Il bonus arredi per il 2015
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- Gloria Corti
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Il bonus arredi per il 2015 Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al la possibilità per i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di fruire di un ulteriore riduzione d imposta per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro. Per l esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota e con il maggior limite di euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno Presupposto La detrazione del 50% per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è subordinata al sostenimento di spese, per le quali è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all art. 16 bis Tuir. Inoltre l art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, istitutivo dell agevolazione in commento, prevede espressamente che l acquisto di detti mobili ed elettrodomestici sia finalizzato all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Di conseguenza, per fruire della nuova detrazione in esame, può costituire valido presupposto l effettuazione di interventi edilizi su: o singole unità immobiliari residenziali; 1
2 o parti comuni di edifici residenziali (di cui all art del codice civile). Si pensi, in particolare, agli acquisti di beni finalizzati all arredo delle parti comuni di un condominio (guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatori, ecc). Come chiarito dalla Circolare 18 settembre 2013 n. 29, l effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali, comunque, non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all arredo della propria unità immobiliare. Circolare 29/E/2013 Al fine di individuare gli interventi che consento di fruire della detrazione per il bonus mobili, ricordiamo che nella circolare 29/E/2013, l'agenzia delle Entrate ha affermato che: in sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi di manutenzione straordinaria (e ordinaria su parti comuni condominiali), di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali, di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e di acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare. Gli interventi Si fa presente inoltre, l art. 16 bis del Tuir permette di fruire della detrazione: o per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. C); o nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, o da cooperative edilizie (comma 3). Tale detrazione originariamente prevista dall art. 9, comma 2, L. n. 448/2001 e più volte prorogata, viene calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell unità immobiliare, e compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. In questo caso, la circolare 18 settembre 2013, n. 29 evidenzia che al medesimo contribuente: compete anche la detrazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 (prorogata al ). Sostanzialmente, come evidenziato dalla Circolare 18 settembre 2013, n. 29, la detrazione per spese di arredo è collegata alle seguenti tipologie di intervento. 2
3 Interventi di manutenzione ordinaria Interventi di manutenzione straordinaria Interventi di restauro e risanamento conservativo Intervento di ristrutturazione edilizia Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile a seguito di eventi calamitosi Interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia Art. 3 lett. A) D.P.R. n. Art. 3 lett. B) D.P.R. n. Art. 3 lett. C) D.P.R. n. Art. 3 lett. C) D.P.R. n. Art. 3 lett. C) D.P.R. n. Effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali Effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali Effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali Effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali Ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza Riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile Al contrario, gli interventi che non consentono di fruire anche del bonus mobili sono quelli esposti di seguito. 3
4 INTERVENTI ESCLUSI: realizzazione di autorimesse o posti auto; eliminazione delle barriere architettoniche; misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; risparmi energetici; bonifica dall'amianto e esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Acquisto dell arredo anteriore al pagamento delle spese di ristrutturazione L Agenzia delle Entrate con la Circolare 18 settembre 2013 n. 29 si è espressa in merito al caso in cui le spese per l arredo siano state sostenute prima di quelle per la ristrutturazione. In particolare l Agenzia ritiene possibile che: le spese per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell immobile a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell immobile cui detti beni sono destinati. In sostanza per l Amministrazione Finanziaria la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per i mobili e gli elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione. Secondo la più volte citata Circolare 18 settembre 2013, n. 29, la data di inizio lavori può essere comprovata: dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all Asl, qualora la stessa sia obbligatoria; da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in caso di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi, così come previsto dal Provvedimento 2 novembre 2011 del Direttore dell Agenzia delle Entrate. 4
