Sentenza n /2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 5960/2011 Repert. n. 9276/2014 del 17/09/2014

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sentenza n /2014 pubbl. il 17/09/2014 RG n. 5960/2011 Repert. n. 9276/2014 del 17/09/2014"

Transcript

1 N. R.G. 5960/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fernando Ciampi dott Claudio Marangoni dott. Silvia Giani ha pronunciato la seguente Presidente Giudice Giudice Relatore SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5960/2011 promossa da: Panerai Paolo, Campus Editori Srl, Class Editori Spa rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Savi e Francesca Rimoldi, con studio in Milano, via Corsica 2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, giusta procura a margine dell atto di citazione; Nei confronti di ATTORI UNIVERSITÀ TELEMATICA NON STATALE E-CAMPUS (C.F ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco S. Spolidoro, Giorgio Battisti e Viviana Valenti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. Spolidoro in Milano, via Daverio 6, giusta procura posta in calce all'atto di citazione notificato. OGGETTO: marchi. CONCLUSIONI CONVENUTO pagina 1 di 8

2 Il difensore degli attori ha concluso: Piaccia al Tribunale, previa ogni opportuna declaratoria del caso: 1) dichiarare Università Telematica non statale e-campus responsabile della violazione dei marchi CAMPUS degli esponenti, ex art. 20 e 12 del CPI e/o ex art cod. civ.; 2) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell art. 122 del CPI, la nullità del marchio e- Campus, cui è titolare la convenuta, la cui domanda di registrazione risulta essere stata accolta dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il (cfr. sub ns. doc. 43); 3) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell art. 122 del CPI, la nullità del marchio Università degli Studi e-campus Telematica DM n. PG/2008/552, cui è titolare la convenuta, la cui domanda di registrazione risulta essere stata accolta dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il (cfr. sub ns. doc. 43); 4) dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell art. 122 del CPI, la nullità del marchio Università ecampus. L università del futuro è on line, marchio registrato in corso di causa dalla convenuta, la cui domanda di registrazione risulta essere stata accolta dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il ; 5) inibire a Università Telematica non statale e-campus, ex art. 124 c.1 del CPI e/o ex art cod. civ., ogni ulteriore uso nonché sfruttamento commerciale e pubblicizzazione delle locuzioni e-campus, Università degli Studi e-campus e università ecampus. L università del futuro è on line, e comunque di qualsiasi altra locuzione o segno distintivo contenente la parola CAMPUS, ove volti a contraddistinguere prodotti o servizi, identici e/o affini e/o non affini, in relazione ai quali la parola CAMPUS è stata registrata e/o usata come segno distintivo dagli esponenti; 6) fissare ex art. 124 c. 2 del CPI una penale di ,00 per ciascuna infrazione constatata, nonché di 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza; 7) ordinare a Università Telematica non statale e-campus ex art. 124 c. 3 del CPI e/o ex art cod. civ. il ritiro dal mercato e la distruzione di tutto il materiale recante le locuzioni e-campus, Università degli Studi e-campus e università ecampus. L università del futuro è on line, e comunque di qualsiasi altra locuzione e segno distintivo contenenti la parola CAMPUS ed attinente alle attività di cui al capo 5 delle pagina 2 di 8

3 presenti conclusioni; 8) condannare Università Telematica non statale e-campus al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori in conseguenza degli illeciti anzidetti, danni da quantificare in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U. contabile o, in subordine, da liquidarsi, anche in via equitativa, ex art. 125 c. 2 del CPI; 9) disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza per due giorni di seguito con caratteri doppi rispetto al normale, sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Sole 24 Ore, disponendo che la pubblicazione avvenga a cura degli attori ed a spese della convenuta; 10) disporre l oscuramento del sito internet registrato ed usato dall Università Telematica non statale e-campus; 11) condannare Università Telematica non statale e-campus alla refusione di compensi, anticipazioni e spese di causa, nonché dei costi di investigazione e di ricerche tra i marchi, di CTU e CTP, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: gli attori preliminarmente svolgono riserva di gravame in uno con il merito avverso l ordinanza del in quanto non ha ammesso istanze istruttorie da questi dedotte ove addirittura non le ha considerate (come l istanza di sequestro ex art. 129 c.p.i. e l istanza di ordine di fornire in giudizio elementi per identificazione di eventuali altri soggetti coinvolti), laddove le stesse fossero ritenute rilevanti per l accoglimento delle domande attoree. Per l effetto, in via istruttoria, senza inversione dell onere della prova e occorrendo, previa riforma della ordinanza istruttoria del , rimettere la causa sul ruolo e ammettere le istanze istruttorie indicate nella nostra memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. (depositata il ). Gli attori contestano infine qualsiasi nuova conclusione e/o eccezione e/o istanza e/o deduzione ex adverso formulata. Conclusioni per la convenuta: rigettare le domande degli attori, con condanna alle spese in favore della convenuta *** *** MOTIVAZIONE 1. Con atto notificato il 2 febbraio 2011 gli attori hanno citato in giudizio l Università pagina 3 di 8

