COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO
|
|
- Silvano Giorgi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COLLEGIO DI BOLOGNA composto dai signori: (BO) MARINARI (BO) BERTI ARNOALDI VELI (BO) PAGNI (BO) LUCARELLI (BO) MARINARO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro di designazione rappresentativa degli intermediari Membro di designazione rappresentativa dei clienti Relatore MARCO MARINARO Seduta del 24/10/2017 Parte ricorrente espone quanto esegue: FATTO in data la società A), concedeva in affitto alla società B) un proprio ramo d azienda. Per assicurarsi il regolare pagamento dei canoni, la società A) otteneva la fidejussione bancaria di 9.900,00 euro da un intermediario poi confluito nell banca resistente. Detto intermediario, a sua volta, si era reso disponibile a concedere tale fidejussione previo rilascio, da parte dell odierno ricorrente, di un pegno su titoli, del valore nominale di ,00 euro; la garanzia fideiussoria, a dire del ricorrente di semplice garanzia degli obblighi derivanti da contratto di affitto di ramo di azienda, prevedeva una data di scadenza al , con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale; in data , il Tribunale di Brescia dichiarava il fallimento della società A) e in data , tra la società A) e la società B) interveniva una risoluzione giudiziale del contratto di affitto d azienda, come da provvedimento R.G. n. 3270/14 del Tribunale di Reggio nell Emilia, notificato alla banca dalla società B); in data veniva pertanto formalizzata la disdetta, in conformità del contratto, a far data dal ; Pag. 2/6
2 parte ricorrente proponeva reclamo in data , al fine di ottenere la cancellazione dell annotazione del pegno a suo tempo costituito in garanzia sulla fideiussione e lo smobilizzo delle relative somme, ricevendo però risposta insoddisfacente (datata ma ricevuta il ). In punto di diritto parte ricorrente afferma il proprio diritto alla immediata liberazione della garanzia. Infatti: in base all ordinamento vigente: l art c.c. ( scadenza dell obbligazione principale ) impone al creditore l onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza per l adempimento dell obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest ultimo: ciò tende a far sì che il creditore prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; a tal fine, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che mai, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione; occorre un istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (sul punto, Cass. Civ. Sez. I, ) ; la giurisprudenza interpreta la norma con severità: i termini in essa previsti sono di decadenza, non di prescrizione. L estinzione del diritto è infatti conseguenza dell inadempimento di un onere e non dell omissione dell esercizio del diritto. Il termine decorre dalla scadenza dell obbligazione garantita; nel caso di specie: il contratto di affitto di azienda per cui è [stata] prestata la garanzia si è risolto in data ; da tale data sino ad oggi l avente diritto all eventuale escussione della garanzia fidejussoria [la società A), non rileva se nel frattempo fallita] non ha proposto alcuna istanza contro la garantita [la società B)]. In altre parole, la società A) non ha interrotto la prescrizione nei confronti del fidejussore, né ha mai richiesto alla banca (che confermerà) l escussione della garanzia ; in effetti, il curatore fallimentare della società A), beneficiaria della fideiussione, per non incorrere nella decadenza dell art c.c., avrebbe dovuto depositare un istanza giudiziale per ottenere il soddisfacimento della pretesa creditrice al più tardi entro il giorno Ciò non è stato fatto; ne discende che il creditore principale è ampiamente decaduto dal diritto di escutere la fidejussione e precisamente la decadenza si è verificata in data ; di conseguenza, anche la banca può ritenersi ampiamente liberata dagli obblighi di garanzia derivanti dal contratto di fidejussione in oggetto e deve restituire i titoli detenuti in pegno (in particolare: il sottoconto creditori interno a garanzia intestato al ricorrente, in cui è accantonata e bloccata liquidità per ,30 euro). L intermediario resiste al ricorso e, confermati i fatti, eccepisce: in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Infatti: ai sensi dell art. 72 L.F., per effetto del fallimento, tutti i rapporti facenti capo alla Società fallita sono sottratti alla libera disponibilità della stessa e conferiti al Curatore designato; Pag. 3/6
