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1 EverNews Tax and Corporate department Dear August 2011 Principali novità fiscali della Manovra Correttiva Principali novità fiscali del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 ( Manovra Correttiva ). Di seguito si illustrano le principali novità fiscali recate dal provvedimento sopra individuato. 1. Ritenuta applicata sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti (articolo 23, commi da 1 a 4) E stata introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi pagati da un soggetto residente ad un soggetto non residente che non sia beneficiario effettivo degli interessi, ma che presenti tutti gli ulteriori requisiti previsti per l applicazione della c.d. Direttiva interessi e royalties (recepita nell art. 26- quater del DPR 600/1973), a condizione che gli interessi ricevuti siano destinati a finanziare il pagamento di interessi ed altri proventi su prestiti obbligazionari: emessi da società non residente; negoziati in mercati regolamentati UE o dello Spazio economico europeo; garantiti dalla società residente che corrisponde gli interessi, dalla società controllante, o da altra società controllata da quest ultima. La nuova normativa pertanto introduce una ritenuta del 5%, inferiore all ordinaria ritenuta del 12,5% applicabile sul pagamento di interessi effettuato nei confronti di soggetti non residenti (in assenza dei requisiti previsti dalla Direttiva interessi e royalties che permetterebbero di non applicare alcuna ritenuta). Viene altresì introdotto l obbligo di corresponsione dell imposta di registro nella misura dello 0,25% (in luogo dell aliquota ordinaria dello 0,50%) su tutti gli atti di garanzia dei prestiti obbligazionari, anche se formati all Estero, introducendo in tal modo una presunzione assoluta di territorialità dell atto. La disciplina sopra illustrata si applica agli interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio Inoltre come sanatoria di comportamenti pregressi, è prevista la possibilità di versare una ritenuta maggiorata al 6% anche sugli interessi già

2 corrisposti, a condizione che il soggetto residente effettui il versamento entro il 30 novembre 2011 (la ritenuta del 6% è assorbente anche dell imposta di registro). 2. Incremento dell aliquota IRAP per taluni soggetti passivi (articolo 23, commi 5 e 6). Viene incrementata l aliquota IRAP: per le banche, gli altri enti e società finanziari (aliquota aumentata al 4,65%, con un incremento dello 0,75%). Tale maggiorazione sembrerebbe applicarsi anche alle holding industriali. per le imprese di assicurazione (aliquota aumentata al 5,90%, con un incremento del 2%). per le imprese esercenti attività di concessionarie, diverse da quelle di costruzione di autostrade e gestione di autostrade e trafori (aliquota aumentata al 4,20%, con un incremento dello 0,30%). Per le società aventi l esercizio sociale coincidente con l'anno solare, le nuove aliquote si applicano a decorrere dal periodo d imposta In assenza di un espressa disposizione, la variazione di aliquota non dovrebbe esplicare effetti sugli acconti da versare con il metodo storico per l esercizio in corso a tali date. 3. Incremento dell imposta di bollo sui conti di deposito titoli (articolo 23, comma 7). Viene disposto un progressivo aumento dell imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli dagli intermediari finanziari ai propri clienti per depositi di ammontare pari o superiore ad Euro (per le comunicazioni concernenti i depositi di titoli, il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore ad Euro , rimane dovuta l imposta di bollo nella misura annua di Euro 34,20). In particolare per gli anni 2011 e 2012, l imposta di bollo è pari a: Euro 70 per anno, per i depositi titoli di valore complessivo pari o superiore ad Euro e inferiore ad Euro ; Euro 240 per anno, per i depositi titoli di valore complessivo pari o superiore ad Euro e inferiore ad Euro ; Euro 680 per anno, per i depositi titoli di valore complessivo pari o superiore ad Euro A partire dall anno 2013 l imposta di bollo sarà pari a: Euro 230 per anno, per i depositi titoli di valore complessivo pari o superiore ad Euro e inferiore ad Euro ; Euro 780 per anno, per i depositi titoli di valore complessivo pari o