4 telematica Non Statale E-Campus, allegando che: - hanno registrato il marchio CAMPUS, da solo o in associazione con altre parole, per contraddistinguere una pluralità di prodotti e servizi dedicati agli studenti. Tale marchio è il nome di una diffusa testata giornalistica rivolta agli studenti universitari. - il marchio ha una forte valenza distintiva; - In particolare gli attori sono titolari dei seguenti marchi nazionali: - CAMPUS n , dep nel 1988 per le classi 9,15,18,20,21,24,28,32,33; - CAMPUS web scoprire studiare sognare, n dep nel 2001 per le classi 16,18, 20, 25,35, 38, 41 e 42; - CAMPUS web, n dep nel 2001 per le classi 16,18, 20, 25, 35, 38, 41 e 42; - Il Salone dello studente CAMPUS orienta, n dep nel 1991, per la classe 42; - Salone dello studente & lavoro Giovani CAMPUS web orienta n dep nel 2001 per le classi 16, 18, 25, 35, 38, 42; - CAMPUS, n , dep nel 1989, per le classi 25 e Gli attori sono altresì titolari del marchio internazionale n dep nel 1990 nelle classi 25 e La società convenuta aveva registrato nel dicembre 2008 due marchi italiani in relazione alla classe 41 (educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali), il primo, denominativo e-campus, e il,omposto da figura e dalla frase università degli studi e-campus telematica DM La condotta posta in essere dalla convenuta integrava la fattispecie di cui all art. 20 comma 1, lett b), CPI poiché aveva, per oggetto, servizi identici e presentava evidente somiglianza con il segno distintivo CAMPUS di titolarità degli attori, nonché la fattispecie di cui all art. 20 lett c), CPI per la notorietà del marchio CAMPUS. - La condotta integrava, altresì, la fattispecie di cui all art n 1 c.c., per utilizzazione di un segno distintivo che creava confusione e dell art n 3 in quanto volta a carpire benefici dalla notorietà di marchi già esistenti. Ciò premesso, gli attori chiedevano che fosse accertato che la convenuta aveva contraffatto i marchi CAMPUS di titolarità degli attori, con risarcimento dei danni e sanzioni non risarcitorie, nonché la nullità dei marchi di titolarità della convenuta Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto di tutte le pretese attoree. Deduceva la liceità dell utilizzo della dicitura CAMPUS, in quanto: pagina 4 di 8

5 - l'attività da lei svolta, in qualità di ente di istruzione superiore, aveva il fine di rendere il servizio pubblico della formazione universitaria e si distingueva dall'attività svolta dagli attori, che era di carattere imprenditoriale e mirava ad offrire servizi commerciali e non di sostegno alla didattica. -Le registrazioni del marchio CAMPUS da parte degli attori erano avvenute in classi non affini al settore della formazione accademica ed universitaria. - il termine CAMPUS è d'uso comune nel linguaggio corrente come sinonimo di "università" e, quindi, se riferito all università, non è appropriabile come marchio; - alcuni marchi non erano stati registrati per i servizi di formazione di cui alle classi 41 e 42, per gli altri non vi era una reale affinità tra i prodotti e i servizi. - i marchi di titolarità degli attori non avevano acquisito un secondary meaning in relazione all uso fattone e comunque erano deboli; - il termine CAMPUS era utilizzato dalla convenuta con suffissi e parole idonee a differenziarla da quelli di titolarità degli attori (prefisso "e-" o combinazione del prefisso "uni-" e del prefisso "e-"); - non era applicabile la tutela dei marchi rinomati; - l università convenuta era stata istituita con decreto del ministero dell istruzione, dell università e della ricerca del 30 gennaio 2006, con la denominazione università Telematica e-campus e, pertanto, l'uso della parola CAMPUS non poteva essere vietato dagli attori ai sensi dell'art. 21, 1 comma c.p.i. perché corrispondeva alla denominazione della convenuta. 2. Gli attori sono titolari di numerosi marchi costituiti dall elemento denominativo CAMPUS, da solo o in associazione con altre parole. Non tutti i marchi azionati dagli attori sono stati registrati con riguardo alla classe 41 nella quale sono compresi i servizi rientranti nell ambito di tutela dei marchi registrati dalla convenuta. Tale circostanza rileva con riguardo al tema dell estensione dell ambito di tutela dei marchi registrati dagli attori anche ai servizi non affini; circostanza che si verificherebbe se fosse riconosciuto ai marchi degli attori lo stato di marchi rinomati. 3. La parola CAMPUS evoca alla mente del pubblico il mondo universitario e può considerarsi sinonimo di università. Non vi è alcun dubbio, quindi, che esso, se riferito ai servizi universitari, sia denominazione descrittiva di servizi. pagina 5 di 8

