PROVINCIA DI BRINDISI ooooo

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1 PROVINCIA DI BRINDISI ooooo ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N del SERVIZIO: ECOLOGIA UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI OGGETTO: Processo verbale di contestazione n. 49/09 del , violazione D. L.gs n.152/06 e s.m.i. ORDINANZA-INGIUNZIONE. L anno duemilaundici, il giorno venti del mese di dicembre IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole Li, Il Segretario Generale F.to PORCELLI GIOVANNI Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole Li, Il Direttore Generale F.to PORCELLI GIOVANNI Atteso che la gestione dell Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente; Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

2 Visto: il processo verbale di contestazione n 49/09 del con il quale gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Brindisi, hanno riferito che in agro del Comune di S. Pietro V.co (BR), località Via Prov.le S.Pietro/Brindisi, il Sig. Simone Antonio nato il a S. Pietro V.co (BR) ed ivi residente alla Via Venezia Giulia n 37, obbligato in solido con la Sig.ra Carriero Antonia, nata il a Brindisi e residente a S. Pietro V.co (BR) alla Via S. Pietro n 36, hanno violato le disposizioni di cui al comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, e nella circostanza, gli stessi hanno comminato una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 3.100,00=; Rilevato dal predetto verbale che: gli Agenti, hanno accertato che il trasgressore a bordo di un trattore con rimorchio, targato BR011036, di proprietà della Sig.ra Carriero Antonia, ha effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di demolizione-costruzione costituiti da conci di tufo, mattoni e mattonelle, senza aver compilato il prescritto formulario di identificazione rifiuti; detto materiale verrà smaltito regolarmente presso discarica autorizzata; gli Agenti, hanno contestato al Sig. Simone Antonio, obbligato in solido con la Sig.ra Carriero Antonia, la mancata compilazione del formulario di identificazione rifiuti, in violazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, sanzionato dal comma 4 dell art. 258 dello stesso decreto; Visti altresì: il comma 1 dell art. 193, D. L.gs n 152/06, il quale prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell instradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario; il comma 2 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, il quale stabilisce che il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore; il comma 4 dell art. 258 del D. L.gs n 152/06 e s.m.i., il quale prevede che chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all articolo 193 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600,00= ad Euro 9.300,00=; il comma 1 dell art. 262 del D. L.gs n 152/06, il quale prevede che in materia di accertamento degli illeciti amministrativi la Provincia provvede all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n 689/81 e s.mi.; l art. 14 della Legge n 689/81, il quale stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento delle somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall accertamento; il comma 1 dell art. 16 della Legge n 689/81, secondo cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione; il comma 1 dell art. 18 della Legge n 689/81 e s.m.i., il quale stabilisce che, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all autorità competente scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità;

3 il D. M. n 145/98, regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D. L.gs n 22/97; la Circolare del Ministero dell Ambiente del 04/08/98 n GAB/DEC/812/98, la quale riporta dettagli e chiarimenti sulla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati; Accertato che tutte le disposizioni previste per la notifica e la contestazione dalla Legge n 689/81, cosi come precedentemente dettagliate, sono state osservate; Visto lo scritto difensivo, ex art. 18 della Legge n 689/81, presentato dai Sig.ri Simone Antonio e Carriero Antonia, a mezzo di legale Avv. Orlando Nasta, acquisito agli atti dell Ente il al n di protocollo, avverso il processo verbale di contravvenzione di cui trattasi, nel quale i ricorrenti propongono formale opposizione nei confronti del provvedimento in oggetto, per le seguenti motivazioni. 1) In data gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato emettevano nei confronti dei ricorrenti il verbale n 49/09 avente per oggetto la violazione dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, atteso che il Sig. Simone effettuava il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di demolizione-costruzione costituiti da conci di tufo, mattoni e mattonelle, senza aver compilato il prescritto formulario di identificazione rifiuti. 2) Errata indicazione dell art. 193 del D. L.gs n 152/06 atteso che la fattispecie sanzionata dai verbalizzanti non rientra nelle previsioni della suddetta norma la quale dispone che Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare.. Nella fattispecie non si riscontrano gli elementi dettati dalla suddetta norma atteso che il Sig. Simone non effettuava un trasporto di rifiuti per conto di un ente né tantomeno lo stesso è titolare di alcuna impresa ma trattavasi di un soggetto privato che con il proprio trattore si accingeva a portare presso la propria abitazione estiva, del materiale donatogli dalla Sig.ra Carriero e, che lo stesso, intendeva riutilizzare nell ambito dei lavori di ristrutturazione della propria casa. I ricorrenti evidenziano che non si era in presenza di alcun ente o impresa dedita al trasporto di rifiuti né che il materiale trasportato nell occasione, poteva essere considerato alla stregua di rifiuti atteso che i tufi, i mattoni e le mattonelle rilevati dai verbalizzanti e provenienti dalla demolizione dell immobile della Si.gra Carriero non erano destinati ad una discarica ma avrebbero dovuto continuare ad avere la loro funzione di materiale edile nell abitazione del Sig. Simone. Per i motivi sopra esposti, alcuna sanzione amministrativa può essere applicata nei confronti dei ricorrenti, i quali concludono chiedendo l archiviazione degli atti; Dato atto che: con nota prot. n del questo Servizio ha richiesto agli Agenti verbalizzanti del Corpo Forestale dello Stato, controdeduzioni relative alle dichiarazioni sostenute dai Sig.ri Simone e Carriero negli scritti difensivi presentati avverso il processo verbale di contestazione n 49/09 del ; con nota prot. n 1671 del , il Corpo Forestale dello Stato ha comunicato quanto di seguito riportato: In data la pattuglia automontata di questo reparto composta dagli Agenti ASCIANO Gianfranco e GALATI Domenico, percorrendo la S.P. San Pietro V.co Brindisi fermavano un trattore agricolo, a cui era agganciato un rimorchio tg. BR , il quale era stato riempito di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da mattoni, mattonelle e conci di tufo. Il mezzo agricolo era condotto da tale SIMONE Antonio, indicato nel processo verbale quale trasgressore, ed il mezzo, da lui condotto, risultava di proprietà della ricorrente sig.ra CARRIERO Antonia, indicata nel medesimo P.V. quale obbligato in solido (proprietaria della cosa servita a commettere la violazione, ex art. 6 L. 689/81). I rifiuti erano trasportati in assenza della prescritta compilazione del formulario di identificazione rifiuti, prescritto dall art. 193 del D.L.vo n. 152/06, obbligatorio per tale tipologia di trasporto, essendo quanto trasportato classificato rifiuto speciale non pericoloso ai sensi dell art. 184 comma 3 lettera b) della richiamata normativa di settore. L art. 188 del Decreto più volte citato, all epoca della contestazione non ancora aggiornato con il D. L.vo n. 152/06, prevedeva che il

