Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
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- Virgilio Berti
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1 PEC: sito web: Prot. n. AOODRFR-1868 Trieste, 28 febbraio urgente e,p.c., Al Dirigenti scolastici degli Istituti statali di ogni ordine e grado della Regione Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di Go, Pn, Ts, Ud Presidenti delle consulte provinciali degli studenti sito USR per la pubblicazione Oggetto: tasse e contributi scolastici a.s. 2013/2014. Sono pervenute lamentele da parte di studenti iscritti alle scuole superiori in merito a richieste di pagamento di contributi scolastici che non dichiarano né la natura volontaria o obbligatoria degli stessi né la specifica finalità per la quale sono richiesti, in palese violazione dei principi di trasparenza e di rendicontazione contenuti nella Direttiva MIUR n. 312 del 20 marzo 2012 (allegato n. 1). Detti principi sono stati più volte ribaditi da questo Ufficio, da ultimo con le circolari prot. n. 576 del 17 febbraio 2012 e prot. n del 2 maggio 2012, che in copia si ritrasmettono (allegato n. 2 e 3). Le SS.LL. sono tenute ad effettuare controlli sulle modalità di richiesta dei contributi da parte delle rispettive Segreterie e, nel caso di prassi non corrette, ad assumere immediati interventi correttivi. Qualora pervenissero esposti circostanziati in merito alla consegna di moduli di versamento di tasse e contributi, privi delle dovute specificazioni in merito alla volontarietà/obbligatorietà dei contributi, alla loro finalizzazione, alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all art. 13 della Legge n. 40/2007, il singolo Dirigente scolastico sarà chiamato a risponderne personalmente. Tanto al fine di garantire il diritto allo studio e l equità del sistema scolastico nell attuale delicata congiuntura economica. Allegati n. 3 Il Direttore Generale f.to Daniela Beltrame
2 IM'VR -MI""',," d." ''''~'O"' "'"=,,, d"'o ;",,'" I I AOODPIT - D~~~~;+~~~~lg~:~ds T RU l IONE I Pro!. n /03/ USC ITA.. 1,.. 11.~delt5~~ ddi~edelk ~ q)~umtolw* t~ Direttori degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e p.c. Ufficio di Gabinetto del Ministro Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione Oggetto: Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie. Continuano a pervenire a questo Dipartimento segnalazioni in merito a pratiche poco trasparenti poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella richiesta alle famiglie e nella gestione dei contributi versati in favore delle scuole. In particolare, è stata più volte denunciata la prassi di richiedere il versamento del contributo quale condizione necessaria per l'iscrizione degli studenti, mentre risulta spesso deficitaria l'informazione data alle famiglie in merito alla destinazione e all'utilizzo delle somme acquisite. È noto il caso di un istituto che, con toni intimidatori, considera il mancato versamento del contributo come infrazione disciplinare tale da incidere sulla valutazione del comportamento degli studenti. Con nota n del 28/4/2011 del Capo Dipartimento per la Programmazione, era già stata avviata, su singoli casi di cui era pervenuta segnalazione, un'indagine conoscitiva dalla quale non sembra siano emerse situazioni di particolare irregolarità. Ciò nonostante, a causa della delicatezza e della rilevanza della questione, che ha avuto risalto anche sugli organi di informazione, questo Dipartimento intende richiamare ancora una volta l'attenzione delle SS.LL. sulla problematica in esame e, al tempo stesso, fornire chiare indicazioni al riguardo. In primo luogo, non pare superfluo precisare che i versamenti in questione sono assolutamente volontari, anche in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell 'istruzione inferiore, ribadito, più di recente, dalla legge n. 296/2007 (legge finanziaria 2007). In merito, le istituzioni scolastiche dovranno fornire le dovute informazioni alle famiglie e tenere ben distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l'eccezione dei ca-
