Pirola Pennuto Zei & Associati

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1 Pirola Pennuto Zei & Associati

2 AGENDA 1. Le novità del D.Lgs. n. 139/2015 e il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali - sintesi delle novità 2. Aspetti fiscali delle nuove regole di bilancio: principi generali (estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP e regime di neutralità per «operazioni pregresse»; riconoscimento componenti imputati a patrimonio netto) 3. La transizione alle nuove norme: impatti al patrimonio netto di apertura (OIC 29) - aspetti fiscali: il regime di neutralità per FTA 4. Le novità sugli schemi di bilancio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e il rendiconto finanziario; L abrogazione degli oneri e proventi straordinari e l IRAP 5. Il criterio del costo ammortizzato per i crediti, debiti e titoli di debito: aspetti fiscali 6. Le immobilizzazioni immateriali: costi di ricerca, costi di pubblicità e avviamento aspetti fiscali 7. Le nuove regole di contabilizzazione delle azioni proprie: OIC 28 effetti fiscali e rilevanza ACE 8. Gli strumenti finanziari derivati: il nuovo OIC 32 - aspetti fiscali 2

3 1 Le novità del D.Lgs. n. 139/2015 e il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali - sintesi delle novità 3

4 Il processo di riforma Evoluzione normativa dei principi contabili Direttiva 34/2013/UE relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE («IV Direttiva») e 83/349/CEE («VII Direttiva») del Consiglio Parte del vecchio contenuto è stato riproposto, parte è stato sostituito innovando l ordinamento contabile per tenere conto dell evoluzione della migliore prassi internazionale modifiche OIC del 2014 Recepita in Italia con Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 (G.U. del 4 settembre 2015) Il decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d esercizio e la disciplina del D.lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato. modifiche OIC del

5 Il processo di riforma L art. 12 del D.lgs. 139/2015 prevede: «1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. 2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto» «Il comma 3 dell'articolo, quindi, riafferma e si fonda su quanto già l'articolo 9-bis) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aveva riconosciuto normativamente, vale a dire che l'attività di elaborazione di principi contabili, coerenti con quanto previsto in materia di bilancio dal Codice Civile, costituisce la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili. Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti che, come previsto dai commi 1 e 2, troveranno in parte applicazione prospettica» (relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo) 5

6 I nuovi OIC I nuovi principi contabili approvati a dicembre 2016 I nuovi principi a OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle dicembre immobilizzazioni 2016 materiali ed immateriali OIC 10 Rendiconto finanziario I nuovi principi contabili approvati a OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d esercizio dicembre 2016 OIC 13 Rimanenze OIC 14 Disponibilità liquide OIC 15 Crediti OIC 20 Titoli di debito OIC 21 Partecipazioni OIC 23 Lavori in corso su ordinazione OIC 24 Immobilizzazioni immateriali OIC 25 Imposte sul reddito OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 16 Immobilizzazioni materiali OIC 28 Patrimonio netto OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio OIC 18 Ratei e risconti OIC 19 Debiti OIC 31 Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto OIC 32 Strumenti finanziari derivati 6

7 Gli OIC abrogati e non modificati I principi contabili abrogati OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione OIC 22 Conti d ordine OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare OIC 4 Fusione e scissione OIC 5 Bilanci di liquidazione OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio I principi contabili non sottoposti a modifiche OIC 7 I certificati verdi OIC 8 Le quote di emissione di gas ed effetto serra OIC 11 Bilancio d esercizio, finalità e postulati OIC 30 I bilanci intermedi 7

8 Le nuove categorie di imprese e le relative semplificazioni Categoria Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi Semplificazioni Micro-imprese art ter c.c. Numero medio dipendenti occupati durante l esercizio fino a 5 Totale dello stato patrimoniale fino a Ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a Schemi super abbreviati No nota integrativa No rendiconto finanziario No relazione sulla gestione Costo ammortizzato facoltativo NO OIC 32 Bilancio in forma abbreviata art bis c.c. Numero medio dipendenti occupati durante l esercizio fino a 50 Totale dello stato patrimoniale fino a Ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a Schemi abbreviati Nota integrativa abbreviata No rendiconto finanziario No relazione sulla gestione Costo ammortizzato facoltativo 8

9 3% 1% 35% Micro-imprese Piccole imprese Medie imprese 61% Grandi imprese Numero Percentuale Micro-imprese % Piccole imprese % Medie imprese % Grandi imprese % % 9

10 La modifica ai principi e ai criteri di valutazione Principio di rilevanza art. 2423, co. 4, c.c. «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». Principio della sostanza economica art bis, co. 1, numero 1-bis, c.c. «1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto» segue> 10

11 2 Aspetti fiscali delle nuove regole di bilancio: principi generali (estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP e riconoscimento componenti imputati a patrimonio netto 11

12 Aspetti fiscali L art. 11 del D.Lgs. 139/2015 Il D.Lgs. 139/2015 si limita a prevedere, attraverso l art. 11, che «dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» (clausola di invarianza finanziaria). L art. 13-bis del Decreto Milleproroghe L art. 13-bis «Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015», integra il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe), convertito in legge il 27 Febbraio 2017, con le seguenti disposizioni: 1. Estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP (art. 83, commi 1 e 2 T.U.I.R.): riconoscimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante disattivazione delle regole di competenza fiscale (art. 109, commi 1 e 2, T.U.I.R.); 2. Riconoscimento fiscale ai componenti imputati direttamente a patrimonio (art. 109 c. 4 T.U.I.R.); 3. Regime di neutralità per «operazioni pregresse»; 4. Regime di neutralità per FTA. 12

