REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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1 Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8. Indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, relativi all anno 2009, delle Aziende Sanitarie Locali per la stipula di accordi e contratti Indice: 1. Premessa 2. Piano preventivo delle attività per l anno Livello Assistenza ospedaliera 4. Livello Assistenza Territoriale: 4.1 assistenza territoriale residenziale e diurna a favore di soggetti anziani e adulti non autosufficienti 4.2 assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio-sanitaria 4.3 assistenza residenziale e diurna a favore di soggetti i con problematiche di dipendenza 4.4 assistenza residenziale e diurna a favore di soggetti con disturbo mentale 4.5 assistenza socio-sanitaria a favore dei malati di AIDS, e patologie correlate 4.6 assistenza specialistica ambulatoriale 5. Contratti con erogatori privati 6. Accordi tra aziende sanitarie 1/ 19

2 1. Premessa La L.R. n. 10/2006 stabilisce, all articolo 8, che le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi. Sino al termine del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori di cui al comma 4 dell articolo 7, le ASL possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi definiti a livello regionale. Le Aziende sanitarie locali, entro il termine del marzo 2007, hanno predisposto e sottoscritto i nuovi contratti con gli erogatori privati secondo le modalità previste dalla L.R.10/2006; detti contratti, di valenza biennale, hanno scadenza il I significativi cambiamenti organizzativi del servizio sanitario regionale conseguenti alla attuazione della L.R. 10/2006, del PRSS , del Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale di cui all art. 1 comma 180 Legge n. 311 del e s.m.i., e di provvedimenti specifici di settore, rendono necessario definire specifici indirizzi per la formulazione dei programmi di attività per l anno 2009, delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti, così come previsto dall articolo 8 della citata legge regionale. Il quadro di riferimento in cui opera il Servizio Sanitario Regionale è caratterizzato dalle regole contenute nell Intesa Stato Regioni del , n. 2271, laddove sancisce che le Regioni provvedano a garantire il rispetto dell equilibrio economico-finanziario e adottino i provvedimenti necessari affinché le aziende sanitarie rispettino l obbligo di effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari loro assegnati, nonché dall accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007, relativo all approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell equilibrio economico ai sensi dell art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n Il presente documento fornisce indirizzi alle Aziende sanitarie locali per la formulazione dei programmi di attività, relativi all anno 2009, finalizzati alla stipula di accordi e contratti. 2/ 19

3 A tal fine le Aziende sanitarie locali provvedono a elaborare il Piano preventivo delle attività per l anno 2009, che dimensioni: - la produzione diretta di prestazioni da parte dell azienda sanitaria, per i singoli livelli di assistenza; - le prestazioni da acquisire dalle altre aziende sanitarie, attraverso la stipula di specifici accordi per i singoli livelli di assistenza; - le prestazioni da acquistare presso soggetti erogatori privati, in funzione dell effettivo livello della domanda appropriata, aggiuntivi rispetto alle prestazioni erogabili attraverso strutture pubbliche, per i singoli livelli di assistenza e tenuto conto dei vincoli di bilancio; Il percorso di definizione dei volumi di attività da acquisire dai soggetti privati, e dei correlati tetti di spesa, per l anno 2009, può essere sintetizzato come segue: - le Aziende sanitarie locali, sulla base degli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, predispongono il Piano preventivo delle attività da acquisire dai soggetti pubblici e privati; - la Giunta regionale aggiorna gli schemi tipo dei contratti che regolano i rapporti tra le ASL e gli erogatori privati transitoriamente accreditati, e definisce lo schema tipo degli accordi che regolano i rapporti tra strutture pubbliche; - la Giunta regionale, in sede di consolidamento delle previsioni aziendali, definisce, per le diverse macro-aree, i volumi di prestazioni da assicurare attraverso i soggetti erogatori privati, nonché i correlati livelli di spesa, a livello regionale e per singola azienda, garantendo il rispetto degli obiettivi economico-finanziari di cui all accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007, relativo all approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell equilibrio economico ai sensi dell art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; - le Aziende sanitarie locali, sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, predispongono gli accordi e i contratti con i singoli soggetti erogatori per le diverse tipologie di prestazioni. 2. Piano preventivo delle attività per l anno / 19

