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1 n /2013 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon, ha pronunciato ex art. 281 quinques II comma c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2013 promossa da: MASSIMO PULZE (C.F. PLZMSM67H24F382S) e FLORIANA BREGOLIN (C.F. BRGFRN77E63F382Z), rappresentati e difesi dall avv. Sara GATTOLIN, con domicilio eletto presso il suo studio a Este, via Cavour 2, come da procura a margine dell atto di citazione ATTORI contro VIKTORIA KONSULTING SRL (C.F ), rappresentata e difesa dall avv. Cristina BOLE, con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Elisa Cultrera a Padova, via Tommaseo 13, come da comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CONCLUSIONI precisate dalle parti come in atti e che qui si intendono trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto. Le domande attoree non sono fondate, per i motivi di seguito esposti. I signori Massimo Pulze e Floriana Bregolin convenivano in giudizio la società Viktoria Konsulting Srl rassegnandole le seguenti conclusioni: Accertata la responsabilità dei consulenti della società Viktoria Konsulting Srl in ordine ai fatti oggetto di causa, condannare la medesima società al risarcimento, in favore dei sigg.ri Pulze Massimo e Bregolin Floriana della somma di 6.930,58, o della diversa somma maggiore o minore pagina 1 di 7

2 che verrà ritenuta di giustizia, pari alla differenza tra le somme che gli attori hanno versato in esecuzione del contratto n F (pari ad 8.500,00) e l'importo corrisposto agli stessi per effetto del riscatto (pari ad 1.569,42), oltre agli interessi maturati dalla data di investimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa." A fondamento delle domande gli attori esponevano di aver sottoscritto, nell'anno 2009, con la società Viktoria Konsulting Srl (società che opera nel settore dell'intermediazione finanziaria), il contratto denominato Clerical Medical Freedom Plus, loro proposto sulla scorta di specifiche indicazioni degli stessi, i quali avevano rappresentato al consulente incaricato l'esigenza di sottoscrivere un prodotto sicuro, senza grossi rischi e che potesse essere disinvestito in ogni momento. Il contratto contraddistinto dal n F, nel prospetto informativo consegnato agli attori (doc.4) veniva definito quale contratto di tipo multi ramo sulla vita a scadenza a premi ricorrenti che consente di ottenere una crescita del capitale sul lungo termine il cui ammontare dipende dall'andamento degli attivi in cui investono le quote ei Fondi Interni (Componente Unit Linked) e/o del Fondo a crescita garantita Si trattava, dunque, secondo gli attori, di un contratto di tipo multi ramo sulla vita a scadenza a Premi Ricorrenti che gli istanti sottoscrivevano per un periodo di 25 anni, con frequenza di pagamento mensile per un importo pari ad 500,00. Al momento della sottoscrizione del contratto il consulente di Viktoria Konsulting Srl (sig. Fabio Bin) chiedeva agli attori di firmare unicamente due moduli di proposta, contenenti i dati anagrafici degli stessi; nessun altro documento veniva fatto loro sottoscrivere. Nel mese di febbraio 2011, a fronte dell'impossibilità di continuare a versare il premio mensile previsto dal contratto, gli attori chiedevano alla società Viktoria Konsuting Srl di disinvestire anticipatamente i premi versati a partire da ottobre 2009 (complessivamente 8.500,00). Al momento di detta richiesta, però, essi apprendevano che il disinvestimento del capitale avrebbe comportato una perdita pari al 70% delle somme versate. Per effetto del riscatto in data 8/11/2012 veniva, dunque, corrisposta agli attori la somma di 1.569,42, pari al 18% del capitale investito. Stante l ingente perdita subita (pari all 82% del capitale) gli attori lamentavano il mancato rispetto della normativa che regola il settore dei mercati finanziari ed in particolare che il consulente di Viktoria pagina 2 di 7

