DELIBERAZIONE N. 1694/2015 ADOTTATA IN DATA 04/11/2015
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- Flavia Bertolini
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1 DELIBERAZIONE N. 1694/2015 ADOTTATA IN DATA 04/11/2015 OGGETTO: Fondi agricoli ubicati nel comune di Levate (BG) di proprietà dell azienda ospedaliera. Approvazione schema di contratto agricolo di locazione a favore del sig. Giuseppe Plebani, annualità IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore Sanitario f.f. e dal Direttore Amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: l azienda ospedaliera, in forza dell atto di accettazione con Beneficio di inventario datato , n di Rep. Notaio Sella dr. Adriano, registrato a Bergamo in data al n. 2867, serie 1, ha accettato l eredità della sig.ra Anna Maria o Maria Anna Locatelli, nata a Bergamo il ed ivi deceduta in data ; nell eredità della defunta sono compresi, tra l altro, fondi agricoli in Comune di Levate (BG), comunque meglio identificati catastalmente come segue: FG MAPP. SUPERFICIE TOTALE Ha pari a pertiche bergamasche 46 circa. Responsabile del procedimento: dr. Marco Capelli U.S.C. Ufficio tecnico FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario f.f./ Direttore amministrativo
2 i fondi in argomento, di superficie pari a pertiche bergamasche 46 circa, dal 2008 sono stati concessi in locazione al sig. Giulio Plebani di Levate (BG), con specifici successivi provvedimenti adottati da questa azienda ospedaliera, e mediante contratti agricoli con validità annuale in quanto l azienda ospedaliera ha disposto l alienazione dei fondi in parola; a seguito della morte del sig. Giulio, secondo quanto previsto dal contratto di locazione, sono stati stipulati nuovi contratti con il figlio Giuseppe, (annualità , e ); Dato atto che il sig. Giuseppe Plebani ha manifestato la volontà di stipulare un nuovo contratto di locazione per l anno agrario, con decorrenza e termine il ; Considerato che la locazione dei predetti fondi comporta un introito pari a ,00 per la locazione dell intero anno e garantisce la manutenzione dell area, entrambe le parti intendono sottoscrivere idoneo contratto di locazione per terreno ad uso agricolo, mediante l assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria, facendosi carico ognuna del proprio onere; Atteso che il contratto di locazione in parola prevede la possibilità di risoluzione anticipata rispetto alla scadenza annuale pattuita e sottoscritta, qualora il fondo o parte dello stesso risultasse oggetto di liberalizzazione, previo preavviso di mesi 3 all affittuario, con raccomandata A./R.; Ritenuto di accogliere la richiesta del sig. Giuseppe Plebani, di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione per i fondi agricoli in parola, DELIBERA 1. di approvare lo schema di contratto di locazione dei fondi agricoli in Levate, con i riferimenti catastali citati in premessa, nei termini di cui al testo allegato al presente atto con planimetria dell area interessata, per una durata di anni 1 (uno), a decorrere dal fino al , comportante un fitto attivo pari a ,00; 2. di sottoscrivere con il sig. Giuseppe Plebani di Levate (BG) il contratto di locazione di cui al punto 1.); 3. di incaricare la S.O. Patrimonio dell USC Ufficio tecnico per gli adempimenti conseguenti alle predette procedure, in particolare, la sottoscrizione del contratto assistita dalla associazione sindacale di categoria con il pagamento del relativo onere per la parte di competenza dell Azienda Ospedaliera e la registrazione del contratto, i cui oneri sono a carico al 50% per entrambe le parti; 4. di dare atto che il relativo introito, per l importo di ,00 (euro millecento/00) annue, sarà accreditato al Bilancio di competenza sul conto n proventi da canoni da affitto poderi. IL DIRETTORE GENERALE dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO F.F. dott. Fabio Pezzoli IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: dr. Marco Capelli U.S.C. Ufficio tecnico FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario f.f./ Direttore amministrativo
