COMMISSIONE EUROPEA. Osservazioni ai sensi dell articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE Egregio Prof. Cardani,

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2015) 6884 final Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) Via Isonzo 21/b I Roma Italia Alla c.a. Prof. Angelo Marcello Cardani Presidente Fax: Egregio Prof. Cardani, Oggetto: Decisione della Commissione riguardante: il caso IT/2015/ accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali in Italia; il caso IT/2015/ accesso locale all ingrosso in postazione fissa in Italia; il caso IT/2015/ accesso centrale all ingrosso in postazione fissa per prodotti di largo consumo in Italia. Osservazioni ai sensi dell articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE Egregio Prof. Cardani, 1. PROCEDIMENTO Il 4 settembre 2015 la Commissione ha registrato tre notifiche trasmesse dall Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 1 riguardanti l accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali 2 in Italia, l accesso locale all ingrosso in postazione fissa 3 in Italia e 1 2 Ai sensi dell articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del , pag. 33), modificata dalla direttiva 2009/140/CE (GU L 337 del , pag. 37) e dal regolamento (CE) n. 544/2009 (GU L 167 del , pag. 12). Corrispondente al mercato 1 di cui alla raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della Commission européenne/europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO Telefono:

2 l accesso centrale all ingrosso in postazione fissa per prodotti di largo consumo 4 in Italia. Tre consultazioni nazionali 5 hanno avuto luogo rispettivamente dal 16 aprile 2013 al 31 maggio 2013, dal 24 febbraio 2014 al 26 marzo 2014 e dal 13 febbraio 2015 al 15 aprile L 11 settembre 2015 la Commissione ha inviato all AGCOM una richiesta di informazioni 6. Le risposte sono pervenute il 16 e il 17 settembre A norma dell articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione, l Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e la Commissione possono trasmettere all autorità nazionale di regolamentazione interessata le proprie osservazioni sui progetti di misure notificati. 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI MISURA 2.1. Contesto Nel secondo ciclo di analisi dei mercati dell accesso in postazione fissa (casi IT/2009/ ), l AGCOM ha rilevato che Telecom Italia (TI) detiene un significativo potere di mercato nel mercato dell accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali e nei mercati dell accesso locale all ingrosso e dell accesso centrale all ingrosso. La notifica non presentava alcuna misura correttiva. Nella lettera di osservazioni, la Commissione ha tra l altro invitato l AGCOM a notificare senza indugio le misure correttive proposte. direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 344 del , pag. 65). Tale mercato è stato rimosso dall elenco dei mercati rilevanti che possono richiedere una regolamentazione ex ante di cui alla vigente raccomandazione 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (raccomandazione sui mercati rilevanti) (GU L 295 dell , pag. 79) Corrispondente al mercato 3a di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti. Corrispondente al mercato 3b di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti. In conformità dell articolo 6 della direttiva quadro. In conformità dell articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro. C(2009)

3 Successivamente, l AGCOM ha comunicato le misure correttive che intendeva adottare relativamente a tali mercati (casi IT/2009/ ). L AGCOM ha ammorbidito la regolamentazione del mercato dell accesso al dettaglio sopprimendo i controlli dei prezzi al dettaglio e imponendo un obbligo di affitto delle linee all ingrosso (WLR). Per quanto riguarda il mercato dell accesso locale all ingrosso, l AGCOM ha imposto diverse misure correttive che prevedono tra l altro l accesso alla rete in rame; l accesso alle infrastrutture passive (cavi, condotte, ecc.) e alla fibra spenta, e un controllo dei prezzi (network cap per l accesso alla rete in rame e prezzi equi e ragionevoli per l accesso alle infrastrutture passive e alla fibra spenta). Per quanto riguarda l accesso centrale all ingrosso, l AGCOM ha imposto diverse misure correttive, fra cui l accesso bitstream (compreso il bitstream naked) alle reti in rame e in fibra a diversi livelli e un controllo dei prezzi. Per quanto attiene a quest ultimo obbligo, l AGCOM ha annunciato di voler imporre un meccanismo di programmazione dei prezzi di tipo network cap (CPI-X) 9. Nella stessa notifica, l AGCOM ha presentato una serie di impegni assunti da TI (e approvati dall AGCOM l 11 dicembre 2008), che riguardano una riorganizzazione interna della società e introducono un meccanismo speciale inteso a garantire che gli operatori alternativi non siano discriminati nell accesso a prodotti attualmente coperti dagli obblighi imposti agli operatori con significativo potere di mercato. La Commissione ha formulato osservazioni anche sulle modifiche, l attuazione e il monitoraggio degli impegni di TI; sull assenza di un obbligo di disaggregazione per le reti in fibra nell ambito di un analisi di mercato in prospettiva; sul processo di migrazione in un contesto NGA; sull applicazione di tariffe per l accesso alle infrastrutture civili e alla fibra spenta. Nel 2010 l AGCOM ha notificato la modifica delle misure correttive per questi mercati (caso IT/2010/ ). Al riguardo, l autorità di regolamentazione italiana ha proposto di fissare le tariffe per i servizi ULL (Unbundling Local Loop) utilizzando un glide path per arrivare agli importi calcolati secondo il modello BU-LRIC per il periodo e di modificare il metodo di contabilità dei costi passando da quello basato sui costi storici (HCA) a quello basato sui costi correnti (CCA). In pratica, tali cambiamenti hanno determinato un aumento delle tariffe ULL nel periodo di analisi, anche se l AGCOM ha subordinato gli aumenti al rispetto, da parte degli utilizzatori storici, di determinati criteri qualitativi. Per contro, l AGCOM ha deciso di vincolare le tariffe dei servizi WBA e WLR a quelle dei servizi ULL nel periodo , mantenendo la stessa differenza tra le tariffe di entrambi questi servizi all ingrosso e quelli ULL (lo spazio economico ) che vigeva nel La Commissione ha formulato diverse osservazioni, in particolare: sulla pertinenza dei dati ULL BU-LRIC utilizzati; C(2009)8562. Ossia un massimale di prezzo calcolato ogni anno per il 2010, 2011 e 2012 sulla base di diversi panieri di servizi d accesso all ingrosso. I valori di X si otterrebbero dall applicazione di un modello BU- LRIC (Bottom-Up Long Run Incremental Costs). C(2009)

