DOTT. PIER FRANCESCO DI RIENZO

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1 CIRCOLARE N. 2/2012 UMBERTIDE 26 MARZO 2012 OGGETTO: Limite di 500 per i black list Premessa L art. 1 del D.L. 40/2010 ha istituito alcune disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l altro nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere. In particolare, il Decreto incentivi ha previsto, per i soggetti passivi Iva, l obbligo di comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio fiscale in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list ) individuati dai D.M e Soggetti obbligati L obbligo in esame interessa, come disposto dall art. 1, DL n. 40/2010 e dall art. 1, DM , i soggetti passivi IVA. Pertanto, la comunicazione va presentata anche da parte della Vostra azienda. Oggetto della comunicazione Oggetto della comunicazione sono tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio fiscale in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list ) In particolare per tutte le operazioni si intendono:

2 cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute. Relativamente al concetto di operatore economico, ossia della controparte delle operazioni effettuate o ricevute dal soggetto passivo IVA, si deve fare riferimento all art. 9, comma 1, Direttiva n. 2006/112/CE, pertanto a chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Al fine di verificare lo status di operatore economico del soggetto estero è possibile utilizzare: 1. l eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali dello Stato black list attestanti lo svolgimento di un attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detto Stato; o, in alternativa, 2. la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un attività imprenditoriale, professionale o artistica. Individuazione degli Stati black list In merito all individuazione dei Paesi in questione, essi devono essere contenuti nella lista di Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list ) individuati dai D.M e Ciò significa che per individuare l obbligo della comunicazione in esame, è sufficiente che l operatore abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle 2 liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall attività svolta dallo stesso. Al fine di conoscere se il Paese dove ha sede l operatore è contenuto o meno nella lista, si prega di rivolgervi al nostro studio. Contenuto della comunicazione

3 Gli elementi informativi da indicare nel modello sono, in particolare, i seguenti: codice fiscale e partita IVA dell operatore tenuto alla comunicazione; codice fiscale dell operatore black list attribuito dallo Stato estero di residenza ovvero, in mancanza, altro codice identificativo; ditta, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale in caso di operatore black list persona fisica; denominazione/ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero di residenza dell operatore black list diverso da persona fisica; periodo di riferimento della comunicazione; per ciascun operatore black list, importo complessivo delle operazioni attive/passive (distinto per operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette IVA) al netto delle relative note di variazione; per ciascun operatore black list, importo dell IVA correlata alle operazioni imponibili; per ciascun operatore black list, con riferimento alle note di variazione relative ad annualità precedenti, importo complessivo delle operazioni e della relativa IVA. Periodicità di presentazione La comunicazione in esame va presentata all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con periodicità: trimestrale, da parte dei soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di ; mensile, da parte dei soggetti che non si trovano nelle predette condizioni; entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Decreto semplificazione Prima dell emanazione del Decreto semplificazioni, gli operatori dovevano comunicare tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute con gli operatori economici stabiliti nei paesi a fiscalità privilegiata senza alcuna soglia minima connessa all importo dell operazione.

4 A partire dal (data di entrata in vigore del D.L. 16/2012 c.d. Decreto semplificazioni ), è stata introdotta una soglia minima di rilevanza, in modo da escludere le operazioni con i paesi black list la cui entità fa presumere l assenza di finalità evasive su chi le effettua. Gli scambi andranno comunicati solo se sono d importo superiore a 500 euro.

5 OGGETTO: Dal 1 aprile compensazioni Iva libere fino a Premessa A seguito delle modifiche introdotte dall art. 10, DL n. 78/2009, a decorrere dal 2010: la compensazione orizzontale del credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a annui: può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale; per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a annui: è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Decreto semplificazioni fiscali L articolo 8, commi 18 e 19, del D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali ) nell ottica di combattere l evasione fiscale, ha abbassato ulteriormente da a annui la soglia di credito Iva a partire dalla quale è necessario presentare la dichiarazione Iva prima di poter procedere alla compensazione del credito. Contemporaneamente, ha adeguato a tale soglia anche la modalità per effettuare la compensazione del credito. Se, infatti, il credito è superiore a 5.000, la compensazione deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Decorrenza

