Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

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1 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" La realizzazione di un impianto fotovoltaico, aggiornamenti, novità e prospettive Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recepisce la Direttiva 2001/77/CE e introduce una serie di misure volte a superare i problemi connessi al mercato delle diverse fonti di Energia Rinnovabile. Costituiscono fonti rinnovabili: Data: 10 maggio 2011 Docente: ing. Stefano Ranuzzini Energia eolica Energia solare Energia geotermica Moto ondoso Maree Risorse idriche Biomasse (parte biodegradabile dei rifiuti agricoli, industriali e urbani) 2 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Finanziamenti Pubblici per il Fotovoltaico Articolo 7 1. Devono essere definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare; 1. L'incentivazione deve avvenire attraverso una specifica tariffa di importo e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. Fino al 2005 Comunità Europea, Stati e Regioni hanno erogato contributi in conto capitale a fondo perduto (ad es. Programma Tetti Fotovoltaici). Con il D.M. 28 Luglio 2005 (e successivo D.M. 6 Febbraio 2006) è stato introdotto anche in Italia il Conto Energia basato sull'incentivazione tariffaria dell'energia elettrica effettivamente prodotta (Feed in Tariff /kwh) sistema già presente in Germania dal Il predetto decreto è stato riformato con il successivo D.M. 19/02/

2 Impianti Grid Connected D.M. 19/02/2007: Conto Energia Alimentano utenze elettriche già servite dalla rete nazionale e riversano in rete la loro produzione, convertita in corrente alternata e sincronizzata. Conosciuto come Secondo Conto Energia Principali componenti: Possono accedere alle tariffe incentivanti: Campo fotovoltaico Attraverso un opportuno numero di moduli fotovoltaici viene prodotta corrente elettrica continua Persone Fisiche Persone Giuridiche Enti Pubblici Condomini di Unità Abitative Inverter Ha la funzione di trasformare la corrente da continua ad alternata Contatori Misurano l'energia prodotta dall'impianto e quella scambiata con la rete elettrica (a seconda della modalità di connessione scelta) Sono previste tre tipologie architettoniche di impianto: 1. Impianto non integrato 2. Impianto parzialmente integrato 3. Impianto Integrato PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 5 6 D.M. 19/02/2007: Conto Energia D.M. 19/02/2007: Conto Energia Impianti integrati architettonicamente Impianti parzialmente integrati architettonicamente 7 8

3 D.M. 19/02/2007: Conto Energia D.M. 19/02/2007: Conto Energia Impianti non integrati architettonicamente Tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene remunerata per 20 anni al produttore dal G.S.E. (Gestore Servizi Elettrici) ad un prezzo molto interessante Taglia di potenza dell'impianto Non integrato ( /kwh) Tipologia di impianto Parzialmente integrato ( /kwh) Integrato ( /kwh) Da 1 fino a 3 kw 0,384 0,422 0,470 Da 3 fino a 20 kw 0,365 0,403 0,442 oltree 20 kw 0,346 0,384 0,422 Tariffe Valide Dal 1/1/2010 al 31/12/ D.M. 19/02/2007: Conto Energia Decreto Interministeriale 6/08/2010 Possono accedere alle tariffe incentivanti previste per il 2010: I S.R. (Soggetti Responsabili) i cui impianti entreranno in esercizio entro il 31/12/2010 I S.R. che entro il 31/12/2010 abbiano (L. n 129 del 13/08/2010 c.d. Salva Alcoa ): 1. Concluso l'installazione dell'impianto 2. Comunicato la Fine Lavori all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al Gestore di Rete ed al G.S.E. Alla Comunicazione di Fine Lavori occorrerà allegare un'asseverazione redatta da tecnico abilitato di effettiva conclusione dei lavori Eche entrino in esercizio entro il 30/06/ Il Decreto interministeriale del 6/08/2010 Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare Emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/08/2010; Creato per dare continuità al meccanismo di incentivazione in Conto Energia per gli impianti fotovoltaici, già avviato con i precedenti decreti: del 28/07/2005 e 06/02/2006 (Primo Conto Energia); 19/02/2007 (Secondo Conto Energia). Si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dopo il 31/12/