4 Il Piano stima i volumi annuali di prestazioni, in funzione dell effettivo livello della domanda appropriata, con riferimento a: - la produzione diretta di prestazioni da parte dell azienda sanitaria, per i singoli livelli di assistenza; - le prestazioni da acquisire dalle altre aziende sanitarie; - le prestazioni da acquistare presso soggetti erogatori privati, aggiuntive rispetto alle prestazioni erogabili attraverso strutture pubbliche, per i singoli livelli di assistenza e tenuto conto dei vincoli di bilancio. Il Piano deve contenere i seguenti elementi: 1. analisi dei bisogni e della domanda, supportate da valutazioni di ordine demografico ed epidemiologico; 2. analisi dell offerta e della sua distribuzione sul territorio, che tenga conto dei processi di riorganizzazione attuati per effetto dell applicazione del PRSS e dei provvedimenti specifici di settore; 3. previsione dei volumi di attività di prestazioni prodotte direttamente dalla Azienda sanitaria, per i singoli livelli di assistenza e riferiti a ciascun livello e sottolivello assistenziale; 4. previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquisire dalle altre aziende sanitarie riferiti a ciascun livello e sottolivello assistenziale; 5. previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquistare presso soggetti erogatori privati, per i singoli livelli di assistenza e sottolivelli assistenziali. In particolare, la predisposizione del Piano preventivo delle attività per l anno 2009 terrà conto della esigenza di: proseguire l azione di riequilibrio della produzione complessiva per singole specialità, agendo sul mix di prestazioni riferite a ciascuna area, al fine di migliorare l appropriatezza dell assistenza, le modalità di erogazione e le condizioni di accesso da parte degli assistiti; individuare le prestazioni che la ASL intende produrre ed erogare tramite strutture e presidi propri, anche prevedendo il recupero della mobilità passiva. 4/ 19

5 Come precedentemente specificato, in sede di consolidamento regionale, le previsioni delle singole Aziende sanitarie locali sono rese compatibili con gli obiettivi economico finanziari previsti nell accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007 e con gli obiettivi economico finanziari assegnati alle aziende sanitarie. In coerenza con la normativa nazionale e regionale, la valutazione del fabbisogno di prestazioni e la verifica dell adeguatezza dell offerta rispetto alla domanda sono effettuate sulla base dei criteri di carattere generale di seguito riportati con riguardo a specifici livelli di assistenza. 3. Livello di Assistenza Ospedaliera Le Aziende sanitarie locali, in fase di predisposizione del Piano preventivo delle attività, stimano il fabbisogno complessivo di prestazioni di ricovero, avendo riguardo ai seguenti riferimenti. Il PRSS ha definito il fabbisogno regionale tendenziale dei posti letto per specialità: per i posti letto in regime di acuti il parametro è stato reso compatibile con lo standard complessivo nazionale. 3,5 posti letto per abitanti, maggiorato del 5% in rapporto alle specifiche condizioni regionali, riducendo la dotazione delle discipline che presentavano maggiori criticità di utilizzo; per i posti letto per la post-acuzie, si è operato con il processo inverso, ovvero incrementando la dotazione di tutte le discipline fino a 1027 pl, valore inferiore allo standard di 1 pl per abitanti, ma realisticamente compatibile con gli interventi di riconversione dell'offerta e con l'attuale dimensione della rete regionale di strutture residenziali extra-ospedaliere. Il Piano precisa inoltre, in coerenza con la normativa nazionale, che il tasso di occupazione dei posti letto non dovrà essere inferiore al 75%, e stabilisce che il tasso di ospedalizzazione dovrà essere ricondotto allo standard nazionale, con le seguenti tappe intermedie: 2007: 210 ricoveri per abitanti; 2008: 200 ricoveri per abitanti; 2009: 190 ricoveri per abitanti (tasso medio annuo da raggiungere progressivamente in modo da pervenire negli ultimi mesi dell anno allo standard di 180 ricoveri per ab.); 2010: 180 ricoveri per abitanti. La DGR n. 37/9 del con la quale sono definite: 5/ 19

