CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CUPERLO

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CUPERLO Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali Presentata il 23 gennaio 2017 ONOREVOLI COLLEGHI! L esito del referendum sulla riforma costituzionale del 4 dicembre 2016 ha prodotto, tra le conseguenze, la necessità di modificare il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale esigenza non deriva unicamente dalla bocciatura di un sistema bicamerale corretto, con la previsione del voto di fiducia al Governo da parte di un solo ramo del Parlamento, ma dalla chiara esigenza espressa dal corpo elettorale di una rivalutazione del principio di rappresentanza. Così va intesa l elevata partecipazione alla consultazione referendaria: come un invito al legislatore a considerare in termini nuovi e di maggior equilibrio la doppia necessità di garantire una governabilità del sistema all interno di una cornice di rinnovata rappresentanza delle diverse istanze politiche, culturali e programmatiche presenti nel corpo elettorale. In questa logica il sistema di elezione della Camera adottato nel corso dell attuale legislatura (meglio noto come Italicum) non corrisponde al messaggio espresso dalle urne e diventa necessaria quanto matura la scelta di un sistema di elezione diverso, nell impianto e nelle regole. La proposta di legge che vi è sottoposta affronta entrambe le questioni sotto forma di principio e di applicazione. Tenendo conto delle conclusioni presenti nella sentenza n. 1 del 2014 (in merito alla legge elettorale n. 270 del 2005, cosiddetta legge Calderoli) della Corte costituzionale, produce un diverso e più convincente equili-

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati brio tra le esigenze di governabilità e di rappresentanza. Al di là degli aspetti tecnici su cui si avrà modo di soffermarsi a breve, la premessa e l ispirazione della normativa originano dal bisogno di rispondere al deficit di rappresentatività delle attuali Assemblee parlamentari e alla necessità di rigenerare un legame di fiducia tra la platea degli elettori e i loro rappresentanti. Questa esigenza passa anche da una rinnovata e ritrovata conoscibilità degli eletti, da un loro rapporto non episodico con i territori di riferimento e dalla scelta di prevedere l elezione di tutti i futuri deputati entro collegi di dimensioni contenute e tali da favorire una regolamentazione controllata dei costi delle campagne elettorali. Infine, viene ribadita la necessità di dare attuazione all articolo 51 della Costituzione per quanto attiene alla promozione della parità di genere nella rappresentanza istituzionale. Il sistema elettorale di entrambe le Camere è ispirato da quattro determinanti fondamentali: 1) ripartizione proporzionale dei seggi, in sede nazionale alla Camera dei deputati, in sede regionale al Senato della Repubblica; 2) «correzione» del risultato proporzionale con l attribuzione di un «premio di governabilità» alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale; il «premio» è costituito da un numero di seggi aggiuntivi pari al 10 per cento del totale dei componenti di ciascuna Camera; 3) candidature presentate da partiti e gruppi politici organizzati esclusivamente nei collegi uninominali in cui è ripartita ciascuna circoscrizione; 4) candidati nel numero spettante a ciascuna lista in base alla ripartizione proporzionale e all eventuale «premio» eletti in base alla graduatoria circoscrizionale decrescente dei voti validi ottenuti da ciascuno di essi e con precedenza ai candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale nel rispettivo collegio. Caratterizzano inoltre il sistema la votazione a turno unico, l espressione di un solo voto con il quale l elettore sceglie il candidato e la formazione politica (la lista) alla quale appartiene, una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, l assenza di liste di candidati e, corrispettivamente, del voto di preferenza, la disciplina per la formazione delle candidature nei collegi uninominali, nonché l assenza di coalizioni di liste come offerta elettorale e metodo di calcolo per l attribuzione dei seggi. La struttura territoriale del sistema è costituita dalle circoscrizioni e dai collegi uninominali. Passando all illustrazione analitica delle modifiche introdotte dalla presente proposta di legge, si procede di seguito all esposizione di quelle riferite alla Camera dei deputati (articolo 1) e, successivamente, all evidenziazione delle differenze del sistema elettorale del Senato della Repubblica. Per la Camera dei deputati si è deciso di recuperare le 26 circoscrizioni definite dalla legge Mattarella e conservate dalla legge n. 270 del Le candidature: ciascun partito o gruppo politico presenta in ciascun collegio uninominale un proprio candidato identificato come tale nella scheda e nel manifesto dal medesimo contrassegno del partito o gruppo politico. Le candidature nei collegi uninominali sono presentate all ufficio elettorale circoscrizionale. Il voto: ciascun elettore vota nel proprio collegio uninominale ed esprime un solo voto per il candidato presentato dalla lista che lui sceglie; il voto è attribuito alla lista alla quale il candidato uninominale è collegato e concorre alla determinazione della cifra elettorale di quella lista nella circoscrizione e nel collegio unico nazionale. Per quest aspetto, tutte le liste sono in concorrenza fra loro nel collegio uninominale. Il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel collegio uninominale non è per ciò stesso proclamato eletto. La cifra elettorale di lista: il voto dato al candidato nel collegio uninominale è anche

