PIANO REGIONALE sul BENESSERE e. la PROTEZIONE degli ANIMALI da REDDITO ANNO 2010

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1 PIANO REGIONALE sul BENESSERE e la PROTEZIONE degli ANIMALI da REDDITO ANNO /13

2 SOMMARIO 1. INTRODUZIONE 2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3. OBIETTIVI 4. PROGRAMMAZIONE DELL ATTIVITA DI CONTROLLO 4.1 Programmazione minima dei controlli negli allevamenti su base annuale 4.2 Programmazione minima dei controlli nel trasporto 4.3 Programmazione minima dei controlli durante l abbattimento e le operazioni correlate 5. ISPEZIONI E REGISTRAZIONE DEI DATI 6. FLUSSO DEI DATI E RENDICONTAZIONE 7. FORMAZIONE 8. BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO 9. NOTE FINALI Allegati 1 check list allevamenti 2 check list mattatoi 3 schede di rendicontazione finale 2/13

3 1. INTRODUZIONE La tutela dell'animal welfare negli allevamenti rappresenta una esigenza imprescindibile della nostra società e risponde alla richiesta sempre più pressante dei cittadini. Oltre alle considerazioni etiche è riconosciuto che la sanità degli animali non può prescindere dal loro stato di benessere e che, conseguentemente, anche la sicurezza degli alimenti è strettamente connessa a condizioni rispettose del benessere. Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali prevede che gli Stati membri predispongano ed eseguano programmi di controllo e redigano relazioni annuali indicanti i risultati delle ispezioni condotte in diversi settori connessi con la sicurezza alimentare, compreso il benessere degli animali da reddito. Sino ad oggi sul territorio nazionale i controlli per il benessere animale negli allevamenti sono stati effettuati sulla base di una programmazione stabilita, prima tenendo conto di alcune indicazioni di base fornite dal Ministero della Salute attraverso la circolare del 5 novembre 2001, n. 10, nonché con le note esplicative del 2 marzo 2005 e del 25 luglio 2006, concernenti rispettivamente i controlli negli allevamenti di suini e di vitelli e, successivamente, ottemperando al Piano Nazionale. Inoltre, la Decisione della Commissione n. 778/2006 del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali, in vigore dal 1 gennaio 2008, stabilisce che le ispezioni debbono riguardare tutte le specie d allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE e non solo vitelli, suini e galline ovaiole, inoltre detta regole per armonizzare la raccolta delle informazioni nel corso delle ispezioni e le modalità di comunicazione delle informazioni stesse alla Commissione Europea. Il presupposto fondamentale su cui si basa detta decisione è che le difformità applicative delle norme in materia di benessere animale potrebbero da una parte compromettere il benessere degli animali allevati e dall altra provocare una distorsione nella leale concorrenza di mercato. Il Piano Regionale per il Benessere Animale (PRBA) nasce dall esigenza di ottemperare alle disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e dal Piano Nazionale del Benessere Animale e di rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli a livello regionale e dalla consapevolezza che è necessario incentivare le attività di formazione ai vari livelli. Per quanto sopra il Piano Regionale riporta sia i contenuti del Piano Nazionale, sia le iniziative di programmazione regionale. Si ringraziano i Servizi Veterinari dell'igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna per la collaborazione fornita in fase di predisposizione del documento. 3/13