6 - le linee guida regionali per il corretto funzionamento delle attività di ricovero a ciclo diurno, ivi comprese quelle di day surgery; - le linee guida per la attivazione ed il corretto funzionamento del day-service, che rappresenta una modalità assistenziale innovativa del livello territoriale, intermedia tra day hospital e specialistica ambulatoriale e destinata all'erogazione di prestazioni che non necessitano di ricovero ospedaliero ma richiedono un elevato livello di coordinamento clinico-organizzativo da parte della struttura erogatrice che effettua la presa in carico del paziente. La DGR n. 15/22 del con la quale si definiscono le modalità di temporaneo utilizzo dei posti letto per acuti per le attività assistenziali di post-acuzie, in coerenza ai fabbisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di programmazione regionale. La DGR n. 26/9 del con la quale è stata definitivamente approvata la ripartizione tendenziale, tra le diverse aziende sanitarie, dei posti letto post-acuti della rete ospedaliera regionale. La DGR n. 52/16 del , con la quale è stata approvata in via preliminare la ripartizione tendenziale dei posti letto per acuti per specialità tra le aziende sanitarie. Il Piano preventivo delle attività di assistenza ospedaliera per l anno 2009 deve specificare, per categoria (ricoveri per acuti, post-acuti, day-service, altro) e tipo di assistenza (degenza ordinaria e a ciclo diurno): 1. la previsione dei volumi di attività direttamente prodotti dalla ASL; 2. la previsione dei volumi di attività da acquisire dalle altre aziende sanitarie, con valorizzazione degli stessi; 3. la previsione dei volumi di attività da acquistare da soggetti erogatori privati, con valorizzazione degli stessi. Relativamente al punto 3, le Aziende sanitarie locali che prevedono di dover acquistare prestazioni di assistenza ospedaliera da erogatori privati operanti presso ambiti territoriali diversi dal proprio, definiscono i volumi di attività e le rispettive valorizzazioni che saranno oggetto di delega di committenza verso la ASL su cui insiste territorialmente l erogatore privato. Pertanto, in fase di contrattazione, ogni ASL tiene conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere 6/ 19

7 garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza, la ASL nella quale è ubicata la struttura stima il valore economico, riferito ad altre ASL eventualmente interessate all acquisto di prestazioni di ricovero, in misura comunque non superiore a quanto liquidato nel corso dell ultimo anno, opportunamente rivisto per tener conto degli obiettivi economico finanziari previsti a livello regionale e dei processi di riorganizzazione in atto in base alla programmazione regionale. L Azienda nella quale insiste la struttura ha il ruolo di contraente e assicura i controlli di appropriatezza e di qualità delle prestazioni erogate indipendentemente dalla provenienza territoriale degli assistiti. 4. Livello di Assistenza Distrettuale Con riguardo al livello di assistenza distrettuale, la valutazione del fabbisogno complessivo e la verifica dell adeguatezza dell offerta rispetto alla domanda, già avviata con i provvedimenti della Giunta regionale sotto richiamati, tiene conto degli elementi di seguito riportati. I volumi di attività relativi ai diversi sottolivelli e i rispettivi valori economici possono essere definiti con riferimento a specifiche prestazioni, a raggruppamenti omogenei di prestazioni, a percorsi diagnostico/ terapeutici/riabilitativi ove precedentemente definiti, ovvero possono essere riferiti alla presa in carico di specifiche patologie, tipologie di pazienti, profili sanitari. Al fine di migliorare l accesso alle prestazioni, in particolare di quelle di complessità medio-bassa, le Aziende possono prevedere un articolazione dei volumi di attività e delle rispettive valorizzazioni per singolo distretto. Di seguito si riportano alcune indicazioni riferite a singole tipologie di assistenza distrettuale Assistenza residenziale e diurna a favore di soggetti anziani e adulti non autosufficienti (RSA e Centri diurni integrati) Le Aziende Sanitarie Locali, in fase di predisposizione del Piano preventivo delle attività, stimano il fabbisogno complessivo di prestazioni di assistenza residenziale e diurna a favore di soggetti anziani e adulti non autosufficienti, avendo riguardo ai seguenti riferimenti. La DGR n. 25/6 del con la quale è stata definita la disciplina di riordino delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dei Centri diurni integrati, con puntuale individuazione 7/ 19