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati un voto dato alla lista o gruppo politico che lo ha presentato: la cifra elettorale circoscrizionale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti dai candidati presentati da quella lista in ciascuno dei collegi uninominali della circoscrizione; la cifra elettorale nazionale di lista è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali della medesima lista; il totale nazionale dei voti validi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste; la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale è data dal rapporto fra il totale dei voti validi ottenuti dal candidato e il totale dei voti validi espressi nel rispettivo collegio. La soglia di accesso alla ripartizione dei seggi: all attribuzione dei seggi concorrono in sede nazionale e in sede circoscrizionale le liste che hanno ottenuto una cifra elettorale nazionale non inferiore al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi. L attribuzione dei seggi: l Ufficio elettorale nazionale effettua una prima ripartizione di tutti i 617 seggi del territorio nazionale (618 seggi meno il seggio della Valle d Aosta): liste ammesse: determina quali liste abbiano ottenuto in sede nazionale un numero di voti validi pari almeno al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi e ammette tali liste alla ripartizione dei seggi; le altre liste e i voti da esse ottenuti sono esclusi dalle successive operazioni per l attribuzione dei seggi; prima attribuzione provvisoria: l Ufficio ripartisce proporzionalmente 617 seggi fra le liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti; se in base a questa attribuzione una lista ottiene almeno 340 seggi, tutti i 617 seggi restano così attribuiti alle liste in sede nazionale e si procede all attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni; se invece nessuna lista ottiene 340 seggi l Ufficio attribuisce il premio di governabilità alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Il premio entro il numero massimo di 63 seggi si aggiunge al numero di seggi determinato dalla ripartizione proporzionale e consiste nel numero di seggi necessario e sufficiente affinché la lista ottenga complessivamente 340 seggi; quando è attribuito il premio di governabilità il numero complementare di seggi necessario per raggiungere il totale di 617 seggi è ripartito proporzionalmente in base ai quozienti interi e ai maggiori resti fra le altre liste e coalizioni di liste ammesse; successivamente, i seggi attribuiti a ciascuna lista sono assegnati nelle circoscrizioni con il metodo della ripartizione proporzionale corretta dall indice di riproporzionamento determinato dall attribuzione del premio di governabilità, un metodo già utilizzato dalla vigente legge elettorale per l elezione della Camera dei deputati; al termine di tutte le operazioni resta definito in ciascuna circoscrizione il numero di seggi attribuito a ciascuna lista. La proclamazione degli eletti: l ufficio elettorale circoscrizionale compila per ciascuna lista ammessa la graduatoria discendente delle cifre elettorali individuali dei rispettivi candidati uninominali; in questa graduatoria i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale nel rispettivo collegio precedono gli altri. Per ciascuna lista proclama eletti i candidati secondo l ordine di tale graduatoria sino alla concorrenza del numero di seggi spettanti a ciascuna lista nella circoscrizione. Il sistema elettorale del Senato della Repubblica è disciplinato dall articolo 2. Il vincolo costituzionale dell elezione su base regionale (articolo 57) pone le seguenti differenze con il sistema elettorale della Camera dei deputati. Come accennato, per il Senato della Repubblica la ripartizione dei seggi viene effettuata in ragione proporzionale nell ambito di ciascuna regione e, conseguentemente, anche la soglia di accesso è calco-

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati lata in ambito regionale e fissata al 4 per cento del complesso dei voti validi. Il premio di governabilità è attribuito a livello nazionale e ripartito a livello regionale. In particolare, per quanto riguarda l attribuzione dei seggi la procedura è la seguente: l Ufficio elettorale centrale nazionale effettua una prima ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste ammesse, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti; sulla base di queste attribuzioni e del risultato delle attribuzioni effettuate nelle regioni Valle d Aosta e Trentino-Alto Adige l Ufficio decide in ordine all eventuale attribuzione del premio di governabilità; se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in sede nazionale avrà ottenuto con la somma dei seggi a lei attribuiti in tutte le regioni almeno 170 seggi in ciascuna regione tutti i seggi sono assegnati alle liste così come attribuiti in sede di prima ripartizione; se invece nessuna lista avrà ottenuto almeno 170 seggi, l Ufficio attribuisce il premio di governabilità alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; il premio si aggiunge al numero di seggi determinato dalla ripartizione proporzionale effettuata nelle regioni e consiste nel numero (variabile) di seggi necessario e sufficiente a che la lista ottenga «sino a» e «non più» di 170 seggi; il premio di governabilità è ripartito dall Ufficio fra le regioni in misura proporzionale al numero di voti validi ottenuti dalla lista vincente in ciascuna regione; da tale assegnazione sono escluse, ovviamente, le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d Aosta e, in ragione del numero dei seggi che le spettano, la regione Molise. L Ufficio comunica a ciascun ufficio elettorale regionale il numero di seggi (comprensivi del premio) da assegnare complessivamente alla lista vincente nella rispettiva regione; successivamente, l ufficio elettorale regionale, detratto dal numero di seggi assegnati alla regione il numero di seggi spettante alla lista vincente, ripartisce i seggi residui tra le altre liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti; al termine di tutte le operazioni resta definito in ciascuna regione il numero di seggi attribuito a ciascuna lista. La proclamazione degli eletti avviene con le stesse modalità descritte per la Camera dei deputati. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti del sistema elettorale proposto per il Senato della Repubblica (sistema delle candidature, modalità di voto), essi sono analoghi a quelli proposti per la Camera dei deputati. Gli articoli 3 e 4 della presente proposta di legge recano, rispettivamente, una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali per l elezione della Camera dei deputati e una delega per la determinazione dei collegi elettorali per l elezione del Senato della Repubblica. I princìpi e criteri direttivi di delega ricalcano quelli dettati dalle leggi n. 276 e n. 277 del 1993 per la costituzione dei collegi uninominali. A questi si aggiunge un ulteriore principio, inserito nella delega per la costituzione dei collegi della Camera dei deputati, volto a fare sì che i collegi per l elezione della stessa Camera siano costituiti all interno dei collegi per l elezione del Senato della Repubblica, in modo da rendere più omogeneo possibile anche il corpo elettorale. Qualora non siano stati ancora emanati i decreti legislativi per la definizione dei collegi e si debba procedere all elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l articolo 5 reca una disposizione transitoria per consentire comunque lo svolgimento delle elezioni, utilizzando i collegi uninominali definiti dai decreti legislativi n. 535 e n. 536 del Infine, l articolo 6 reca l abrogazione di alcune disposizioni della legge 6 maggio 2015, n. 52.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l articolo 1 è sostituito dal seguente: «ART La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno di votazione in favore di candidati in collegi uninominali, collegati fra loro in gruppi di candidati concorrenti nel collegio unico nazionale e nelle circoscrizioni. 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. 3. Il territorio di ciascuna circoscrizione è ripartito in collegi uninominali, in numero pari ai tre quarti dei seggi a essa assegnati, con arrotondamento all unità più prossima. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall articolo 2, l assegnazione dei seggi ai gruppi di candidati nel territorio nazionale è effettuata dall Ufficio centrale nazionale, a norma dell articolo 83, con metodo proporzionale ed eventuale attribuzione del premio di governabilità. L Ufficio procede successivamente alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai gruppi di candidati. I seggi sono attribuiti ai candidati in ciascuna circoscrizione, sino a concorrenza del numero spettante a ciascun gruppo, in base alla graduatoria decrescente delle cifre individuali di ciascun candidato. 4. Fatto salvo quanto stabilito dall articolo 83 per i gruppi di candidati espres-