13 Aspetti fiscali Art. 83 TUIR Estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP «1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico [...] le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. [...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all art ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili 1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7- quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38». Art. 13-bis, c. 2 lett. a), nn. 1) e 2) Decreto Legge n. 244/

14 Aspetti fiscali Art. 2, comma 1, D.M. n. 48 del 1 aprile 2009 Estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP 1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio. 14

15 Aspetti fiscali Art. 2, comma 2, D.M. n. 48 del 1 aprile 2009 Estensione del principio derivazione rafforzata a soggetti ITA GAAP 2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico. Continuano a essere applicabili norme che: impongono limiti quantitativi (es. art. 164 TUIR) ne stabiliscono la ripartizione (es. art. 102 comma 2 TUIR coefficienti tabellari ) escludono componenti positivi (es. art. 90 TUIR proventi immobili patrimonio) consentono la ripartizione di componenti positivi (art. 86 comma 4 TUIR ripartizione plusvalenze) 15

16 Aspetti fiscali Riconoscimento fiscale dei componenti imputati a patrimonio Art. 109, comma 4, TUIR «Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa». Art. 13-bis, co. 2 lett. d) Decreto Legge n. 244/

17 3 La transizione alle nuove norme: impatti al patrimonio netto di apertura (OIC 29) - aspetti fiscali: il regime di neutralità per FTA 17

18 La regole di transizione Applicazione retrospettica o prospettica? Si ha applicazione retroattiva (o retrospettica) quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato (OIC 29, par. 6) Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio (OIC 29, par. 7) 18

19 La regole di transizione Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 sono applicabili retroattivamente ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1 gennaio 2016: ciò significa che, ai soli fini comparativi, è necessario rideterminare gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre si fosse applicato il nuovo principio contabile. Tuttavia, l art. 12 del D.Lgs. 139/15 consente un approccio prospettico limitatamente ad alcuni criteri di valutazione per alcune operazioni non esaurite (o pregresse). Trattasi, ad esempio, della facoltà di non applicare nel bilancio 2016 il metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti iscritti nel bilancio 2015 e della facoltà di non adeguare il piano di ammortamento degli avviamenti. 19

20 La transizione Novità Composizione e struttura del bilancio Ivi inclusi dati comparativi per rendiconto e oneri straordinari Criterio del costo ammortizzato per - Crediti antecedenti al 1/1/16 - Debiti antecedenti al 1/1/16 - Titoli immobilizzati antecedenti al 1/1/16 Trattamento azioni proprie Costi di pubblicità: - capitalizzabili: riclassificati in B.I.1 Costi impianto e ampliamento - non capitalizzabili: da stornare Costi di ricerca: - capitalizzabili: riclassificati in BI2 Costi di sviluppo - non capitalizzabili: da stornare Eventuale effetto su ammortamento costi di sviluppo Ammortamento avviamento antecedente al 1/1/16 Strumenti finanziari derivati - Operazioni di copertura preesistenti al Derivati incorporati preesistenti al Prima applicazione Retrospettica Prospettica (facoltà) Retrospettica Retrospettica Retrospettica Retrospettica Prospettica (facoltà) Generalmente Retrospettica Prospettica (facoltà) 20

21 Regole di transizione (OIC 29) Se il principio contabile relativo alla voce di bilancio interessata non detta specifiche disposizioni di prima applicazione, si applicano le regole contenute nel nuovo OIC 29, in materia di cambiamenti dei principi contabili: OIC 29.10/ Applicazione retroattiva. Effetto del cambiamento imputato a conto economico negli straordinari. Non richiesta la rideterminazione dati comparativi. Applicazione prospettica qualora: non sia ragionevolmente possibile calcolare l effetto pregresso del cambiamento di principio; la determinazione dell effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa. OIC 29.17/ Applicazione retroattiva. Effetto del cambiamento a rettifica del patrimonio netto di apertura. Rideterminazione dell'effetto anche ai fini comparativi. Se non fattibile o eccessivamente oneroso, è possibile non rettificare i dati comparativi. Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulato pregresso è prevista l applicazione prospettica dalla prima data in cui ciò è fattibile. Il cambiamento deve essere rilevato nell esercizio in cui viene adottato il nuovo principio e i relativi effetti devono essere contabilizzati sul saldo di apertura del patrimonio netto di tale esercizio (Utili portati a nuovo). Come già previsto dalla precedente disciplina, ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d apertura del patrimonio netto dell esercizio precedente ed i dati comparativi dell esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. 21

22 Aspetti fiscali Decorrenza e regime transitorio Art. 13-bis, c. 5 e 6 Decreto Legge n. 244/2016 Art. 15 D.L. 185/ Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.[ ]. 1.Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'ires dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali [ ], esplicano efficacia, [ ] con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre Le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'irap, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del

23 Aspetti fiscali Definizione di operazione pregressa Circolare n. 7/E del 2011 che rinvia alla definizione contenuta nella circolare n. 33/E del 2009] «operazioni pregresse, intese quali operazioni che si caratterizzano per la coesistenza dei seguenti tre requisiti: risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2007; in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate; continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007; i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le nuove disposizioni, determinano fenomeni di tassazione anomala (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione). Si tratta, pertanto, di operazioni che - nel passaggio al nuovo sistema di tassazione basato sulla derivazione rafforzata introdotto dalla legge finanziaria sarebbero assoggettate a regole fiscali confliggenti con quelle in vigore nel precedente regime del doppio binario ; si vuole evitare, in sostanza, che il passaggio dalle vecchie alle nuove regole possa determinare salti ovvero duplicazioni d imposta» (Agenzia delle Entrate circolare 10 luglio 2009, n. 33/E, par. 3) 23

