COMUNE DI RIMINI Settore Pari Opportunità e Progetti U.E.

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1 COMUNE DI RIMINI Settore Pari Opportunità e Progetti U.E. Determinazione Dirigenziale n del 18 /09/2009 Centro di Responsabilità 02 Centro di Costo 0087 Pratica n Oggetto: Proroga incarico, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alla Dott.ssa Pari Alice e alla Dott.ssa Neri Laura presso La Casa delle Donne. Impegno di spesa. IL DIRIGENTE RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 31/03/2009 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità n. 02 riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al Dirigente del suddetto Centro; TENUTO CONTO che la scheda sopra richiamata evidenzia, tra gli obiettivi, lo sviluppo dell'attività inerente il nuovo punto di accoglienza, informazione e consulenza specialistica a disposizione delle donne riminesi e immigrate denominato Casa delle Donne ; RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n del , con la quale veniva approvata la riapertura della Casa delle donne RILEVATO che permangono le condizioni che hanno determinato l'esigenza di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione di un punto di accoglienza per donne in quanto occorre garantire continuità al servizio e per il valore che esso esprime nell'attività esplicata dal Settore Pari Opportunità; PRESO ATTO che la gestione del punto di accoglienza presso la Casa delle Donne prevede due tipologie di attività riassumibili nel seguente modo: 1^_ - svolgimento del Programma culturale, realizzato attraverso percorsi formativi e didattici, seminari e convegni, dibattiti, presentazione di libri, musica, mostre, proiezione di film ecc.; - colloqui di orientamento professionale e tecniche di ricerche occupazionali; - gestione siti internet; - consulenza sulle Leggi relative alle Pari opportunità e sulle tematiche della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; 2^_ - gestione dello Sportello Dafne contro la violenza alle donne, come supporto alle attività del Progetto Dafne dell Ausl di Rimini; - colloqui di sostegno per problematiche personali nei diversi cicli di vita dell individuo; individuazione di percorsi esterni per il supporto psicologico; - ascolto e sostegno per le problematiche alimentari (anoressia, bulimia, obesità..); 1

2 - gestione dei rapporti inerenti il protocollo d intesa con il Centro per l impiego; - collaborazione alla realizzazione di eventi culturali; DATO ATTO che per lo svolgimento delle attività sopra menzionate si è provveduto attraverso l affidamento di incarichi, regolati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, alle due psicologhe Laura Neri e Alice Pari con Determina Dirigenziale n. 80 del 21/01/2009, con decorrenza 9/02/ /12/2009, dopo aver appurato l impossibilità di reperire risorse umane all interno dell ente e aver successivamente avviato la procedura mediante indagine di mercato, con l invio di tre lettere invito, al termine della quale le due psicologhe in questione sono risultate in possesso di tutte i requisiti necessari; RITENUTO pertanto necessario prorogare gli incarichi alle psicologhe Laura Neri e Alice Pari che possiedono tutti i requisiti di professionalità ed esperienza in grado di garantire la continuità della gestione del punto di accoglienza della Casa delle donne, nonché l affidabilità dell informazione specialistica per il periodo 1/01/ /05/2011; ACQUISITE le dichiarazioni di disponibilità ad accettare la proroga dell incarico dalle due psicologhe Neri e Pari, contenenti altresì la dichiarazione di non essere pubblici dipendenti; ASSUNTO l'impegno di trasmettere la presente determinazione all'ufficio Controllo di Gestione che curerà trimestralmente l'invio della stessa alla Corte dei Conti Sezione regionale dell'emilia Romagna, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 comma 173 della Legge 266/05; PRESO ATTO che in ottemperanza all art. 47, punto 1) del Regolamento per l organizzazione degli uffici e dei servizi, si provvederà alla pubblicazione sul sito Web dell Ente del presente provvedimento di affidamento degli incarichi, subito dopo l avvenuta esecutività; ATTESA pertanto la necessità di impegnare la spesa relativa alla proroga dei contratti per diciassette mesi per la Dott.ssa Neri e la Dott.ssa Pari per un importo complessivo di ,58 di cui ,88 al Cap /60 del Bil denominato Pari Opportunità apertura Casa delle Donne - Assunzione Personale CO.CO.CO. ed 9.103,70 al Cap /60 del Bil denominato Pari Opportunità apertura Casa delle Donne - Assunzione Personale CO.CO.CO. ; DATO ATTO che il compenso lordo mensile totale di 1.820,74 per i due incarichi risulta ripartito nel modo seguente: - per Pari Alice compenso netto di 791,00, quota INPS di cui 2 3 a carico dell Ente (aliquota 17%) pari a 89,64 e quota INAIL di cui 2 3 a carico dell Ente (su importo minimale di 1158,33) pari ad. 4,68, per complessivi 885,32 al mese; - per Neri Laura compenso netto di 836,00 comprensivi di 45,00 per assicurazione, quota INPS di cui 2 3 a carico dell Ente (aliquota 17%) pari a 94,74 e quota INAIL di cui 2 3 a carico dell Ente (su importo minimale di 1158,33) pari ad. 4,68, per complessivi di 935,42 al mese; ATTESTATA la congruità della spesa; SENTITO il Segretario Generale; 2