4 sulla mancanza di un meccanismo di applicazione della proposta di subordinare gli aumenti di prezzi ai risultati qualitativi; sull approccio dello spazio economico per fissare gli obblighi di controllo delle tariffe per WBA e WLR e sulla differenziazione dei prezzi WLR per i clienti residenziali e non residenziali. Nel 2011, nelle successive notifiche di misure correttive valutate dalla Commissione nell ambito dei casi IT/2011/1230 e IT/2011/ per quanto riguarda l accesso all ingrosso a livello locale e centrale, la Commissione aveva invitato l AGCOM a riesaminare la necessità di imporre un obbligo finalizzato alla disaggregazione fisica delle linee in fibra esistenti, ove tecnicamente possibile. La Commissione aveva inoltre invitato l AGCOM a imporre quanto prima il servizio end-to-end ( e2e ) non appena l accesso disaggregato alla rete in fibra si fosse rivelato una soluzione praticabile, e a tenere conto - nella sua consultazione sulla differenziazione dei provvedimenti correttivi - della necessità di valutare adeguatamente le differenze nelle condizioni di concorrenza tra aree geografiche nel mercato centrale all ingrosso. Nel 2013 l AGCOM ha comunicato i prezzi 2013 per l accesso alla rete in rame nei mercati dell accesso locale all ingrosso e dell accesso centrale all ingrosso (casi IT/2013/ ). A seguito di un indagine ai sensi dell articolo 7 bis della direttiva quadro, la Commissione ha emesso una raccomandazione in cui invitava l AGCOM a modificare o a ritirare il progetto di misura e ad aggiornare, nella misura nuova notificata o nella misura modificata, alcuni parametri del calcolo del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital, WACC). L AGCOM ha adottato una decisione finale che, pur modificando alcuni valori WACC, ne mantiene inalterato il livello (9,36%). Nel 2014 l AGCOM ha riesaminato l offerta di riferimento di TI per il 2013 relativa ai servizi di accesso NGA nel mercato dell accesso locale all ingrosso (caso IT/2014/ ). L AGCOM ha utilizzato le stesse metodologie di determinazione dei costi già approvate nel 2012 per tutti i mercati, aggiornando però alcuni parametri relativi ai servizi nei vari mercati. I prezzi dell accesso locale all ingrosso sono stati valutati secondo un approccio ascendente con una completa distribuzione dei costi, già definito nell offerta di riferimento del 2012, ma che non era stato notificato alla Commissione. La Commissione ha fatto presente all AGCOM la necessità di aumentare il livello di trasparenza e di notificare le eventuali variazioni di prezzo e delle soggiacenti previsioni di costo, nonché di cooperare nel calcolo del costo del capitale. La Commissione ha inoltre ribadito la sua richiesta all AGCOM di garantire che l effetto retroattivo delle misure di regolamentazione non dia luogo a una situazione di incertezza giuridica C(2011)4763. C(2013)5418, C(2013)8862 C(2014)3195 4

