COMUNE DI CAMPI BISENZIO

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1 Allegato A) COMUNE DI CAMPI BISENZIO Città Metropolitana di Firenze Rep. n. CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE DI TERRENO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE UBICATA IN CAMPI BISENZIO - VIA BARBERINESE, INCROCIO VIA TOSCA FIESOLI ****** L anno duemilaquindici e questo dì del mese di in Campi Bisenzio, in una sala del Palazzo Comunale in Piazza Dante n. 36, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra: - Architetto PIETRO PASQUALE FELICE, nato a Celenza sul Trigno ( CH ) il 05/01/1951, Codice Fiscale FLC PRP 51A 05C428X, Dirigente del 3^ Settore Servizi alla Persona, al Cittadino, alle Imprese del Comune di Campi Bisenzio, nominato con decreto Sindacale n. 11 del , domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell interesse esclusivo del Comune che rappresenta e non altrimenti, ai sensi dell art. 73 dello Statuto Comunale e dell articolo 107, comma 3 del D.Lgs n. 267, d ora in avanti denominato Concedente ; CF del Comune di Campi Bisenzio n SALVATORE LUBRANO, nato a Napoli il 14 Aprile 1966, Codice Fiscale LBRSVT66D14F839Q domiciliato per la carica in Via / Piazza il/la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua veste di Procuratore Speciale di VODAFONE B.V. Società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., sede legale in Amsterdam ( Olanda ) e Sede dell Amministrazione e gestionale in Italia, Via Jervis 13 Ivrea ( TO ) iscrizione al registro delle Imprese di Torino, codice fiscale , P.IVA , giusta procura speciale allegata al presente atto sotto la lettera A repertorio n , Raccolta n , rilasciata dal Notaio Ciro De Vito in Milano, in data 23 marzo 2015, registrata a Milano 4, il 30 marzo 2015 al n serie 1T che si conserva in atti ; d ora in avanti denominato Conduttore oppure VODAFONE OMNITEL B.V. - Vodafone Omnitel B.V. e il Concedente sono indicati di seguito come le Parti quanto indicate congiuntamente, come

2 la Parte quando indicate singolarmente; Premesso - che il Comune di Campi Bisenzio con deliberazione n. 6 adottata dal Consiglio Comunale in data , ha dato indicazioni procedurali in ordine alla installazione delle postazioni radio-base per diffusione e ricezione telefonica nei siti appositamente indicati negli studi di settore effettuati e, comunque, nei limiti delle normative vigenti e compatibilmente con le future previsioni del piano strutturale, allo scopo di potenziare le linee del servizio radiomobile e dietro corresponsione di un canone annuo, approvando contestualmente lo schema di convenzione che disciplina l installazione del primo gestore; - che il Comune di Campi Bisenzio con deliberazione consiliare n. 170 del , ha approvato i nuovi criteri per l installazione di stazioni radio base su suolo pubblico integrativi e parzialmente sostitutivi dei criteri stabiliti nell atto di indirizzo approvato con deliberazione n. 6 del 05/02/2001: volti a favorire lo sviluppo della rete di telefonia mobile su siti pubblici, favorendo preferibilmente, ove tecnicamente possibile, il cositing su impianti convenzionati già esistenti, ovvero per nuovi impianti su siti pubblici quali rotatorie, aree, parcheggi ed edifici pubblici ad esclusione di edifici scolastici e pubblici residenziali; previdenti un canone unico per l installazione di stazioni radio base di telefonia cellulare pari ad ,00 annui, da corrispondersi in rate semestrali anticipate, frazionabili in dodicesimi per le convenzioni temporanee; la possibilità da parte del gestore di ospitare, dietro corrispettivo da versare all Ente, eventuali gestori aggiuntivi entro l area a loro concessa usufruendo dei medesimi impianti, stabilendo in 2.000,00 il canone aggiuntivo per l ospitalità di ogni altro gestore di telefonia mobile; ferma la possibilità di concedere da parte di questa amministrazione ai fini di un corretto uso degli impianti e di una razionale gestione del territorio, l utilizzo del cositing di più gestori su di una stessa area nel rispetto della normativa in materia, qualora tecnicamente e giuridicamente possibile, qualora si tratti di nuovi impianti; la previsione, su richiesta degli interessati, del passaggio delle convenzioni provvisorie a definitive, qualora tecnicamente possibile; la modifica delle clausole risarcitorie, distinguendo la garanzia a tutela del pagamento del canone annuo dalla tutela e risarcimento di danni a terzi o al locatore, prevedendo per la prima una fideiussione bancaria o assicurativa pari al doppio del canone annuo, e per seconda una polizza assicurativa con idoneo massimale 2