4 Risultati dell'incentivazione al 30/4/2010 Pacchetto dell'u.e. per il clima e l'energia La politica dell'ue per il clima e l'energia si propone per il 2020 i seguenti ambiziosi obiettivi: consumi di fonti primarie ridotti del 20% rispetto alle previsioni tendenziali, mediante aumento dell'efficienza secondo le indicazioni di una futura direttiva; emissioni di gas climalteranti, ridotte del 20%, secondo impegni già presi in precedenza, protocollo di Kyoto, ETS (Emissione Trading Scheme); aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto). L'ultimo obiettivo ha richiesto una specifica direttiva, con impegni vincolanti per ogni paese e sanzioni, la 2009/28/CE La Direttiva 2009/28/CE Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Partendo da una stima del livello degli usi finali previsto nel 2020 e da una valutazione del contributo fornito dalle fonti rinnovabili nel 2005, la quantificazione dell'obiettivo è stata divisa in due parti, una uguale per ogni paese, la seconda legata alla popolazione e al PIL; per l'italia è risultato un obiettivo del 17%, da ripartire a sua volta fra le Regioni. Secondo quanto previsto all'art. 4 della direttiva, ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel Ministero dello Sviluppo Economico, 30 giugno

5 Bilancio Elettrico Nazionale (anno 2008) Quota percentuale di fonti rinnovabili nella produzione di elettricità in Italia: Bilancio Elettrico Nazionale (anno 2008) Situazione attuale: 16,7% (escludendo l'energia da idroelettrico: 4,6%) Fonte: GSE 17 Fonte: GSE 18 Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 c.d. Decreto Romani Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Definisce: Strumenti Meccanismi Incentivi quadro istituzionale, finanziario e giuridico Obiettivi nel settore Elettricità necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti

6 Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 c.d. Decreto Romani Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 c.d. Decreto Romani Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Con particolare riferimento ai regimi di sostegno per gli impianti fotovoltaici: Articolo 25 comma 9 Le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (il Terzo Conto Energia) si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio Articolo 25 comma 10 L'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata entro il 30 aprile sulla base dei seguenti principi: 1.determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; 2.determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'unione europea; 3.previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 c.d. Decreto Romani Articolo 10 Requisiti e specifiche tecniche Il Quarto Conto Energia 23 24

7 Il Quarto Conto Energia Principi Generali Recepimento del D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 c.d. Decreto Romani ; Continuità nei confronti: del D.lgs. 387 del 29 dicembre 2003 (ed in particolare l'articolo 7); dei D.M. 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (Primo Conto Energia); del D.M. 19 febbraio 2004 (Secondo Conto Energia); Prosieguo del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia); Incentivazione tramite progressiva diminuzione delle tariffe fino al raggiungimento della condizione di grid parity ; Sviluppo della potenza fotovoltaica installata attraverso: obiettivi temporali che assicurino una crescita graduale della potenza stessa negli anni; prospettiva di crescita di lungo termine agli investitori e all'industria di settore; limitato impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia elettrica. 25 TITOLO I Disposizioni Comuni 26 Finalità e Campo di Applicazione Criteri Generali del regime di sostegno Il decreto stabilisce i criteri per incentivare: la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici; lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016; Fissa un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa MW al 2016; Stima un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. Nel decreto sono indicati obiettivi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa. A parte le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo. Al raggiungimento degli obiettivi in termini di costo indicativo cumulato annuo, con apposito decreto del M.S.E. di concerto con il M.A.T.T.M., sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalità di incentivazione, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore

8 Definizioni: alcune fondamentali Definizioni: alcune fondamentali g) impianto fotovoltaico realizzato su un edificio : è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2; u) piccoli impianti : sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kw, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kw operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001; v) grande impianto : èun impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u); z) costo indicativo cumulato annuo degli incentivi o costo indicativo cumulato degli incentivi : è la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.387 del 2003 e di quelli di cui all'articolo 2 sexies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile; Definizioni: alcune fondamentali Obiettivi dell'incentivazione C j = C j = costo indicativo cumulato annuo degli incentivi o costo indicativo cumulato degli incentivi ; p i = potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, c i = la componente incentivante riconosciuta o prevista n i=1 p i c i e i e i = produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilità annua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile; 31 Sono definiti limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi in ciascun periodo di riferimento e per queste tipologie di impianto: Gli impianti fotovoltaici (divisi in piccoli e grandi ) Titolo II; Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative Titolo III; Gli impianti fotovoltaici a concentrazione Titolo IV; 32