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati sione di minoranze linguistiche, all assegnazione dei seggi in ragione proporzionale concorrono soltanto i gruppi di candidati che ottengono una cifra elettorale nazionale almeno uguale al 4 per cento del totale nazionale dei voti validi»; b) all articolo 2, il secondo periodo del comma 1-bis è soppresso; c) all articolo 3: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 del presente articolo è determinato il numero di collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 3 dell articolo 1»; 2) il comma 3 è abrogato; d) il comma 2 dell articolo 4 è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un unica scheda recante il nome e il cognome dei candidati nel collegio medesimo, accompagnati rispettivamente dal contrassegno del gruppo di candidati al quale ciascuno è collegato»; e) il quinto comma dell articolo 11 è abrogato; f) all articolo 13, comma 1, le parole: «comune capoluogo della regione» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo della circoscrizione»; g) il primo e il secondo comma dell articolo 14 sono sostituiti dai seguenti: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali, devono depositare presso il Ministero dell interno il proprio statuto di cui all articolo 3 del decretolegge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere i candidati nei singoli collegi uninominali. All atto del deposito del contrassegno deve essere in-

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati dicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro candidature con un contrassegno che riproduca tale simbolo»; h) all articolo 17, primo comma, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo di candidati nei collegi uninominali»; i) dopo l articolo 17 è inserito il seguente: «ART. 17-bis. 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l accettazione della candidatura. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà, con arrotondamento all unità più prossima, e non superiore al numero dei collegi della circoscrizione. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall accettazione scritta del rappresentante di cui all articolo 17, incaricato di effettuare il deposito del gruppo di candidature a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. I candidati collegati in gruppo sono contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. 2. A pena di inammissibilità delle candidature contraddistinte dal medesimo contrassegno, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascun gruppo di candidati nei collegi uninominali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all unità superiore. 3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell interno con cui

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati si intende contraddistinguerlo, nonché il gruppo di candidati al quale il candidato si collega ai fini di cui all articolo 77, comma 1, numero 4). Le candidate, all atto dell accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l aggiunta di quello del coniuge. L Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni e di accettazioni difformi, effettua in ogni caso d ufficio il collegamento nel medesimo gruppo di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno. Le istanze di depositanti un altro gruppo di candidature avverso il mancato collegamento d ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, all Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. 4. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 5. L accettazione della candidatura deve essere accompagnata da un apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»; l) all articolo 18-bis: 1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione della candidatura nel collegio uninominale deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati indica le candidature presentate in ciascuno dei collegi uninominali della circoscrizione, il contrassegno depositato presso il Ministero dell interno che identifica tali candidature, la corrispettiva denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che le presenta e il riferimento alla dichiarazione di

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati accettazione del collegamento resa da ciascun candidato»; 3) il comma 3-bis è abrogato; m) l articolo 19 è abrogato; n) all articolo 20: 1) al primo comma, le parole: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «Le candidature nei collegi uninominali» e le parole: «del capoluogo della regione» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nella tabella A allegata al presente testo unico»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Insieme alle candidature nei collegi uninominali e alla dichiarazione di presentazione dei gruppi dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature medesime, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali firmata dal prescritto numero di elettori. Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all articolo 18»; 3) al terzo comma, le parole: «della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»; 4) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura nel collegio uninominale nelle cui liste è iscritto»; 5) il settimo comma è abrogato; 6) all ottavo comma, le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «del gruppo di candidati»; o) il secondo comma dell articolo 21 è sostituito dal seguente: «Nel medesimo verbale, oltre all indicazione delle candidature presentate nei col-

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati legi uninominali, della dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati, delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria di cui al primo comma a ciascun gruppo di candidati secondo l ordine di presentazione»; p) l articolo 22 è sostituito dal seguente: «ART L Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati: 1) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le dichiarazioni di presentazione dei gruppi di candidati presentate da persone diverse da quelle designate all atto del deposito del contrassegno ai sensi dell articolo 17; 2) ricusa le candidature nei collegi uninominali e le dichiarazioni di presentazione dei gruppi di candidati contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16; 3) verifica se le candidature nei collegi uninominali e le dichiarazioni di presentazione dei gruppi di candidati siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; 4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali per i quali manca la prescritta accettazione; 5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato d iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; 6) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;

11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 7) ricusa la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati in cui il numero di candidati di uno dei due sessi supera il numero massimo stabilito dal comma 2 dell articolo 18 e dichiara non valide le relative candidature nei collegi uninominali; 8) ricusa la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati in cui il numero di candidature nei collegi uninominali della circoscrizione è inferiore al numero stabilito dal comma 1 dell articolo 18 e dichiara non valide le relative candidature nei collegi uninominali. 2. I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall Ufficio centrale circoscrizionale. 3. L Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e di ciascun gruppo di candidati, per ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e per deliberare in merito»; q) all articolo 23, primo e secondo comma, le parole: «delegati di lista» sono sostituite dalle seguenti: «delegati dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati»; r) all articolo 24: 1) al numero 2) è premesso il seguente: «02) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati, appositamente convocati, il numero d ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l ordine risultato dal sorteggio»; 2) il numero 2) è abrogato; 3) al numero 3), le parole: «delegati di lista» sono sostituite dalle seguenti: «de-

