MANUALE PER L ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

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1 REGIONE PIEMONTE Direzione Coesione Sociale Settore Standard Formativi e Orientamento professionale MANUALE PER L ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI Edizione

2 INDICE PERCHE QUESTO MANUALE?...PAG. 1 COME E STRUTTURATO IL MANUALE...PAG. 2 PRIMA SEZIONE 1. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: UN PRINCIPIO EUROPEO.PAG IL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE..PAG IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE..PAG TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE: QUANTE SONO E COME SI DISTINGUONO.PAG. 5 SECONDA SEZIONE 1. LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE..PAG LE PROVE COMPLESSIVE DI VALUTAZIONE..PAG I QUESTIONARI PAG LE GRIGLIE DI OSSERVAZIONE..PAG RESPONSABILITA, FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE E DELL ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO.PAG LE MISURE COMPENSATIVE.PAG. 13 AVVERTENZA: RICORDA CHE, TERMINATO IL MANUALE, E NECESSARIO CONSULTARE I DUE ATTI FONDAMENTALI DELLA DISPCIPLINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI: - D.G.R /2011 NUOVA DISCIPLINA SULLE COMMISSIONI ESAMINATRICI ; - D.D. 58/2012 DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO.

3 PERCHE QUESTO MANUALE? La Regione Piemonte, in applicazione della L.R. 22/2009, art.59, ha approvato con DGR n del 27 luglio 2011 la nuova disciplina delle commissioni esaminatrici da nominare al termine dei corsi della Istruzione e Formazione Professionale che prevedono un esame con commissione esterna. La normativa prevede, oltre alla riduzione del numero dei componenti delle commissioni esaminatrici, l istituzione di un elenco di Esperti del Mondo del Lavoro strutturato per settori inerenti le certificazioni rilasciate ed un elenco di Presidenti di commissione. Le commissioni esaminatrici previste all interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale sono composte da: a) un presidente b) un esperto del mondo del lavoro (denominato commissario) c) un esperto della formazione (denominato commissario) In alcuni casi questa composizione tipo è integrata da altri commissari nominati anch essi dalla pubblica amministrazione in quanto previsti da apposita normativa di settore. Il presente corso di formazione ha l obiettivo di garantire che i soggetti inseriti all interno delle Commissioni esaminatrici siano adeguatamente informati rispetto ai compiti di ciascun componente della Commissione esaminatrice e alla procedura da seguire durante lo svolgimento dell'esame. L'esito positivo della formazione e il conseguimento dell'attestato di frequenza e profitto, scaricabile dalla presente piattaforma, superato il test finale, è condizione necessaria per essere inseriti negli elenchi regionali. L inserimento negli elenchi è inoltre vincolato all esito positivo della valutazione di idoneità della domanda inviata dal candidato da parte di un apposito nucleo di valutazione. Nell ambiente on-line, i soggetti hanno a disposizione: il (presente) manuale le slide riassuntive un area dedicata alle esercitazioni in cui sono disponibili dei test per verificare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo in auto-apprendimento. Dalla area formazione è possibile accedere, previa autenticazione, alla area di valutazione, dove è disponibile il Test di verifica finale costituito da un questionario con domande a risposta chiusa. Il Test deve essere compilato on line. L esito della valutazione viene elaborato in automatico appena concluso il Test. Tutti i candidati che al termine del Test avranno raggiunto la soglia minima richiesta otterranno l attestato di frequenza e profitto (scaricabile direttamente on-line). In caso di mancato superamento dell esame, niente panico! E possibile effettuare un altro tentativo! 1

