LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UNA PARCELLA (OPINAMENTO) OVVERO DI PARERE DI CONGRUITA AI SENSI DELL ART C.C.

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1 LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UNA PARCELLA (OPINAMENTO) OVVERO DI PARERE DI CONGRUITA AI SENSI DELL ART C.C. *** Approvate dal Consiglio dell in data 14 marzo 2016 *** PREMESSE Come noto l articolo 9 del D.L. del 24/01/2012 n. 1, ha disposto l abrogazione delle tariffe professionali. Lo stesso decreto ha altresì stabilito che, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, le tariffe si continuino ad applicare fino all entrata in vigore dei decreti ministeriali in cui sarebbero stati fissati altri e diversi parametri. L articolo 41 del D.M. 140/ prevede che le nuove disposizioni debbano trovare applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto (23 agosto 2012). Nella risposta al Pronto Ordini (P.O.) n. 353/2012 del 30/11/2012 il nostro Consiglio Nazionale recepisce la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n del 12/10/2012 che ha stabilito che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Nella stessa comunicazione viene altresì precisato che alla luce di tale sentenza la tariffa si applicherà solo nei casi in cui la prestazione si sia conclusa prima dell entrata in vigore del DM 140/2012 (23/08/2012) mentre per quelle concluse successivamente a tale data si applicheranno i parametri di cui al DM 140/2012, senza la necessità di richiedere alcun parere di liquidazione all Ordine. Il Consiglio Nazionale ha successivamente evidenziato come, alla luce dell abrogazione delle tariffe professionali, implicitamente fosse venuto meno la necessità di rilasciare il parere per l emissione dei decreti 1 D.M. 20/07/2012 n. 140: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2012, n. 195).

2 ingiuntivi ex art Cod. Proc. Civ.. 2 In tali casi, pertanto, il ricorso al procedimento monitorio per l emissione del decreto ingiuntivo a seguito dell abrogazione delle tariffe legalmente approvate sarà possibile solo nel caso in cui il professionista potrà dare la prova del suo credito in forma scritta, attraverso l accordo siglato con il cliente. Tuttavia, l articolo 9 del D.L. citato non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configuri un ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito dalle parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell art cod. civ 3. Considerato che l art cod. civ. non ha subito alcuna modifica, ai Consigli degli Ordini spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Il parere rilasciato ai sensi dell art cod. civ., a differenza di quello previsto dalle norme del codice di procedura civile, infatti, è svincolato dall esistenza della tariffa professionale; pertanto deve ancora accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi, ex art cod. civ. Ciò nonostante, tale parere non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrebbe come oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrebbe fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa. 4 Si deve inoltre precisare che il parere dell Ordine ai sensi dell art cod. civ. potrà essere richiesto sia dal Giudice, sia direttamente dal professionista. Per quanto finora detto, benché l ipotesi di rilascio di un parere preventivo dell Ordine su richiesta del professionista per l emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e 636 c.p.c. sulla base dei parametri di cui al D.M. 140/2012 sia di fatto non percorribile, laddove invece tale richiesta provenga direttamente dal giudice, considerato che tale prassi è assai diffusa nei Tribunali, l Ordine può discrezionalmente valutare di dare seguito alla richiesta, valorizzando i compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal D.M. 140/2012 ed evidenziando nel parere che la liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. 140/2012 compete esclusivamente all organo giurisdizionale. Volendo pertanto schematizzare le casistiche finora evidenziate, si sottolinea come la principale discriminante sia rappresentata dalla data di conclusione della prestazione, in quanto per quelle concluse 2 P.O. n. 227/2013: ( ) Le norme del codice di procedura civile prevedono, infatti, che il Consiglio dell Ordine era chiamato a rilasciare il parere di liquidazione solo laddove esisteva una tariffa legalmente approvata, conseguentemente venendo meno la tariffa professionale sembra venir meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. 3 P.O. 329/2014, nota 6: La norma prevede che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell associazione professionale a cui il professionista appartiene. La richiesta del parere, seppur non vincolante, non è una facoltà per il giudice bensì un obbligo cui il giudice stesso non può sottrarsi. Proprio dove non esistono le tariffe professionali assume imprescindibile rilievo il parere dell organo rappresentativo prescritto dall art cod. civ., che è finalizzato a garantire ( ) che all organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo (Cass. 22 gennaio 2000, n. 694; Cass. 21 ottobre 2011, n ). 4 P.O. 329/2014: ( ) A puro titolo esemplificativo e specificando che la liquidazione di compensi ai sensi del D.M. 140/2012 compete esclusivamente all organo giurisdizionale, il parere potrebbe contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal D.M. 140/2012 (...)

