Disabilità e Lavoro XIV GIORNATE LIGURI DI MEDICINA DEL LAVORO. La Commissione Medico Legale dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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1 Società Italiana di Medicina del Lavoro Sezione Ligure Genova, 4 aprile 2018 XIV GIORNATE LIGURI DI MEDICINA DEL LAVORO Disabilità e Lavoro La Commissione Medico Legale dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Dott. Claudio Zauli Responsabile Centro Medico Legale provinciale INPS Genova

2 LA SICUREZZA SOCIALE Il sistema di sicurezza sociale si riferisce a quel complesso di attività, a preminenti fini di solidarietà, con cui lo Stato fornisce ai cittadini prestazioni di ordine assistenziale, previdenziale o talora di beneficenza garantendo loro una stabile e completa libertà dal bisogno e consentendo l effettivo godimento dei diritti civili e politici riconosciuti dalla Costituzione Forme di intervento pubblico dirette al benessere dei cittadini

3 ASSISTENZA SOCIALE Sicurezza sociale PREVIDENZA SOCIALE BENEFICENZA

4 ASSISTENZA SOCIALE Il 1 comma dell art. 38 della Costituzione riconosce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all assistenza sociale INVALIDITA CIVILE legge 118 del 30 marzo 1971 e successive modificazioni

5 ASSISTENZA SOCIALE INVALIDITA CIVILE a) PROVVIDENZE ECONOMICHE assegno mensile pensione indennità varie (accompagnamento, comunicazione, di frequenza, speciale) b) PROVVIDENZE NON ECONOMICHE agevolazioni nelle assunzioni (legge 68/99) varie forme di assistenza sanitaria agevolazioni per l istruzione scolastica addestramento e qualificazione professionale eliminazione e superamento delle barriere architettoniche

6 PREVIDENZA SOCIALE Strumento diretto a prevenire e riparare i danni fisici ed economici dei lavoratori Il 2 comma dell art. 38 della Costituzione riconosce che I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Si fonda su un complesso di istituti giuridici: LE ASSICURAZIONI SOCIALI INPS INAIL

7 Super Inps: fusione ex-inpdap ed Enpals L art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ha disposto la soppressione dell INPDAP e l ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2012.

8 INVALIDITA CIVILE IN INPS L'art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, attribuisce all'inps nuove competenze per l'accertamento dell'invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici. La nuova normativa rivede le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio. L'Inps, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, definisce il disegno organizzativo e procedurale per l applicazione dell articolo 20 della legge n. 102/2009 (msg. n del 29/10/2009).

9 INVALIDITA CIVILE IN INPS Il nuovo flusso organizzativo e procedurale, illustrato nella circolare n. 131 del 28/12/2009, è ispirato ai seguenti principi: trasparenza del procedimento; realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande; rilascio sul sito internet dell Istituto dell applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti di visita e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche Integrate; archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali; tempestiva disponibilità degli atti, grazie all utilizzo della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio.

10 DIAGRAMMA FLUSSO INVALIDITA CIVILE CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO COOP. APPLICATIVA - PATRONATO DOMANDA - ENTE DI CATEGORIA - CITTADINO ACCERTAMENTO ASL COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA INPS CIC VALIDAZIONE INPS - CONFERMA - VISITA DIRETTA VALIDAZIONE COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE

11 Invalidità Civile Sistema di Monitoraggio ASL Dati riepilogativi Totale Domande Totale Verbali ASL 2017 (GENNAIO - DICEMBRE) Verbali ASL per Canale Verbali Definiti Mailing Coop.ne Applicativa Scanner Web Room / Totale CIC (**) Valigetta Verifiche Ordinarie A.S.L. IMPERIESE A.S.L. SAVONESE A.S.L. GENOVESE A.S.L. CHIAVARESE A.S.L. SPEZZINO Totale Situazione generale Anno: 2017 Mese a: dicembre Regione: LIGURIA

