ATTO N di iniziativa del Consigliere SQUARTA

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1 Assemblea legislativa Piazza Italia, PERUGIA ATTO N. 596 PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere SQUARTA DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DONAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 24/05/2016 Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 27/05/2016

2 liil Regione Umbria ìlilll Consiglio Regionale Piazza Italia, PERUGIA PROPOSTA DI LEGGE Oggetto: "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari per la limitazione degli sprechi" Relazione Le stime dell'osservatorio Waste Watcher (Osservatorio permanente sugli sprechi alimentari delle famiglie italiane) sul fenomeno dello spreco alimentare nel nostro Paese parlano di cinque milioni di tonnellate l'anno di prodotti alimentari letteralmente gettati nella spazzatura. Contribuiscono in modo sostanziale a questo spreco di massa le cattive abitudini di milioni di persone, che ad esempio non conservano i prodotti in modo adeguato, ma anche le date di scadenza troppo rigide apposte sugli alimenti e le promozioni che spingono i consumatori a comprare più cibo del necessario, nonché i numerosi passaggi dal produttore al consumatore nelle catene di montaggio dei cibi industriali. L'eco di questi dati stride con il miliardo di persone che, nel mondo, non riesce ad accedere a sufficienti risorse alimentari. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate lo spreco mondiale di cibo destinato al consumo umano, mentre secondo il Waste Watcher lo spreco domestico italiano vale 8,1 miliardi di euro l'anno (dato 2014) ossia mezzo punto di PIL del Paese. In assenza di una inversionedi rotta il problema è destinato a produrre effetti devastanti. Queste cifre infatti, sommate alla previsione delle Nazioni Unite sui ritmi di crescita della popolazione che dovrebbe superare i 9 miliardi di persone entro il 2050, imponendo quindi una maggiore produzione di alimenti, necessitano di politiche efficaci mirate ad una incisiva riduzione degli sprechi agroalimentari. L'Italia si è dotata, negli anni, di diverse previsioni normative finalizzate a favorire il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari, ma è sempre mancata una normativa organica che affrontasse a trecentosessanta gradi i molteplici aspetti connessi alla gestione delle eccedenze, e il contrasto allo spreco alimentare. Ma chi ogni giorno è impegnato sul campo chiede un passo in più: le associazioni che quotidianamente si occupano di raccolta e ridistribuzione dell'invenduto, e le aziende attive nella donazione delle eccedenze lamentano difficoltà spesso burocratiche e comunque legatealla selva di norme che regolano ia materia. In questo quadro si inserisce il disegno di legge che recentemente la Camera, nella seduta del 17 marzo 2016, ha approvato in prima lettura, recante "Norme per la limitazione degli sprechi.

3 ìiii Regione Umbria Consiglio Regionale mmi Piazza Italia, PERUGIA marco.sguarta@crumbria.it l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale" che mira ad aumentare la sostenibilità dei sistema ambientale attraverso l'incentivazione e la semplificazione di buone pratiche nei confronti della riduzione delio spreco alimentare e del riuso delle eccedenze, facilitando così la transizione verso un'economia dì consumo definita "circolare". Particolarmente apprezzabile l'incentivo che prevede la possibilità per le attività commerciali, industriali, professionali e produttive di beni alimentari, e che donano tali beni alimentari, di usufruire di una riduzione della tariffa proporzionale alla quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Nel complesso, il disegno di legge rappresenta un decìso, anche se tardivo, passo in avanti. Tuttavia, nell'auspicio che il testo venga celermente esaminato dal Senato, si ritiene che la Regione, in armonia con le previsioni del Legislatore nazionale, possa contribuire da subito, per quanto di competenza, alle suddette politiche di contrasto e riduzione dello spreco alimentare con l'emanazione dì una propria Legge che, in linea con le previsioni vigenti e con quelle in fase di approvazione, sostenga con risorse dedicate, gli Enti no profit impegnati nel recupero e nella ridistribuzione delle eccedenze alimentari e incentivi gli operatori del settore alimentare a donare l'invenduto, promuovendo al contempo azioni di sensibilizzazione che contribuiscano alla diffusione della cultura della riduzione degli sprechi alimentari. Per quanto esposto, la presente proposta di legge intende incidere sull'entità degli sprechi alimentari nel territorio regionale; facilitare la donazione delle eccedenze alimentari; favorire l'introduzione di criteri di prevenzione degli sprechi alimentari nei bandi di gara pubblici per la ristorazione; contribuire all'adozione di buone pratiche di prevenzione, sensibilizzando bambini e consumatori sul tema dello spreco alimentare; creare una rete virtuosa di soggetti attivi nella gestione delle eccedenze alimentari -donazione, raccolta e redistribuzione- valorizzando il ruolo delle realtà già impegnate sul territorio regionale; porre a garanzia dell'efficacia di tali politiche, una verifica puntuale delle azioni messe in campo e l'adozione dei correttivi necessari al perseguimento degli obiettivi fissati dalla norma. L'art. 1 (Principi) riconosce, quale diritto umano fondamentale l'accesso al cibo e tutela il diritto di ogni individuo residente nel proprio territorio ad un cibo adeguato, sostenibile e accessibile. L'art. 2 (Oggetto e finalità) definisce quale oggetto e finalità della presente norma, il sostegno alle politiche volte a promuovere la riduzione dello spreco alimentare e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari da parte di soggetti pubblici e privati, la valorizzazione dei soggetti che contribuiscono a tali politiche, la promozione dell'attività di solidarietà e beneficienza svolta dagli enti non profit impegnati nel recupero e redistrlbuzione dell'invenduto, la realizzazione dì reti strutturate che mettano in stretta relazione tutti gli attori coinvolti, la realizzazione di interventi integrati, nell'ambito delle politiche socio-assistenzìali, sanitarie e formative. L'art. 3 (Definizioni) elenca le definizioni utili ai fini della presente legge.