3 superiore ad Euro e inferiore ad Euro ; Euro per anno, per i depositi titoli di valore complessivo pari o superiore ad Euro Perdite fiscali (articolo 23, comma 9) E stata modificata la disciplina della riportabilità delle perdite fiscali. Le perdite fiscali sono ora riportabili senza limiti temporali ma possono essere compensate nel limite dell 80% del reddito imponibile per ciascun periodo (secondo la previgente normativa le perdite fiscali erano riportabili nel limite di cinque esercizi - ad eccezione di quelle generatesi nei primi tre esercizi di attività della società che sono riportabili senza limitazioni temporali - ma senza limitazione di importo). Di seguito un esempio: anno x: perdita fiscale 100; anno x+1: reddito imponibile di 110. Nell anno x+1 il reddito imponibile può essere compensato con la perdita fiscale solo limitatamente a 88 (80% di 110); la restante perdita fiscale di 12 potrà essere riportata in avanti senza limiti temporali, sempre con il limite del 80% del reddito imponibile. La norma stabilisce che la variazione in commento ha effetto a decorrere dall esercizio in corso al 6 luglio 2011 ma non dispone di un regime transitorio. Nella relazione governativa al Decreto si afferma che il riporto delle perdite maturate prima dell entrata in vigore della modifica normativa debba avvenire secondo la previgente normativa. 5. Riallineamento delle divergenze fra valori civili e fiscali (articolo 23, commi da 12 a 15). L attuale normativa consente di riconoscere ai fini fiscali il valore dell avviamento e delle altre attività immateriali iscritti a seguito di operazioni straordinarie: infatti previo pagamento di un imposta sostitutiva è possibile assegnare rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio. Ora viene introdotta come norma una tantum la possibilità di ammortizzare le partecipazioni di controllo acquisite a seguito di operazioni straordinarie per la parte riferibile all avviamento ed alle altre attività immateriali. In altre parole vengono equiparate, ai fini dell operatività della norma in commento, l acquisizione di beni direttamente (avviamento e beni immateriali) e l acquisizione per il tramite di partecipazioni. La modifica si applica: alle operazioni effettuate sia nel periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2010 sia in quelli precedenti (ma non in quelli successivi); sia ai soggetti Ias adopter sia ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. L imposta sostitutiva è da assolvere entro il 30 novembre 2011 in un unica

4 soluzione. Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d imposta successivo a quello in corso al , con la possibilità di dedurre il maggior valore in dieci periodi d imposta (anche ai fini IRAP). La norma specifica che il riallineamento non ha effetto sul valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. 6. Ammortamento dei beni (articolo 23, comma 47) Si prevede l emanazione di un regolamento per la revisione della disciplina fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, sulla base di criteri di semplificazione diretti alla riduzione della moltitudine di aliquote fiscali attualmente applicabili. 7. Bonus e stock options (articolo 23, commi 50-bis, 50-ter) A decorrere dal 17 luglio 2011, l aliquota addizionale del 10% sui compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options percepiti nel settore finanziario da parte dei dirigenti e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (amministratori), si applica sull ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (nella precedente normativa l aliquota addizionale si applicava sulla l ammontare dei compensi che eccedeva il triplo della parte fissa della retribuzione). 8. Imprese concessionarie di costruzione e gestione autostrade e trafori (articolo 23 comma 10) Per le imprese in oggetto, la deducibilità dell'accantonamento per le spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, è stata ridotta dal 5% all 1% del costo (per le altre imprese concessionarie rimane in vigore le previgente normativa che prevede il limite del 5%). La disposizione in commento si applica dal periodo d'imposta 2011 (per le società aventi l esercizio sociale coincidente con l'anno solare). 9. Venture capital (articolo 31) Sono previsti incentivi specifici a vantaggio dei sottoscrittori di fondi per il Venture capital specializzati nello start-up di nuove imprese. In particolare è prevista l esenzione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai suddetti fondi, con esclusione della ritenuta d acconto del 12,5% (e non concorrenza al reddito complessivo) nel caso dei soggetti titolari di reddito d impresa, ovvero non applicazione della ritenuta a titolo d imposta del 12,5% nel caso di altri soggetti (per i soggetti titolari di reddito d impresa l esenzione è efficace previa autorizzazione della Commissione europea).

5 Sono definiti fondi per il Venture capital, i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing). Per poter godere delle agevolazioni, le società destinatarie dei fondi di Venture capital devono avere, tra l altro, le seguenti caratteristiche: non essere quotate; avere la sede legale nel territorio di uno Stato membro dell Unione Europea (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; essere detenute in via prevalente da persone fisiche, sia direttamente che indirettamente. essere soggette all imposta sul reddito delle società (o imposta analoga prevista dalla legislazione locale) senza possibilità di esenzione né totale né parziale; esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi ed avere un fatturato non superiore ad Euro 50 milioni (in base all ultimo bilancio approvato prima dell investimento del fondo per il Venture Capital). 10. Accertamento basato sugli studi di settore (articolo 23, comma 28) Si segnala tra le altre, la possibilità di effettuare accertamenti induttivi nei casi in cui viene rilevata l omessa o infedele indicazione dei dati nei modelli degli studi di settore e nei casi in cui vengono indicate cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti (in tali casi il maggior reddito accertato deve essere superiore al 10% di quello dichiarato). 11. Rateizzazione dei debiti tributari (articolo 23, commi da 17 a 20) Viene eliminato l obbligo di prestazione della garanzia per accedere alla rateizzazione dei debiti tributari superiori ad Euro , nel caso di accertamento con adesione, di acquiescenza all accertamento e di conciliazione giudiziale. E prevista invece una sanzione raddoppiata (dal 30% al 60%) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima entro il termine previsto per quella successiva (l omesso versamento della prima rata preclude il perfezionamento della procedura). La suddetta sanzione si applica sulle residue somme da versare a titolo d imposta e non sull importo della rata non versata Tali disposizioni si applicano agli atti che non si sono già perfezionati al 6 luglio 2011.