12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati legati dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati»; 4) al numero 4), le parole: «le liste ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le denominazioni dei rispettivi gruppi di candidati»; 5) al numero 5), le parole: «di regione» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione», le parole: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei singoli collegi uninominali» e le parole: «inclusi nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»; s) all articolo 25 : 1) al primo comma, le parole: «due rappresentanti della lista» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del candidato nel collegio uninominale o del rispettivo gruppo di candidati»; 2) al terzo comma: 2.1) al primo periodo, le parole: «i delegati di lista» sono sostituite dalle seguenti: «i delegati dei candidati nel collegio uninominale e dei gruppi di candidati» e le parole: «delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e della dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «rappresentanti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e dei gruppi di candidati» e le parole: «deposito delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e della dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati»; t) all articolo 26, primo comma, le parole: «rappresentante di ogni lista di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante di ogni gruppo di candidati»; u) all articolo 30: 1) al numero 4), le parole: «contenente le liste dei candidati» sono sostituite

13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati dalle seguenti: «contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale»; 2) al numero 6), le parole: «rappresentanti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e dei gruppi di candidati»; v) l articolo 31 è sostituito dal seguente: «ART Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni dell articolo 24, riproducono in fac simile i contrassegni di tutti i candidati regolarmente presentati inseriti al centro di appositi rettangoli. 2. Sulle schede i contrassegni dei candidati sono disposti in successione secondo l ordine stabilito con il sorteggio di cui all articolo 24, numero 1). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno, a sinistra e nel mezzo dello spazio del rettangolo dall alto in basso, il cognome e il nome del relativo candidato»; z) all articolo 40, terzo comma, le parole: «compresi i rappresentanti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i rappresentanti dei candidati nel collegio e dei gruppi di candidati»; aa) all articolo 41: 1) al primo comma, le parole: «i rappresentanti delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «i rappresentanti dei candidati nel collegio e dei gruppi di candidati»; 2) al secondo comma, le parole: «rappresentanti di liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e dei gruppi di candidati»; bb) all articolo 42, quarto comma, le parole: «i rappresentanti di lista» sono sostituite dalle parole «i rappresentanti dei

14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati candidati nel collegio e dei gruppi di candidati»; cc) all articolo 48, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I rappresentanti dei candidati e dei gruppi di candidati votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio uninominale.»; dd) all articolo 53, primo comma, le parole: «alla presenza dei rappresentanti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza dei rappresentanti dei candidati e dei gruppi di candidati»; ee) il secondo comma dell articolo 58 è sostituito dal seguente: «L elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e il nome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione»; ff) l articolo 59 è sostituito dal seguente: «ART Il voto espresso validamente per il candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale e un voto per il gruppo di candidati cui egli è collegato»; gg) l articolo 59-bis è sostituito dal seguente: «ART. 59-bis. 1. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni dell articolo 58, secondo comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»; hh) all articolo 64, comma 5, le parole: «ai rappresentanti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «ai rappresentanti dei candidati e dei gruppi di candidati»;

15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati ii) all articolo 67, comma 1, numero 2), le parole: «nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i rappresentanti dei candidati e dei gruppi di candidati che lo vogliano»; ll) all articolo 68, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: «3. Compiute le operazioni di cui all articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto e il contrassegno del gruppo di candidati che lo contraddistingue. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato. 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione»; mm) all articolo 69, le parole: «al contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «al candidato e al contrassegno»; nn) all articolo 71: 1) al primo comma, numero 2), le parole: «dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «dà atto del numero dei voti per i candidati nel collegio uninominale»; 2) al secondo comma, le parole: «per le singole liste e» sono soppresse; oo) all articolo 72, secondo comma, le parole: «le firme dei rappresentanti di lista presenti» sono sostituite dalle seguenti: «le firme dei rappresentanti dei candidati nel collegio e dei rappresentanti dei gruppi di candidati presenti»; pp) all articolo 73, terzo comma, le parole: «dei rappresentanti di lista» sono

16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati sostituite dalle seguenti: «dei rappresentanti dei candidati nel collegio e dei rappresentanti dei gruppi di candidati»; qq) all articolo 74, primo comma, le parole: «dai rappresentanti delle liste presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dai rappresentanti dei candidati nel collegio e dai rappresentanti dei gruppi di candidati presenti»; rr) l articolo 77 è sostituito dal seguente: «ART L Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: 1) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; 2) per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale del collegio e per ciascun gruppo di candidati nella circoscrizione determina l elenco dei candidati di tale gruppo che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale nel rispettivo collegio; 3) determina il totale dei voti validi di ciascun collegio uninominale. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutti i candidati; 4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio dei candidati contraddistinti con il medesimo contrassegno del gruppo in ciascun collegio della circoscrizione; 5) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutti i gruppi di candidati; 6) per ciascun collegio uninominale, determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è