4 2. RIFERIMENTI NORMATIVI a) Legge 14 ottobre 1985, n. 623 ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello (Strasburgo 10 marzo 1976 e 10 maggio 1979) G.U. n. 266 del 12/11/1985 e Raccomandazioni del Comitato Permanente per la protezione degli animali negli allevamenti; b) D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 (attuazione della direttiva 91/629/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli G.U. n. 7 del 11/01/93 modificato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999; c) D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (attuazione della direttiva 91/630/CEE) che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini G.U. n. 7 del 11/01/93 modificato dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004; d) D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE) protezione degli animali negli allevamenti G.U. n. 95 del 24/04/2001, modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 (G.U. 27/12/2004, n. 302) e dalla Legge 26/02/2007, n. 17 (G.U. 26/02/2007, n. 47), e relative linee guida ministeriali di applicazione e chiarimento; e) D. Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 (attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE) per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento G.U. n. 219 del 20/09/ il comma 5 dell art. 8 è stato abrogato dall articolo 23 della Legge 25/01/06 GURI 08/02/2006, n gli allegati sono stati modificati con il Decreto del Ministro della salute 20/04/2006 (GURI 15/05/2006, n. 111); f) Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne; g) Circolare del Ministero della salute 5 novembre 2001, n. 10 G.U. n. 277 del 28/11/2001; h) Nota 2 marzo 2005 prot. DGVA/10/ procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53; i) Nota esplicativa 25 luglio 2006 prot. DGVA/10/ sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli - applicazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533 come modificato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 3 31; j) Regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio; k) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; l) Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14 novembre 2006 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui 4/13

5 sono allevate alcune specie di animali, che abroga la decisione 2000/50/CE; m) Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/199/CE ed il regolamento (CE) 1255/97 ; n) Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. concernente Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi del 20 marzo 2008; o) D.L.vo n 151 Disposizioni sanzionatori e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 ; p) Decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333 in attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. 3. OBIETTIVI 1. Monitoraggio dei livelli di benessere degli animali negli allevamenti con il fine ultimo di incrementare, attraverso l applicazione della normativa e della formazione continua rivolta agli allevatori, il rispetto nei confronti delle loro esigenze biologiche e comportamentali e quindi, in generale, del loro benessere; 2. controllo del benessere animale nei trasporti su automezzi al fine di verificare il rispetto delle norme vigenti; 3. controllo delle operazioni connesse agli abbattimenti per verificarne la conformità alle norme vigenti; 4. formazione continua dei medici veterinari, dei proprietari e di tutto il personale addetto alla custodia degli animali allevati, dei conducenti e dei guardiani e del personale addetto agli abbattimenti ed alle operazioni correlate (macellazioni, focolai di malattia infettive, spopolamento, ecc) sulle tematiche relative alla protezione ed al benessere degli animali da reddito; 5. programmazione annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio (regolamento (CE) n. 882/2004 e decisione n. 778/2006/CE) e del Piano Nazionale del Benessere Animale; 6. standardizzazione ed informatizzazione dei flussi informativi. 5/13

6 4. PROGRAMMAZIONE DELL ATTIVITA DI CONTROLLO In considerazione dei risultati dei controlli effettuati negli allevamenti nel corso degli ultimi anni, tenendo conto che, alla luce della decisione n. 778/2006, le ispezioni debbono riguardare tutte le specie d allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE è stata stabilita una programmazione minima di controlli su base annuale. Come precisato nel Piano Nazionale Benessere Animale, cui si deve far riferimento per quanto non espressamente riportato nel presente Piano Regionale, nella voce altri bovini sono comprese anche tutte le categorie vitelli, ad eccezione di quelli a carne bianca, per i quali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 533, e successive modificazioni. Sulla base della valutazione del rischio per alcune specie, come più avanti riportato, è stata considerata una consistenza minima di capi e, pertanto, la percentuale di controlli stabilita deve essere calcolata sul totale degli allevamenti target con la suddetta consistenza. La programmazione annuale sarà soggetta a revisione in relazione all'analisi dei dati forniti dalle attività di controllo, dalle eventuali non conformità rilevate e dei tempi necessari alla rimozione delle stesse. Parimenti i criteri di selezione che hanno portato ad individuare gli allevamenti oggetto di controllo nel Piano Nazionale Benessere Animale, le percentuali minime di controllo e le check-list relative alle tipologie di allevamento più rappresentative della nostra realtà zootecnica regionale (allevamenti semi-estensivi ed estensivi) potranno essere in seguito motivatamente rimodulate a livello regionale. In considerazione del fatto che il legislatore ed i ricercatori abbiano rivolto, naturalmente, le maggiori attenzioni alle tipologie di allevamento che vedono gli animali costantemente stabulati o comunque confinati, nell ambito delle azioni previste dal Piano Regionale Benessere Animale è ricompreso uno studio affidato all Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna relativo all individuazione di indicatori del benessere animale negli allevamenti estensivi. Il programma, svolto in collaborazione con le ASL, prevede l'individuazione e la definizione di parametri oggettivabili di natura ematochimica, immunologica e comportamentale. 6/13