3 conseguentemente, la banca non ha alcuna discrezionalità sulla richiesta di estinzione della garanzia fideiussoria avanzata determinando il permanere dal vincolo pignoratizio del ricorrente; la legge fallimentare pone infatti una regola generale, secondo la quale ogni contratto in corso di esecuzione alla data di dichiarazione del fallimento ( che nel caso di specie si ricorda essere precedente le richieste di liberatoria del ricorrente ) entra in sospensione nel momento in cui la sentenza viene emessa. Questo periodo di sospensione trova la propria ratio nel consentire al curatore fallimentare di valutare, per i contratti, dal punto di vista economico, la sorte più favorevole ai creditori, ovvero lo scioglimento dal vincolo contrattuale o il subentrare nel contratto in luogo del fallito ; per tali ragioni, la chiamata in causa della banca è da ritenersi in difetto di legittimazione, unico legittimo destinatario della richiesta del ricorrente è il curatore fallimentare ; natura di garanzia autonoma della fidejussione, con contestuale disapplicazione dell art c.c. Infatti: la Cassazione (sentenza SS.UU. n. 3947/10, n /11 e n /11) ha affermato che l inserimento nel contratto di fideiussione di una clausola che preveda il pagamento a prima richiesta, e la conseguente impossibilità per il garante di opporre eccezioni, sia sufficiente a qualificare il rapporto quale «contratto autonomo di garanzia». Ciò a prescindere dal nomen iuris contrattuale; infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l assenza dell elemento dell accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall art c.c. ; al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all art c.c. sull onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che, su detta forma, si fonda l accessorietà dell obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell obbligazione di garanzia e quella dell obbligazione principale (Cass. Civ., Sez. I, n del ; orientamento seguito dai Collegi ABF cfr. decisione n. 1528/13; n. 9335/15; n. 3809/16 del Collegio di Milano); nel caso del contratto di fideiussione in esame, è testualmente indicato: resta inteso che il pagamento di quanto da noi eventualmente dovuto in dipendenza di questa garanzia verrà da noi effettuato dietro Vs. richiesta scritta, ogni eccezione rimossa, e nonostante eventuali opposizioni contro contestuale restituzione dell originale della presente (cfr. all. 2 al ricorso); in ogni caso, la risoluzione del contratto di affitto d azienda è stata peraltro solo dichiarata e mai nemmeno notificata ; la carenza di legittimazione della società B) per l esercizio del diritto di disdetta. Infatti: ai sensi dell art c.c., che pone la definizione della fideiussione, le parti contrattuali sono individuate nella società A) (creditore) e nell intermediario (colui che si obbliga); Pag. 4/6
4 è quindi di banale evidenza che laddove la fideiussione preveda l esercizio di un diritto, nel caso di specie un diritto di disdetta, lo stesso possa essere legittimamente esercitato solo dalle parti definite nel citato articolo ; alla luce di ciò, unicamente al fine di rispondere ai generali principi di correttezza e buona fede, ponendosi quale parte diligente, ha ripetutamente richiesto al curatore, in data 12 Dicembre e 30 Dicembre 2016 (allegato 4) di esprimersi circa la sorte della garanzia fideiussoria. Tali istanze al curatore risultano ad oggi ancora inevase ; la permanenza della fideiussione, stante la mancata restituzione dell originale della garanzia. Infatti: il vincolo fideiussorio può considerarsi estinto, stante la portata e gli effetti delle sopraccitate sentenze, solo quando l originale della fideiussione venga restituita alla banca garante (cfr. ABF Milano, decisione n del ). DIRITTO 1. Preliminarmente occorre rilevare che l intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepisce il suo difetto di legittimazione passiva, affermando che sarebbe il Fallimento della società B), beneficiaria della fideiussione, il soggetto al quale rivolgersi al fine di ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni. In vero appare incontestato tra le parti l esistenza di un sottoconto creditori interno a garanzia intestato all odierno ricorrente nel quale sarebbe stata accantonata e bloccata la somma data in pegno. E le domande del ricorrente risultano volte alla cancellazione di tale sottoconto e all accredito della relativa somma. L eccezione appare dunque priva di pregio e non può trovare accoglimento Passando ad esaminare il merito occorre immediatamente rilevare che il contratto di fidejussione è un contratto consensuale, tipicamente intuitu personae, normalmente