17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale; 7) determina la graduatoria circoscrizionale decrescente della cifra elettorale individuale dei candidati di ciascun gruppo di candidati. In tale graduatoria i candidati di cui al numero 2), nell ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, precedono gli altri candidati del medesimo gruppo. A parità di cifre individuali, precede il candidato del collegio che ha la maggiore cifra elettorale di collegio; 8) comunica all Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di candidati, di cui al numero 4), e il totale dei voti validi della circoscrizione, di cui al numero 5)»; ss) all articolo 79, commi quinto e sesto, le parole: «rappresentanti delle liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanti dei candidati nel collegio e rappresentanti dei gruppi di candidati»; tt) all articolo 81, primo comma, le parole: «dai rappresentanti di lista presenti» sono sostituite dalle seguenti: «dai rappresentanti dei candidati nel collegio e dai rappresentanti dei gruppi di candidati presenti»; uu) l articolo 83 è sostituito dal seguente: «ART L Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno; 2) individua il gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati 3) individua quindi i gruppi di candidati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e i gruppi di candidati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presentati esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima; il totale nazionale dei voti validi espressi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di cui al numero 1); 4) procede al riparto dei seggi tra i gruppi di candidati di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuno di essi. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascun gruppo di candidati di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell effettuare tale divisione non tiene conto dell eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio; 5) verifica se dal riparto dei seggi di cui al numero 4) il gruppo di candidati individuato ai sensi del numero 2) abbia conseguito almeno 340 seggi; 6) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, resta ferma l attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4); 7) procede poi alla distribuzione dei seggi assegnati ai gruppi di candidati di cui al numero 3) tra le singole circoscrizioni. A tale fine, per ciascun gruppo di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circo-

19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati scrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione al gruppo medesimo. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascun gruppo di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, ai gruppi che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio. Esclude dall attribuzione di cui al periodo precedente il gruppo di candidati, ovvero i gruppi di candidati, ai quali è stato attribuito il numero di seggi ad essi assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4). Successivamente l Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascun gruppo di candidati corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, individua i gruppi di candidati cui non è risultato assegnato il numero di seggi di cui al numero 4) e procede alle seguenti operazioni, iniziando dal gruppo di candidati che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più gruppi, da quello che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con gli altri gruppi, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti al gruppo nelle circoscrizioni nelle quali esso li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre i gruppi, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali gruppi. Qualora nella medesima circoscrizione due o più gruppi di candidati abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è assegnato al gruppo con la più alta parte decimale del quo-

20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati ziente non utilizzata o, in caso di parità, a quello con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano gruppi deficitari con parti decimali di quozienti non utilizzate, l Ufficio prosegue, per lo stesso gruppo eccedentario, nell ordine dei decimali crescenti, a individuare un altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e assegnarlo a un gruppo deficitario, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di candidati eccedentario vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali esso li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale è attribuito un numero aggiuntivo di seggi, entro il numero massimo del dieci per cento dei componenti la Camera dei deputati, sufficiente affinché a tale gruppo siano complessivamente attribuiti 340 seggi, fermi restando, per esso, i seggi già assegnati ai sensi del numero 4) del comma 1. In tale caso l Ufficio assegna il numero di seggi così determinato al suddetto gruppo di candidati. L Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale del gruppo di candidati per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. 3. L Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra il totale dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, esclusa la circoscrizione Valle d Aosta/Vallée d Aoste, e il totale dei seggi assegnati al gruppo di candidati con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra gli altri gruppi di candidati di cui al comma 1,

21 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell effettuare tale divisione non tiene conto dell eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati per tale quoziente elettorale nazionale di minoranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio. 4. Ai fini della distribuzione dei seggi assegnati ai gruppi di candidati ammessi al riparto ai sensi dei commi 2 e 3 tra le singole circoscrizioni, l Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 7). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per il gruppo di candidati che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per gli altri gruppi di candidati. Le operazioni previste dai periodi settimo e seguenti del citato numero 7) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati ai gruppi di candidati ai sensi dei commi 2 e I voti espressi nella circoscrizione Valle d Aosta/Vallée d Aoste sono calcolati per la determinazione delle cifre elettorali nazionali dei gruppi di candidati ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3), e per l individuazione del gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. 6. L Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati. 7. Di tutte le operazioni dell Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice

22 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»; vv) l articolo 83-bis è abrogato; zz) l articolo 84 è sostituito dal seguente: «ART Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6 dell articolo 83, l Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun gruppo di candidati, proclama eletti, sino a concorrenza del numero di seggi cui il gruppo ha diritto, i candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali determinata ai sensi dell articolo 77, comma 1, numero 7). 2. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 1, residuino seggi da assegnare a un gruppo di candidati, l Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione nella quale il gruppo di candidati cui assegnare il seggio abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all Ufficio centrale circoscrizionale competente. L Ufficio centrale circoscrizionale provvede all assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1 procedendo nella graduatoria decrescente delle cifre individuali dei candidati di tale gruppo. 3. Nella determinazione di cui al comma 2, l Ufficio centrale nazionale, in caso di parità della parte decimale del quoziente, procede mediante sorteggio. 4. Dell avvenuta proclamazione il presidente dell Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico»; aaa) l articolo 85 è abrogato;

23 Atti Parlamentari 23 Camera dei Deputati bbb) l articolo 86 è sostituito dal seguente: «ART Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto che segue nella graduatoria delle cifre individuali del medesimo gruppo di candidati. 2. Nel caso in cui un gruppo di candidati abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all articolo 84, commi 2, 3 e Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio della circoscrizione Valle d Aosta/Vallée d Aoste, il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell interno perché si proceda a elezione suppletiva. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. L elezione suppletiva è indetta entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall organo di verifica dei poteri. 4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni. 5. Il presidente dell Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi. 6. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda a elezione suppletiva le cause di ineleggibilità previste dall articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni suc-

24 Atti Parlamentari 24 Camera dei Deputati cessivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione dell elezione suppletiva»; ccc) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d Aosta/Vallée d Aoste»; ddd) l articolo 92 è sostituito dal seguente: «ART L elezione uninominale nel collegio della Valle d Aosta/Vallée d Aoste, agli effetti dell articolo 22 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni seguenti: 1) alla Valle d Aosta/Vallée d Aoste spetta un solo deputato; 2) i voti espressi nel collegio della Valle d Aosta/Vallée d Aoste sono computati dall Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione del gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d Aosta/Vallée d Aoste non si tiene conto ai fini dell attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d Aosta/Vallée d Aoste è computato nel numero dei seggi ottenuti dal gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando tale gruppo di candidati è collegato al candidato proclamato eletto; 3) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà; 4) i partiti o i gruppi politici organizzati di cui all articolo 14 presentano candidati, a essi collegati, nel collegio uninominale. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, alla presen-

