GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA. Seduta del 11/05/2010

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1 GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA Seduta del 11/05/2010 Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti: PRESIDENTE DELLA PROVINCIA VICE PRESIDENTE DRAGHETTI BEATRICE VENTURI GIACOMO CHIUSOLI MARIA MONTERA GABRIELLA PRANTONI GRAZIANO BURGIN EMANUELE(**) DE BIASI GIUSEPPE BARIGAZZI GIULIANO PONDRELLI MARCO (*) = assente (**) = assente giustificato Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO. DELIBERA N I.P. 2111/ Tit./Fasc./Anno /802/2010 SETTORE BILANCIO E PROVVEDITORATO SERVIZIO RAGIONERIA U.O. TRIBUTI Rateizzazione degli importi relativi a ingiunzioni di pagamento per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del codice della strada.

2 Oggetto: Rateizzazione degli importi relativi a ingiunzioni di pagamento per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del codice della strada. Decisione LA GIUNTA Autorizza Maggioli Tributi S.p.a, in persona dell Amministratore Unico Sig.ra Patrizia Mustica, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via Carpino, n. 8, a predisporre tutti i provvedimenti, e gli atti necessari e preordinati a consentire la rateizzazione degli importi relativi a ingiunzioni di pagamento per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme del codice della strada, alle condizioni di seguito indicate, ferme restando tutte le conseguenze derivanti dall applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie: 1. la rateizzazione può essere concessa, su specifica richiesta del debitore in presenza di una condizione di comprovato disagio economico risultante: per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati 1 dalla dichiarazione del cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore riferito all anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione; per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria dall indice Alfa : ovvero dal rapporto percentuale tra il debito complessivo (importo del debito dovuto sanzione - maggiorato degli interessi di mora fino alla data di presentazione della domanda, aggi e spese di notifica) ed il valore della produzione dell anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione (calcolato con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, alle variazioni dei lavori/rimanenze in corso su ordinazione ed ad altri proventi e ricavi). La rateizzazione è concedibile solo qualora il valore dell indice Alfa sia superiore a quattro. 2. la rateizzazione può essere concessa sull importo di ingiunzioni di pagamento emesse da Maggioli Tributi S.p.a. per la Provincia di Bologna per la riscossione coattiva di importi relativi a verbali, ordinanze Prefettizie o sentenze del Giudice di Pace riferiti a violazioni al Codice della strada (importo da pagare equivalente a quello indicato nell ingiunzione di pagamento oltre interessi di mora fino alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, aggi e spese di notifica); in tal caso il destinatario della notifica dell ingiunzione di pagamento deve presentare motivata richiesta di rateizzazione, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell ingiunzione stessa; in questo caso le rate saranno calcolate sull importo stabilito nell ingiunzione medesima comprensivo degli aggi, oltre gli interessi 2, nella misura determinata dall art. 21 del DPR 602/ ; al provvedimento con cui viene accordata la rateazione sarà allegato il relativo piano di rateizzazione in cui dovrà essere indicato l ammontare degli importi da pagare, comprensivo degli interessi dovuti e delle ulteriori spese come sopra citate che saranno riscosse, unitamente alla sanzione, alle scadenze stabilite. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre almeno di otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento. 1 Il regime di contabilità semplificata per le imprese minori, ex art. 18 D.P.R. n. 600/1973, il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all art. 13 L. 388/2000, il regime fiscale dei contributi minimi di cui all art. 1, commi 96/117 della L. 244/ Il dies a quo degli interessi per dilazione di pagamento in tal caso coincide con la data di scadenza del termine per il pagamento dell ordinanza ingiunzione 30 giorni dalla sua notifica. 3 Per effetto del Decreto del Ministero dell Economia e delle finanze 21 Maggio 2009, con decorrenza dal 01/10/2009 la loro misura è del 4,5%)