4 lilil fifawb Regione r» I Umbria I t_ piazza itaiia, Palazzo Perugia Cesaroni lìbfli,.. Tel Fax Consiglio Regionale marco.sguarta@crumbrla.it L'art. 4 (Programma delle azioni) definisce il programma annuale delle azioni finalizzate al contrasto e alla riduzione degli sprechi alimentari del cinquanta per cento entro il 2025, alla realizzazione di campagne regionali di sensibilizzazione, alla formazione degli addetti pubblici e privati la cui attività implichi la gestione di eccedenze alimentari, alla creazione di modelli di partenariato tra i soggetti coinvolti nella gestione delle eccedenze alimentari, alla realizzazione di accordi con l'associazione Nazionale Pro Loco d'italia (UNPLI) al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle sagre che si svolgono nel territorio regionale, alla realizzazione di un sistema di accreditamento dei soggetti attivi nel recupero e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari. L'art. 5 (Soggetti attuatori e soggetti donatori) individua i soggetti attuatori e i soggetti donatori di cui la Regione si avvale per le finalità e gli obiettivi di cui della presente legge. L'art. 6 (Interventi della Regione per il contrasto allo spreco alimentare) definisce gli interventi della Regione per il contrasto allo spreco alimentare prevedendo contributi e premialltà per i soggetti attivi nel recupero e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari, nonché l'istituzione, dì concerto con l'ufficio scolastico regionale, della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari. L'art. 7 (Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo) istituisce la Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo con il compito di contribuire alla definizione degli obiettivi, delle azioni e delle strategie di medio e lungo periodo della Regione, di facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale, di proporre soluzioni di facilitazione per le donazioni delle eccedenze alimentari e di elaborare una relazione annuale destinata alla Giunta e all'assemblea legislativa, fornendo osservazioni, dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento della promozione e della tutela del diritto al cibo in Umbria. L'art. 8 (Clausola valutativa) inserisce la clausola valutativa per consentire all'assemblea legislativa di valutare l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l'accesso al cibo ai bisognosi, la riduzione degli sprechi e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. L'art. 9 ( Norma finanziaria) prevede, per il primo anno, una dotazione finanziaria di trecentomila euro, mentre per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

5 Illili Regione Umbria Mlltll iiililì Consiglio Regionale Palazzo Cesaronì Piazza Italia, PERUGIA marco.squarta@crumbria.it Proposta di legge: "Disposizioni concernenti ia donazione e la distribuzione di prodotti alimentari per la limitazione degli sprechi" Art. 1 (Prìncipi) 1. La Regione, con la presente legge, riconosce quale diritto umano fondamentale l'accesso ai cibo e tutela il diritto di ogni individuo residente nel proprio territorio ad un cibo adeguato, sostenibile e accessibile. Art. 2 (Oggetto e finalità) 1. La Regione in attuazione dei principi di cui all'articolo 1: a) sostiene politiche volte a promuovere la riduzione delio spreco alimentare e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari da parte di soggetti pubblici e privati, esercitando funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento; b) valorizza, nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli enti pubblici e privati che contribuiscono alla riduzione dello spreco alimentare e alla ridistribuzione delle eccedenze alimentari; c) promuove l'attività di solidarietà e beneficienza svolta dagli enti non profit impegnati nel recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione aisoggetti in stato di indigenza; d) promuove ia sussidiarietà orizzontale al fine di costruire reti strutturate che mettano in stretta relazione tutti gli attori e consentano di ottimizzare l'utilizzo degli invenduti e non raccolti, in modo efficiente e senza danno per la salute dei cittadini; e) persegue le finalità della presente legge secondo la logica dell'intervento integrato, nell'ambito delle politiche socio-assistenziali, sanitarie e formativer Art. 3 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si definiscono: a) diritto di accesso al cibo: il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa l'alimentazione, e alla libertà dalla fame, garantito dall 'obbligo per ogni Stato e amministrazione pubblica di rispettare, proteggere e realizzare il diritto di ogni essere umano residente nel