5 2.2. Definizione del mercato Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa L AGCOM individua due distinti mercati rilevanti: i) il mercato dell accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali; e ii) il mercato dell accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali. I mercati sono definiti come i mercati della domanda e dell offerta (rispettivamente a clienti residenziali e non residenziali) di connessione o di accesso fisso alla rete telefonica pubblica, attraverso reti di rame, fibra o wireless local loop (WLL), allo scopo di effettuare e di ricevere chiamate e di usufruire di servizi correlati. Secondo l AGCOM la portata geografica di questi mercati è nazionale. Questi mercati non figurano più nell elenco della raccomandazione sui mercati rilevanti. Conformemente alla raccomandazione, l AGCOM ha pertanto realizzato il test dei tre criteri 14 per stabilire se tali mercati possano essere oggetto di una regolamentazione ex ante. L AGCOM ha concluso che, nel contesto italiano, il primo criterio di test non è soddisfatto, perché nei mercati in questione non sono presenti forti barriere non transitorie all accesso. A tale proposito, l AGCOM - applicando il cosiddetto modified greenfield approach - fa riferimento all abbassamento delle barriere all accesso, su entrambi i mercati al dettaglio, a seguito della regolamentazione imposta nei rispettivi mercati all ingrosso a monte, compresi i mercati accessibili attraverso la rete in rame dell operatore con un significativo potere di mercato (ULL, bitstream e WLR in zone non ancora aperte a servizi ULL) e attraverso la sua rete in fibra (bitstream e VULA) che offre agli operatori alternativi una scelta in linea con la scalabilità degli investimenti (ladder of investment). L AGCOM rileva altresì la crescita di famiglie italiane mobile only. Alla Commissione risulta inoltre che l AGCOM tiene anche conto di elementi che generalmente rientrano in una valutazione più ampia del significativo potere di mercato ai sensi delle linee direttrici per la valutazione del significativo potere di mercato - quali l erosione delle quote di mercato di Telecom Italia tra il 2008 e il , il controllo su infrastrutture non facilmente duplicabili, economie di scala e di densità, l integrazione verticale - e dei costi non recuperabili. Sulla base di questi elementi l AGCOM afferma che l assenza di forti barriere non transitorie all accesso è in grado di stimolare una concorrenza sostenibile nel mercato in questione Nell identificazione di mercati diversi da quelli definiti nell allegato della raccomandazione sui mercati rilevanti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero dimostrare il rispetto dei seguenti tre criteri cumulativi (successivamente verificato dalla Commissione): a) la presenza di forti barriere non transitorie all accesso, di carattere strutturale, giuridico o regolamentare; b) la struttura del mercato non tende alla concorrenza effettiva nell arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là delle barriere all accesso; c) il solo diritto della concorrenza non è sufficiente per far fronte adeguatamente alle disfunzioni del mercato individuate. Dal 77,06% al 62,76% nel mercato residenziale e dall 82,8% al 72,55% nel mercato non residenziale in termini di volume. 5

6 L AGCOM conclude pertanto che questi mercati non possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante e propone la revoca delle misure correttive precedentemente imposte 16. Accesso locale all ingrosso in postazione fissa L AGCOM definisce il mercato dell accesso locale all ingrosso in postazione fissa come il mercato della domanda e dell offerta di servizi di accesso locale all ingrosso in postazione fissa, forniti su rame, su fibra 17 e su WLL 18. Tenendo conto della definizione del mercato proposta nella raccomandazione sui mercati rilevanti, l AGCOM ha svolto un analisi per accertare il grado di sostituibilità tra la disaggregazione fisica all ingrosso e VULA nel contesto italiano. Nella risposta alla richiesta di informazioni l AGCOM ha precisato che il prodotto VULA presente sul mercato italiano 19 è stato imposto dall AGCOM durante il precedente periodo di analisi come servizio di accesso bitstream in tecnologia Ethernet generico di secondo livello 20. L AGCOM ritiene che le caratteristiche obbligatorie del prodotto VULA siano coerenti con le condizioni indicate nella relazione che accompagna la raccomandazione sui mercati rilevanti, poiché esso è fornito a livello locale e garantisce una capacità non contesa e un controllo sufficiente sulla rete di trasmissione. Tuttavia, l AGCOM propone di non includere VULA nel mercato 3a, ma piuttosto nel mercato 3b. Secondo l analisi dell AGCOM, gli operatori alternativi non considerano ancora VULA un sostituto funzionale di ULL/SLU, probabilmente perché il mercato non ritiene che il servizio VULA offra gli stessi livelli di innovazione, copertura geografica e scelta tecnologia della disaggregazione fisica. Di conseguenza, nonostante la definizione del prodotto soddisfi i requisiti del mercato 3a, l AGCOM ritiene prematuro includere il prodotto in tale mercato. Nella risposta alla richiesta di informazioni l AGCOM ha indicato che, in ogni caso, se VULA fosse introdotto nel mercato 3a, l esito a livello regolamentare sarebbe identico, in quanto VULA è imposto come una misura correttiva in tutto il territorio nazionale italiano nel mercato 3b. Secondo l AGCOM la portata geografica di questo mercato è nazionale Le misure correttive consistevano in: i) contabilità dei costi; ii) divieto di creare bundle non ragionevoli; iii) divieto di accordare una preferenza indebita a determinati utenti finali. Incluse topologie quali Fibre to the Home (FttH), Fibre to the Building (FttB) e Fibre to the Cabinet (FttC) e sfruttando solitamente tecnologie GPON e Ethernet. Con tecnologie quali WiFi, HiperLAN and WiMax. L AGCOM segnala una scarsa diffusione di tale prodotto all ingrosso (circa linee). VULA è quindi disponibile nelle zone in cui TI ha realizzato una rete FttX. 6