3 prima del 23/08/2012 continuano ad applicarsi le vecchie tariffe professionali ed il Consiglio dell Ordine potrà continuare a rilasciare i propri pareri di liquidazione delle parcelle, come meglio innanzi specificato. Per tutte le prestazioni concluse dopo il 23/08/2012 dovranno invece applicarsi i nuovi parametri di cui al D.M. 140/2012 per le quali, ai sensi dell art cod. civ., il Consiglio dell Ordine, su istanza del professionista o del giudice, potrà rilasciare un parere finalizzato a fornire un supporto all organo giurisdizionale e contenente al più la valorizzazione dei compensi di massima spettanti ai sensi del D.M. 140/2012 o una fascia di intervallo entro la quale gli stessi compensi dovrebbero essere ricompresi. PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI Sotto il profilo procedurale, si evidenzia che sia il parere di liquidazione sia il parere di congruità sulle parcelle professionali emesso dal Consiglio dell Ordine è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo e che in quanto atto amministrativo deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione ai procedimenti amministrativi 5. Pertanto, il Consiglio dell Ordine, ricevuta la richiesta di liquidazione della parcella da parte del professionista, deve procedere alla nomina del responsabile del procedimento e deve comunicare all Iscritto ed al Cliente, con le modalità previste dall articolo 8 della Legge 241/1990, l avvio di apertura del procedimento per il rilascio del provvedimento amministrativo, affinché il cliente possa, ai sensi dell art. 10 della citata legge, non solo prendere visione degli atti del procedimento, ma anche presentare memorie scritte e documenti, che il Consiglio dell Ordine ha l obbligo di valutare ove siano pertinenti all oggetto del procedimento. 6 Pertanto si consiglia all iscritto di effettuare preliminarmente un analisi critica della difendibilità delle proprie asserzioni alla luce delle eventuali eccezioni rilevabili dal proprio Cliente nonché della documentazione necessaria a comprovare l esistenza dell incarico o di una situazione di fatto assimilabile. Si evidenzia che l inesistenza di un accordo scritto tra le parti costituisce proprio la fattispecie più frequente per la richiesta di parere all Ordine. L iscritto dovrà in tale caso autocertificare l esistenza dell incarico e degli altri presupposti giuridici costitutivi del credito nei confronti del suo Cliente. Tale assunzione di responsabilità avrà anche riflessi sotto un profilo disciplinare, qualora il Cliente, nell intervenire nel procedimento, sconfessasse quanto dichiarato dall iscritto. Nell ottica di fornire ai Colleghi una giusta consapevolezza su come si articola il procedimento di rilascio del parere, nonché su tutte le informazioni ed i documenti necessari a sostenere le proprie ragioni, anche in vista della instaurazione della relativa causa con il Cliente, si suggerisce di far precedere la richiesta all Ordine da queste attività preliminari da effettuarsi a cura dell Iscritto: 5 Si veda la sentenza del TAR del Lazio del 10 gennaio 2012 n. 196, richiamata nel P.O. n. 329/2014 del 14 gennaio Non appare ancora definitivamente chiaro se tale impostazione debba essere seguita esclusivamente per l adozione del parere di liquidazione delle prestazioni concluse in vigenza di tariffa (pertanto entro il 23/08/2012), o anche per il rilascio del parere di congruità ai sensi dell art cod. civ. per le prestazioni concluse successivamente al 23/08/2012 la cui liquidazione, come stabilito dal D.M. 140/2012, è di esclusiva competenza dell organo giurisdizionale. Le tutele previste dalla legge 241/1990 per i soggetti nei confronti dei quali l atto amministrativo è destinato a produrre effetti, infatti, presuppongono che il provvedimento adottato dall Ordine possa incidere direttamente sulla sfera giuridica dei soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo (professionista e cliente) e non che invece tale parere, ancorché ritenuto obbligatorio dal giudice, sia comunque per il medesimo non vincolante (Si veda in proposito l Ordinanza del Tribunale di Udine, Cron. 853/14 del 17/02/2014 P.O.329/2014, nota 7).

