CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI PORZIONE DELL IMMOBILE REGIONALE SITO A CATANZARO IN VIA SENSALES, 20
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- Baldassare Viviani
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1 CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI PORZIONE DELL IMMOBILE REGIONALE SITO A CATANZARO IN VIA SENSALES, 20 Il giorno del mese di dell anno 2016, presso la sede della Direzione Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria, sita compaiono: in Catanzaro- Complesso Cittadella regionale-viale Europa, Germaneto, - Regione Calabria (C.F. e P. IVA ), di seguito più semplicemente Regione, rappresentata dal dott. Filippo De Cello, Dirigente generale reggente del Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società partecipate, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale sita a Germaneto di Catanzaro ( cittadella regionale ); - - FAI-FONDO AMBIENTE ITALIANO (C.F P.IVA ), di seguito Concessionario, rappresentato da Anna Lia Paravati, munito dei relativi poteri per atto notarile ; E, SULLA CONCORDE PREMESSA CHE: A) con istanza del 10 novembre 2015 i rappresentanti del FAI-Fondo Ambiente Italiano (fondazione nazionale senza scopi di lucro dedita alla tutela e valorizzazione dell arte, della natura e del paesaggio italiani) hanno chiesto la disponibilità di spazi di proprietà della Regione da utilizzare quale sede della propria delegazione calabrese nella città di Catanzaro; B) i locali idonei all utilizzo richiesto si trovano allocati presso il palazzo Alemanni sito in via dei Sensales n 20 a Catanzaro (id catastale: fg 47 part.lla 388-parte): nello specifico, si tratta di due vani di superficie pari a mq 85 situati al piano secondo dello stabile, in una porzione della ex sede degli uffici della Presidenza della Giunta regionale ormai dismessi; C) con avviso pubblicato sul sito web regionale il 13/2/2016 e sul B.U.R. Calabria n 21 del 29/2/2016- parte III, inviato per la pubblicazione sull Albo pretorio del comune interessato con nota prot. n del 12/2/2016, la Regione Calabria -dipartimento Bilancio e Patrimonio ha manifestato l interesse a valorizzare il bene concedendolo in uso alla predetta fondazione ai sensi dell art.2 comma 6 del Regolamento regionale n 4 del 30 luglio 2007; D) dato l interesse culturale rivestito dall immobile, con nota del Settore Demanio e Patrimonio immobiliare, prot. n del , è stata richiesta l autorizzazione ai sensi dell art. 106 comma 2 bis del D.Lgs. n 42/2004 e s.m.i., riscontrata dalla competente autorità di Soprintendenza con nota 7293 del 19/4/2016, con cui ha espresso parere favorevole alla definizione del provvedimento concessorio E) pertanto, con D.D.S. n del, in esito al procedimento amministrativo avviato e curato dal competente Settore, si è provveduto: - a concedere al FAI, a titolo temporaneo ed oneroso, l immobile individuato nella planimetria allegata; - ad approvare lo schema convenzionale allegato al decreto, che disciplina il rapporto concessorio; - a determinare in quattro anni, prorogabili, la durata della concessione (decorrenti dalla stipula) ed in 150,00 mensili l importo del canone ordinario dovuto, da aggiornarsi su base ISTAT; F) si procede quindi alla stipula dell atto negoziale di regolamentazione dei rapporti tra le parti, secondo lo schema di convenzione approvato con il citato decreto n ; G) a garanzia del puntuale rispetto di ogni obbligo nascente dalla concessione, l ente ha consegnato: a) Polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa, a titolo di deposito cauzionale, avente n (acquisita agli atti d ufficio con prot. n del ), per un 1
2 massimale di 3.427,00 (tremilaquattrocentoventisette) i c.t., pari a due annualità, stipulata il con, con la quale vengono assunti precisi impegni nei confronti della Regione Calabria (beneficiaria a semplice richiesta) per tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal presente contratto; b) Polizza assicurativa continuativa a copertura delle responsabilità civili verso terzi, n (acquisita in atti con prot. n ), per un massimale di ,00 (duemilionicinquecentomila) stipulata il tra il concessionario e la compagnia assicurativa ; c) Polizza assicurativa contro i rischi ordinari, recante n (acquisita in atti con prot. n ) per un massimale di ,00 (cinquecentomila) stipulata il tra il concessionario e la compagnia assicurativa, per la copertura dei danni subiti dall immobile oggetto di concessione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso del rapporto e da qualsiasi cosa determinati (compreso incendio, scoppio o fulmini) con vincolo a favore della Regione, beneficiaria