La Sicurezza sul Lavoro La Formazione dei Lavoratori
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1 La Sicurezza sul Lavoro La Formazione dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 art.37, integrato dall Accordo Stato-Regioni Modulo Generale Pasquini Consulenze snc 1
2 Accordo Stato Regioni 21/12/2011 Integra l art. 37 del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. Stabilisce il monte ore di formazione specifica riferita ai vari Settori di attività. 2
3 Accordo Stato Regioni Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2012 stabilisce : DURATA CONTENUTI MINIMI MODALITA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Pasquini Consulenze snc 3
4 Accordo Stato Regioni E un obbligo del Datore di Lavoro erogare la Formazione E un obbligo dei Lavoratori partecipare agli incontri formativi. Le eventuali inadempienze sono sanzionate penalmente. Pasquini Consulenze snc 4
5 Specifica Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 Formazione Generale Lavoratori Preposti Dirigenti a cura di Daniela Pasquini
6 Formazione Generale 4 ore Credito Formativo Permanente a cura di Daniela Pasquini
7 Indicazioni generali Il concetto di rischio; danno; La prevenzione e la protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza Pasquini Consulenze snc 7
8 Formazione Specifica A seconda dell indice di rischio a cui è soggetta l attività: ore aggiornamento quinquennale: 6 ore a cura di Daniela Pasquini
9 Accordo Stato Regioni Formazione Modulo Generale 4 ore Formazione Specifica Rischio Basso Rischio Medio Rischio Alto Uffici, Servizi, Agricoltura, pesca, Costruzioni, Commercio P.A., Istruzione, Ind. Manifatturiera, Turismo Trasporti, Magazzini tessile, chimica,
10 Formazione (art.2 comma 1-aa) processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; [riferimento art.37] a cura di Daniela Pasquini 10
11 Informazione (art.2 comma 1-bb) complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; [riferimento art.36] a cura di Daniela Pasquini 11
12 Addestramento (art.2 comma 1-cc) complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; a cura di Daniela Pasquini 12
13 Informazione: contenuti Rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro Procedure da utilizzare in caso di emergenza Rischi specifici a cui è esposto il lavoratore Misure di prevenzione adottate a cura di Daniela Pasquini 13
14 Informazione: modalità Incontri assembleari Materiale cartaceo (opuscoli, circolari, dispense, procedure ) Audiovisivi Segnaletica a cura di Daniela Pasquini 14
15 Informazione: quando In occasione della riunione periodica sulla sicurezza In occasione di modifiche all organizzazione aziendale In occasione di nuove procedure sulla gestione delle emergenze a cura di Daniela Pasquini 15
16 Formazione e addestramento: contenuti Concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione aziendale Rischi riferiti alla specifica mansione svolta Principi sulla gestione delle emergenze, sul primo soccorso, sulla lotta antincendio Preparazione ad un ruolo specifico (es. preposto, RLS) a cura di Daniela Pasquini 16
17 Formazione e addestramento: modalità: Corsi con specifici programmi didattici teorico pratici (di varia durata) Brevi incontri di formazione individuali o di gruppo accompagnati da momenti di addestramento pratico Sessioni di FAD (formazione a distanza) a cura di Daniela Pasquini 17
18 Formazione e addestramento: quando: In occasione dell assunzione In occasione di un cambio mansione In occasione dell utilizzo di nuove attrezzature di lavoro Quando si è nominati nelle squadre di emergenza Quando si viene eletti RLS In occasione dei periodici aggiornamenti formativi stabiliti dalla legislazione vigente (es. corsi per le emergenze) a cura di Daniela Pasquini 18
19 Come considera la Formazione il D.L.gs 81/2008? La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è uno degli elementi strategici del nuovo quadro normativo delineato da D.Lgs 81/2008 e si caratterizza come: PROCESSO EDUCATIVO MISURA GENERALE DI TUTELA OBBLIGO GIURIDICO
20 Principi generali di sicurezza sul lavoro
21 A chi si rivolge il D.Lgs 81/08 Ai datori di lavoro Ai lavoratori A tutte le figure aziendali con particolari responsabilità (capi reparto; capi settore, dirigenti, ecc ) Ai tecnici, consulenti, professionisti Pasquini Consulenze snc 21