12 Invalidità Civile Sistema di Monitoraggio ASL 2017 (GENNAIO - DICEMBRE) T4-T3 (Dettaglio per canale) Chiusura Iter Media 2017 Tempi medi (in giorni) T1-T2 Coop.ne T3-T4 Applicativ Scanner Web a Mailing Room / Valigetta T3-T2 (CIC) T4-T8 (V.O.) T1-T2 T3-T4 T3-T2 (CIC) T4-T8 (V.O.) A.S.L. IMPERIESE A.S.L. SAVONESE A.S.L. GENOVESE A.S.L. CHIAVARESE A.S.L. SPEZZINO Totale Situazione Generale Anno: 2017 Mese a: dicembre Regione: LIGURIA

13 Invalidità Civile Sistema di Monitoraggio

14 COMMISSIONI MEDICHE INPS VISITE DIRETTE (2 MEDICI) 997 VERIFICHE STRAORDINARIE (2 MEDICI) 51 VERIFICHE ISPETTORATO TECNICO MEDICO LEGALE (3 MEDICI) ACCERTAMENTI COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE (3 MEDICI) REVISIONI CIC (LEGGE 114/ MEDICI) Tutte le commissioni integrate da operatore sociale nel caso di legge 104/92 e/o 68/99

15 REVISIONI CIC Sistema di Monitoraggio Anno: 2017 Regione: LIGURIA Dettaglio Lavorazioni Mese a: UOC-UOS Domande Verbali Domande Giacenza Giacenza Giacenza Assenti a pervenute definiti nel archiviate finale (E) finale Iniziale (A) visita (F) nel periodo periodo (C) nel periodo (A+B)-(C+D) effettiva CML di GENOVA CML di GENOVA CML di GENOVA PONENTE CML di IMPERIA CML di LA SPEZIA CML di SAVONA Totale File generato il 28/03/2018 da Zauli Claudio (Matricola: ) - Dati aggiornati al 25/03/2018 LIGURIA (GENNAIO - DICEMBRE) Posizioni

16 COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE svolge attività di verifica ed indirizzo organizzativo e dottrinale in ambito di invalidità, cecità e sordità civile; handicap e disabilità - Linee guida medico legali INPS (presenti nel sito - Linee di indirizzo per la valutazione medico legale delle demenze - Linee guida valutazione su atti disturbo autistico - Valutazione delle menomazioni da causa di guerra, lavoro, servizio, cecità e sordità - Fibrosi cistica: contributo tecnico scientifico per l accertamento degli stati invalidanti - La valutazione a fini di invalidità civile e handicap del minore affetto da diabete mellito tipo I - Appropriatezza delle revisioni sanitarie in materia di IC e H - Sordo ed handicap - S. di Down ed indennità accompagnamento

17 COMPONENTI DELLE ASSICURAZIONI RISCHIO: è la possibilità del verificarsi di un evento sfavorevole che genera il BISOGNO EVENTO: è l attuarsi del rischio e quindi l insorgenza dello stato di bisogno PRESTAZIONI: sono i benefici economici e/o sanitari stabiliti ex lege per l avente diritto che ha subito l evento sfavorevole

18 ASSICURAZIONI Private non obbligatorietà della iscrizione (facoltative) finalità profit contrattazione individuale natura collettiva solo in piccola parte variabilità delle condizioni previste dalla polizza Sociali obbligatorietà della iscrizione all assicurazione finalità sociale no-profit automaticità delle prestazioni stabilite per legge natura collettiva per l estensione a intere categorie uniformità delle prestazioni

19 LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI INTERESSE MEDICO LEGALE EROGATE DALL INPS assegno ordinario di invalidità pensione ordinaria di inabilità assegno mensile per l assistenza personale e continuativa assegno privilegiato di invalidità pensione privilegiata di inabilità pensione ai superstiti pensione di vecchiaia (art. 1 c. 8 D.L. 503/92, invalidità 80%) assegno per il nucleo familiare assegni familiari e maggiorazione della pensione indennità di malattia cure termali prestazioni antitubercolari prestazioni per gli iscritti a fondi speciali

20 GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI L ACCERTAMENTO SANITARIO E DEMANDATO A DISTINTI ORGANISMI INDIVIDUATI DALL ART. 3 DEL DECRETO 12/02/2004 DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZA (circolare INPDAP n. 37 del 11/06/2004) INPS partecipa direttamente con un medico integratore alle sole commissioni ASL per le casse pensioni enti locali, Ufficiali Giudiziari, Sanitari.