3 garantito; - dando atto altresì che: i criteri come sopra deliberati sono da applicarsi sia per i rinnovi delle convenzioni decennali scadute o in scadenza, sia per nuovi impianti da concessionare su suolo pubblico; che le tariffe precitate per i siti già concessionati, le cui convenzioni sono scadute o sono in scadenza, si applicheranno a partire dalla prima scadenza utile successiva all approvazione del presente atto; che tali tariffe saranno aggiornate annualmente a partire dal sulla base dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ( al netto delle spese per tabacchi ) - che la Società Vodafone Omnitel B.V. ha inoltrato all Amministrazione la seguente Scia prot. pec n in data , per la realizzazione di una Stazione di Trasmissione e Ricezione del Segnale Radio per la Telefonia Mobile Cellulare, ubicata in Campi Bisenzio, Via Barberinese Incrocio Via Tosca Fiesoli, area contraddistinta al N.C.T. Foglio 10, Particella 592 ( Planimetria Allegato lett. E ); - che la Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del , che si conserva in atti, ha stabilito di assegnare l area, come contraddistinta al precedente punto, alla Società Vodafone Omnitel B.V, in qualità di primo gestore, fermo restando l impegno come da convenzione ad ospitare altri soggetti su tale installazione, nel caso sia tecnicamente e giuridicamente possibile, previa autorizzazione del Comune concedente ; - che ai sensi che, ai sensi dell articolo 83, comma 3 lett. e) del D.Lgs 06/09/2011 n. 159, in relazione al Conduttore, non è necessario acquisire alcuna certificazione antimafia Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1) - Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra legalmente rappresentato, nella sua qualità di proprietario, concede in uso, a titolo precario ed oneroso, alla Società Vodafone Omnitel B.V, una porzione di area pubblica catastalmente contraddistinta al NCT dalla particella n. 592 del foglio 10 posta in Campi Bisenzio Via Barberinese - Incrocio Via Tosca Fiesoli per la installazione di apparecchiature tecniche e antenne ricetrasmittenti, relative ad una Stazione Radio Base per diffusione e ricezione telefonica, il tutto come risulta dall allegata planimetria sotto la lettera E che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di convenzione. Il Concedente dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possono pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della 3

4 posizione di immobile da parte della parte Conduttrice. Articolo 2) - Il Conduttore si impegna ad installare le proprie antenne di ricetrasmissione secondo gli elaborati tecnici approvati ed allegati alla domanda unica di cui al protocollo pec del Sarà a carico della parte Conduttrice l ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla eventuale modifica dell impianto; Articolo 3) - Il Concedente, per l alimentazione ed il funzionamento dell impianto, consente al Conduttore di posare e mantenere, all interno dell area oggetto della concessione le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell energia elettrica o di altri punti di allaccio a linee pubbliche, secondo i tracciati concordati con i Servizi tecnici Comunali, restando inteso che le spese di realizzazione ed alimentazione saranno a totale carico del Conduttore stesso. Se per accertati e comprovati motivi di pubblica utilità il Concedente dovesse avere la necessità di rientrare in possesso della porzione concessa prima della scadenza del presente atto, si impegna a mettere a disposizione del Conduttore una nuova area tecnicamente idonea al piazzamento dell impianto, che verrà locata con altro atto alle medesime condizioni della presente convenzione. Articolo 4 ) - Il Conduttore, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi ed i lavori di adattamento, civili e tecnologici, necessari a realizzare la concessione in questione. Per gli interventi alle attrezzature ed agli spazi concessi in uso di cui al precedente punto 1 ), è riservato al Conduttore il diritto di accesso, nei limiti e secondo le modalità concordate con gli Uffici Tecnici Comunali. Gli interventi dovranno essere eseguiti senza recare pregiudizio alle attività che si svolgono nell area soggetta a concessione e, comunque, previa intesa con gli Uffici Tecnici comunali circa i tempi e le modalità di realizzazione dei lavori. Articolo 5) - Ogni onere per la realizzazione di quanto previsto ai punti precedenti è posto a carico del Conduttore, ed in caso contrario la presente convenzione si intenderà immediatamente revocata. Articolo 6) - La progettazione esecutiva dovrà rispondere alle vigenti normative in materia di calcolo strutturale, normative antisismiche, geologiche e geotecniche. Tutti gli interventi indicati debbono essere realizzati a perfetta regola d arte, eseguiti secondo le normative vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, superamento delle barriere architettoniche ed igieniche; Articolo 7) Il Conduttore, prima dell attivazione della stazione e pena la risoluzione della convenzione, dovrà produrre le 4