24 Aspetti fiscali Regime di neutralità per FTA Art. 13-bis, c. 7 Decreto Legge n. 244/2016 Art. 13 D. Lgs. n. 38/ Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9- bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139: a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo-unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio; b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5; c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti; d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi; e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali. 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti. 6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi. 24

25 Aspetti fiscali Regime di neutralità per FTA Esempi del regime di neutralità per la First Time Adoption: costi di pubblicità costi di ricerca (applicata) non più capitalizzabili a seguito della modifica dell OIC 24 imputati a Patrimonio Netto. «Nonostante le previsioni sin qui ricordate a ben vedere l art. 13 del decreto n. 38 del 2005 non ha assicurato una completa neutralità fiscale in quanto, in sede di FTA, si potevano verificare fattispecie diverse rispetto alle ipotesi di ripristino o di cancellazione di costi e di storno di passività; fattispecie che potevano, quindi, assumere una rilevanza fiscale. Si pensi, ad esempio, all iscrizione di derivati speculativi prima non evidenziati tra le attività o le passività di bilancio, all obbligo di rilevare il magazzino titoli obbligazionari al fair value con eventuale emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti, ecc.» (Assonime - Guida all applicazione dell IRES e dell IRAP per le imprese IAS Adopter) 25

26 Aspetti fiscali Regime di neutralità per FTA Art. 13-bis, co. 8 Decreto Legge n. 244/2016 Art. 1, co., D.M. 30 luglio Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo, 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguardare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni, con effetto a partire da tale inizio. 26

27 4 Le novità sugli schemi di bilancio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e il rendiconto finanziario. L abrogazione degli oneri e proventi straordinari e l IRAP 27

28 Le principali novità degli schemi di bilancio Nuova struttura dello Stato Patrimoniale (art c.c.) Azioni proprie Costi di ricerca Costi di pubblicità Società controllate dalla controllante Derivati e operazioni di copertura Conti d ordine Aggi e disaggi di emissione Crediti da cash pooling Iscrizione azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto Istituzione della riserva negativa di PN: A.X. Riserva per azioni proprie in portafoglio Eliminata possibilità di capitalizzare le spese di ricerca e quelle di pubblicità Voce B.I.2. ora semplicemente B.I.2. Costi di sviluppo Nuove voci per partecipazioni, crediti e debiti verso imprese controllate da controllanti Introdotte specifiche voci per gli strumenti finanziari derivati attivi e passivi Eliminazione dei conti d ordine in calce allo S.P.: informazioni in Nota Integrativa Eliminazione degli aggi e dei disaggi di emissione perché compresi nel metodo del costo ammortizzato Se i termini di esigibilità lo consentono, rilevati in un apposita voce, tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, denominata Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria con indicazione della controparte Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie. Eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria e rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria con indicazione della controparte 28

29 Le principali novità degli schemi di bilancio Nuova struttura del Conto Economico (art c.c.) Proventi e oneri straordinari Società controllate dalla controllante Derivati e operazioni di copertura Eliminata area E (area straordinaria) Nuove voci per proventi finanziari da imprese controllate da controllanti Introdotte specifiche voci per proventi e oneri da derivati D.18.d. Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati D.19.d. Svalutazioni di strumenti finanziari derivati Obbligo di redazione del rendiconto finanziario (art. 2423, c. 1 c.c.) «Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa» (art. 2423, co. 1. c.c.) «Art ter (Rendiconto finanziario). Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci» Nel dettaglio disciplinato da OIC 10 29

30 Proventi e oneri straordinari Schema ex art c.c. ante D.Lgs. 139/2015 Schema di Conto economico A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A B ± C ± D ± E) Imposte Utile / (perdita) dell esercizio Schema ex art c.c. post D.Lgs. 139/2015 Schema di Conto economico A) Valore della produzione B) Costi della produzione C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Risultato prima delle imposte (A B ± C ± D) Imposte Utile / (perdita) dell esercizio L OIC 12 (versione 2014) stabiliva che sono da considerarsi di natura straordinaria le plusvalenze, minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, qualora derivino da fatti per i quali la fonte del provento o dell onere è estranea all attività ordinaria dell impresa. Estraneità rispetto all attività ordinaria Inoltre, erano considerati straordinari i proventi e gli oneri: a) derivanti da eventi accidentali ed infrequenti; b) imputati in un esercizio diverso da quello di competenza. Infrequenza / non periodicità 30

31 Proventi e oneri straordinari: le informazioni in Nota Integrativa Art. 2427, c.1, n.13): «La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali» L ammontare o il singolo valore quantitativo dell elemento Il rapporto del valore quantitativo del singolo elemento con altri valori della stessa classe (o del totale dei ricavi/costi) L obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d esercizio, non sono ripetibili nel tempo (OIC ). Rispetto alla precedente informativa, vanno inserite in nota integrativa tutte le informazioni inerenti i singoli elementi di costo o ricavo di entità ed incidenza eccezionale, a prescindere dalla loro appartenenza all area ordinaria o (ex) straordinaria, dunque anche quelli relativa alla gestione caratteristica della società. L OIC 12 non fornisce una definizione precisa di che cosa il Legislatore intenda per «entità o incidenza eccezionale», bensì si limita a fornire alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare tali caratteristiche (per esempio picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali, operazioni straordinarie). 31

32 OIC 12: Il nuovo trattamento contabile dei proventi e oneri straordinari OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di parte significativa delle partecipazioni detenute Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all attività produttiva Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione. Tali componenti sono stati inclusi nelle voci C15) proventi da partecipazioni, C16) b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, C17) interessi e altri oneri finanziari. Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione. 4 Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria 5 Oneri di ristrutturazioni aziendali Non essendo possibile ex ante individuare una voce univoca in cui riclassificare tali poste (esse possono ad es. riferirsi a partecipazioni, titoli, magazzino), si rinvia al redattore di bilancio. Non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste (ad es. costi di ristrutturazione legati al personale), si rinvia al redattore del bilancio. 6 Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16 d) proventi diversi dai precedenti. 32