3 D E T E R M I N A a) di prorogare alla Dott.ssa Neri e alla Dott.ssa Pari l'incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa secondo le modalità specificate e contenute negli allegati schemi di contratti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, con inizio 1/01/2010 e termine 31/05/2011; b) di prevedere per i suindicati incarichi i compensi indicati in premessa per complessivi 1.820,74 lordi mensili, per un periodo di 17 mesi pari ad ,58 lordi totali; c) di impegnare la spesa di ,88 al Cap /60 del bilancio 2010 denominato Pari Opportunità apertura Casa delle Donne- assunzione di personale Co.Co.Co. (Cod. SIOPE 1105) e la spesa di 9.103,70 al Cap /60 del bilancio 2011 denominato Pari Opportunità apertura Casa delle Donne- assunzione di personale Co.Co.Co. (Cod. SIOPE 1105); d) di dare atto che la spesa complessiva riferita al Bilancio 2010 di ,88 va ripartita nel seguente modo: ,00 per compensi, di cui 540,00 per assicurazione Neri (12 mesi); 2.212,56 per quota INPS (2 3 a carico dell Ente); 112,32 per quota INAIL (2 3 a carico dell Ente su minimale); e) di dare atto altresì che la spesa complessiva riferita al Bilancio 2011 di 9.103,70 va ripartita nel seguente modo: 8.135,00 per compensi, di cui 225,00 per assicurazione Neri ( 5 mesi); 921,90 per quota INPS (2 3 a carico dell Ente); 46,80 per quota INAIL (2 3 a carico dell Ente su minimale); f) di dare atto che al pagamento delle prestazioni della Dott.ssa Neri e Dott.ssa Pari provvederà il servizio Gestione Economica delle risorse umane Ufficio Redditi Assimilati previa attestazione del Dirigente U.O. Pari Opportunità e Progetti con l'unione Europea dell'avvenuta prestazione; g) di iscrivere la Dott.ssa Pari e la Dott.ssa Neri nell'albo degli incarichi ai sensi della Legge 662/96 art. 1 comma 127 (Cod. 99); h) di assumere l'impegno di trasmettere la presente determinazione all'ufficio Controllo di Gestione che curerà trimestralmente l'invio della stessa alla Corte dei Conti Sezione regionale dell'emilia Romagna, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1 comma 173 della Legge 266/05; i) di procedere in ottemperanza all art. 47, punto 1) del Regolamento sull organizzazione degli uffici e dei servizi, alla pubblicazione sul sito Web dell Ente del presente provvedimento di affidamento degli incarichi, subito dopo l avvenuta esecutività; 3

4 l) di dare atto che il presente impegno non soggiace alle limitazioni di cui l art. 6 comma 1 del D.Lgs 2 marzo 1989 n. 65 convertito in Legge 155/89 in quanto le modalità di esecuzione della spesa derivano da contratto. Il Dirigente del Centro di Responsabilità (Dott.ssa Laura Massari) PARERI IMPEGNI ESECUTIVITA PUBBLICAZIONE Attestazione di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune. 4