5 certificazioni previste da ogni normativa relativa, in particolare il certificato di agibilità contenente: a) certificazione di conformità al progetto approvato; b) collaudo impianto elettrico; c) collaudo ISPESL per messa a terra; d) collaudo strutturale; Qualora il Conduttore, per qualsiasi motivo, non potesse procedere alla realizzazione dell impianto, la presente convenzione si intenderà revocata, fatto salvo il pagamento dei canoni fino a quel momento maturati. Articolo 8) Il Conduttore è tenuto a rispettare la normativa relativa alla tutela della salute, sicurezza ed incolumità sia dei lavoratori addetti alla realizzazione ed agli interventi manutentivi delle apparecchiature presenti sul terreno di cui ai precedenti punti, sia dei dipendenti comunali addetti alla manutenzione del palo di illuminazione e ad ogni altra attività insistente sull area stessa, sia per la tutela della salute ed incolumità pubblica della popolazione in generale. A tale scopo il Conduttore, a fine lavori, dovrà presentare presso gli Uffici Tecnici del Comune gli schemi planimetrici degli impianti realizzati e dei loro collegamenti alle reti esistenti. Il Conduttore esonera espressamente il Concedente da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose, connessi alla realizzazione ed alla gestione di quanto concesso. Articolo 9) Per la concessione di cui trattasi le parti concordemente stabiliscono un canone annuo di ,00 (dodicimilacinquecento), esente IVA ai sensi dell articolo 4, comma 1, del DPR 633/72, che il Conduttore verserà al Concedente in rate semestrali anticipate di 6.250,00 ( seimiladuecentocinquanta,00 ). Le parti concordano inoltre che, alla stipula della presente convenzione, il Conduttore dovrà versare una intera annualità di ,00 ( dodicimilacinquecento,00 ) a titolo di anticipo, ed una rata di 6.250,00 ( seimiladuecentocinquanta,00 ) quale canone semestrale. I versamenti successivi semestrali dovranno essere effettuati entro il primo mese di ciascun semestre. In caso di mancato pagamento delle rate entro un mese dai termini stabiliti saranno applicati gli interessi legali, nel caso in cui il mancato pagamento si abbia per due rate semestrali consecutive si darà corso alla risoluzione di diritto della convenzione, salva l azione legale per il recupero delle somme non corrisposte e comprensive degli interessi legali. L importo annuo del canone sarà soggetto alle variazioni ISTAT ( 100% ) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 5

6 impiegati ( al netto delle spese per tabacchi ). Le parti sono edotte che assumeranno gli obblighi di tracciabilità di cui all articolo 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la trasparenza dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione. I pagamenti verranno effettuati semestralmente tramite bonifico bancario sul conto intestato al Comune di Campi Bisenzio Servizio di Tesoreria Comunale A.T.I. tra Chianti Banca Credito Cooperativo S.C. e Cassa Centrael Banca Credito Cooperativo del Nord Est, Agenzia Via Bruno Buozzi 54 Campi Bisenzio Codice IBAN IT 96U o comunque sul conto di tesoreria comunale che verrà indicato nel caso in cui vi sia modifica del tesoriere comunale. Articolo 10) Il presente atto viene sottoscritto con validità massima di anni 10 ( dieci ) decorrenti dalla data di stipula del presente atto con possibilità di formale rinnovo. La presente convenzione, previo preavviso di 90 ( novanta ) giorni, potrà essere risolta anticipatamente da parte del concedente e senza dover corrispondere al Conduttore nessuna indennità risarcitoria, per giustificati motivi di pubblico interesse. Il Conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con richiesta formale da inviare dodici mesi prima del rilascio degli spazi concessi. Resta inteso che lo stesso dovrà versare il canone fino alla scadenza della convenzione. E facoltà del Concedente, alla scadenza naturale o anticipata, della convenzione e sentiti gli uffici comunali competenti, trattenere gratuitamente presso gli spazi concessi le aggiunte apportate al patrimonio comunale, oppure richiedere la remissione in pristino totale o parziale dello stesso, che dovrà essere effettuata a cura e a spese del Conduttore. Eventuali opere realizzate presso gli spazi concessi in violazione delle condizioni sopra esposte ed in violazione della normativa edilizia ed urbanistica, comporteranno di diritto la risoluzione ipso iure della convenzione e dovranno essere rimosse a cure e spese del Conduttore. In caso di inosservanza, il Concedente potrà procedere alla demolizione a norma della disciplina edilizia, con rivalsa delle spese nei confronti del Conduttore. Il Conduttore è responsabile della gestione, conservazione, manutenzione, vigilanza ed utilizzo di ciò che installerà presso le aree di cui trattasi nella presente convenzione. Articolo 11 ) Al fine di un corretto uso degli impianti e di un razionale utilizzo del territorio, accertatane la possibilità tecnica e nel rispetto della normativa vigente, dovrà essere favorita l installazione di più impianti presso lo stesso sito. Nel caso che sia tecnicamente e giuridicamente possibile, il Conduttore potrà ospitare altri soggetti sull impianto concesso, previa autorizzazione secondo la procedura vigente del Comune concedente, il quale rideterminerà il canone da introitare. Il Conduttore non potrà in ogni caso cedere totalmente a terzi, operanti nel settore delle telecomunicazioni ed 6