33 OIC 12: Il nuovo trattamento contabile dei proventi e oneri straordinari OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione Sopravvenienze attive/passive derivanti da furti e ammanchi di beni di natura straordinaria, perdite o danneggiamenti a seguito di calamità naturali Liberalità ricevute, in danaro o in natura (che non costituiscono contributi in conto d esercizio) Non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. Gli eventuali rimborsi assicurativi sono inseriti nella voce A5 altri ricavi e proventi. Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. 9 Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14 oneri diversi di gestione. 10 Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell impresa (ad es. quelle relative ad immobili civili ceduti) Non essendo possibile individuare ex ante una voce univoca in cui classificare tali poste si rinvia al redattore del bilancio. 11 Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione. 33

34 OIC 12: Il nuovo trattamento contabile dei proventi e oneri straordinari OIC 12 versione 2014 OIC 12 versione 2016 Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 imposte sul reddito d esercizio correnti, differite e anticipate. 12 Tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell esercizio corrente nella voce B14 oneri diversi di gestione; la differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. 34

35 L eliminazione dell area straordinaria E Impatti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP Art. 5, comma 1, D.Lgs. 446/97 «Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda» E stata espressamente disciplinata l esclusione dal calcolo della base imponibile IRAP dei proventi e degli oneri derivanti da trasferimenti di azienda o rami d azienda. Lo spostamento degli oneri e proventi «ex straordinari» nella parte «caratteristica» del C.E. diversi da quelli di cui al punto precedente, dovrebbe avere piena rilevanza ai fini IRAP. Principio di correlazione ancora applicabile (art. 5, comma 4, D.Lgs. 446/97). 35

36 L eliminazione dell area straordinaria E Impatti ai fini della determinazione del ROL Art. 96, c. 2 T.U.I.R. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; [ ] Così come per la determinazione della base imponibile IRAP, il legislatore ha previsto l esclusione dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti da trasferimenti di azienda/rami d azienda ai fini della determinazione del RISULTATO OPERATIVO LORDO. 36

37 L eliminazione dell area straordinaria E Altri impatti fiscali Art. 13-bis, c. 4 Decreto Milleproroghe «Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda». Deducibilità delle spese di rappresentanza (art. 108, c. 2): modifica della soglia di deducibilità per tali costi. Società non operative (art. 30, c. 1 L. 724/1994): la definizione di società non operative, nel determinare i parametri per rientrare in questa categoria, contiene ancora il riferimento ai «proventi, esclusi quelli straordinari». Determinazione del MOL ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (Provvedimento Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012). Limiti di applicabilità Studi di settore (art. 62-bis D.L. 331/1993). Test di vitalità nelle operazioni di fusione/scissione (art. 172, c.7 e art. 173, c. 10, TUIR): la riclassificazione della classe A) dei proventi (non più) straordinari influirà sui risultati del test; inoltre, il confronto con i ricavi e i costi del personale nell anno di fusione/scissione e del biennio precedente richiesto dalla norma dovrà effettuarsi tenendo conto della «non comparabilità» dei rispettivi bilanci. 37

38 5 Il criterio del costo ammortizzato per i crediti, debiti e titoli di debito: aspetti fiscali 38

39 Il nuovo criterio del costo ammortizzato Sino al Dal CREDITI (OIC 15) DEBITI (OIC 19) Valore di presumibile realizzo Valore nominale Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, c. 1, n. 8) TITOLI (OIC 20) Costo di acquisto Criterio del costo ammortizzato (art. 2426, c. 1, n. 1) Lo scopo ultimo del criterio è quello di rappresentare nel modo più efficace e trasparente la performance del credito/titolo o il costo del debito/titolo iscritti in bilancio. 39

40 Casi di non applicazione del costo ammortizzato Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato nelle seguenti circostanze: a. per i crediti/debiti nei bilanci delle cc.dd. «piccole imprese» e «micro imprese»; b. ai sensi del principio della rilevanza, per i crediti/debiti commerciali a breve termine e senza significativi costi di transazione e per i crediti/debiti finanziari senza significativi costi di transazione e che producono interessi in linea con quelli di mercato; c. ai sensi delle deroghe previste dall art. 12 del D.Lgs. 139/2015, per i crediti/debiti iscritti in bilancio al 31/12/2015, dandone menzione in Nota integrativa. Nel caso di non applicazione di tale criterio, i crediti/debiti/titoli sono valutati al valore di presumibile realizzo/valore nominale/costo di acquisto. 40

41 Titoli, crediti e debiti valutati al costo ammortizzato Il criterio del costo ammortizzato, proprio dei principi contabili internazionali, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica e alle poste in questione, con la rilevazione degli interessi (sia attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell operazione e non sulla base di quello nominale. Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale Attualizzazione Rilevazione iniziale ad un valore attuale calcolato al tasso di mercato solo se significativamente diverso dal tasso desumibile dalle condizioni contrattuali. Costo ammortizzato Criterio di ripartizione temporale dei flussi di un'attività o passività finanziaria. Tale ripartizione è effettuata utilizzando il criterio dell'interesse effettivo. N.B.: prevista solo per CREDITI/DEBITI 41