21 DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA DEL PUBBLICO IMPEGO dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alle mansioni (L. 274/91) Accertata da Commissione Medica visita richiesta dal dipendente o dall Amministrazione (spesso dopo inidoneità da parte del medico competente) dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (L. 274/91) dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (l. 335/1995)

22 GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

23 INPS ASSICURAZIONE PER L INVALIDITA, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI SOGGETTI AVENTI DIRITTO: Obbligatoriamente tutti i lavoratori dipendenti. Lavoratori autonomi e particolari categorie (Fondi Speciali). FORME DI PAGAMENTO: Contributi obbligatori che fanno capo alla responsabilità del datore di lavoro. Facoltà di prosecuzione volontaria da parte dell assicurato. OBBLIGATORIETA SENZA LIMITE DI ETA FINCHE ESISTE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA

24 INPS FORME DI PENSIONAMENTO ACCERAMENTO AMMINISTRATIVO: 1- PENSIONE DI VECCHIAIA compimento determinata età 2- PENSIONE DI ANZIANITA raggiungimento requisito contributivo ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE: 1- assegno di invalidità 2- pensione di inabilità 3- pensione privilegiata

25 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INVALIDITA 1898 primo abbozzo di tutela previdenziale italiana CASSA DI PREVIDENZA PER L INVALIDITA E LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI. Rischi tutelati: vecchiaia (fisiologico), invalidità (patologico) Iscrizione facoltativa. Concetto di invalidità non definito dalla norma. Scarso successo della mutualità volontaria D.L CASSA NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI Iscrizione obbligatoria.. Inabile al lavoro l assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località Prima definizione di invalidità e valore soglia al rischio tutelato Oggetto della tutela la capacità di guadagno correlata a specifici parametri di ordine professionale e topografico. Invalidità più che specifica.

26 1933 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INVALIDITA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 1935 R.D.L per porre freno al dilagare delle prestazioni pensionistiche Invalidità di tipo generico e permanete art. 60. Il diritto alla pensione è riconosciuto a qualunque età quando sia accerta la invalidità permanete e generica dell assicurato art. 61 Si considera invalido l assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale. Primo fondamentale concetto medico legale: la PERMANENZA, riferita allo stato invalidante e non alla condizione biopatologica in sé Fondamentale parametro valutativo la INVALIDITA ATTITUDINALE

27 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INVALIDITA 1939 R.D.L. 636 abroga il 2 comma art. 60 R.D.L. 1827/35 eliminando l evidente contraddizione normativa Introduce inoltre in modo esplicito, come fattore causale primario della riduzione della capacità di guadagno, l alterazione dello stato somato psichico dell assicurato, la infermità o difetto fisico o mentale (art. 10 l assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai, e a meno della metà per gli impiegati ). Quindi due cause invalidanti: - la malattia (infermità quale processo morboso in atto o in evoluzione) - il postumo stabilizzato ed adinamico (difetto quale deficit stabile anatomico o funzionale) Menomazione di qualsivoglia origine o natura, che riduce permanentemente la capacità di guadagno secondo i termini di legge. Oggetto della tutela assicurativa non è l integrità psico fisica dell assicurato

28 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INVALIDITA 1939 R.D.L. 636 introdusse due valori soglia, differenti per operai e impiegati. La sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 6/7/1971 modifica le cose, evidenziando il contrasto della norma con gli art. 3 e 38 della Costituzione, abolisce la differenza valutativa rapportando la soglia dell invalidità per tutte le categorie al quantum più favorevole per i lavoratori, cioè al 50%. Il risultato fu deflagrante con impennata dei pensionamenti di invalidità. 1975, Legge 160 art. 24 definiva invalido l assicurato la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Oltre al ripristino dei 2/3 eliminato anche il riferimento al guadagno normale dell assicurato. Rafforza il rapporto causale sostituendo il per della precedente norma con il a causa di

29 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI INVALIDITA Raccomandazione CEE del 15/11/1966 mirante alla regolamentazione ed armonizzazione delle strutture assicurative e previdenziali comunitarie. Raccomandazione ad individuare due categorie d invalidità: una parziale ed una generale. Legge 222/1984 Revisione della disciplina della invalidità pensionabile art. 1 definisce l invalidità l assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo art. 2 definisce l inabilità l assicurato o il titolare do assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa art. 5 definisce l assegno mensile per l assistenza personale e continuativa. Ai pensionati per l inabilità, che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompaganatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un assistenza continua.

30 La legge 222/84 realizza la tutela previdenziale dell invalidità mediante due prestazioni principali ed una complementare. Prima un unica pensione di invalidità. Per la valutazione dell invalidità introdotto il concetto di Capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini. Eliminato il riferimento alla capacità di guadagno La legge fa riferimento a: - validità psico fisica del richiedente - preparazione professionale raggiunta - attitudine a impiegare qualità personali in occupazioni remunerative

31 Due distinte definizioni legislative DUE CONDIZIONI MEDICO-LEGALI DIFFERENTI DUE prestazioni economiche nettamente separate

32 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA PENSIONABILE ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA art. 1 comma 1 Si considera invalido ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l ASSICURATO la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo

33 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA PENSIONABILE ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA articolo 1 Si articola in 12 commi dove sono previsti per accedere alla prestazione economica d invalidità pensionabile ordinaria*: IL REQUISITO MEDICO-LEGALE LE NORME AMMINISTRATIVE *si differenzia dalla prestazione privilegiata non per l importo ma per la deroga alla clausola contributiva. Si concede se l infermità è contratta per finalità di servizio

34 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA articolo 1 Comma 1: si considera invalido l ASSICURATO la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Comma 2: sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti previsti nel comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. Comma 6: l assegno di invalidità non è reversibile ai superstiti.

35 CAPACITA DI LAVORO idoneità psico fisica dell individuo ad espletare attività lavorativa capacità di lavoro generica: idoneità psico fisica dell individuo ad espletare una qualsiasi attività lavorativa capacità di lavoro specifica: idoneità psico fisica dell individuo ad espletare il proprio lavoro capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini: idoneità psico fisica dell individuo ad espletare attività simili a quella esercitata ed alle quali lo stesso possa eventualmente dedicarsi, facendo uso del proprio patrimonio bio-attitudinale-professionale.

36 Capacità di guadagno Capacità di lavoro + Fattore socio-economico Analisi di mercato imprescindibile dalla valutazione

37 CAPACITA DI GUADAGNO IDONEITA PSICO-FISICA PATRIMONIO BIO-ATTITUDINALE- PROFESSIONALE Idoneità psico fisica + patrimonio bio-attitudinale-professionale capacità di lavoro FATTORI SOCIO-ECONOMICO/ AMBIENTALI

38 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA articolo 1 CAPACITA DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE PROPRIE ATTITUDINI OCCUPAZIONI CONFACENTI Tutte quelle occupazioni che l assicurato ha esercitato in maniera non occasionale ma continuativa, nell arco della sua vita lavorativa e le attività a queste analoghe ATTITUDINI Patrimonio bio-attitudinale-professionale: età, sesso, istruzione, ambiente familiare, predisposizione costituzionale per particolari attività, esperienza professionale, doti e qualità particolari, etc

39 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA articolo 1 CAPACITA DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE PROPRIE ATTITUDINI giudizio che non deve riferirsi ad una attività specifica ma a tutte quelle confacenti alle attitudini in un ambito semispecifico, cioè simili all attività esercitata ed alla quale l assicurato possa effettivamente dedicarsi facendo uso del proprio patrimonio bio-attitudinale-professionale compatibile con le infermità delle quali sia eventualmente affetto senza peraltro esporsi a prevedibile usura psico-fisica

40 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA articolo 1 CAPACITA DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE PROPRIE ATTITUDINI il campo delle attività confacenti alle attitudini di un lavoratore può raffigurarsi come una PIRAMIDE la cui base abbraccia tutta la gamma dei mestieri e delle occupazioni cui possono dedicarsi i soggetti più giovani ai quali si può richiedere un nuovo apprendimento od una rieducazione lavorativa eventualmente necessaria per collocare le ridotte energie produttive. Con il progredire dell età le possibilità di impiego si restringono fino a comprendere un numero assai ristretto di attività lavorative e, al limite, esclusivamente quella esercitata

41 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA articolo 1 PERMANENTE giudizio di PERMANENZA RELATIVA che tenga conto del dato cronologico di lunga durata ma che non faccia riferimento a criteri di perpetuità, di inemendabilità o di irreversibilità assolute. LA PERMANENZA NEL TEMPO INTESA NEL MODO CHE NON PERMETTE DI PREVEDERNE RAGIONAVOLMENTE LA FINE.