3 ESENTE DA BOLLO EX LEGGE 203/1982 CONTRATTO DI AFFITTO IN DEROGA EX ART. 45 LEGGE 203/1982 Tra l Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo con sede in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1, c.a.p , C. F , Partita I.V.A , legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Nicora, identificata nel contratto quale Locatore e di seguito denominata Azienda Ospedaliera; e Il sig. Plebani Giuseppe, nato a Comezzano Cizzago (BS) il , e residente in Levate in via C.na Monasterolo n. 14, C. F. PLBGPP61D02C925A, identificato nel contratto quale Conduttore il quale qui interviene in rappresentanza della propria comunità; PREMESSO che, l Azienda Ospedaliera, come sopra rappresentata, in forza dell atto di accettazione con Beneficio di inventario datato n di Rep. Notaio Sella dr. Adriano, registrato a Bergamo in data al n. 2867, serie 1, ha accettato l eredità della sig.ra Locatelli Anna Maria o Maria Anna, nata a Bergamo il ed ivi deceduta in data ; che, nell eredità della defunta sono compresi tra l altro fondi agricoli in Comune di Levate (BG), comunque meglio identificati catastalmente in prosieguo; che, l Azienda Ospedaliera aveva stipulato contratto di affitto di detti fondi con il sig. Plebani Giuseppe dal e successivamente rinnovato sino al ; che, il sig. Plebani ha manifestato la volontà di prendere in locazione il predetto fondo per l annualità ; che, l Azienda Ospedaliera ha dichiarato la propria disponibilità; che, in ogni caso e comunque, il presente atto costituisce novazione a tutti gli effetti di legge; tanto premesso, tra le sopra specificate parti e con l assistenza dei Funzionari Sindacali di scelta e fiducia delle parti, CONVENGONO E STIPULANO 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale delle pattuizioni. 2) L Azienda Ospedaliera, concede a migliorare e non a deteriorare, al Conduttore che accetta e per il solo periodo stabilito di anni 1 (uno) i fondi agricoli meglio specificati al punto 5). 3) Il presente contratto avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dal con scadenza improrogabile al ; con disdetta data e accettata ora per allora, in deroga all art. 4 L. n. 203/1982. Alla pattuita scadenza incaricati dell Azienda Ospedaliera potranno immettersi sui terreni senza ulteriore avviso, rinunciando il Conduttore ad avvalersi di quanto previsto dagli artt. 700 e 703 del C.P.C.. Resta inteso che alla scadenza pattuita, nulla sarà dovuto dall Azienda Ospedaliera al Conduttore per qualsiasi titolo o ragione. Pagina 1 di 4
4 4) Il presente contratto si risolverà di diritto in caso di morte del conduttore, per cui i terreni dovranno essere rilasciati al termine dell annata agraria in corso al momento del decesso; a discrezione dell Azienda Ospedaliera potrà essere stipulato un nuovo contratto con gli aventi causa. 5) DATI CATASTALI: COMUNE DI LEVATE FG MAPP. SUPERFICIE TOTALE Ha pari a Pertiche bergamasche 46 circa. TOTALE Ha pari a Pb. 20 circa. Il tutto come meglio evidenziato nell allegata planimetria che, sottoscritta dalle parti è da ritenere parte integrante e sostanziale del presente contratto. 6) Il canone è pattuito dalle parti in ,00 (euro millecento/00), e verrà corrisposto dal Conduttore in unica soluzione anticipata (entro il ), presso la sede del Locatore (Azienda Ospedaliera) o con versamento presso la Banca Popolare di Sondrio, ag. di piazza O.M.S. n. 1, codice Iban: IT75 Z X73, specificando la causale. A pagamento effettuato, il Conduttore dovrà trasmettere copia della ricevuta di pagamento alla S.O. Patrimonio dell Azienda Ospedaliera. 7) Sono a carico in parti uguali all Azienda Ospedaliera e al Conduttore le spese di registrazione del presente contratto mentre tutte le spese derivanti e connesse all irrigazione dei fondi (taglie d acqua, manutenzione fossi, spese di Consorzio di Bonifica ecc.), sono a totale carico del Conduttore. 8) E fatto divieto assoluto al Conduttore, pena in difetto l immediata risoluzione del contratto, operare: a) radicali trasformazioni colturali dei fondi; b) interventi edificatori e/o modificativi sui terreni di cui sopra, salva autorizzazione scritta dell Azienda Ospedaliera, dichiarando sin da ora al Conduttore di rinunciare ad avvalersi di quanto previsto dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 legge n. 203/82, in tema di miglioramenti e accessioni; Pagina 2 di 4