5 COMPROVAZIONE DELLA DATA INIZIO LAVORI abilitazioni o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia; comunicazione preventiva alla Asl; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Beni agevolabili Per quanto riguarda i beni agevolati la detrazione in questione, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per l acquisto di: mobili; grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature con etichetta energetica. In merito alla data entro la quale devono essere sostenute le spese d arredo, la Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha specificato che: [...] rileva la circostanza, in precedenza evidenziata, della stretta connessione tra la fruizione della detrazione per gli interventi di ristrutturazione e la fruizione della detrazione in esame, da cui consegue che il 31 dicembre 2013 (prorogata al 31 dicembre 2015) è la data ultima entro cui devono essere sostenute le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per poter fruire della detrazione. Il citato documento di prassi, inoltre, chiarisce che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Collegamento dei beni con l immobile oggetto di ristrutturazione Come accennato ai fini della fruizione del beneficio, i beni devono essere finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Al riguardo, la Circolare 18 settembre 2013, n. 29 ha chiarito che il collegamento tra acquisto di mobili/grandi elettrodomestici e arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente. In sostanza, l Amministrazione Finanziaria sostiene che l acquisto dei beni in esame è agevolabile anche se i beni stessi sono destinati all arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l immobile sia comunque oggetto di detti interventi. 5
6 Un contribuente effettua la ristrutturazione del bagno del proprio appartamento. In tal caso, risultano agevolabili anche i mobili e/o elettrodomestici destinati all arredo degli altri ambienti della casa (ad esempio, della cucina o delle camere da letto). Autocertificazione del collegamento dei beni con l immobile oggetto di ristrutturazione In sede di dichiarazione dei redditi, al fine di verificare la spettanza o meno della detrazione per il bonus arredo, il soggetto che presta assistenza fiscale deve, in linea generale, procedere al controllo della regolarità della documentazione che viene presentata dal contribuente (fatture, bonifici, ecc.). Oltre a detta documentazione, potrebbe essere utile farsi rilasciare dal contribuente anche un autocertificazione nella quale dichiara che i beni per i quali chiede di fruire del bonus arredo sono effettivamente destinati all immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%). Di seguito si riporta un fac simile di autocertificazione: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 45 e 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) La sottoscritta Francesca Verdi, nata a Trento (TN) il 03/04/1970 residente a Trento (TN) in via Roma, n. 84, codice fiscale VRDFNC70C43L378I consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, D.P.R 28/12/2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75, D.P.R. 28/12/2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA Ai fini della detrazione di cui all articolo 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, che i seguenti beni: mobile a colonna per bagno (fattura n. I/ del 13/04/2015); sono destinati ad essere utilizzati nell immobile di sua proprietà, sito a Trento, via Roma n. 84 che è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria per i quali si è richiesta la detrazione IRPEF del 50% (lavori iniziati il 10/01/2015). Trento, 20/04/2015 Firma 6
7 Modalità di pagamento L agevolazione in esame, essendo correlata a quella prevista per il recupero del patrimonio edilizio, richiede il rispetto dei relativi presupposti e adempimenti. In merito alle modalità di pagamento l Agenzia conferma il rispetto delle consuete regole (apposito bonifico bancario/postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario partita IVA/codice fiscale del fornitore). Per quanto attiene agli adempimenti da seguire per la fruizione della detrazione per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, si ricorda che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tuttavia, nella Circolare n. 29/E/2013 l Agenzia delle Entrate specifica che il pagamento dei beni agevolabili può avvenire anche mediante l utilizzo di carte di credito/debito. Tale modalità di pagamento può ritornare utile, ad esempio, quando vi è la consegna immediata del bene e il pagamento mediante bonifico comporterebbe la necessità di recarsi in banca o posta per poi ritornare nell esercizio commerciale a ritirare l arredo. Sul punto l Agenzia evidenzia che: in caso di utilizzo di carte di credito/debito la data di pagamento deve corrispondere alla data dell operazione, quindi al giorno di utilizzo della carta così come evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione (non ha rilevanza il giorno di addebito sul c/c del titolare); non è possibile effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 7
8 L utilizzo di carte di credito/debito avrà come diretta conseguenza che sugli importi corrisposti non sarà applicata dalla banca o dalle Poste la ritenuta del 8% prevista nel caso di pagamento con bonifico bancario e quindi il venditore incasserà per intero il corrispettivo. Inoltre, non potrà essere indicato in alcun modo sul documento (si pensi alla ricevuta rilasciata dal dispositivo pagobancomat) la causale art. 16-bis, D.P.R. n. 917/86. Documenti da conservare Le spese sostenute vanno documentate, conservando la documentazione relativa all avvenuto pagamento. Vanno quindi conservate: ricevute dei bonifici; ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, oppure documentazione di addebito sul c/c. Vanno inoltre conservate le fatture di acquisto, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. Documentazione da conservare Ricevute bonifici Ricevute di avvenuta transazione (per carte di credito/debito) Fatture di acquisto Dovrà infine essere conservata la documentazione che consente di attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa, primo fra tutti il fatto di aver effettuato lavori di ristrutturazione sull immobile nonché la data di inizio dei lavori. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata: da eventuali abilitazioni amministrative; dalla comunicazione preventiva all Asl, quando la stessa è obbligatoria; per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. - Riproduzione riservata - 8
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