ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità Civile dell Artigiano Oltralpe Modello 13 OO - RCT edizione Maggio 2018

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1 ArgoGlobal Assicurazioni Responsabilità Civile dell Artigiano Oltralpe Modello 13 OO - RCT edizione Maggio 2018 Contratto di Assicurazione RC dell Artigiano Oltralpe In collaborazione con ARTIGIANBROKER E CONFARTIGIANATO Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Avvertenza: prima della sottoscrizione Leggere attentamente la Nota Informativa. ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e amministrativa: Via Guido D Arezzo, ROMA Telefono Telefax PEC: argoglobal@pec.argo-global.it Capitale sociale ,00 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva e Registro delle Imprese di Roma n R.E.A. di Roma n Soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n del Iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazioni al n

2 NOTA INFORMATIVA ASSICURAZIONE OLTRALPE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.; Forma giuridica: Società per Azioni. Via Guido D Arezzo Roma Tel sito internet: info@argo-global.it Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n del ed iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazioni al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2016 dispone di un patrimonio netto pari a Il capitale sociale ammonta a ,00 e le riserve patrimoniali a ,00. L indice di copertura al 31/12/2016 del MCR (Minimum Capital Requirement) è pari al 63%, e l indice di copertura del SCR (Solvency Capital Requirement) è pari al 35%; i valori rappresentano il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Solvency II). A tal proposito si rimanda al documento SFCR scaricabile dal sito della Compagnia al seguente indirizzo: B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo: tale durata viene esplicitata nella polizza. 1. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Con la presente copertura di Responsabilità Civile la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza come meglio precisato all art. 12 Oggetto dell assicurazione lett. a). La copertura può valere inoltre per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro come meglio precisato all art. 12 Oggetto dell assicurazione lett b). Avvertenza: il contratto, prevede limitazioni, esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si rinvia agli Artt. seguenti : Ed. Maggio 2018 pag. 2

3 Art. 13 Estensione territoriale Art. 14 Persone non considerate terzi Art. 15 Rischi esclusi dall assicurazione delle Condizioni per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio a : Art. 12 Oggetto dell'assicurazione lett b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO) delle Condizioni Condizioni Speciali : 3.Danni da interruzioni o sospensioni di attività 6.Inquinamento accidentale 10.Committenza auto 12.Perdite Patrimoniali da violazione Privacy 13.Franchigia 14.Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento 15.Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. 17.Danni da furto 18.Danni da cedimento o franamento del terreno. 19 Lavori presso terzi 20 Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione legge 46/90 Si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento degli stessi: Esempio limite di indennizzo: nel caso di un danno da cedimento e franamento del terreno con un danno pari a euro il massimo risarcimento della Società è limitato a euro come previsto dalla Condizione Speciale 18 Esempio franchigia : nel caso di danno a cose nell ambito dei lavori con un danno accertato di 3.000,00 euro verrà risarcito il seguente importo : Euro 3.000,00 ( danno accertato) Euro 1.000,00 ( franchigia prevista dalla Condizione Speciale 13 ) = Euro 2.000,00 ( danno risarcito al terzo) 2. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come previsto Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Avvertenza: il contratto prevede alcune cause di perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione come previsto dall Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 3. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (comprese le variazioni di professione) ai sensi e con gli effetti previsti dall Art. 5 Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l Assicurazione in generale. Esempio: L aumento del numero degli addetti, qualora il premio sia stato stabilito in base ad un numero di addetti massimo. Ed. Maggio 2018 pag. 3

4 La comunicazione di aggravamento o diminuzione del rischio, contenente gli estremi della polizza, dev essere inviata tramite lettera raccomandata a: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. Assunzione Rischi Rami Danni - Via Guido D Arezzo, Roma Oppure all Intermediario che ha in gestione la polizza. 4. Premi Il pagamento del premio viene effettuato con cadenza annuale o semestrale, mediante assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità. E consentito il pagamento del premio in contanti per un importo fino a 750,00. Il pagamento del premio è altresì consentito mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico. E possibile pagare il premio in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. 5. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 6. Rivalse: avvertenza sulle rivalse Avvertenza: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile. 7. Diritto di recesso Avvertenza: ai sensi di quanto previsto dall Art. 8 Recesso in caso di sinistro, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Inoltre l inadempienza relativa all obbligo di denuncia (previsto entro tre giorni) è causa di perdita totale o parziale del diritto all indennizzo come previsto dall Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. 9. Legge applicabile al contratto In base all art. 180 del D.Lgs 209/2005 Codice delle Assicurazioni, il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 10. Regime fiscale Al momento della redazione del presente fascicolo informativo, i premi all applicazione di un imposta pari al 22,25 % del premio imponibile. I suddetti oneri fiscali sono a carico del Contraente. sono soggetti C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: In caso di sinistro, l'assicurato deve dare avviso scritto alla Società o al broker con le modalità previste dall art.7) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro. L inadempimento di tale obbligo così come di tutte le altre informazioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. Ed. Maggio 2018 pag. 4

5 La Società assume e gestisce le vertenze di danno, come previsto all art.16) - Gestione delle vertenze di danno e spese legali. 14. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.secondo le seguenti modalità: - reclami@argo-global.it - posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.. Funzione Reclami, Via Guido D Arezzo, Roma fax 06/ I reclami indirizzati alla Compagnia contengono: - Nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta da ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. entro il termine di 45 giorni dalla data del ricevimento del reclamo da parte di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma (fax oppure ). I reclami indirizzati all IVASS contengono: - Nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle somme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati all IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che in ogni caso resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 15. Arbitrato Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie fra le Parti sia previsto un arbitrato, rimane ferma la possibilità, in ogni caso, di rivolgersi all Autorità giudiziaria. ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Ed. Maggio 2018 pag. 5

6 GLOSSARIO ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione; ASSICURATORI: la Compagnia Assicuratrice (Società); ATTO ILLECITO: qualsiasi effettiva o presunta violazione di obbligazioni, negligenza, imprudenza ed imperizia, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni ed altri atti che provochino un danno a Terzi. Tutti gli Atti Illeciti connessi tra di loro, o riconducibili allo stesso atto, costituiranno un unico sinistro; CERTIFICATO: il documento che riporta i dati dell Assicurato/Contraente, il periodo di assicurazione, il limite di indennizzo, il Premio ed eventuali altri elementi di Assicurazione; COLLABORATORI: qualsiasi persona fisica, che opera, ha operato oppure opererà per conto dell Assicurato/Contraente (dipendente, collaboratore, sostituto di concetto, praticanti in genere, apprendista, ausiliario giudiziario, consulente e corrispondente italiano o estero, ecc.); CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione; DANNI CORPORALI: si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte ed infermità; DANNI MATERIALI: si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose e/o di animali; FRANCHIGIA: l importo prestabilito che l Assicurato/Contraente tiene a suo carico per ciascun Sinistro; INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice (Società) ai sensi della presente Polizza; MASSIMALE: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e in aggregato per il periodo di Polizza; POLIZZA: il documento che contiene le condizioni e l oggetto dell Assicurazione: PREMIO: la somma dovuta dall Assicurato/Contraente alla Compagnia Assicuratrice; SCOPERTO: la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro; SINISTRO: è la Richiesta di Risarcimento o la Contestazione di Responsabilità o la conoscenza di ogni altra circostanza che possa dar adito ad una probabile Richiesta di Risarcimento; TERZI: tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche diversi all Assicurato/Contraente che subiscano danni per atto illecito dell Assicurato, dei componenti lo Staff interno e collaboratori (con esclusione del coniuge, figli e genitori dell Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, dei suoi rappresentanti legali, amministratori, soci, associati o contitolari e dei suoi dipendenti e/o collaboratori); ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. L Amministratore Delegato Ed. Maggio 2018 pag. 6

7 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE OLTRALPE ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. In collaborazione con ARTIGIANBROKER SRL CONFARTIGIANATO Ed. Maggio 2018 pag. 7

8 D E F I N I Z I O N I Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione; - per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - per "Società": l'impresa assicuratrice; - per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società - per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; - per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) Art. 2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art C.C.). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.). Ed. Maggio 2018 pag. 8

9 Art. 8 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. Art. 9 Periodo di assicurazione L'assicurazione ha durata annuale ed è senza tacito rinnovo. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Ed. Maggio 2018 pag. 9

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Art. 12 Oggetto dell'assicurazione a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per: 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38 e successive modifiche, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n.38 e successive modifiche, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n Resta a carico dell Assicurato una franchigia di euro per dipendete infortunato. La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall INAIL, mediante l azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222. Art. 13 Estensione territoriale L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori della Svizzera. Art. 14 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. Art. 15 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: Ed. Maggio 2018 pag. 10

11 a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. e) da furto; f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute ; g) provocati da soggetti diversi dai dipendenti, borsisti, corsisti, stagisti, della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; h) alle cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i) alle cose trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori; j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori ; k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ; l) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; n) di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. L assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni: o) da detenzione o impiego di esplosivi; p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) q) da amianto. Art. 16 Gestione delle vertenze di danno Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale. Ed. Maggio 2018 pag. 11