9 Obiettivi dell'incentivazione 2011 e 2012 Obiettivi dell'incentivazione 2013 e 2016 Impianti fotovoltaici Titolo II Grandi Impianti Impianti fotovoltaici Titolo II Grandi e Piccoli Impianti Impianti fotovoltaici Titolo II Piccoli Impianti Nessun limite di costo, riduzioni tariffarie Allegato 5 Il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato Obiettivi dell'incentivazione 2013 e 2016 Cumulabilità degli incentivi Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative Titolo III Impianti fotovoltaici a concentrazione Titolo IV Le Tariffe Incentivanti sono cumulabili con: Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 30% per impianti fino a 20 kwp realizzati su edifici; Il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.3 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5. Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 60% per: Impianti su Scuole Pubbliche o paritarie in cui il S.R. èla Scuola o il proprietario dell'edificio; Impianti su Strutture Sanitarie Pubbliche; Impianti su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie o di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome; 35 36

10 Cumulabilità degli incentivi Cumulabilità degli incentivi Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 30% per impianti realizzati su Edifici Pubblici o di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 30% per impianti realizzati su aree oggetto di bonifica, in siti contaminati; Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 30% per impianti integrati con caratteristiche innovative o a concentrazione; Finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Benefici conseguenti all accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. Riduzione dell'imposta sul Valore Aggiunto; Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali; Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto Dal 1 gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto Valorizzazione dell'energia prodotta Condizioni per l'accesso alle tariffe Scambio Sul Posto se P < 200 kw (per tutta la vita dell'impianto) Ritiro Dedicato dell'energia (per tutta la vita dell'impianto) A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata sarà attribuita una tariffa specifica (cfr. Tabella 4 Allegato 5). 39 I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a)l'impianto è stato iscritto nel registro per grandi impianti (cfr. art. 8), in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento; b)la certificazione di fine lavori (cfr. art. 9) dell'impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al registro; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto 40

11 Iscrizione al registro grandi impianti Iscrizione al registro grandi impianti Anno Finestra Periodo iscrizione Semestre Semestre maggio 30 giugno settembre 30 settembre novembre 30 novembre gennaio 31 gennaio febbraio 28 febbraio maggio 31 maggio 2012 Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro (Allegato 3 A al Decreto) Iscrizione al registro grandi impianti Iscrizione al registro grandi impianti Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo Criteri di Priorità: a)impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; b)impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione; c)precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo; d)minore potenza dell'impianto; e)precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine indicato all'articolo 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione dello stesso impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento, fatto salvo il caso di cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse e a comunicare il periodo della relativa allocazione. Qualora un impianto iscritto al registro nell'anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all'articolo 4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012 deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le modalità di cui ai precedenti commi

12 Condizioni per l'accesso alle tariffe anno 2011 Iscrizione al registro grandi impianti Il limite di costo per il 2011 èinclusivo dei costi connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto Qualora l'insieme dei costi di incentivazione: grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto iscritti nel registro di cui all'articolo 8 per l'anno 2011 > del limite di costo previsto per lo stesso periodo Il GSE pubblica e regole tecniche per l'iscrizione al registro di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011 l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre Certificazione di fine lavori per i grandi impianti Certificazione di fine lavori per i grandi impianti Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro di cui all'articolo 8: 1.comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto all'allegato 3 B; 2.trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE. Definizione di Fine Lavori per l'impianto fotovoltaico (Allegato 3 B al Decreto) Nell'ambito delle regole tecniche il GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia asseverata, di cui al comma

13 Certificazione di fine lavori per i grandi impianti Documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe Per gli impianti per i quali sono stati solamente terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al registro la comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 è allegata alla richiesta di iscrizione al registro. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall'allegato 3 C. Il mancato rispetto di questo termine comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile Documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una tariffa Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio (Allegato 3 C al Decreto) Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione (cfr. ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A = T.I.C.A. Testo Integrato Connessioni Attive) comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'a.e.e.g. ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni. Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici Allegato A Articolo 18 Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante 51 52