7 4.1 Programmazione minima dei controlli negli allevamenti su base annuale Il Piano Nazionale del Benessere degli Animali in allevamento, adottato in accordo con le Regioni e le Province autonome, prevede una attività minima di controllo, per ogni specie animale e per tipologia di allevamento, come sotto indicato. SPECIE ALLEVAMENTI DA CONTROLLARE % MINIMA ANNO VITELLI A CARNE BIANCA Tutti 10% SUINI > 40 capi o > 6 scrofe 10% OVAIOLE Tutti 10% BROILER > 500 capi 10% ALTRI BOVINI STRUZZI TACCHINI & ALTRI AVICOLI CONIGLI > 50 capi > 10 capi > 250 capi > 250 capi OVINI > 50 capi in totale 15% degli allevamenti delle specie considerate presenti sul territorio regionale CAPRINI > 50 capi BUFALI CAVALLI ANIMALI DA PELLICCIA PESCI > 10 capi > 10 capi Tutti Tutti 7/13

8 Per quanto su indicato si è proceduto ad una rilevazione regionale degli allevamenti target per le varie specie allevate come indicato dal Piano Nazionale Benessere Animale redatto dal Ministero della Salute. SUINI > 40 OVAIOLE Tutti BROILER >500 BOVINI > 50 STRUZZI >10 Tacchini Avicoli >250 CONIGLI >250 OVINI >50 CAPRINI >50 BUFALI >10 CAVALLI >10 PESCI tutti Nota: nel territorio regionale non sono presenti allevamenti di vitelli a carne bianca e di animali da pelliccia. Pertanto la numerosità minima dei controlli da svolgere nel territorio regionale sarà la seguente: a) allevamenti di suini e broiler della consistenza su indicata: le singole ASL avranno cura di controllare almeno il 10% di tali allevamenti presenti nel territorio di competenza b) allevamenti di cavalli, bovini, struzzi, conigli, ovini, caprini, bufalini, pesci, tacchini e altri avicoli della consistenza su indicata: le singole ASL avranno cura di controllare almeno il 15% del totale di questi allevamenti presenti nel territorio di competenza. c) allevamenti di galline ovaiole, per il tipo di allevamento e stante l'esiguità della realtà regionale le ASL avranno cura di effettuare almeno un controllo annuale sulla totalità degli allevamenti. 4.2 Programmazione minima dei controlli nel trasporto La protezione e il benessere degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate è normato dal Regolamento CE 01/2005. Lo stesso Regolamento, all'articolo 27, prevede la conduzione di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto della norma e prevede altresì che le ispezioni possano riguardare gli animali trasportati, i mezzi di trasporto e la documentazione di accompagnamento. Lo stesso articolo prevede che le ispezioni vengano effettuate secondo una determinata percentuale di trasporti effettuati in un anno e in modo tale da non essere discriminatorie. a) Controlli alla partenza In occasione della prima ri-programmazione regionale sull'argomento, il numero delle ispezioni da svolgere nel corso dell'anno sono determinate da ciascuna ASL in funzione del numero di trasporti mediamente effettuati, della tipologia dei trasporti (lunghi viaggi, viaggi entro le 8 ore, viaggi effettuati da ditte registrate come produttori primari ai sensi del Regolamento CE 852/04) e di precedenti non conformità riscontrate a carico dei diversi operatori coinvolti nelle operazioni di trasporto degli animali. b) Controlli in itinere Le note limitazioni ad effettuare i controlli durante il trasporto (difficoltà ad operare lungo i percorsi stradali e ad imporre il fermo degli automezzi durante il viaggio, la mancanza di adeguati e 8/13

