REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Regionale di Controllo per la Liguria DECISIONE

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1 N. 1/2013/PARIFICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ennio COLASANTI Luisa D EVOLI Alessandro BENIGNI Francesco BELSANTI Claudio GUERRINI Presidente Consigliere (relatore) Referendario Referendario Referendario ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Liguria per l esercizio finanziario VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria; VISTA la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 17 maggio 2013 con la quale è stata adottata la proposta di rendiconto generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per l esercizio finanziario 2012; 1

2 VISTA la nota prot. n. PG/2013/84444 del 23 maggio 2013, con la quale il Presidente della Regione Liguria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti il rendiconto generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per l esercizio finanziario 2012 ai fini del giudizio di parificazione previsto dall art. 1, comma 5, del menzionato d.l. 174/2012; VISTO il decreto n. 1 del 4 luglio 2013 con il quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha fissato l udienza per il giorno 9 luglio 2013 alle ore 10.30, per la decisione sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l esercizio finanziario 2012; CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l Amministrazione regionale, intervenuto in data 3 luglio 2013, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell esercizio 2012; VISTA la memoria depositata dal Procuratore regionale in data 4 luglio 2013, con la quale è stata eccepita questione di legittimità costituzionale sull art. 1, comma 5, del decretolegge n. 174 del 2012; UDITI, nella pubblica udienza del 9 luglio 2013, il relatore Consigliere dott.ssa Luisa D Evoli ed il Procuratore Regionale dott. Ermete Bogetti, il quale, richiamandosi alla nota d udienza depositata in atti, ha concluso con le seguenti richieste: (a) in via principale, è stata eccepita l illegittimità costituzionale dell art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui, richiamando gli artt. 40 e 41 del r.d. n del 1934, dispone che la parificazione del rendiconto generale delle regioni a statuto ordinario venga deliberata con le formalità della giurisdizione contenziosa, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, e quindi è stata richiesta la sospensione del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Liguria per l esercizio finanziario 2012 affinché la Sezione regionale di controllo promuova il giudizio di legittimità costituzionale dell art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012 con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; (b) in via subordinata, è stato richiesto supplemento istruttorio sui seguenti temi: residui attivi, residui perenti, limitazioni di spesa derivanti dalla legge finanziaria regionale 2012, 2

3 limitazioni di spesa derivanti da leggi dello Stato in materia di spese di personale, conto del patrimonio, provvedimenti in materia di patrimonio di cui all art. 22 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22, rispetto dell esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per i dirigenti di cui all art. 33 della legge regionale n. 37 del 2011, rispetto delle condizioni e dei presupposti di legge e contrattuali per l attribuzione al personale di emolumenti accessori con particolare riguardo ai provvedimenti di conferimento di posizione organizzativa, limitazione del contingente complessivo dei dirigenti esterni di cui all art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, limitazioni di spesa derivanti da leggi dello Stato (limitazioni alle assunzioni di cui all art. 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 e all art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010), rispetto dei presupposti per l eliminazione dei residui passivi a seguito di economie o per insussistenza del debito; (c) in via ulteriormente subordinata, è stata richiesta la parifica del rendiconto generale della Regione Liguria dell esercizio 2012 con l esclusione di capitoli da individuarsi interessati dalle osservazioni della Sezione regionale (residui attivi risultati inesigibili o di dubbia esigibilità) e dai temi per i quali la Procura regionale ha rilevato difetti o carenze dell istruttoria; RITENUTO in FATTO Il rendiconto generale della Regione Liguria per l esercizio finanziario 2012 è stato presentato alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Liguria il 23 maggio 2013, nella duplice componente del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio. Nelle more della formale presentazione del progetto di legge da parte della Giunta regionale i relativi dati di preconsuntivo sono stati acquisiti da questa Corte nell esercizio delle prerogative ex art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 ed esaminati in contraddittorio con l Amministrazione. Le risultanze (in euro) del conto del bilancio sono le seguenti: CONTO DEL BILANCIO 3

4 GESTIONE DI COMPETENZA Entrate Titolo I Titolo II Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell Unione europea, dello Stato e di altri soggetti , ,95 Titolo III Entrate extratributarie ,64 Totale entrate correnti ,98 Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale ,76 Titolo V Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 0,00 Di cui entrate per anticipazioni di cassa 0,00 Totale entrate in conto capitale ,76 Titolo VI Entrate per contabilità speciali ,34 Totale delle entrate ,08 Spese Area I Istituzionale ,54 Area II Programmazione comunitaria, statale, regionale ,95 Area III Territorio ,10 Area IV Ambiente ,30 Area V Infrastrutture ,44 Area VI Mobilità e trasporti ,80 Area VII - Edilizia ,73 Area VIII Sicurezza ed emergenza ,59 Area IX - Sanità ,82 Area X Persona, famiglia, associazioni ,81 Area XI Istituzione, formazione, lavoro ,09 Area XII Cultura, sport, tempo libero ,88 Area XIII Agricoltura, economia montana ,00 Area XIV Industria e piccola e media impresa ,08 Area XV Commercio, fiere, mercati ,56 Area XVI - Artigianato ,00 Area XVII - Turismo ,74 Area XVIII Gestionale ,37 Partite di giro ,34 Totale spese ,14 4