8 delle caratteristiche strutturali e degli standard organizzativi delle RSA, della regolamentazione dell accesso e delle dimissioni in rapporto alle differenti tipologie di utenza, della graduazione dell offerta in relazione ai distinti livelli di assistenza sanitaria e sociale e con la specificazione delle tipologie di prestazioni da erogare, della regolamentazione dell inserimento per i malati terminali e ad alta intensità assistenziale. Il Piano preventivo delle attività per l anno 2009 deve specificare, per ciascun livello di intensità assistenziale: 1. la previsione dei volumi di attività direttamente prodotti dalla Asl; 2. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquistare da soggetti erogatori privati. Poiché la DGR n. 25/6 del prevede che la componente sanitaria della tariffa sia a carico della Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente, relativamente al punto 2 le ASL che prevedono di acquisire prestazioni da erogatori privati operanti presso ambiti territoriali diversi dal proprio, definiscono i volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, che saranno oggetto di contrattazione diretta con le strutture erogatrici. In ogni caso, la valorizzazione dei volumi di attività, per ciascun livello di intensità assistenziale, dovrà riferirsi esclusivamente alla componente sanitaria della tariffa Assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio-sanitaria Le Aziende sanitarie locali, in fase di predisposizione del Piano preventivo delle attività, stimano il fabbisogno complessivo di prestazioni di riabilitazione globale sanitaria e sociosanitaria avendo riguardo ai seguenti riferimenti. La DGR n. 8/16 del , che definisce le linee di indirizzo per la riorganizzazione della riabilitazione in Sardegna, attraverso l individuazione delle tipologie di strutture e delle modalità di erogazione delle prestazioni di tipo sanitario e socio sanitario, nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l accreditamento dei soggetti erogatori. La DGR n. 53/8 del , che definisce i parametri di fabbisogno ed il sistema di remunerazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione, disciplina l adeguamento dei 8/ 19

9 requisiti minimi dei centri sanitari e sociosanitari di riabilitazione e definisce i nuovi regimi assistenziali come di seguito riportati: riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità; riabilitazione globale a ciclo continuativo; riabilitazione disabili psichici a ciclo continuativo; riabilitazione disabili psichici diurna; residenziale a valenza socio-riabilitativa; residenziale a valenza socio-riabilitativa per pazienti con alto bisogno assistenziale; diurno a valenza socio-riabilitativa; ambulatoriale intensivo; ambulatoriale estensivo; domiciliare; mantenimento ambulatoriale; mantenimento domiciliare. La DGR n. 19/1 del riorganizza la rete territoriale in relazione alle attività sanitarie e socio sanitarie di riabilitazione globale. Al fine di consentire una adeguata gradualità del processo di riorganizzazione, in particolare per le prestazioni che presentano attualmente maggiori divari rispetto ai valori di riferimento, la delibera prevede inoltre una fase di transizione per l anno 2008 e rinvia a successivo provvedimento, preliminare alla definizione dei volumi di attività e tetti di spesa per gli anni , la definizione dell eventuale adeguamento dei parametri di fabbisogno per l anno Pertanto, al fine di completare il percorso graduale di avvicinamento ai parametri regionali di riferimento di bisogno di assistenza riabilitativa sanitaria e sociosanitaria, definiti nella DGR n. 53/8 del , in particolare per le prestazione che hanno presentato i maggiori divari - in più e in meno - rispetto al valore tendenziale, per l anno 2009 si definiscono i seguenti valori intermedi: - il parametro relativo alle prestazioni domiciliari è fissato in 110 prestazioni anno per 1000 abitanti (valore tendenziale: 80); 9/ 19