6 L Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 13 marzo ha reso noto che le nuove regole sull utilizzo dei crediti Iva introdotte dal Decreto semplificazioni fiscali si applicano dal 1 aprile Fino al 31 marzo 2012, i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l istanza da cui il credito emerge. Presentazione della Dichiarazione Iva Alla luce delle novità portate dal Decreto semplificazioni fiscali si possono presentare le seguenti possibilità: modello Iva presentato entro il : per i contribuenti che hanno presentato il mod. IVA 2012 (in forma autonoma) entro il non sussistono particolari problemi. Costoro hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel mod. F24 nei mesi di gennaio/febbraio nel limite di Dal possono utilizzare il credito fino a ovvero anche oltre in presenza del visto di conformità; modello Iva non presentato entro il : in questo caso i contribuenti possono procedere il prossimo a compensare il credito Iva fino a un importo di A partire dal 1 aprile 2012: se l importo compensato è superiore a : le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio/febbraio/marzo sono corrette ; per poter utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione si rende necessario presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma); se l importo compensato non è superiore a : le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio/febbraio/marzo sono corrette ; è possibile utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a senza necessità di presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma);

7 per poter utilizzare il credito IVA 2011 ancora a disposizione fino a si rende necessario presentare il mod. IVA 2012 (in forma autonoma).

8 OGGETTO: Mediazione civile obbligatoria per controversie derivanti da liti condominiali e circolazione di veicoli Premessa Il 20 marzo 2012 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. La mediazione dovrà essere esperita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Ciò significa che chiunque voglia adire l autorità giudiziaria dovrà dapprima rivolgersi ad appositi organismi, accollandosi i relativi oneri economici. In ogni caso, è fatta salva la possibilità di richiedere al Tribunale l assunzione di provvedimenti che secondo la legge sono urgenti o comunque indilazionabili. Cos è la mediazione civile obbligatoria? La mediazione civile obbligatoria, introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto legislativo numero 28 del 2010, è l istituto che permette alle parti di risolvere una controversia in modo amichevole, in presenza di un mediatore, ossia di un soggetto terzo che cerca di fare da paciere, suggerendo le possibili soluzioni per il raggiungimento di un accordo condiviso. Quando scatta la mediazione civile obbligatoria? Dal 21 marzo 2011, la mediazione finalizzata alla risoluzione amichevole delle controversie civili è obbligatoria per le seguenti materie: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc.); divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia; locazione, comodato e affitto di aziende;

9 risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 20 marzo 2012, invece, la mediazione è obbligatoria anche per le controversie in materia di: condominio; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. L obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dagli incidenti stradali è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo. Come si introduce la mediazione civile obbligatoria? L obbligatorietà della mediazione civile per le controversie relative alle suddette materie si traduce nell obbligo per il cittadino o l impresa di rivolgersi ad un apposito organismo mediativo, al fine di effettuare un tentativo di conciliazione, intesa come soluzione bonaria della lite. Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati, che offrono garanzie di serietà e efficienza, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione e iscritti nell apposito registro istituito e tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, che esercita poteri di vigilanza e controllo. Il tentativo di conciliazione s introduce con una semplice domanda rivolta all organismo di mediazione, contenente l indicazione: dell organismo investito; delle parti; dell oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Gli interessati possono scegliere liberamente l organismo, mentre in caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. Si evidenzia che in determinati ambiti, come quello bancario e di investimento finanziario, il