14 Obiettivi dell'incentivazione TITOLO II Impianti Solari Fotovoltaici Sono definiti limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi in ciascun periodo di riferimento e per queste tipologie di impianto: Gli impianti fotovoltaici (divisi in piccoli e grandi ) Titolo II; Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative Titolo III; Gli impianti fotovoltaici a concentrazione Titolo IV; Requisiti dei soggetti Requisiti degli impianti Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici: con potenza nominale non inferiore a 1 kw; Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti: le persone fisiche; le persone giuridiche; i soggetti pubblici; i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici. conformità tecnica: 1. norme tecniche richiamate nell'allegato 1; 2. disposizioni articolo 10 D.lgs. 28 del 2011; 3. Moduli certificati in accordo con la CEI EN (silicio cristallino), CEI EN (film sottili) Realizzati con componenti di nuova costruzione collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici. 55 Requisiti e specifiche tecniche articolo 10 D.lgs. 28 del

15 Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 c.d. Decreto Romani Articolo 10 Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati a fonti rinnovabili Riferimento ad Allegato 2 del decreto stesso, aggiornato periodicamente sulla base dell'evoluzione della normativa tecnica europea; Inoltre per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali èconsentito a condizione che: a) Potenza di ciascun impianto inferiore a 1 MW; nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario gli impianti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 km; b) destinato all'installazione degli impianti non più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. Questi requisiti non si applicano: 1. terreni abbandonati da più di 5 anni; 2. Agli impianti a terra su aree agricole se il titolo abilitativo è stato o conseguito entro la data di entrata in vigore del decreto, o richiesto entro il 1/1/2011, sempre che l'impianto entri in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del decreto. 57 Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 c.d. Decreto Romani Allegato 2 comma 4 (Impianti solari fotovoltaici) Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati a fonti rinnovabili Per il solare fotovoltaico, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che: a)i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione; b)a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i moduli siano garantiti per almeno 10 anni. 4 C.E. Articolo 11 comma 5: Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto Romani il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. 58 Requisiti degli impianti Tariffe Incentivanti Allegato 5 Nuove norme tecniche (redazione CEI) per gli inverter utilizzati dagli impianti fotovoltaici; saranno soggetti gli inverter utilizzati da impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2012; Obbligo di invio al GSE di certificazione per i 10 anni di garanzia dei moduli utilizzati; Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 diventa obbligatorio l'invio al GSE di questa ulteriore documentazione: a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita ; b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO (Sistema di gestione ambientale); c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'articolo 14, comma 1, lettera d) ( = produzione realizzata all'interno dell'u.e.)

16 Tariffe Incentivanti Allegato 5 Tariffe Incentivanti Allegato Tariffe Incentivanti Incrementi alle tariffe Individuate sulla base di quanto esposto nell'allegato 5; Riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed ècostante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione; Incrementabili sulla base di quanto esposto all'art. 13 (Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia) e 14 (Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici); Ogni singolo incremento èda intendersi non cumulabile con gli altri; A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l incremento è pari alla componente incentivante. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva; Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia Art. 13 Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici Art. 14 Le maggiorazioni non sono tra loro cumulabili. Più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza

17 Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia I piccoli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dalla precedente tabella qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia. Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio ante (con indicazione dei possibili interventi migliorativi) Successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto FV effettua interventi sull'involucro tra quelli indicati nell A.C.E. con riduzione di almeno Il 10% di risparmio su entrambi gli indici, estivo ed invernale Attestato di Certificazione Energetica dell edificio post Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. L'esecuzione di nuovi interventi sull involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unità immobiliare è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%. EPe, invol ante = indice di prestazione energetica estiva dell'involucro edilizio relativo all'edificio o unità immobiliare prima degli interventi di riqualificazione energetica. EPe, invol post = indice di prestazione energetica estiva dell'involucro edilizio relativo all'edificio o unità immobiliare dopo gli interventi di riqualificazione energetica. EPi, invol ante = indice di prestazione energetica invernale dell'involucro edilizio relativo all'edificio o unità immobiliare prima degli interventi di riqualificazione energetica. EPi, invol post = indice di prestazione energetica invernale dell'involucro edilizio relativo all'edificio o unità immobiliare dopo gli interventi di riqualificazione energetica