4 a) Elencare tutte le prestazioni che ha svolto a favore di un medesimo Cliente (ciò perché ogni richiesta può riferirsi solo ad un Cliente); b) Sulla base della data di conclusione della prestazione, distinguere quelle concluse prima del 23/08/2012 da quelle concluse successivamente (pertanto per ogni prestazione è necessario esplicitare la data in cui questa può dirsi conclusa, a titolo di esempio: o la tenuta della contabilità 2011 è conclusa il 31/12/2011 e rientra nella T.P., o la comunicazione dati IVA 2012 trasmessa il 28/02/2012 rientra nella T.P., o la dichiarazione dei redditi 2011 (unico 2012) trasmessa il 30/09/2012 NON rientra nella T.P., o la tenuta della contabilità 2012 si ritiene conclusa il 31/12/2012 e pertanto NON rientra, neppure parzialmente, nella T.P.); c) Se vi sono sia prestazioni concluse prima del 23/08/2012 che successivamente, prepararsi a predisporre due richieste differenti (una di liquidazione ed una, eventualmente, di congruità) a ciascuna delle quali deve essere allegata la relativa documentazione (di fatto costituiscono due fascicoli autonomi e saranno due procedimenti autonomi); d) Verificare aver compilato il corretto modello di istanza, poiché la modulistica è differente per i due tipi di richiesta, benché appaiano simili; e) Accertarsi di avere tutta la documentazione necessaria a dimostrare ciascuna prestazione effettuata, compresa l eventuale lettera di incarico firmata, ricordandosi che ogni eventuale accordo scritto tra le parti supera le previsioni sia della tariffa che del DM 140 (in caso di esistenza di un accordo scritto potrà essere presentata solo la richiesta di parere di liquidazione per le prestazioni concluse prima del 23/08/2012, mentre per quelle successive NON potrà essere formulata alcuna richiesta di parere all Ordine); f) Per ciascuna prestazione ricadente nel periodo di vigenza della T.P. individuare i relativi articoli applicabili, nonché tutti gli elementi ed i parametri richiesti per la quantificazione dei vari compensi (valore pratica, n. quadri, ore, ecc.), compilando tutti i campi previsti nell apposito modello di parcella su schema conforme, fornendo ogni opportuna documentazione a riscontro. g) Per ciascuna prestazione NON ricadente nella T.P. ma da quantificare secondo i parametri del DM 140, individuare i relativi riferimenti e tutti gli elementi necessari per la concreta quantificazione del compenso, compilando tutte le informazioni richieste nell apposito modello (da considerare che a parità di prestazione il DM 140/2012 può utilizzare parametri completamente diversi rispetto alla T.P.). h) Porre particolare attenzione alla redazione della relativa relazione illustrativa (che pertanto potrebbero essere due), poiché, soprattutto con riferimento a quello di congruità, l Ordine deve poter fondare il suo parere unicamente sull analisi della documentazione e delle dichiarazioni fornite dall iscritto che, pertanto, devono essere più esaustive e complete possibili. i) La relazione illustrativa dell attività svolta dovrà contenere gli elementi utili ad evidenziare:

5 o Oggetto ed obiettivi dell incarico conferito; o In caso di Onorario Preconcordato, attestazione dell esistenza di un accordo sul compenso da applicare; in caso di preventivo allegare copia del preventivo, eventualmente accettato dal cliente, in caso di accordo verbale allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; o Durata dell incarico: data iniziale e finale; o Descrizione dello svolgimento della pratica; o Eventuale supporto fornito dal cliente; o Risultato economico dell attività svolta ed eventuali vantaggi anche non economici ottenuti dal cliente; o Incarico non giunto a compimento ed eventuali motivazioni; o Motivazioni atte a supportare la richiesta di applicazione di maggiorazioni o riduzioni previste dalla T.P. o dal D.M. 140/2012; o Altre osservazioni, documenti, attestazioni, o elementi per la migliore identificazione delle prestazioni eseguite, del calcolo degli onorari e di tutti gli elementi utili per la concreta determinazione degli onorari medesimi ed in particolare: Espressa indicazione del valore della pratica (come definito per ciascuna prestazione dalla T.P. o dal D.M. 140/2012); Articolo, comma, tabella, lettera, punto, numero di cui alla T.P. applicabile ovvero Articolo, comma riquadro di cui al D.M. 140/2012; In caso di rimborso di spese di trasferta, va allegata la stampa della pagina internet sezione servizi online - costi kilometrici e, per la distanza percorsa, la stampa della pagina internet sezione itinerari ; In caso di precedenti incarichi, conferiti dal medesimo cliente ed aventi identico oggetto, indicazioni relative a parcelle quietanzate a questi riferite e qualunque altro elemento atto ad evidenziare l esistenza di una abitudinarietà nelle prestazioni e nell accettazione dei relativi compensi da parte del cliente. j) Fare un analisi critica della difendibilità delle proprie asserzioni alla luce delle eventuali eccezioni rilevabili dal proprio Cliente, non solo nell eventuale futura causa ma anche nella fase preventiva di rilascio del parere (infatti, nel malaugurato caso in cui il Cliente sostenesse per esempio che una o più prestazioni non sono state eseguite, l Ordine non solo si troverebbe nella condizione di non poter esprimere alcun parere, ma sarebbe anche tenuto a trasmettere il fascicolo al Consiglio di Disciplina per l ipotetica condotta irregolare del Collega). MODULISTICA DA UTILIZZARE L istanza per il rilascio del parere di liquidazione (opinamento) ovvero quello per il rilascio del parere di congruità, deve essere presentata utilizzando i modelli all uopo predisposti e disponibili sul sito dell Ordine 7. 7 Su sito è presente sia la modulistica per la richiesta del parere di congruità ai sensi dell articolo 2233 c.c., sia quella per la richiesta di liquidazione degli onorari da parte dell Ordine per le prestazioni concluse prima del 23 agosto 2012, per le quali si continua ad applicare la precedente tariffa professionale.

6 Qualora per il medesimo cliente siano state emesse più parcelle, per le quali si intende richiedere il parere di liquidazione ovvero di congruità, può essere presentata un unica istanza. Per richiedere un PARERE DI LIQUIDAZIONE (OPINAMENTO DI UNA PARCELLA), che dovrà riguardare esclusivamente prestazioni professionali soggette a Tariffa Professionale concluse PRIMA del 23/08/2012, dovrà essere presentata la seguente documentazione: 1) Richiesta di Liquidazione Parcella (Modello Opinamento ) con marca da bollo da Euro 16,00; 2) Relazione illustrativa sull attività svolta e sulle prestazioni effettuate (allegato n. 1); Allegare, oltre a tutta l altra documentazione necessaria, anche la lettera di incarico sottoscritta dal cliente, preventivo accettato dal cliente o altra documentazione atta a comprovare l esistenza di una situazione di fatto assimilabile; se trattasi di accordo verbale in ogni caso il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 3) Parcella già inviata al cliente (in duplice copia firmate in originale); 4) Parcella redatta su schema conforme contenente il dettaglio delle singole prestazioni, dei compensi ed il prospetto di raccordo riepilogativo (allegato n. 2); 5) N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 che sarà applicata sul parere di liquidazione rilasciato dall Ordine. Per richiedere un PARERE DI CONGRUITA, che dovrà riguardare esclusivamente prestazioni professionali contemplate dall articolo 15 del D.M. 140/2012 concluse DOPO il 23/08/2012, dovrà essere presentata la seguente documentazione: 1) Richiesta di Parere (Modello Parere di congruità ) con marca da bollo da Euro 16,00; 2) Relazione illustrativa sull attività svolta e sulle prestazioni effettuate (allegato n. 1); Allegare, oltre a tutta l altra documentazione necessaria, anche la lettera di incarico sottoscritta dal cliente, preventivo accettato dal cliente o altra documentazione atta a comprovare l esistenza di una situazione di fatto assimilabile; se trattasi di accordo verbale in ogni caso il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 3) Parcella già inviata al cliente (in duplice copia firmate in originale); 4) Parcella redatta su schema conforme contenente il dettaglio delle singole prestazioni, dei compensi ed il prospetto di raccordo riepilogativo (allegato n. 2); 5) N. 1 marca da bollo da Euro 16,00 che sarà applicata sul parere di congruità rilasciato dall Ordine. Si precisa che non potranno essere prese in considerazione richieste di rilascio di parere di congruità prive del dettaglio delle prestazioni e dei compensi, nonché di una breve ma esauriente relazione illustrativa dell attività svolta. Non possono essere oggetto di parere le spese vive sostenute dall iscritto.