25 Atti Parlamentari 25 Camera dei Deputati tazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d Aosta/Vallée d Aoste si applicano le disposizioni degli articoli 14, 17-bis e 18-bis; 5) la dichiarazione di candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del tribunale di Aosta; 6) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell interno, secondo il modello stabilito dall articolo 31. Il voto in favore del candidato nel collegio uninominale è espresso con le modalità di cui all articolo 58, comma 2»; eee) all articolo 93, secondo comma: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;»; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi attribuiti al candidato ai sensi dell articolo 92, comma 1, numero 6), nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. I voti validi ottenuti da ciascun candidato costituiscono voti validi attribuiti in sede nazionale, ai fini di cui all articolo 92, comma 1, numero 2), al gruppo di candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno. L Ufficio centrale circoscrizionale comunica all Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con l indicazione del gruppo di candidati cui è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato e il totale dei voti validi nella circoscrizione»; fff) gli articoli 93-bis, 93-ter e 93- quater sono abrogati; ggg) all articolo 104, sesto comma, le parole: «I rappresentanti delle liste di can-

26 Atti Parlamentari 26 Camera dei Deputati didati» sono sostituite dalle seguenti: «I rappresentanti dei candidati nel collegio e i rappresentanti dei gruppi di candidati»; hhh) all articolo 112, le parole: «compresi i rappresentanti di lista» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i rappresentanti dei candidati nel collegio e i rappresentanti dei gruppi di candidati»; iii) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all allegato 1 annesso alla presente legge; lll) le tabelle A-bis e A-ter sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all allegato 2 annesso alla presente legge. ART. 2. (Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 1: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 il territorio di ciascuna regione, a eccezione del Molise e della Valle d Aosta/Vallée d Aoste, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un unica circoscrizione elettorale»; 2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali»; 3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L elezione dei senatori spettanti alle regioni Valle d Aosta/Vallée d Aoste e

27 Atti Parlamentari 27 Camera dei Deputati Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni del titolo VII»; b) all articolo 2: 1) al comma 1, dopo le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono aggiunte le seguenti: «in un unico turno di votazione in favore di candidati in collegi uninominali, collegati fra loro in gruppi di candidati concorrenti nella regione. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su un unica scheda recante il nome e il cognome dei candidati nel collegio medesimo, accompagnati rispettivamente dal contrassegno del gruppo di candidati cui ciascuno è collegato»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L assegnazione dei seggi ai gruppi di candidati è effettuata dall ufficio elettorale regionale ai sensi degli articoli 16 e 17, con metodo proporzionale ed eventuale attribuzione del premio di governabilità. I seggi sono attribuiti ai candidati, sino a concorrenza del numero spettante a ciascun gruppo, in base alla graduatoria decrescente delle cifre individuali di ciascun candidato»; c) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Degli uffici elettorali regionali e dell Ufficio elettorale centrale nazionale»; d) al titolo II è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 7-bis. 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente»; e) al comma 1 dell articolo 8, dopo le parole: «presso il Ministero dell interno» sono inserite le seguenti: «il proprio statuto di cui all articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e»;

28 Atti Parlamentari 28 Camera dei Deputati f) all articolo 9: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La dichiarazione di presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l accettazione della candidatura. La dichiarazione indica il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell interno con cui il candidato è contraddistinto, nonché il gruppo di candidati al quale egli si collega ai fini di cui all articolo 16, comma 1, lettera d). Per ciascun candidato la dichiarazione deve contenere l indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore alla metà, con arrotondamento all unità più prossima, e non superiore al numero dei collegi della regione. A pena di nullità dell elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati»; 2) al comma 2: 2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione della candidatura nel collegio uninominale deve essere sottoscritta da almeno e da non più di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono soppresse; 3) al comma 3: 3.1) il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 3.2) al quarto periodo, le parole: «dichiarazione di presentazione delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazione di presentazione delle candidature»; 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per

29 Atti Parlamentari 29 Camera dei Deputati ciascuna regione alla cancelleria della corte d appello o del tribunale sede dell ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione»; 5) al comma 5: 5.1) le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le dichiarazioni di presentazione delle candidature»; 5.2) le parole: «con l osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «con l osservanza, fermo restando quanto disposto specificamente dal presente articolo, delle norme di cui agli articoli 18, 18-bis, 20 e 21»; g) all articolo 10: 1) al comma 2, le parole: «I delegati delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «I delegati dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati»; 2) al comma 5, le parole: «delle liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati»; 3) al comma 6, le parole: «di liste o di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati»; h) all articolo 11: 1) al comma 1: 1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e dei gruppi di candidati, appositamente convocati, il numero d ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l ordine progressivo risultato dal sorteggio;»; 1.2) alla lettera c):

30 Atti Parlamentari 30 Camera dei Deputati 1.2.1) al numero 1), le parole: «recanti i contrassegni delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «recanti i contrassegni dei candidati nel collegio»; 1.2.2) al numero 2), le parole: «con le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «con l elenco dei candidati nel collegio» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni del collegio»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac simile i contrassegni di tutti i candidati regolarmente presentati inseriti al centro di appositi rettangoli. Sulle schede i contrassegni dei candidati sono disposti in successione secondo l ordine stabilito con il sorteggio di cui alla lettera a) del comma 1. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno, a sinistra e nel mezzo dello spazio del rettangolo dall alto in basso, il cognome e il nome del relativo candidato»; i) all articolo 12: 1) al comma 1, le parole: «dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali» sono sostituite dalle seguenti: «dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e presso gli uffici elettorali di sezione»; 2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione devono essere iscritti nell elenco degli elettori del collegio»; l) all articolo 13: 1) al comma 3, le parole: «rappresentanti delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanti dei candidati» e le parole: «elettori della circoscrizione re-