18 Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi (articolo 4, comma 3, del DPR 2 aprile 2009, n. 59) nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi (articolo 4, comma 2, del DPR 2 aprile 2009, n. 59). Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica. in Sintesi: Rispetto al Decreto del 19/02/07, il risparmio energetico minimo del 10% non verrà più calcolato utilizzando l'indice di prestazione energetica dell'edificio ma dovrà essere conseguito su entrambi gli indici, estivo e invernale, relativi all'involucro edilizio. L'entità della maggiorazione è commisurata all'entità del risparmio energetico conseguito ma non può, in nessun caso, eccedere il 30% della tariffa incentivante. Anche per gli edifici di nuova costruzione, si potrà ottenere il premio del 30% solo nel caso in cui le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo dell'involucro e per la climatizzazione invernale siano inferiori almeno del 50% dei valori minimi (stabiliti dal DPR 59/09) Incrementi alle tariffe Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti FV La tariffa incentivante può essere incrementata: Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia Art. 13 Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici Art. 14 Le maggiorazioni non sono tra loro cumulabili. a)del 5% per gli impianti fotovoltaici NON su edifici qualora siano ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati; b)del 5% per i piccoli impianti, operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni, S.R. degli impianti, con popolazione inferiore a 5000 abitanti; c)5 centesimi di euro/kwh per gli impianti su edifici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d)del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all interno della Unione Europea

19 Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti FV Pergole Gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici di cui alla precedente tabella. Pergola = strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali. Cfr. Art. 20 D.M. 6 agosto 2010 Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell impianto fotovoltaico Pensiline Tettoie Pensilina = strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso. Tettoie = strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi

20 Tettoie e serre Impianti fotovoltaici su edifici Serre = nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile. Ai fini dell'applicabilità della tariffa incentivante competente agli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici si adotta la definizione di edificio contenuta nel DPR 26/08/1993 n. 412 e successive modificazioni. Edificio: Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Altro impianto: impianto che non rientra né nella categoria su edifici né nelle categorie di impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline Impianti fotovoltaici su edifici Impianti fotovoltaici su edifici Impianto Fotovoltaico Realizzato su un edificio = cfr. Allegato 2 al D.M., ovvero: 1. Moduli Fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 ; 2. Moduli Fotovoltaici installati su tetto a falda; 3. Moduli Fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse dai punti 1 e 2; 4. Moduli Fotovoltaici installati in qualità di frangisole. Non rientrano nella tipologia di impianti su edifici quelli i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline e le strutture temporanee comunque denominate anche se realizzate su terrazzi di edifici o addossate alle pareti verticali degli stessi. Il GSE aggiorna entro il 1 luglio 2011 la guida di dettaglio sulle modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici

21 Impianti fotovoltaici su edifici Impianti fotovoltaici su edifici Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i30 cm. Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 In assenza di elementi perimetrali o in presenza di elementi perimetrali alti fino a 30 cm da terra (H <= 30 cm), l'altezza massima dei moduli (H1) rispetto al piano non deve superare i 30 cm Impianti fotovoltaici su edifici Impianti fotovoltaici su edifici Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 In caso di presenza di una balaustra, l'altezza Hm del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli fotovoltaici, misurata da terra fino all'asse mediano degli stessi, non deve superare l'altezza della balaustra perimetrale misurata nel suo punto più basso 83 84

22 Impianti fotovoltaici su edifici Impianti fotovoltaici su edifici Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5 Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda. I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie Impianti fotovoltaici su edifici Impianti fotovoltaici su edifici Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda 87 88

23 Impianti fotovoltaici su edifici Impianti fotovoltaici su edifici Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2. Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2. I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi. Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e Impianti fotovoltaici su edifici Impianti fotovoltaici su edifici Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2. Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e

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25 Tetti misti Frangisole Frangisole I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti. n L tot 2 L i i=1 n = numero di superfici trasparenti sottese al frangisole fotovoltaico; L tot = Lunghezza dell'impianto. In questa categoria rientrano tutti quegli elementi schermanti il cui design sia stato studiato opportunamente per l'alloggio dei moduli e il percorso dei cavi elettrici

26 Frangisole D.M. 06/08/2010 TITOLO III Impianti Fotovoltaici Integrati con caratteristiche innovative Obiettivi dell'incentivazione Requisiti dei soggetti Sono definiti limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi in ciascun periodo di riferimento e per queste tipologie di impianto: Gli impianti fotovoltaici (divisi in piccoli e grandi ) Titolo II; Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative Titolo III; Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti: le persone fisiche; le persone giuridiche; i soggetti pubblici; i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici. Gli impianti fotovoltaici a concentrazione Titolo IV;