5 Rimini,1/10/2009 Il Segretario Generale F.to Dott.ssa Chiodarelli Laura IMPEGNO n.103 su Cap.12490/60 del Bilancio 2010 x ,00 IMPEGNO n.104 su Cap.12490/60 del Bilancio 2010 x 2.212,56 IMPEGNO n.105 su Cap.12490/60 del Bilancio 2010 x 112,32 IMPEGNO n.38 su Cap.12490/60 del Bilancio 2011 x 8.135,00 IMPEGNO n.39 su Cap.12490/60 del Bilancio 2011 x 921,90 IMPEGNO n.40 su Cap.12490/60 del Bilancio 2011 x 46,80 ACCERTAMENTO n. su Cap. del Bilancio Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi art. 151, 4 comma, D.Lgs. 267/2000. Il Dirigente U.O. Contabilità e Investimenti F.to Dott.ssa Vandi Gianna Rimini, 30/09/2009 (DATA ESECUTIVITA ) La presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal. : al.. per 15 giorni consecutivi. Rimini, / / Il Messo Comunale COMUNE DI RIMINI 5

6 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa * * * L anno duemilanove (2009) il giorno... del mese di ottobre con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti il COMUNE DI RIMINI con sede in Rimini Piazza Cavour n. 27, C.F: , in persona del dirigente del U.O. Pari Opportunità e Progetti con Unione Europea dott.ssa Laura Massari, nata a Morciano di Romagna il , il quale agisce nel presente atto giusta determinazione dirigenziale in data 1/10/2009 esecutiva (di seguito per brevità denominato Comune ) e - la dott.ssa Pari Alice, nata a Rimini il e residente in Riccione, via Savignano n.15 (C.F. PRALCA69C42H294B), (in seguito per brevità denominata Collaboratore ) PREMESSO che il Comune di Rimini ha necessità di affidare l' incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla professionista adibita alla gestione di un punto di accoglienza per donne appartenenti alle varie fasce di età, denominato Casa delle donne, che rechino problematiche di vario genere, tra cui difficoltà economiche, familiari o che abbiano subito violenza, ascolto del disagio psicologico e psicofisico e conseguente indirizzo ai vari servizi appositamente dedicati a tali problematiche attivati sul territorio riminese; che all interno del Comune non è presente o allo stato disponibile la professionalità necessaria per il raggiungimento dei sopra descritti obiettivi; che stante l elevato contenuto di professionalità richiesto dalla prestazione, è stato necessario conferire un incarico ad un collaboratore esterno; che è stata già espletata nel mese di gennaio 2009 una indagine di mercato mediante l invio di n. 3 lettere invito per ogni incarico di personale specializzato così 6

7 come previsto dal comma 7 dell art. 42 del Regolamento per l organizzazione degli Uffici e dei Servizi; che la dott.ssa Pari Alice possiede la professionalità necessaria per il proficuo svolgimento del predetto incarico, come risulta dal curriculum vitae et studiorum dalla stessa prodotto; che l attività contrattuale relativa alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa è disciplinata da apposita direttiva impartita dalla Giunta Comunale ai dirigenti mediante deliberazione in data n 432 che recepisce i contenuti del protocollo di intesa siglato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori atipici in data 8 giugno 2004, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 (Oggetto dell incarico) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L Amministrazione Comunale, nella persona del dirigente della U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea conferisce alla dott.ssa Pari Alice, che accetta, l incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto lo svolgimento dell attività inerente il conseguimento dei seguenti obiettivi: - svolgimento del Programma culturale, realizzato attraverso percorsi formativi e didattici, seminari e convegni, dibattiti, presentazione di libri, musica, mostre, proiezione di film ecc.; - colloqui di orientamento professionale e tecniche di ricerche occupazionali; - gestione siti internet; - consulenza sulle Leggi relative alle Pari opportunità e sulle tematiche della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; - integrare e svolgere azioni di supporto al lavoro posto in essere dalla psicologa Neri Laura. L incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti e degli artt e seguenti del Codice Civile, nonché dell art. 409 c.p.c., trattandosi di prestazioni d opera intellettuale senza vincolo di subordinazione. 7

8 Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto di collaborazione e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. Art. 2 (Compenso) Quale corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico il collaboratore avrà diritto a percepire il compenso complessivo lordo di Euro ,00 per 17 mesi pari a 791,00 mensili. La corresponsione del compenso avverrà attraverso acconti erogati a scadenze mensili sulla base dello stato di attuazione degli obiettivi e saldo finale, previa verifica del puntuale raggiungimento degli obiettivi stessi da parte del dirigente U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea. Al compenso lordo saranno applicate le trattenute e le ritenute stabilite dalle normative in materia di fisco, previdenza ed assicurazione contro gli infortuni. Art. 3 (Durata del contratto) Il presente contratto ha durata di 17 mesi, con decorrenza dal 1/01/2010 al 31/05/2011. Art. 4 (Obblighi del Collaboratore) Il Collaboratore svolgerà il proprio incarico presso la sede Casa delle donne sita in Piazza Cavour 27, Torre Civica, per sette ore e mezzo a settimana e due pomeriggi al mese e avrà piena autonomia nella definizione delle modalità d esecuzione e concorderà con il dirigente U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea i tempi di lavoro e le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dal Comune. Egli è inoltre tenuto ad osservare rigorosamente l'obbligo della riservatezza e del segreto in ordine a fatti, informazioni, notizie di cui avrà comunicazione o prenderà 8