3 ~ddi' 5~~ ddi~ e della ~ qz)~/wjlt~ si di esonero. Il contributo, ad ogni modo, non potrà riguardare lo svolgimento di attività curricolari, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche. Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell 'offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull'azione e ducativa rivolta agli studenti. All 'atto del versamento, poi, le famiglie vanno sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all' art. 13 della legge n. 40/2007. Le istituzioni scolastiche, inoltre, dovranno improntare l'intera gestione delle somme in questione a criteri di trasparenza ed efficienza. In particolare, le famiglie dovranno preventivamente essere informate sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere in anticipo le attività che saranno finanziate con gli stessi ed eventualmente decidere, in maniera consapevole, di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni. In tal modo, si eviterebbero versamenti indistinti, il cui utilizzo sia rimesso esclusivamente alla decisione dell'istituzione scolastica. Parimenti, alle famiglie, al termine dell 'anno scolastico, andrà assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica. Tale modalità o perativa, del resto, può contribuire ad una più corretta gestione delle risorse finanziarie della scuola e ad un uso più responsabile delle stesse, poiché consentirebbe di mettere in diretta correlazione le entrate e le spese riferibili a ciascuna attività, evitando di intraprendere azioni non sorrette da adeguata copertura finanziaria. Confidando nella consueta collaborazione di tutti gli Uffici, le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione alle presenti indicazioni e vigilare sulla loro corretta applicazione, intervenendo direttamente, secondo le proprie competenze, per contrastare eventuali comportamenti difformi e tenendo costantemente informato sulla questione lo scrivente Dipartimento.
4 - sito web: Prot. n. 576 Trieste, 17 febbraio 2012 e_mail Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione LORO SEDI Oggetto: Contributi volontari. Contributi di laboratorio. Contributi esami Stato. Si prende spunto da alcune richieste che hanno investito questo Ufficio di un problema molto avvertito e diffuso che afferisce alla pratica di molte istituzioni scolastiche di richiedere in occasione dell iscrizione degli alunni, versamenti, a vario titolo, di contributi obbligatori integrativi alle tasse di iscrizione. Contributi volontari/obbligatori Tali contributi, deliberati dai Consigli di istituto, vengono spesso contestati dalle famiglie le quali, nell eccepire la non obbligatorietà di tali imposizioni, si rifiutano di versare l importo richiesto. Premesso che in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità dell istruzione, non è consentito alle istituzioni scolastiche imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all assolvimento dell obbligo scolastico, ( fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi di spese sostenute per conto delle famiglie medesime ( assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche etc.),si ritiene che, a norma del D.I. n. 44/2001, risulta legittima da parte delle istituzioni scolastiche la ricerca di risorse aggiuntive provenienti anche da contribuzioni volontarie. Nel rispetto dei canoni di trasparenza e di partecipazione alle procedure di adozione del P.O.F. è da ritenere infatti consentita la richiesta alle famiglie di risorse aggiuntive,a titolo di contribuzione volontaria, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all arricchimento dell offerta formativa, se ed in quanto condivise e sostenute dalle famiglie medesime, anche attraverso le componenti rappresentative negli organi istituzionali della scuola. Fermo restando quindi la possibilità dell istituzione scolastica, nella sua autonoma determinazione, di richiedere alla famiglia dello studente l elargizione di un contributo volontario a fronte della necessità di assicurare la fornitura di un servizio didattico ottimale, si ritiene che la volontà di non versare la quota di cui trattasi ( nella parte in cui va considerata contributo volontario ) non possa essere condizionata alla produzione di una richiesta di esonero con allegata autocertificazione che la giustifichi. Contributi di laboratorio Resta la facoltà di richiedere contributi per le spese di laboratorio nelle scuole secondarie di II grado. I contributi di cui trattasi sono quelli intesi a compensare a titolo di modesto concorsole spese di esercitazioni di laboratorio e nei reparti di lavorazione. La misura deve essere stabilita con delibera del Consiglio di istituto in rapporto alla strutturazione ed all articolazione dei piani di studio dei singoli tipi di istituto ed alle specifiche situazioni finanziarie delle istituzioni scolastiche. 1