42 Il calcolo dell attualizzazione e del costo ammortizzato STEP 1: confronto tra tasso di interesse di mercato e tasso desumibile dalle condizioni contrattuali Tasso mercato = tasso contratto Tasso mercato tasso contratto NO Attualizzazione SI Attualizzazione Valore di iscrizione iniziale: Valore di iscrizione iniziale: VALORE NOMINALE al netto di sconti, abbuoni, premi, aggi, disaggi ± Costi di transazione VALORE ATTUALE dei flussi di cassa futuri scontati con il tasso di interesse di mercato, al netto di sconti, abbuoni, premi, aggi, disaggi ± Costi di transazione I costi di transazione sono costi marginali [costi che non si sarebbero sostenuti se l entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario] direttamente attribuibili all acquisizione, all emissione o alla dismissione di un attività o di una passività finanziaria (OIC 15 19, OIC e OIC 20 18). 42

43 Il calcolo dell attualizzazione e del costo ammortizzato STEP 2: calcolo del tasso di interesse effettivo OIC 15 18, OIC e OIC 20 17: il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore di iscrizione iniziale dell attività o passività finanziaria (E.I.R. o I.R.R. o T.I.R.). N.B.: TIR tasso di interesse di mercato solo se vi sono COSTI DI TRANSAZIONE 43

44 Il calcolo dell attualizzazione e del costo ammortizzato STEP 3: valore di iscrizione alla data di riferimento di bilancio il precedente valore contabile del credito/debito/titolo + gli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito/debito/titolo all inizio dell esercizio - gli incassi/pagamenti di interessi e quota capitale del periodo - le eventuali svalutazioni (sui crediti o sui titoli) e le perdite (sui crediti) = Credito/Debito/Titolo valutato con il criterio del costo ammortizzato 44

45 Casi pratici - Costo ammortizzato e attualizzazione Il seguente esempio pratico è stato tratto dall Appendice B dell OIC 15 (Crediti). Fa riferimento alla contabilizzazione di crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. Si suppone dunque la vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi con la previsione di interessi attivi espliciti. Dati: - 01/01/20X0: vendita merci per euro Rimborso in un unica soluzione alla scadenza di 24 mesi - Tasso di interesse nominale esplicito semestrale posticipato del 1% Distinguiamo ora due casi differenti: 1. Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione poiché il tasso di mercato è pari al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (1%): a. in assenza di costi di transazione; b. in presenza di costi di transazione. 2. Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione: se il tasso di mercato fosse significativamente diverso rispetto al tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (supponiamo il tasso di interesse di mercato pari al 3% semestrale): a. in assenza di costi di transazione; b. in presenza di costi di transazione. 45

46 1.a. Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse allineato al tasso di mercato e se non vi fossero costi di transazione, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di (valore nominale), poiché non vi sono differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse contrattuale (pari a sua volta al tasso di mercato): esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di 1.000: = [(10)/(1,01) 1 + (10)/(1,01) 2 + (10)/(1,01) 3 + ( )/(1,01) 4 ] La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento: Data Valore di iscrizione iniziale Interessi attivi C.E. (al tasso interesse effettivo) Flussi di cassa interessi attivi (al tasso di interesse contratto = tasso mercato) Differenza tra interessi attivi e flussi di cassa Flussi di cassa quota capitale Valore contabile fine periodo a b = a*1% c=1.000*1% d = b - c e f = a + b - c - e 30/06/20X ,00 10,00 10, ,00 31/12/20X ,00 10,00 10, ,00 30/06/20X ,00 10,00 10, ,00 31/12/20X ,00 10,00 10, , ,00

47 1.b. Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse allineato al tasso di mercato e se, in questo caso, vi fossero costi di transazione (per un importo pari a 15), il valore di iscrizione iniziale del credito cambierebbe rispetto al caso precedente. L importo iniziale del credito deve considerare i costi di transazione: = Il tasso di interesse effettivo è pari allo 0,619%: = [(10)/(1,00619) 1 + (10)/(1,00619) 2 + (10)/(1,00619) 3 + ( )/(1,00619) 4 ] La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento: Data Valore di iscrizione iniziale Interessi attivi C.E. (al tasso effettivo) Flussi di cassa interessi attivi (al tasso di interesse contratto = tasso mercato) Differenza tra interessi attivi e flussi di cassa Flussi di cassa quota capitale Valore contabile fine periodo a b= a*0,619% c=1.000*1% d = b - c e f = a + b - c - e 30/06/20X ,00 6,285 10,00-3, ,28 31/12/20X ,28 6,262 10,00-3, ,55 30/06/20X ,55 6,238 10,00-3, ,78 31/12/20X ,78 6,215 10,00-3, ,00 0,00-15,00 47 Costi di transazione

48 2.a. Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione Se il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti (art. 2423, c.4 c.c.), è necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione (valore attuale): 925,66 = [(10)/(1,03) 1 + (10)/(1,03) 2 + (10)/(1,03) 3 + ( )/(1,03) 4 ] In questo caso i costi di transazione sono pari a zero, dunque non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, perché sarà esattamente pari al tasso di interesse di mercato. La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento: Data Valore contabile iniziale Interessi attivi C.E. (al tasso effettivo = tasso di mercato) Flussi di cassa interessi attivi (al tasso di interesse contratto) Differenza tra interessi attivi e flussi di cassa Flussi finanziari in linea capitale Valore contabile fine periodo a b=a*3% c=1.000*1% d = b - c e f = a + b - c - e 30/06/20X0 925,66 27,77 10,00 17, ,43 31/12/20X0 943,43 28,30 10,00 18, ,73 30/06/20X1 961,73 28,85 10,00 18, ,58 31/12/20X1 980,58 29,42 10,00 19, ,00-74,34 48 Effetto attualizzazione

