PROVINCIA DI BRINDISI ooooo

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1 PROVINCIA DI BRINDISI ooooo ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N del SERVIZIO: ECOLOGIA UFFICIO: GESTIONE RIFIUTI OGGETTO: Processo verbale di contestazione n. 21/09 del , violazione D.L.gs n. 152/06 e s.m.i. ORDINANZA-INGIUNZIONE. L anno duemilaundici, il giorno ventisei del mese di luglio. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole Li, Il Segretario Generale F.to PORCELLI GIOVANNI Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole Li, Il Direttore Generale F.to PORCELLI GIOVANNI Atteso che la gestione dell Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente; Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 1

2 Visto: il processo verbale di contestazione n 21/09 del con il quale gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Brindisi, hanno riferito che il Sig. Spalluto Vincenzo nato il a Squinzano (LE) ed ivi residente alla Via Galilei n 12, obbligato in solido con il Sig. Spalluto Giovanni Rocco, nato il a Squinzano (LE) ed ivi residente alla Via Galilei n 12, hanno violato le disposizioni di cui al comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06 e s.m.i e, nella circostanza, gli stessi hanno comminato una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 3.100,00=; Rilevato dal predetto verbale che: gli Agenti, hanno accertato che il trasgressore a bordo dell autocarro modello Fiat 616, targato LE618389, ha effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di potatura costituiti da rami di alberi, senza aver compilato il prescritto formulario di identificazione rifiuti; detto materiale verrà smaltito regolarmente presso discarica autorizzata; gli Agenti, hanno contestato al Sig. Spalluto Vincenzo, obbligato con il Sig. Spalluto Giovanni Rocco, la mancata compilazione del formulario di identificazione rifiuti, in violazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06 e s.m.i, sanzionato dal comma 4 dell art. 258 dello stesso decreto; Visti altresì: il comma 1 dell art. 193, D. L.gs n 152/06 e s.m.i., il quale prevede che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell instradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario; il comma 2 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06 e s.m.i., il quale stabilisce che il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore; il comma 4 del D. L.gs n 152/06 e s.m.i., il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai trasporti di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all art. 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l anno; il comma 1 dell art. 262 del D. L.gs n 152/06 e s.m.i., il quale prevede che in materia di accertamento degli illeciti amministrativi la Provincia provvede all irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n 689/81 e s.mi.; l art. 14 della Legge n 689/81e s.m.i, il quale stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento delle somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni dall accertamento; il comma 1 dell art. 16 della Legge n 689/81e s.m.i., secondo cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione 2

3 commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione; il comma 1 dell art. 18 della Legge n 689/81 e s.m.i., il quale stabilisce che, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all autorità competente scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità; il D. M. n 145/98, regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D. L.gs n 22/97; la Circolare del Ministero dell Ambiente del 04/08/98 n GAB/DEC/812/98, la quale riporta dettagli e chiarimenti sulla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati; Accertato che tutte le disposizioni previste per la notifica e la contestazione dalla Legge n 689/81, cosi come precedentemente dettagliate, sono state osservate; Visto lo scritto difensivo, ex art. 18 della Legge n 689/81, presentato dal Sig. Spalluto Vincenzo, a mezzo di legale Avv. P. Spalluto, acquisito agli atti dell Ente il al n di protocollo, avverso il processo verbale di contravvenzione di cui trattasi, nel quale il ricorrente, a propria difesa, sostiene quanto di seguito riportato. Il ricorrente osserva che nella specie trattavasi di trasporti di rifiuti non pericolosi, effettuato, in modo occasionale e saltuario, avente per oggetto un quantitativo non ingente di rifiuti urbani derivanti dall attività di potatura di rami di alberi. L oggetto del trasporto, era costituito da materiale non solo biodegradabile ma anche comportabile potendosi trasformare in compost nei tempi fissati dal compostaggio industriale. In tema di gestione dei rifiuti anche a seguito dell entrata in vigore del D.L.gs n 4/2008, la potatura degli alberi non costituisce attività produttiva e la riutilizzazione delle ramaglie per la concimazione a scopi non imprenditoriali è esclusa dall applicazione del D. L.gs n 152/2006. Le potature e gli scarti vegetali infatti sono inserite nell elenco dei combustibili di cui all allegato X, parte V del citato decreto e quindi vengono considerate come materia prima, purchè in assenza di sostanze nocive. Tutto ciò premesso, il ricorrente, previa audizione personale, ex art. 18, Legge n 689/81, chiede l emissione di un ordinanza motivata di archiviazione degli atti inoltre si chiede di valutare la buona fede, vista la difficoltà interpretativa della normativa in esame. In via gradata, il ricorrente chiede l applicazione del minimo della sanzione amministrativa, ai sensi del comma 5 dell art. 258 del D. L:gs n 152/06; Dato atto che: con nota prot. n del il Dirigente del Servizio Ecologia ha convocato il Sig. Spalluto Vincenzo, per l audizione del ; con fax del , acquisita agli atti dell Ente al n di protocollo, il Sig. Spalluto Vincenzo, a mezzo di legale, Avv. Paolo Spalluto, comunicava la rinuncia all audizione personale nonchè richiedeva l archiviazione degli atti o in subordine, l emissione di ordinanza motivata e determinazione nei minimi della sanzione, previa valutazione della natura e le modalità dell azione e del grado di colpa ascritta allo Spalluto, con applicazione del comma 5 dell art. 258 (sanzione amministrativa da 260 euro a euro), già espressa nella memoria difensiva agli atti, ex art. 18 della Legge n 689/81; con nota prot. n del questo Servizio ha richiesto agli Agenti verbalizzanti del Corpo Forestale dello Stato, controdeduzioni relative alle dichiarazioni sostenute dal Sig. Spalluto negli scritti difensivi; con fax prot. n 1014 del , acquisito agli atti dell Ente il al n di protocollo, il Corpo Forestale dello Stato ha comunicato quanto di seguito riportato: In data 03/03/2009, alle ore circa, la pattuglia composta dagli Agenti Scelti ASCIANO Gianfranco e ROSSELLI Massimo, in servizio nel Comune di Brindisi, precisamente alla Via Fermi, effettuata il controllo dell autocarro marca FIAT, modello 616, targato LE , condotto dal Sig. 3