4 COME E STRUTTURATO IL MANUALE? Il manuale è suddiviso in due sezioni: 1 sezione Vengono fornite alcune informazioni essenziali sul contesto di riferimento (europeo, nazionale, regionale) in cui l Esperto del mondo del lavoro si trova ad operare: la certificazione delle competenze. 2 sezione E dedicata alle modalità di valutazione e certificazione delle competenze della Regione Piemonte. Viene illustrata la modalità di utilizzo e erogazione dell elemento centrale intorno al quale si svolge l esame: la prova complessiva di valutazione. In generale, più che come un testo da leggere, i materiali si presentano come un supporto da utilizzare per affrontare con maggiore consapevolezza le problematiche che possono presentarsi all Esperto del mondo del lavoro nello svolgimento delle sue funzioni. SEI PRONTO? COMINCIAMO! PRIMA SEZIONE 1. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: UN PRINCIPIO EUROPEO Essere nominati Esperto del mondo del lavoro all interno di una commissione d esame significa avere un ruolo importante nella fase conclusiva di un processo che parte da molto lontano e ci rende partecipi e artefici dell applicazione dei principi europei - che presto conosceremo Esserne consapevoli è il primo passo per cominciare questa formazione. Il superamento dell esame finale dinanzi ad una Commissione esaminatrice è l elemento essenziale per ottenere la più alta forma di certificazione delle competenze. Fin dai primi anni 2000 l Europa richiede agli Stati membri di rendere trasparenti e tracciabili gli apprendimenti (il cosiddetto LLL, Life Long Learning Apprendimento lungo tutto l arco della vita), introducendo il principio fondamentale per cui ogni cittadino europeo ha il diritto di spostarsi da un Paese ad un altro e di vedere riconosciuto ciò che ha appreso in ogni esperienza della sua vita: nei percorsi di istruzione e di formazione professionale, nel contesto lavorativo e persino nel tempo libero. Di qui la necessità di cominciare a parlare di competenza. La competenza trascende dal contesto in cui è stata acquisita. In un certo senso, la competenza è il risultato finale di un apprendimento che può avere luogo in contesti, modalità e tempi diversi, non necessariamente vincolata ad un banco di scuola. 2

5 Come riuscire a rendere leggibili e trasferibili le competenze tra paesi europei, tanto diversi per storia, cultura e dinamiche socio economiche? Vediamo insieme i principali strumenti individuati dalla Commissione Europea negli ultimi anni Raccomadazione EQF (European Qualifications Framework).Viene introdotto il primo punto di riferimento comune per gli Sati Membri: il Quadro europeo delle qualifiche e delle competenze. Si tratta di un quadro di 8 livelli ( dove 1 è il livello di minore complessità e 8 è il maggiore) attraverso cui ogni Stato membro è tenuto a classificare le proprie qualificazioni al fine di rendere possibile la comparazione tra le qualificazioni acquisite nei diversi paesi dell Unione Europea e favorire la mobilità dei cittadini ed il riconoscimento dei titoli di studio Raccomandazione ECVET (per un sistema di crediti nell istruzione e nella formazione professionale). L Europa ha invitato tutti gli Stati membri a sperimentare meccanismi per il riconoscimento dei crediti tra paesi diversi e tra sistemi diversi come già accadeva per i crediti universitari La più importante svolta è arrivata con la Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell apprendimento non formale e informale, con la quale l Europa ha stabilito che entro il 2018 tutti gli Stati avrebbero dovuto dotarsi di un sistema nazionale per la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. In Italia non esisteva fino a quegli anni un Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni ma piuttosto un mosaico di repertori regionali caratterizzato da diverse velocità di applicazione delle raccomandazioni europee. La raccomandazione del 2012 ha innescato un processo virtuoso costituito da leggi e decreti attuativi che a cascata hanno posto le fondamenta del Sistema Nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite. Vediamo come. 2. IL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Con la l. 92/2012 è stato previsto il sistema pubblico di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale. Fissare degli standard minimi vuol dire individuare degli elementi di qualità nel servizio di certificazione che devono essere rispettati da tutte le autorità competenti in materia di certificazione e nel contesto italiano sopra descritto, questo è stato senz altro un traguardo storico. E il decreto legislativo 13/13 che sancisce in Italia gli standard minimi del sistema di certificazione, quelli legati all erogazione del servizio e quelli delle attestazioni finali rilasciate. 3

