GARANZIA TERREMOTO CASA
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- Bonaventura Vecchi
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1 Contratto di Assicurazione per la copertura dell evento CONDIZIONI catastrofale DI ASSICURAZIONE terremoto GARANZIA TERREMOTO CASA EDIZIONE GENNAIO 2014 Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa e Glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
2 GARANZIA TERREMOTO CASA NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO I dati contenuti in questo documento sono aggiornati al 1 gennaio 2014 Nota Informativa garanzia terremoto casa 1 di 6
3 Nota Informativa Contratto di Assicurazione per la copertura dell evento catastrofale terremoto La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A) Informazioni sull Impresa di assicurazione 1) INFORMAZIONI GENERALI a) Generali Italia S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 026. b)la sede legale è in Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV) - Italia c) Recapito telefonico: ; sito internet: indirizzo di posta elettronica: [email protected] d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione. Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA Patrimonio netto Euro ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali Euro ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) Informazioni sul contratto In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto s intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In occasione di ogni tacito rinnovo, la Società si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio; le indicazioni in merito al premio di rinnovo verranno comunicate al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale (senza pregiudizio della facoltà di cui al comma precedente). Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni di premio, lo stesso potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta alla Società da effettuarsi con raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso; in questo caso il contratto si risolverà il giorno della scadenza. 2 di 6 garanzia terremoto casa Nota Informativa
4 Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto riportato nelle condizioni di assicurazione all art. 4 Proroga dell assicurazione. 3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il contratto è destinato alla copertura dei danni al fabbricato causati dal terremoto. Condizione essenziale per la sua sottoscrizione è la presenza della polizza base Formula Casa Più ed è sottoscrivibile soltanto per fabbricati il cui proprietario sia una persona fisica, salvo diversa disposizione direzionale. È possibile attivare l estensione di garanzia Forma Full che prevede il riconoscimento di un indennità aggiuntiva e il rimborso di talune spese conseguenza del terremoto e sostenute dall Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda alle Condizioni di assicurazione art. 2 Estensione di garanzia - Forma Full lettere A-B-C-D. Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Le esclusioni sono indicate all art. 1 Garanzia Assicurata - Terremoto. Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi: franchigie, scoperti, massimali. Si rinvia all art. 1 Garanzia Assicurata - Terremoto e art. 2 Estensione di garanzia - Forma Full. Esempio numerico di scoperto: Ammontare del danno liquidabile = Euro ,00 Scoperto previsto nella garanzia: 10% minimo Euro 500,00 = Euro 1.000,00 L indennizzo sarà pari a Euro 9.000,00 Esempio numerico di franchigia: Ammontare del danno liquidabile = Euro 1.000,00. Franchigia prevista nella garanzia: Euro 300,00 L indennizzo sarà pari a Euro 700,00 Relativamente alla Sezione Incendio ed elementi naturali il contratto può prevedere l applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. 4) DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della polizza base Formula Casa Più, nonché degli artt e 1898 del Codice Civile. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d uso. Nota Informativa garanzia terremoto casa 3 di 6
5 6) PREMI Il premio viene determinato su base annuale. Sono ammessi i seguenti frazionamenti: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale). Mezzi di pagamento accettati Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi: - assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all impresa o intermediario, espressamente in tale qualità; - ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l intermediario); - denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto. (*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. È prevista l applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici. 7) RIVALSE La rivalsa è un diritto dell assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare dell indennità che ha pagato, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. 8) DIRITTO DI RECESSO In caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento dei premi della polizza base, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società rimborserà al Contraente la quota di premio eventualmente pagata e non goduta relativa al periodo di rischio non corso. Si rinvia all art. 3 - Facoltà di recesso delle Condizioni di assicurazione. 9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. Resta fermo quanto previsto dall art del Codice Civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11) REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modificazioni ed integrazioni. 4 di 6 garanzia terremoto casa Nota Informativa
6 Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami C) 12) SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO La denuncia di sinistro deve essere fatta nei termini previsti dalle Condizioni di assicurazione della polizza base Formula Casa Più. 13) RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Reclami Generali-Lloyd Italico via Mazzini, Torino; Fax: ; [email protected] Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale Roma. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano, tra i quali il pagamento del premio. Fabbricato/i L unità immobiliare o le unità immobiliari, situate in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, costituente dimora abituale ed eventuali dimore secondarie dell Assicurato, composta/e dal complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti ad abitazione civile. Sono compresi: fissi, infissi e opere di fondazione o interrate; serramenti, porte, finestre, impianti fissi di qualsiasi tipo o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquettes e parquettes se costituenti unica pavimentazione poggiante sul vivo di muratura e non su pavimentazione preesistente, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc.); affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli anche manovrabili elettricamente; Nota Informativa Glossario garanzia terremoto casa 5 di 6