4 SPALLUTO Vincenzo, nato a Squinzano (LE) il , ivi residente alla Via Galilei n 12. Il mezzo, di proprietà del sig. SPALLUTO Giovani Rocco, nato a Squinzano il , ivi residente alla Via Galilei n 12, risultava essere carico di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall attività di potatura, rifiuti costituiti essenzialmente da rami di alberi, i quali non erano accompagnati dal prescritto Formulario di Identificazione Rifiuti, previsto dall art. 193 del D.L.vo n. 152/06. Per quanto sopra la pattuglia contestava al Sig. SPALLUTO Vincenzo (trasgressore/autista del mezzo) ed al sig. SPALLUTO Giovanni Rocco (obbligato in solido in quanto proprietario della cosa servita a commettere la violazione, ex art. 6 L. 689/81), la violazione all art. 258 comma 4 stesso del ripetuto decreto D.L.vo n. 152/06. Così come previsto dall art 193 del D.L.vo n. 152/06, la compilazione del formulario di identificazione rifiuti è obbligatoria a prescindere dalla tipologia di attività effettuata (produttiva o non produttiva); l unica eccezione prevista dal medesimo articolo di legge, con precisione al comma 4, riguarda il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, nonché per i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi/litri. Nel caso in esame la ditta Spalluto non era assolutamente esonerata dalla compilazione del FIR, in quanto non trattavasi di una ditta che effettuava il trasporto di rifiuti urbani, né tanto meno, trasportava rifiuti da essa prodotti. I rami provenivano da lavori di potatura effettuati all interno di una proprietà privata, il cui proprietario rivestiva la figura del produttore/detentore. Poiché il FIR non era stato compilato, tali informazioni (provenienza del rifiuto) erano impossibili da ricostruire. Assolutamente non condivisibile risulta l assunto secondo cui gli scarti vegetali sono esclusi dall applicazione del D.L.vo n.152/06, in quanto inseriti nell elenco dei combustibili di cui all Allegato X alla parte V del medesimo decreto. Il D.L. n. 152/06 è suddiviso in cinque parti. La parte V riguarda la prevenzione e la limitazione dell inquinamento atmosferico. Il trasporto di rifiuti, e non solo, è inserito nella parte IV del decreto medesimo; in particolare l allegato D alla parte IV assegna un codice CER ad ogni tipologia di rifiuti, a seconda della sua provenienza. Ai rifiuti oggetto di contestazione era possibile attribuire il codice CER (scarti di tessuti vegetali). Tale tipologia di rifiuti possono essere smaltiti e/o recuperati presso centri all uopo autorizzati. Ad esempio possono essere avviati alle attività di R1, vale a dire utilizzati come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia. L ingresso a tali centri autorizzati dalla Provincia competente per territorio, è naturalmente subordinato alla presentazione del formulario di identificazione rifiuti. Nelle proprie memorie difensive il ricorrente avrà sicuramente confuso le varie parti in cui è suddiviso il D. L. vo n. 152/06, facendo riferimento ad un allegato ( il X ndr) alla parte V, il quale, alla Sezione 2 lettera f ), elenca i combustibili di cui è consentito l utilizzo negli impianti autorizzati al recupero rifiuti (attività R1) ai sensi della parte IV. Tale elenco è previsto per la successiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non certo per esonerare una tipologia di rifiuto rispetto ad un altro. Per quanto sopra, si conferma integralmente il P.V. n. 21/09 del Considerato che: dall esame del processo verbale in questione si evince che gli Agenti hanno accertato che il trasgressore a bordo dell autocarro modello Fiat 616, targato LE618389, ha effettuato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di potatura costituiti da rami di alberi, senza aver compilato il prescritto formulario di identificazione rifiuti; detto materiale verrà smaltito regolarmente presso discarica autorizzata; gli Agenti, hanno contestato al Sig. Spalluto Vincenzo, obbligato con il Sig. Spalluto Giovanni Rocco, la mancata compilazione del formulario di identificazione rifiuti, in violazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06 e s.m.i, sanzionato dal comma 4 dell art. 258 dello stesso decreto; relativamente alle motivazioni esposte dal Sig. Spalluto Vincenzo, negli scritti difensivi presentati, con le quali il ricorrente precisa che nella fattispecie trattavasi di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato, in modo occasionale e saltuario, avente per oggetto un quantitativo non ingente di rifiuti 4

5 urbani derivanti dall attività di potatura di rami di alberi, si fa presente che dal processo verbale di cui trattasi si evince che il mezzo all atto dell accertamento era carico di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall attività di potatura; il comma 4 dell art. 193 del D. L.gs n. 152/06 e s.m.i, prevede che le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l anno non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno; dalle controdeduzioni trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato si evince che, nel caso in esame, la ditta Spalluto non era assolutamente esonerata dalla compilazione del formulario di identificazione rifiuti, in quanto non trattavasi di una ditta che effettuava il trasporto di rifiuti urbani, né tanto meno, trasportava rifiuti da essa prodotti, in quanto i rami provenivano da lavori di potatura effettuati all interno di una proprietà privata, il cui proprietario rivestiva la figura del produttore/detentore; il formulario di identificazione rifiuti non era stato compilato e, pertanto, le informazioni relative alla provenienza del rifiuto erano impossibili da ricostruire; il Sig. Spalluto nelle memorie difensive presentate, evidenziava inoltre che gli scarti vegetali sono esclusi dall applicazione del D.L.vo n.152/06, in quanto inseriti nell elenco dei combustibili di cui all Allegato X alla parte V del medesimo decreto, a tal proposito si precisa che tale allegato, alla Sezione 2 lettera f ), elenca i combustibili di cui è consentito l utilizzo negli impianti autorizzati al recupero rifiuti (attività R1) ai sensi della parte IV e, che tale elenco, è previsto per la successiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera; si rappresenta inoltre che l Allegato D, parte IV del D. L.gs n 152/06 e s.m.i., classifica come rifiuti speciali non pericolosi gli scarti di tessuti vegetali ed attribuisce il Codice C.E.R ; nella circostanza, si rappresenta che il comma 1 dell art. 193 del D. L.gs n 152/06, prescrive che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti siano accompagnati da un formulario dal quale risultino le informazioni dirette ad identificare in modo puntuale la specifica movimentazione dei rifiuti (quali ad esempio mittente, destinatario, percorso, tipologia e quantità del rifiuto; la citata disposizione, di conseguenza, correla al formulario di identificazione rifiuti un complesso sistema di sottoscrizioni e controfirme con funzione di assunzione di responsabilità per il trasporto effettuato, corresponsabilizzando mittente, trasportatore e destinatario in ordine a veridicità e completezza delle informazioni annotate sullo stesso; relativamente alle motivazioni esposte dal Sig. Spalluto negli scritti difensivi circa la richiesta di archiviazione della sanzione, si fa presente che la ratio del formulario risiede nel permettere la tracciabilità dei rifiuti trasportati; la finalità del legislatore è quella di stabilire un sistema di norme e di controlli tali che i rifiuti trasportati abbiano, sin dall origine, un quadro conoscitivo completo e che l intero ciclo di gestione dei rifiuti possa essere seguito e controllato, al fine di evitare che i materiali oggetto della disciplina legislative ricevano trattamenti impropri e, pertanto, ha disciplinato un tale regime sanzionatorio, previsto dal comma 4 dell art. 258 del D. L.gs n 152/06, per le violazioni degli obblighi connessi al formulario di trasporto; nella fattispecie, gli Agenti hanno accertato e contestato il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall attività di potatura senza il prescritto formulario di identificazione; le risultanze dell istruttoria riscontrata dall Ufficio in merito alle motivazioni addotte dal ricorrente negli scritti difensivi e che le stesse, non si ritengono esaustive al fine di giustificare la violazione contestata dall organo verbalizzante, poiché in relazione alla qualificazione del materiale trasportato, resta integra la qualificabilità dello stesso come rifiuto, ai sensi del D. L.gs n 152/06, con conseguente obbligo di avere con sé il relativo formulario prescritto dalla citata norma contravvenzionale; 5