6 Il punto di partenza è l istituzione del Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni regionali. Il Repertorio è alimentato - per i titoli di relativa competenza- dagli Enti Titolari vale a dire le Autorità competenti per il rilascio delle certificazioni. Il decreto individua chiaramente quali sono gli Enti Titolari e tra questi (Ministero dell Istruzione Università e Ricerca; il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico) vi sono le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la certificazione delle competenze riferite alle proprie qualificazioni. 3. IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE La Regione Piemonte si è dotata dal 2006 di un Repertorio delle qualificazioni professionali e di una procedura per aggiornarlo. Il Repertorio è composto da profili professionali descritti per COMPETENZE. La COMPETENZA è la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. La COMPETENZA è l unità minima ad oggi certificabile nel nostro sistema ed essa è composta da due elementi: CONOSCENZE ESSENZIALI ABILITA MINIME Quando un allievo supera l esame finale dinanzi alla Commissione d esame nominata dalla Regione o dalla Città Metropolitana di Torino, ottiene un CERTIFICATO nel quale sono descritte tutte le competenze acquisite e sono riportate tutte le CONOSCENZE ESSENZIALI e ABILITA MINIME che le compongono così come sono indicate nel profilo professionale del Repertorio regionale. Ma perché è importante avere un Repertorio? E perché per un componente di commissione è importante saperlo? Perchè il decreto 13/13 dice che è possibile certificare esclusivamente le competenze che sono ricomprese in Repertori pubblici codificati a livello nazionale o regionale! PER APPROFONDIRE Per approfondimenti sui modelli di attestazione finale, è possibile consultare la d.d. 420/2016, con la quale la Regione ha recepito le indicazioni della normativa nazionale (d. lgs. 13/13). 4

7 Gli atti normativi regionali sul sistema di certificazione sono consultabili alla seguente pagina del sito istituzionale: Il Repertorio regionale è consultabile con accesso libero al seguente sito: (clicca su Formazione e poi clicca su Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte) 4. TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONE: QUANTE SONO E COME SI DISTINGUONO La normativa nazionale ha mutuato una distinzione introdotta proprio dalla Regione Piemonte alle origini della sua disciplina in materia di certificazione. Ciò che comunemente e nel linguaggio più naturale ( e tecnicamente non proprio corretto) viene definita CERTIFICAZIONE, è distinta chiaramente dalla norma nazionale in tre tipi di attestazione: 1) Attestazione di parte prima: la validità delle informazioni è data dalla autodichiarazione della persona. 2) Attestazione di parte seconda: rilasciata su responsabilità dell Ente titolato (ente individuato dall Ente Titolare. Nel nostro caso agenzia formativa accreditata o istituto professionale). Questo tipo di attestazione è rilasciata ogni qual volta non sia previsto un esame con commissione esterna ma una valutazione interna all ente che ha erogato il corso. 3) Attestazione di parte terza: attestazione rilasciata su responsabilità dell Ente titolare, con il supporto dell Ente titolato.ciò che distingue l attestazione di parte terza dalle altre tipologie di attestazione è la presenza, durante la valutazione finale, di UNA COMMISSIONE D ESAME ESTERNA. Questa condizione permette di conseguenza il rilascio di un CERTIFICATO con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza. Dovrebbe essere ora quindi più chiara l importanza e la centralità della commissione esaminatrice nel sistema della formazione professionale soprattutto ai fini del rilascio della certificazione finale. Il momento cruciale è quindi la somministrazione della prova d esame che in Regione Piemonte è strutturata secondo regole ben precise di cui è bene essere edotti. PROCEDIAMO CON IL NOSTRO CORSO! 5

8 1. LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SECONDA SEZIONE La certificazione delle competenze ha lo scopo di accertare, attraverso la somministrazione di un esame ed il ricorso ad una Commissione valutatrice, l effettivo possesso da parte del candidato delle competenze di un profilo del Repertorio degli standard formativi della Regione Piemonte. Possono accedere alla procedura di certificazione di parte terza due tipologie di persone: 1- le persone che abbiano completato in modo positivo un percorso formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze dello standard di riferimento del Repertorio regionale che prevede, in esito, una prova finale erogata in presenza di una commissione esterna; 2- le persone a cui, in seguito all erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, siano state validate tutte le competenze di uno standard di riferimento del Repertorio regionale e siano quindi in possesso dell attestato di validazione e del relativo allegato. In caso di superamento con esito positivo della prova finale con Commissione esterna è rilasciato un certificato, con relativo allegato, che attesta il possesso di tutte le competenze del profilo standard di riferimento: - certificato di qualifica professionale; - certificato di specializzazione; - certificato di diploma professionale; - certificato di idoneità; - certificato di abilitazione professionale; - certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). La Commissione valutatrice riveste un ruolo fondamentale all interno del processo di certificazione. Infatti, la certificazione di parte terza è una procedura che prevede la presenza di due elementi fondamentali: - una Commissione esterna nominata secondo quanto previsto dalle norme regionali, che si pone come soggetto terzo rispetto al candidato e all ente che ha erogato il percorso formativo; - prove di valutazione definite secondo norme regionali. Al fine di arrivare all esame finale e al rilascio dell attestazione, l agenzia formativa svolge diverse attività: all interno di esse rientra anche l attività svolta dalla Commissione esaminatrice e quindi dall esperto del mondo del lavoro. 6