6 Il diritto di marchio d impresa registrato dagli attori non può consentire al titolare di vietare a terzi universitari. l utilizzazione della parola campus per descrivere i servizi Il termine non può cadere, invero, nel monopolio di qualcuno, ma deve restare nel pubblico dominio (Freizeichen o segni liberi ). Ciò vale non solo per i marchi registrati dagli attori con la denominazione Campus, si è visto per servizi diversi da quelli riconducibili alla classe 41, ma anche per gli altri marchi registrati dagli attori che, pur includendo la denominazione Campus, contengono altri elementi distintivi ( CAMPUS web scoprire studiare sognare, CAMPUS web, Il Salone dello studente CAMPUS orienta, Salone dello studente & lavoro Giovani CMPUS web orienta). Orbene, la registrazione di marchi formati da un segno simile a una indicazione descrittiva, unitamente ad altri elementi di differenziazione, non è idonea a conferire al titolare della privativa una esclusiva sulle singole porzioni descrittive, che potranno essere utilizzate da tutti e rimanere nel pubblico dominio (art. 21 CPI). Lo stesso discorso vale per i casi di marchi formati da termini generici o descrittivi che abbiano acquistato capacità distintiva con l uso (secondary meaning) poiché, nonostante la privativa acquisita dal titolare del marchio, il termine generico o descrittivo può essere usato senza interferire con il diritto di esclusiva, per indicare le caratteristiche dei prodotti o servizi offerti. Nel caso in esame, quindi, gli attori, titolari dei marchi, non possono impedire l utilizzazione a terzi della denominazione CAMPUS per descrivere servizi universitari. 4. Il marchio Campus registrato dagli attori per classi diverse da quella registrata dalla convenuta- non può essere ritenuto un marchio rinomato, tale da consentire, in applicazione dell art. 20 lett. c), CPI, una tutela merceologicamente estesa a servizi non affini, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, è da escludere la interferenza dei marchi registrati dalla convenuta con riguardo a quelli di titolarità dell attrice, registrati ed utilizzati per servizi non affini e cioè i marchi italiani CAMPUS e n e il marchio internazionale CAMPUS n La pur copiosa documentazione prodotta dagli attori non fornisce elementi quanto alla quota di mercato detenuta dai marchi, ai relativi investimenti pubblicitari, al grado di pagina 6 di 8