31 Atti Parlamentari 31 Camera dei Deputati gionale» sono sostituite dalle seguenti: «elettori del collegio senatoriale»; 2) al comma 4, le parole: «elettori della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «elettori del collegio senatoriale»; m) l articolo 14 è sostituito dal seguente: «ART Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno comunque apposto sul rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e il nome del candidato scelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione. 2. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del comma 1, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. 3. Il voto espresso validamente per il candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale e un voto per il gruppo di candidati al quale egli è collegato»; n) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell ufficio elettorale regionale e dell Ufficio elettorale centrale nazionale»; o) l articolo 16 è sostituito dal seguente: «ART L ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

32 Atti Parlamentari 32 Camera dei Deputati b) per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale del collegio e per ciascun gruppo di candidati nella circoscrizione determina l elenco dei candidati di tale gruppo che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale nel rispettivo collegio; c) determina il totale dei voti validi di ciascun collegio uninominale. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutti i candidati; d) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio dei candidati contraddistinti con il medesimo contrassegno del gruppo in ciascun collegio della circoscrizione; e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutti i gruppi di candidati; f) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale; g) determina la graduatoria circoscrizionale decrescente della cifra elettorale individuale dei candidati di ciascun gruppo di candidati. In tale graduatoria i candidati di cui alla lettera b), nell ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, precedono gli altri candidati del medesimo gruppo. A parità di cifre individuali, precede il candidato del collegio che ha la maggiore cifra elettorale di collegio; h) individua i gruppi di candidati che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 4 per cento del totale dei voti validi espressi; i) comunica all Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati, di cui alla lettera d), il totale dei voti validi della regione, di

33 Atti Parlamentari 33 Camera dei Deputati cui alla lettera e), e l elenco dei gruppi di cui alla lettera h)»; p) l articolo 17 è sostituito dal seguente: «ART L Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno; b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi della lettera a); c) individua quindi il gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Nelle determinazioni di cui alle lettere a) e b), nella cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d Aosta/ Vallée d Aoste e dei candidati nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno del gruppo; tali voti non concorrono all attribuzione dei seggi nelle altre regioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo; d) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi ai gruppi di candidati individuati in ciascuna di esse ai sensi dell articolo 16, comma 1, lettera h). A tale fine divide il totale regionale della cifra elettorale dei gruppi di candidati per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell effettuare tale divisione non tiene conto dell eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo

34 Atti Parlamentari 34 Camera dei Deputati di candidati per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascun gruppo di candidati. Tale totale è dato per ciascun gruppo di candidati dalla somma dei seggi a esso assegnati in ciascuna regione; e) verifica poi se il gruppo di candidati di cui alla lettera c) abbia conseguito da tale assegnazione provvisoria un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dal gruppo di candidati con la maggiore cifra elettorale nazionale l Ufficio elettorale centrale nazionale comprende il seggio assegnato nel collegio uninominale della Valle d Aosta/ Vallée d Aoste e i seggi assegnati nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol quando il candidato proclamato eletto è contraddistinto dal medesimo contrassegno del gruppo di candidati che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; f) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L ufficio elettorale regionale assegna i seggi ai gruppi di candidati di cui all articolo 16, comma 1, lettera h), in conformità alla comunicazione ricevuta dall Ufficio elettorale centrale nazionale e procede ai sensi dell articolo 17-bis alla proclamazione degli eletti; g) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito negativo, assegna al gruppo di candidati di cui alla lettera c) il numero aggiuntivo di seggi, entro il numero massimo del 10 per cento dei componenti il Senato della Repubblica, necessario e suf-

35 Atti Parlamentari 35 Camera dei Deputati ficiente affinché, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera e); h) l Ufficio procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera g). A tale fine, per ciascuna regione, divide la cifra elettorale regionale del gruppo di candidati di cui alla lettera c) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali del medesimo gruppo, determinato per le regioni nelle quali procede all attribuzione dei seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera g) e arrotonda questo secondo risultato all unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce provvisoriamente in ciascuna regione alla lista di cui alla lettera c) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Da tale determinazione esclude le regioni Valle d Aosta/Vallée d Aoste, Trentino-Alto Adige/ Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Se in una o più regioni il gruppo di candidati di cui alla lettera c) non è presente, l Ufficio esclude tali regioni dal calcolo. Sono parimenti escluse dal calcolo per la ripartizione dei seggi aggiuntivi le regioni nelle quali la cifra elettorale regionale del gruppo di candidati di cui alla lettera c) è inferiore al valore di cui all articolo 16, comma 1, lettera h). Prima di procedere all attribuzione definitiva dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione, l Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera g). Se tale verifica è positiva, l Ufficio procede alle comunicazioni di cui al comma 2. Se il risultato della somma è di una o più unità superiore a tale valore, l Ufficio arrotonda

36 Atti Parlamentari 36 Camera dei Deputati all unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni di cui al quarto periodo, arrotondati all unità intera superiore. Procede quindi in successione secondo l ordine decrescente delle parti decimali sino a quando il numero di seggi aggiuntivi attribuiti provvisoriamente non risulti uguale a quello determinato ai sensi della lettera g). Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l Ufficio arrotonda all unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione alla quale è assegnato il maggior numero di seggi. Se due o più regioni presentano ancora il medesimo risultato, l Ufficio arrotonda all unità intera inferiore il valore relativo alla regione nella quale il gruppo di candidati di cui alla lettera e) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera g), l Ufficio procede nel modo di cui ai periodi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, arrotondando all unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all unità intera inferiore. L Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 2, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente ai sensi della lettera b). 2. Al termine delle operazioni l Ufficio elettorale centrale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l assegnazione dei seggi ai gruppi di candidati nella rispettiva regione, determinata ai sensi del comma 1, lettera f), ovvero del comma 1, lettera h), decimo periodo o ultimo periodo. 3. Di tutte le operazioni dell Ufficio elettorale centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è

