Auto: ulteriori chiarimenti sull'aggiornamento della carta di circolazione

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1 Numero 206/2014 Pagina 1 di 9 Auto: ulteriori chiarimenti sull'aggiornamento della carta di circolazione Numero : 206/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : ADEMPIMENTI OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE ART. 94, COMMA 4-BIS, D. LGS. N. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA), INTRODOTTO DALL'ART. 12, COMMA 1, LETT. A), LEGGE N. 120/2010; ART. 247-BIS, D.P.R. N. 495/1992, INTRODOTTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 198/2012; CIRCOLARE MOTORIZZAZIONE CIVILE N DEL ; CIRCOLARE MOTORIZZAZIONE CIVILE N DEL ; NOSTRA CDG N. 191 DEL Sintesi Dal prossimo 3 novembre 2014, scattano le nuove regole relative all'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di intestazione temporanea (per periodi superiori a 30 giorni) a soggetto terzo. Dopo la Circolare n del , la Motorizzazione Civile ha ritenuto opportuno intervenire con ulteriori chiarimenti sul nuovo obbligo in arrivo con la Circolare n del 27 ottobre scorso. Dai nuovi chiarimenti forniti, emerge che l'obbligo di annotazione ha una portata più limitata rispetto a quella che inizialmente era stata ipotizzata dagli operatori. Ad esempio, con riguardo ai veicoli aziendali, non sono soggetti a tale obbligo quelli concessi ai dipendenti a titolo di fringe benefit o ad uso promiscuo, mentre sono soggetti al nuovo obbligo quelli concessi in comodato a soci, amministratori o collaboratori. Gli argomenti 1. L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE IN SINTESI 2. DECORRENZA DELLA NOVITÀ 3. VEICOLI INTERESSATI 4. I RECENTI ULTERIORI CHIARIMENTI 5. L'APPLICATIVO WEB PER LE AGENZIE DI PRATICHE AUTO 6. PROROGA DELLA SCADENZA DELL'ATTO E COMPUTO DEI TERMINI 7. DECORRENZA DEI 30 GIORNI 8. USO ESCLUSIVO DEL VEICOLO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE 9. DELEGA AL "DANTE CAUSA" 10. MERE VARIAZIONI DI TOPONOMASTICA 11. COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI 12. LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE 13. VEICOLI INTESTATI ALL'EREDE DEL "DE CUIUS"

2 Numero 206/2014 Pagina 2 di 9 L'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in sintesi A decorrere dal prossimo lunedì 3 novembre, in base a quanto previsto dalla Legge n. 120/2010 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012, nel caso di intestazione temporanea di un veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che la persona che ha la disponibilità del veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento. In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da 705 ad 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M a far data dal 1 gennaio INTESTAZIONE TEMPORANEA DI UN VEICOLO A FAVORE DI UN SOGGETTO TERZO PER OLTRE 30 GG. DAL 3 NOVEMBRE 2014: OBBLIGO DI RICHIEDERE L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE Decorrenza della novità Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012 è entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma diverrà operativo solo dal 3 novembre 2014 per i tempi resisi necessari per la predisposizione delle procedure informatiche, come reso noto dalla Circolare n del 10 luglio 2014 della Motorizzazione civile, che ha proprio individuato la data del 3 novembre 2014 per la concreta operatività della norma di cui all'art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992. Pertanto, come chiarito dalla stessa Circolare, l'obbligo di richiesta di annotazione riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni nei confronti dell'avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene da parte dell'erede stesso, utilizzatore con contratto di rent to buy). DECORRENZA OBBLIGO DI RICHIEDERE L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ATTI POSTI IN ESSERE DAL 3 NOVEMBRE 2014 Il soggetto che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3 novembre 2014, usa già un veicolo non proprio o ha un'intestazione non

3 Numero 206/2014 Pagina 3 di 9 aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre. Veicoli interessati Si ricorda che, come chiarito dalla Circolare n del , la novità trova applicazione con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi se interviene, dal 3 novembre 2014 in poi: una variazione della denominazione dell'ente intestatario; una variazione delle generalità della persona fisica intestataria; la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di: comodato; affidamento in custodia giudiziale; locazione senza conducente; intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci. La circolare di luglio della Motorizzazione civile, interpretando la norma nel punto in cui stabilisce l'obbligo di registrazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, afferma che tra questi ultimi vi rientrano anche quelli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonostante essi non siano compresi fra i beni mobili registrati. Per ora, le procedure informatiche predisposte non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi. Si tratta dei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all'albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente). Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni. I recenti ulteriori chiarimenti A chiarimento ed integrazione delle istruzioni diramate con la Circolare n del , la Motorizzazione civile è intervenuta di recente con ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni, oltre che sugli aspetti più tecnico-procedurali, con la Circolare n del 27 ottobre 2014, di cui qui di seguito riassumeremo i punti principali.