9 Fase 1: Nomina commissione d esame l agenzia formativa richiede alla Regione l attivazione di una commissione d esame. La Regione nomina il Presidente e l esperto del mondo del lavoro. L agenzia individua, tra i propri docenti e formatori, l esperto del mondo della formazione che farà parte della commissione esaminatrice e predispone la documentazione che sarà resa disponibile alla Commissione all atto dell insediamento. Fase 2: Svolgimento dell esame finale la Commissione esaminatrice, all atto del suo insediamento, acquisisce i seguenti documenti, resi disponibili dall agenzia formativa: o copia della Prova Complessiva di Valutazione che sarà somministrata; o per le persone ammesse all esame, provenienti da percorso formativo: verbale di ammissione all esame, firmato dal Responsabile del corso a garanzia del rispetto del numero massimo di assenze consentito; dossier dell allievo, comprendente: crediti valutativi, valutazione delle singole discipline, eventuali crediti formativi; descrizione del corso o del programma svolto; dove previsto da normativa di settore, la documentazione attestante il possesso degli eventuali prerequisiti; o per le persone iscritte all esame, provenienti dalla validazione: verbale di validazione delle competenze, nel quale sono registrati gli esiti della valutazione delle evidenze, del colloquio tecnico e delle eventuali prove integrative; attestato di validazione delle competenze; dossier del cittadino. Per le persone iscritte all esame e provenienti dalla validazione, la commissione acquisisce anche i documenti resi disponibili e le informazioni utili ad inquadrare il caso della persona, che vengono fornite alla Commissione dall Esperto in Tecniche di Certificazione (ETC), in presenza o a distanza. Fase 3: Attestazione nel caso in cui il candidato abbia superato l esame finale, l agenzia formativa acquisisce il verbale d esame prodotto dalla Commissione esaminatrice e produce l attestazione finale di parte terza. Nel caso in cui il candidato non abbia superato l esame finale l agenzia formativa acquisisce il verbale d esame prodotto dalla Commissione esaminatrice e procede con il processo di attestazione seguendo le indicazioni fornite dalla normativa regionale. 7

10 2. LE PROVE COMPLESSIVE DI VALUTAZIONE L esame consiste nella somministrazione di una Prova Complessiva di Valutazione (PCV), validata dalla Regione Piemonte, che si articola in più sottoprove. Le PCV possono appartenere a tre insiemi: Prove Standard Prove predisposte dalle Commissioni Tecniche Regionali ed erogate senza apportare modifiche agli elementi che le compongono, che sono standard a livello regionale. Le Commissioni Tecniche sono organismi appositamente istituiti dalla Regione Piemonte che intervengono nella costruzione e manutenzione del Repertorio regionale degli Standard Formativi, e sono composti da: rappresentanti delle Agenzie Formative territoriali; parti sociali (datoriali e sindacali); istituti scolastici che operano nel sistema regionale; dirigenti e funzionari pubblici. Prove Standard a Criteri Unificati Prove Nuove Prove predisposte in parte dalle Commissioni Tecniche, che definiscono nello standard i criteri di valutazione e alcuni elementi della PCV (ad es. durata, tipologia di prove, griglie di osservazione, questionari). Le parti che non sono state definite dalle Commissioni Tecniche devono essere personalizzate dalle Agenzie formative, seguendo le indicazioni date (ad es. si può prevedere la contestualizzazione della prova pratica in relazione al software utilizzato presso lo specifico Ente/Agenzia formativa, o il tipo di prodotto da realizzare in base alle peculiarità del territorio di riferimento). Prove predisposte dagli Enti/Agenzie Formative, che le progettano seguendo le indicazioni fornite dagli standard regionali. Prima di essere erogate, le prove nuove sono comunque validate dalla Regione Piemonte. La struttura di una PCV è costituita dai seguenti elementi: Punteggio massimo 100/100 STRUTTURA DELLA PCV Soglia di superamento della PCV Durata complessiva della PCV Soglia al di sotto della quale la PCV nel suo complesso non si intende superata. Di norma la soglia è 60/100 Durata massima, comprensiva di somministrazione delle prove previste e del colloquio individuale. Ciascuna PCV ha una propria durata, che non può però essere superiore alle 24 ore La PCV è distinta in più sottoprove (es. questionario, prova pratica, colloquio), che hanno le seguenti caratteristiche: 8

