Le nuove tariffe dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in materia di compensi dei sindaci
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- Gianmaria Stefani
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1 Le nuove tariffe dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in materia di compensi dei sindaci di Antonino Romano Le nuove tariffe avranno effetto sia per gli incarichi di sindaco conferiti dopo tale data che facciano ad esse rinvio per la determinazione del corrispettivo, sia per gli incarichi in corso alla data del 30 ottobre Con circolare 14 aprile 2011, numero 9, Assonime esamina le principali ricadute operative delle modifiche alle tariffe dei dottori commercialisti per le società di capitali, operate con regolamento 2 settembre 2010, n Principi del codice civile in materia di compensi del collegio sindacale Come precisato dall articolo 37 del codice civile, la retribuzione annuale dei sindaci delle società per azioni deve essere determinata dall assemblea all atto della nomina per l intero periodo di durata del loro ufficio. La regola vale per tutte le società per azioni e in accomandita per azioni, ivi comprese le società con azioni quotate. Essa trova applicazione anche alle società a responsabilità limitata, in forza del richiamo contenuto nell articolo 2477 del codice civile, secondo cui in caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale si applicano le disposizioni che regolano il collegio sindacale nelle società per azioni. La materia dei compensi del collegio sindacale è informata ai principi della predeterminazione e della invariabilità del compenso al fine di garantire la serietà e l indipendenza dell attività di controllo, tuttavia il codice non dice nulla sulla misura del compenso, né indica i principi o i criteri in base ai quali si debba determinare l importo. In via di prassi, quindi, l assemblea della società fissa i compensi dei sindaci indicando un determinato importo, oppure facendo rinvio alle tariffe professionali. Le nuove tariffe professionali sui compensi dei sindaci rilevano, dunque, solo nei casi in cui il compenso sia fissato mediante rinvio alle medesime tariffe.
2 Le principali novità della tariffa in materia di compensi per la funzione di sindaco e di revisore legale Il sistema dei compensi per l attività di controllo generale si articola in tre onorari specifici: ecco lo schema. Attività di vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (ivi compreso l adeguatezza e il concreto funzionamento dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile) ed attività inerenti alle riunioni periodiche del collegio sindacale Commisurato all ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell esercizio in cui si sono svolte le riunioni periodiche Redazione della relazione al bilancio di esercizio e rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico dei sindaci commisurato al maggior ammontare tra l importo complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio e l importo del capitale sociale sottoscritto Partecipazioni alle riunioni degli organo collegiali societari determinato in base agli onorari graduali massimi previsti dalla tabella 1, punto I, lett. E), del decreto individuati in misura pari al capitale sociale sottoscritto dalla società Il compenso complessivo annuo del sindaco deriva dal cumulo di questi tre onorari specifici. Il nuovo sistema dei compensi non contempla più invece una previsione che indica per i compensi dei sindaci un tetto massimo. La tariffa contiene, inoltre, una specifica previsione per gli onorari diretta a remunerare lo svolgimento della funzione di revisore legale sulle società svolta ai sensi dell articolo 2409 bis e seguenti del codice civile. L onorario spettante per lo svolgimento della funzione di revisore legale è commisurato al tempo impiegato secondo quanto previsto dall articolo 24. Nel caso in cui, quindi, il sindaco eserciti anche la funzione di revisore legale, il suo compenso globale dovrà essere determinato cumulando gli onorari previsti ai sensi dell articolo 37 e quelli previsti dall articolo 32 della tariffa.