3 3. in tutti i casi la richiesta di rateizzazione della somma dovuta dovrà pervenire a Maggioli Tributi S.p.a. entro i termini indicati, mediante apposita istanza contenente: 4.per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati 4 autocertificazione del valore dell indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore riferito all anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione, corredata da una copia della medesima dichiarazione sostitutiva per coloro che l anno precedente non ne abbiano richiesto l elaborazione. La rateizzazione potrà essere concessa solo qualora il valore dell indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore ad ,00. per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria autocertificazione del valore della produzione come risultante dall ultimo bilancio approvato e depositato presso l Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero per le società di persone e i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria dall ultimo Modello Unico presentato. La rateizzazione potrà essere concessa solo qualora il valore dell indice Alfa sia superiore a quattro. Con riferimento a tali documenti dovranno esserne verificate ad opera del Corpo di Polizia Provinciale, U.O. Stradale la completa compilazione, la rispondenza dei documenti prodotti alle risultanze delle visure camerali e/o ai dati presenti nella banca dati on line dell INPS delle certificazioni ISEE. 5. Ai sensi dell art. 2 della L. 241/1990 il procedimento avviato con la richiesta di rateazione deve obbligatoriamente essere concluso, entro il termine di 30 giorni, mediante l adozione di un provvedimento espresso. Il procedimento prevede le seguenti attività: istruttoria e valutazione della pratica in relazione ai criteri definiti nella presente delibera; verifica e controlli anche a campione per il riscontro delle dichiarazioni fornite come specificato ai punti 3, 13 e 14; redazione del piano di rateizzazione e inserimento in procedura della concessione della rateazione; predisposizione, stampa e spedizione della lettera di concessione con allegato il piano di rateizzazione e i bollettini di c/c postale premarcati per ciascuna delle rate concesse, ovvero della lettera di preavviso di rigetto ed eventuale diniego; gestione dell incasso; rendicontazione alla Provincia di Bologna degli incassi; monitoraggio del rispetto delle scadenze delle rate. 6. L istanza di rateizzazione della somma dovuta relativa ad una o più ingiunzioni di pagamento emesse da Maggioli Tributi S.p.a. per la Provincia di Bologna non può essere accolta se presentata dopo che siano già state iniziate le procedure esecutive (notifica dell avvenuta iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico del fermo amministrativo di uno o più veicoli, iscrizione di una ipoteca legale, oppure notifica dell atto di pignoramento di crediti verso terzi). 7. Maggioli Tributi S.p.a, in caso di istanza non accoglibile, deve procedere alle comunicazioni di cui all art. 10 bis della L. 241/1990 onde consentire al debitore di presentare le proprie osservazioni/integrazioni all istanza. La comunicazione di preavviso di rigetto, da inviare all interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà contenere l indicazione dei motivi che ostano all accoglimento della richiesta. Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal giorno in cui l interessato presenta eventuali osservazioni, per la cui proposizione è stabilito un termine di dieci giorni. Trascorsi 4 Il regime di contabilità semplificata per le imprese minori, ex art. 18 D.P.R. n. 600/1973, il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all art. 13 L. 388/2000, il regime fiscale dei contributi minimi di cui all art. 1, commi 96/117 della L. 244/2007.

4 inutilmente questi dieci giorni, il termine di conclusione del procedimento riprende comunque a decorrere. In caso di mancato accoglimento delle stesse osservazioni presentate e/o mancata presentazione delle stesse seguirà il provvedimento finale di rigetto nel quale dovrà essere dato conto delle motivazioni che hanno condotto alla decisione in rapporto alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 legge n. 241/1990). Nel provvedimento finale di rigetto dovranno inoltre essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere in via giurisdizionale. 8. La conclusione del procedimento mediante invio della comunicazione di concessione o del diniego della rateizzazione comporta ulteriori oneri per spese postali che, in forza del contratto in essere con la società in house Area Blu (c.f.r. deliberazione n. 46 del 29 giungo 2007), vengono sostenuti dall Amministrazione Provinciale: tali oneri, per rimborso delle spese postali, sono posti a carico del richiedente la rateizzazione e saranno riscossi, unitamente alla sanzione. 9. La concessione del beneficio della rateizzazione degli importi in argomento dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di seguito indicati: per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati fascia d importo sanzione/i Fino euro 200,00 Importi fino a euro 2.000,00 Importi da euro 2.001,00 a 3.500,00 Importi da euro 3.501,00 a 5.000,00 Importi da euro 5.001,00 a 7.000,00 Importi da 7001 a ,00 Oltre ,00 Numero di rate Non rateizzabile Massimo 18 rate Massimo 24 rate Massimo 36 rate Massimo 48 rate Massimo 60 rate Massimo 72 rate per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria Valore dell Indice Alfa Indice Alfa inferiore a 4 Indice Alfa compreso tra 4 e 7 Indice Alfa compreso tra 7 e 10 Indice Alfa superiore a 10 Numero di rate Non rateizzabile Massimo 18 rate Massimo 36 rate Massimo 72 rate 10. l importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100,00 Euro, l importo della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare. 11. l importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più ingiunzioni di pagamento salvo quanto previsto al precedente punto 6; 12. il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento; 13. in tutti casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente due rate consecutive il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato;

5 14. Maggioli Tributi Spa è tenuta a rispettare i criteri stabiliti dalla presente delibera, ai fini della concessione o del diniego della rateazione. 15. Il Servizio Ragioneria della Provincia di Bologna si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti consentiti al fine di verificare il rispetto da parte di Maggioli Tributi Spa dei criteri stabiliti dalla presente delibera ai fini della concessione o del diniego dei provvedimenti di rateizzazione; 16. Di estendere l efficacia del presente provvedimento anche alle richieste di pagamento rateale attualmente presenti, già presentate, presso il Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Bologna U.O. stradale, previa verifica del rispetto della disciplina e delle modalità come sopra stabilite. Motivazione Con deliberazione n. 46 del 29 giungo 2007 il Consiglio Provinciale ha affidato in via diretta alla società in house providing Area Blu Spa la costruzione e la gestione del sistema di controllo fisso sulle strade provinciali, delle infrazioni ai limiti di velocità ed agli incroci semaforizzati. Il Corpo di Polizia Provinciale è pertanto competente oltre che per l accertamento delle violazioni alla legge sulla circolazione stradale e leggi collegate anche all irrogazione delle relative sanzioni comprese le procedure di accertamento contabile, incasso ed eventuali procedure esecutive. L art. 206 del Codice della strada (di seguito CdS) dispone, ai sensi dell art. 27 della L. 24/11/81 n. 689, la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative non oblate nei termini previsti dagli articoli 202 (60 giorni dalla notifica del verbale) e 204 (30 giorni dalla notifica dell ordinanza ingiunzione del prefetto a seguito di impugnazione del verbale). Per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall applicazione del Codice della Strada l art. 194 ( titolo VI - capo I) stabilisce che in tutte le ipotesi di cui è previsto che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del titolo VI del C.d.S. stesso ; atteso che il titolo VI non contiene alcuna disposizione in proposito, anche per le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal Codice della Strada si fa rimando, per la rateizzazione, all art. 26 della L. 689/81. L Art. 26 della L. 689/81 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) stabilisce che l autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Tenendo anche conto di quanto chiarito dal Ministero dell Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per l Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo, con circolare prot. n. M/2413/13, datata , ovvero che la competenza a concedere il beneficio della rateizzazione è del soggetto titolare del diritto cioè l autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma ai sensi del successivo art. 27, comma 1, Legge n. 689/1981 e, cioè, nel caso che la violazione sia stata accertata dagli agenti della Polizia Locale, i Comuni o la Provincia cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti a norma dell art. 208 del Codice della Strada. Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 46 del 12/02/2008 sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione prima della fase di riscossione coattiva. L attività di riscossione coattiva delle sanzioni al Codice della Strada rientra tra quelle affidate dalla Provincia di Bologna alla sopra citata società in house Area Blu Spa, che a sua volta si avvale delle

6 prestazioni fornite dalla società Maggioli Tributi S.p.a. per l'esecuzione della stessa mediante ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910. Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 591 del 22/12/2009 sono state definite le modalità procedurali per lo svolgimento delle attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative del Codice della Strada non pagate, attraverso ingiunzione di pagamento, affidate a Maggioli Tributi S.p.a.. A fronte delle numerose richieste di rateizzazione pervenute al Corpo di Polizia Provinciale in seguito all attivazione del servizio di riscossione citato, si è ritenuto necessario disciplinare in maniera organica le modalità di concessione del beneficio della rateizzazione del pagamento anche in fase di riscossione coattiva successiva alla notifica dell ingiunzione di pagamento. Nel vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Bologna è espressamente prevista, all art. 20 la facoltà per i debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di richiedere forme di rateizzazione dei pagamenti, in particolare al comma 5 si prevede che : 5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, previa apposita istanza, dall Amministrazione Provinciale facendo riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 e tenendo comunque conto dell entità del debito e delle condizioni reddituali del debitore. 6. In tutti i casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure se non vengono pagate successivamente due rate consecutive, il contribuente decade dal beneficio delle rateazioni e/o dilazioni.. Dalla normativa citata, si evince che nell'ambito della autonomia finanziaria, contabile e di gestione delle entrate proprie degli enti locali è consentito predisporre forme di differimento dei termini per i pagamenti, anche con rateizzazione delle somme dovute, sulla base di criteri obiettivi, che debbono essere predeterminati con deliberazione dell organo di governo. Pareri Sono stati richiesti e acquisiti agli atti 5 il parere del Direttore del Settore Bilancio e Provveditorato in relazione alla regolarità tecnica, del Direttore del Settore Bilancio e Provveditorato in relazione alla regolarità contabile e del Segretario Generale, in relazione alla dichiarazione di conformità giuridica-amministrativa. 5 C.f.r. Art. 15 del Regolamento di contabilità della Provincia di Bologna.

7 Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa in forma palese. La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U , n omissis La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 12/05/2010 al 26/05/2010. Bologna, 11/05/2010 IL SEGRETARIO GENERALE Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

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