7 CONTENUTO DEL PARERE DI CONGRUITA RILASCIATO DALL ORDINE Si sottolinea come, trattandosi di un parere non obbligatorio, l Ordine ha sempre la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se rilasciare o meno il parere di congruità. Come già evidenziato, il parere di congruità è volto ad accertate la coerenza dell onorario richiesto rispetto alla lettera di incarico ovvero ad una dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi ovvero, in assenza o inapplicabilità di quanto precede, ai parametri di cui al D.M. 140/2012, per le sole casistiche ad esso riconducibili. Lo stesso parere, pertanto, avrà l obiettivo di supportare il giudice nella comprensione della complessità delle prestazioni rese, nonché fornire indicazioni su tutti gli elementi che le caratterizzano. Il parere, quindi, potrà contenere: Una generica indicazione di coerenza rispetto all applicazione dei parametri di cui ai D.M. 140/2012, laddove la stessa sia stata verificata a seguito della loro applicazione alle casistiche ad esso riconducibili; Una generica indicazione di coerenza di comportamento rispetto a quello contrattualmente stabilito tra le parti con la redazione e sottoscrizione per accettazione della lettera di incarico; Una generica indicazione di coerenza di comportamento rispetto ad una dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi; Una generica indicazione di congruità o di non congruità dei compensi richiesti ovvero, laddove possibile, una indicazione dell importo massimo che si potrebbe ritenere congruo in base all applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012, per le sole casistiche ad esso riconducibili o sulla base di dimostrata pregressa abitudinarietà, sia nelle prestazioni che nei compensi. Si precisa che in nessun caso l esito potrà contenere un dettaglio di liquidazione in quanto si ritiene che, allo stato attuale e per quanto riportato in premessa, questa potrà essere disposta esclusivamente dall autorità giudiziaria. CONSIDERAZIONI FINALI Si evidenzia come l attuale quadro normativo imponga la necessità della redazione e sottoscrizione della lettera di incarico anteriormente all inizio dello svolgimento dell attività professionale; ciò sia a tutela delle ragioni del professionista sia per il rispetto della normativa cogente, tra cui quella relativa agli obblighi antiriciclaggio. FONTI NORMATIVE E PRASSI DI RIFERIMENTO - Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27; - Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (G.U. 22 agosto 2012 n. 195;

8 - C.N.D.C.E.C. Informativa n. 21/12 del 7 marzo 2012 (versione rettificata); - C.N.D.C.E.C. Risposta al Pronto Ordini n. 113/2012 del 31 maggio 2012; - C.N.D.C.E.C. Informativa n. 73/2012 del 3 ottobre 2012; - C.N.D.C.E.C. Risposta al Pronto Ordini n. 353/2012 del 30 novembre 2012; - C.N.D.C.E.C. Risposta al Pronto Ordini n. 227/2013 del 12 settembre 2013; - C.N.D.C.E.C. Risposta al Pronto Ordini n. 329/2014 del 14 gennaio 2015; - C.N.D.C.E.C. Risposta al Pronto Ordini n. 138/2015 del 12 giugno Circoscrizione del Tribunale di Sassari

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