22 Di cosa si occupa il D.Lgs. 81/08 Il D.Lgs. 81/08 è strutturato in varie parti e prende in esame la quasi totalità della materia sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro. Pasquini Consulenze snc 22
23 Campo di Applicazione Tutti i settori di attività PUBBLICI PRIVATI Pasquini Consulenze snc 23
24 Riepilogo normativo. Per l organizzazione del sistema Sicurezza, attualmente nel Settore Istruzione facciamo riferimento a queste principali normative: -D.Lgs. 81/08 e s.m.i (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) -Indirizzi applicativi del D.Lgs. 81/08 della regione Emilia- Romagna -Decreto 26 agosto 1992 (Prevenzione incendi scuole) -D.M. 10/03/1998 (Sicurezza antincendio ed emergenze) -D.P.R. 151/2011 (Regolamento semplificazioni prevenzione incendi) Pasquini Consulenze snc 24
25 Il D.lgs. 81/08: -Propone nuove definizioni (lavoratore, preposto, ambiente di lavoro,...) -Definisce gli obblighi del datore di lavoro -Definisce i requisiti di sicurezza e salute -Adegua le norme previgenti -Fornisce prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro. Pasquini Consulenze snc 25
26 Filosofia del D.lgs.81/08 ELIMINARE IL RISCHIO PREVENIRE IL RISCHIO RIDURRE IL RISCHIO RIDURRE IL RISCHIO CON MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI TENERE SOTTO CONTROLLO IL RISCHIO Pasquini Consulenze snc 26
27 TITOLO I TITOLO II LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
28 TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE TITOLO VIII AGENTI FISICI D.Lgs. 81/08 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEURA PENALE
29 D.Lgs. 81/08 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI ALLEGATI STILI DI VITA MISURE DI PREVENZIONE FUMO ALCOL STUPEFACENTI SOSTANZE PSICOTROPE
30 Legislazione generale La COSTITUZIONE della Repubblica Italiana (1948) con gli artt. 32, 38 e 41, sottolinea il diritto alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il CODICE PENALE (1930) differenzia fra ipotesi delittuose di pericolo (che possono sussistere anche indipendentemente dal verificarsi) e reati di danno (verificarsi di evento dannoso). Il CODICE CIVILE (1942) impone al Datore di Lavoro un OBBLIGO GENERALE di continua ricerca della prevenzione attraverso l adeguamento costante di macchine, attrezzature e luoghi alla moderna tecnica (sicurezza come obiettivo dinamico ).
31 Principi Costituzionali LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI COSTITUISCONO BENI CARDINI DI RANGO COSTITUZIONALE PRIORITARIO
32 Sistema sanzionatorio Si tenga presente che le sanzioni previste dalle violazioni del D.lgs. 81/08 sono quasi totalmente di carattere Penale. Pasquini Consulenze snc 32
33 Sistema sanzionatorio CODICE PENALE Artt. 589 e 590 R.D n l'onere della prova: dimostrare che è stato fatto tutto il possibile per evitare l'accadimento lesivo è in capo al datore di lavoro, dirigente o al preposto.
34 Organi di controllo organismo AUSL VV.F. Funzionari di Polizia giudiziaria Ministero del Lavoro Direzione Provinciale del Lavoro INAIL TUTTI GLI ORGANISMI SONO COORDINATI Pasquini Consulenze snc 34
35 I Soggetti della Sicurezza Pasquini Consulenze snc 35
36 Servizio di Prevenzione e Protezione L organizzazione ha l obbligo di attivare il SPP costituito dai seguenti soggetti: Datore di lavoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Aspp ) Medico Competente Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Pasquini Consulenze snc 36
37 Servizio di Prevenzione e Protezione: compiti (art.33, comma 1) Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede: a) all individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all art. 28, comma2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all art. 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all art. 36. Pasquini Consulenze snc 37
38 DEFINIZIONI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.) Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) Persona designata dal D.d.L. in possesso di attitudini e capacità adeguate ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (A.S.P.P.) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) Persona/e elette o designate per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza durante il lavoro
39 DEFINIZIONI DATORE DI LAVORO (D.d.L.) PRIVATO - Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore -Soggetto che ha la responsabilità dell impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. PUBBLICO Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.