4 produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi di smaltimento rifiuti..conferendo i rifiuti a terzi autorizzati a condizione di aver ricevuto il formulario di cui all art. 193 controfirmato e datato in arrivo Quindi era obbligo della sig.ra CARRIERO consegnare i rifiuti da essa prodotti a terzi autorizzati, previa compilazione del formulario di identificazione rifiuti. In ultimo, contrariamente a quanto asserito nelle memorie difensive i rifiuti provenienti dall attività di costruzione e demolizione, data la loro specificità, non possono assolutamente essere destinati a destinazioni differenti da discariche o centri di recupero. Per quanto sopra si conferma integralmente il Processo verbale n. 49/2009 del Considerato che: dall esame del processo verbale in questione si evince che gli Agenti, hanno accertato che il trasgressore a bordo di un trattore con rimorchio, targato BR011036, di proprietà della Sig.ra Carriero Antonia, ha effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di demolizione-costruzione costituiti da conci di tufo, mattoni e mattonelle, senza aver compilato il prescritto formulario di identificazione rifiuti; in merito al punto 2) degli scritti difensivi, si precisa che il comma 3, lettera b), dell art. 184 del D. L. gs n 152/06 e s.m.i. classifica quali rifiuti speciali, quelli derivanti dall attività di demolizione e costruzione secondo la Normativa Europea di cui all Allegato D, parte IV del D. L.gs n 152/06 e s.m.i.; il comma 2, dell art. 188 del D. L.gs n 152/06 e s.m.i, invece stabilisce che il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi relativi alle attività di smaltimento, conferendo i rifiuti a terzi autorizzati a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all art. 193 dello stesso decreto; dalle controdeduzioni trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato si evince che, il mezzo condotto dal Sig. Simone, di proprietà della Sig.ra Carriero, era stato riempito di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da mattoni, mattonelle e conci di tufo e venivano trasportati in assenza della prescritta compilazione del formulario di identificazione rifiuti, obbligatorio per tale tipologia di trasporto, ai sensi dell art. 184, comma 3 lettera b) del D. L.gs n 152/06 e s.m.i.; gli Agenti precisavano inoltre che ai sensi del citato art.188 del D. L.gs n 152/06, la Sig.ra Carriero aveva l obbligo di consegnare i rifiuti prodotti a terzi autorizzati, previa compilazione del formulario di identificazione, in quanto i rifiuti provenienti dall attività di costruzione e demolizione, data la loro specificità, non possono essere assolutamente indirizzati a destinazioni differenti da discariche o centri di recupero; nella circostanza, si rappresenta che il comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, prescrive che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti siano accompagnati da un formulario dal quale risultino le informazioni dirette ad identificare in modo puntuale la specifica movimentazione dei rifiuti (quali ad esempio mittente, destinatario, percorso, tipologia e quantità del rifiuto; la citata disposizione, di conseguenza, correla al formulario di identificazione rifiuti un complesso sistema di sottoscrizioni e controfirme con funzione di assunzione di responsabilità per il trasporto effettuato, corresponsabilizzando mittente, trasportatore e destinatario in ordine a veridicità e completezza delle informazioni annotate sullo stesso; la finalità del legislatore è quella di stabilire un sistema di norme e di controlli tali che i rifiuti trasportati abbiano, sin dall origine, un quadro conoscitivo completo e che l intero ciclo di gestione dei rifiuti possa essere seguito e controllato, al fine di evitare che i materiali oggetto della disciplina legislative ricevano trattamenti impropri, e pertanto, ha disciplinato un tale regime sanzionatorio, previsto dal comma 4 dell art. 258 del D. L.gs n 152/06, per le violazioni degli obblighi connessi al formulario di trasporto; nella fattispecie, gli Agenti hanno accertato e contestato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di demolizione-costruzione costituiti da conci di tufo, mattoni e mattonelle, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, così come prescrive il comma 3, lettera b), dell art. 184 del D.L.gs n 152/06;