10 - il parametro per la riabilitazione dei disabili psichici in regime diurno è fissato in 19 prestazioni anno per 1000 abitanti (valore tendenziale: 22); - il parametro per il regime diurno a valenza socioriabilitativa è fissato in 52 prestazioni anno per 1000 abitanti (valore tendenziale: 50). Il Piano preventivo delle attività per l anno 2009, per ciascun nuovo regime di assistenza riabilitativa globale così come definito dalla DGR n. 53/8, deve specificare: 1. la previsione dei volumi di attività direttamente prodotti dalla Asl; 2. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquisire dalle altre aziende sanitarie; 3. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquistare presso soggetti erogatori privati. Nel Piano deve, inoltre, essere specificamente individuata la previsione dei volumi di attività, con relativa valorizzazione, da riferire all infanzia ed età evolutiva, tenendo conto, anche, dei contenuti della DGR n. 53/8 del In ogni caso, la valorizzazione dei volumi di attività per i diversi regimi di riabilitazione globale dovrà riferirsi esclusivamente alla componente sanitaria della tariffa Assistenza residenziale e semiresidenziale a favore di soggetti con problematiche di dipendenza Le Aziende sanitarie locali, in fase di predisposizione del Piano preventivo delle attività, stimano il fabbisogno complessivo di prestazioni residenziali e semiresidenziali a favore di soggetti con problematiche di dipendenza patologica, garantendo specifica attenzione all obiettivo di perseguire la progressiva riduzione dell invio di utenti in strutture extraregionali e avendo riguardo ai seguenti riferimenti. La DGR 44/9 del , nella quale sono state definite le linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche in Sardegna, attraverso l individuazione delle tipologie di strutture e delle modalità di erogazione delle prestazioni di tipo socio-sanitario, nonché dei requisiti organizzativi e strutturali per 10/ 19

11 l accreditamento dei soggetti erogatori ed è stato, inoltre, riorganizzato ed aggiornato il sistema tariffario. La DGR n. 12/3 del , nella quale si è provveduto a ridefinire l organizzazione della rete dei servizi per le dipendenze, pubblici e del privato sociale, e a fornire indicazioni sul fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le dipendenze patologiche. La DGR n. 35/6 del , nella quale sono state fornite le linee d indirizzo per l organizzazione dei Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze. La DGR n. 45/14 del , nella quale sono state adeguate le rette, fornite indicazioni sulla dotazione e qualificazione del personale e sui criteri di inserimento in struttura. Il Piano preventivo delle attività per l anno 2009 deve specificare, per ciascuna tipologia di assistenza residenziale e semiresidenziale a favore di soggetti con problematiche di dipendenza: 1. la previsione dei volumi di attività direttamente prodotti dalla Asl; 2. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquisire dalle altre aziende sanitarie; 3. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquistare presso soggetti erogatori privati. Relativamente al punto 3, le Aziende sanitarie locali che prevedono di acquistare prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale a favore di soggetti con problematiche di dipendenza da erogatori privati operanti presso ambiti territoriali diversi dal proprio, definiscono i volumi di attività e relativa valorizzazione che saranno oggetto di delega di committenza verso la ASL su cui insiste territorialmente l erogatore privato. Pertanto in fase di contrattazione, ogni ASL acquisisce e tiene conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e valorizzazione, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza, la ASL nella quale è ubicata la struttura stima la valorizzazione economica, riferita ad altre ASL eventualmente interessate all acquisto di prestazioni, in misura non superiore a quanto liquidato nel corso dell ultimo anno, opportunamente rivista per tener conto degli obiettivi economico finanziari previsti a livello regionale e dei processi di riorganizzazione in atto in base alla programmazione regionale. L Azienda nella quale insiste la struttura ha il ruolo di contraente e assicura i controlli di appropriatezza e di qualità delle prestazioni erogate indipendentemente dalla provenienza degli assistiti. 11/ 19

