Deliberazione giunta regionale n.
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- Mariano Berto Carlini
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1 Deliberazione giunta regionale n. del A.G.C. Settore: Oggetto:
2 Alla stregua dell istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente PREMESSO: a) che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, disciplina l attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia allo scopo di migliorarne i processi di trasformazione, ridurne i consumi e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e di qualità della vita; b) che il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, in attuazione dell art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, regolamenta la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia e della salvaguardia ambientale; c) che il D.P.R. n. 551/99 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 81 del reca modifiche al D.P.R. 412/93, per quanto concerne l esercizio e la manutenzione degli impianti termici; d) che i decreti del Ministro delle Attività Produttive 24 aprile 2001, così come sostituiti dai D M 20 luglio 2004, individuano gli obiettivi quantitativi per l incremento della efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 79/99 e dell art. 16, comma 4, del Decreto legislativo n. 164/00; e) che la Direttiva 2002/91/CE della Comunità Europea è stata recepita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 :"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia" pubblicato sulla G.U n. 222 supplemento ordinario n. 158 il ; f) che il comma 1 dell art. 9 del richiamato D. Lgs. 192 del 19 agosto 2005 stabilisce che le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all attuazione del decreto ed, in particolare, il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti Locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all interno degli edifici previsto all articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; g) che il comma 3 dello stesso art. 9 del D. Lgs. n. 192/05 stabilisce, poi, che le Regioni, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l impegno degli Enti o Organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2 dello steso articolo, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli Enti interessati; h) che l art. 10 stabilisce i compiti attributi alle Regioni e in particolare: a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento; b) monitoraggio dell attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti; c) valutazione dell impatto sugli utenti finali dell attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi; d) valutazione dell impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione; e) studio per lo sviluppo e l evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto; f) studio di scenari evolutivi in relazione alla
3 domanda e all offerta di energia del settore civile; g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione; h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l uso efficiente dell energia nel settore civile; i) che, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del richiamato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è stato emanato il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari; j) che il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con riguardo anche alle definizioni e alle attività relative alla gestione degli impianti termici ad uso civile; k) che il 19 maggio 2010 il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva Europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia (rifusione della Direttiva 2002/91/CE), con l obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità; RILEVATO: a) che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 21 del 19 gennaio 2007, pubblicata sul BURC del 19 febbraio, avente ad oggetto Attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE in tema di rendimento energetico nell'edilizia. Istituzione del gruppo tecnico di lavoro ha, tra l'altro, individuato gli organismi competenti per l effettuazione delle verifiche degli impianti termici, ai sensi della Legge 10/91, DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni nei Comuni con più di abitanti e nelle Province, per la restante parte del territorio; b) che le Province campane hanno delegato ad ARPAC la competenza sugli interventi di controllo degli Impianti termici superiori a 35 KW; c) che l'art. 17 del D.Lgs. n. 192/2005 stabilisce che la normativa nazionale in questione si applica per le regioni e le province autonome che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma; d) che il citato art. 13 prevede, altresì, che nel dettare la normativa di attuazione le regioni e province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dallo stesso del D. Lgs. n. 162/2005 e dalla Direttiva 2002/91/CE; CONSIDERATO: a) che diversi recenti interventi della Commissione Europea tra cui le dichiarazioni rese nel quadro dell'iniziativa faro di Europa 2020 in materia di efficienza delle risorse indicano che l attenzione principale dell Unione Europea è sulla riduzione della crescita (per unità di prodotto e possibilmente in generale) dei consumi di energia e di materia, da perseguire attraverso investimenti (massicci) in risparmio (di energia e di materia), in efficienza nella produzione e nell'uso (di energia e di materia), in energie rinnovabili (eolico, geotermico, idro, fotovoltaico, maree, biomasse, ecc...) e in materie rinnovabili (spingere il riciclo di materia da processo e da prodotto e sostenerlo con incentivi esattamente come le rinnovabili); b) che dai programmi comunitari è impresso un forte impulso alla formazione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, assimilate e dell'uso razionale dell'energia, su tutti i vari aspetti, e ai vari livelli, da quello tecnico a quello manageriale e che pertanto si prospetta l opportunità di attivare dei corsi di formazione e riqualificazione per tecnici, con riferimento alle verifiche e controlli relativi all installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici ed elettrici; c) che l'attività di accertamento e ispezione contribuisce in maniera significativa a ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; d) che tale attività deve essere organizzata in modo da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini;