40 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI NON DELEGABILI Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente: - Valutazione dei rischi - Misure di prevenzione - Programma di attuazione R.L.S. (consultazione) R.S.P.P.+ Med. Comp. Responsabilità di valutazione e attuazione continuativa Designa Responsabile S.P.P. (anche esterno)
41 DEFINIZIONI DIRIGENTE Persona che ATTUA le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa PREPOSTO Persona che SOVRAINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa
42 Lavoratore [art.2 comma 1-a)] Persona che, indipendentemente dalla tipologia conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti apprendere un mestiere, un arte o una professione, chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la o ai laboratori in questione; il volontario, come definito sua attività per conto delle società e dell ente stesso; dalla Legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo l associato in partecipazione di cui all art del nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile; il codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di 1997, n. 468 e al decreto legislativo 28 febbraio 200, n. realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o 81. di agevolare le scelte professionali mediante la Pasquini Consulenze snc 42
43 OBBLIGHI DEI LAVORATORI I LAVORATORI Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni) Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite da D.d.L., dirigenti, preposti Utilizzano correttamente attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasposto, i dispositivi di sicurezza Segnalano immediatamente al D.d.L., dirigenti, preposti le deficienze di macchine, impianti, dispositivi Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalazione, ecc. Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza Si sottopongono ai controlli sanitari previsti Contribuiscono all adempimento degli obblighi imposti dall autorità competente
44 Valutare i rischi Pasquini Consulenze snc 44
45 PERICOLO E RISCHIO: QUALE E LA DIFFERENZA? PERICOLO: esprime la POTENZIALITA di una determinata entità, intesa come un processo lavorativo, un attrezzatura o uno strumento di lavoro, un agente chimico, fisico, biologico, etc., di causare un danno al lavoratore. Ha una forte componente OGGETTIVA che è legata esclusivamente alla presenza della fonte di pericolo stessa.
46 PERICOLO E RISCHIO: QUALE E LA DIFFERENZA? RISCHIO: esprime il prodotto della PROBABILITA che un evento dannoso (a carico del lavoratore) possa verificarsi per la MAGNITUDO (severità) delle conseguenze dannose stesse. Ha una NATURA COMPLESSA che è fondamentalmente legata all INCERTEZZA del verificarsi dell evento negativo. RISCHIO = STIMA DEL PERICOLO + DANNO PERCEPITO
47 Indice di rischio Ad ogni mansione/ attrezzatura/sostanza impiegata nella fase del lavoro corrisponde un indice di rischio (vedi valutazioni specifiche) Pasquini Consulenze snc 47
48 Prevenzione Ad ogni rischio corrisponde una misura di prevenzione Pasquini Consulenze snc 48
49 Prevenzione: Atto o comportamento inteso a prevenire un evento dannoso Pasquini Consulenze snc 49
50 Documento di Valutazione I rischi e le misure di prevenzione sono contenute nel documento di valutazione dei rischi (DVR) Pasquini Consulenze snc 50
51 La valutazione dei rischi Cos è? A cosa serve? Insieme di tutte le operazioni svolte per avere una Stima del Rischio di esposizione ai pericoli per la sicurezza e la salute del personale La valutazione del rischio prevede: L identificazione dei pericoli L individuazione dei conseguenti potenziali rischi d esposizione La stima dell entità dei rischi Strumento di pianificazione della prevenzione Mezzo di comunicazione ufficiale tra i soggetti principali dell attività di prevenzione operanti all interno dell azienda (DdL, RSPP, RLS )
52 Quali fattori valutare? AMBIENTE DI LAVORO MACCHINE ATTREZZATURE SOSTANZE LAVORATORE: MANSIONI SVOLTE Pasquini Consulenze snc 52
53 FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO ATTREZZATURE MACCHINE IMPIANTI UOMO RISCHIO AMBIENTE