7 Accesso centrale all ingrosso in postazione fissa per prodotti di largo consumo. L AGCOM definisce il mercato dell accesso centrale all ingrosso in postazione fissa per prodotti di largo consumo come il mercato che comprende la domanda e l offerta di servizi di accesso centrale all ingrosso in postazione fissa, forniti su rame, su fibra ottica e su WLL. Come indicato sopra, l AGCOM include anche VULA in questo mercato. Secondo l AGCOM la portata geografica di questo mercato è nazionale Determinazione del significativo potere di mercato Mercato al dettaglio per l accesso ai servizi a banda larga L analisi di AGCOM fornisce dati che dimostrano che la quota di mercato al dettaglio di TI è diminuita in termini di volume durante il precedente periodo di analisi passando dal 61,09% nel 2008 al 49,40% nel L AGCOM stima che la tendenziale decrescita della quota di mercato di TI continuerà per tutto il prossimo periodo di analisi. Tuttavia, come risulta dall analisi del potere di mercato a livello di commercio all ingrosso (sotto), i principali operatori che hanno guadagnato quote di mercato al dettaglio nello stesso periodo 21 hanno potuto farlo innanzitutto grazie all accesso regolamentato alle reti di TI in mercati diversi e a diversi livelli della rete di TI. Accesso locale all ingrosso in postazione fissa L AGCOM ritiene che TI sia l unica impresa a detenere un significativo potere in questo mercato. TI possiede l unica rete di accesso con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Le quote di mercato di TI in termini di volumi e valore coprono quasi il 100% 22 e sono sostanzialmente le stesse riscontrate nella precedente analisi di mercato. Inoltre, il significativo potere di mercato è comprovato dalla capacità di TI di godere in misura maggiore rispetto ai concorrenti di economie di diversificazione, di densità e di scala, dal suo controllo su infrastrutture non facilmente duplicabili, dal fatto che i suoi clienti all ingrosso non hanno sufficiente contropotere contrattuale, e dalla sua integrazione verticale. Accesso centrale all ingrosso in postazione fissa per prodotti di largo consumo. L AGCOM ritiene che TI sia l unica impresa a detenere un significativo potere di mercato anche in questo mercato. Gli operatori alternativi presenti su questo mercato realizzano prevalentemente, ma non esclusivamente, autoproduzione. La quota di mercato di TI resta elevata, anche includendo Ad esempio Fastweb, Wind e Vodafone. 95,85% in termini di volumi (numero di linee) nel Le linee restanti sono controllate da reti di accesso utilizzate per l autoproduzione e per fornire servizi al dettaglio su rete in fibra (FttH) e tecnologie WLL. [ ] 7

8 l autoproduzione, e costituisce il 61,12% 23. Escludendo l autoproduzione, la sua quota è decisamente più elevata 24. Inoltre, l accertamento dell AGCOM del significativo potere di mercato di TI è avallato da elementi quali il controllo di infrastrutture non facilmente duplicabili 25, economie di scala, di diversificazione e di densità, la mancanza di contropotere degli acquirenti 26 e l integrazione verticale Misure correttive di natura regolamentare Segmentazione geografica delle misure correttive L AGCOM propone di applicare misure correttive a livello nazionale senza variazioni geografiche subnazionali in funzione delle diverse condizioni di concorrenza in settori specifici. L analisi di mercato ha esaminato due approcci: un approccio di tipo conservativo che prevede misure correttive a livello nazionale, e un secondo approccio secondo il quale nei comuni in cui sono state realizzate almeno due infrastrutture NGA, sarebbero adottati obblighi in materia di controllo dei prezzi meno intrusivi. Anche se l AGCOM ha ritenuto che un approccio geograficamente mirato avrebbe migliorato gli incentivi ad investire, a seguito di una consultazione pubblica sulla proposta ha concluso che i benefici attesi non giustificano i costi in termini di concorrenza nel caso italiano. In particolare, l AGCOM menziona informazioni fornitele circa la difficoltà di definire i settori in cui gli approcci dovrebbero essere diversi e teme che gli investimenti da parte dei soggetti interessati all accesso possano essere compromessi, in particolare in ULL. L allentamento delle condizioni di accesso inciderebbe sugli investimenti in NGA dei soggetti interessati, considerato che solo una parte degli scambi locali in Italia è finora stata aperta a ULL (i soggetti interessati all accesso usufruiscono dell accesso al mercato 3b negli altri settori) e che ULL costituisce una fase fondamentale per ampliare ulteriormente le reti NGA, in quanto la diffusione su vasta scala delle reti FttX da parte dei soggetti interessati inizialmente si basa su ULL come prima fase per la diffusione dei cavi di fibra verso gli armadi sulla base di SLU. L AGCOM ha inoltre tenuto in considerazione il parere dell Autorità garante della concorrenza, secondo cui per l orizzonte temporale dell analisi di mercato in questione non vi è una sufficiente pressione competitiva sui mercati di accesso all ingrosso, anche nelle aree geografiche coperte da due reti NGA, a causa dell assenza di servizi all ingrosso analoghi a quelli di TI nonché della potenziale concorrenza Nel 2014 e in termini di volumi, in calo rispetto al 71,29% del La diminuzione della quota di mercato di TI in questo mercato è dovuta in gran parte all aumento dell adozione di servizi ULL da parte di soggetti interessati all accesso sul mercato a monte 3a durante il precedente periodo di analisi. 98,07% nel 2014 secondo le stime dell AGCOM. L AGCOM osserva che solo il 62% della popolazione che è servita dalla rete in rame di TI è nel raggio di portata di centrali aperte ai servizi ULL. L AGCOM osserva che gli operatori attivi nel mercato 3a sono principalmente dediti all autoproduzione e quindi i servizi del mercato 3b sono essenzialmente forniti da TI. 8