11 STRUTTURA DELLE SOTTOPROVE DELLA PCV Peso Soglia Durata Griglie di Osservazione (GDO) Questionario (QST) Allegati Peso delle sottoprove sul totale della PCV (in centesimi) Valore soglia al di sotto del quale viene azzerato il punteggio ottenuto per quella specifica prova. Ad esempio, se in un questionario l allievo ha totalizzato 35 punti ma la soglia del questionario è 40/100, l allievo otterrà per quella prova 0 punti. Durata di ogni singola sottoprova per tutto il gruppo-classe. Ad esempio, se la durata del colloquio è di 4 ore, tutti gli allievi dovranno essere colloquiati entro le 4 ore previste. Se la durata del questionario è di 1 ora, tutti gli allievi dovranno completare la prova entro 1 ora. Insieme di matrici utilizzate per l attribuzione della valutazione di ciascuna sottoprova o dei crediti valutativi. Questionario a risposta chiusa. Ogni PCV può avere 1 o 2 questionari. Documenti allegati alla PCV o alle sottoprove che vengono consegnati agli allievi e/o ai docenti/commissione di esame, al fine di illustrare le attività che devono essere svolte nella PCV. Si riportano nella tabella sottostante alcuni esempi di sottoprove che possono comporre una PCV: TIPOLOGIA Prova tecnicoprogettuale Prova tecnico programmatoria Prova tecnicooperativa Prova pratica OBIETTIVO Prova teorica preliminare, avente per oggetto i principali problemi tecnologici di processo, introduttiva e programmatoria rispetto alla prova operativa. È finalizzata ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro previste per la realizzazione di un prodotto/servizio. In linea generale viene chiesto all allievo di descrivere tali fasi, con indicazione dei materiali necessari e delle attrezzature da utilizzare. Prevede l applicazione di competenze tecniche, ma può anche prevedere l applicazione di conoscenze linguistiche o matematiche. È finalizzata a verificare il raggiungimento delle abilità tecniche previste. Solitamente prevede la realizzazione di un elaborato, di un prodotto o di una serie di operazioni richieste dalle competenze del profilo, attraverso la simulazione di una situazione lavorativa. È finalizzata ad accertare il possesso di competenze tecnico professionali attraverso la valutazione della performance dell allievo nello svolgimento di una prestazione professionale prefissata. 9

12 Prova tecnicoconsuntiva Prova tecnico scientifica Prova teorica Studio di un caso Colloquio Di norma deve essere realizzata dopo la prova tecnico-operativa e ha lo scopo di illustrare ad un interlocutore competente le caratteristiche o la valutazione del lavoro effettuato durante la lavorazione pratica. Può quindi prevedere la descrizione delle scelte effettuate, degli errori commessi. È finalizzata ad accertare il possesso di conoscenze tecnico-scientifiche di tipo teorico attraverso uno o due questionari somministrati all allievo. È finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze tecnico professionali. Può essere realizzata anche mediante questionario. È finalizzato ad accertare la conoscenza delle fasi di lavoro. L allievo deve descrivere in modo completo, dettagliato e coerente le fasi di lavoro relative ad un caso studio. È finalizzato a fare emergere le capacità di elaborazione del percorso formativo e/o lavorativo compiuto, la consapevolezza delle competenze acquisite, le prospettive professionali o il possesso delle competenze tecnico professionali. Il punteggio complessivo dell esame è solitamente dato dalla somma di due valori: - punteggio massimo attribuibile alla PCV. La PCV pesa percentualmente in modo diverso a seconda della filiera formativa al termine della quale si colloca l esame. Ad esempio: nei percorsi non regolamentati per adulti solitamente la prova pesa 80/100, nei percorsi dell obbligo di istruzione (qualifiche IeFP e diplomi professionali) la prova pesa 50/100; - punteggio massimo riconoscibile quale credito valutativo. Il credito valutativo è un punteggio che: o per le persone ammesse all esame, provenienti da percorso formativo, apprezza l impegno, la partecipazione, la puntualità, ecc., dimostrati durante il percorso formativo. Pesa percentualmente in modo diverso a seconda della filiera formativa al termine della quale si colloca l esame, Ad esempio: nei percorsi non regolamentati per adulti solitamente i crediti valutativi pesano 20/100, nei percorsi dell obbligo di istruzione (qualifiche IeFP e diplomi professionali) i crediti pesano 50/100; o per le persone iscritte all esame, provenienti dalla validazione, apprezza il risultato conseguito. A queste persone viene sempre attribuito il valore massimo del credito valutativo nella specifica filiera formativa al termine della quale si colloca l esame. Per erogare la PCV e calcolare il punteggio complessivo raggiunto dell allievo nell esame finale (PCV) occorre utilizzare l apposito software regionale (in dotazione alle Agenzie/Istituti). 10