5 Il pagamento di tali contributi è legale e giustificato dal consumo di materie prime utilizzate nelle esercitazioni pratiche. E opportuno esonerare dal versamento dei contributi gli alunni meno abbienti o comunque prevedere agevolazioni finanziarie per categorie di alunni in difficoltà. Contributi esami di Stato Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche deve, comunque essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Aspetti fiscali Si ricorda che le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici finalizzate all innovazione tecnologica, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa sono detraibili dall imposta sul reddito ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera i octies, del TUIR. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Coloro che hanno effettuato le donazioni di cui sopra non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a euro in ciascun anno scolastico.. Firmato Il Direttore Generale Daniela BELTRAME Ufficio di riferimento Gestione Risorse Finanziarie Vincenzo Galati vincenzo.galati@istruzione.it nome file:contributivolontari 2
6 PEC: sito web: Prot. AOODRFR 4314 Trieste, 02 maggio Agli Al Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia Uffici V-VI-VII-VIII Ambiti Territoriali Provinciali del Friuli Venezia Giulia Sito per la pubblicazione Oggetto: Tasse e contributi scolastici Facendo seguito alla circolare del MIUR, prot. n. 312 del (allegato 2) e ai precedenti chiarimenti della scrivente Direzione in ordine all oggetto, con la presente si intende fornire alcune informazioni ulteriori in merito al pagamento delle tasse scolastiche da parte degli studenti e alla facoltà riconosciuta alle scuole di richiedere alle famiglie il versamento di contributi volontari. Tasse Come è noto, l art. 34 della Costituzione introduce l obbligatorietà e la gratuità per almeno otto anni dell istruzione inferiore. Inoltre il D. lgs. 226/2005 ha elevato il diritto - dovere all istruzione e alla formazione, estendendo il regime di gratuità fino al terzo anno delle scuole secondarie superiori. Di conseguenza gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e al terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali. Pertanto, si ribadisce l assoluta gratuità della frequenza del I ciclo d istruzione e dei primi tre anni del II ciclo d istruzione, salvo l obbligo di rimborsare alla scuola talune spese effettivamente sostenute per conto delle famiglie stesse come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche. Per quanto riguarda invece gli ultimi due anni della scuola secondaria di II grado, è previsto il pagamento delle tasse scolastiche di cui all art. 200 del T.U.( tasse di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio diploma), stabilendo altresì l esonero per limiti di reddito, condizioni familiari, merito e disabilità. Esse si distinguono dai contributi volontari poiché vengono direttamente pagate allo Stato e non all istituto scolastico. 1
7 PEC: sito web: A tal proposito, le istituzioni scolastiche devono fornire le dovute informazioni alle famiglie, tenendo ben distinti i contributi volontari dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie con eccezione dei casi di esonero. Contributi La menzionata circolare ha ribadito che di norma i versamenti dei contributi scolastici sono assolutamente volontari, anche in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell istruzione inferiore, disposto dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Di conseguenza non è consentito alle istituzioni scolastiche imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie, di qualsiasi genere o natura, per lo svolgimento delle attività curricolari, salvo l obbligo di rimborsare alla scuola talune spese effettivamente sostenute per conto delle famiglie stesse. Le istituzioni scolastiche inoltre devono improntare la gestione dei contributi a criteri di trasparenza ed efficienza. In particolare le famiglie devono preventivamente essere informate sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere in anticipo le attività che saranno finanziate con gli stessi ed eventualmente decidere in maniera consapevole di contribuire soltanto ad alcune specifiche azioni. In tal modo si evitano versamenti indistinti e ingiustificati, il cui utilizzo sia rimesso esclusivamente alla decisione dell istituzione scolastica. A tal fine, nel rispetto dei canoni di trasparenza, è consentita la richiesta alle famiglie di risorse aggiuntive a titolo di contribuzione volontaria per la realizzazione di particolari iniziative di arricchimento dell offerta formativa, concordate con le componenti rappresentative negli organi istituzionali della scuola. Le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere finalizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell offerta culturale e formativa e non ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo, che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull azione educativa rivolta agli studenti. Si rammenta che le suddette istruzioni sono state fornite anche dalla Circolare della scrivente Direzione, prot. n. 576 dd. 17/02/2012, che nell eccepire, in genere, la non obbligatorietà di tale imposizione, ha confermato il diniego per le singole istituzioni scolastiche di imporre coattivamente oneri economici alle famiglie. In tal senso, a norma del D.l. n. 44/2001, risulta legittima da parte delle istituzioni scolastiche la ricerca di risorse aggiuntive provenienti anche da contribuzioni volontarie da parte delle famiglie. Nel determinare i contributi volontari è indispensabile l ascolto e il parere dei genitori su come investire le risorse aggiuntive, previsto dall art. 3 del DPR 275/1999, e dettagliare altresì i contenuti di specifiche attività o progetti da fornire alle famiglie con i relativi rendiconti, a garanzia degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Soprattutto è doveroso precisare in modo dettagliato le entrate e le singole uscite, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati. Ciò permette di comprendere con esattezza come vengono utilizzate le risorse, nonchè di programmare gli importi e gli investimenti per l anno successivo. Ferma restando quindi la possibilità dell istituto scolastico, nella sua autonoma determinazione, di richiedere alla famiglia dello studente l erogazione di un contributo volontario a fronte della necessità di assicurare la fruizione di un servizio didattico ottimale, si ritiene che la volontà di non versare la quota di cui trattasi (nella parte considerata contributo volontario ) non possa essere condizionata alla produzione di richiesta di esonero con allegata autocertificazione che la giustifichi. 2
8 PEC: sito web: Si precisa che la possibilità di richiedere contributi volontari alle famiglie riguarda le scuole di ogni ordine e grado e quindi anche il segmento dell obbligo scolastico. Contributi di laboratorio Al contrario, in tema di contributi per le spese di laboratorio nelle scuole secondarie di II grado, già previsti dalla normativa previgente al D. l. 44/2001, resta ferma la facoltà di esigere il rimborso dei costi speciali aggiuntivi dalle famiglie. Detti contributi sono quelli intesi a compensare - a titolo di modesto concorso- le spese di esercitazione di laboratorio, la cui misura deve essere stabilità con delibera di istituto in rapporto alla strutturazione ed articolazione dei piani di studio e alle loro specifiche situazioni finanziarie. Il pagamento di tali contributi è dovuto, poichè è giustificato dal consumo di materie prime utilizzate nelle esercitazioni pratiche. E opportuno tuttavia esonerare dal versamento dei contributi gli alunni meno abbienti, o comunque prevedere agevolazioni finanziarie per le medesime categorie. Contributi per esame di stato Oltre la tassa erariale obbligatoria, che va corrisposta dai candidati al fine di sostenere l esame di Stato, è prevista la possibilità che il Consiglio d istituto deliberi il versamento di un contributo da parte dei candidati esterni. In merito, è opportuno richiamare quanto previsto dalla CM n. 7/12, secondo cui il versamento di tale contributo regolarmente deliberato dal Consiglio d istituto, è dovuto esclusivamente qualora (i candidati) intendono sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Detrazioni fiscali Si ricorda che, ai fini del versamento del contributo, le famiglie devono essere informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale di cui all art. 13 della legge n. 40/2007. Infatti le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici finalizzate all innovazione tecnologia, all edilizia scolastica e all ampliamento dell offerta formativa sono detraibili dall imposta sul reddito ai sensi dell art. 15, comma 1, lettera 1 octies, TUIR, purchè il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di credito, assegni bancari e circolari. Quindi non sono detraibili le somme destinate all assicurazione integrative e all acquisto di materiale di consumo. Gli Ambiti territoriali, a seguito di apposita rilevazione per le scuole di competenza, forniranno a questa Direzione informazioni sul corretto adempimento delle presenti indicazioni. Il referente: dott. Odillo Girelli 040/ IL DIRETTORE GENERALE f.to Daniela Beltrame 3
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