5 le risultanze dell istruttoria riscontrata dall Ufficio in merito alle motivazioni addotte negli scritti difensivi e che le stesse, non si ritengono esaustive al fine di giustificare la violazione contestata dall organo verbalizzante, poiché in relazione alla qualificazione del materiale trasportato, resta integra la qualificabilità dello stesso come rifiuto, ai sensi del D. L.gs n 152/06, con conseguente obbligo di avere con sé il relativo formulario prescritto dalla citata norma contravvenzionale; non possono essere accolte le deduzioni rassegnate dai ricorrenti in merito all annullamento del processo verbale di cui trattasi, in quanto la violazione ha riguardato l omissione dell uso del prescritto formulario di cui alla normativa richiamata; gli Agenti, all epoca dell accertamento, hanno applicato la sanzione amministrativa pecuniaria, più favorevole, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ai sensi del comma 1 dell art. 16 della Legge n 689/81; Accertato che i Sig.ri Simone Antonio e Carriero Antonia negli scritti difensivi presentati con nota del , non hanno richiesto di essere sentiti, così come possibile ai sensi del comma 1 dell art. 18 della Legge n 689/81 e s.m.i.; Ritenuto per quanto emerso nel corso dell istruttoria, così come precedentemente descritto, di confermare la sanzione amministrativa pecuniaria comminata nel processo verbale di violazione amministrativa di cui trattasi, in Euro 3.100,00= (tremilacento/00), nonchè di ingiungere al Sig. Simone Antonio, obbligato in solido con la Sig.ra Carriero Antonia, il pagamento della stessa sanzione. Visto l art. 107 del D. L.gs n 267/2000, con il quale sono state attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza, facendo rientrare nella competenza dei dirigenti i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia ambientale; Visto il Decreto del Presidente della Provincia n 34 del 7 Marzo 2011 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia. DETERMINA 1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. Di confermare la sanzione amministrativa pecuniaria comminata al Sig. Simone Antonio, obbligato in solido con la Sig.ra Carriero Antonia, nel processo verbale di cui trattasi, in Euro 3.100,00= (tremilacento/00). INGIUNGE Per i motivi sopra esposti, al Sig. SIMONE ANTONIO nato il a S. Pietro V.co (BR) ed ivi residente alla Via Venezia Giulia n 37, obbligato in solido con la Sig.ra CARRIERO ANTONIA, nata il a Brindisi e residente a S. Pietro V.co (BR) alla Via S. Pietro n 36 il pagamento, improrogabilmente entro 30 gg. dalla notifica, della somma complessiva di Euro 3.106,00= (tremilacentosei/00) di cui Euro 3.100,00= (tremilacento/00) per sanzione amministrativa ed Euro 6,00=(sei/00) per spese di notifica da eseguirsi a mezzo versamento su c/c postale n intestato a Provincia di Brindisi e/o tramite Bonifico Bancario sul C.C. n ABI , CAB , Codice IBAN IT12 Q , BIC PASCITMMBRI - presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale 9500, sita in Brindisi, Piazza Cairoli n 7, Brindisi, con l obbligo della seguente causale di versamento: Processo verbale di contestazione n 49/09 del Violazione norme in materia di RIFIUTI- Capitolo n

6 COMUNICA Agli stessi che, qualora il pagamento delle somme dovute non abbia luogo nel termine suddetto, si procederà alla riscossione forzata del credito, ai sensi dell art. 27 della Legge n 689/81 e s.m.i. Dell avvenuto pagamento deve essere fornita la prova al Servizio Ecologia - Via A. De Leo n 3 - Brindisi - che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione dell attestazione di avvenuto versamento, eventualmente anche a mezzo Fax al n , nel termine di 30 gg. dalla data della notifica. Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione mediante ricorso davanti al Tribunale, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, ai sensi dell art. 22-bis, Legge n 689/81 e successive modifiche. IL DIRIGENTE F.to (Dott. Pasquale EPIFANI)

7 PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole - IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to PICOCO A. CARMELA ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell impegno di spesa n del IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA - Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio oggi.. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al. - Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto; Il Messo Notificatore. Il Responsabile Segreteria Atti Amministrativi. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell art. 74, comma 3, del Regolamento sull ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: a) Al Sig. Presidente b) Ai Signori Assessori c) Al Sig. Segretario Generale d) Al Collegio dei Revisori IL RESPONSABILE Segreteria Atti Amministrativi

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