49 2.b. Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione Se il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti (art. 2423, c.4 c.c.), è necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione (valore attuale): 925,66 = [(10)/(1,03) 1 + (10)/(1,03) 2 + (10)/(1,03) 3 + ( )/(1,03) 4 ] Se i costi di transazione fossero pari a 15, questi andrebbero sommati al valore attuale (925,66+15 = 940,66), per poi determinare il tasso di interesse effettivo, che risulta pari al 2,5804%: 940,66 = (10)/(1,025804) 1 + (10)/(1,025804) 2 + (10)/(1,025804) 3 + ( )/(1,025804) 4 La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento: Data Valore contabile iniziale Interessi attivi C.E. (al tasso effettivo) Flussi di cassa interessi attivi (al tasso di interesse contratto) Differenza tra interessi attivi e flussi di cassa Flussi finanziari in linea capitale Valore contabile fine periodo a b=a*2,5804% c=1.000*1% d = b - c e f = a + b - c - e 30/06/20X0 940,66 24,27 10,00 14, ,93 31/12/20X0 954,93 24,64 10,00 14, ,57 30/06/20X1 969,57 25,02 10,00 15, ,59 31/12/20X1 984,59 25,41 10,00 15, ,00-59, ,34 Effetto attualizzazione - 15,00 Effetto costi di transazione

50 Effetti fiscali dell attualizzazione Componenti di reddito a seguito dell attualizzazione Alla luce dell estensione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti ITA GAAP, deve ritenersi valevole dal punto di vista fiscale, sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la nuova classificazione/qualificazione e imputazione temporale in bilancio delle componenti reddituali (proventi/oneri finanziari, differenziali da attualizzazione) determinate a seguito dell applicazione dell attualizzazione dei crediti/debiti sia di natura commerciale, sia di natura finanziaria. Impatto sulla determinazione degli interessi passivi ex art. 96 T.U.I.R. Il ROL (Reddito Operativo Lordo) non risulta essere impattato dai proventi/oneri derivanti dal processo di attualizzazione, trattandosi questi ultimi di componenti di reddito di natura finanziaria. (ECCEZIONE: Differenziale da attualizzazione di credito/debito commerciale). L ammontare degli interessi attivi e passivi da sottoporre ai limiti previsti dall art. 96 del T.U.I.R. verrà influenzato invece dall obbligo di attualizzazione dei crediti/debiti di natura finanziaria, oltre ai crediti di natura commerciale. 50

51 Effetti fiscali del costo ammortizzato «Finanziarizzazione» dei costi di transazione Per quanto riguarda invece il sopraggiunto divieto di capitalizzazione dei costi di transazione e, di conseguenza, la loro inclusione nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell interesse effettivo, si segnala che tale modifica avrà rilevanza ai fini della: determinazione della base imponibile IRES: tali costi, prima interamente deducibili come ammortamento di altre Immobilizzazioni Immateriali, saranno ricondotti nella quota di interessi passivi, soggetti a limiti di deducibilità ex art. 96 del T.U.I.R.; determinazione della base imponibile IRAP: tali costi, prima ricompresi nella voce B (come ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali), saranno ricondotti nella voce C e, non concorrendo più alla determinazione della base imponibile, non saranno più deducibili dal valore della produzione netta. Determinazione del ROL: tale grandezza non dovrebbe essere influenzata dalla riqualificazione dei costi di transazione ad interessi passivi. 51

52 Effetti fiscali dell attualizzazione e del costo ammortizzato Valore fiscale dei crediti/debiti/titoli Possibili impatti al valore fiscalmente rilevante di crediti/debiti/titoli? Per i soggetti IAS adopter, ai fini della svalutazione dei crediti ai sensi dell art. 106, c. 1 del T.U.I.R., la Circolare 7/E del 28 Febbraio 2011 «Regole di determinazione del reddito dei soggetti IAS/IFRS» afferma che l iscrizione iniziale dei crediti nel sistema di regole degli IAS/IFRS non rappresenta «un criterio di valutazione, ma una rappresentazione di tipo qualitativo, un esposizione, cioè, che tiene conto della attualizzazione dei flussi finanziari sulla base del tasso di interesse effettivo (ovvero di mercato, se divergente) e, pertanto, deve essere accettata come tale - come qualificazione - anche ai fini fiscali». 52

53 6 Le immobilizzazioni immateriali: costi di ricerca, costi di pubblicità e avviamento aspetti fiscali 53

54 Le immobilizzazioni immateriali Il D.Lgs. 139/2015 modifica la disciplina dei costi di ricerca e pubblicità prevedendo che gli stessi non siano più capitalizzati all attivo dello stato patrimoniale, in linea con la prassi internazionale. In particolare: modifica l art c.c. eliminando i costi di ricerca e pubblicità dagli oneri pluriennali capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali; OIC L articolo 2424 codice civile prevede che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte nell attivo dello stato patrimoniale alla voce BI con la seguente classificazione: [ ] 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; [ ] OIC L articolo 2424 codice civile prevede che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte nell attivo dello stato patrimoniale alla voce BI con la seguente classificazione: [ ] 2) costi di sviluppo; [ ] coerentemente modifica anche l art. 2426, comma 1, n. 5 eliminando il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità; modifica il 2427, c. 1 n. 3) che richiede di indicare in nota integrativa la composizione delle voci: «costi di impianto e ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento, eliminando il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità. 54

55 Trattamento dei costi di sviluppo Art. 2426, comma 1, n. 5 Valutazione degli oneri pluriennali «5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, i costi di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati». Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. nell ambito delle immobilizzazioni immateriali potranno essere capitalizzati solo i costi di sviluppo; inoltre, essi devono essere ammortizzati in funzione della loro vita utile e non più entro un periodo non superiore a 5 anni. 55