5 c) subaffittare parzialmente o totalmente i fondi, permutare terreni, subconcedere a qualsiasi titolo o ragione quanto concesso in affitto, senza autorizzazione dell Azienda Ospedaliera; d) realizzare marcite, laghetti, cave, discariche o quant altro; e) tagliare piante di spettanza della proprietà di cui al successivo punto 9) e legna di ceppaia e di gabba; f) in ogni caso tutti quegli interventi vietati dalle leggi in tema di contratti agrari e dal Codice Civile; g) corrispondere il canone con un ritardo superiore di 20 giorni dalla scadenza pattuita per il terreno e, 30 giorni per le taglie d acqua irrigua; h) abbandono del fondo e di custodia. 9) Le piante insistenti sui fondi rimarranno di proprietà dell Azienda Ospedaliera, con diritto del Conduttore, in caso di taglio, di appropriarsi delle ramaglie 10) E onere del Conduttore mantenere il buono stato delle strade di accesso ai fondi nonché le carrarecce esistenti. La realizzazione di nuove strade interpoderali e lo spostamento di fossi dovrà ottenere l autorizzazione scritta dell Azienda Ospedaliera. Il Conduttore si impegna inoltre a vigilare sui terreni dati in conduzione affinchè sia rispettato ogni diritto della proprietà e non vengano su questi effettuati scarichi di materiali di rifiuto di qualsiasi natura. 11) Qualora i fondi in oggetto, totalmente o parzialmente necessitassero di liberazione anticipata rispetto alla scadenza prestabilita ( ), è data facoltà all Azienda Ospedaliera di risolvere anticipatamente il presente contratto di affitto in qualsiasi momento, e ciò, mediante invio al Conduttore di racc. a./r. con semplice preavviso di mesi 3 (tre). 12) Il Conduttore con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di rinunciare alla prelazione sull affitto a mente dell art. 4 bis, Legge n. 203/82 (introdotto dal D. Lgs. 228/01). 13) Nel caso in cui il Conduttore non rilasci il fondo qui concesso e si opponga alla presa di possesso da parte dell Azienda Ospedaliera, o i suoi incaricati, verrà applicata una penale giornaliera di. 500,00 (euro cinquecento/00); Clausola essenziale. 14) Per quanto qui non previsto e regolato, ci si riporta alle Leggi speciali ed alle previsioni del Codice Civile. 15) Il presente contratto di affitto viene sottoscritto alla presenza dei Funzionari delle associazioni professionali di categoria di scelta delle parti. Il Conduttore medesimo è stato reso edotto dai Funzionari Sindacali sul significato e la portata di quanto accettato, rinunciato e sottoscritto, approvando specificatamente tutte le clausole contrattuali. Si specifica inoltre che i rappresentanti Sindacali hanno partecipato alla formazione del presente atto in rappresentanza dei propri assistiti e ciò, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 Legge n. 11/1971 e 45 Legge n. 203/ ) L Azienda Ospedaliera prende atto che il Funzionario Sindacale partecipante e sottoscrivente il presente atto, è stato indicato e scelto dal Conduttore, declinando pertanto ogni e qualsiasi responsabilità e non essendo comunque tenuto a conoscere se il Conduttore è iscritto o meno a tale Sindacato di categoria. Pagina 3 di 4
6 17) Il Conduttore autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice privacy, D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi al rapporto contrattuale instaurato. Letto, confermato e sottoscritto per integrale accettazione in triplice copia. Bergamo, IL LOCATORE Per l A.O. Papa Giovanni XXIII IL DIRETTORE GENERALE dott. Carlo Nicora IL CONDUTTORE sig. Giuseppe Plebani USC UFFICIO TECNICO Il Responsabile del Procedimento: dr. Marco Capelli Visto procedere Direttore USC Ufficio Tecnico ing. Alberico Casati Visto procedere Direttore Dipartimento Servizi & Tecnologie dr. Enrico Gamba Visto procedere Direttore Amministrativo dr. Peter Assembergs I RAPPRESENTANTI SINDACALI DI CATEGORIA Pagina 4 di 4
7 TERRENO AGRICOLO LEVATE MAPPALI 1716, 3001, 3012, 2999, 3004, 3007, 3008, 3009, 3014, 3024, 3027, 3054, 3020, 3021, 3056, 3057, Dr. Marco Capelli
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10 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni
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