Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e. il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello
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1 Delibera n. 49/2018/CCN REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa Valeria Mistretta Dott. ssa Elisabetta Usai Dott. Giuseppe Lucarini Presidente Consigliere - Relatore Consigliere Primo referendario Referendario nella camera di consiglio del 10 dicembre 2018; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); Visto il D.L. 8 agosto 2013 n. 91 convertito in legge 7 ottobre 2013 n. 112; Vista l ipotesi di accordo contrattuale vestiario sottoscritta il 12 gennaio 2018 tra la Direzione Aziendale della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari e la RSU, pervenuta alla Sezione in data 20 novembre 2018 per la certificazione di cui all art. 11 del D.L. 91/2013 (convertito in L. 112/2013 recante la disciplina in materia di disposizioni urgenti 1
2 per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo ); Visti gli esiti dell istruttoria tecnica dell apposito gruppo di lavoro, costituito con disposizione di servizio n. 1/2018 del 3 gennaio 2018; Vista l ordinanza n. 19/2018, con la quale il Presidente ha convocato in Camera di consiglio in data odierna la Sezione medesima per deliberare sull Ipotesi di accordo sopradescritto; Visti gli esiti dell audizione disposta dal Magistrato istruttore Cons. Maria Paola Marcia, nonché le risposte della Fondazione alla nota di richieste istruttorie (v. note del 04/12/2018 e del 07/12/2018 con allegati a firma del Sovrintendente della Fondazione); Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia; P R E M E S S O 1 In data 20 novembre 2018 è pervenuta alla Sezione l ipotesi di accordo contrattuale di cui al CCNL sulla fornitura di vestiario al personale della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari per la sua sottoposizione alla procedura di certificazione prevista dall art. 11 del D.L. 91/2013 (convertito in legge 112/2013). L ipotesi di accordo risulta sottoscritta il 12 gennaio Nella nota di trasmissione, a firma del Sovrintendente della Fondazione, si rappresenta che la materia è stata oggetto di esito favorevole da parte del Consiglio di indirizzo, che l ultima fornitura di vestiario è stata eseguita nel 2009 e che il costo complessivo della fornitura ammonta ad euro ,00. Nella medesima nota il Sovrintendente dichiara che detto costo trova copertura nel bilancio corrente e si conforma ai principi di sostenibilità economico-finanziaria previsti dalla legge 160/
3 A corredo dell ipotesi di accordo viene allegato esclusivamente uno stralcio del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni liriche, ovvero, ai fini che qui interessano, gli art. 69, 82 e 114 del contratto di livello nazionale riguardanti il vestiario da fornirsi ai direttori d orchestra e agli artisti del coro, oltre agli attrezzi e agli indumenti di lavoro indispensabili per le prestazioni lavorative di alcune categorie di personale. L ipotesi di accordo consta di una descrizione dettagliata della tipologia di vestiario per orchestra e coro (distinta per uomini e donne) e per tecnici (uscieri, addetto orchestra e palcoscenico, laboratori, manutenzione), prevedendo la durata triennale della fornitura. In sede istruttoria è stato preliminarmente esposto all attenzione della Fondazione che la mancata allegazione di relazione illustrativa non consente l avvio delle attività di verifica e controllo finalizzate a certificare l attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio della Fondazione e, in conseguenza, si sono formulate apposite richieste di chiarimenti e di dati. Le risposte della Fondazione con gli allegati sono pervenute rispettivamente in data 4 dicembre 2018 e 7 dicembre C O N S I D E R A T O 1. Con riguardo al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le Fondazioni lirico-sinfoniche l art. 11 comma 19 del D.L. 91/2013 ( disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza ) prevede che il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto di livello nazionale e deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. Con espresso 3