3 Konsulting Srl aveva proceduto alla sottoscrizione del contratto in assenza delle dovute in indagini volte a valutare l effettiva capacità economica del cliente investitore. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande degli attori in quanto infondate. La causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti. I signori Pulze e Bregolin nel 2009 sottoscrissero un contratto di assicurazione (di tipo multi ramo) sulla vita, a scadenza, con la compagnia di assicurazioni Clerical Medical Investment Group Limited, avvalendosi dell' intermediazione della società convenuta. Il contratto, stipulato per fini integrativi pensionistici, prevedeva la crescita del capitale sul lungo termine; era stato stipulato per la durata di 25 anni, ma gli attori disinvestirono il capitale dopo 1 anno e 3 mesi. Si tratta di un contratto appartenente alla categoria delle polizze denominate Unit Linked, qualificazione riportata nel prospetto informativo consegnato ai clienti all atto della sottoscrizione. Per definizione le polizze Unit Linked si differenziano da quelle tradizionali, in quanto il loro rendimento è agganciato ad un attività finanziaria sottostante: sono polizze legate (linked) a quote di fondi (unit) che investono in prevalenza in mercati azionari. Nell'opuscolo informativo consegnato agli attori, il prodotto Clerical Medical Freedom Plus viene definito come : prodotto finanziario assicurativo di tipo multi-ramo. Secondo gli attori, come descritto nella scheda di presentazione del prodotto, si tratta, dunque, di un contratto in cui i premi pagati dagli assicurati confluisce in un fondo comune d investimento, pertanto i rendimenti dipendono direttamente dalle performance del fondo posto che il contraente investe i propri risparmi in titoli azionari strutturati dal rendimento variabile a seconda dell indice di riferimento, sicché più che a una polizza vita, di cui comunque portano il nome, le unit linked sono dunque assimilabili a veri e propri investimenti di tipo finanziario e, pertanto, assoggettati alla disciplina normativa degli stessi. Dai documenti prodotti risulta che gli attori nel 2009 hanno sottoscritto, non con la Viktoria Konsulting Srl bensì con la Clerical Medical Investment Group Limited il contratto denominato "Clerical Medical Freedom Plus. La Clerical Medical non è una finanziaria, bensì un' impresa di assicurazioni, iscritta nell' Albo delle Imprese di pagina 3 di 7

4 Assicurazioni tenuto dall' IVASS, autorizzata al solo esercizio dei Rami Vita (più precisamente Rami I e III); è un intermediario assicurativo iscritto nella Sez. A (Agenti) del Registro degli Intermediari Assicurativi (Ruir) tenuto dall' IVASS (cfr. documenti in atti). Gli attori sostengono che la natura del contratto sottoscritto è quella propria degli strumenti finanziari. Tuttavia, l esame dei documenti (cfr. in particolare doc. 4 parte attrice, scheda sintetica) porta a ritenere che si tratti di un contratto di tipo multi-ramo sulla vita a scadenza a Premi Ricorrenti che consente di ottenere una crescita sul capitale a lungo termine (nell' opzione scelta dagli attori - investimento dei premi in Fondi Interni- assimilabile ad un contratto assicurativo di tipo Unit-Linked). Il Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209/05) definisce i prodotti assicurativi come "tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita", classificando nel Ramo III le assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore [...] di fondi interni (c.d. polizze Unit- Linked) ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (c.d. polizze Index- Linked). Il Regolamento Consob n /07 definisce prodotti finanziari assicurativi "le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III [...] del D.Lgs. n. 209/05". Il contatto di cui si discute è un contratto di assicurazione la cui prestazione principale (pagamento del capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana) è direttamente collegata al valore raggiunto (nel tempo della durata contrattuale) dai fondi interni (opzione scelta nel caso in esame) nei quali i premi sono stati versati. La natura del contratto rimane pertanto quella tipica di un contratto di assicurazione, consistendo la causa nel trasferimento del rischio dal contraente all' impresa di assicurazione. La prestazione principale si attiva al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: se alla scadenza contrattuale il contraente è vivo, il capitale verrà pagato al medesimo; se invece alla scadenza contrattuale il contraente è deceduto, il capitale verrà pagato ai beneficiari. pagina 4 di 7