27 Requisiti degli impianti Requisiti degli impianti Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici: con potenza nominale non inferiore a 1 kw; conformità tecnica: 1. norme tecniche richiamate nell'allegato 1; 2. disposizioni articolo 10 D.lgs. 28 del 2011; 3. Moduli certificati in accordo con la CEI EN (silicio cristallino), CEI EN (film sottili) Realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4; Realizzati con componenti di nuova costruzione collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici. 105 Da Allegato 1 al D.M.: Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all articolo 3, comma 1, lettera f), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN (per moduli a film sottile) solo se non siano commercialmente disponibili prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso èrichiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN o CEI EN La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC. 106 Requisiti degli impianti Requisiti degli impianti Nuove norme tecniche (redazione CEI) per gli inverter utilizzati dagli impianti fotovoltaici; saranno soggetti gli inverter utilizzati da impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2012; Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 diventa obbligatorio l'invio al GSE di questa ulteriore documentazione: Entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all allegato a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita ; b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO (Sistema di gestione ambientale); c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'articolo 14, comma 1, lettera d) ( = produzione realizzata all'interno dell'u.e.). 108

28 Tariffe Incentivanti Allegato 5 Tariffe Incentivanti Allegato Tariffe Incentivanti Art. 2 Definizioni rif.to Allegato 4 Individuate sulla base di quanto esposto nell'allegato 5; Riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed ècostante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione; Incrementabili sulla base di quanto esposto all'art. 13 (Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia); Ogni singolo incremento èda intendersi non cumulabile con gli altri; Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva. Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative: utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici; risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato

29 Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative All.4 Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative All.4 Al fine di accedere alle tariffe sopra citate, gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le seguenti caratteristiche: 1.Moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, quali: coperture degli edifici; superfici opache verticali; superfici trasparenti o semitrasparenti; superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi. 2.Moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico; 3.Moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, anche funzioni architettoniche fondamentali quali: I moduli, inoltre, dovranno essere installati secondo le seguenti modalità: 1.I moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici; 2.I moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica; Entro il il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la Guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all allegato 4 3.Da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio. protezione e regolazione termica dell'edificio; tenuta all'acqua e impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa; tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito Cirteri Modulo fotovoltaico Generali il cui impiego per è possibile il riconoscimento ed efficace solo del Premio per applicazioni di tipo architettonico. Il modulo fotovoltaico Pacchetto tecnologico completo, commercialmente speciale consiste in un prodotto edilizio, unico e inscindibile, identificato, dotato di brevetto industriale, a livello almeno commercialmente identificato e certificato ai sensi della europeo, e costituito dall'assemblaggio e dall'integrazione, normativa tecnica richiamata nell'allegato 1 al DM 6/8/2010. in un unico sistema, dei seguenti elementi: A questa categoria appartengono tutti i moduli fotovoltaici modulo fotovoltaico certificato ai sensi della normativa Le flessibili applicazioni certificati insieme innovative al supporto e tutti finalizzate i moduli rigidi all'integrazione tecnica richiamata architettonica nell'allegato 1 al del DM 6/8/2010 fotovoltaico ; devono che, senza necessità rispettare di ulteriori tutte componenti, le seguenti vanno a condizioni: sostituire subcomponenti funzionali aggiuntivi. elementi edilizi quali: tegole fotovoltaiche e moduli trasparenti Il componente speciale deve garantire la completa per facciate, coperture e finestre, questi ultimi integrazione architettonica del fotovoltaico senza 1.Gli opportunamente impianti realizzati fotovoltaici per consentire devono il passaggio essere della installati necessitare su edifici, dell'utilizzo così come di ulteriori precedentemente componenti o sistemi. luce all'interno dell'involucro edilizio. definiti; 2.Le applicazioni devono utilizzare moduli fotovoltaici speciali o componenti speciali; 3.Il modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componente Il speciale) modulo fotovoltaico deve speciale rispondere o la superficie ai requisiti fotovoltaica, della completa integrazione architettonica ; nel caso di componente speciale, garantisce la produzione di energia elettrica e le funzioni tipiche di involucro edilizio quali: 4.Le applicazioni devono interessare superfici omogenee dal punto di vista funzionale e, in la tenuta caso all'acqua di e interventi la conseguente impermeabilizzazione che interessino parzialmente tali superfici, devono integrarsi sulla della struttura edilizia; una restante tenuta porzione. meccanica L'eventuale comparabile con spazio quella di separazione tra i moduli speciali o la superficie dell'elemento fotovoltaica edilizio (nel sostituito; caso di una componente resistenza termica speciale) e le parti non interessate dall'installazione tale da non compromettere le prestazioni dell'involucro edilizio. dell'impianto deve essere curato con appositi elementi di raccordo al fine di garantire la La completa continuità integrazione architettonica dell'intera del superficie. fotovoltaico è tale se la rimozione dei moduli fotovoltaici compromette la funzionalità dell'involucro edilizio, rendendo la costruzione non idonea all'uso. 115 Moduli fotovoltaici speciali o Componenti Speciali 1. Moduli fotovoltaici speciali a. Coperture Tegole Coperture coibentate con moduli flessibili Coperture metalliche con moduli flessibili Guaine impermeabilizzanti con moduli flessibili b. Superfici opache verticali Moduli speciali per facciate c. Coperture trasparenti o semitrasparenti Vetri per coperture d. Porte, finestre, facciate trasparenti Vetri per facciate e finestre 1. Componenti speciali a. Coperture degli edifici b. Superfici verticali opache e trasparenti 116

