Detrazione per box auto

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Detrazione per box auto Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% Tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta la detrazione 36%/50% sono compresi gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Oltreché per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione d imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. La detrazione per l acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Condizione essenziale per usufruire dell agevolazione è comunque la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l abitazione e il box. Premessa L articolo 16-bis, comma 1, lettera d), TUIR conferma la detraibilità del 36%-50% delle spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche se a proprietà comune. In sostanza, anche per gli anni dal 2012 in poi è riproposta l agevolazione relativa alla costruzione/acquisto box o posto auto pertinenziale, senza modifiche rispetto alla disciplina previgente; in considerazione di tale continuità la trattazione propone i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nel corso degli anni, che si ritengono ancora validi e applicabili. La realizzazione delle autorimesse o parcheggi pertinenziali può essere eseguita: da un impresa edile di costruzione (in tal caso, il possessore/detentore beneficia della detrazione acquistando il parcheggio/autorimessa, relativamente alle spese di realizzazione attestate dal costruttore); direttamente dal possessore/detentore dell immobile residenziale, in economia oppure appaltando a terzi i lavori. 1

2 Si espone di seguito fac simile di attestazione dell impresa di costruzione circa le spese di realizzazione del posto auto/box pertinenziale: ATTESTAZIONE DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL BOX AUTOPERTINENZIALE Egregio Sig. ROSSIPAOLO Via Roma 84, Milano Oggetto : attestazione delle spese di realizzazione del box auto pertinenziale( detrazione 50% per recupero edilizio, ex art. 16bis, TUIR). Il sottoscritto Bianchi Ugo, nato a Milano, il 17/10/1975 in qualità di legale rappresentante dell impresa ALFA costruzioni s.r.l., con sede in Trento, via Garibaldi 43, C.F ATTESTA che le spese sostenute per la realizzazione del box auto identificato con int. 5 (foglio 8, particella 3, sub 1) sito in Milano, via Roma 84 acquistato dal Sig. Rossi Paolo in data 12 dicembre 2013, quale pertinenza dell abitazione sita in Milano, via Roma 84, come risultante dal rogito Notaio Gialli Alfonso del 12 dicembre 2013 ammontano ad euro ,00 (comprensive di IVA). L importo non include il costo di acquisto del terreno, le spese generali ed il profitto dell impresa costruttrice. La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini della detrazione IRPEF riconosciuta all acquirente ai sensi dell articolo16bis, D.P.R. n.917/86. Milano, 14 maggio 2014 ALFA costruzioni s.r.l. Bianchi Ugo Acquisto da impresa costruttrice Possono beneficiare della detrazione del 36%-50% i contribuenti che acquistano dall impresa costruttrice o dalla cooperativa edilizia box o posti auto pertinenziali ad un immobile abitativo. La detrazione spetta, nel rispetto delle condizioni richieste, sulle spese sostenute per la realizzazione del parcheggio o posto auto, come attestati dall impresa o cooperativa edilizia. Anche l IVA addebitata sulle spese di realizzazione concorre al computo delle spese detraibili. 2

3 Si noti che: è agevolabile solo l acquisto da nuovo; pertanto, ad esempio, l acquisto di un parcheggio da un privato o da un impresa che non lo ha costruito, non beneficia di alcuna detrazione; deve sussistere il vincolo di pertinenzialità rispetto a un immobile abitativo che non deve essere necessariamente abitazione principale del contribuente. Al riguardo si fa presente che: ACQUISTO ABITAZIONE E BOX AUTO CON UNICO ATTO NOTARILE È possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui il box auto o parcheggio sia acquistato contestualmente all abitazione e sia stato redatto un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza a condizione che le spese di realizzazione siano attestate dal venditore (Circolare n. 95/2000, punto 2.1.7); ACQUISTO DEL BOX AUTO NEL CORSO DELLA COSTRUZIONE DELL ABITAZIONE Con Circolare 14 giugno 2001, n. 55, punto 1.5.4, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione è ammessa nel caso in cui sia stato stipulato solo un contratto preliminare con la cooperativa edilizia per l acquisto o assegnazione dell abitazione con annesso box pertinenziale e l immobile non sia ancora stato ultimato. Secondo l Agenzia, è sufficiente che il vincolo pertinenziale risulti dal contratto preliminare di assegnazione che, si ricorda, deve essere registrato presso l ufficio competente: [...] Per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale si ritiene che non rileva, nel caso in esame, la circostanza che gli immobili non siano ancora stati realizzati in quanto la destinazione funzionale del box, al servizio dell abitazione da realizzare risulta dal contratto preliminare di assegnazione. Acquisto effettuato prima del rogito Con Risoluzione 8 febbraio 2008, n. 38, l Agenzia delle Entrate ha negato l agevolazione ad alcuni contribuenti che avevano sostenuto la spesa relativa ai box auto con bonifico bancario: prima del rogito notarile; in assenza di un preliminare di vendita registrato. 3