4 Numero 206/2014 Pagina 4 di 9 L'applicativo web per le agenzie di pratiche auto Per permettere agli studi di consulenza automobilistica di adempiere all'aggiornamento dei dati dell'archivio Nazionale dei Veicoli e delle carte di circolazione dei propri clienti, la Motorizzazione civile informa di aver realizzato un nuovo applicativo web denominato "intestazionitemporanee" a cui si può accedere dal menù "veicoli" del sito Per accedere all'applicativo, gli studi di consulenza automobilistica dovranno essere abilitati dagli Uffici delle Motorizzazione Civile di riferimento. La richiesta di abilitazione all'utilizzo delle procedure informatiche non è soggetta ad imposta di bollo. Proroga della scadenza dell'atto e computo dei termini La Circolare n /2014 della Motorizzazione Civile chiarisce che l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sussiste anche nel caso in cui sia disposta una proroga della scadenza di un atto che prevede l'intestazione temporanea a favore del medesimo intestatario, sempreché la proroga sia effettuata per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. Pertanto, in caso di proroga di durata inferiore o pari a 30 giorni, non si verifica alcun obbligo di comunicazione. Lo stesso vale anche nel caso in cui viene effettuato un nuovo atto che preveda l'intestazione temporanea, per un periodo superiore a 30 giorni, a favore dello stesso intestatario temporaneo di un precedente atto (ad esempio: nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza del contratto precedente). Anche in questa ipotesi, quindi, se il nuovo contratto è di durata inferiore o pari a 30 giorni, non ricorre alcun obbligo di comunicazione. PROROGA (PER PIU' DI 30 GG.) DELL'INTESTAZIONE TEMPORANEA DI UN VEICOLO A FAVORE DELLO STESSO SOGGETTO TERZO; NUOVO ATTO (ALLO SCADERE DEL PRECEDENTE) DI INTESTAZIONE TEMPORANEA (PER PIU' DI 30 GG.) A FAVORE DELLO STESSO SOGGETTO TERZO; SI' OBBLIGO DI RICHIEDERE L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE La Circolare precisa che il computo dei giorni a tal fine deve essere eseguito considerando i giorni naturali e consecutivi. Non rileva la

5 Numero 206/2014 Pagina 5 di 9 circostanza che il periodo di intestazione temporanea ricada tutto all'interno di un unico anno solare (ad esempio, dal 1 febbraio 2015 al 30 aprile 2015) o si protragga a cavallo di 2 o più anni solari successivi (ad esempio, dal 1 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, o dal 1 marzo 2015 al 30 novembre 2017). Decorrenza dei 30 giorni Lo stesso tipo di conteggio (giorni naturali e consecutivi) deve essere effettuato con riguardo al termine per l'invio della comunicazione della variazione ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione. Secondo quanto stabilito dall'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, infatti, gli obblighi di comunicazione devono essere adempiuti entro 30 giorni. La Circolare in esame chiarisce che tale termine di 30 giorni decorre: nel caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario: dalla data in cui l'atto di variazione ha cominciato a produrre effetti; nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria: dalla data della notifica al soggetto interessato del provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con cui è disposta la variazione, o dalla data di comunicazione allo stesso soggetto persona fisica o dalla data in cui viene resa nota a tutti i cittadini una variazione della toponomastica; nel caso di concessione in comodato: dalla data di stipula del contratto 1 ; nel caso di affidamento in custodia giudiziale: dalla data di notifica all'affidatario del provvedimento con il quale è stata disposta la custodia; nel caso di locazione senza conducente (noleggio): dalla data di stipula del contratto, oppure dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipula del contratto; nel caso di veicolo intestato al "de cuius": dalla data del decesso; nel caso di contratto "rent to buy": dalla data di stipula del contratto. Uso esclusivo del veicolo da parte dell'utilizzatore La Motorizzazione Civile precisa che è da escludere che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato in via temporanea a due o più utilizzatori. La ratio della norma di cui all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada è, infatti, quella di voler rendere certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli. Pertanto, l'annotazione dell'intestazione temporanea presuppone l'uso esclusivo e personale dei veicolo in capo a quell'utilizzatore. 1 Si precisa che il contratto di comodato può essere stipulato in forma scritta o anche solo in forma orale, in base all'art e seguenti del Codice civile, che non impongono vincoli di forma a tale tipo di contratto.