unilaterale, cioè con obbligazioni a carico del solo fidejussore. Del contratto di fidejussione sono parti soltanto il fidejussore ed il creditore. Sono pertanto estranee al negozio fidejussorio le convenzioni fra garante e debitore, rilevando esclusivamente il rapporto tra fidejussore e creditore (ciò non esclude la possibilità di un collegamento negoziale). E nel caso di specie, secondo la tesi del ricorrente l estinzione della fidejussione farebbe venir meno il pegno rispetto al quale si chiede la liberazione e per tale motivo si deduce in ordine alla disdetta della fidejussione (comunicata dalla società debitrice) e, comunque, alla risoluzione giudiziale di affitto di azienda come da provvedimento. del Tribunale di Reggio nell Emilia. Si chiede dunque all Arbitro di accertare l estinzione del pegno sulla base del preventivo accertamento incidentale dell estinzione della connessa fidejussione. Quanto alla disdetta invocata dal ricorrente la stessa non può ritenersi efficace rispetto alla fidejussione posto che la società debitrice non è parte del contratto. In relazione invece alla dedotta risoluzione giudiziale del contratto di affitto, si rileva che agli atti del procedimento non vi alcuna prova della stessa (tenendo presente altresì che «Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati», art. 79 l. fall.). Si prende atto infine che la banca ha contattato il curatore del fallimento della società Pag. 5/6
5 creditrice senza ricevere risposta in ordine alle sorti della fidejussione. Per cui allo stato non vi è prova della estinzione della fidejussione (oltre che del contratto di affitto di azienda) e nulla può essere statuito in ordine al pegno ad essa connesso. Il Collegio non accoglie il ricorso. PER QUESTI MOTIVI firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6
IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv.Bruno De Carolis... Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla
DettagliDecisione N del 15 luglio 2016
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla
DettagliScuola del Curatore Fallimentare Il Programma di Liquidazione e i contratti pendenti I CONTRATTI PENDENTI. MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015
I CONTRATTI PENDENTI MODALITA E NOVITA DAL 2015 Dlgs 83/2015 PRINCIPALE NOVITA Modifica dell art 169 bis in tema di concordato preventivo a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs 83/2015 : il debitore,
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliDecisione N del 12 dicembre 2013
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
1 R.G. n. 164/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Vincenzo Picaro Giudice Dr. Nicola Saracino Giudice
DettagliCOLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CONTE (NA) BLANDINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato
DettagliDecisione N del 21 marzo 2017
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) SANTONI (MI) MINNECI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato
DettagliCOLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.
COLLEGIO DI BOLOGNA composto dai signori: (BO) MARINARI (BO) DI STASO (BO) LONGOBUCCO (BO) BALESTRA (BO) MARINARO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) SANGIOVANNI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliDecisione N del 09 marzo 2017
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) ORLANDI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) FERRETTI Membro designato da
DettagliDecisione N del 03 febbraio 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) GEMMA (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) RUPERTO Membro designato da Associazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 6/11/2018, ha emesso la seguente sentenza nella
DettagliLa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta
La rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta Non può ritenersi che la prestazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta sia equivalente
DettagliReintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita
Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 03/02/2017 n 2975 Una nota di Giuseppina Mattiello in caso di fallimento dell impresa datrice
DettagliNews n. 7/2018. Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva
News n. 7/2018 Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva Parere della Corte Federale di Appello della F.I.P. in merito ad alcune problematiche inerenti l istituto della fidejussione bancaria (parte 1) Richiesta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.