13 3. I QUESTIONARI Le PCV sono generalmente costituite da uno o due questionari, che verificano le conoscenze relative alle competenze previste dal Profilo di riferimento. I questionari sono composti da insiemi di domande che prevedono diverse modalità di risposta chiusa: - scelta multipla da un elenco di items forniti (una o più risposte corrette e selezionabili); - completamento delle risposte negli spazi indicati; - abbinamento di items ad un elenco di possibili risposte; - ordinamento di items. I questionari possono essere stati progettati in due versioni: - modalità base : si erogano tutte le domande predisposte nel questionario; - modalità random : le domande del questionario variano ad ogni somministrazione, in quanto vengono selezionate in automatico dal software a partire da un elenco definito in fase di progettazione delle prove, ad esempio il sistema informativo presenta 25 domande che saranno proposte all interno del gruppo-classe estraendole da un elenco di 75 domande. A ciascuna domanda del questionario viene attribuito un punteggio, che può essere equivalente tra le domande o differente. I punteggi vengono stabiliti in fase di costruzione della prova, non possono essere modificati durante l esame. Il punteggio massimo ottenibile da un allievo (dato dalla somma dei punteggi delle singole risposte alle domande che compongono il questionario) è pari a 100 punti. I questionari possono essere erogati online o in modo cartaceo. - Se si sceglie l erogazione online, in fase di predisposizione dell esame sarà possibile impostare dei criteri di visualizzazione delle domande, ad esempio si potranno presentare le domande e le risposte in ordine diverso tra allievi. In tal caso, inoltre, la correzione sarà effettuata automaticamente dal sistema informativo che restituirà il punteggio ottenuto dall allievo. - In caso di somministrazione cartacea, i questionari compilati dovranno essere corretti con l utilizzo del correttore associato alla prova e i punteggi ottenuti dovranno essere inseriti sul sistema informativo. 4. LE GRIGLIE DI OSSERVAZIONE Le Griglie di Osservazione (GdO) vengono utilizzate dalla Commissione Esaminatrice per valutare le performance dell allievo. 11