56 Nuove definizioni di ricerca di base e di sviluppo SPESE RICERCA E SVILUPPO Ricerca di BASE Ricerca APPLICATA SVILUPPO CONTO ECONOMICO Possibilità di CAPITALIZZAZIONE 56

57 Nuove definizioni di ricerca di base e di sviluppo OIC 24.43/ Ricerca di base: insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione. Ricerca applicata: l insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto. Sviluppo: applicazione dei risultati della ricerca [ ] in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell inizio della produzione commerciale o dell utilizzazione. OIC 24.46/ Ricerca di base: indagine [ ] intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. Sviluppo: applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell inizio della produzione commerciale o dell utilizzazione. 57

58 Trattamento dei costi di ricerca (applicata) e di pubblicità OIC Disposizioni di prima applicazione: I costi di ricerca (applicata), precedentemente capitalizzati, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce B.I.2. Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49: Requisiti Riferiti ad un PROGETTO REALIZZABILE Relativi ad un PRODOTTO/PROCESSO DEFINITO Stimabile con ragionevole certezza la loro RECUPERABILITA OIC Disposizioni di prima applicazione: [ ] I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell OIC 24 (2015), se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati alla voce B.I.1. Costi di impianto e di ampliamento: Requisiti Dimostrata la loro UTILITA futura Correlazione OGGETTIVA con i relativi benefici futuri Stimabile con ragionevole certezza la loro RECUPERABILITA 58

59 Immobilizzazioni immateriali: disposizioni di prima applicazione OK requisiti nuovo OIC 24 NO requisiti nuovo OIC 24 Costi ricerca applicata < 01/01/2016 Costi pubblicità < 01/01/2016 Rimangono in B.I.2. Costi di sviluppo Riclassifica in B.I.1. Costi di impianto e di ampliamento Effetti retroattivi OIC 29 (riduzione delle riserve di PN) Effetti retroattivi OIC 29 (riduzione delle riserve di PN) N.B.: non è necessario verificare i requisiti posseduti nell esercizio iniziale della capitalizzazione, ma solo al momento della prima applicazione del nuovo OIC (1 Gennaio 2016) 59

60 Effetti fiscali del divieto di capitalizzazione (prima applicazione) I costi di pubblicità/ricerca applicata già presenti nel bilancio 2015 che non presentano al le caratteristiche per poter continuare la capitalizzazione tra i costi di Impianto e Ampliamento/Costi di sviluppo, devono essere stornati dall attivo per l intero ammontare e iscritti a Patrimonio Netto (tra gli Utili portati a Nuovo). Ai sensi del comma 4 dell art. 109, l imputazione a patrimonio è assimilata a quella a Conto Economico: ai fini fiscali, il costo residuo stornato non rileva né ai fini IRES, né ai fini IRAP nell esercizio di imputazione, ma ai sensi delle disposizioni transitorie continuerà ad essere dedotto secondo il precedente piano di ammortamento IRES e IRAP attraverso una variazione in diminuzione nella Dichiarazione dei Redditi pari all ammortamento che sarebbe stato imputato a C.E. e dedotto se non avessero trovato applicazione le nuove regole sul bilancio. 60

61 Effetti fiscali del divieto di capitalizzazione (a regime) Art. 108, comma 1 T.U.I.R. «Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». L imputazione a Conto Economico delle spese di pubblicità (e quelle di ricerca applicata/sviluppo che non possiedono i requisiti per la capitalizzazione) comporta la loro totale deducibilità nell anno: il nuovo art. 108 del T.U.I.R. prevede infatti la deduzione «nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». Effetti indiretti al ROL Ante D.Lgs. 139/2015 la quota di ammortamento delle spese di pubblicità/ricerca applicata era imputata a C.E. senza avere effetto ai fini del ROL di cui all art. 96 del T.U.I.R.. Ora, nel caso di imputazione diretta a C.E. tra le voci di costo, tali componenti avranno l effetto di abbattere a parità di altre condizioni tale grandezza. 61

62 Avviamento Prezzo di acquisizione dell azienda Valore corrente attività/passività - = Avviamento Ai sensi dell art. 2426, comma 1, n. 6), l avviamento può essere iscritto in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, con il consenso del collegio sindacale (dove presente) e nei limiti del costo sostenuto, se ricorrono le seguenti condizioni: 1. è acquisito a titolo oneroso; 2. ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato; 3. è costituito all origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono benefici economici futuri; 4. è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo. N.B.: l art. 12 del D.Lgs. 139/2015 prevede limitatamente per l ammortamento dell avviamento e dell applicazione del criterio del costo ammortizzato una deroga all applicazione retroattiva delle nuove disposizioni. 62

63 Il trattamento dell ammortamento dell avviamento Il D.Lgs. 139/2015 modifica il periodo di ammortamento relativo all avviamento. Art. 2426, c. 1, n.6) OIC 24.66/ Art. 2426, c.1, n.6) OIC L avviamento è ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo massimo di cinque anni. Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i venti anni [ ]; le ragioni che giustificano un periodo di ammortamento eccedente i cinque anni devono essere illustrate in nota integrativa. L ammortamento dell avviamento è effettuato secondo la sua vita utile. Se la vita utile risulta superiore a 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima, la quale non può comunque eccedere i 20 anni. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Vita utile Periodo di recupero dell investimento (payback period) Periodo in cui la società di attende di generare extra profitti Media ponderata delle vite utili delle principali attività 63

