.); Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 45 di 54
46 Strumenti per la valutazione Acquisizione, se necessaria, di ulteriori informazioni (sulle sostanze, sui preparati, etc.); Analisi dei compiti e delle mansioni; Analisi delle procedure operative; Recupero dell esperienza, del vissuto, dei pareri dei lavoratori; Se necessari, campionamenti e rilevazioni ambientali; Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 46 di 54
47 Cosa si valuta Layout dei reparti Numero di addetti Denunce manutenzione impianti Schede di sicurezza sostanze Controlli sanitari periodici Procedure di lavoro Elenco dispositivi di protezione Esperienze del personale Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 47 di 54
48 Prevenzione Insieme di misure attuate all interno dell azienda che tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di accadimento sia esso un infortunio o una malattia professionale Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 48 di 54
49 Prevenzione Visita preventiva Eliminazione dell uso di agenti Controllo sanitario PREVENZIONE Formazione e informazione Consultazione e partecipazione dei lavoratori Misure igieniche Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 49 di 54
50 Protezione Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 50 di 54
51 Protezione Formazione e informazione Segnaletica di sicurezza Protezione Dispositivi di protezione individuale Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 51 di 54
52 Prevenzione, Protezione misure di protezione R = f(p,m) PROBABILITA RISCHIO ACCETTABILE misure di prevenzione R < Ra MAGNITUDO Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 52 di 54
53 Contenuti minimi del DVR (1) a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 53 di 54
54 Contenuti minimi del DVR (2) d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. Rev. 2 ott evoluzione storico-giuridica slide 54 di 54
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