12 CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ARTIGIANI DELLA CONFARTIGIANATO CHE SVOLGONO LAVORI A 1.Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio. 2.Danni a mezzi sotto carico o scarico La garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. 3.Danni da interruzioni o sospensioni di attività A parziale deroga dell'art. 15 lett. m) la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel limite dei massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. 4.Responsabilità personale di tutti i dipendenti L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti del contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia. La presente garanzia copre anche la responsabilità personale dei dipendenti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/ Attività complementare esterna L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'obbligo dei l'assicurazione obbligatoria. 6.Inquinamento accidentale A parziale deroga di quanto disposto dall art. 15, lett. d), delle Norme, si conviene tra le parti che l assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di euro, nel limite dei massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro per sinistro e per periodo di assicurazione. Ed. Maggio 2018 pag. 12

13 7.Inesatta interpretazione di norme I.N.A.I.L. Si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza dell assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'i.n.a.i.l. per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali espressi in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi. 8. Estensioni diverse La garanzia comprende i rischi derivanti: dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi; dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio degli stands; dall esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l assicurazione opera per la responsabilità imputabile all Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi. Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei; dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all interno dell azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio; dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani; dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; dall uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; dall organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili; dall impiego da parte dell Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all interno delle aree occupate dall Assicurato che all esterno; dall esistenza, nell ambito dell azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente; dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale; dall eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell azienda; dall esistenza di una squadra antincendio; dall esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all attività dichiarata in polizza; dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all interno dell azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai dipendenti; Ed. Maggio 2018 pag. 13

14 dall organizzazione a veicoli di dipendenti, lavoratori interinali e parasubordinati in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate. Sono in ogni caso esclusi i danni da furto, incendio e gli atti dolosi; dall organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionale, corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze. 9.Fornitori come terzi A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle Norme sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni subiti, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 C.P. L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate. 10.Committenza auto A parziale deroga dell'art. 15 lett. a) delle Norme, l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato ai sensi dell'art C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Norme. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di Euro 2.580,00 per ogni sinistro. 11.Autoveicoli in consegna limitatamente alle officine e autorimesse A parziale deroga dell'art. 15 lett. h) delle Norme, l assicurazione comprende i danni agli autoveicoli in consegna e custodia all Assicurato, restando tuttavia esclusi i danni che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o manutenzione e quelli subiti da autoveicoli comunque in uso o movimentati dall Assicurato stesso. 12.Perdite Patrimoniali da violazione Privacy L assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), semprechè l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 500,00 e il massimo di Euro ,00. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 5% del massimale per sinistro 13.Franchigia Fermo quanto indicato nelle singole condizioni speciali e/o aggiuntive resta a carico dell assicurato l importo di Euro 1.000,00 per sinistro e per danneggiato. 14. Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento Ed. Maggio 2018 pag. 14

15 La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00 per ogni danneggiato. 15. Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. Ferma l esclusione di cui all art.15 lett.c) sono esclusi inoltre i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori; per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l assicurazione è prestata previa detrazione di un importo di Euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di Euro ,00 per ciascun periodo di assicurazione. 16. Detenzione ed impiego di esplosivi. Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi la garanzia, a parziale deroga dell'art. 15 lettera o) delle Norme delle Condizioni di Assicurazione, comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina. 17. Danni da furto. A parziale deroga dell art. 15, lett. e), delle Norme, l assicurazione vale per la responsabilità civile dell Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di Euro ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 18. Danni da cedimento o franamento del terreno. A parziale deroga dell'art. 15 lett. l) delle Norme, la garanzia copre, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento dei terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.545,00, nel limite dei massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di Euro 255,00 per ogni sinistro. 19. Lavori Presso Terzi L assicurazione è estesa ai seguenti danni: Danni da incendio A parziale deroga dell art. 15 lett. f) delle Norme, l assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute; Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro ,00 per ciascun periodo assicurativo. Danni a cose nell ambito dei lavori A parziale deroga dell art. 15 lett. i) delle Norme l assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse. Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro ,00 per ciascun periodo assicurativo. Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei Ed. Maggio 2018 pag. 15

16 A parziale deroga dell'art. 15 lett. l) delle Norme, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 1.500,00 e con il massimo indennizzo di Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo. 20.Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione legge 46/90 A parziale deroga dell art. 15 lett. j) la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore, riparatore di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l ultimazione dei lavori. L assicurazione non comprende i danni: agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; da inidoneità o mancata rispondenza all uso per il quale gli impianti sono destinati; da mancato od intempestivo intervento manutentivo; da interruzione o sospensione di attività. L assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell assicurazione purchè denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 e con un massimo risarcimento di Euro ,00 per sinistro/anno. 21. Cessione di lavoro a terzi Responsabilità dell'assicurato e dei subappaltatori Premesso che l'assicurato subappalta non più del 20% del valore complessivo di ogni singola operadei lavori, è assicurata altresì la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi. 22.Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle Norme, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale. CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio ARTIGIANBROKER SRL ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'assicurata per il tramite del suddetto Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria. Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza. Ed. Maggio 2018 pag. 16

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