54 Luoghi di lavoro [art.62 comma 1-a) e b)]...si intendono per luoghi di lavoro: i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all interno dell azienda o dell unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell azienda o dell unità produttiva accessibile al lavoratore nell ambito del proprio lavoro; i campi i boschi e altri terreni facenti parte di un azienda agricola o forestale. Pasquini Consulenze snc 54
55 MISURE GENERALI DI TUTELA ELIMINAZIONE RIDUZIONE RISCHI ALLA FONTE Riduzione dei rischi alla fonte Sostituzione pericolo con minor pericolo Eliminazione dei rischi o, se non possibile, riduzione al minimo Rispetto principi ergonomici Limitazione al minimo degli esposti al rischio PROGRAMMAZ. DELLA PREVENZIONE Attenuazione lavoro monotono e ripetitivo Priorità protezione collettiva rispetto protezione individuale Limitazione agenti chimici, fisici, biologici
56 MISURE GENERALI DI TUTELA Controllo sanitario dei lavoratori ORGANIZZAZIONE GESTIONE Allontanamento per motivi sanitari Misure di emergenza Segnali di avvertimento e sicurezza Manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine, impianti, dispositivi di sicurezza Informazione, formazione, consultazione, partecipazione, istruzioni adeguate ai lavoratori
57 FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE
58 RISCHIO INFORTUNI IMPIGLIAMENTO INTRAPPOLAMENTO SCHIACCIAMENTO TRASCINAMENTO PROIEZIONE MECCANICO CESOIAMENTO ATTORCIGLIAMENTO CONTATTO - TAGLIO URTO PERFORAZIONE ATTRITO - ABRASIONE
59 DANNO Lesione fisica o alterazione dello stato di salute INFORTUNIO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea
60 PREVENZIONE Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell uomo PREVENZIONE PRIMARIA PREVENZIONE SECONDARIA
61 PREVENZIONE PRIMARIA Insieme di azioni e/o interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro (es. relativo ad inquinanti aerodispersi) Aspirazione localizzata Interventi sulla propagazione Ventilazione generale Modifica organizz. lavoro Spazio Lay-out
62 PREVENZIONE SECONDARIA Ricerca di alterazioni precliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia SORVEGLIANZA SANITARIA per gli esposti a fattori di rischio professionali Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell assunzione per il rilascio dell idoneità Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute
63 OBBLIGHI DI PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI, INSTALLATORI PROGETTISTI Rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza Scelgono attrezzature, componenti e e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia FABBRICANTI FORNITORI Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso, di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alla legislazione vigente. In caso di locazione finanziaria i beni devono essere accompagnati da attestazione di conformità. INSTALLATORI MONTATORI Installano e montano impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici secondo le norme salute e sicurezza sul lavoro e secondo le istruzioni dei rispettivi fabbricanti
64 CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO D OPERA DATORE DI LAVORO VERIFICA IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE FORNISCE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI COOPERA ALL ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COORDINA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RISCHI DI INTERFERENZA) ELABORA IL DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE (DUVRI) IMPRESE APPALTATRICI LAVORATORI AUTONOMI L obbligo di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
65 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI IL D.d.L. DEVE FORMARE CIASCUN LAVORATORE Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni Durante orario di lavoro In modo periodico - All assunzione - Cambio mansione - Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze In modo particolare per il R.L.S. In modo mirato gli addetti all antincendio, ecc. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile
66 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI IL D.d.L. DEVE ADDESTRARE CIASCUN LAVORATORE - All assunzione - Al cambio mansione - Al cambio di attrezzature, tecnologie, sostanze - Se necessari, all uso di DPI di 3.a categoria e dei dispositivi di protezione dell udito L addestramento deve essere fatto da persona esperta sul luogo di lavoro