9 conoscenza nello svolgimento del presente incarico. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è, infine, tenuto a non svolgere attività suscettibili di creare danno all'immagine e pregiudizio all'ente. Le norme contenute nel presente articolo rivestono per il Comune carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt e 1455 del Codice Civile. Art. 5 (Obblighi del Comune) Il Comune si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale assistenziale e fiscale, nonché a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza degli ambienti lavorativi in ottemperanza alle normative vigenti. Il Collaboratore ha diritto unicamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea, con esclusione di ogni altro emolumento. Dette spese saranno liquidate dal dirigente della struttura organizzativa presso cui viene prestata l attività professionale dietro presentazione d idonea documentazione. Art. 6 (Incompatibilità) Il Collaboratore dichiara che non sussistono cause di incompatibilità con lo svolgimento del presente incarico anche in relazione a quanto previsto dall art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e si impegna per il futuro ad evitarne la verificazione. Art. 7 (Recesso e risoluzione del contratto) Il contratto individuale è risolto nei seguenti casi: 1) Per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell incarico. 2) Su iniziativa del Comune, nei seguenti casi: 9

10 sospensione ingiustificata della prestazione, che rechi grave pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; commissione da parte del Collaboratore di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; danneggiamento o furto di beni da parte del collaboratore; inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente art. 4; ogni altra grave inadempienza agli obblighi contrattuali, qualora l inadempimento perduri nonostante la notifica al collaboratore di apposito atto di costituzione in mora. 3) per rinuncia all incarico da parte del collaboratore, salvo che il recesso non sia determinato da inadempimento del Committente. In tal caso questi può recedere dal contratto inviando al Comune mediante raccomandata A/R comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione, in relazione allo stato di attuazione degli obiettivi previsti dall incarico. Art. 8 (Eventi comportanti sospensione della prestazione) Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, la prestazione stessa resterà sospesa senza compenso da parte del committente: nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; nel caso di malattia per tutta la durata della malattia, a condizione che, avuto riguardo per la natura degli obiettivi assegnati al collaboratore, l impossibilità 10

11 temporanea della prestazione o la sua durata non appaiano suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi medesimi; nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto e comunque per un periodo complessivo pari a 5 mesi. E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. Tali eventi dovranno essere certificati e il Comune potrà richiedere un apposita verifica medica. Resta inteso che, una volta cessata la causa di sospensione, la continuazione del rapporto è subordinata al permanere delle condizioni che hanno motivato il conferimento dell incarico. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare al committente senza ritardo l impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Art. 9 (Informativa sul trattamento dei dati personali) Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore prende atto che tutti i dati personali di cui il Comune di Rimini sia venuto in possesso nell ambito del rapporto contrattuale saranno trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 a cura del personale dell Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione. Il Collaboratore prende altresì atto che i suoi dati personali saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 a cura del personale dell Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione e che alcuni dati (es. le generalità) sono indispensabili per la gestione del rapporto contrattuale essere ammessi alla selezione, altri sono indispensabili ai fine di attribuire benefici al Collaboratore (es: dichiarazione sul regime previdenziale applicabile) altri ancora sono 11