12 4.4. Assistenza residenziale a favore di soggetti con disturbo mentale Le Aziende sanitarie locali, in fase di predisposizione del Piano preventivo delle attività, stimano il fabbisogno complessivo di prestazioni residenziali a favore di soggetti con disturbo mentale avendo riguardo ai seguenti riferimenti. La DGR n. 35/6 del , nella quale sono fornite linee d indirizzo per l organizzazione dei Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze. La DGR n. 57/3 del , nella quale sono fornite le direttive per l adeguamento dei requisiti minimi per l autorizzazione al funzionamento, i parametri di fabbisogno e il sistema di remunerazione per le strutture residenziali che erogano prestazioni sociosanitarie per la salute mentale. Il Piano preventivo delle attività per l anno 2009 deve specificare, per ciascuna tipologia di assistenza residenziale a favore di soggetti con disturbo mentale: 1. la previsione dei volumi di attività direttamente prodotti dalla Asl; 2. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquisire dalle altre aziende sanitarie; 3. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquistare presso soggetti erogatori privati. Relativamente al punto 3, le Aziende sanitarie locali che prevedono di acquistare prestazioni di assistenza residenziale a favore di soggetti con disturbo mentale da erogatori privati operanti presso ambiti territoriali diversi dal proprio, definiscono i volumi di attività e relativa valorizzazione che saranno oggetto di delega di committenza verso la ASL su cui insiste territorialmente l erogatore privato. Pertanto in fase di contrattazione, ogni ASL acquisisce e tiene conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e valorizzazione, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza, la ASL nella quale è ubicata la struttura stima la valorizzazione economica, riferita ad altre ASL eventualmente interessate all acquisto di prestazioni, in misura non superiore a quanto liquidato nel corso dell ultimo anno, opportunamente rivista per tener conto degli obiettivi economico finanziari previsti a livello regionale e dei processi di riorganizzazione in 12/ 19

13 atto in base alla programmazione regionale. L Azienda nella quale insiste la struttura ha il ruolo di contraente e assicura i controlli di appropriatezza e di qualità delle prestazioni erogate indipendentemente dalla provenienza degli assistiti Assistenza socio-sanitaria a favore dei malati di AIDS, e patologie correlate Le Aziende Sanitarie Locali, in fase di predisposizione del Piano preventivo delle attività, stimano il fabbisogno di prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate, differenziato per le residenze collettive o case alloggio e per le attività assistenziali a domicilio, avendo riguardo in particolare alla DGR n. 49/27 del che stabilisce che i trattamenti presso residenze collettive e case alloggio, o a domicilio, dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate, dal 2007 sono erogati dalle ASL, nell ambito dell assistenza distrettuale, a valere sulla quota indistinta dei trasferimenti dal Fondo Sanitario regionale. Il Piano preventivo delle attività per l anno 2009 deve specificare, per ciascuna tipologia di attività di assistenza residenziale e per quelle a carattere domiciliare a favore dei malati di AIDS: 1. la previsione dei volumi di attività direttamente prodotti dalla Asl; 2. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquistare presso soggetti erogatori privati. Relativamente al punto 2, le Aziende sanitarie locali che prevedono di acquistare prestazioni di assistenza residenziale a favore dei malati di AIDS da erogatori privati operanti presso ambiti territoriali diversi dal proprio, definiscono i volumi di attività e relativa valorizzazione che saranno oggetto di delega di committenza verso la ASL su cui insiste territorialmente l erogatore privato. Pertanto in fase di contrattazione, ogni ASL acquisisce e tiene conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e valorizzazione, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza, la ASL nella quale è ubicata la struttura stima la valorizzazione economica, riferita ad altre ASL eventualmente interessate all acquisto di prestazioni, in misura non superiore a quanto liquidato nel corso dell ultimo anno, opportunamente rivista per tener conto degli obiettivi economico finanziari previsti a livello regionale e dei processi di riorganizzazione in atto in base alla programmazione regionale. L Azienda nella quale insiste la struttura ha il ruolo di contraente e assicura i controlli di appropriatezza e di qualità delle prestazioni erogate indipendentemente dalla provenienza degli assistiti. 13/ 19