9 Accesso locale all ingrosso in postazione fissa - obblighi di accesso L AGCOM propone di mantenere tutto l insieme di misure correttive relative all accesso all ingrosso imposte a TI durante il precedente periodo di analisi di questo mercato. Tra essi si annoverano ULL, SLU, l accesso condiviso e WLR 27 su rame nonché l accesso alle infrastrutture civili (condotte, trincee) e alla fibra spenta in diverse tratte della rete di accesso, compreso il servizio di accesso end-to-end imposto in precedenza 28. L obbligo di disaggregazione per le reti in fibra è imposto ove tecnicamente possibile 29. L AGCOM propone inoltre un obbligo di co-locazione nella centrale locale e ai punti di accesso intermedi come gli armadi, comprese le strutture connesse (quali i pozzetti di ispezione, i cavi di connessione fra armadi e lo spazio nei connettori). Inoltre l AGCOM sta elaborando un architettura di vectoring multioperatore (MOV), concordata da tutti gli operatori in seno a un comitato tecnico, al fine di consentire il coordinamento e l interoperabilità fra i sistemi di vectoring. Le specifiche tecniche connesse sono state di recente presentate ai fabbricanti di attrezzature, i quali formuleranno le loro osservazioni entro la fine di settembre Nella risposta alla richiesta di informazioni l AGCOM prevede l approvazione della specifica tecnica entro la fine del I dettagli degli accordi MOV dovrebbero essere notificati alla Commissione nel prosieguo. Non è tuttavia ancora in grado di prevedere la data di realizzazione di MOV in Italia. Nell ambito dell obbligo di accesso, l AGCOM propone inoltre di imporre a TI l obbligo di consentire l accesso alla sua rete di accesso ai tecnici di terzi certificati da TI (il cosiddetto System unico ) per i servizi di attivazione e riparazione. Secondo la proposta, questi tecnici dovrebbero fornire servizi direttamente agli operatori alternativi che hanno disaggregato le linee di accesso ULL e SLU, a condizione che il contraente scelto sia certificato da TI. Tale misura mira a incrementare l efficienza e a prevenire la discriminazione, e l AGCOM la ritiene proporzionata anche considerati i ritardi eccessivi e i rifiuti di attivazione di linee osservati nel , nonostante le specifiche norme di equivalence adottate dall AGCOM da molti anni. Inoltre, la difficoltà in questo settore è sottolineata dai procedimenti dell Autorità nazionale garante della concorrenza e dalla supervisione dell AGCOM sugli obblighi in tali mercati 30. Infine, l AGCOM dichiara che la gravità delle Alla luce delle spiegazioni fornite dall AGCOM, la Commissione deduce che, tenuto conto delle specificità del mercato italiano, è necessario il WLR in quanto misura correttiva accessoria ai servizi ULL nelle regioni in cui questi ultimi non sono al momento disponibili. Pertanto a livello regionale e per la durata della presente analisi di mercato, i servizi WLR risultano indispensabili per i soggetti interessati all accesso per poter riprodurre le offerte al dettaglio di TI. Questo consente la fornitura di servizi al dettaglio mediante la connessione della fibra spenta proveniente dal ripartitore ottico elettronico (ROE) verso le apparecchiature nella sede dell utenza (CPE). La disaggregazione delle reti in fibra non è ancora possibile sulle reti GPON FttC di TI. [ ] 9