42 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA articolo 1 INFERMITA : PROCESSO MORBOSO ACQUISITO O CONGENITO A DECORSO EVOLUTIVO SIA IN SENSO DI AGGRAVAMENTO CHE DI MIGLIORAMENTO; SIA CON EVOLUZIONE LENTA CHE RAPIDA; SIA CON CICLI ALTERNATIVI DI REMISSIONE E DI RIACUTIZZAZIONE, CHE CON PERIODI DI CRONICITA. CONCETTO DINAMICO

43 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA articolo 1 DIFETTO: ALTERAZIONE FISICA E/O PSICHICA STABILE E STATICA, PERMANENTE, CHE SIA DERIVATA DA UN PREGRESSO PROCESSO MORBOSO O DA POSTUMI TRAUMATICI O DA ANOMALIE CONGENITE CONCETTO STATICO

44 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA articolo 1 RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO: GIUDIZIO MEDICO-LEGALE QUANTITATIVO DELLA RIDUZIONE DELL INTEGRITA PSICO-FISICA E BIOATTITUDINALE/PROFESSIONALE COMPRESO TRA IL 67% ED IL 100%

45 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA ART. 1 COMMA 2 VIZIO PRECOSTITUITO: IL DIRITTO ALL ASSEGNO DI INVALIDITA SUSSISTE ANCHE IN CASO DI INFERMITA PREESISTENTE AL RAPPORTO ASSICURATIVO ALLORCHE SUSCETTIBILE DI AGGRAVAMENTO O CHE PER L AGGIUNTA DI NUOVE PATOLOGIE CONCORRONO A DETERMINARE LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI OLTRE I DUE TERZI

46 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA ART. 1 COMMA 7 E 8 CONFERMA ASSEGNO: L ASSEGNO DI INVALIDITA E RICONOSCIUTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI ED E RICONFERMABILE PER ULTERIORE PERIODO TRIENNALE SEMPRECHE LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE PROPRIE ATTITUDINI PERMANGA AL DI SOTTO DEL LIMITE DI LEGGE. TALE PERMANENZA DEVE ESSERE ACCERTATA TENENDO CONTO ANCHE DELL EVENTUALE ATTIVITA LAVORATIVA SVOLTA. DOPO TRE RICONOSCIMENTI CONSECUTIVI L ASSEGNO E CONFERMATO DEFINITIVAMENTE FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA FACOLTA DI REVISIONE PREVISTA DALL ART. 9.

47 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA ART. 1 COMMA 7 E 8 CONFERMA ASSEGNO: 1 - RICONOSCIMENTO INVALIDITA (PER TRE ANNI) 2 - CONFERMA INVALIDTA (PER ULTERIORI TRE ANNI) 3 - CONFERMA INVALIDITA (A TEMPO INDEFINITO) DOPO DUE CONFERME L ASSEGNO E DEFINITIVO AL RAGGIUNGIMENTO DELL ETA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA L ASSEGNO SI TRASFORMA IN PENSIONE DI VECCHIAIA.

48 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA PENSIONABILE PENSIONE DI INABILITA articolo 2 Si articola in 6 commi dove sono previsti per accedere alla prestazione economica d inabilità pensionabile ordinaria*: IL REQUISITO MEDICO-LEGALE LE NORME AMMINISTRATIVE *si differenzia dalla prestazione privilegiata non per l importo ma per la deroga alla clausola contributiva. Si concede se l infermità è contratta per finalità di servizio

49 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA PENSIONABILE PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA art. 2 comma 1 Si considera inabile ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l ASSICURATO O IL TITOLARE DI ASSEGNO DI INVALIDITA con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa

50 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA PENSIONABILE PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA art. 2 comma 2 la pensione di inabilità è incompatibile con i compensi di lavoro autonomo o subordinato e pertanto è subordinata alla cancellazione dell interessato da elenchi anagrafici e nominativi o da albi professionali e alla rinuncia a trattamenti integrativi, sostitutivi o a titolo di disoccupazione

51 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA articolo 2 ASSOLUTA: L INABILITA IMPLICA OLTRE AL CRITERIO QUANTITATIVO ANCHE QUELLO QUALITATIVO. NEL SENSO CHE L INCAPACITA DEVE ESSERE TALE DA IMPEDIRE IN MODO INCONDIZIONATO QUALUNQUE LAVORO

52 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA articolo 2 IMPOSSIBILITA DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA LAVORATIVA: INCAPACITA PIENA ED INCONDIZIONATA A QUALSIASI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, COMPRESE LE ATTIVITA ALTAMENTE SPECIFICHE QUALI AD ESEMPIO QUELLE INTELLETTUALI. NON INTERESSA PERCIO LA CONFACENZA E, NEPPURE SE DEBBANO ESSERE USATI, PER L ESPLETAMENTO DELL ATTIVITA DI SERVIZIO, SUSSIDI PROTESICI O SUPPORTI STRUMENTALI DI LAVORO.

53 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA articolo 2 Comma 3: la pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall importo dell assegno di invalidità, non integrato. Calcolato secondo le norme vigenti e da una maggiorazione n.b. la pensione di inabilità non si trasforma mai in pensione di vecchiaia

54 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA articolo 2 Comma 6: ove l inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l ammontare della rendita stessa. n.b. la legge 335/95 art. 1 comma 43 prevede l estensione di questa norma anche all assegno di invalidità

55 Invalidità e inabilità due articoli a confronto Invalidità Inabilità Bene assicurato Attiv. Lavor. attitudinale Complesso energie lavorat. Beneficiari Assicurati Assicurati e pensionati Causalità Infermità o difetto Fisico o mentale Rischio assicurato Capacità lavoro 1/3 Impossibilità a svolgere Attiv. Lav. in modo assol Area del rischio Occupazioni confacenti Qualsiasi attività Durata Permanente Permanente Attuazione dell evento E ridotta (sia) È impossibile (si trovi) Compatibilità lavoro Si no

56 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA PENSIONABILE Assegno mensile per l assistenza personale e continuativa ai pensionati inabili articolo 5 Hanno titolo all assegno mensile i pensionati per l inabilità, che si trovino a)nella impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore b) non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un assistenza continua.

57 LEGGE 12 GIUGNO 1984 N. 222 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA INVALIDITA PENSIONABILE Assegno mensile per l assistenza personale e continuativa ai pensionati inabili articolo 5 Cause di esclusione 1) Ricovero in istituto di cura o di assistenza a carico della Pubblica Amministrazione 2) Qualora si fruisca di prestazione analoga erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale. Incompatibilità Nell inv.civ. non è incompatibile con attività lavorativa Nell INPS è incompatibile con qualsiasi attiv. lavorativa

58 D. LGS. N. 503 DEL 30/12/1992 ART. 1 COMMA 1 eleva a 65 anni per gli uomini ed a 60 anni per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia COMMA 5 l elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all 80 per centonon si applica

59 D. LGS. N. 503 DEL 30/12/1992 ART. 1 per l accertamento del requisito dell invalidità nella misura di legge (80%) si deve avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dall articolo 1, comma 1, della legge 222/84 secondo cui si considera invalido l assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. si considera invalido l assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura non inferiore all 80%

60 D. LGS. N. 503 DEL 30/12/1992 ART. 1 I lavoratori che abbiano compiuto l età prevista dalla previgente normativa e che ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all 80% debbono presentare unitamente alla domanda di pensione di vecchiaia il certificato medico redatto sul modello SS3 Dove i medici dell'istituto accertino lo stato di invalidità dell interessato nella misura dell 80% la domanda di pensione di vecchiaia potrà essere definita positivamente

61 Dr. Claudio Zauli INPS Genova Piazza della Vittoria 6R tel mail Grazie per l attenzione!

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