30 Moduli Fotovoltaici Speciali Moduli Fotovoltaici Speciali Coperture degli Edifici Coperture degli Edifici Moduli Fotovoltaici Speciali Moduli Fotovoltaici Speciali Coperture degli Edifici Coperture degli Edifici

31 Moduli Fotovoltaici Speciali Moduli Fotovoltaici Speciali Superfici Opache verticali Coperture Trasparenti o semitrasparenti Moduli Fotovoltaici Speciali Componenti Speciali Porte, finestre, facciate trasparenti Coperture degli edifici

32 Componenti Speciali Modalità di installazione Superfici verticali opache e trasparenti I moduli e i componenti speciali svolgono una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica, se vengono installati seguendo i criteri di integrazione qui sotto esemplificati. La rimozione di tali moduli speciali o componenti speciali fotovoltaici compromette la perfetta funzionalità dell'involucro. Copertura a falde Il modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato superiore della copertura inclinata, convenzionalmente destinato all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie. Coperture piane Il modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato superiore della copertura orizzontale, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie Modalità di installazione Facciate verticali Il modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato esterno della superficie verticale dell'involucro edilizio, convenzionalmente destinata all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie. Facciate inclinate Il modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato esterno della superficie inclinata dell'involucro edilizio, convenzionalmente destinata all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie. TITOLO IV Impianti a Concentrazione Superfici continue Il modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato esterno di due o più superfici contigue dell'involucro edilizio (es. facciata e copertura, due facciate adiacenti, ecc.), convenzionalmente destinata all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie

33 Obiettivi dell'incentivazione Definizioni Sono definiti limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi in ciascun periodo di riferimento e per queste tipologie di impianto: Impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto da un insieme di moduli in cui la luce solare èconcentrata tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori. Gli impianti fotovoltaici (divisi in piccoli e grandi ) Titolo II; Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative Titolo III; Gli impianti fotovoltaici a concentrazione Titolo IV; Requisiti dei soggetti e degli impianti Requisiti degli impianti Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti: le persone giuridiche; i soggetti pubblici. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici: Nuove norme tecniche (redazione CEI) per gli inverter utilizzati dagli impianti fotovoltaici; saranno soggetti gli inverter utilizzati da impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2012; con potenza nominale non inferiore a 1 kw e non superiore a 5 MW; conformità tecnica: 1. norme tecniche richiamate nell'allegato 1; 2. disposizioni articolo 10 D.lgs. 28 del 2011; 3. Moduli certificati in accordo con la CEI EN (Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) ); Realizzati con componenti di nuova costruzione Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 diventa obbligatorio l'invio al GSE di questa ulteriore documentazione: b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO (Sistema di gestione ambientale); c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'articolo 14, comma 1, lettera d) ( = produzione realizzata all'interno dell'u.e.). collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici

34 Tariffe Incentivanti Allegato 5 Tariffe Incentivanti Individuate sulla base di quanto esposto nell'allegato 5; Riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione; Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva; Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica Per questi impianti con successivo decreto del M.S.E., di concerto con il M.A.T.T.M., saranno definite: 1. caratteristiche di innovazione tecnologica; 2. requisiti tecnici; 3. tariffe incentivanti; 4. requisiti per l accesso. TITOLO V Disposizioni Finali

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