a semplice richiesta; Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1 La premessa che precede forma parte integrante del presente accordo ed ha valore di patto. Art. 2 (Oggetto) 1. La Regione concede a titolo oneroso al FAI Fondo Ambiente italiano una porzione dell immobile di proprietà sito a Catanzaro in via dei Sensales 20 (id. catastale: foglio di mappa n 47 part.lla 388-parte); 2. L unità in concessione consta di due vani di superficie pari a mq 85, situati al piano secondo dello stabile. Art. 3 (Finalità) Finalità della concessione è l uso dell immobile quale sede della Presidenza Regionale FAI Calabria e della Delegazione FAI di Catanzaro per l esercizio delle attività proprie del concessionario (attività ambientale ed educativa). Art. 4 (Corrispettivo) 1. Il canone da corrispondere a titolo concessorio è di 150,00 mensili (canone ricognitorio, art. 9 regolamento). 2. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese oppure, in unica soluzione di 1.800,00 entro il giorno cinque del mese di gennaio di ciascun anno, mediante pagamento alla Tesoreria regionale alle coordinate bancarie: Iban IT 78 M , con la seguente causale Canone concessorio immobile regionale in uso al FAI con indicazione del mese o anno di riferimento; 3. L importo del canone sarà adeguato automaticamente ogni anno sulla base della variazione degli indici ISTAT. 2
3 Art. 5 (Durata) 1. La concessione avrà durata di anni quattro decorrenti dalla stipula del presente atto e trascorso tale periodo avrà termine di diritto, senza necessità di alcuna disdetta, comunicazione, recesso o revoca. 2. Alla scadenza della concessione, le eventuali migliorie realizzate sul bene resteranno acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto della Regione di richiedere la riduzione in pristino. 3. La Regione potrà, inoltre, chiedere il rilascio del bene anche prima della scadenza del rapporto, nei casi di decadenza per inadempimento degli obblighi nascenti dalla sottoscrizione del presente atto. 4. Resta ferma la facoltà della Regione di revocare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, previo preavviso di tre mesi. 5. La proroga o rinnovazione del presente contratto dovrà avvenire nelle forme e modi di legge; in nessun caso la concessione potrà essere fatta oggetto di rinnovo tacito. Il concessionario si impegna: Art. 6 (Obblighi del concessionario) 1) a pagare il canone alle scadenze stabilite nonché tutte le utenze, i canoni e le tasse relativi all immobile; 2) ad accettare, all atto della formale immissione in possesso (come da apposito verbale che verrà redatto nell occasione e sottoscritto tra le parti), la consegna del bene nello stato di fatto in cui si trova al momento della stipula del presente contratto, senza poter sollevare obiezione alcuna al riguardo; 3) ad esercitare direttamente la concessione, consapevole del divieto assoluto di sub concedere i locali comunque di consentirne a terzi l utilizzo, a qualsiasi titolo e in qualunque forma; 4) a provvedere a proprie spese, e per tutta la durata del rapporto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, anche in conformità delle prescrizioni all occorrenza dettate dalla Regione; 5) ad osservare le prescrizioni della Soprintendenza e quindi ad assicurare la conservazione e la fruizione pubblica dei locali concessi e nel contempo la compatibilità della destinazione d uso con il carattere storico-artistico dell immobile; 6) a custodire i locali e a vigilare sugli stessi, così da riconsegnarli a fine rapporto nella loro piena integrità, salvo il normale deperimento dovuto all uso; 7) in caso di migliorie dei locali, a sottoporre i relativi progetti alla preventiva autorizzazione della Regione-Settore Demanio e Patrimonio immobiliare, previa acquisizione dei necessari pareri, nulla-osta ed autorizzazioni in conformità delle norme vigenti assicurando che, allo scadere del rapporto, le eventuali migliorie apportate restino acquisite al patrimonio regionale in adeguato stato conservativo; 8) ad utilizzare i locali nel rispetto dei limiti di spazio e di tempo e per le finalità risultanti dal presente contratto, mantenendo la destinazione originaria e i confini attuali della proprietà; 9) a richiedere preventivamente alla Regione Calabria - Settore Demanio e Patrimonio immobiliare ogni eventuale variazione dello stato dei luoghi, cui potrà procedere solo previa autorizzazione scritta rilasciata all esito dell espletamento di apposita istruttoria; 10) a consentire in qualunque momento le visite di sopralluogo del personale preposto, dirette a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente atto concessorio. 3