10 cittadino si può rivolgere anche ad enti specifici come l'arbitro Bancario finanziario (A.b.f.) e la Consob. Altri organismi di mediazioni sono istituiti presso gli Ordini forensi e le Camere di commercio. Su chi gravano i costi della mediazione? Gli oneri economici derivanti dal procedimento di mediazione sono a carico delle parti e sono differenti a seconda che ci si rivolga a organismi pubblici oppure privati. Solo nel primo caso, infatti, i costi sono stati stabiliti con apposito decreto ministeriale (n. 180/2010), mentre le società private, di fatto, non sono sottoposte ad alcun vincolo di prezzo, anche se su di esse grava l obbligo di prevedere una riduzione delle proprie indennità se la mediazione svolta è tra quelle obbligatorie per legge. Tanto per avere un idea, i costi relativi ai procedimenti che si svolgono dinanzi agli organismi pubblici, oscillano da un minimo di 65 euro ad un massimo di euro. Gli importi variano in relazione al valore della controversia. Quanto dura il procedimento mediativo? Il procedimento introdotto dinanzi agli organismi di mediazione non può avere una durata superiore ai 4 mesi. Conseguenze dell accordo ovvero del suo mancato raggiungimento L eventuale raggiungimento dell accordo mediativo è vincolate per entrambe parti. Inoltre, una volta che sia omologato dal giudice, esso diventa titolo esecutivo. Nel caso di mancato accordo, il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

11 Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi, il mediatore può fare la proposta se il regolamento dell organismo lo prevede. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa. In caso di definitivo insuccesso della mediazione, la parte che vi ha interesse potrà iniziare il processo in Tribunale. Obbligo di riservatezza E importante evidenziare che per legge: nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo; nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte e ogni violazione viene sanzionata In ogni caso, tutte le informazioni riservate sono inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo. Difesa tecnica facoltativa In ultimo, si sottolinea che in sede di mediazione non è necessaria la presenza del difensore tecnico. In altre parole, le parti, ove lo ritengano opportuno e, soprattutto, non pregiudizievole alla tutela dei propri interessi, possono decidere di non avvalersi dell assistenza dell avvocato di fiducia.

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13 OGGETTO: Comunicazione dei beni in godimento ai soci prorogata al 15 ottobre Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che è stato prorogato al prossimo 15 ottobre il termine di scadenza per la prima comunicazione all Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell imprenditore. Il rinvio è previsto dal provvedimento direttoriale del 13 marzo, che ha concesso un più ampio intervallo temporale per la trasmissione dei dati (la scadenza originaria era fissata al ) Premessa Il D.L. n. 138/2011, c.d. Manovra di Ferragosto ha introdotto, ai commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell art. 2, una nuova disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno elusivo dell intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell imprenditore. In base alla suddetta disciplina, se una società/ditta individuale concede in godimento l utilizzo di un bene d impresa (mobile o immobile) a un socio/familiare (a titolo personale) in capo: all utilizzatore persona fisica (socio/familiare) si configura un reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;

14 al concedente (società/ditta individuale) è prevista l indeducibilità dei relativi costi se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. Il comma 36-sexiesdecies del citato art. 2, al fine di consentire l attività di controllo da parte dell Ufficio, dispone che per i beni in esame il concedente (società/ditta individuale) ovvero l utilizzatore (socio/familiare) dovrà inviare all Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento. Comunicazione all Agenzia delle Entrate La suddetta comunicazione è caratterizzata dai seguenti elementi : soggetti obbligati: i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell impresa concedente) o dei familiari dell imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Tale comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall impresa concedente, dal socio o dal familiare dell imprenditore; beni oggetto della comunicazione: la comunicazione deve essere effettuata: per ogni bene concesso in godimento nel periodo d imposta; per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo. L obbligo sussiste anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo; esoneri:

15 l obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, pertanto da includere nella categoria altro del tracciato record, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell imposta sul valore aggiunto applicata; termine per la comunicazione: la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta in cui i beni sono concessi in godimento. Proroga dal 31 marzo 2012 al 15 ottobre 2012 Ancorché l applicazione delle nuove disposizioni decorra dal 2012, il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del aveva richiesto l invio della comunicazione anche per l anno precedente al 2012 da effettuare entro il Il primo appuntamento, pertanto, era fissato per il 31 marzo In considerazione delle particolari difficoltà attuative e della assoluta novità della norma, l Agenzia delle Entrate con un provvedimento del ha spostato il termine del al 15 ottobre 2012 Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Distinti Saluti Pier Francesco Di Rienzo

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