64 L ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Così come per l applicazione del criterio del costo ammortizzato, l art. 12 del D.Lgs. 139/2015 consente un approccio prospettico per il trattamento dell avviamento già iscritto al : è prevista dunque la facoltà di non adeguare il piano di ammortamento degli avviamenti alle nuove regole contabili in tema di vita utile (salvo menzione in Nota Integrativa). Civile Ante D.Lgs. 139/2015 Civile Post D.Lgs. 139/2015 Fiscale Costi di impianto/ampliamento Massimo 5 anni Massimo 5 anni Nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio Costi di sviluppo Massimo 5 anni Vita utile (se non stimabile, non superiore a 5 anni) Nell esercizio in cui sono sostenuti o in quote costanti per massimo 5 anni Avviamento 5 anni (massimo 20 anni) Vita utile massimo 20 anni (se non stimabile, non superiore a 10 anni) 18 anni (*) (*) Salvo l applicazione di norme agevolative, in tema di rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali (ad esempio, cfr. Decreto Legge 185/2008, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009) 64

65 7 Le nuove regole di contabilizzazione delle azioni proprie: OIC 28 effetti fiscali e rilevanza ACE 65

66 Le azioni proprie Il D.Lgs. n. 139/2015 apporta significative novità anche in materia di azioni proprie allineando il trattamento contabile della fattispecie alla prassi internazionale (IAS/IFRS), che non consente di iscrivere le azioni proprie all attivo di stato patrimoniale. Per effetto delle modifiche introdotte all art ter del c.c., l acquisto delle azioni proprie ivi incluse quelle non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società dovrà essere iscritto in bilancio in diretta riduzione del P.N., mediante iscrizione nel passivo di una specifica voce di pari importo con segno negativo. Pertanto, gli acquisti di azioni da parte della società che le ha emesse non potranno più essere rappresentati in bilancio come forme di «investimento», ma dovranno determinare una riduzione diretta del patrimonio netto. Anche in questo caso, per esigenza di coordinamento sono stati altresì modificati gli artt e 2424-bis del c.c. relativi rispettivamente al «Contenuto dello stato patrimoniale» e alle «Disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale». N.B.: Si segnalano le massime (n del 17 Maggio 2016) del Consiglio Notarile di Milano 66

67 Criteri di valutazione: le azioni proprie (OIC 28) Art bis, c.6-bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto [ ]» Prima dell'acquisto Assets Capitale Disp. Liquide 100 Riserva legale 200 Ris. facoltativa 400 P.N Debiti Ante D. Lgs. 139/2015 Post D. Lgs. 139/2015 Dopo l'acquisto (10% di Az. Proprie a 100) Assets Capitale Azioni Proprie 100 Riserva legale 200 Ris. Facoltativa 300 Ris. Indisponibile Az. Proprie 100 P.N Debiti Dopo l'acquisto (10% di Az. Proprie a 100) Assets Capitale Disp. Liquide - Riserva legale 200 Ris. facoltativa 400 Riserva negativa Az. proprie (100) P.N Debiti Art. 2424, c.1 - Contenuto dello stato patrimoniale: «Nello Stato Patrimoniale è stata quindi aggiunta una nuova voce tra le riserve del patrimonio netto: [ ] X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» 67

68 Effetti fiscali del nuovo trattamento delle azioni proprie Il D.Lgs. 139/2015 non pone più il tema della valutazione della azioni proprie in portafoglio, mentre in passato esse costituivano un attività, iscritte tra l attivo circolante o immobilizzato in base alla destinazione. L alienazione di azioni proprie risulta oggi un operazione con valenza strettamente patrimoniale, non comportando più la rilevazione a conto economico dell eventuale provento/onere: «l acquisto di azioni proprie, nel nuovo assetto contabile IAS compliant, rappresenta, nella sostanza, una modalità alternativa mediante la quale viene eseguito il rimborso del capitale agli azionisti, mentre l eventuale successiva rivendita è, per conseguenza, assimilata ad una nuova emissione di titoli azionari. Pertanto, nel sistema di derivazione rafforzata, le operazioni in esame si manifestano unicamente come fenomeni patrimoniali, in quanto si è in presenza, rispettivamente, di riduzioni ed aumenti di patrimonio netto, senza che le eventuali differenze tra costo d acquisto e corrispettivo di cessione incidano sulla determinazione del risultato economico dell esercizio e, conseguentemente, del reddito fiscale» (Circolare 7/E del 28 Febbraio 2011) 68

69 Effetti fiscali del nuovo trattamento delle azioni proprie L inserimento della voce «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» nello Stato patrimoniale: i. potrebbe modificare la disciplina ACE (cfr. modifiche necessarie al DM da apportare entro 60 giorni dalla conversione del Milleproroghe). (Vecchia) Riserva azioni proprie ai fini ACE La riserva azioni proprie ante D.Lgs. 139/2015 non veniva considerata in sede di determinazione del P.N. quale limite per le variazioni in aumento (art. 11, c. 1 del D.M. del Riserva negativa azioni proprie ai fini ACE In attesa di chiarimenti ufficiali da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze Se il legislatore dovesse estendere il trattamento riservato ai soggetti IAS compliant a tutti i soggetti, si dovrebbe ritenere valevole l art. 5, comma 3 del D.M , secondo il quale «la riduzione di PN conseguentemente all acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili che abbiano in precedenza concorso ad incrementare la variazione di capitale proprio; viceversa, l incremento del PN derivante dalla cessione di azioni proprie rileva in misura corrispondente agli utili che hanno decrementato il capitale in sede di acquisto». ii. potrebbe avere un impatto sulle perdite compensabili in caso di operazioni di fusione (art. 172, comma 7 TUIR) e di scissione (art. 173, comma 10 TUIR) in relazione al calcolo del limite del P.N. contabile; 69

70 8 Le novità in tema di strumenti finanziari derivati: OIC 32 - effetti fiscali delle nuove regole contabili 70

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