7 riconoscimento presso il pubblico o all entità degli investimenti pubblicitari. 5. Con riguardo ai marchi registrati dagli attori anche per servizi affini a quelli riconducibili ai marchi successivamente registrati dalla convenuta, e cioè ricomprendenti anche la classe 41 (educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali), i marchi di titolarità degli attori sono marchi deboli, poiché formati dal termine descrittivo Campus, unitamente ad altri elementi di differenziazione (CAMPUS web, CAMPUS web scoprire studiare sognare, salone dello studente CAMPUS orienta ) Per i marchi deboli, che contengono una componente descrittiva, che esprime alcune caratteristiche del servizio, anche minime variazioni escludono il rischio di confusione. Gli elementi di differenziazione il prefisso e, per il primo dei marchi di titolarità della convenuta, e l insieme degli altri elementi, per il secondo e il terzo marchio registrato- escludono, quindi, l interferenza dei detti marchi con quelli degli attori. Con riguardo al caso di specie, la debolezza del marchio anteriore, per la presenza della componente descrittiva dei servizi e l esistenza di modificazioni nei pur deboli- segni successivi, escludono la contraffazione dei marchi registrati dalla convenuta (CAMPUS web, CAMPUS web scoprire studiare sognare, da un lato, e e-campus, università degli studi ecampus telematica unitamente alla componente raffigurativa e, infine, ecampus l università del futuro è on line, dall altro lato). 6. Con riguardo alla domanda di nullità dei marchi registrati dalla convenuta, gli attori non hanno allegato nell atto di citazione alcun motivo di nullità dei segni, limitandosi a dedurre l interferenza tra i segni registrati dagli attori e i marchi registrati dalla convenuta. 7. In relazione allo sbrigativo accenno alla tutela ex art n 1 c.c. per utilizzazione di un segno distintivo che crea confusione e n 3 c.c. in quanto volta a carpire benefici dalla notorietà di marchi già esistenti, esclusa la violazione in materia di marchi vanno altresì respinte le azioni di concorrenza sleale confusoria e di concorrenza sleale per scorrettezza professionale dipendente dalla violazione di marchi notori, giacché, oltre a non essere accertato che i marchi siano notori, non è neppure accertato che siano stati violati. 8. Alla soccombenza degli attori segue la loro condanna alla refusione delle spese pagina 7 di 8

8 processuali che sono liquidate, in favore della convenuta, in applicazione delle vigenti tariffe DM 55/2014, applicabili alla data di ultimazione delle difese, considerato il valore indeterminabile per cause di elevata complessità, in euro ,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. P.Q.M. Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia d impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Panerai Paolo, Campus Editori Srl e Class Editori Spa, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. Rigetta le domande proposte dagli attori. 2. Condanna gli attori alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in euro ,00 oltre spese generali, iva e cpa. Milano, così deliberato nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2014 Il giudice relatore Dott Silvia Giani Il Presidente dott. Fernando Ciampi pagina 8 di 8

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Tullio Joppi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 517/2000 R.G.C. promossa

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Direttore Generale n 166 del 24.02.2015 A seguito di Proposta in data 17/02/2015 N 138 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI

Dettagli

Tribunale di Pistoia

Tribunale di Pistoia Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 28/03/2013 13.27 N. 00443/2013 REG.PROV.COLL. N. 00309/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64615/2013. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64615/2013. tra N RG 64615/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n rg 64615/2013 BEMA CERAMICHE SRL DEBORAH BETTI CONSUELO BETTI STEFANO BETTI PIERA PELUCCHI tra BANCA POPOLARE DI

Dettagli

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio in.. via e presso quest ultimo

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio in.. via e presso quest ultimo 7ULEXQDOHFLYLOHGL«$WWRGLFLWD]LRQHLQRSSRVL]LRQHDGHFUHWRLQJLXQWLYR 3HU 7L]LRnato a.il.. residente in. rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto dall Avv.. del foro di..con studio

Dettagli

N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo) ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare

Dettagli

Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,

Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, Dott. Antonio Scalera, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile iscritta in primo grado al n.13994 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile iscritta in primo grado al n.13994 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino-sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n.13994

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA N. 37/2016 TITOLO 2015.1.10.4.1 2013.1.10.21.1571 LEGISLATURA X Il giorno 8 giugno 2016 si è riunito

Dettagli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Decisione n. 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE Composto dai Signori magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Giuseppe SALMÈ Dott. Luigi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

Dettagli

MARCHIO. Linee guida per la valorizzazione e la tutela del marchio aziendale. (legislazione italiana e comunitaria) a cura di

MARCHIO. Linee guida per la valorizzazione e la tutela del marchio aziendale. (legislazione italiana e comunitaria) a cura di MARCHIO (legislazione italiana e comunitaria) Linee guida per la valorizzazione e la tutela del marchio aziendale a cura di Definizione Il marchio E prima di tutto un segno distintivo, come tale idoneo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

DELIBERA N. 134/13/CSP

DELIBERA N. 134/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA

Dettagli

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce

Dettagli

Stop alla trasmissione abusiva delle partite di calcio e condanna dei principali fornitori di connettività

Stop alla trasmissione abusiva delle partite di calcio e condanna dei principali fornitori di connettività ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 11/05/2016 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/38196-stop-alla-trasmissione-abusiva-delle-partite-dicalcio-e-condanna-dei-principali-fornitori-di-connettivit Autore:

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma CdS, sezione quinta, sentenza n. 864 del 23 febbraio 2015 Contratto di Avvalimento Il prestito del requisito tecnico deve comportare il trasferimento delle attività Il contratto generico è illegittimo

Dettagli

In nome del Popolo Italiano. il Tribunale di Lecce. sezione I civile SENTENZA

In nome del Popolo Italiano. il Tribunale di Lecce. sezione I civile SENTENZA In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Lecce sezione I civile in composizione collegiale, in persona di dott. M. Petrelli dott. A. Esposito dott. C. Invitto presidente giudice giudice relatore ha

Dettagli

Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014

Sentenza n. 3070/2014 pubbl. il 04/03/2014 RG n. 39774/2012 Repert. n. 2538/2014 del 04/03/2014 Sentenza N. R.G. N. 39774 /2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 32. Tribunale di Modena, 11 febbraio 2005, n. 582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Emilia Salvatore Presidente Est. Dott.

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza con sentenza orale (art. 352 e 281sexies c.p.c.) nella causa civile d appello iscritta al, promossa da - il sig. (A), con gli avvocati, domiciliati

Dettagli

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

Il marchio: per proteggere la tua identità

Il marchio: per proteggere la tua identità Il marchio: per proteggere la tua identità Avv. Cristiana Brega Vicenza 2 maggio 2016 Cos è un marchio? Definizione: Il marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi forniti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA C. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALE USI CIVICI composta dai seguenti Magistrati: 1. dott.. Luigi Miraglia 2. dott.. Gaetano Antonio Bursese Presidente

Dettagli

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:

I vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola: IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)

Dettagli

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 7 ottobre 2014 n. 21093 Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO - DISCIPLINARE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA

Dettagli

Brevetto come informazione: le fonti accessibili

Brevetto come informazione: le fonti accessibili Brevetto come informazione: le fonti accessibili 8 giugno 2016 Francesca Marinelli Camera di Commercio di Ancona www.an.camcom.gov.it IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA l Ufficio Brevetti e Marchi

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la

Dettagli

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e5a51 - Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: d03d9

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e5a51 - Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: d03d9 N. R.G. 17001024/2011 Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e5a51 - Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: d03d9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al 27.06.2015

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al 27.06.2015 Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al 27.06.2015 Cosa devi fare? Attestazione occorrente Vedi il fac simile Notificare via Pec un documento scansionato Attestazione ex art.

Dettagli

Sentenza. del 23 ottobre 2013 - e. coniugi e consumati

Sentenza. del 23 ottobre 2013 - e. coniugi e consumati Conto corrente cointestato tra coniugi e disciplina della comunione de residuo TRIBUNALE DI BARI - Sentenza del 23 ottobre 2013 - e massima a cura dell Avv. Daniela Angelini Sono esclusi dalla comunione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 01381/2011 N. 07124/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE TRIBUNALE DELLE IMPRESE Composta da: Dottor Umberto Scotti Dott.ssa Gabriella Ratti Dottor Maria Dolores

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da MARTIGNAGO ADRIANO (C.F. MRTDRN64C02F443X)

Dettagli

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) http://www.simpopdf.com R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 05586/2013REG.PROV.COLL. N. 04816/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice unico dott. Stefano cardinali, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente nella causa promossa SENTENZA da MARTIGNAGO ADRIANO (C.F. MRTDRN64C02F443X)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione

Dettagli

N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587

STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti. Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587 STUDIO LEGALE Avv.Maria Bruschetti Via G.Mazzini n.68 - PONTEDERA Tel e Fax 0587/55587 TRIBUNALE DI PISA Sezione Distaccata di Pontedera ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI La Ditta, con sede in n., in persona

Dettagli

FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI POTENZA CORSO DI FORMAZIONE SU INGEGNERIA FORENSE

FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI POTENZA CORSO DI FORMAZIONE SU INGEGNERIA FORENSE CORSO DI FORMAZIONE SU INGEGNERIA FORENSE Presentazione del Corso Con il termine INGEGNERIA FORENSE si intende una disciplina che applica i principi ed i metodi dell ingegneria (meccanica, civile, gestionale,

Dettagli

COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 94 DEL 03 OTTOBRE 2014 OGGETTO: ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA

Dettagli

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Input Creditore procedente (tramite istanza rivolta al Presidente del Tribunale). Contenuto dell istanza -Indicazione dell indirizzo

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 925-B PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119) MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Nelle cause civili riunite iscritte ai n. del 2004 R.G. A.C. promosse da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Nelle cause civili riunite iscritte ai n. del 2004 R.G. A.C. promosse da: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di M... Il Giudice Unico dott. Riccardo..., ha emanato la seguente S E N T E N Z A Nelle cause civili riunite iscritte ai n. del 2004 R.G. A.C.

