Bonifica di siti contaminati Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

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1 MASTER AMBIENTE Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 Ing. Marco Borile Trento 02 luglio 2010

2 Premessa 1. Premessa 2. Campo di Applicazione e Definizioni 3. Procedure operative e amministrative 4. Piano di Caratterizzazione 5. Analisi di rischio sito specifica 6. Procedure di Bonifica 7. Categoria 9 Albo Gestori Ambientali 8. Certificato di avvenuta bonifica

3 PRIMA PARTE 1. Premessa

4 1. Premessa NORMATIVE DI RIFERIMENTO Le normative di rifermento sono: D.M. 471/99 D.Lgs. 152/2006 TITOLO V

5 1. Premessa Principali differenze D.M. 471/99: siti inquinati - CSC Qualsiasi sito in cui sito rilevava il superamento dei valori tabellari (CSC) era inquinato D.Lgs. 152/06: siti contaminati CSC e CSR Il superamento dei limiti tabellari (CSC) non è sufficiente a definire che un sito è contaminato; va verificato la situazione sito specifica (Analisi di rischio e CSR).

6 1. Premessa CSC e CSR DEFINIZIONE art. 240 del D.Lgs. 152/06 b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; Tabella valori CSC

7 1. Premessa CSC e CSR Destinazione d uso del sito: Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Siti ad uso commerciale ed industriale. Problematiche: Distinzione non sempre facile ed immediata (strade, ecc.) Competenza comunale.

8 1. Premessa CSC e CSR DEFINIZIONE art. 240 del D.Lgs. 152/06 c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

9 1. Premessa CSC e CSR Analisi di rischio sanitaria sito specifica fondamentale per Stabilire se un sito è contaminato o meno. Stabilire quali siano gli obbiettivi della bonifica sia per i suoli sia per le acque di falda.

10 SECONDA PARTE 2. Campo di Applicazione e Definizioni

11 2. Campo di Applicazione e Definizioni CAMPO DI APPLICAZIONE art Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

12 2. Campo di Applicazione e Definizioni CAMPO DI APPLICAZIONE art Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;

13 2. Campo di Applicazione e Definizioni

14 2. Campo di Applicazione e Definizioni

15 2. Campo di Applicazione e Definizioni Abbandono di rifiuti art. 192 Procedura 1. Comunicazione al sindaco del rinvenimento. 2. Il Sindaco del Comune deve emettere un ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e, in Provincia di Trento, ai sensi dell art. 90 del TULP in materia di tutela dell ambiente dall inquinamento. 3. Tale atto deve essere inviato, per l adozione dei provvedimenti di competenza, alla Provincie a alla Procura della Repubblica competenti. 4. Attenzione nel caso in cui si tratti di rifiuti interrati coinvolgere sempre l amministrazione provinciale nelle scelte.

16 2. Campo di Applicazione e Definizioni Abbandono di rifiuti art. 192 Proprietario non colpevole 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo..

17 2. Campo di Applicazione e Definizioni DEFINZIONI art. 240 a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;. d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);

18 2. Campo di Applicazione e Definizioni DEFINZIONI art. 240 e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; f) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

19 2. Campo di Applicazione e Definizioni DEFINZIONI art. 240 g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività;..

20 2. Campo di Applicazione e Definizioni DEFINZIONI art. 240 m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente; n) messa in sicurezza operativa: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate;

21 2. Campo di Applicazione e Definizioni DEFINZIONI art. 240 o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici; p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

22 2. Campo di Applicazione e Definizioni DEFINZIONI art s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;

23 TERZA PARTE 3. Procedure operative e amministrative

24 3. Procedure operative e amministrative art 242 Comunicazione e Messa in sicurezza di emergenza 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

25 3. Procedure operative e amministrative art 242 Comunicazione e Messa in sicurezza di emergenza Art Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. 2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

26 3. Procedure operative e amministrative art 242 Comunicazione e Messa in sicurezza di emergenza Proprietario non colpevole art Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

27 3. Procedure operative e amministrative art 242 Comunicazione e Messa in sicurezza di emergenza Proprietario non colpevole art il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (Csc) deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

28 3. Procedure operative e amministrative art 242 Comunicazione e Messa in sicurezza di emergenza Proprietario non colpevole art. 245 Definizioni art. 240 m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;

29 3. Procedure operative e amministrative art 242 Bonifica da parte della Pubblica amministrazione Art Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio

30 3. Procedure operative e amministrative art 242 Oneri del Proprietario non colpevole art Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

31 3. Procedure operative e amministrative art 242 Oneri del Proprietario non colpevole art Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi 1'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

32 3. Procedure operative e amministrative art 242 Oneri del Proprietario non colpevole art In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare,., le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

33 3. Procedure operative e amministrative art 242 INDAGINE PRELIMINARE 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

34 3. Procedure operative e amministrative art 242 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle Csc anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla Regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della Pubblica amministrazione.

35 3. Procedure operative e amministrative art 242 ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA 4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (Csr).. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla Regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso..

36 3. Procedure operative e amministrative art 242 Concentrazioni < CSR Piano di monitoraggio 5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la Conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la Conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla Provincia ed alla Regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

37 3. Procedure operative e amministrative art 242 Concentrazioni < CSR Piano di monitoraggio 6. La Regione, sentita la Provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta,. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla Regione ed alla Provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

38 3. Procedure operative e amministrative art 242 Concentrazioni > CSR Progetto di Bonifica 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La Regione, acquisito il parere del Comune e della Provincia interessati mediante apposita Conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta. N.B.: progetto definitivo non esecutivo

39 3. Procedure operative e amministrative art 242 Concentrazioni > CSR Progetto di Bonifica 7.. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. ATTENZIONE COSA NON SEMPRE VERA

40 3. Procedure operative e amministrative art 242 Concentrazioni > CSR Progetto di Bonifica 7.. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

41 3. Procedure operative e amministrative art 242 Concentrazioni > CSR Progetto di Bonifica Non sempre vero che l'autorizzazione regionale sostituisce tutto perché? Ad esempio in provincia di Trento, ai sensi del combinato degli artt. 102 quater e 77 bis del TULP, le competenze per le approvazioni dei progetti di bonifica, ad eccezione di casi particolari, sono state mantenute in capo ai comuni, come da D.M. 471/99, e quindi non trova piena applicazione quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 in quanto non esiste la conferenza di servizi e di conseguenza non viene emessa un autorizzazione provinciale/regionale. Con l autorizzazione del progetto di bonifica, il comune autorizza quindi tutti gli interventi necessari alla sua realizzazione ma non può sostituire autorizzazioni che dovrebbe ro essere rilasciate dalla provincia come lo scarico delle acque di falda in acque superficiali.

42 3. Procedure operative e amministrative art 242 Concentrazioni > CSR Progetto di Bonifica In Provincia di Trento la competenza risulta affidata alla Giunta Provinciale, ai sensi del comma 2 del art. 77 bis del TULP, solo qualora la contaminazione dei suoli o delle acque superficiali e sotterranee abbia un'estensione areale superiore a un ettaro ovvero qualora i predetti interventi riguardino un'area compresa nel territorio di due o più comuni.

43 3. Procedure operative e amministrative art 242 Tecnologie e Siti in esercizio All interno dell allegato 3 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 sono, ai sensi del comma 8 dell art. 242, indicati: i criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente quelli per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (Batneec Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) Nel comma 9 e 10 sono invece date specifiche prescrizioni a tutela dei siti contaminati con attività in esercizio.

44 3. Procedure operative e amministrative art 242 Competenze istruttorie 12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla Provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni. Infatti il comma 1 dell art. 248 prevede che: 1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, è trasmessa alla Provincia e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

45 3. Procedure operative e amministrative art 242 Approvazioni e certificato avvenuta bonifica 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla Regione. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione. I commi 2 e 3 dell art. 248 prevedono che: 2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.

46 3. Procedure operative e amministrative art 242 Acque di Falda art Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. Attenzione: D.M. 471/99 prevedeva che un acqua di falda > CSC anche se con valori inferiori ai limiti per lo scarico non poteva essere scaricata se non dopo trattamento che la portasse al di sotto delle CSC. D.Lgs. 152/06 invece lo permette.

47 3. Procedure operative e amministrative art 242 Acque di Falda art In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte. Attenzione: Si potrebbe, anche se inquinate, reimmettere le acque emunte in falda. Ipotesi teoricamente possibile ma nella pratica quasi mai concessa.

48 3. Procedure operative e amministrative art 242 Aree contaminate di ridotte dimensioni art Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'allegato 4 alla parte quarta del presente decreto. Applicabile per aree di superficie inferiore ai metri quadrati Procedura semplificata - pag 12

49 3. Procedure operative e amministrative art 242 Aree contaminate di ridotte dimensioni art 249 Diverse applicazioni delle procedure semplificate da verificare con la Provincia competente. In provincia di Trento tale procedura è definita da una delibera ante D.Lgs. 152/06 che prevede la sua utilizzazione se: a) Volume inquinato < 100 mc o < 200 ton b) Non siano previste misure di messa in sicurezza c) Non sia richiesta la V.I.A. d) Non sia interessata la falda acquifera Allegato DGP 1655 del doc

50 3. Procedure operative e amministrative art 242 Evento inquinante 24 h Messa in sicurezza di emergenza + Comunicazione Indagine Preliminare Valori < CSC Valori > CSC 48 h 24 h Autocertificazione alla Provincia e al Comune e chiusura della procedura Comunicazione alla Provincia e al Comune 72 h

51 3. Procedure operative e amministrative art 242 Valori > CSC Comunicazione alla Provincia e al Comune Presentazione Piano di Caratterizzazione Approvazione Piano di Caratterizzazione Realizzazione della Caratterizzazione e Predisposizione dell analisi di Rischio Sito specifica sulla base dei risultati della Caratterizzazione 72 h 30 giorni 33 giorni 30 giorni 63 giorni 3 mesi 5 mesi 60 giorni Approvazione dell analisi di Rischio Sito specifica 7 mesi

52 3. Procedure operative e amministrative art 242 Approvazione dell analisi di Rischio Sito specifica 7 mesi Valori < CSR La procedura di Bonifica si conclude qui. Eventuale definizione piano di Monitoraggio Valori > CSR Presentazione progetto di Bonifica 6 mesi 13 mesi 60 giorni Approvazione del progetto di Bonifica 15 mesi

53 QUARTA PARTE 4. Piano di Caratterizzazione

54 4. Piano di Caratterizzazione Premessa Azioni preliminari alla progettazione di un Piano di Craterizzazione: 1. Indagine storica delle attività che hanno insistito sul sito Per definire con maggior precisione gli inquinati da ricercare 2. Verifica della presenza di stratigrafie dell area da indagare. Per valutare possibili aree di accumulo degli inquinati e per evitare il rischio che mediante le perforazioni si causi una diffusione di inquinanti confinati. 3. Verifica della presenza di pozzi, piezometri o indagini su profondità e direzione della falda acquifera. Per progettare la posizione dei piezometri e per evitare il rischio che mediante le perforazioni si causi una diffusione di inquinanti confinati. Attenzione alla possibilità di falde con direzioni stagionali.

55 4. Piano di Caratterizzazione Premessa Le metodiche da utilizzare nella realizzazione del Piano di Caratterizzazione devono essere concordate con l ente di controllo. In particolare devono essere definite: Tipologia e parametri da ricercare. Numero minimo di campioni di terreno da prelevare. Metodologia di campionamento (sondaggio, trincea, ecc.). Metodologia di formazione del campione. Numero minimo di piezometri da realizzare. Metodologia di realizzazione dei piezometri (diametro, ecc.). Metodologia di prelievo delle acque sotterranee Metodologia di conservazione, trasporto e analisi dei campioni.

56 4. Piano di Caratterizzazione Ubicazione punti di campionamento a) e b) Sistematica o a griglia: i punti di campionamento sono ubicati al centro o ai vertici di una maglia ideale e risultano equispaziati; la densità di campionamento è di 1 campione /cella su tutta l area;

57 4. Piano di Caratterizzazione Ubicazione punti di campionamento c) Casuale: i punti di campionamento sono distribuiti a caso e/o in funzione dell accessibilità dei siti e la distanza fra due punti è variabile; d) Sistematico-casuale: in ogni cella della maglia è ubicato un punto di campionamento in posizione casuale: i punti non sono piu equispaziati ma la densità di campionamento (campioni/cella) è uniforme su tutta l area indagata;

58 4. Piano di Caratterizzazione Ubicazione punti di campionamento e) Stratificato: l area è suddivisa orizzontalmente e/o verticalmente in subaree sulla base di un determinato criterio o caratteristica (per es: litologia, grado di permeabilità, presenza di pavimentazione, tipologia di contaminanti, operatività dell area) e ad ogni sub-area viene applicato il criterio di ubicazione dei punti di campionamento più opportuno

59 4. Piano di Caratterizzazione Ubicazione punti di campionamento

60 4. Piano di Caratterizzazione Ubicazione punti di campionamento Per poter rappresentare in maniera esaustiva la contaminazione del sito è necessario che la posizione dei punti di campionamento sia definita con al maggiore precisione possibile di preferenza georeferenziandoli. Per quanto riguarda i piezometri per poter definire l andamento della falda è necessario definire, mediante misure topografiche, anche la quota della testa di ognuno di essi.

61 4. Piano di Caratterizzazione Metodiche di Campionamento Le tecniche di campionamento da utilizzare sono quelle che permettono il prelievo del campione il più indisturbato possibile in relazione alla tipologia di terreno e di inquinante che ci si aspetta di trovare. Durante la perforazione il terreno deve surriscaldarsi il meno possibile e quindi, in particolar modo quando si deve verificare la concentrazione di composti volatili, si devo applicare i seguenti accorgimenti: 1. Se indagini a bassa profondità preferire i sondaggi mediante trincea. 2. Nel caso di profondità elevate preferire, se possibile, sistemi di carotaggio ad infissione diretta. 3. Nel caso in cui sia necessario usare carotieri a rotazione la velocità di rotazione deve essere ridotta al minimo possibile. Si ricorda come debba essere evitato l utilizzo di liquidi di perforazione.

62 4. Piano di Caratterizzazione Metodiche di campionamento carotaggio tradizionale

63 4. Piano di Caratterizzazione Metodiche di campionamento carotaggio a infissione

64 4. Piano di Caratterizzazione Metodiche di campionamento minicarotieri

65 4. Piano di Caratterizzazione Metodiche di campionamento trincea con escavatore

66 4. Piano di Caratterizzazione Metodiche di Campionamento Dopo ogni prelievo il mezzo di carotaggio o di escavazione deve essere lavato per evitare che il so utilizzo nel punto successivo possa creare delle contaminazioni indotte o, più probabilmente, possa falsare le caratteristiche del campione successivo. Attenzione però che l acqua di lavaggio costituisce un rifiuto liquido! Problema parzialmente risulto se utilizzo sistemi ad infissione diretta nei quali il campione viene raccolto direttamente all interno di una fustella nuovo ad ogni avanzamento del sondaggio.

67 4. Piano di Caratterizzazione Formazione del campione Il prelievo di più campioni lungo la stessa verticale consente di definire verticalmente l'estensione della contaminazione e di verificare quanto questa si sia avvicinata ad una eventuale falda acquifera superficiale. Va infatti tenuto conto della profondità a cui l'acqua è eventualmente presente nel sottosuolo. A questo riguardo, si usa comunemente suddividere concettualmente il sottosuolo in zone sovrapposte denominate, a partire dalla superficie: suolo superficiale (top soil) zona insatura frangia capillare zona satura. Le prime tre sono oggetto di indagine mediante il prelievo di campioni di terreno, mentre nella quarta si preferisce in genere prelevare campioni di acqua, essendo questa la matrice che conferisce alle sostanze contaminanti maggiore mobilità e, quindi, pericolosità nei confronti di recettori ambientali o umani.

68 4. Piano di Caratterizzazione Formazione del campione Da ogni sondaggio dovranno essere prelevati almeno i seguenti campioni: - Campione 1: da 0 a 1 metro da piano campagna - Campione 2: 1 m che comprenda la frangia capillare. - Campione 3: 1 m di terreno tra i due campioni precedenti

69 4. Piano di Caratterizzazione Formazione del campione Nel caso in cui si incontrino stati impermeabile che fungono da barriera alla diffusione degli inquinanti negli stati inferiori e, in particola modo nella falda acquifera, si dovrà limitare il sondaggio e quindi il prelievo di campioni allo spessore superiore a tale barriera evitandone l attraversamento. Nel caso di spessori stratigrafici significativi è opportuno prelevare 1 campione medio per ogni metro di terreno. Nel caso di evidenze particolari è comunque prelevare campioni puntuali ogni qual volta se ne rilevi la necessità

70 4. Piano di Caratterizzazione Formazione del campione I campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

71 4. Piano di Caratterizzazione Formazione del campione

72 4. Piano di Caratterizzazione Formazione del campione

73 4. Piano di Caratterizzazione Formazione del campione

74 QUINTA PARTE 5. Analisi di rischio sito specifica

75 5. Analisi di rischio sito specifica Premessa Per la realizzazione dell analisi di rischio sono disponibili più software certificati fra i quali uno dei più utilizzati è: GIUDITTA (ottobre 2008) Il software GIUDITTA ver.3.2 è stato predisposto dalla Provincia di Milano ROME ReasOnable Maximum Exposure Il software ROME ver.2.1 è invece stato realizzato dall'apat,

76 5. Analisi di rischio sito specifica Premessa Entrambi i sopraindicati software adottano una procedura con due livelli di analisi di rischio derivata dallo Standard ASTM RBCA (Risk-Based Corrective Actions). I livelli di analisi sono i seguenti: 1. Confronto con i limiti tabellari: valori limite del DM 471/99 (Concentrazioni Soglia di Contaminazione del D.Lgs. 152/06) e valori di screening risk-based (livello 1) 2. Analisi di rischio sito specifica e stima degli obiettivi di bonifica (Concentrazioni Soglia di Rischio del D.Lgs.152/06) (livello 2).

77 5. Analisi di rischio sito specifica Premessa Il criterio dell analisi di rischio si propone il raggiungimento di due obiettivi consequenziali: stabilire se l area in questione pone effettivamente una minaccia attuale o futura per la salute dei bersagli viventi coinvolti; individuare, nel caso di pericolo accertato, gli obiettivi locali da conseguire con l azione di risanamento. La procedura di analisi di rischio normalmente è articolata nelle seguenti fasi: Caratterizzazione del sito Definizione del modello concettuale Definizione della concentrazione rappresentativa in sorgente Calcolo del rischio Conclusioni

78 5. Analisi di rischio sito specifica Caratterizzazione del sito Questa è la fase che scaturisce da: 1. Indagine storica delle attività che hanno insistito sul sito. 2. Esiti del Piano di Craterizzazione

79 5. Analisi di rischio sito specifica Definizione del modello concettuale Partendo dai risultati della fase di caratterizzazione del sito e dalla ricostruzione della sua storia si deve procedere alla costruzione del Modello Concettuale del Sito (MCS) mediante: a. indicazione delle sorgenti di contaminazione; b. scelta dei contaminanti indicatori da utilizzare nella procedura di analisi; c. individuazione dei percorsi di migrazione e delle vie di esposizione dei recettori. Analogamente alla caratterizzazione del sito anche i punto a) e b) della costruzione del MCS discendono direttamente dagli esiti del Piano di Caratterizzazione. Nella costruzione del MCS, punto c), è importante valutare attentamente il particolare contesto ambientale in cui il sito si colloca, in quanto non tutti i percorsi di migrazione possibili (acque sotterranee, acque superficiali, aria, suolo, catena alimentare) risultano di fatto attivi

80 5. Analisi di rischio sito specifica Definizione del modello concettuale

81

82 5. Analisi di rischio sito specifica Definizione della concentrazione rappresentativa in sorgente L applicazione di un livello 2 di analisi di rischio richiede l individuazione di un unico valore di concentrazione rappresentativa in corrispondenza ad ogni sorgente secondaria di contaminazione (suolo superficiale, suolo profondo e falda). Tale valore rappresenta un input primario per l analisi di rischio, e va determinato sulla base di criteri legati ad assunzioni che variano più o meno sensibilmente a seconda del grado di approssimazione richiesto, del numero e del tipo di rilevamenti disponibili, della loro rappresentatività. Il punto di criticità principale in questo tipo di analisi è dunque la scelta dei campioni e l utilizzazione di algoritmi tali da determinare valori che risultino rappresentativi e scientificamente attendibili.

83 5. Analisi di rischio sito specifica Definizione della concentrazione rappresentativa in sorgente Per l individuazione della concentrazione rappresentativa alla sorgente, Cs, è necessario innanzitutto effettuare un accurata valutazione dei dati in grado di stabilire l applicabilità di criteri statistici sui valori di concentrazione analiticamente determinati nei campioni di suolo e di falda. Nel caso in cui si abbiano pochi dati (<10) o non possano essere applicati criteri statistici, si utilizza come Cs il valore massimo di concentrazione, CMAX, riscontrato in un determinato mezzo. Nel caso in cui sia possibile applicare i criteri statistici, la prima cosa da fare è individuare la distribuzione di probabilità che approssimi meglio l insieme dei dati disponibili, per poi procedere all applicazione della procedura statistica corrispondente al tipo di distribuzione riconosciuta. Tali procedimenti statistici, infatti, possono influenzare in maniera sostanziale i risultati dello studio. L individuazione della distribuzione più rispondente a rappresentare il set di dati a disposizione, è quindi fondamentale per ricavare stime di parametri il più possibile attinenti alla situazione reale.

84 5. Analisi di rischio sito specifica Definizione della concentrazione rappresentativa in sorgente

85 5. Analisi di rischio sito specifica Calcolo del rischio Una volta completato il modello concettuale sito specifico mediante il software utilizzato si procede al calcolo del Rischio valutato in termini di: a. Rischi per l uomo b. Rischi per le risorse idriche (sotterranee e superficiali) c. Obiettivi della bonifica

86 5. Analisi di rischio sito specifica Calcolo del rischio per l uomo a. Rischi per l uomo I Rischi per l uomo, ossia i rischi sanitari, possono essere riferiti a: - sostanze cancerogene; - sostanze non cancerogene. Sostanze cancerogene La soglia di accettabilità del rischio incrementale di tumore nel corso della vita dovuto alle sostanze cancerogene pari a: 1x10-6 come valore per la singola sostanza cancerogena 1x10-5 come valore cumulato per tutte le sostanze

87 5. Analisi di rischio sito specifica Calcolo del rischio per l uomo a. Rischi per l uomo Sostanze non cancerogene Per le sostanze non cancerogene si applica invece il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza ponendo l Hazard Index complessivo (HI) uguale a 1.

88 5. Analisi di rischio sito specifica Calcolo del rischio per la risorsa idrica b. Rischi per le risorse idriche (sotterranee e superficiali) I Rischi per le risorse idriche possono essere riferiti a: - Risorsa idrica sotterranea; - Risorsa idrica superficiale. Risorsa idrica sotterranea La valutazione del rischio per la risorsa idrica sotterranea viene effettuata confrontando, per ogni contaminante di interesse, la concentrazione calcolata al cosiddetto punto di conformità con la CL del D.Lgs. 152/06. Il rapporto tra queste due concentrazioni definisce numericamente il rischio per la risorsa idrica sotterranea. La soglia di accettabilità del rischio per la risorsa idrica sotterranea è posta uguale a 1.

89 5. Analisi di rischio sito specifica Calcolo del rischio per la risorsa idrica b. Rischi per le risorse idriche (sotterranee e superficiali) Risorsa idrica superficiale La valutazione del rischio per la risorsa idrica superficiale viene effettuata rapportando, per ogni contaminante di interesse, la concentrazione calcolata per le acque superficiali alla concentrazione accettabile del D.Lgs. 152/06 Il rapporto tra queste due concentrazioni definisce numericamente il rischio per la risorsa idrica superficiale. La soglia di accettabilità del rischio per la risorsa idrica superficile è posta uguale a 1.

90 5. Analisi di rischio sito specifica Calcolo del rischio Obiettivi della bonifica L applicazione della procedura di analisi assoluta di rischio secondo la modalità inversa (backward mode) permette il calcolo per ogni specie chimica contaminate degli obiettivi di bonifica sito-specifici per ciascuna sorgente di contaminazione ossia del valore di concentrazione massimo ammissibile, in corrispondenza ad ogni sorgente secondaria di contaminazione (Concentrazione Soglia di Rischio, CSR), compatibile con il livello di rischio ritenuto tollerabile per il recettore esposto. Il calcolo della Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) viene svolto mediante l applicazione dell analisi assoluta di rischio in modalità inversa, utilizzando le stesse equazioni applicate per il calcolo del rischio. La CSR viene calcolata in funzione della sorgente di contaminazione e del bersaglio considerato. Ai fini del calcolo è necessario stabilire: l esposizione accettabile, la concentrazione nel punto di esposizione e quindi la concentrazione in sorgente.

91 5. Analisi di rischio sito specifica Calcolo del rischio Obiettivi della bonifica Per il suolo e per la falda i valori di CSR di un dato contaminante sono calcolati, per composti cancerogeni e per composti non cancerogeni, con la seguente formula: CSR = concentrazione ritrovata nel sito * (rischio accettabile/rischio calcolato) La concentrazione residua per il suolo (superficiale e profondo) e per la falda dovrà essere uguale al valore minimo tra il quello ottenuto in relazione alla protezione della salute umana e quello in relazione alla protezione della risorse idriche (sotterranee e superficiali).

92 5. Analisi di rischio sito specifica Conclusioni In base ai risultati ottenuti dall applicazione del software per la valutazione delle CSR il sito risulterà: Non contaminato CSR superiori ai dati analitici rilevati dal piano di caratterizzazione Chiusura procedura di bonifica con eventuale predisposizione di un Piano di Monitoraggio. Contaminato CSR inferiori ai dati analitici rilevati dal piano di caratterizzazione Predisposizione del progetto di bonifica con: a) modifica dei percorsi di esposizione critici per aumentare le CSR limite b) rimozione degli inquinanti con obbiettivo le CSR rilevate.

93 SESTA PARTE 6. Procedure di Bonifica

94 Premessa 6. Procedure di Bonifica Per la valutazione della procedura di bonifica da realizzare vanno preventivamente presi in considerazione i seguenti fattori: Livelli di tutela dell ambiente e della salute richiesti (CSR) Tecnologie disponibili per la scala operativa del sito Costi dell intervento Tempi di realizzazione necessari

95 Opzioni di intervento 6. Procedure di Bonifica In base all osservazione dei fattori che contraddistinguono il sito contaminato si può optare per due tipologie di intervento: ISOLAMENTO BONIFICA

96 Tecnologie di Isolamento 6. Procedure di Bonifica Applicazione di tecnologie che permettono il confinamento dell area contaminata tramite sistemi che interrompono i possibili percorsi di migrazione degli inquinati. Le tecniche di isolamento si possono classificare in 4 diverse tipologie: Sistemi di isolamento superficiale (copertura) Cinturazioni perimetrali Sistemi di isolamento di fondo (Discariche) Sistemi di confinamento idraulico

97 Tecnologie di Bonifica 6. Procedure di Bonifica Le tecniche di bonifica si dividono in primo luogo in base alle modalità con cui sono realizzate e cioè possono essere: BONIFICHE IN SITU Non rimuovo il terreno contaminato BONIFICHE EX SITU Rimuovo il terreno contaminato ma lo tratto: a) ON SITE: non lo allontano dal sito contaminato b) OFF SITE: lo allontano dal sito contaminato

98 Tecnologie di Bonifica 6. Procedure di Bonifica In secondo luogo le tecniche di bonifica si dividono per la tipologia di azione che porta alla rimozione degli inquinati; si possono avere quindi: TRATTAMENTI BIOLOGICI Non rimuovo il terreno contaminato TRATTAMENTI TERMICI Rimuovo il terreno contaminato ma lo tratto: a) ON SITE: non lo allontano dal sito contaminato b) OFF SITE: lo allontano dal sito contaminato TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

99 6. Procedure di Bonifica Tecnologie di Bonifica - TRATTAMENTI BIOLOGICI Si ottimizzano i processi di normale degradazione degli inquinati. Può essere aerobico o anaerobico. Trattandosi di sistemi di insuflazione è fondamentale la granulometria: - ok matrici sabbiose e ghiaiose - non per limi e argille Va bene se: - non ho problemi di tempo - il limite asintotico è sotto gli obbiettivi di bonifica

100 6. Procedure di Bonifica Tecnologie di Bonifica - TRATTAMENTI BIOLOGICI AIR SPARGING Attraverso pozzi di immissione si inietta aria al di sotto del livello della falda allo scopo di rimuovere, a livello della frangia capillare, gli inquinanti presenti nelle particelle di terreno. Con un duplice meccanismo: stimolazione della biodegradazione (idrocarburi) strippaggio dei composti volatili (VOC) SVE Soil Vapor Extraction IN SITU Attraverso pozzi si estrae l aria interstiziale creando depressione della zona insatura e ossigenazione del terreno causa il richiamo d aria dall esterno. Uso combinato delle due tecnologie

101 Air Sparging + SVE 6. Procedure di Bonifica IN SITU

102 Air Sparging + SVE 6. Procedure di Bonifica

103 6. Procedure di Bonifica Tecnologie di Bonifica - TRATTAMENTI BIOLOGICI COMPOSTAGGIO EX SITU Miscelazione del terreno con un materiale a basso peso specifico e biodegradabile che ha la funzione di incrementare la porosità efficace facilitando la circolazione di ossigeno umidità ed eventuali altri additivi forniti. Può essere realizzata: 1) A cumuli rivoltati 2) Ad areazione forzata (biopila)

104 Biopile 6. Procedure di Bonifica

105 Biopile 6. Procedure di Bonifica

106 6. Procedure di Bonifica Tecnologie di Bonifica - TRATTAMENTI TERMICI EX SITU Sono trattamenti per la bonifica da sostanze organiche e da sostanze inorganiche ossidabili a bassa temperatura. Sono tecnologie ex-sito realizzati in impianti mobili on-site o in impianti fissi (off-site). La principale tecnologia è il: DESORBIMENTO TERMICO Si riscalda il terreno fino alla volatilizzazione dei contaminati del suolo. Impianti di grosse dimensioni e con costi molto elevati

107 6. Procedure di Bonifica Tecnologie di Bonifica - TRATTAMENTI CHIMICO FISICI EX SITU Sono presenti 4 tipologie principali di trattamenti chimico fisici: 1. Classificazione granulometrica a secco (vagliatura) Separazione parte grossolana buona da parte fina contaminata 2. Estrazione Rimozione inquinati con agente estrattivo (lavaggio, uso solventi, ecc.) 3. Detossificazione Creazione prodotti non pericolosi con reazioni di ossido-riduzione 4. Immobilizzazione Riduzione mobilita contaminati mediante confinamento un una matrice solida (solidificazione) e/o stabilizzazione chimica.

108 Soil Washing 6. Procedure di Bonifica

109 Soil Washing 6. Procedure di Bonifica

110 6. Procedure di Bonifica Tecnologie di Bonifica - TRATTAMENTI MISTI BIOLOGICO E CHIMICO-FISICO - EX SITU HRC (Hydrogen Release Compound - Regenesis) L'HRC è un "estere polilattato" che è appositamente formulato per rilasciare lentamente acido lattico nell'acquifero in seguito al contatto con l'acqua di falda. L'acido lattico subisce un processo di fermentazione ad opera dei batteri anaerobici indigeni e rilascia idrogeno a basse concentrazioni. L'idrogeno disciolto è quindi disponibile per i microrganismi dealogenatori. L'iniezione di HRC in acquiferi contaminati da solventi clorurati presenta i seguenti vantaggi: costituisce una sorgente duratura di idrogeno disciolto, facilita la degradazione dei solventi clorurati in composti non tossici, comporta un disturbo minimo del sito, contribuisce al mantenimento di condizioni anaerobiche nell'acquifero ed è una sostanza non tossica e sicura dal punto di vista ambientale.

111 Iniezioni HRC 6. Procedure di Bonifica

112 Iniezioni HRC 6. Procedure di Bonifica

113 Iniezioni HRC 6. Procedure di Bonifica

114 SETTIMA PARTE 7. Categoria 9 Albo Gestori Ambientali

115 7. Categoria 9 Albo Gestori Ambientali Abilitazione Tutte le aziende che operano all interno di un intervento di bonifica devono essere iscritte alla Categoria 9 dell Albo Gestori Ambientali. La categoria 9 è suddivisa in 5 classi che definiscono l importo massimo della bonifica che l azienda può effettuare.

116 7. Categoria 9 Albo Gestori Ambientali Abilitazione Per iscriversi è necessario dimostrare il possesso di alcuni requisiti: Dotazione di attrezzatura per la realizzazione degli interventi di bonifica lista specifica Dotazione di personale Esecuzione, solo per categorie classi A, B e C, di un idoneo numero di interventi di bonifica. Capacità finanziaria Presenza di un responsabile tecnico di idonee capacità.

117 7. Categoria 9 Albo Gestori Ambientali Esenzioni Non è richiesta l iscrizione alla Categoria 9 dell Albo Gestori Ambientali per le seguenti attività: Realizzazione di campionamenti e indagini. Realizzazione di Piani di Caratterizzazione Realizzazione progetto di Bonifica Realizzazione di operazioni di rimozione di rifiuti abbandonati: Attenzione in tale caso è meglio richiederla comunque come requisito minimo.

118 OTTAVA PARTE 8. Certificato di avvenuta bonifica

119 8. Certificato di avvenuta bonifica Certificato avvenuta bonifica Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione. Il comma 3 dell art. 248 prevede infatti che la certificazione di avvenuta bonifica costituisca titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie Necessario concordare con ufficio Provinciale competente modalità tempistiche esecuzione: è - numero campioni e posizione (fondo e sponda) - esecuzione campionamenti in contraddittorio -prelievo 3 aliquote

120 8. Certificato di avvenuta bonifica Foto intervento

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