5 GESTIONE RESIDUI Rimanenze al Residui attivi: originati dalla competenza ,90 originati da esercizi precedenti ,99 Totale dei residui attivi al delle entrate ,89 Residui passivi: originati dalla competenza ,67 originati da esercizi precedenti ,75 Totale dei residui passivi al delle spese ,42 GESTIONE DI CASSA totale Fondo cassa iniziale ,24 Riscossioni ,59 Riscossioni da regolarizzare 0,00 Totale Entrate riscosse ,59 Pagamenti ,70 Pagamenti da regolarizzare 0,00 Totale Uscite ,70 Saldo ,13 CONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA Entrate Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell Unione europea, dello Stato e di altri soggetti Accertamenti Riscossioni di competenza Residui di competenza , , , , , ,01 Titolo III - Entrate extratributarie , , ,04 Totale entrate correnti , , Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie , , ,32 0,00 0,00 0,00 Totale entrate in conto capitale , , ,32 Titolo VI - Entrate per contabilità speciali , , ,62 Totale delle entrate , , ,90 5

6 Spese Impegni Pagamenti di competenza Residui di competenza Area I Istituzionale , , ,66 Area II Programmazione comunitaria, statale, regionale , , ,92 Area III Territorio , , ,94 Area IV Ambiente , , ,01 Area V Infrastrutture , , ,61 Area VI Mobilità e trasporti , , ,57 Area VII - Edilizia , , ,07 Area VIII Sicurezza ed emergenza , , ,86 Area IX - Sanità , , ,45 Area X Persona, famiglia, associazioni , , ,86 Area XI Istituzione, formazione, lavoro , , ,98 Area XII Cultura, sport, tempo libero , , ,27 Area XIII Agricoltura, economia montana , , ,35 Area XIV Industria e piccola e media impresa , , ,08 Area XV Commercio, fiere, mercati , , ,95 Area XVI - Artigianato , , ,00 Area XVII - Turismo , , ,17 Area XVIII Gestionale , , ,81 Partite di giro , , ,11 Totale spese , , ,67 AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO Giacenza di cassa Tesoreria regionale al ,13 Residui attivi al ,89 Residui passivi al ,42 Avanzo finanziario complessivo ,60 Dall esame dei dati di bilancio, ai fini della quantificazione del saldo finanziario netto, emerge quanto segue: DIMOSTRAZIONE DEL SALDO FINANZIARIO NETTO (migliaia di euro) Risultato di amministrazione (+) Avanzo vincolato (-) di cui: Economie vincolate reiscritte nell'esercizio successivo Residui perenti Saldo finanziario netto

7 Alla luce delle acquisizioni istruttorie in base ai dati forniti dall Amministrazione è emerso, altresì, quanto segue: Patto di stabilità interno 2012 PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2012 IN TERMINI DI COMPETENZA F G OBIETTIVO PROGRAMMATICO SPESE FINALI 2012 IN TERMINI DI COMPETENZA (art. 32, co. 2, l. n. 183/2011) Quota obiettivo annuale attribuito agli enti locali (art.1, co. 138, l. n. 220/2010) (migliaia di euro) H=F-G OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2012 RIDETERMINATO I RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (spese correnti nette + spese in conto capitale nette) L=(I-H) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO ANNUALE E L OBIETTIVO PROGRAMMATICO RIDETERMINATO Le risultanze del conto generale del patrimonio sono le seguenti: CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO Consistenza al Consistenza al Attività: Attività patrimoniali e altre poste attive , ,28 Attività finanziarie , ,02 Totale attività , ,30 Passività: Passività patrimoniali e altre poste passive , ,91 Passività finanziarie , ,42 Totale passività , ,33 Passivo netto ,