37 Atti Parlamentari 37 Camera dei Deputati depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»; q) l articolo 17-bis è sostituito dal seguente: «ART. 17-bis. 1. L ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 2 dell articolo 17, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall Ufficio elettorale centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale e, successivamente, alla proclamazione degli eletti. A tale fine compie le seguenti operazioni: a) se l Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato i seggi ai gruppi di candidati nella regione ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera f), procede alla proclamazione degli eletti; b) se l Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato, ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera h), i seggi al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra gli altri gruppi di candidati di cui all articolo 16, comma 1, lettera h). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall Ufficio elettorale centrale nazionale al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali dei gruppi di candidati ai quali attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell effettuare tale divisione non tiene conto dell eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale re-

38 Atti Parlamentari 38 Camera dei Deputati gionale; a parità di quest ultima si procede a sorteggio. 2. L attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise è determinata ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera d). 3. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, l ufficio elettorale regionale proclama eletti per ciascun gruppo di candidati, sino a concorrenza del numero di seggi cui il gruppo ha diritto, i candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali determinata ai sensi dell articolo 16, comma 1, lettera g)»; r) all articolo 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell ambito della medesima regione, al candidato non eletto che segue nella graduatoria delle cifre individuali del medesimo gruppo di candidati»; 2) il comma 2 è abrogato; s) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all allegato 3 annesso alla presente legge. ART. 3. (Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l elezione della Camera dei deputati). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell ambito di ciascuna circoscrizione per l elezione della Camera dei deputati, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economicosociale e le sue caratteristiche storicoculturali; essi hanno un territorio continuo,

39 Atti Parlamentari 39 Camera dei Deputati salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente lettera, deve tenere conto dell esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100; c) nella composizione delle alternative possibili, i princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e b) devono trovare applicazione nella determinazione del numero e dell estensione dei collegi uninominali per l elezione della Camera dei deputati in modo che essi, aggregati in numero di due o più, concorrano a comporre interamente il territorio di uno dei collegi uninominali per l elezione del Senato della Repubblica. Il rispetto di tale principio è ottenuto conte-

40 Atti Parlamentari 40 Camera dei Deputati nendo nel numero e nella misura minori possibili le deroghe all osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e b). 2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. 3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del medesimo decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. 4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi assegnati. 5. All inizio di ogni legislatura i Presidenti delle Camere provvedono alla nomina della Commissione di cui al comma 2. Dopo ogni censimento generale e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi elettorali, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il

41 Atti Parlamentari 41 Camera dei Deputati numero dei parlamentari o in conseguenza di una nuova disciplina sull esercizio del voto da parte degli italiani all estero. ART. 4. (Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per l elezione del Senato della Repubblica). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la determinazione dei collegi uninominali nell ambito di ciascuna regione per l elezione del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio; b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari; c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tale caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati dal presente comma; a tale fine, le predette minoranze devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli Venezia Giulia è modificata ai sensi del presente articolo; e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popola-

42 Atti Parlamentari 42 Camera dei Deputati zione dei collegi della regione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito ai sensi dell articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1948, n. 29; f) compatibilmente con il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, per l elezione dei consigli provinciali. 2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere. 3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del medesimo decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione. 4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati. 5. All inizio di ogni legislatura i Presidenti delle Camere provvedono alla nomina

43 Atti Parlamentari 43 Camera dei Deputati della Commissione di cui al comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione e ogniqualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari. ART. 5. (Disposizioni transitorie). 1. Qualora si debba procedere all elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non siano stati adottati i decreti legislativi di cui agli articoli 3 e 4, si osservano le seguenti disposizioni transitorie: a) i collegi uninominali di cui all articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dalla presente legge, sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, con le seguenti modificazioni territoriali: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 11 (Urbino) della circoscrizione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 1 (Rimini- Sant Arcangelo di Romagna) della circoscrizione Emilia-Romagna; b) in deroga alla disposizione dell articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dalla presente legge, in ciascuna circoscrizione i seggi assegnati alla quota proporzionale sono determinati sottraendo il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della

44 Atti Parlamentari 44 Camera dei Deputati legge 21 dicembre 2005, n. 270, dal numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dall articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo modificato dalla presente legge; c) i collegi uninominali di cui all articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo sostituito dalla presente legge, sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna; d) in deroga alla disposizione dell articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo sostituito dalla presente legge, in ciascuna regione i seggi assegnati alla quota proporzionale sono determinati sottraendo il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dal numero dei seggi assegnati a ciascuna regione dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dal citato articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del ART. 6. (Abrogazioni). 1. Gli articoli 1 e 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono abrogati.

45 Atti Parlamentari 45 Camera dei Deputati Allegato 1 (Articolo 1, comma 1, lettera iii)) «TABELLA A (Articolo 1, comma 2) CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI Circoscrizione Sede Ufficio centrale circoscrizionale 1 Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino 2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) 3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e della Brianza) 4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Novara Milano Brescia 5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova 6 Trentino-Alto Adige Trento 7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona 8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia 9 Friuli-Venezia Giulia Trieste 10 Liguria Genova 11 Emilia-Romagna Bologna 12 Toscana Firenze 13 Umbria Perugia 14 Marche Ancona 15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma 16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone 17 Abruzzo L Aquila 18 Molise Campobasso 19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli 20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento 21 Puglia Bari 22 Basilicata Potenza 23 Calabria Catanzaro 24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) 25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Palermo Catania 26 Sardegna Cagliari».

46 Atti Parlamentari 46 Camera dei Deputati Allegato 2 (Articolo 1, comma 1, lettera lll))

47 Atti Parlamentari 47 Camera dei Deputati

48 Atti Parlamentari 48 Camera dei Deputati

49 Atti Parlamentari 49 Camera dei Deputati

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