14 4.6. Assistenza specialistica ambulatoriale Le Aziende sanitarie locali, in fase di predisposizione del Piano preventivo delle attività, stimano il fabbisogno complessivo di prestazioni di all assistenza specialistica ambulatoriale avendo riguardo ai seguenti riferimenti. La DGR n. 4/7 del , con la quale è stato adottato il Piano Regionale attuativo di contenimento dei tempi di attesa per il triennio , previsto dall art. 1, comma 280 della Legge 23/12 /2005 n La DGR n. 30/36 del con la quale sono stati dati indirizzi alle ASL per l applicazione degli sconti tariffari previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale. La DGR n. 34/9 del con la quale è stata avviata la progressiva revisione del nomenclatore tariffario regionale attraverso un primo provvedimento volto al riequilibrio, graduale e sostenibile da parte del sistema degli erogatori, dei valori tariffari verso quelli massimi fissati a livello nazionale, con l obiettivo di perseguire le seguenti finalità generali: - promuovere l accessibilità degli assistiti alle visite specialistiche generali e di controllo erogate per conto del SSN, nel contesto di protocolli diagnostico-terapeutici e nel rispetto dei tempi massimi di attesa stabiliti; - favorire il processo di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio secondo logiche di efficacia e di efficienza. La DGR n. 37/9 del con la quale sono state definite le linee guida per la attivazione ed il corretto funzionamento del day-service, una modalità assistenziale innovativa, intermedia tra day hospital e specialistica ambulatoriale e destinata all'erogazione di prestazioni che non necessitano di ricovero ospedaliero ma richiedono un elevato livello di coordinamento clinico-organizzativo da parte della struttura erogatrice che effettua la presa in carico del paziente. La DGR n. 48/21 del con la quale è stata prevista la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio, ai sensi dell art. 1, comma 796, lettera o, legge 296/2006 e che individua, a livello regionale e in ciascuna Azienda Sanitaria, i Laboratori di Riferimento per le differenti discipline, nonché le strutture ad essi afferenti, in una logica hub and 14/ 19

15 spoke, attraverso l adozione di un governo unico della rete dei servizi e la realizzazione di un sistema informatico che supporti l integrazione funzionale di tutti i laboratori. La DGR n. 51/48 del con la quale sono stati adottati percorsi riabilitativi nell ambito dei livelli essenziali di assistenza afferenti alla branca specialistica di medicina fisica e riabilitativa. La DGR n. 41/29 DEL con la quale sono state recepite le disposizioni attuative del DPCM 5 marzo 2007, recante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, e sono state apportate alcune modifiche al nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Inoltre, in assenza di consolidati parametri nazionali e regionali, la previsione del fabbisogno di prestazioni, riferito alle macroaree diagnostica per immagini, laboratorio di analisi, medicina fisica e riabilitativa, branche a visita, deve tenere conto dei seguenti elementi: a. analisi dei dati di consumo della popolazione per macroaree, in particolare con riferimento al biennio ; b. modulazione dell offerta di prestazioni specialistiche in relazione all esigenza di: - rispettare i tempi di attesa per le diverse prestazioni, fissati a livello regionale e/o nazionale; - garantire adeguate condizioni di accesso alle prestazioni, anche alla popolazione residente in territori decentrati; - coniugare i volumi di prestazioni con i requisiti di appropriatezza clinica ed erogativa delle stesse; Il Piano preventivo delle attività per l anno 2009 deve specificare, per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: 1. la previsione dei volumi di attività direttamente prodotti dalla Asl; 2. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquisire dalle altre aziende sanitarie; 3. la previsione dei volumi di attività, con valorizzazione degli stessi, da acquistare presso soggetti erogatori privati. 15/ 19

16 Relativamente al punto 3 le Aziende sanitarie locali che debbano acquistare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da erogatori privati operanti presso ambiti territoriali diversi dal proprio, definiscono i volumi di attività e relativi tetti di spesa che saranno oggetto di delega di committenza verso la ASL su cui insiste territorialmente l erogatore privato. Pertanto in fase di contrattazione, ogni ASL acquisisce e tiene conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e valorizzazione, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza, la ASL nella quale è ubicata la struttura stima il valore economico delle prestazioni, riferito ad altre ASL eventualmente interessate all acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, in misura non superiore a quanto liquidato nel corso dell ultimo anno, opportunamente rivisto per tener conto degli obiettivi economico finanziari previsti a livello regionale e dei processi di riorganizzazione in atto in base alla programmazione regionale. L Azienda nella quale insiste la struttura ha il ruolo di contraente e assicura i controlli di appropriatezza e di qualità delle prestazioni erogate indipendentemente dalla provenienza degli assistiti. In ogni caso, la valorizzazione dei volumi di attività per i diversi raggruppamenti omogenei di prestazioni dovrà specificare, distintamente, il valore complessivo da tariffa e il valore imputabile al SSN al netto della eventuale quota di compartecipazione del cittadino. 5. Contratti con erogatori privati Le ASL, sulla base del fabbisogno di prestazioni da acquisire da soggetti privati accreditati di cui al Piano preventivo delle attività per l anno 2009 e compatibilmente con gli obiettivi economico finanziari previsti nell accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007, relativo all approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell equilibrio economico ai sensi dell art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311., e con gli obiettivi economico finanziari assegnati alle aziende sanitarie locali, procedono alla stipula di contratti per l anno Con successivo provvedimento della Giunta Regionale sono adottati gli schemi tipo di contratto e definite le linee di indirizzo per la ripartizione tra erogatori di prestazioni affini. 6. Accordi tra aziende sanitarie 16/ 19