7 aventi lo stesso fine, il godimento della concessione. Articolo 12) - La mancata rispondenza dell impianto in esercizio alla normativa vigente in materia di tutela dell inquinamento elettromagnetico potrà comportare la risoluzione del contratto, previa diffida, con cui viene assegnato un termine per l adeguamento dell impianto. A tal fine e negli altri casi previsti dalla presente convenzione, al momento della stipula dell atto o comunque nei successivi 30 ( trenta) giorni, dovrà essere presentata una fidejussione bancaria o assicurativa pari al doppio del canone annuo, a garanzia del pagamento del canone annuo. La mancata presentazione di tale fidejussione nei termini stabiliti è condizione risolutiva del contratto ai sensi dell articolo 1456 del c.c. A tutela del ripristino dello stato dei luoghi e della tutela ambientale dall inquinamento elettromagnetico, e per la copertura di danni materiali che involontariamente possa cagionare nell esercizio dell attività aziendale svolta il conduttore presta idonea polizza assicurativa RCT di garanzia a copertura dei rischi terzi e locativo con idoneo massimale a sinistro non inferiore a ,00 ( cinque milioni ). Il Conduttore solleva il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivati dall utilizzo dell immobile e dell impianto da parte della stessa e si impegna a mantenere attive per l intera durata della presente convenzione, le polizze presentate o comunque altre di analoga portata, dietro assenso dell amministrazione. Il Conduttore garantisce che l attività dell impianto non è tale da recare nocumento per la salute pubblica, operando la stessa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed impegnandosi a conformarsi tempestivamente ad eventuali future norme che dovessero essere emanate nel corso della concessione. Articolo 13) - In espressa deroga all articolo 8 della Legge 392/1978 tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico del Conduttore. Articolo 14) Si dà atto che è stato nominato responsabile del Procedimento il Dirigente Architetto Pietro Pasquale Felice. L amministrazione si riserva la facoltà ad effettuare visite periodiche al sito interessato per riscontrare la corrispondenza dell impianto alla normativa vigente. Articolo 15) A tutti gli effetti della presente convenzione le Parti eleggono domicilio: il Concedente c/o la sede di Piazza Dante n Campi Bisenzio ( FI ) Il Conduttore c/o Ufficio Contratti di Locazione Via della Grande Muraglia n Roma. Articolo 16) - Il presente atto, ai sensi dell art. 5 c.2 della Tariffa Parte I del D.P.R n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, è soggetto a registrazione con l imposta proporzionale del 2%. Per accordo fra le Parti, alla 7

8 registrazione di questo atto provvederà direttamente, entro i termini stabiliti dalla Legge, la società Vodafone Omnitel B.V. con l obbligo di comunicazione degli estremi della registrazione al Comune stesso. Articolo 17) - La società Concessionaria, in quanto collaboratrice esterna del soggetto pubblico, è vincolata ad utilizzare i dati per le sole finalità perseguite dall amministrazione in base al particolare regime previsto per quest ultimo. I dati personali forniti dalle parti sono tutelati dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell integrale esecuzione della presente concessione. Tratta dati personali anche al di fuori della struttura pubblica, ma nell ambito di un attività che ricade nella sfera di titolarità e di responsabilità dell amministrazione stessa. La società concessionaria dal momento della stipula del presente contratto assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, impegnandosi a svolgere gli adempimenti ad esso connessi. Articolo 18) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi generali e speciali in materia. Il Foro competente è quello di Firenze. Redatto in triplice originale. Letto, approvato e sottoscritto. IL CONCEDENTE IL CONDUTTORE Ai sensi e per gli effetti dell articolo 1341 del Codice Civile entrambe le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole della presente concessione ed in particolare gli articoli IL CONCEDENTE IL CONDUTTORE 8

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