8 CONSIDERATO in DIRITTO che, in via preliminare, non può essere accolta l eccezione del Procuratore regionale in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale dell art. 1, comma 5, del decretolegge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, sollevati in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ed in particolare alla disposizione di cui al citato art. 40 che richiama per il giudizio di parificazione del rendiconto generale le formalità della giurisdizione contenziosa, giacché la questione di legittimità costituzionale, così come prospettata, non presenta i requisiti della rilevanza per il presente giudizio, posto che la stessa non risulta formulata in relazione all art. 81 della Costituzione, che, secondo giurisprudenza costante della Corte costituzionale, costituisce il parametro in relazione al quale nella sede del giudizio di parificazione le questioni assumono rilevanza, dovendosi unicamente considerare in sede di parifica i modi e la misura in cui le previsioni del bilancio sono state adempiute ed il rispetto dei limiti in esso prestabiliti nel corso dell'esercizio, né in relazione ad altri parametri costituzionali posti a presidio del coordinamento della finanza pubblica; che, sempre in via preliminare, non può essere accolta la richiesta di supplemento istruttorio avanzata dal Procuratore regionale, posto che, come affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la delibera n. 7 del 2013, la funzione certativa appartiene alla struttura della Corte dedicata al controllo, sicché gli elementi e le informazioni utili alla decisione di parificazione devono essere acquisiti direttamente dalle Sezioni regionali di controllo, che sono le dirette destinatarie del flusso documentale proveniente dalle Amministrazioni, mentre per consentire l esercizio della funzione di garanzia dell ordinamento intestata alla Procura regionale nella requisitoria del giudizio di parificazione, le 8

9 Sezioni di controllo mettono a disposizione delle Procure regionali i dati e i documenti contabili acquisiti, circostanza quest ultima che, nella specie, si è in ogni momento dell istruttoria verificata, dalla messa a disposizione, in formato elettronico, dei dati di preconsuntivo acquisiti dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria nell esercizio delle prerogative ex art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994, alla fase del contraddittorio con l Amministrazione regionale avvenuto il 3 luglio 2013, in presenza del Procuratore regionale, in occasione del quale sono state esaminate le risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell esercizio 2012 così come rappresentate nella bozza di relazione della Sezione, resa disponibile al medesimo Procuratore, e sino al momento precedente l udienza di parificazione, nei giorni cioè successivi al contraddittorio con l Amministrazione, mediante l immediata messa a disposizione di ogni elemento di chiarimento o documentale fatto pervenire dalla Regione in esito al contraddittorio del 3 luglio 2013; che, sempre in via preliminare, non può essere accolta la richiesta di parifica parziale avanzata dal Procuratore regionale sia per l indeterminatezza della domanda (si fa riferimento all esclusione di capitoli da individuarsi) sia perché, in ogni caso, per quanto riguarda il riferimento a residui attivi, che il Procuratore riferisce essere risultati inesigibili, non si tiene conto dell esito del contraddittorio, che renderebbe superate le questioni attinenti alla ritenuta inesigibilità, già dal 2012, di alcuni residui attivi (nel corso della riunione del 3 luglio 2013 alla presenza dei magistrati della Sezione e del Procuratore regionale per la Liguria e dei Rappresentanti della Regione, a richiesta del magistrato istruttore, veniva precisato, in sede di contraddittorio, che i residui, i quali in sede istruttoria erano stati indicati come inesigibili, in realtà sarebbero stati cancellati solo a seguito di riscontro con le corrispondenti poste passive iscritte nel bilancio degli Enti debitori. In ogni caso, la Regione anticipava che a fronte di residui di dubbia esigibilità, come questi, sarebbe stato incrementato il fondo svalutazione crediti nel bilancio d esercizio Con 9

10 nota del 5 luglio 2013, fatta pervenire dal magistrato istruttore anche al Procuratore regionale, la Regione precisava poi che la Commissione II (Programmazione e Bilancio) del Consiglio Regionale, nella seduta del 2 luglio u.s., aveva approvato l articolo che istituisce nell UPB Spese compensative dell entrata il capitolo 740 Fondo svalutazione crediti del bilancio per l esercizio 2013, evidenziando che tale capitolo era stato previsto a copertura di una quota dei crediti di dubbia esigibilità con uno stanziamento di 2,9 milioni di euro); che, nel merito, in base ai dati di rendiconto, sono stati rispettati i limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa; che, in base ai dati forniti dall Amministrazione, risultano rispettati i tetti di spesa (sia di cassa sia di competenza) del patto di stabilità interno; che, nell allegata relazione, sono contenute le osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione nonché i suggerimenti di modificazioni e riforme ritenute opportune al fine di assicurare, in particolare, l equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa, ai sensi dell articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, rigettata l eccezione di costituzionalità sollevata dal Procuratore regionale e respinta la richiesta di supplemento istruttorio avanzata dal medesimo Procuratore: - PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il rendiconto generale della Regione Liguria per l esercizio 2012; - APPROVA l annessa relazione, elaborata ai sensi dell art. 41 del T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n e dell art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 10

11 con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; - DISPONE che copia della presente decisione, con l unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione Liguria. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 luglio L Estensore Luisa D Evoli Il Presidente Ennio Colasanti La decisione è stata depositata in Segreteria in data 10 luglio Il preposto al Servizio di supporto dott. Michele Bartolotta 11

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