14 Le Griglie sono costituite da insiemi di matrici. Ciascuna matrice è associata ad una scala di giudizi. A ciascuna matrice della Griglia viene attribuito un punteggio. I punteggi vengono stabiliti in fase di costruzione della prova e non possono essere modificati durante l esame. I punteggi attribuiti alle singole matrici possono essere equivalenti oppure di valore differente. Il punteggio massimo che si può ottenere (dato dalla somma dei punteggi delle singole matrici che compongono la Griglia) è pari a 100 punti. Dopo che gli allievi hanno concluso ciascuna prova d esame la Commissione Esaminatrice e il docente dell Agenzia/Istituto utilizzano le Griglie per assegnare le votazioni, seguendo le indicazioni specificate all interno delle matrici. Sono previste diverse modalità di valutazioni possibili: - Attribuzione di un punteggio a scelta tra un elenco di punteggi definiti (es ) - Attribuzione di un punteggio all interno di un range definito (es ) - Attribuzione di un punteggio in base agli errori compiuti. Le valutazioni possono essere effettuate dalla Commissione sul Sistema informatizzato (on-line), o in modalità cartacea. - In caso di caricamento diretto sul sistema, occorre individuare una votazione per ciascuna matrice della Griglia. Dopo aver compilato tutte le matrici (relative ad un allievo) il software effettua in automatico il calcolo del voto complessivo da assegnare all allievo, in base al peso che ha ciascuna matrice sul totale della GdO. - In caso di utilizzo della Griglia in versione cartacea, l Agenzia si occupa di stampare dal sistema le Griglie da utilizzare per l attribuzione dei voti. Per ciascuna matrice deve essere attribuito un voto utilizzando esclusivamente la scala valori associata alla Griglia. Dopo aver compilato tutte le matrici relative ad un allievo occorre effettuare manualmente la somma di tutte le votazioni per ottenere il voto complessivo. Tutte le valutazioni effettuate in modalità cartacea devono essere riportate nel sistema informativo prima della chiusura dell esame. 5. RESPONSABILITA, FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE E DELL ESPERTO DEL MONDO DEL LAVORO Le responsabilità, le funzioni e i compiti del Presidente e dell Esperto del mondo del lavoro sono descritti nei due atti fondamentali della disciplina regionale sulle commissioni esaminatrici: 1. la DGR del 27/07/2011 Nuova disciplina delle Commissioni esaminatrici, con la quale la Regione ha modificato la composizione delle commissioni e introdotto gli elenchi regionali pubblici dei presidenti e degli esperti del mondo del lavoro; 12

15 2. le Disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici approvate con DD n. 58 del 07/02/2012, nelle quali sono indicati con precisione i ruoli, le attività da svolgere, i documenti da produrre, consultare, richiedere o firmare, rispettivamente per tutti i componenti della commissione, per l agenzia o ente ospitante l esame, per gli uffici competenti della nomina della commissione. La lettura e comprensione di questi due atti regionali di contenuto operativo è parte integrante e sostanziale non solo per il superamento del test finale ma soprattutto per essere in grado di svolgere il proprio compito in commissione d esame, nel rispetto della normativa vigente e in coordinamento con tutti i membri della commissione. Se ne raccomanda pertanto l attenta lettura. 6. LE MISURE COMPENSATIVE Un ultimo punto di attenzione va dedicato al sempre più crescente numero di cittadini italiani o stranieri che, acquisito un titolo professionale all estero, ne richiedono il riconoscimento in Italia. Il decreto legislativo 206/2007 e s.m. i. (che ha recepito la Direttiva europea sul riconoscimento delle Qualifiche professionali) prevede che, nel caso in cui la professione sia regolamentata a livello nazionale, il cittadino in possesso di un titolo acquisito all estero, debba chiedere al Ministero competente il RICONOSCIMENTO DEL TITOLO, al fine di poter esercitare quella professione in Italia. Il Ministero effettuata un istruttoria sulla documentazione presentata volta a saggiare differenze e affinità tra il percorso formativo e lavorativo del cittadino e quello richiesto dalla legge italiana, può decidere di: - riconoscere il titolo; - non riconoscerlo (diniego); - oppure riconoscerlo subordinatamente al superamento di una MISURA COMPENSATIVA che nella maggior parte dei casi è una PROVA D ESAME su specifiche materie che devono compensare le differenze appurate rispetto al percorso formativo o lavorativo richiesto dalla legge nazionale che regolamenta quella professione in iitalia. Se il cittadino è residente in Piemonte, il Ministero invia un decreto di riconoscimento del titolo alla Regione- in qualità di autorità competente in materia di esami finali- la quale dovrà identificare un agenzia ospitante e predisporre una prova particolare (solo sulle materie richieste dal Ministero) e che dovrà tenersi di fronte ad una COMMISSIONE ESAMINATRICE. Per questo tipo di misure prove compensative è essenziale sapere che: a) queste persone sostengono l esame senza essere inserite nel corso di formazione quindi non seguono le regole generali sugli applicativi informatici. Si gestiscono FUORI PROCEDURA. b) la prova è specifica per cui dura di solito 4 ore e non è presente sui dispositivi informatici; c) l erogazione è cartacea, il verbale d esame è cartaceo, è unico e va firmato da tutti i componenti della commissione e consegnatto al presidente di commissione....ed ORA PROVA IL TEST! 13

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