DettagliDiritto La ricorrente lamenta l erroneità dei conteggi estintivi del finanziamento e chiede il rimborso delle somme non dovute con riferimento alla ra
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]
DettagliL ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO NON COSTITUISCE
n. 5/2016 Roma, marzo 2016 L ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO NON COSTITUISCE RICONOSCIMENTO DI DEBITO. Nota alla sentenza n. 3184 del 18.02.2016 della Suprema Corte di Cassazione. 1. Il caso. Con
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliDecisione N del 13 giugno 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) SILVETTI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione
DettagliDecisione N del 16 giugno 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) PAGLIETTI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione
DettagliIl Tribunale di Modena, Prima Sezione Civile, riunito nelle persone dei signori:
Deciso il 08/04/2005 Deposito il 12/04/2005 Fallimento Concordato fallimentare Sentenza di omologazione Patti di concordato statuiti Pagamento dei soli crediti corredati da istanza di insinuazione alla
DettagliSentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 18/10/2018, ha emesso la seguente sentenza
DettagliLINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI
LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI 1) Prima di procedere alla stesura del decreto di recupero, è
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliDecisione N del 19 maggio 2017
COLLEGIO DI PALERMO composto dai signori: (PA) MAUGERI (PA) SANTANGELI (PA) NATOLI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (PA) PERRINO Membro designato da
DettagliCollegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857
Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.857 Categoria Massima: Responsabilità della banca / Diligenza, corretta e buona fede Parole chiave: Conto Corrente Bancario, Correttezza e buona fede, Esecuzione,
DettagliCOLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO
COLLEGIO DI BOLOGNA composto dai signori: (BO) MARINARI (BO) BERTI ARNOALDI VELI (BO) PAGNI (BO) LUCARELLI (BO) MARINARO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliDecisione N. 1791 del 25 marzo 2014
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PATRONI GRIFFI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato
DettagliLa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta
La rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Non può ritenersi che la prestazione di garanzia
DettagliTribunale di Forlì sent est. Pescatore
Tribunale di Forlì sent. 31.5.2017 est. Pescatore Art. 1350 CC art. 2556 CC Contratto autonomo di garanzia eccezioni opponibili dal garante nullità per mancanza di forma scritta esclusione Contratto di
DettagliDecisione N del 09 maggio 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) GRECO (RM) POZZOLO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione
DettagliDecisione N del 11 dicembre 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro
Dettagli[Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliVerbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice
TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 6450/14 R.A.C.C., promossa da - attrice-opponente
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Prof
DettagliDecisione N del 28 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) SANGIOVANNI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliCollegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1300
Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1300 Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Rapporti con altri procedimenti Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Centrale
DettagliIL COLLEGIO DI NAPOLI. - Avv. Leonardo Patroni Griffi...Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente - Avv. Leonardo Patroni Griffi...Membro designato dalla Banca d'italia - Dott. Comm. Leopoldo Varriale...Membro designato
DettagliDecisione N del 19 luglio 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) POZZOLO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione
DettagliN. 6/2016 Rep. Prot. 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6/2016 Rep. Prot. 14 L anno 2016 il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 20,30 nella sede della Fondazione; Convocato con appositi
DettagliLINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI
LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI 1) Prima di procedere alla stesura del decreto di recupero, è
Dettagli185 FALLIMENTO 1 Artt bis
185 FALLIMENTO 1 Artt. 72-83bis Artt. 72-83bis FALLIMENTO 1 186 Contratti relativi ad immobili da costruire e fallimento del venditore (art. 72-bis) contratto di vendita relativo ad immobili da costruire
DettagliCOLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa degli intermediari.