7 le pertinenze (quali ad esempio: giardino, garage, piscina, cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione, ad eccezione del box/garage di proprietà o in locazione, che può essere situato anche nelle immediate vicinanze e cioè nel raggio di 500 metri dall ubicazione assicurata. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, s intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune. Nell unità immobiliare adibita a dimora abituale è compreso l ufficio, studio professionale o gabinetto medico/dentistico dell Assicurato che deve comunque interessare una parte non prevalente dell unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l abitazione. Sono escluse le unità immobiliari site in: fabbricati costruiti con strutture portanti verticali e/o pareti esterne e copertura del tetto in materiale combustibile; fabbricati che per più di 1/3 siano adibiti ad uso diverso da abitazioni, uffici e studi professionali. Incendio La combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo/risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Massimale La somma che - contrattualmente - rappresenta il massimo esborso cui è tenuta la Società in caso di sinistro. Polizza Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l assicurazione. Premio Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali). Scheda di polizza Il documento che, sottoscritto dalle Parti, costituisce parte integrante del contratto, riporta gli elementi identificativi, le dichiarazioni del Contraente, le somme assicurate, le eventuali franchigie, i richiami di prestazioni, l'effetto, la scadenza della copertura e il premio. Scoperto La quota di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio/implosione Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del colpo d ariete, non sono considerati scoppio. Società Generali Italia S.p.A. Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 6 di 6 garanzia terremoto casa Nota Informativa Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale Philippe Donnet
8 GARANZIA TERREMOTO CASA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE I dati contenuti in questo documento sono aggiornati al 1 gennaio 2014 Condizioni di Assicurazione garanzia terremoto casa 1 di 3
9 Condizioni di assicurazione GARANZIA ASSICURATA - TERREMOTO ESTENSIONE DI GARANZIA - FORMA FULL La Società, in base alle dichiarazioni del Contraente, alle condizioni di seguito riportate ed alle Condizioni di assicurazione della polizza base, contenute nel Fascicolo Informativo, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, l art. 15 Esclusioni della Sezione Incendio ed elementi naturali della polizza base si intende annullato e integralmente sostituito come segue: Esclusioni La Società non indennizza i danni: a) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; d) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; e) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi; g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; h) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture. Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% della somma assicurata Fabbricato; - in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ad Euro ,00. Se è stato risposto SI alla dichiarazione sopra riportata, si conviene che in caso di sinistro indennizzato a termini di polizza la Società corrisponderà inoltre, anche in eccedenza all importo di Euro ,00: A - un indennità aggiuntiva, calcolata in modo forfettario, pari al 13% dell importo liquidato in relazione ai danni subiti dal fabbricato; 2 di 3 garanzia terremoto casa Condizioni di Assicurazione
10 B - le spese alberghiere documentate sostenute dall Assicurato sino ad un massimo di Euro 225,00 al giorno per un periodo non superiore a 15 giorni; C - le spese d affitto documentate sostenute dall Assicurato sino ad un massimo di Euro 1.000,00 mensili per un periodo non superiore a 12 mesi; D - le spese documentate per la riparazione di veicoli di proprietà dell Assicurato o di suoi familiari conviventi, danneggiati a seguito del terremoto sino ad un massimo di Euro ,00 sempreché il danno sia superiore all 80% del valore del singolo veicolo. Gli importi di cui ai punti B e C verranno erogati sempreché il fabbricato, a seguito del sinistro, sia dichiarato inagibile dalle competenti Autorità. Le spese di cui ai punti B e C verranno riconosciute solo se sostenute durante il periodo di inagibilità del fabbricato e comunque non oltre 18 mesi dalla data dell evento. In caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento dei premi della polizza base, la Società potrà recedere dalla presente polizza, con preavviso di 30 giorni; in tal caso la Società rimborserà al Contraente la quota di premio eventualmente pagata e non goduta, relativa al periodo di rischio non corso. In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto s intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In occasione di ogni tacito rinnovo, la Società si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio; le indicazioni in merito al premio di rinnovo verranno comunicate al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza annuale (senza pregiudizio della facoltà di cui al comma precedente). Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni di premio, lo stesso potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta alla Società da effettuarsi con raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso; in questo caso il contratto si risolverà il giorno della scadenza. FACOLTÀ DI RECESSO 3. PROROGA DELLA ASSICURAZIONE 4. Norme che regolano l assicurazione in generale All assicurazione di cui alla presente polizza si applicano le condizioni sopra riportate nonché, per tutto quanto non espressamente derogato, le condizioni della polizza base Formula Casa Più contenute nel Fascicolo Informativo. Il numero della polizza base è riportato nella scheda di polizza. Condizioni di Assicurazione garanzia terremoto casa 3 di 3
11 Per informazioni: tel fax [email protected] Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP Telefono 041/ C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n Partita IVA Capitale Sociale: Euro ,00 i.v. Società iscritta all Albo delle Imprese IVASS n , soggetta all attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi. S01L
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