4 Anche se le spese sostenute per la realizzazione dei box auto risultavano comprovate da una certificazione rilasciata dalle ditte costruttrici, secondo l Agenzia l assenza di un preliminare di vendita registrato da cui risulti la pertinenzialità del box/posto auto, impedisce di beneficiare della detrazione. Acquisto effettuato prima del rogito ma nello stesso giorno Con Risoluzione 13 gennaio 2011, n. 7, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che è agevolabile l acquisto del box pertinenziale anche se il pagamento è avvenuto prima della stipula dell atto, ma nello stesso giorno. Ciò che conta ai fini della detrazione è, infatti, la sussistenza del vincolo pertinenziale, condizione che può dirsi soddisfatta, oltre che con la presenza di un compromesso regolarmente registrato, anche qualora tale destinazione si realizzi nell arco della medesima giornata in cui si è effettuato il pagamento, mediante stipula del rogito. Il 20 novembre 2013 un contribuente ha rogitato alle ore l acquisto di un box pertinenziale della propria abitazione principale per il quale non aveva provveduto alla registrazione del preliminare. Caso A Caso B Il bonifico di pagamento è stato effettuato in data 19 novembre Non spetta l agevolazione in quanto al momento di effettuazione del pagamento non sussisteva il vincolo di pertinenzialità. Il bonifico di pagamento è stato effettuato in data 20 novembre 2013 alle ore In linea di principio al momento di effettuazione del pagamento non sussisteva il vincolo di pertinenzialità. Tuttavia, bonifico e atto sono avvenuti nello stesso giorno e pertanto, a prescindere dall orario con cui i due adempimenti sono stati effettuati, l agevolazione può essere regolarmente attribuita. Assegnazione da parte di una cooperativa edilizia Esaminando il caso di acquisto del box pertinenziale da una cooperativa, che si caratterizza per il particolare procedimento che conduce all assegnazione degli immobili (appartamento con relativo box pertinenziale) ai soci, in base al quale: la richiesta da parte del socio di assegnazione dell abitazione e del box pertinenziale deve essere accettata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa; 4

5 il verbale di accettazione, dal quale risulta il vincolo pertinenziale, è trascritto nel libro verbali del C.d.a. (tra i libri obbligatori delle cooperative, soggetti a vidimazione iniziale ) ma non viene registrato e conseguentemente i soci effettuano il pagamento degli acconti (mediante bonifico) prima del rogito e in assenza di un preliminare registrato; l Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 7 luglio 2008, n. 282 ha chiarito che la detrazione IRPEF del 36%-50% per detti acconti è comunque riconosciuta in quanto: La sussistenza del vincolo pertinenziale tra l alloggio abitativo e il box risulta (...) formalizzata già prima dell assegnazione degli immobili nel verbale della deliberazione del consiglio di amministrazione che accetta le domande dei soci. Ad avviso della scrivente, il procedimento descritto, essendo assistito dalle formalità previste per le cooperative, sottoposte peraltro alla specifica vigilanza amministrativa propria del settore, soddisfa comunque l esigenza di vedere formalizzata la sussistenza del vincolo pertinenziale tra il box e l abitazione. Di fatto, quindi, con riferimento ai box assegnati da una cooperativa, l Agenzia delle Entrate ha ammorbidito la rigida posizione espressa nella citata Risoluzione n. 38/2008, concedendo l agevolazione anche per gli acconti pagati in assenza di un preliminare registrato, in quanto il procedimento di assegnazione del box da parte della cooperativa che impone l annotazione nei libri vidimati del relativo verbale consente di ritenere adempiuta la formalizzazione del vincolo pertinenziale tra il box e l abitazione. Acquisto di posti su aree pubbliche La Circolare n. 57/1998 disciplina la spettanza della detrazione del 36%-50% nel caso in cui il contribuente acquisti un posto auto realizzato su di un area pubblica: l ipotesi di cui sopra riguarda, in particolare, soggetti privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie che costruiscono parcheggi in superficie o interrati da destinare a pertinenza di immobili privati. In questo caso la detrazione è ammessa a condizione che: si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte del contribuente; vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare di proprietà del contribuente (se il parcheggio è in corso di costruzione, vi deve essere un obbligazione per la creazione del vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente); siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi e quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale. 5