COLLEGIO DI BOLOGNA composto dai signori: (BO) MARINARI (BO) BERTI ARNOALDI VELI (BO) MARTINO (BO) LUCARELLI (BO) PETRAZZINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca
DettagliCOLLEGIO DI PALERMO. Membro designato dalla Banca d'italia. (PA) SERIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI PALERMO composto dai signori: (PA) MAUGERI (PA) SANTANGELI (PA) SCANNELLA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (PA) SERIO Membro designato
DettagliCOLLEGIO DI ROMA - DEC. n. 6565/2017- PRES. SIRENA REL POZZOLO
c COLLEGIO DI ROMA - DEC. n. 6565/2017- PRES. SIRENA REL POZZOLO Centrale dei rischi segnalazione a sofferenza illegittimità - sussistenza - risarcimento del danno assenza di prova rigetto Fatto Il ricorrente
DettagliDecisione N del 20 aprile 2017
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) PAGLIETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Dott.ssa Claudia Rossi.. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma... Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliCollegio di Roma, 09 agosto 2010, n.878
Collegio di Roma, 09 agosto 2010, n.878 Categoria Massima: Centrali Rischi Finanziarie Private / Ente gestore del sistema di informazione creditizia, Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali)
DettagliDecisione N. 8 del 02 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliDecisione N del 15 luglio 2016
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato
DettagliMarco Bettini. dottore commercialista revisore contabile **** ALLEGATO 1 *** Regolamento di vendita con la modifica in rosso apportata al prezzo
Tribunale Civile di MILANO 1 Sezione Fallimentare Fallimento n. 476/15 BRANCATO SRL COSTUMI TEATRALI IN LIQ.NE Giudice delegato Dott. Macripò Guido Curatore Dott. Marco Bettini **** ALLEGATO 1 *** Regolamento
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3421 Anno 2018 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 13/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 5818-2015 proposto da: RUSSO MARCELLA, elettivamente domiciliata
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore)
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia - Prof.ssa Cristiana
DettagliCass. Civ., Sez. I, sentenza 18 maggio 2015, n Lunedì 08 Giugno :00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno :01
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 18 maggio 2015, n. 10087 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Presidente Ceccherini Estensore
DettagliFIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA
Fac simile FIDEJUSSIONE A PRIMA RICHIESTA N. Oggetto: Fidejussione a prima richiesta a favore di Regione Piemonte a garanzia della quota di contributo a fondo perduto a titolo di anticipazione (pari al
DettagliA 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA
Civile Sent. Sez. 1 Num. 10710 Anno 2016 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: BISOGNI GIACINTO Data pubblicazione: 24/05/2016 s a rei' EN ZA sul ricorso proposto da: Sebastiano Barbera, elettivamente domiciliato
DettagliDecisione N del 09 marzo 2016
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) CERINI (MI) STELLA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RICCI Membro designato da Associazione
DettagliCollegio di Roma, 09 luglio 2010, n.708
Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.708 Categoria Massima: Conto Corrente Bancario / Chiusura ed estinzione, Conto Corrente Bancario / Cointestazione, Conto Corrente Bancario / Successione mortis causa
DettagliProcedure concorsuali e contenzioso tributario. Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti
Procedure concorsuali e contenzioso tributario Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti Indice -Procedure di ammissione dei crediti degli enti locali nelle procedure concorsuali - Esame delle
DettagliDecisione N del 20 novembre 2014
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da
DettagliDecisione N del 27 aprile 2016
Decisione N. 3878 del 27 aprile 2016 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA (NA) PORTA Presidente (NA) MINCATO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12 In data 20.12.2010 il Sig. [X], rappresentato e difeso dal Dott. [Y], con studio in [...], si costituiva ritualmente
DettagliBANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116) SEZIONE GARANZIE RICEVUTE: FIDEIUSSIONE AGGIORNAMENTO AL 08/01/2019
FIDEIUSSIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banco di Sardegna S.p.A. Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33 Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari,
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Prof. Massimo Caratelli Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliRapporti tra contratto preliminare di vendita e curatela fallimentare