4 riguardo al contratto aziendale, detta norma intesta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la certificazione dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio dell Ente, disponendo che solo a seguito di certificazione positiva la Fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l accordo aziendale. La certificazione positiva abilita le parti contraenti a sottoscrivere definitivamente l accordo aziendale. 2. Dietro richiesta istruttoria di trasmissione dei contratti di lavoro vigenti, la Fondazione ha trasmesso copia del CCNL siglato in data 1 giugno 2001 e copia del Contratto Integrativo Aziendale decorrente dall 01/01/2002. I contratti, però, non risultano di agevole consultazione sistematica sia per l assenza di alcune pagine dai testi, sia per il mancato raccordo con altri accordi aziendali che si presume siano intervenuti dal 2002 ad oggi, secondo quanto risulta dagli esiti e dai rilievi conseguiti alle verifiche ispettivo-contabili attivate dal Mef (v. nota elenco osservazioni n in data 6 novembre 2017) e successivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ( in ultimo v. nota del 4 ottobre 2018 n ). 3. In sede di deliberazione n. 84/2017 la Sezione ha precisato che i CCNL delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche non sono soggetti alla certificazione della Corte dei conti ai sensi dell art. 40 e ss. Del D.Lgs. n. 165 del In tale occasione la Sezione ha evidenziato la discrasia di un sistema di previsioni legislative che assegna alle Sezioni regionali di controllo il compito di certificare esclusivamente i contratti aziendali, ponendo a termine di riferimento contratti nazionali per i quali, in assenza del procedimento di certificazione, è mancata da parte della Corte dei conti una valutazione sull impatto delle previsioni contrattuali per gli equilibri del settore e sulla loro conformità alle regole del 4
5 contenimento del costo del lavoro. In tale deliberazione è stato, altresì, chiarito che, in assenza di detta certificazione e della conseguente sottoscrizione definitiva, l ipotesi di accordo non è produttiva di effetti. 4. L atto pervenuto alla Sezione non pare rivestire - sotto il profilo formale e sostanziale i presupposti necessari che consentono di dar luogo alla procedura di certificazione. In via preliminare la Sezione deve ribadire che la procedura di quantificazione e certificazione, come prevista dalla specifica normativa soprarichiamata, involge per intero il contratto collettivo aziendale, il quale non può che essere scrutinato nella sua complessiva dinamica finanziaria-contabile. In tale sede di verifica della Corte dei conti, infatti, devono valutarsi compiutamente tutti gli oneri diretti ed indiretti discendenti dall applicazione dei diversi istituiti contrattuali nella programmazione ed attuazione del bilancio dell ente, in analogia a quanto previsto in via generale dalla procedura disciplinata dal D.Lgs. 30/03/20001 n. 165 art. 47, ragione per cui non sarebbe coerente l esame dei singoli accordi in forma isolata e parcellizzata. Pertanto gli oneri discendenti dalla contrattazione devono essere contestualmente contemplati in maniera trasparente e onnicomprensiva, onde consentirne la compiuta quantificazione e valutazione finanziaria, L ipotesi di accordo all esame, invece, contempla una singola previsione del CCNL (art. 69 e 82 che prevedono la fornitura di vestiario), da recepirsi nel contratto aziendale vigente, i cui effetti finanziari complessivi, allo stato, non è dato conoscere, essendo preesistente all entrata in vigore del D.L. 91/2013 e, pertanto, non essendo tutt oggi pervenuto alla certificazione della Corte dei conti. In mancanza del quadro generale contrattuale (aziendale) di riferimento - in cui ricomprendere anche gli effetti sul bilancio in corso e 5