12 funzionali allo snellimento della gestione del rapporto contrattuale (es: numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ecc.). Se i dati richiesti non vengono forniti il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti. Ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il Committente informa il Collaboratore che il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Rimini e il responsabile del trattamento è il Dirigente del U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea. Il Committente informa inoltre che per esercitare i diritti inerenti all utilizzo ed alla conservazione dei propri dati personali stabiliti dall art. 2 del citato Codice il Collaboratore potrà rivolgersi al Dirigente del U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea. Art. 10 (Formazione) Per consentire il mantenimento di un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere ai percorsi di aggiornamento professionale già previsti per i dipendenti in occasione di cambiamenti normativi o innovazioni tecniche rilevanti ai fini dello svolgimento della prestazione oggetto del contratto. Art.11 (Sicurezza del luogo di lavoro) Quando la prestazione oggetto del contratto si svolga anche parzialmente nei luoghi di lavoro del Committente verranno fornite al Collaboratore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui egli è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. n. 626/94. Il Collaboratore potrà partecipare ai corsi in materia di igiene e di sicurezza del lavoro organizzati per i dipendenti all interno dell Amministrazione Comunale. Art

13 (Rappresentanza sindacale) I collaboratori hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali che comportano l allontanamento dal luogo di lavoro anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti per un massimo di dieci ore annue. I collaboratori che prestano la loro attività presso l ente hanno diritto di avere una loro propria rappresentanza eletta in base alle regole stabilite nel protocollo firmato fra le Organizzazioni sindacali ALAI CISL, NIDIL CGIL e CPO UIL. Art. 13 (Controversie) Le parti convengono che, in caso di controversia sull interpretazione e sull applicazione del presente contratto, su richiesta del Collaboratore o del Committente, ovvero della rappresentanza di cui all art. 14 del Protocollo di intesa firmato dal Comune di Rimini e dalle Organizzazioni sindacali ALAI CISL, NIDIL CGIL e CPO UIL in data 8 giugno 2004, le parti firmatarie del predetto protocollo si incontreranno per esaminare la questione posta ed adoperarsi per risolvere bonariamente il contenzioso. Art. 14 (Spese contrattuali) Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell art. 25 Tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sarà registrato solo in caso d uso. Tutte le spese per l eventuale registrazione sono a carico del collaboratore. Art. 15 (Disposizione finale) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme contenute nel codice civile, in quanto applicabili. Letto, confermato e sottoscritto Per il Comune di Rimini Il Collaboratore 13

14 Dott.ssa Laura Massari Dott.ssa Pari Alice COMUNE DI RIMINI Contratto di collaborazione coordinata e continuativa * * * 14

15 L anno duemilanove (2009) il giorno... del mese di ottobre con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti - il COMUNE DI RIMINI con sede in Rimini Piazza Cavour n. 27, C.F: , in persona del dirigente del U.O. Pari Opportunità e Progetti con Unione Europea dott.ssa Laura Massari, nata a Marciano di Romagna il , il quale agisce nel presente atto giusta determinazione dirigenziale in data 1/10/2009 esecutiva (di seguito per brevità denominato Comune ) e - la dott.ssa Neri Laura, nato a Ravenna il e residente in Rimini, via Satta n.29 (C.F.NRELRA69E70H199N), (in seguito per brevità denominato Collaboratore ) PREMESSO che il Comune di Rimini ha necessità di affidare l' incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla professionista adibita alla gestione di un punto di accoglienza per donne appartenenti alle varie fasce di età, denominato Casa delle donne, che rechino problematiche di vario genere, tra cui difficoltà economiche, familiari o che abbiano subito violenza, ascolto del disagio psicologico e psicofisico e conseguente indirizzo ai vari servizi appositamente dedicati a tali problematiche attivati sul territorio riminese; che all interno del Comune non è presente o allo stato disponibile la professionalità necessaria per il raggiungimento dei sopra descritti obiettivi; che stante l elevato contenuto di professionalità richiesto dalla prestazione, è stato necessario conferire un incarico ad un collaboratore esterno; che è stata già espletata nel mese di gennaio 2009 una indagine di mercato mediante l invio di n. 3 lettere invito per ogni incarico di personale specializzato così come previsto dal comma 7 dell art. 42 del Regolamento per l organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 15

16 che la dott.ssa Neri Laura possiede la professionalità necessaria per il proficuo svolgimento del predetto incarico, come risulta dal curriculum vitae et studiorum dallo stesso prodotto; che l attività contrattuale relativa alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa è disciplinata da apposita direttiva impartita dalla Giunta Comunale ai dirigenti mediante deliberazione in data n 432 che recepisce i contenuti del protocollo di intesa siglato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori atipici in data 8 giugno 2004, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 (Oggetto dell incarico) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L Amministrazione Comunale, nella persona del dirigente del O.A. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea conferisce alla dott.ssa. Laura Neri, che accetta, l incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto lo svolgimento dell attività inerente il conseguimento dei seguenti obiettivi: - gestione dello Sportello Dafne contro la violenza alle donne, come supporto alle attività del Progetto Dafne dell Ausl di Rimini; - colloqui di sostegno per problematiche personali nei diversi cicli di vita dell individuo; individuazione di percorsi esterni per il supporto psicologico; - ascolto e sostegno per le problematiche alimentari (anoressia, bulimia, obesità..); - gestione dei rapporti inerenti il protocollo d intesa con il Centro per l impiego; - collaborazione alla realizzazione di eventi culturali; - Integrare e svolgere azioni di supporto al lavoro posto in essere dalla psicologa Pari Alice. L incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt e seguenti e degli artt e seguenti del Codice Civile, nonché dell art. 409 c.p.c., trattandosi di prestazioni d opera intellettuale senza vincolo di subordinazione. 16

17 Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto di collaborazione e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. Art. 2 (Compenso) Quale corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico il collaboratore avrà diritto a percepire il compenso complessivo lordo di Euro ,00 per 17 mesi pari a 836,00 mensili. Nell ambito del compenso di cui al comma precedente è compreso l importo di Euro 45,00, per complessivi 765,00 riferiti a 17 mesi, che verrà corrisposto al collaboratore a fronte della attivazione di una idonea copertura assicurativa per malattia ed infortunio. Detto importo non potrà in nessun caso superare l ammontare del premio assicurativo riferito al periodo contrattuale. Il Collaboratore dovrà dimostrare l attivazione della polizza assicurativa mediante produzione dell originale del contratto di assicurazione. La corresponsione del compenso avverrà attraverso acconti erogati a scadenze mensili sulla base dello stato di attuazione degli obiettivi e saldo finale, previa verifica del puntuale raggiungimento degli obiettivi stessi da parte del dirigente U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea. Al compenso lordo saranno applicate le trattenute e le ritenute stabilite dalle normative in materia di fisco, previdenza ed assicurazione contro gli infortuni. Art. 3 (Durata del contratto) Il presente contratto ha durata di 17 mesi, con decorrenza dal 1/01/2010 al 31/05/2011. Art. 4 (Obblighi del Collaboratore) 17

18 Il Collaboratore svolgerà il proprio incarico presso la sede Casa delle donne sita in Piazza Cavour 27, Torre Civica, per sette ore e mezzo a settimana e due pomeriggi al mese e avrà piena autonomia nella definizione delle modalità d esecuzione e concorderà con il dirigente U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea i tempi di lavoro e le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dal Comune. Egli è inoltre tenuto ad osservare rigorosamente l obbligo della riservatezza e del segreto in ordine a fatti, informazioni, notizie di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento del presente incarico. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è, infine, tenuto a non svolgere attività suscettibili di creare danno all immagine e pregiudizio all Ente. Le norme contenute nel presente articolo rivestono per il Comune carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt e 1455 del Codice Civile. Art. 5 (Obblighi del Comune) Il Comune si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale assistenziale e fiscale, nonché a garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza degli ambienti lavorativi in ottemperanza alle normative vigenti. Il Collaboratore ha diritto unicamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea, con esclusione di ogni altro emolumento. Dette spese saranno liquidate dal dirigente della struttura organizzativa presso cui viene prestata l attività professionale dietro presentazione d idonea documentazione. Art. 6 (Incompatibilità) 18

19 Il Collaboratore dichiara che non sussistono cause di incompatibilità con lo svolgimento del presente incarico anche in relazione a quanto previsto dall art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e si impegna per il futuro ad evitarne la verificazione. Art. 7 (Recesso e risoluzione del contratto) Il contratto individuale è risolto nei seguenti casi: 1)- Per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell incarico. 2)- Su iniziativa del Comune, nei seguenti casi: sospensione ingiustificata della prestazione, che rechi grave pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; commissione da parte del Collaboratore di reati tra quelli previsti dall art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni; danneggiamento o furto di beni da parte del collaboratore; inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente art. 4; ogni altra grave inadempienza agli obblighi contrattuali, qualora l inadempimento perduri nonostante la notifica al collaboratore di apposito atto di costituzione in mora. 3)- per rinuncia all incarico da parte del collaboratore, salvo che il recesso non sia determinato da inadempimento del Committente. In tal caso questi può recedere dal contratto inviando al Comune mediante raccomandata A/R comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell interruzione, in relazione allo stato di attuazione degli obiettivi previsti dall incarico. Art. 8 (Eventi comportanti sospensione della prestazione) 19

20 Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, la prestazione stessa resterà sospesa senza compenso da parte del committente: 1)- nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica; 2)- nel caso di malattia per tutta la durata della malattia, a condizione che, avuto riguardo per la natura degli obiettivi assegnati al collaboratore, l impossibilità temporanea della prestazione o la sua durata non appaiano suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi medesimi; 3)- nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva del parto e comunque per un periodo complessivo pari a 5 mesi. E considerata sospensione giustificata della prestazione anche l astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. Tali eventi dovranno essere certificati e il Comune potrà richiedere un apposita verifica medica. Resta inteso che, una volta cessata la causa di sospensione, la continuazione del rapporto è subordinata al permanere delle condizioni che hanno motivato il conferimento dell incarico. Il collaboratore dovrà, in generale, comunicare al committente senza ritardo l impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Art. 9 (Informativa sul trattamento dei dati personali) Con la sottoscrizione del presente contratto il Collaboratore prende atto che tutti i dati personali di cui il Comune di Rimini sia venuto in possesso nell ambito del rapporto contrattuale saranno trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno

21 n. 196 a cura del personale dell Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione. Il Collaboratore prende altresì atto che i suoi dati personali saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 a cura del personale dell Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione e che alcuni dati (es. le generalità) sono indispensabili per la gestione del rapporto contrattuale essere ammessi alla selezione, altri sono indispensabili al fine di attribuire benefici al Collaboratore (es: dichiarazione sul regime previdenziale applicabile) altri ancora sono funzionali allo snellimento della gestione del rapporto contrattuale (es: numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ecc.). Se i dati richiesti non vengono forniti il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti. Ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il Committente informa il Collaboratore che il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Rimini e il responsabile del trattamento è il Dirigente del U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea. Il Committente informa inoltre che per esercitare i diritti inerenti all utilizzo ed alla conservazione dei propri dati personali stabiliti dall art. 2 del citato Codice il Collaboratore potrà rivolgersi al Dirigente del U.O. Pari Opportunità e progetti con l Unione Europea. Art. 10 (Formazione) Per consentire il mantenimento di un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i Collaboratori la possibilità di accedere ai percorsi di aggiornamento professionale già previsti per i dipendenti in occasione di cambiamenti normativi o innovazioni tecniche rilevanti ai fini dello svolgimento della prestazione oggetto del contratto. 21

22 Art.11 (Sicurezza del luogo di lavoro) Quando la prestazione oggetto del contratto si svolga anche parzialmente nei luoghi di lavoro del Committente verranno fornite al Collaboratore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui egli è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. n. 626/94. Il Collaboratore potrà partecipare ai corsi in materia di igiene e di sicurezza del lavoro organizzati per i dipendenti all interno dell Amministrazione Comunale. Art. 12 (Rappresentanza sindacale) I collaboratori hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali che comportano l allontanamento dal luogo di lavoro anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti per un massimo di dieci ore annue. I collaboratori che prestano la loro attività presso l ente hanno diritto di avere una loro propria rappresentanza eletta in base alle regole stabilite nel protocollo firmato fra le Organizzazioni sindacali ALAI CISL, NIDIL CGIL e CPO UIL. Art. 13 (Controversie) Le parti convengono che, in caso di controversia sull interpretazione e sull applicazione del presente contratto, su richiesta del Collaboratore o del Committente, ovvero della rappresentanza di cui all art. 14 del Protocollo di intesa firmato dal Comune di Rimini e dalle Organizzazioni sindacali ALAI CISL, NIDIL CGIL e CPO UIL in data 8 giugno 2004, le parti firmatarie del predetto protocollo si incontreranno per esaminare la questione posta ed adoperarsi per risolvere bonariamente il contenzioso. 22

23 Art. 14 (Spese contrattuali) Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell art. 25 Tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sarà registrato solo in caso d uso. Tutte le spese per l eventuale registrazione sono a carico del collaboratore. Art. 15 (Disposizione finale) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme contenute nel codice civile, in quanto applicabili. Letto, confermato e sottoscritto Per il Comune di Rimini Dott.ssa Laura Massari Il Collaboratore Dott.ssa Neri Laura 23

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