Rapporti tra contratto preliminare di vendita e curatela fallimentare Autore: Chiricosta Giovanni In: Diritto civile e commerciale In tema di preliminare di compravendita, comunicata dal promittente venditore
DettagliGiustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 64 15.09.2016 Fallimento: mancata notifica della cartella ai soci È nulla l intimazione di pagamento se l atto prodromico è stato notificato
DettagliRifiuti: confermato il mancato assoggettamento all Iva della TIA. Giudice di Pace, Verona, sentenza 03/02/2015 n 543
Rifiuti: confermato il mancato assoggettamento all Iva della TIA Giudice di Pace, Verona, sentenza 03/02/2015 n 543 di Marco Policante Pubblicato il 26/06/2015 L orientamento del Tribunale di Verona (prima
DettagliCollegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844
Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.844 Categoria Massima: Centrale Rischi Parole chiave: Centrale dei rischi, Errore materiale, Segnalazioni illegittime, Storno unilaterale La banca non può, sull assunto
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente
Decisione n. 525 del 6 giugno 2018 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE Il Collegio composto dai signori Dott. G. E. Barbuzzi Presidente Prof. M. Rispoli Farina Membro Cons. Avv. D. Morgante Membro
DettagliIndice sommario. Capitolo Primo Nozione e caratteri della fideiussione. Funzione di garanzia. Fonti della fideiussione
Indice sommario Capitolo Primo Nozione e caratteri della fideiussione. Funzione di garanzia. Fonti della fideiussione 1. Inquadramento... p. 2 2. La fideiussione quale contratto a titolo gratuito o oneroso...»
DettagliDecisione N del 12 maggio 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione
DettagliDecisione N del 01 dicembre 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliCOLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato da Associazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliCollegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603
Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603 Categoria Massima: Capital gain Parole chiave: Capital gain, Certificazione delle minusvalenze, Danno patito, Deposito di titoli in amministrazione, Onere probatorio,
DettagliL ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: È SEMPRE POSSIBILE?
Focus on L ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: È SEMPRE POSSIBILE? Aprile 2017 www.lascalaw.com www.iusletter.com Milano Roma Torino Bologna Firenze Venezia Vicenza
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario
composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliASSEGNAZIONE DEL FONDO PMI MISURA "INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ POR FESR - CAMPANIA SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA
ASSEGNAZIONE DEL FONDO PMI MISURA "INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ POR FESR - CAMPANIA 2007 2013 SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA OGGETTO: polizza fideiussoria ai sensi dell art. 17.1 lett.
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario [Estensore]
composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliIL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: ANALISI DELL'ISTITUTO ED ECCEZIONI ESPERIBILI.
IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: ANALISI DELL'ISTITUTO ED ECCEZIONI ESPERIBILI. Breve analisi del contratto autonomo di garanzia, con particolare riferimento alle eccezioni esperibili dal garante alla
DettagliLa successione del contratto di locazione in caso di affitto d'azienda
La successione del contratto di locazione in caso di affitto d'azienda di, Fulvio Graziotto Pubblicato il 29 giugno 2017 Il caso del contratto di locazione in caso di affitto d azienda Una SRL esercente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00598/2013 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliIl nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare
Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione Siena, 16 aprile 2009 Come strutturare un concordato fallimentare Dott. Eros Ceccherini Chi può presentare la proposta di concordato Uno o più
Dettagli[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]
DettagliIL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E CREDITO AL CONSUMO
IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE TRA COMPRAVENDITA E CREDITO AL CONSUMO La Cassazione afferma la fonte legale del collegamento negoziale tra i contratti di credito al consumo e compravendita di un bene, per cui,
DettagliINDICE. Parte prima LA FIDEIUSSIONE CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI SULLA FIDEIUSSIONE
INDICE Parte prima LA FIDEIUSSIONE CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI SULLA FIDEIUSSIONE Sezione I Nozione, funzione e oggetto pag. 1. Carattere personale della garanzia fideiussoria... 3 2. Causa o funzione
Dettagli