10 problematiche nel contesto italiano incide sulla diffusione in corso delle reti NGA. Al fine di adempiere tale obbligo, TI dovrà presentare due proposte tecniche entro 60 giorni dalla pubblicazione della decisione finale dell AGCOM, la quale le valuterà, come ha confermato nella risposta alla richiesta di informazioni presentata alla consultazione dell UE 31. Le due proposte dovrebbero contemplare due scenari diversi: nel primo caso, TI continuerebbe a coordinare il processo di attivazione e di riparazione ma gli operatori alternativi godrebbero di una certa autonomia nella definizione dei canoni e degli SLA con il contraente scelto. Nel secondo caso l ordine di attivazione/riparazione sarebbe presentato direttamente a un contraente certificato che a sua volta interagirebbe sia con TI, sia con l operatore alternativo per le sue attività tecniche ma negozierebbe direttamente con l operatore alternativo per fissare canoni e SLA. Entrambe le proposte dovrebbero garantire la sicurezza e l integrità della rete di TI. Infine, l AGCOM propone regole per la migrazione dal rame alla fibra, laddove TI intenda abbandonare la rete legacy in rame. Per lo switch off delle centrali locali ove è disponibile ULL è necessario un periodo di preavviso di cinque anni; un periodo triennale sarebbe sufficiente nelle centrali in cui non è disponibile ULL o dove è disponibile purché TI garantisca ai concorrenti un servizio tecnicamente equivalente alla disaggregazione del rame per almeno due anni dopo lo switch off. Accesso centrale all ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo - obblighi di accesso L AGCOM propone di mantenere l intero insieme di misure correttive per l accesso all ingrosso imposte a TI durante il precedente periodo di analisi. Tra questi si annoverano i servizi di accesso centrale su rame attraverso la tecnologia bitstream ATM, ove non sia disponibile Ethernet, nonché la tecnologia Ethernet. Per quanto riguarda la fibra, TI è tenuta a fornire l accesso attraverso un prodotto d accesso VULA. Essa deve altresì fornire l accesso di secondo livello al nodo feeder parent e feeder distant in tecnologia Ethernet. TI deve inoltre fornire i servizi IP bitstream e il servizio di trasporto bitstream a lunga distanza tra nodi distanti (fra nodi ubicati in diverse macrozone). 31 A norma dell articolo 7 della direttiva quadro. 10

11 Altri obblighi L AGCOM propone il seguente obbligo aggiuntivo su entrambi i mercati: Trasparenza: TI è tenuta a presentare all AGCOM per approvazione l offerta di riferimento annuale per ciascun servizio all ingrosso. TI è tenuta a proporre tale offerta ogni anno il 31 luglio per l anno successivo 32. Non discriminazione: l AGCOM conferma il modello di equivalence of outputs (EoO) di non discriminazione imposto nel precedente periodo di analisi, con alcune modifiche 33. L AGCOM indica che, tenuto conto della raccomandazione della Commissione sugli obblighi di non discriminazione 34 e sulle metodologie di determinazione dei costi, essa ha svolto una valutazione della proporzionalità per determinare se fosse opportuno imporre il modello di equivalence of inputs (EoI), concludendo che non sarebbe opportuno 35. L AGCOM propone inoltre di mantenere il test di replicabilità economica ex ante imposto durante il precedente periodo di analisi, in base al quale TI continuerebbe a notificare all AGCOM le proprie offerte al dettaglio 30 giorni prima del loro lancio commerciale 36. Separazione contabile e Contabilità dei costi e controllo dei prezzi. Si propongono tariffe a prezzo controllato sulla base del modello BU LRIC+, ad eccezione dei prezzi del 2014, per i quali l AGCOM propone di mantenere i livelli di prezzo imposti nel 2013 per evitare una retroattività eccessiva Rispetto al precedente periodo di analisi, la data di presentazione è stata anticipata dal 31 ottobre al 31 luglio al fine di evitare il rischio di dover attuare retroattivamente offerte approvate. Il processo di approvazione annuale non riguarderà i prezzi dei principali servizi regolamentati, quali i canoni di accesso mensili, i canoni una tantum, il costo della manodopera e i costi di co-locazione, definiti nel progetto di misura fino al Questo dovrebbe ridurre il rischio di applicazione retroattiva delle offerte. Inclusi un aggiornamento di KPI, SLA e penali, un obbligo di garantire l equivalenza dell accesso alle banche dati e alle informazioni nonché una maggiore indipendenza dell organo di supervisione istituito da TI, l Organo di vigilanza (OdV). Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell 11 settembre 2013, relativa all applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del , pag. 13). L AGCOM è giunta a tali conclusioni relazione al modello EoI sulla base della propria valutazione dei costi e dei tempi, rispetto ai benefici; e dell urgenza di promuovere investimenti in NGA, dell esigenza di garantire una qualità del servizio superiore all equivalenza e della conclusione che l onere amministrativo non sarebbe significativamente ridotto. L AGCOM ha indicato che un analisi dei parametri del test di replicabilità economica è contemplata in una procedura distinta. I prezzi del 2015 saranno tuttavia imposti retroattivamente alla fine dell anno e saranno determinati in base ai risultati del modello di costo. 11