9 attrezzati spazi o locali lungo le vie di comunicazione ed i porti ove poter eventualmente far scaricare e sostare gli animali, impediscono al momento un'attività autonoma dei Servizi Veterinari. L intervento delle ASL è effettuato dietro richiesta delle Forze dell Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ecc.) che espletano i routinari controlli su strada. Le ASL possono anche incentivare presso tali Istituzioni l'adozione di programmi di interventi congiunti e comunque assicurano, anche tramite i turni di pronta reperibilità, l'intervento richiesto nell arco delle 24 ore. c) Controlli all'arrivo Considerata la realtà regionale, l analisi del rischio evidenzia che le azioni di controllo devono essere prioritariamente svolte al momento dell arrivo e dello scarico degli animali negli stabilimenti di macellazione a seguito di viaggi di lunga durata. Pertanto, in aggiunta alle routinarie verifiche effettuate dai Veterinari Ufficiali responsabili degli stabilimenti, è disposto che i Servizi competenti svolgano verifiche dedicate e documentate con la compilazione delle apposite check list di controllo almeno con le frequenze minime definite dal Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti. Le ASL avranno cura di rendicontare al Servizio Prevenzione Regionale entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'attività svolta, i dati inerenti le ispezioni effettuate utilizzando la prevista modulistica. 4.3 Programmazione minima dei controlli durante l abbattimento e le operazioni correlate a) Controlli negli stabilimenti di macellazione La supervisione e la verifica della protezione degli animali durante l' abbattimento negli stabilimenti di macellazione è una delle fasi più critiche di tutta la filiera. Le attività di controllo vengono svolte routinariamente dal Veterinario Responsabile della struttura di macellazione. In aggiunta alle routinarie verifiche effettuate dai Veterinari Ufficiali responsabili degli stabilimenti, è disposto che i Servizi competenti svolgano verifiche dedicate e documentate con la compilazione delle apposite check list di controllo almeno con le frequenze minime definite dal Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti. b) Controlli durante le operazioni di abbattimento in allevamenti sedi di focolaio Le Autorità Sanitarie Locali ed i Servizi Veterinari delle ASL avranno cura, in sede di focolaio, che gli abbattimenti e le operazioni correlate siano effettuate nel massimo rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in ordine alla protezione degli animali durante tali attività. 9/13

10 5. ISPEZIONI E REGISTRAZIONE DEI DATI Durante l ispezione il Veterinario ufficiale raccoglie e registra: a. la data, l identificazione del luogo di produzione, i dati ed il codice fiscale del proprietario e del detentore; b. il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria; c. le categorie di non conformità rispetto alle disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria; d. le categorie amministrative delle non conformità e le azioni intraprese. Le categorie amministrative delle non conformità sono state suddivise in tre gruppi cui corrispondono diverse azioni: categoria A - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata; categoria B - non conformità per le quali viene richiesto di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi e non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata; categoria C - non conformità per le quali viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata (vi appartengono i casi più gravi di non conformità e le reiterazioni). La vigilanza sul benessere animale può essere svolta come attività a sé stante ovvero in occasione di sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità. Durante ogni ispezione effettuata ai sensi del presente piano il Veterinario ufficiale deve controllare tutte le categorie di non conformità previste per la specie in esame. Nel caso in cui il Veterinario ufficiale effettui un controllo sul benessere animale limitato ai requisiti minimi della Decisione 2006/778/CE (5 per i vitelli, 4 per i suini, 3 per le galline ovaiole e 5 per tutte le specie di cui al decreto legislativo n. 146/2001), questo deve essere rendicontato come extrapiano e non rientrerà nel conteggio relativo alla percentuale minima annuale prevista dal Piano Regionale. Si sottolinea l importanza di mantenere una documentazione scritta dell attività di controllo svolta, pertanto, per ogni ispezione effettuata, deve essere redatta l apposita check list. La registrazione dei dati relativi ai controlli è indispensabile sia quando vengono riscontrate irregolarità cui consegue l applicazione delle sanzioni amministrative o penali, che in caso di assenza di violazione delle norme o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento prive di connotazione sanzionatoria. All atto dell ispezione in allevamento per la verifica del benessere animale il veterinario ufficiale non deve trascurare taluni aspetti che, pur non essendo direttamente o specificatamente regolamentati dalle disposizioni di settore, sono stati oggetto di osservazioni da parte degli Ispettori del Food Veterinary Office nel corso delle più recenti missioni in Italia in materia di benessere animale negli allevamenti: 10/13