4 Art. 7 (Assicurazioni) 1. Il concessionario provvederà ad assicurare a proprie spese, e per tutta la durata del rapporto, i locali in uso contro eventuali danneggiamenti nonché contro incendi, fulmini e contro i danni derivanti dal perimento totale o parziale dell immobile, per un importo adeguato al suo valore di stima. La relativa polizza assicurativa dovrà essere vincolata in favore della Regione e depositata presso il competente Settore Demanio e Patrimonio immobiliare, ferma la responsabilità personale della concessionaria. 2. Il concessionario è altresì responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato nell esercizio della concessione a persone o cose; assume, inoltre, l obbligo di manlevare e rendere indenne l Amministrazione regionale da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della concessione. Art. 8 (Divieti e responsabilità) Al concessionario è fatto divieto assoluto: a) di affidare i locali in sub-concessione o comunque di cederne e/o consentirne a terzi l uso, a qualsiasi titolo e in qualunque forma; b) di cedere a terzi il godimento del bene a qualunque titolo, anche in via precaria o transitoria. Art.9 (Decadenza Revoca e Recesso) 1. La Regione può dichiarare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi di inadempimento: a) mancato pagamento del canone per oltre tre mesi, anche non consecutivi, dalla scadenza; b) mancato rispetto dei divieti di cui all art.8 precedente; c) il mancato pagamento di utenze, canoni, imposte e tasse concernenti i locali; d) l omessa custodia e conservazione dei locali; e) mutamento non autorizzato delle finalità di utilizzo della presente concessione; f) mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali oggetto di concessione o esecuzione in assenza dei prescritti nulla-osta e/o autorizzazioni di legge; g) esecuzione di innovazioni e/o addizioni non autorizzate dalla Regione o, anche se autorizzate, realizzate in violazione delle norme urbanistiche, edilizie e delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza; h) mancato pagamento delle spese di registrazione del presente atto. 2. Prima di dichiarare la decadenza la Regione, previo avvio del procedimento amministrativo, fisserà un termine entro il quale la controparte potrà presentare le proprie deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere o gli interventi eseguiti, né per le spese sostenute per l esercizio della concessione medesima. 3. La Regione può disporre la revoca della concessione nei casi e nei termini di cui all art. 5 comma La revoca e/o la decadenza sono pronunciate con provvedimento del Dirigente della struttura competente in materia di patrimonio, notificato in via amministrativa. 5. Il Concessionario potrà recedere dalla presente concessione in qualsiasi momento con un preavviso di mesi 6, da inviarsi con raccomandata A.R. Art. 10 (Efficacia della convenzione) 1. L efficacia del presente atto è subordinata alla registrazione all Agenzia delle Entrate competente per territorio, da eseguirsi a cura del concessionario. 4
5 2. La concessione è pienamente valida, in relazione agli obblighi del concessionario, fin dalla sottoscrizione del contratto mentre in relazione al concedente diviene vincolante solo dopo la registrazione e consegna di almeno una copia registrata al Settore Demanio e Patrimonio Immobiliare della Regione Calabria. 3. Le spese di registrazione ed ogni altra spesa connessa al presente atto dovranno essere poste a carico del concessionario. Art. 11 (Riconsegna dell immobile) Al termine del rapporto, il concessionario dovrà rendere liberi gli ambienti e gli spazi concessi entro e non oltre 24 ore, salva proroga che potrà essere accordata dal Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio Immobiliare. Art.12 (Fonti normative) Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare, oltre alle condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni in materia dettate dalla L.R. n. 15/1992 nonché dal Codice Civile. Art. 13 (Foro convenzionale) Le parti convengono che in caso di controversia sulla interpretazione e esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Catanzaro. Art. 14 (Elezione di domicilio) Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso i locali dati in concessione. ****** ****** La presente scrittura privata, composta di n 5 pagine, viene redatta e sottoscritta in n 4 originali. Letto, approvato e sottoscritto in Catanzaro, il Per il concessionario Per la Regione Calabria Ai sensi degli artt e 1342 del C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14. Per il concessionario Per la Regione Calabria 5
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