12 Tenuto conto della raccomandazione della Commissione sugli obblighi di non discriminazione e sulle metodologie di determinazione dei costi, l AGCOM ha modellizzato un ipotetica rete NGA nonché la transizione dal rame alle reti NGA mediante una metodologia overlay. L AGCOM adotta inoltre un trattamento distinto per l ingegneria civile riutilizzabile, alla quale si applica un livello di deprezzamento. Per i prezzi VULA, si applica un approccio dei flussi finanziari attualizzati (DCF) ai risultati del modello onde tener conto dell evoluzione della domanda ed evitare prezzi eccessivamente elevati nel periodo iniziale (quando la domanda potrebbe essere bassa). Durante la transizione il modello overlay comporta un effetto di volume moderato sul prezzo ULL, controbilanciato da guadagni in termini di efficienza, che si traduce in un prezzo stabile di 8,61 EUR per il periodo I guadagni in termini di efficienza d altra parte incidono sui prezzi SLU, bitstream e VULA, per cui di anno in anno si osserva un moderato decremento (per es. il prezzo SLU è fissato a 5,57 EUR per il 2015, a 5,43 EUR per il 2016 e a 5,30 EUR per il 2017). L AGCOM definisce il valore del WACC secondo la stessa metodologia adottata nel Tutti i parametri sono stati aggiornati al fine di tener conto delle condizioni economiche e finanziarie più recenti. Il nuovo valore del WACC stimato prima dell imposizione ammonta a 8,77% (una riduzione rispetto al 9,36%) 39. Il modello dell AGCOM applica un risk premium supplementare per le reti NGA fino all 1,2% per investimenti in FttC o fino al 3,2% per investimenti in FttH per tutti gli elementi di costo associati all erogazione di servizi NGA In particolare l AGCOM continua a fissare il risk free rate sulla base della media aritmetica dei rendimenti lordi dei BTP con scadenza decennale, calcolata su 5 anni e calcola l equity risk premium sulla base dei dati storici. Tale riduzione è dovuta essenzialmente al decremento dell equity risk premium (dal 3,4% al 3,1%) e del risk free rate (dal 4,72% al 4,44%). I valori del risk premium per le reti NGA sono stati determinati mediante la teoria dell opzione reale e dei modelli di misurazione del prezzo delle opzioni. L AGCOM sottolinea che il valore del risk premium per le reti FttC corrisponde al 38% del valore del risk premium per le reti FttH, in linea con quanto applicato da altri regolatori europei. 12

13 3. OSSERVAZIONI La Commissione ha esaminato la notifica e le informazioni supplementari fornite dall AGCOM e formula le seguenti osservazioni 41 : Inclusione di VULA nel mercato 3b La Commissione osserva che le definizioni dell AGCOM del mercato dei prodotti sono coerenti con la raccomandazione sui mercati rilevanti, ad eccezione della proposta di includere VULA nel mercato 3b anziché nel mercato 3a. L AGCOM, pur ritenendo che le caratteristiche del prodotto VULA imposto siano coerenti con la definizione data dalla Commissione, in seguito ai risultati della consultazione pubblica ha concluso che i soggetti interessati all accesso non considerano ancora VULA un sostituto funzionale di ULL/SLU. La decisione di includere VULA nel mercato 3b, nonostante VULA sia imposto come bitstream locale in tecnologia Ethernet su fibra, sarebbe giustificata dall erogazione di un prodotto locale equivalente a ULL laddove TI abbia adottato FttC o FttH. La Commissione prende atto dell osservazione dell AGCOM secondo cui, data l inclusione di VULA nel mercato 3b, l esito regolamentare sarebbe identico se il prodotto fosse parte del mercato 3a. In effetti l AGCOM propone controlli di prezzo in tutta Italia per i prodotti VULA e il modello di costo stabilisce massimali di prezzo specifici per VULA. Tuttavia, poiché VULA è introdotto localmente in zone in cui TI ha realizzato infrastrutture NGA, cui l AGCOM vuole garantire l accesso, la conclusione che questo prodotto appartenga al mercato 3b piuttosto che al mercato 3a solleva perplessità. In effetti in tali zone l accesso fisico locale all ingrosso alle infrastrutture NGA di TI non è attualmente possibile e VULA costituirebbe il migliore equivalente, per cui la mancata accettazione di mercato per tali sostituti appare solo teorica. Inoltre, una più ampia diffusione nel tempo dell accesso VULA alla rete NGA di TI potrebbe tradursi nello sviluppo di un autoproduzione più significativa di bitstream e di offerte competitive all ingrosso di bitstream, con eventuali conseguenze regolamentari sul mercato 3b che potrebbero essere occultate se lo stesso VULA fosse inserito in tale mercato. Tenuto conto di quanto esposto, la Commissione invita l AGCOM a proseguire nella realizzazione di VULA a standard elevati per conseguire funzionalità pari a ULL rispetto ai parametri di rilevanza per gli interessati all accesso, secondo la significatività per lo sviluppo del mercato 3a. Le eventuali future modifiche degli obblighi imposti al mercato 3b dovrebbero tener conto di tali dinamiche. Evoluzione di condizioni competitive nelle diverse zone geografiche L AGCOM propone di definire i mercati geografici come nazionali e di applicare a TI un insieme completo di misure correttive a livello nazionale. L analisi del regolatore ha valutato l opportunità di differenziare geograficamente tali misure correttive di prezzo onde riflettere le condizioni competitive nei comuni in cui sono state realizzate almeno due infrastrutture NGA, al fine di accelerare la diffusione di NGA. In seguito alla consultazione pubblica l AGCOM ha tuttavia abbandonato 41 In conformità dell articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro. 13