5 In altri termini, la polizza stipulata dagli attori è una polizza di assicurazione sulla vita Index linked che, a differenza da quanto sostenuto in atto di citazione, non può essere qualificata come contratto di natura finanziaria, ma va ricondotta alla categoria dei contratti assicurativi. In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia dell' Unione Europea con la sentenza C del la quale, chiamata a risolvere la questione pregiudiziale relativa alla applicabilità a detti tipi di contratto della disciplina dei consumatori ai contratti stipulati fuori dei locali commerciali di cui alla direttiva n. 85/577 CEE, ha escluso, in assenza di una specifica previsione normativa a riguardo, la possibilità di considerare tali contratti come contratti di intermediazione di strumenti finanziari. Afferma in particolare la Corte di Giustizia "Le polizze cd. unit linked in cui il rischio di investimento dei premi grava sull'assicurato, sono contratti di assicurazione sulla vita in quanto rientranti tra i rami vita, come si ricava espressamente dall'allegato I, punto III, della direttiva 2002/83/Ce (cd. direttiva vita). E ciò in coerenza con la Direttiva 85/577 che, nell' escludere dal suo ambito di applicazione (tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali) i contratti di assicurazione, qualifica la polizza Unit-Linked, per l' appunto, come "contratto d assicurazione". Tali principi di diritto sono sicuramente applicabili al contratto di cui è causa, in quanto risulta a tutti gli effetti un contratto di assicurazione sulla vita, in cui è prevista sia la presenza di un assicurato sia il pagamento di una somma in caso di morte di quest ultimo, così come stabilito dal Codice delle assicurazioni, all art. 2, comma 16. L aspetto peculiare di detta polizza sta nel fatto che il premio pagato era destinato ad essere investito in titoli azionari, circostanza che, secondo la citata sentenza della Corte europea, da sola non può portare, in assenza di specifica previsione di legge, a considerare i contratti medesimi al pari di contratti di intermediazione finanziaria. Pertanto, qualificato il contratto de quo quale contratto assicurativo (o al più finanziarioassicurativo), ad esso vanno applicate le regole per esso previste. Il Regolamento Consob n /07 ed il Regolamento Isvap n. 5/06 impongono agli intermediari assicurativi di richiedere una serie di informazioni al contraente e di proporre/consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura previdenziale loro esposte, e ciò previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto pagina 5 di 7

6 prodotti finanziari assicurativi. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta di assicurazione, richiedono ogni informazione che ritengano utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto. La normativa Isvap prevede altresì il diritto, da parte del contraente, del rifiuto a fornire le informazioni richieste, la conseguente possibile incapacità nell' intermediario nella valutazione dell' adeguatezza del contratto alle esigenze assicurative del cliente, l' indicazione di tale possibile inadeguatezza e la previsione della conferma, in capo al contraente, di voler comunque addivenire alla stipula contrattuale. Risulta che i signori Pulze e Bregolin abbiano confermato tale volontà di acquisto (docc. 5 e 6 parte convenuta). Nella distribuzione dei prodotti assicurativo-finanziari, i soggetti abilitati all' intermediazione assicurativa devono inoltre fornire al contraente, prima della sottoscrizione della proposta, una serie di informazioni richieste dai citati regolamenti, informazioni che risultano essere state fornite agli attori, i quali presero visione della documentazione prevista, accettarono il contenuto e sottoscrissero la relativa modulistica (cfr. Modulo di proposta, Prospetto Informativo comprensivo di Scheda Sintetica, Parte I e Parte II, Condizioni di Contratto, Allegati 7A, 7B). Di tale documentazione gli attori ricevettero copia come dagli stessi confermato (doc. 1 parte attrice e doc. 4 parte convenuta. La società convenuta risulta, pertanto, aver rispettato le prescrizioni normative relative al prodotto assicurativo di cui si discute. Come correttamente evidenziato dalla convenuta, è provato documentalmente che il contratto stipulato dai signori Pulze e Bregolin consentiva di ottenere una crescita del capitale sul lungo termine, pattuito contrattualmente in 25 anni ; l' obiettivo perseguito era di tipo assicurativo-previdenziale (pensione integrativa), l' orizzonte temporale consigliato era di almeno 5 anni, la proposta avrebbe potuto essere revocata; dal contratto si poteva recedere. Gli attori hanno interrotto i versamenti dopo aver versato soltanto 15 rate mensili, rispetto alle 300 contrattualmente pattuite, avendo invece potuto prima esercitare tanto il diritto alla revoca della proposta quanto, e soprattutto, il diritto al recesso dal contratto, entro 30 giorni dalla sua conclusione, come chiaramente indicato nel modulo di proposta. pagina 6 di 7

7 In conclusione, se non è possibile attribuire al negozio giuridico di cui si discute la qualificazione di contratto di intermediazione finanziaria, deve conseguentemente anche escludersi la possibilità di applicare le regole dettate a tutela del risparmiatore nel TUF e nel regolamento intermediari Consob 11522/98. Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate. La novità e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande degli attori; compensa tra le parti le spese del giudizio. Padova, Il Giudice Silvia Rigon pagina 7 di 7

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