6 ilfxfli!!!!!!! Regione Umbria lllill Consiglio Regionale Palazzo Cesaronì Piazza Italia, PERUGIA marco.sauarta@crumbria.it SUO territorio ad un cibo adeguato, sostenibile e accessibile; b) spreco alimentare; l'insieme dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare che, per ragioni economiche, estetiche o per la prossimità della scadenza di consumo, seppure ancora commestibili e quindi potenzialmente destinabili al consumo umano, sono destinati ad essere eliminati o smaltiti; c) eccedenze alimentari: gli alimenti, di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prodotti a qualsiasi stadio della filiera agroalimentare che non siano stati raccolti, venduti, acquistati, somministrati e le derrate alimentari di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), destinate in via prioritaria all'utilizzo umano; d) alimenti: l'insieme degli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che non sono esclusi dal circuito commerciale; e) donazione: cessione di beni a titolo gratuito. Art. 4 (Programma delle azioni) 1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto e previo parere della competente Commissione consiliare, definisce, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 6, il programma delle azioni volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) contrasto e riduzione degli sprechi alimentari del cinquanta per cento entro il 2025, anche in conformità alla Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 (Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'ue); b) realizzazione di campagne regionali di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari, anche in collaborazione con le aziende del sistema sanitario regionale; c) formazione degli addetti pubblici e privati, sia dei soggetti donatori di alimenti sia dei soggetti attuatori riceventi, la cui attività implichi la gestione di eccedenze alimentari; d) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione dì accordi di collaborazione e protocolli d'intesa tra i soggetti attuatori e i soggetti donatori di cui all'articolo 5, anche di concerto con i soggetti medesimi, al fine di favorire le cessioni di beni non commerciabili, ma ancora commestibili; e) realizzazione di accordi con l'associazione Nazionale Pro Loco d'italia (UNPU) al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle sagre che si

7 Regione Umbria Consiglio Regionale Piazza Italia, PERUGIA ; svolgono nel territorio regionale; f) acquisizione ed elaborazione di dati e conoscenze funzionali alla definizione, a regime, di requisiti e indicatori necessari per la realizzazione di un sistema di accreditamento dei soggetti attivi nel recupero e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari. 2. Il programma di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza annuale al 31 aprile, e tiene conto della relazione di cui all'articolo 8. Art. 5 (Soggetti attuatori e soggetti donatori) 1. La Regione, per le finalità e gli obiettivi di cui della presente legge, si avvale dei soggetti attuatori e dei soggetti donatori di cui ai commi 2 e 3; 2. Sono soggetti attuatori: a) gli enti locali, singoli o associati; b) le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato; c) le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale; d) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali; e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative dì utilità sociale) operanti a livello regionale; f) le organizzazioni caritative di primo e secondo livello; g) le fondazioni aventi esclusivamente finalità dì assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica. 3.1 soggetti attuatori di cui al comma 2, impegnati nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure dì sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti e sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi. 4. Sono soggetti donatori, tutti gli operatori del settore alimentare (commercio, ristorazione o produzione), ovvero le imprese registrate o riconosciute ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare, che cedono gratuitamente le eccedenze dì cui all'articolo soggetti di cui al comma 4, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria, in linea con quanto stabilito al comma 236 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e la rintracciabilità in linea con l'artìcolo 18 del regolamento (CE)