4 e) che la costituenda società regionale Campania Ambiente e Servizi, istituita dall'art. 32 della L.R. n. 1 del 27/01/2012, prevede nel proprio statuto, approvato con DGR n. 204 del 27/04/2012, all'art. 4 Oggetto, tra l'altro, l'attività di controlli ambientali da espletare in ottemperanza alle normative in vigore; RITENUTO: a) opportuno e necessario provvedere al recepimento della direttiva 2002/91/CE e, quindi, a dare attuazione al D. Lgs. n. 192/2005 limitatamente all'art. 9, comma 2; b) di approvare, allo scopo, la proposta di Disegno di Legge che disciplina le competenze per le funzioni di accertamento e controllo degli impianti termici presenti nelle abitazioni; c) di stabilire che le disposizioni di natura prettamente tecnica saranno approvate con successivo provvedimento del Dirigente del Settore competente, con particolare riguardo alla individuazione della modulistica relativa agli adempimenti per le attività di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la realizzazione della architettura informatizzata per la gestione della base di dati costituente il relativo catasto; PRESO ATTO che l'ufficio legislativo del Presidente della Giunta Regionale,con nota prot.n. 8397/UDCP/GAB/UL del 30/05/2012, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge allegata; VISTO: a) Legge 9 gennaio 1991 n. 10.Norme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. b) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412.Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10. c) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali d) D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551.Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. e) Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002.rendimento energetico in edilizia. f) Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia g) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia. h) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.Norme in materia ambientale. i) Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n.69 j) Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell edilizia. D E L I B E R A per le motivazioni di cui alla narrativa, che si intendono di seguito parimenti riportate: 1. di approvare la proposta di Disegno di Legge (allegato A) recante Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici che recepisce la direttiva 2002/91/CE e dà attuazione al D. Lgs. n. 192/2005 limitatamente all'art. 9, comma 2 ed è finalizzata a regolamentare le modalità di ispezione degli impianti termici presenti nelle abitazioni; 2. di dare atto che le disposizioni contenute nel disegno di legge non incidono sugli operatori del settore e sulle prescrizioni operative in ordine alla numerosità della frequenza delle manutenzioni e delle ispezioni già disposte dalla normativa nazionale; 3. di stabilire che le disposizioni di natura prettamente tecnica saranno approvate con successivo provvedimento del Dirigente del Settore competente, con particolare riguardo alla individuazione
5 della modulistica relativa agli adempimenti per le attività di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la realizzazione della architettura informatizzata per la gestione della base di dati costituente il relativo catasto; 4. di inviare il presente atto, con il relativo allegato, per l esecuzione e la cura degli adempimenti conseguenziali al Consiglio Regionale, all Assessore all Ambiente, all'assessore alle Attività Produttive, all'agc 05 Settore 2, all'agc 12 Settore 4, al Settore Assistenza alla Giunta, al Settore Stampa Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, ed al web master per la pubblicazione sul portale della Regione Campania.
6 Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici Articolo 1 Accertamento e ispezione degli impianti termici delle abitazioni 1. Ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione affida al ramo dedicato della costituenda società regionale Campania Ambiente e Servizi, di cui all'art. 22 della legge regionale del 27/01/2012 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale della Regione Campania) le funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici delle abitazioni presenti nei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti. 2. Le funzioni previste nel comma 1 spettano alle province per la restante parte di territorio regionale. 3. Fino al complessivo riordino della materia con successivi provvedimenti in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, (Rendimento energetico nell'edilizia) e ai sensi dell articolo 17 del d.lgs. 192 del 2005 e al fine dell espletamento delle funzioni previste nel comma 1 è fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente. Articolo 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
7 Relazione di accompagnamento al disegno di Legge Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici La legge regionale Disposizioni per l esercizio, il controllo, la manutenzione e l ispezione degli impianti termici intende provvedere al recepimento della direttiva 2002/91/CE e, quindi, a dare attuazione al D. Lgs. n. 192/2005 limitatamente all'art. 9, comma 2, in base al quale le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti Locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all interno degli edifici previsto all articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini. Con il presente intervento normativo si intende, pertanto, disciplinare le competenze per le funzioni di accertamento e controllo degli impianti termici presenti nelle abitazioni ed affida al ramo dedicato della costituenda società regionale Campania Ambiente e Servizi, di cui all'art. 22 della legge regionale n. 1 del 27/01/2012, le funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici delle abitazioni presenti nei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti. Le suddette funzioni sono affidate alle Province per la restante parte di territorio regionale. Al riguardo si evidenzia che la costituenda società regionale Campania Ambiente e Servizi prevede nel proprio statuto, approvato con DGR n. 204 del 27/04/2012, all'art. 4 Oggetto, tra l'altro, l'attività di controlli ambientali da espletare in ottemperanza alle normative in vigore; Le disposizioni contenute nella legge de quo non incidono sugli operatori del settore e sulle prescrizioni operative in ordine alla numerosità della frequenza delle manutenzioni e delle ispezioni già disposte dalla normativa nazionale. La definizione delle disposizioni di natura prettamente tecnica, con particolare riguardo alla individuazione della modulistica relativa agli adempimenti per le attività di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la realizzazione della architettura informatizzata per la gestione della base di dati costituente il relativo catasto, è delegata al Dirigente del Settore competente. Fino al complessivo riordino della materia con successivi provvedimenti in attuazione della direttiva 2002/91/CE, ai sensi dell articolo 17 del d.lg. 192 del 2005, e al fine dell espletamento delle funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici è fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente.
8 Relazione Tecnico-Finanziaria Il presente disegno di legge non contiene disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e, pertanto, non comportando spese a carico del bilancio regionale, non necessita della relazione tecnico-finanziaria. Al riguardo si rappresenta che per le attività di ispezione e controllo in questione la Regione, con deliberazione n. 21/2007, ai sensi della Legge n. 10/91art. 31, aveva individuato i Comuni con più di abitanti e le Province per la restante parte del territorio con gli oneri di tale verifica a carico degli utenti. Con la disposizione normativa in questione, l'attività in capo ai Comuni viene affidata alla società regionale Campania Ambiente e Servizi, che provvederà ad effettuarla con oneri sempre a carico dell'utente, trattandosi di servizio coperto da tariffa. 2
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL ENERGIA
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