3 Gli effetti delle nuove tariffe sui compensi dei sindaci Il regolamento che contiene le nuove tariffe è entrato in vigore il 30 ottobre In base all articolo 56 del regolamento, le nuove tariffe trovano applicazione anche nei confronti delle prestazioni in corso a tale data. Questo significa che le nuove tariffe avranno effetto: a) sia per gli incarichi di sindaco conferiti dopo tale data che facciano ad esse rinvio per la determinazione del corrispettivo, b) sia per gli incarichi in corso alla data del 30 ottobre Nell interpretazione di ASSONIME, le nuove tariffe professionali possono avere un impatto diretto e immediato sui compensi dei sindaci relativamente agli incarichi in corso purché ricorrano congiuntamente due condizioni: (i) deve trattarsi di sindaci che rivestono la qualifica di dottori commercialisti o esperti contabili; (ii) deve trattarsi di un compenso che l assemblea ha fissato facendo un diretto riferimento alle tariffe professionali. Le nuove tariffe non hanno invece effetto nel caso in cui si tratti di sindaci che non sono dottori commercialisti o esperti contabili e nel caso in cui i compensi siano fissati con un criterio autonomo senza far rinvio alle tariffe. Disposizioni transitorie sulle prestazioni in corso L articolo 56 del decreto stabilisce che: per le prestazioni in corso alla data in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati: a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa. La normativa, pertanto, appare abbastanza chiara nel consentire ai componenti dei collegi sindacali in essere al 30 ottobre 2010, di 'adeguare' la parcella con i valori stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n Tuttavia, la limpidezza del testo del decreto non convince appieno l Ufficio Studi dell Associazione italiana tra le società per azioni secondo cui l applicazione immediata delle nuove tariffe ai rapporti in corso appare difficilmente compatibile sia con i principi generali in materia contrattuale, che impongono che l accordo per perfezionarsi debba essere completo sotto tutti i suoi profili, sia con la previsione espressa dell art c.c. che, per i sindaci di società per azioni, prevede che: la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto,
4 deve essere determinata dall assemblea all atto della nomina per l intera durata del loro ufficio.. Inoltre, secondo ASSONIME quando la delibera assembleare si limita ad operare un generico rinvio alle tariffe professionali vigenti, potrebbe accadere che l accordo si sia perfezionato nel momento storico nel quale le tariffe prevedevano un minimo e un tetto massimo: in tali circostanze si può ragionevolmente ritenere che nella formazione del consenso le parti abbiano tenuto presente questa circostanza, pur inespressa, e che essa abbia assunto rilievo di presupposto condizionante il negozio. Si potrebbe perciò ipotizzare l applicazione dell istituto della risoluzione per eccessiva onerosità, disciplinata dall art c.c., sempre che, nel caso concreto, ricorrano tutti i presupposti previsti dalla norma. Una così grave conseguenza può però essere evitata qualora le parti scelgano di comune accordo la via della rinegoziazione dell accordo. La fissazione convenzionale dei compensi di sindaco in deroga alle previsioni tariffarie Il compenso dei sindaci può essere fissato dall assemblea anche attraverso una pattuizione che determini direttamente la misura del compenso, senza far riferimento alcuno alle tariffe professionali. La fonte normativa cui far riferimento è l articolo 2233 del codice civile che regola i compensi per le prestazioni dei professionisti intellettuali. In base a tale articolo il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell associazione professionale a cui il professionista appartiene. Questa disposizione è stata interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione nel senso che l accordo tra le parti prevale sulle disposizioni tariffarie basate su un atto regolamentare e che sono illegittime quelle disposizioni tariffarie che tendono a limitare l autonomia negoziale delle parti in deroga all articolo 2233 del codice civile 1. 1 La Corte (Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1317, da ultimo Cassazione civile, sez. I, 11 agosto 2009, n ) riferendosi proprio alle tariffe dei dottori commercialisti, ha affermato che nella disciplina delle professioni intellettuali le limitazioni ai poteri di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali.
5 D altra parte l ordinamento vieti oggi l obbligatorietà di tariffe fisse o minime. Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ha infatti abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l obbligatorietà di tariffe fisse o minime. Successivamente il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha previsto che l esercizio di attività economiche, di carattere imprenditoriale o professionale, svolte senza vincolo di subordinazione, per lo scambio di beni o per la fornitura di altra prestazione anche di carattere intellettuale può essere assoggettato al rispetto di tariffe minime o massime. Questa forma di limitazione è subordinata, però, ad un triplice ordine di limitazioni: a) la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale; b) il rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione; c) la previa notifica alla Commissione europea. In base a questi principi ASSONIME ritiene che le tariffe in esame non sono da considerare obbligatorie, visto che le nuove tariffe non sono state notificate alla Commissione europea. La linea interpretativa sostenuta di non obbligatorietà del rispetto delle tariffe professionali in ordine ai compensi del collegio sindacale è ormai adottata da parte degli stessi ordini professionali. Ad ulteriore riprova di ciò, come abbiamo già sottolineato, la nuova tariffa in materia di compensi del collegio sindacale non prevede più il divieto di pre concordare gli onorari. In linea con questa impostazione sono anche i principi contenuti nel Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. La nuova versione del Codice deontologico ha eliminato ogni riferimento alle tariffe professionali. Tale modifica, come dichiarato nella relazione illustrativa delle modifiche, trova giustificazione nel principio di legge che vieta l obbligatorietà di tariffe fisse o minime nonché nella considerazione che i codici deontologici non dovrebbero mai riguardare questioni relative al comportamento economico dei professionisti sul mercato.
6 Conclusioni L impostazione generale della circolare in commento, evidentemente diramata a salvaguardia degli interessi delle aziende, è quella secondo cui le parti, nel determinare il compenso spettante al sindaco, possono accordarsi per un determinato importo autonomo dalle tariffe e che può condurre anche alla corresponsione di un importo inferiore a quello che spetterebbe applicando le predette tariffe. Tuttavia, occorre anche osservare, che la fissazione della misura dei compensi sindacali, come di qualsiasi compenso professionale deve essere adeguata, al fine di garantire la qualità della prestazione nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione. 29 aprile 2011 Antonino Romano
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