11 a. verifica della presenza e conformità del registro dei trattamenti; b. verifica della conformità della registrazione di scarico degli animali relativamente alla registrazione di percentuali di mortalità indicatrici di possibili situazioni di compromissione dei livelli sanitari o del benessere; c. verifica della presenza, ove pertinente, di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche. Al fine di rendere più efficaci i controlli si ritiene opportuno che il veterinario ufficiale in una fase precedente l esecuzione della visita ispettiva prenda in visione, ove disponibili, i dati registrati nella banca dati nazionale relativi all azienda oggetto dell ispezione medesima. 6. FLUSSO DEI DATI E RENDICONTAZIONE Ai sensi della decisione n. 778/2006 devono essere registrati tutti i casi di non conformità e deve essere redatta a cura di ciascuna ASL una relazione annuale, contenente tutte le informazioni raccolte e registrate nell anno precedente, da trasmettere su supporto elettronico, secondo le schede di rendicontazione allegate al presente Piano, al Servizio Prevenzione Regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno. La relazione deve contenere tutte le informazioni previste e l analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati. Il Regionale avrà cura di rispettare il debito informativo nei confronti del Ministero della Salute entro il mese di marzo di ogni anno. Le informazioni da riportare nelle relazioni riguardano in particolare: 1. i luoghi di produzione soggetti a ispezioni, cioè il numero totale degli allevamenti presenti sul territorio; 2. i luoghi di produzione oggetto di ispezioni, cioè il numero di allevamenti ispezionati nell anno di riferimento; 3. i luoghi di produzione per i quali non sono stati rilevati casi di non conformità, sulla base dei risultati delle ispezioni, cioè il numero di allevamenti nei quali non sono state riscontrare irregolarità; 4. il numero totale delle non conformità corrispondenti alle categorie previste nell allegato II della decisione 778/2006/CE; 5. il numero totale delle non conformità corrispondenti alle categorie previste nell allegato III della decisione 778/2006/CE. 7. FORMAZIONE Obiettivo del Piano Regionale è la prosecuzione della formazione continua sul benessere animale dei medici veterinari e l' implementazione di quella già avviata rivolta agli allevatori. Infatti i diversi provvedimenti di legge che regolamentano la materia del benessere e della protezione degli animali allevati o custoditi per la produzione di alimenti o per altri scopi agricoli, prevedono che il personale addetto alla conduzione degli animali allevati sia adeguatamente formato. 11/13

12 L attività formativa tende a favorire e tutelare il benessere degli animali allevati tramite la sensibilizzazione di tutti gli attori della filiera e la conoscenza approfondita della normativa vigente. Attraverso il continuo miglioramento della gestione e delle tecniche di allevamento, del trasporto degli animali e delle operazioni di abbattimento negli stabilimenti di macellazione, sarà possibile ottenere anche il miglioramento della qualità dei prodotti. Infatti la attività formativa ed informativa tende, come riportato in premessa, non solo all obiettivo primario di tutelare il benessere animale per motivazioni etiche, ma è finalizzata anche alla promozione e valorizzazione dei prodotti regionali di origine animale. Infatti è universalmente riconosciuto che una conduzione attenta ai bisogni dell'animale è un fattore fondamentale nel processo della produzione igienica degli alimenti. La formazione degli operatori deve essere anche il presupposto che agevola la pratica dell'adozione, da parte degli stessi, dei manuali di buone pratiche di allevamento e, ove necessario e possibile, dei piani di autocontrollo aziendale. Nel corso degli ultimi anni sono stati organizzati, a cura dell'amministrazione Regionale, corsi di formazione rivolti agli allevatori di alcune specie animali sui temi generali del benessere in allevamento. E' necessario, pertanto, che l'attività formativa raggiunga, in tempi ragionevoli, la totalità degli operatori individuati fra i proprietari delle aziende zootecniche e loro dipendenti e collaboratori e preveda una formazione specifica indirizzata alle singole specie animali ed alle varie tipologie di allevamento. Con l'adozione del Piano Regionale Benessere Animale si intendono raggiungere 2 obiettivi: 1. formazione di ulteriori formatori; 2. formazione degli allevatori. a) Formazione dei formatori Il Ministero della Salute, nel corso dell'anno 2008, attraverso il Centro Nazionale di Referenza per il Benessere Animale e per la formazione, ha provveduto a formare 19 veterinari ufficiali delle ASL della Sardegna che hanno acquisito la qualifica di formatori degli allevatori. Poiché tale numero è insufficiente a garantire la formazione dell'enorme numero di tutti gli operatori, entro il mese di giugno del 2010, verranno indetti e organizzati ulteriori corsi di formazione rivolti ai veterinari delle ASL ai fini dell'acquisizione della qualifica di formatori. L'obiettivo è di formare la quasi totalità dei veterinari che operano presso i Servizi Veterinari dell'igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL della Sardegna. I corsi verranno concretamente organizzati da tre ASL capofila. Conformemente a quanto stabilito dal Ministero della Salute, i docenti saranno individuati fra i veterinari che hanno già acquisito la qualifica di formatori; il programma dei corsi deve essere il medesimo di quello previsto per il corso A tenutosi nel corso dell'anno 2008 e il materiale didattico deve essere quello predisposto dal CNR. Con un apposito atto di indirizzo il Servizio Prevenzione Regionale individua le ASL pilota e definisce le modalità organizzative e gestionali dei corsi, nonché le modalità di rilascio della qualifica di formatori. b) Formazione degli allevatori Una volta ultimato il percorso formativo dei formatori, entro il mese di dicembre del 2010 le ASL dovranno indire e organizzare i corsi di formazione rivolti agli operatori degli allevamenti della durata di otto ore ed articolati in due mezze giornate. 12/13

13 Per l'anno 2010 l'obiettivo è quello di formare gli operatori degli allevamenti suinicoli a carattere intensivo e degli allevamenti di galline ovaiole allevate in gabbia; a seguire si provvederà alla formazione degli operatori degli altri settori di allevamento. Il presente Piano Regionale conferma, inoltre, che la formazione dei conducenti e dei guardiani deve essere effettuata, conformemente a quanto avvenuto nel passato, dalle ASL o da altri Enti od Associazioni, previo nulla osta del Servizio Prevenzione Regionale. Notevole attenzione, infine, deve essere rivolta dai Servizi Veterinari delle ASL della Regione alle tematiche relative alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. Infatti il decreto legislativo 1 settembre 1998 n att uazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento - prevede che tali operazioni siano effettuate da personale in possesso di specifica preparazione teorica e pratica. A conferma di come l'argomento rivesta notevole importanza e sia di grande attualità giova ricordare che il Regolamento (CE) 1099/2009 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, applicabile dal 1 gennaio 2013, prevede una maggiore responsabilità degli operatori ed in particolare contempla che il personale addetto agli abbattimenti ed alle operazioni correlate sia munito di un certificato di idoneità conseguito alla fine di un apposito percorso formativo. 8. BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO Nel ricordare che la responsabilità dell applicazione delle norme relative al benessere animale ricade, in ogni caso, sull allevatore, ai fini della corretta applicazione delle norme minime di protezione degli animali in allevamento è opportuno che i Servizi veterinari della ASL promuovano tra gli allevatori l applicazione di manuali di buone pratiche d allevamento che contemplino anche il rispetto dei parametri di benessere animale. 9. NOTE FINALI Stante la predisposizione avanzata del nuovo Piano Nazionale, che dovrà recepire anche ulteriori raccomandazioni Comunitarie sull argomento benessere animale, il Piano Regionale sarà a breve implementato. La stesura del presente documento non poteva comunque essere ulteriormente rimandata in quanto non procrastinabile definire la programmazione degli interventi sul territorio e comunque rispettare precise scadenze stabilite dal Ministero della Salute. 13/13

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