6 sugli strumenti di programmazione dei rilievi già formulati dai Ministeri vigilanti, nonché gli esiti delle azioni correttive per il risanamento in atto - circa l impatto complessivo del contratto aziendale di lavoro sul bilancio della Fondazione e sui suoi strumenti di programmazione, non sarebbe allo stato praticabile da parte della Sezione la valutazione della compatibilità economica e finanziaria del solo istituto contrattuale ora all esame (la spesa per il vestiario), isolatamente considerato. La procedura di certificazione, attesi i limiti conoscitivi cui risulterebbe esposta, si discosterebbe dalle finalità definite dal Legislatore che la configura quale strumento per il controllo e il contenimento dell evoluzione della complessiva spesa per il personale nella prospettiva di una sana ed efficace gestione finanziaria. In tale direzione, del resto, si appuntano i rilievi e le correzioni alla gestione finanziaria dettate dai Ministeri vigilanti e in gran parte accolti dagli Organi della Fondazione di Cagliari. 5. Tanto premesso in via generale e preliminare la Sezione deve ora formulare ulteriori osservazioni di merito. In primo luogo l atto in esame (l ipotesi di accordo vestiario) non reca alcuna quantificazione di costi né di destinatari e, in conseguenza, non risulta conforme a quanto espressamente prescritto dal citato art. 11 comma 19 D.L. 91/2013, secondo cui l ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi. Ciò risulta anche dal verbale n. 412 del 6 dicembre 2018 del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione, dal quale si evince che la spesa prevista per l attuazione dell accordo non era originariamente prevista nel budget 2018 e si indica ora la sua appostazione contabile. 6
7 In secondo luogo, tra gli atti acquisiti in istruttoria si riscontra la determinazione del Sovrintendente n. 77 del 21/09/2018, assunta in data precedente la trasmissione alla Sezione dell ipotesi di accordo, con cui si dispone di avviare la procedura per l affidamento della fornitura del vestiario e delle scarpe da fornire al personale, di selezionare gli operatori economici in possesso dei requisiti attraverso una ricerca di mercato, subordinando l aggiudicazione della fornitura all approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e degli organi vigilanti della Preintesa del 12 gennaio Dalla relazione pervenuta si evidenzia che la procedura di gara si è svolta ed è stato già individuato il contraente. Si riscontra dagli atti allegati anche il successivo estratto del verbale della seduta del Consiglio di indirizzo del 6 novembre 2018 (del. n. 31/2018) con cui, preso atto degli esiti dell espletamento della procedura di gara, si autorizza la spesa pari a ,00 euro dichiarando che la stessa trova capienza nel bilancio Conseguentemente le operazioni propedeutiche all accordo stesso (sia la quantificazione degli oneri del contratto in esame, sia l indicazione delle disponibilità di bilancio a copertura) sono intervenute solo successivamente rispetto alla fase della contrattazione, essendo la contrattazione stessa avvenuta nel mese di gennaio L ipotesi di accordo risultava, appunto, sfornita della necessaria quantificazione finanziaria dei costi per farvi fronte. Tale sequenza procedimentale non pare coerente e rispettosa dei canoni che presiedono al corretto svolgimento delle procedure di contrattazione e alla corretta ponderazione in sede di programmazione della spesa per farvi fronte. Tali preliminari valutazioni sono rivolte ad assicurare da parte delle Autorità di vertice i necessari apprezzamenti di compatibilità economico-finanziaria con le disponibilità di bilancio, i quali devono 7
8 necessariamente intervenire in via preliminare rispetto alla convocazione dei tavoli di contrattazione, costituendo limite e indirizzo alla contrattazione stessa. In tale direzione per il futuro si rivolgono le raccomandazioni della Sezione. Dall esame di tali attività amministrative e della loro cronologia emerge inoltre che l accordo ha avuto in gran parte già attuazione prima della sua sottoposizione alla Sezione per la certificazione. Tutto ciò considerato la Sezione D E L I B E R A Di non ravvisare i presupposti per lo svolgimento della verifica della quantificazione dei costi dell ipotesi di accordo all esame e della loro compatibilità rispetto al bilancio della Fondazione per le considerazioni esposte in parte motiva. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari; al Presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione; al Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione; al Ministero dei beni culturali e del turismo; al Ministero dell economia e delle finanze. Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 10 dicembre Il Relatore Maria Paola Marcia Il Presidente Francesco Petronio Depositata in Segreteria in data 12 Dicembre 2018 Il Dirigente Paolo Carrus 8
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