67 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Prende misure perché tutte le attrezzature siano installate ed utilizzate correttamente e fatte oggetto di una idonea manutenzione Provvede affinché le attrezzature di cui all allegato VII ( es. scale aeree, funi e catene, generatori di calore ecc.) siano sottoposte a verifica sia ad ogni installazione che successivamente a cadenza periodica Provvede all aggiornamento ai requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature sulla base di provvedimenti regolamentari eventualmente adottati
68 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Mette a disposizione dei lavoratori le informazioni e le istruzioni d uso sulla sicurezza (in forma loro comprensibile) Assicura ai lavoratori incaricati una formazione adeguata e specifica sull uso corretto e sicuro
69 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEI LAVORATORI Si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento Le utilizzano secondo le informazioni e l addestramento ricevuti Hanno cura delle attrezzature, non vi apportano modifiche e segnalano immediatamente difetti o inconvenienti
70 D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI D.P.I. è qualunque attrezzatura debba essere indossata per proteggere da un rischio I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi Gli indumenti e le uniformi di lavoro, a meno che non proteggano da qualche rischio, non sono DPI
71 D.Lgs. 475/92 - TUTTI I DPI DEVONO ESSERE DOTATI DI MARCATURA CE E ACCOMPAGNATI DA UNA NOTA INFORMATIVA CE I D.P.I. devono essere: adeguati al rischio da prevenire adeguati alle condizioni del luogo di lavoro ergonomici adattabili all'utilizzatore In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più D.P.I., questi devono essere compatibili tra loro e mantenere la necessaria efficacia
72 D.Lgs. 81/08 tit.v TUTTE LE PRESCRIZIONI E I DIVIETI DEVONO ESSERE RICHIAMATI TRAMITE APPOSITA SEGNALETICA OVE NECESSARIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTI APPOSITI CARTELLI DI AVVERTIMENTO LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME A PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE LA SEGNALETICA NON DEVE GENERARE EQUIVOCI LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA DEVONO ESSERE PROPORZIONATE ALLA DISTANZA DA CUI DEVONO ESSERE PERCEPITI I MESSAGGI
73 SEGNALETICA GENERALE TUTTE LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI DEVONO ESSERE SEGNALATE CON APPOSITI CARTELLI I PERCORSI INDIVIDUATI PER GLI ESODI E L EVACUAZIONE DEVONO ESSERE SEGNALATI IDONEAMENTE TUTTE LE USCITE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE INDIVIDUATE TRAMITE APPOSITE SEGNALAZIONI NEI LOCALI O ATTIVITA OVE NECESSITANO VANNO INDICATI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE DEVE ESSERE INDICATO L INTERRUTTORE GENERALE DELL ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE SEGNALATA L UBICAZIONE DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
74 DIVIETO I CARTELLI DI DIVIETO SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO BIANCO E BORDO ROSSO CON STRISCIA TRASVERSALE ROSSA ACQUA NON POTABILE DIVIETO DI ACCESSO AI NON AUTORIZZATI DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA NON TOCCARE VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE VIETATO AI PEDONI VIETATO FUMARE
75 AVVERTIMENTO I CARTELLI DI AVVERTIMENTO SONO DI FORMA TRIANGOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO GIALLO E BORDO NERO SOSTANZA CORROSIVA RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO DI INCIAMPO SOSTANZA VELENOSA SOSTANZA COMBURENTE TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA
76 PRESCRIZIONE I CARTELLI DI PRESCRIZIONE SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO AZZURRO CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI PROTEZIONE OBBLIGATORIA VIE RESPIRATORIE PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL UDITO
77 SALVATAGGIO I CARTELLI DI SALVATAGGIO SONO DI FORMA RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO VERDE PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA DIREZIONE DA SEGUIRE PRONTO SOCCORSO LAVAGGIO PER OCCHI BARELLA
78 Grazie per l attenzione! Materiale a cura di Daniela Pasquini per Pasquini Consulenze snc. Bibliografia: -D.Lgs. 81/08 e s.m.i -ABC della Sicurezza e Igiene del Lavoro (Azienza AUSL Regione Emilia Romagna) Pasquini Consulenze snc 78
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