6 Costruzione o ristrutturazione del box Nel caso in cui il box auto/parcheggio sia realizzato su aree private da parte dei proprietari di immobili, come ad esempio nel sottosuolo anche di aree private esterne agli edifici o nei locali al piano terreno, la detrazione è ammessa sia per la realizzazione (ex novo) di parcheggi che per interventi di ristrutturazione degli stessi, a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un unità immobiliare abitativa. Come per la generalità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche nel caso di costruzione/ristrutturazione del box auto o parcheggio sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per l acquisto dei materiali necessari all esecuzione degli interventi di recupero e quelle sostenute per la progettazione ed esecuzione lavori, nonché le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento, ecc. Costruzione in economia Se il box auto/parcheggio è costruito in economia, è possibile beneficiare della detrazione a condizione che il vincolo pertinenziale risulti dalla concessione edilizia (Circolare n. 24/2004, punto 1.2). Documentazione La documentazione attestante le spese sostenute per: ristrutturazione/costruzione del box o posto auto pertinenziale è rappresentata dalle ricevute, fatture fiscali o altra idonea documentazione; acquisto o assegnazione del box o posto auto pertinenziale, si sostanzia nell attestazione che l impresa o cooperativa edilizia che ha curato i lavori è tenuta a rilasciare al soggetto interessato. In detta certificazione sono attestate le c.d. spese di realizzazione per le quali è possibile beneficiare della detrazione. Si ricorda che anche l IVA relativa a tali spese è detraibile. Si fa inoltre presente che: CONTRATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO O ASSEGNAZIONE Come esposto nei precedenti paragrafi, è ammessa la detrazione delle spese di realizzazione anche nel caso in cui il box/posto auto pertinenziale sia in costruzione e il contribuente abbia stipulato un contratto preliminare per l acquisto o assegnazione dello stesso unitamente all abitazione. In tal caso, è richiesto che il preliminare di vendita, dal quale deve risultare il vincolo pertinenziale, sia registrato presso l ufficio competente (C.M. n. 55/2001, punto 1.5.4); 6

7 INTESTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA In merito all intestazione dei documenti di spesa, valgono invece i chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 57/1998. Pertanto in linea generale, comunque, i documenti attestanti le spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione; MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE In entrambe le ipotesi concernenti il box o posto auto pertinenziale (costruzione/ristrutturazione ovvero acquisto) è richiesto il pagamento degli importi tramite bonifico bancario o postale. Altre modalità di pagamento sono causa di decadenza dall agevolazione. Il bonifico di pagamento deve essere intestato al soggetto che intende beneficiare della detrazione. Riepilogo Acquisto di posto auto/box Da nuovo (impresa o cooperativa edilizia) Pertinenziale ad un immobile abitativo Detrazione 36% /50% Spese di realizzazione attestate dal costruttore Ai fini della detrazione è necessario formalizzare il vincolo di pertinenzialità del box/posto auto all abitazione Pagamenti precedenti l atto di compravendita Pagamenti nello stesso giorno dell atto di compravendita Pagamenti successivi l atto di compravendita 7

8 Nel preliminare di compravendita registrato prima dei pagamenti. Eccezione per l acquisto da coop. edilizia è sufficiente che il verbale della delibera del C.d.A. sia annotato nel registro (vidimato) dei verbali del C.d.A. Nel contratto di compravendita (rogito) - Riproduzione riservata - 8

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