14 quest opzione. L AGCOM sottolinea che tale conclusione ha il sostegno dell Autorità nazionale garante della concorrenza. La Commissione riconosce che la diffusione delle reti NGA in Italia si trova in un momento delicato, considerato che le reti FttC raggiungono circa un terzo delle famiglie, nonostante il recente ammodernamento degli armadi FttC-NGA effettuato da TI, Fastweb e, in misura minore, Vodafone. Essa osserva altresì che ULL e SLU sono abbastanza sviluppate in Italia, mentre la diffusione di VULA è modesta. Questo richiede un bilanciamento accurato degli incentivi sia agli operatori aventi un significativo potere di mercato, sia agli interessati all accesso. Considerata la rapida evoluzione dell ambiente, la Commissione invita l AGCOM a monitorare gli sviluppi, in particolare per quanto riguarda l ulteriore diffusione delle reti FttX da parte di operatori alternativi e il miglioramento nell approvvigionamento potenziale in NGA a livello di ingrosso attraverso la crescita di VULA, ipotizzando che possa essere considerato un prodotto upstream pertinente nel mercato 3a. In questi casi sarebbe opportuno riesaminare accuratamente se sia utile una diversa definizione geografica del mercato o una differenziazione geografica delle misure correttive, almeno nel mercato 3b. Vectoring multioperatore e soluzioni alternative La Commissione osserva e approva l intenzione dell AGCOM di innovare nel settore del vectoring attraverso l elaborazione di un processo inteso a diffondere il vectoring multioperatore (MOV) in Italia, basato sui requisiti tecnici approvati dall AGCOM. Innanzitutto la Commissione osserva che gli eventuali obblighi simmetrici devono essere conformi all articolo 5 della direttiva accesso. La Commissione chiede pertanto all AGCOM di rispettare tale disposizione nell elaborare i futuri accordi per la realizzazione del MOV in Italia, il cui ambito d applicazione, secondo la Commissione, deve essere notificato a norma dell articolo 7 della direttiva quadro. La Commissione osserva inoltre che secondo il regolatore il completamento delle specifiche MOV è imminente, considerato che la consultazione con i venditori di attrezzature dovrebbe concludersi nel corso del mese di settembre e che l eventuale approvazione delle specifiche tecniche si concluderà entro la fine del A tale proposito la Commissione invita l AGCOM a garantire che il processo di diffusione di MOV non subisca ritardi oltre i tempi necessari alla realizzazione efficace e che la produzione della tecnologia MOV si caratterizzi per condizioni sufficientemente competitive fra i venditori di attrezzature, onde garantire scelta, qualità e prezzi ragionevoli. La Commissione esorta inoltre l AGCOM, qualora non sia disponibile una soluzione MOV tecnicamente ed economicamente praticabile, a trovare una soluzione alternativa al fine di non ritardare inutilmente l ammodernamento della rete. L AGCOM dovrebbe tener conto delle esperienze positive nel settore del vectoring in altri Stati membri dell UE. Infine, considerato che l uso della tecnologia MOV costituirebbe un nuovo sviluppo nell UE, la Commissione invita l AGCOM a condividere nei dibattiti in seno al BEREC gli esiti del processo che porterà alla realizzazione di MOV, onde promuovere lo scambio con gli altri regolatori unionali in materia e prendere in considerazione approcci comuni ove le condizioni siano comparabili. 14

15 Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 7, della direttiva quadro, l AGCOM tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione, e può adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. La posizione della Commissione sulla notifica in oggetto lascia impregiudicata l eventuale adozione di una posizione diversa riguardo ad altri progetti di misura notificati. A norma del punto 15 della raccomandazione 2008/850/CE 42, la Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito internet. La Commissione non ritiene che le informazioni ivi contenute abbiano carattere riservato. La invitiamo a comunicare alla Commissione 43, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della presente, se ritiene che, conformemente alle norme dell UE e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che Lei desidera siano cancellate prima della pubblicazione 44. La richiesta dev essere motivata. Distinti saluti. Per la Commissione Roberto Viola Direttore generale Raccomandazione 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 301 del , pag. 23). La richiesta dev essere trasmessa tramite posta elettronica all indirizzo CNECT- ARTICLE7@ec.europa.eu o via fax al numero La Commissione può rendere pubblico l esito della sua valutazione prima della scadenza di tale periodo di tre giorni. 15

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