17 Le Aziende sanitarie locali possono acquisire prestazioni sanitarie dalle altre ASL, dalle AOU di Cagliari e Sassari e dalla AO Brotzu; in tali casi l articolo 8 della la L.r. 10/2006 stabilisce che le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale. L acquisizione di prestazioni può comprendere attività di : 1. assistenza riabilitativa, 2. assistenza ospedaliera, 3. assistenza specialistica ambulatoriale. Per quanto attiene al punto 1, la definizione di accordi sarà limitata alle tipologie di riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità, riabilitazione globale a ciclo continuativo e riabilitazione disabili psichici diurna; tipologie di attività per le quali gli atti di programmazione regionali, nello specifico la DGR n.19/1 del , hanno previsto una distribuzione della offerta, in parte pubblica, articolata in poli territoriali. Per quanto attiene al punto 2 assistenza ospedaliera, la definizione degli accordi riguarda le prestazioni di ricovero ordinario e diurno, in regime di acuzie e post-acuzie. In via sperimentale, per l anno 2009, gli accordi per l acquisizione di prestazioni saranno definiti esclusivamente per le prestazioni di assistenza ospedaliera. Gli accordi sono previsti esclusivamente per le Azienda Sanitarie Locali che registrano livelli di mobilità significativi, quantificati in termini di valore tariffario dei ricoveri ospedalieri. In fase di prima applicazione, le Asl sono tenute alla stipula degli accordi nei confronti di ciascuna azienda sanitaria (sia essa Asl, o Ao, o Aou) che fornisce più del 5% del valore tariffario complessivo delle prestazioni ospedaliere necessarie per rispondere ai bisogni di assistenza della popolazione residente. Per il 2009, le Asl tenute alla stipula degli accordi sono riportate nella tabella seguente, costruita sulla base dei dati di ospedalizzazione e mobilità intra-regionale dell anno / 19

18 Azienda Sanitaria di Asl acquirente (di residenza degli assistiti) produzione ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 ASL 1 x ASL 2 ASL 3 x x ASL 4 ASL 5 ASL 6 ASL 7 ASL 8 x x x x x AO Brotzu x x x x x x AOU CA x x x x x AOU SS x x Gli accordi per l assistenza ospedaliera tra aziende sanitarie pubbliche, avviati in via sperimentale, sono definiti tenendo conto dei seguenti obiettivi di programmazione regionale: facilitare l accesso alla cura nei presidi sanitari più prossimi alla residenza dell assistito per le malattie di bassa-media complessità assistenziale; migliorare l appropriatezza nell erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, con particolare riferimento alle prestazioni caratterizzate da elevato rischio di inappropriatezza; realizzare le reti assistenziali e professionali definite dal PRSS , finalizzate ad assicurare qualità, equità e continuità nell assistenza dei malati, con particolare riferimento ai cittadini affetti da malattie croniche e degenerative. Gli accordi sono sviluppati sulla base di specifici obiettivi assistenziali definiti nei piani preventivi di attività e, in particolare, devono essere supportati da una attenta analisi dei bisogni, della domanda, dell offerta e della sua distribuzione sul territorio. 18/ 19

19 Gli accordi devono riportare le azioni che si intendono porre in essere da parte delle aziende sanitarie, singolarmente o congiuntamente, per raggiungere gli obiettivi perseguiti e i principali indicatori di processo e di risultato. Il rispetto degli accordi sottoscritti tra le aziende sanitarie, sarà oggetto di monitoraggio e verifica da parte della Regione, attraverso la costituzione di appositi tavoli di confronto. 19/ 19

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