8 iiill Regione Umbria illlllf lllllll Consiglio Regionale Palazzo Cesarom Piazza Italia, PERUGIA Tel Fax marco.squarta@crumbrìa.it n. 178/2002. Art. 6 (Interventi della Regione per il contrasto allo spreco alimentare) 1. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori: a) per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delie persone in stato di povertà o di grave disagio sociale; b) per il finanziamento di progetti formativi. 2. Nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei propri bandi e delle società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione, degli enti pubblici vigilati dalla Regione e degli enti di diritto privato in controllo della Regione, rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, del trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), un criterio premiale alle imprese che garantiscono I più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari nel rispetto della presente legge. 3. La Regione introduce premìalità per le amministrazioni locali che aderiscano al modello di aggiudicazione dei bandi di cui al comma La Regione introduce premìalità per gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione sanitaria, scolastica ed assistenziale e per tutti gli operatori pubblici e privati della filiera agroalimentare, che donano alimenti o cedono gratuitamente eccedenze alimentari. 5. La Regione introduce premìalità e agevolazioni per tutti i soggetti privati e pubblici che hanno sede operativa e operano nel territorio della Regione con una progettualità di rete nel recupero, distribuzione, stoccaggio e ridistribuzione di alimenti e di eccedenze alimentari. 6. La Regione istituisce, di concerto con l'ufficio scolastico regionale, la Giornata regionale contro gli sprechi alimentari. 7. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e contestualmente all'adozione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, definisce con proprio atto e previo parere della competente Commissione consiliare:

9 Illi Regione Umbria jiij Consiglio Regionale Piazza Italia, PERUGIA a) i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui al comma 1, tramite procedura di evidenza pubblica; b) i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'introduzione delle premialìtà di cui ai commi 2, 3,4 e 5; c) le modalità per la valutazione dell'efficacia delle misure dì cui ai commi 1, 2, 3,4 e 5 rispetto al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Art. 7 (Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo) 1. Èistituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per la Regione, la Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo, di seguito denominata Consulta, composta da dieci membri, scelti tra rappresentanti di categoria, rappresentanti di soggetti pubblici, privati e del settore non profit, esperti provenienti da Università e centri di ricerca. 2. Alla Consulta partecipa altresì l'assessore regionale competente o suo delegato. 3. La Consulta, in linea con gli obiettivi della presente legge, provvede a: a) contribuire alla definizione degli obiettivi, delle azioni e delle strategie di medio e lungo periodo della Regione per promuovere, rispettare, proteggere e realizzare il diritto al cibo; b) facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale, al fine dì garantire coerenza con obiettivi e strategie di promozione, protezione e rispetto del diritto al cibo; c) proporre soluzioni di facilitazione per le donazioni delle eccedenze alimentari. 4. La Consulta elabora, entro il 31 marzo, una relazione annuale destinata alla Giunta e all'assemblea legislativa, fornendo osservazioni, dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento della promozione e della tutela del diritto al cibo in Umbria. 5. La Giunta regionale delibera, previo parere della competente commissione consiliare, la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta. Art. 8 (Clausola valutativa) 1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l'accesso al cibo ai bisognosi, la

10 ( llfxih Regione Umbria Ulilll Consiglio Regionale Piazza Italia PERUGIA ; marco.squarta@crumbrìa.it riduzione degli sprechi e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. A questo scopo, con cadenza annuale al 31 marzo, la Giunta regionale trasmette all'assemblea legislativa una relazione che descrive e documenta: a) gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche; b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti; c) qual è stato il contributo dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi; d) quali punti di forza sì sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi e quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione; e) i risultati conseguiti, in particolare in termini di riduzione degli sprechi, recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari. 2. Gli esiti delle attività della Consulta, di cui all'articolo 7,sono parte integrante della relazione all'assemblea legislativa. 3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. L'Assemblea legislativa rende pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto. Art. 9 (Norma finanziaria) 1. Per il finanziamento degli interventi della presente legge è autorizzata per l'anno 2016 la spesa complessiva di Euro ,00, da iscrivere alla Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI EFAMIGLIAI, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, nei seguenti capitoli di spesa di nuova istituzione: a) capitolo xxxx per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari previste dairart.6 comma 1 lett. a) tramite Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali Istituzioni Sociali Private; b) capitolo yyyy per la formazione degli addetti alla gestione di eccedenze alimentari prevista dall'art. 4 comma 1 lett. c); c) capitolo zzzz per le premialità introdotte secondo l'art. 6 comma 7 lett. b); d) capitolo wwww per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione previste dall'art. 4 comma 1 lett. b) e per la Giornata regionale contro gli sprechi alimentari prevista dall'art. 6 comma 6.

11 jliil Regione Umbria lllltll 101!! Consiglio Regionale Piazza Italia, PERUGIA Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2016, con pari disponibilità esistente nella Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO ECOMPETITIVITÀ Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO (capitolo A3001_S SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI ATTIVITA'DELLA SOCIETÀ' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICODELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA SPA ART. 4, L R. N. 1DEL 27/01/2009. SPESE CORRENTI -TRASFER. CORRENTI IMPRESE CONTROLLATE) del bilancio regionale di previsione Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio Perugia, Marco Squarta PresifJerT^e Gruppo consiliare Fratelli Tifi ha A lea

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