6 non possono essere accolte le deduzioni rassegnate dal ricorrente sia in merito all annullamento del processo verbale di cui trattasi, in quanto la violazione ha riguardato l omissione dell uso del prescritto formulario di cui alla normativa richiamata, sia in merito ad una riduzione della sanzione comminata poiché gli Agenti, all epoca dell accertamento, hanno applicato la sanzione amministrativa pecuniaria, più favorevole, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ai sensi del comma 1 dell art. 16 della Legge n 689/81 e s.m.i.; Ritenuto per quanto emerso nel corso dell istruttoria, così come precedentemente descritto, di confermare la sanzione amministrativa pecuniaria comminata nel processo verbale di violazione amministrativa di cui trattasi, in Euro 3.100,00= (tremilacento/00), nonchè di ingiungere al Sig. Spalluto Vincenzo, obbligato in solido con il Sig. Spalluto Giovanni Rocco, il pagamento della stessa sanzione. Visto l art. 107 del D. L.gs n 267/2000, con il quale sono state attribuite le funzioni e le responsabilità della dirigenza, facendo rientrare nella competenza dei dirigenti i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia ambientale; Visto il Decreto del Presidente della Provincia n 34 del 7 Marzo 2011 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia. D E T E R M I N A 1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. Di confermare la sanzione amministrativa pecuniaria comminata al Sig. Spalluto Vincenzo, obbligato in solido con il Sig. Spalluto Giovanni Rocco, nel processo verbale di cui trattasi, in Euro 3.100,00= (tremilacento/00). I N G I U N G E Per i motivi sopra esposti, al Sig. SPALLUTO VINCENZO, nato il a Squinzano (LE) ed ivi residente alla Via Galilei n 12, obbligato in solido con il Sig.. SPALLUTO GIOVANNI ROCCO, nato il a Squinzano (LE) ed ivi residente alla Via Galilei n 12, il pagamento, improrogabilmente entro 30 gg. dalla notifica, della somma complessiva di Euro 3.106,00= (tremilacentosei/00) di cui Euro 3.100,00= (tremilacento/00) per sanzione amministrativa ed Euro 6,00=(sei/00) per spese di notifica da eseguirsi a mezzo versamento su c/c postale n intestato a Provincia di Brindisi e/o tramite Bonifico Bancario sul C.C. n ABI , CAB , Codice IBAN IT12 Q , BIC PASCITMMBRI - presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale 9500, sita in Brindisi, Piazza Cairoli n 7, Brindisi, con indicazione della seguente causale di versamento: Processo verbale di accertamento n 21/09 del Capitolo n C O M U N I C A Agli stessi che, qualora il pagamento delle somme dovute non abbia luogo nel termine suddetto, si procederà alla riscossione forzata del credito, ai sensi dell art. 27 della Legge n 689/81 e s.m.i. Dell avvenuto pagamento deve essere fornita la prova al Servizio Ecologia - Via A. De Leo n 3 - Brindisi - che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione dell attestazione di avvenuto versamento, eventualmente anche a mezzo Fax al n , nel termine di 30 gg. dalla data della notifica. 6

7 Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione mediante ricorso davanti al Tribunale, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, ai sensi dell art. 22-bis, Legge n 689/81 e successive modifiche. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO F.to EPIFANI Pasquale 7

8 PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to PICOCO ANNA CARMELA ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell impegno di spesa n del IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA - Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio oggi.. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al. - Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto; Il Messo Notificatore. Il Responsabile Segreteria Atti Amministrativi. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell art. 74, comma 3, del Regolamento sull ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia: a) Al Sig. Presidente b) Ai Signori Assessori c) Al Sig. Segretario Generale d) Al Collegio dei Revisori IL RESPONSABILE Segreteria Atti Amministrativi 8

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