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero

Dettagli

MARCHIO Aprile 2014 1

MARCHIO Aprile 2014 1 MARCHIO Aprile 2014 1 CHE COS È UN MARCHIO Il marchio è un segno distintivo, che serve dunque a distinguere i prodotti o i servizi di un imprenditore da quelli (simili) di un altro imprenditore. La funzione

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

Sul giudizio di equità dinanzi al giudice di Pace. Trib. Milano, sez. X civ., sentenza 6 febbraio 2014 (est. Damiano Spera)

Sul giudizio di equità dinanzi al giudice di Pace. Trib. Milano, sez. X civ., sentenza 6 febbraio 2014 (est. Damiano Spera) Sul giudizio di equità dinanzi al giudice di Pace Trib. Milano, sez. X civ., sentenza 6 febbraio 2014 (est. Damiano Spera) GIUDICE DI PACE PRONUNCIA SECONDO EQUITÀ CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE AD EURO

Dettagli

Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza 4 ottobre 2012.

Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza 4 ottobre 2012. Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza 4 ottobre 2012. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, SENTENZA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, SENTENZA N. 3810/012 R.A.C.C. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE N. R.G. 2288/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Pisanu ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Contributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione.

Contributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione. Contributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione. Tribunale di Milano 18.11.2011 n. 5591 Dott.Greco M.P.(Avv. Clerici) INPS- SCCI s.p.a.(avv. Vivian).

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

Dettagli

Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione

Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione Il diritto al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari maturati fino

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 13491/2015 REG.PROV.COLL. N. 00643/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO Allegato 9 Modello di dichiarazione di avvalimento 1 di 10 DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE Spett.le Ministero della Giustizia - Direzione Generale per

Dettagli

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti

Dettagli

A.A. 2010/2011 I anno DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 1 (50 ore) Dott.ssa Lucia Esposito Magistrato Materiali didattici - 12

A.A. 2010/2011 I anno DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 1 (50 ore) Dott.ssa Lucia Esposito Magistrato Materiali didattici - 12 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali G.S. A.A. 2010/2011 I anno DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 1 (50 ore) Dott.ssa Lucia Esposito Magistrato Materiali didattici - 12 ON.LE TRIBUNALE DI LECCE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.

Dettagli

Non può essere accolta la domanda di nullità del provvedimento che dispone il mutamento del rito sommario in rito ordinario

Non può essere accolta la domanda di nullità del provvedimento che dispone il mutamento del rito sommario in rito ordinario Non può essere accolta la domanda di nullità del provvedimento che dispone il mutamento del rito sommario in rito ordinario Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia d'impresa, 19 febbraio

Dettagli

DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN POLONIA

DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN POLONIA DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN POLONIA 1. BASE LEGISLATIVA 2. DIRITTO D AUTORE 3. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: TIPI DI PROTEZIONE CONCESSA 4. BREVETTO 5. MODELLO DI UTILITÀ 6. MODELLI O

Dettagli

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA CONVENZIONE A) FASE DI PRE-IMPRESA ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA con sede in Pisa, Lungarno

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 COPIA CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35 OGGETTO: AVVISO DI ACCERTAMENTO DI AVVENUTA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI PAGAMENTO, RICORSO CON ANALOGHI

Dettagli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Errore diagnostico: risarcimento del danno non patrimoniale (M.Cuomo).

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA. Errore diagnostico: risarcimento del danno non patrimoniale (M.Cuomo). L'attrice, a seguito della errata consegna della lastra che diagnosticava una patologia tumorale al seno, eseguiva ulteriori indagini invasive e strumentali per far fronte a quella che credeva essere la

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE N. R.G. 12648/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Guida, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale C O M U N E D I A L A (Provincia di Trento) N. 135 Registro delibere Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: Affido incarico all avv. Anna Maria Tripodi, del foro di Roma, per tutti gli

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli