GARANZIA TERREMOTO MASTER CASA

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1 Contratto di Assicurazione per la copertura dell'evento catastrofale terremoto GARANZIA TERREMOTO MASTER CASA Il presente Fascicolo Informativo contenente: - Nota informativa e Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Ed. gennaio 2014 Per informazioni: tel fax info@toro.generali.com Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP Telefono 041/ C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n Partita IVA Capitale Sociale: Euro ,00 i.v.. Società iscritta all'albo delle Imprese IVASS n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'albo dei gruppi assicurativi.

2 GARANZIA TERREMOTO MASTER CASA Nota Informativa e Glossario I dati contenuti nella nota informativa sono aggiornati al

3 NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione per la copertura dell'evento catastrofale terremoto GARANZIA TERREMOTO MASTER CASA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO! Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione.! Assicurazione Il contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 del Codice Civile).! Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione.! Fabbricato I locali costituenti l intero fabbricato o una sua porzione (esclusa l area e comprese le rispettive quote di fabbricato costituenti proprietà comune) adibiti a civile abitazione, uffici o studi professionali se comunicanti con l abitazione stessa, compresi: - tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, moquettes, affreschi e statue non aventi valore artistico; - dipendenze; - piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate.! Incendio Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.! Limite di indennizzo L importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun periodo di assicurazione.! Massimali Le somme, contrattualmente stabilite, che rappresentano il limite massimo dell indennizzo.! Polizza Il documento che prova l assicurazione.! Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.! Scoperto La quota del danno liquidato a termini di polizza espressa in percentuale sull ammontare del danno stesso che rimane a carico dell Assicurato.! Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio.! Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione.! Società Generali Italia S.p.A. Pagina 1 di 5

4 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Generali Italia S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 026. b) La sede legale è in via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV) - ITALIA. c) Indirizzo Telefono: Indirizzo Telematico: info@toro.generali.com. d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione. Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a ,00 euro di cui la parte relativa al Capitale Sociale ammonta a ,00 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a ,00 euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 1,43 l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto riportato nelle condizioni di assicurazione all'art. 4 Proroga dell'assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è destinato alla copertura dei danni al fabbricato causati dal terremoto. Condizione essenziale per la sua sottoscrizione è la presenza della polizza base Master Casa ed è sottoscrivibile soltanto per fabbricati il cui proprietario sia una persona fisica. E possibile attivare l estensione di garanzia Forma Full che prevede il riconoscimento di un indennità aggiuntiva e il rimborso di talune spese conseguenza del terremoto e sostenute dall Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda alle Condizioni di assicurazione art. 2 Estensione di garanzia Forma Full lettere A-B-C-D. Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Le esclusioni sono indicate all art.1 Garanzia Assicurata Terremoto. Pagina 2 di 5

5 Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi: franchigie, scoperti, massimali. Si rinvia all art. 1 Garanzia Assicurata Terremoto e art. 2 Estensione di garanzia Forma Full. Esempio numerico di scoperto: Ammontare del danno liquidabile = ,00 Scoperto previsto nella garanzia: 10% minimo 500,00 = 1.000,00 L indennizzo sarà pari a 9.000,00 Esempio numerico di franchigia: Ammontare del danno liquidabile = 1.000,00. Franchigia prevista nella garanzia: 300,00 L indennizzo sarà pari a 700,00 Relativamente alla Sezione Incendio ed elementi naturali il contratto può prevedere l applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenze: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della polizza base Master Casa nonché degli artt e 1898 del codice civile. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d uso. 6. Premi Il premio viene determinato su base annuale. Sono ammessi i seguenti frazionamenti: annuale o semestrale (per questa seconda ipotesi è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale). Mezzi di pagamento accettati: Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi : assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all impresa oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l intermediario); denaro contante per importi fino a 750,00 euro, limite annuo per contratto. Pagina 3 di 5

6 Nota: (*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. E prevista l applicazione di sconti di premio in presenza di determinate condizioni, espressamente indicate nella tariffa di prodotto e in allegati specifici. 7. Rivalse La rivalsa è un diritto dell assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare dell indennità che ha pagato, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. 8. Diritto di recesso In caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento dei premi della polizza base, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società rimborserà al Contraente la quota di premio eventualmente pagata e non goduta relativa al periodo di rischio non corso. Si rinvia all art. 3 Facoltà di recesso delle Condizioni di assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo La denuncia di sinistro deve essere fatta nei termini previsti dalle Condizioni di assicurazione della polizza base Master Casa. Pagina 4 di 5

7 13. Reclami Eventuali reclami nei confronti dell impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. "Reclami Generali-Toro", via Mazzini, Torino; telefax: ; reclami@toro.generali.com. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale Roma. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l autorità giudiziaria. Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Distinti Saluti Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale Pagina 5 di 5

8 GARANZIA TERREMOTO MASTER CASA Condizioni di Assicurazione I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ART. 1 GARANZIA ASSICURATA - TERREMOTO La Società, in base alle dichiarazioni del Contraente, alle condizioni di seguito riportate ed alle Condizioni di assicurazione della polizza base, riportate nel fascicolo informativo, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La garanzia è operante esclusivamente per fabbricati il cui proprietario sia una persona fisica. Ai soli effetti della presente garanzia, l art. 3 Esclusioni della Sezione Incendio ed elementi naturali della polizza base si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni La Società non indennizza i danni : a) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo o da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; d) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; e) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi; g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; h) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture. Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% della somma assicurata Fabbricato; - in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ad Euro ,00 ART. 2 ESTENSIONE DI GARANZIA - FORMA FULL Se è stato risposto SI alla dichiarazione sopra riportata, si conviene che in caso di sinistro indennizzato a termini di polizza la Società corrisponderà inoltre, anche in eccedenza all importo di Euro ,00: A - una indennità aggiuntiva, calcolata in modo forfettario, pari al 13% dell importo liquidato in relazione ai danni subiti dal fabbricato. B - le spese alberghiere documentate sostenute dall Assicurato sino ad un massimo di euro 225,00 al giorno per un periodo non superiore a 15 giorni; C - le spese d affitto documentate sostenute dall Assicurato sino ad un massimo di euro 1.000,00 mensili per un periodo non superiore a 12 mesi; D - le spese documentate per la riparazione di veicoli di proprietà dell Assicurato o di suoi familiari conviventi, danneggiati a seguito del terremoto sino ad un massimo di Euro ,00 sempreché il danno sia superiore all 80% del valore del singolo veicolo. Pagina 1 di 2

10 Gli importi di cui ai punti B e C verranno erogati sempreché il fabbricato, a seguito del sinistro, sia dichiarato inagibile delle competenti Autorità. Le spese di cui ai punti B e C verranno riconosciute solo se sostenute durante il periodo di inagibilità del fabbricato e comunque non oltre 18 mesi dalla data dell evento. ART. 3 FACOLTA' DI RECESSO In caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento dei premi della polizza base, la Società potrà recedere dalla presente polizza, con preavviso di 30 giorni; in tal caso la Società rimborserà al Contraente la quota di premio eventualmente pagata e non goduta, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE All assicurazione di cui alla presente polizza si applicano le condizioni sopra riportate nonché, per tutto quanto non espressamente derogato, le condizioni di assicurazione della polizza base Master Casa contenute nel Fascicolo informativo. Il numero della polizza base è riportato nel modulo di polizza. Pagina 2 di 2

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