PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
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1 Gruppo Consiliare Forza Italia Firenze, il 15 febbraio 2007 Al Presidente del Consiglio Regionale SEDE Consiglio Regionale della Toscana Proposta di Legge n. 162 Prot. n. 2240/2.6 del PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE Interventi per il sostegno al credito finalizzato all acquisto della prima abitazione a favore dei lavoratori privi di stabilità lavorativa. Via Cavour 2, Firenze Tel Fax gruppoforzaitaliacrt@consiglio.regione.toscana.it
2 RELAZIONE La presente proposta di legge regionale si inserisce in un contesto nazionale e regionale caratterizzato da una crescente diffusione dei cosiddetti rapporti di lavoro atipici e a tempo determinato. Essi costituiscono un indiscutibile stimolo alla competitività del sistema economico ed una concreta risposta alle crescenti necessità di occupazione lavorativa soprattutto del mondo giovanile. Rappresentano pertanto una conquista di indiscutibile valore, che occorre salvaguardare, correggendo, laddove necessario, i punti di criticità. Tra questi ultimi, appaiono di particolare rilievo sociale le difficoltà legate all accesso al credito bancario da parte dei lavoratori cosiddetti flessibili. A causa del requisito di stabilità richiesto dal sistema bancario per la concessione di mutui ipotecari, diventa pressoché impossibile per questi lavoratori pianificare e realizzare con sufficiente certezza le tappe fondamentali della propria organizzazione di vita, a cominciare da quelle legate all acquisto della prima abitazione. In questo contesto la presente proposta di legge prevede la creazione di un Fondo regionale di Garanzia in grado di intervenire per agevolare la concessione da parte del sistema bancario di mutui finalizzati all acquisto o costruzione della prima abitazione a favore delle categorie di lavoratori sin qui indicate. Con l istituzione del Fondo regionale di Garanzia la Regione Toscana assume il ruolo di avallante nei confronti degli istituti di credito, a favore dei lavoratori flessibili che facciano richiesta di un mutuo per l acquisto o la costruzione della prima abitazione e rispondano ai requisiti di reddito e di età indicati nell articolato. In concreto la Regione si impegna ad intervenire a favore dei soggetti individuati anticipando il corrispettivo delle rate di mutuo che i singoli mutuatari non siano in condizione di corrispondere nei periodi di non-occupazione tra un contratto di lavoro ed il successivo. L intervento regionale potrà esplicarsi entro un tetto massimo di euro per ciascun mutuatario nell arco dell intera durata del mutuo, con un limite massimo annuale di copertura pari a tre rate. L intervento regionale non è a fondo perduto. Un apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presente legge, definirà le modalità di attuazione e le condizioni per l accesso al Fondo di Garanzia, e stabilirà le modalità con le quali i beneficiari dell intervento restituiranno le rate di mutuo anticipate dal Fondo.
3 Art. 1 Finalità 1. La Regione Toscana promuove forme di tutela sociale per i lavoratori residenti nel territorio regionale con rapporto di lavoro a tempo determinato posto in essere attraverso qualsiasi forma di tipologia contrattuale. Art. 2 Fondo di garanzia e requisiti 1. La Regione promuove l accesso al credito dei soggetti di cui all articolo 1 che risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) un reddito annuo lordo complessivo non superiore a ,00 euro; b) un eventuale reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superiore a ,00 euro; c) un età non superiore a trentacinque anni al momento della domanda per l accesso al contributo di cui all articolo La Regione a tal fine istituisce un Fondo di Garanzia destinato a fornire agli stessi le garanzie di stabilità finanziaria richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui ipotecari, destinati all acquisto od alla costruzione della prima casa di abitazione nei limiti previsti dall articolo 3, comma La gestione del Fondo di Garanzia è affidata all Assessorato al Bilancio e Finanze della Regione Toscana. Art. 3 Modalità attuative 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva con apposita deliberazione le modalità di attuazione e le condizioni per l accesso al Fondo di Garanzia di cui all articolo Nella definizione delle procedure contenute nella deliberazione di cui al comma 1 si stabilisce quanto segue: a) il Fondo di Garanzia è diretto alla copertura delle rate di mutuo di cui all articolo 2 nei periodi di pausa di occupazione lavorativa tra un contratto di lavoro ed il successivo, rientranti entrambi nelle fattispecie individuate all articolo 1; b) l intervento regionale attraverso il Fondo di Garanzia di cui all articolo 2, non deve superare, per ciascun soggetto beneficiario, l importo di euro ,00 nell intero periodo di durata del mutuo, con un limite massimo annuale di copertura pari a tre rate; c) le modalità e le condizioni di recupero dei finanziamenti concessi dalla Regione a titolo di anticipazione per la copertura delle rate di mutuo non corrisposte dai soggetti di cui all articolo 2. Art. 4 Disposizioni finanziarie
4 1. Agli oneri finanziari derivanti dall attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione, per competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente : Anno 2007: Anno 2008: Anno 2009: 2. Per gli anni successivi si fa fronte con leggi di bilancio. Alberto Magnolfi
5 Gruppo Consiliare Forza Italia Prot. 2483/2.6 del 20/02/2007 Firenze 20 febbraio 2007 Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio regionale On. Riccardo Nencini Oggetto: sottoscrizione della Proposta di Legge n. 162 Interventi per il sostegno al credito finalizzato all acquisto della prima abitazione a favore dei lavoratori privi di stabilità lavorativa Con la presente i seguenti sottoscrittori intendono aggiungere la loro firma alla Proposta di Legge in oggetto. Maurizio Dinelli Rossella Angiolini Alessandro Antichi Paolo Bartolozzi Anna Maria Celesti Stefania Fuscagni Paolo Marcheschi Piero Pizzi Angelo Pollina Via Cavour 2, Firenze Tel Fax gruppoforzaitaliacrt@consiglio.regione.toscana.it
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