6 12. Irrogazione delle sanzioni (articolo 23, comma 29) Viene prevista la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni irrogate (riduzione ad 1/3 in sede di acquiescenza alla pretesa), anche qualora le stesse siano state rideterminate dall Agenzia delle Entrate a seguito dell accoglimento delle deduzioni difensive prodotte dal contribuente. Tale disposizione si applica anche agli atti di irrogazione delle sanzioni per i quali sono pendenti i termini per proporre ricorso alla data del 6 luglio Viene inoltre previsto l obbligo (in luogo della mera facoltà) a carico dell Agenzia delle Entrate di irrogare le sanzioni unitamente al tributo. Tale modifica si è resa opportuna al fine di evitare che l Agenzia delle Entrate possa emettere diversi atti di irrogazione di sanzioni, precludendo di fatto al contribuente di avvalersi degli istituti del cumulo giuridico o della continuazione. Tale disposizione si applica a partire dal 1 ottobre Accertamenti esecutivi (articolo 23, comma 30) Viene previsto il differimento dal 1 luglio al 1 ottobre 2011 dell applicazione delle disposizioni relative al c.d. accertamenti esecutivi (trattasi degli avvisi di accertamento emessi dall Agenzia delle Entrate comportanti l obbligo di provvedere all immediato pagamento degli importi dovuti, senza necessità della notifica della cartella di pagamento). 14. Ritardi nei pagamenti (articolo 23, comma 31), regolarizzazione nel termine breve di quindici giorni Viene prevista la riduzione delle sanzioni per brevi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi. Per i versamenti effettuati con una ritardo non superiore a quindici giorni dalla scadenza, la sanzione prevista per il c.d. ravvedimento operoso in caso di tardivo versamento nella misura del 3% dell imposta dovuta di cui all art. 13, comma 1, lett. a) (10% del 30%), è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo della sanzione (0,2%) per ogni giorno di ritardo. In assenza di indicazioni normative tale norma risulta applicabile dal 6 luglio 2011, e sembrerebbe trovare applicazione anche per le violazioni commesse precedentemente. 15. Spese di giustizia tributaria (articolo 37, commi da 6 a 19) Viene introdotto l obbligo di corresponsione del contributo unificato anche nel Processo tributario, in misura proporzionale all entità della lite fino ad una massimo di Euro 1.500, in luogo del pagamento dell Imposta di bollo. La nuova disposizione si applica ai ricorsi ed agli appelli notificati a partire dal 7 luglio 2011.

7 16. Reclamo e Mediazione (articolo 39, comma 9) A decorrere dagli atti notificati dal 1 aprile 2012 sono riformate le modalità di instaurazione del processo tributario per le controversie relative ad un imposta di valore non superiore ad Euro , in cui è parte l Agenzia delle Entrate (per le controversie relative alle sole sanzioni, sarà necessario verificare il valore di Euro con riferimento a quest ultime). Viene introdotta una fase amministrativa obbligatoria, in cui il contribuente deve proporre reclamo entro 60 giorni dalla notifica dell atto impositivo alla Direzione Provinciale competente, o alla Direzione Regionale in caso di grande contribuente (in mancanza di proposizione del reclamo, il ricorso in Commissione tributaria sarà dichiarato inammissibile) Il reclamo potrà contenere una proposta di mediazione motivata completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa. Se entro 90 giorni dalla notifica del reclamo la mediazione non si conclude, sarà necessario costituirsi in giudizio ed il processo seguirà il suo iter in Commissione Tributaria (in tal caso il reclamo assolve la funzione del ricorso). 17. Definizione delle liti pendenti (articolo 39, comma 12) Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, le liti fiscali di valore non superiore ad Euro , in cui è parte l Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie o al Giudice Ordinario in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma variabile tra un minimo di Euro 150 ad un massimo pari al 50 per cento del valore della lite; le somme dovute devono essere versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione. La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012; per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

8 Per ogni ulteriore approfondimento dovesse rendersi necessario, Vi preghiamo di voler contattare: Avv. Fabrizio Gambardella Via Albricci Milano T F Avv. Giuseppe Celli giuseppecelli@eversheds.it Via Pompeo Magno Roma T F Questa newsletter è stata realizzata in collaborazione con: NB Questo aggiornamento ha carattere esclusivamente informativo e non costituisce parere, o consulenza legale. Eversheds Bianchini non assume alcuna responsabilità per azioni scaturite dalle informazioni contenute in questo documento Eversheds Bianchini Studio Legale Eversheds Bianchini è membro di Eversheds International Limited

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