6 Numero 206/2014 Pagina 6 di 9 Delega al "dante causa" In merito al soggetto in capo al quale ricade l'obbligo di comunicazione, che è l'avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene da parte dell'erede stesso, utilizzatore con contratto di rent to buy), la precedente Circolare n del della Motorizzazione civile aveva chiarito l'obbligo è da ritenersi comunque legittimamente assolto anche qualora la comunicazione sia effettuata dal dante causa (l'intestatario) su delega scritta dell'avente causa. Ora la nuova Circolare n del 27 ottobre scorso, aggiunge che, però, tale delega non può essere considerata come una "delega generale" all'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti necessari fino alla restituzione del veicolo all'intestatario originario. In particolare, la delega conferita per una prima intestazione temporanea, non può considerarsi valida anche per un'eventuale proroga del periodo di disponibilità del veicolo al medesimo utilizzatore, ma sarà necessaria eventualmente una nuova delega dall'avente causa al dante causa. A tutela degli interessi di ordine pubblico, infatti, i rapporti tra avente causa e dante causa devono essere sempre certi. Mere variazioni di toponomastica Nel caso in cui vari esclusivamente la toponomastica (variazioni del luogo di nascita o di residenza della persona fisica o della sede della persona giuridica per effetto, ad esempio, di soppressione o accorpamento di Province o Comuni), non è richiesto assolutamente l'obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione. In tale ipotesi, infatti, la Motorizzazione Civile provvederà d'ufficio ai necessari aggiornamenti dell'archivio Nazionale dei Veicoli su comunicazione dell'ente locale. Il cittadino o l'impresa si ritroverà poi la nuova denominazione del Comune o della Provincia al momento in cui si troverà a richiedere un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione o un duplicato del documento stesso (fino a quel momento, resta valida l'indicazione, sulla carta di circolazione, dei Comuni o delle Province estinte). Comodato di veicoli aziendali Come detto in precedenza, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sussiste anche nel caso in cui un veicolo sia concesso in via temporanea in comodato per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. Come chiarisce la Circolare n del , essendo il comodato, per sua natura, a titolo gratuito, non si verifica comodato nel caso in cui la disponibilità del veicolo costituisca (in tutto o in parte) un

7 Numero 206/2014 Pagina 7 di 9 corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera). Inoltre, il comodato di veicoli aziendali comporta un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore. Da queste due considerazioni deriva che l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non sussiste in caso di: utilizzo di veicoli aziendali a titolo di "fringe benefit"; il fringe benefit è, infatti, una "retribuzione in natura" consistente nell'assegnazione del veicolo al dipendente che lo utilizza sia per esigenze di lavoro che per esigenze private. Viene meno, quindi, il carattere di gratuità e, quindi, non ricorre il caso di comodato; utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (a titolo diverso dal fringe benefit, cioè il dipendente subisce una trattenuta per la parte di uso privato): in tal caso, infatti, il veicolo è impiegato dal dipendente sia per l'esercizio di attività lavorative, che per raggiungere la sua sede di lavoro o la sua abitazione o anche nel tempo libero e, quindi, viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo; utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti: in tal caso infatti, viene meno sia l'esclusività e personalità del veicolo aziendale che la continuità temporale dello stesso. Da tutto ciò sembra potersi dedurre che l'unica ipotesi in cui si applica l'obbligo di annotazione del nome del dipendente sia quella (rara) in cui egli riceva un veicolo in comodato gratuito esclusivamente per usarlo nel tempo libero. Inoltre, come precisato dalla più recente Circolare, l'obbligo si ha nel caso di: veicoli concessi in comodato a soci, amministratori o collaboratori dell'azienda; veicoli intestati al'imprenditore individuale se essi sono un bene strumentale d'impresa. In tal caso, il relativo comodato impone solo l'aggiornamento dei dati dell'archivio Nazionale dei Veicoli e non anche della carta di circolazione; se, invece, il veicolo risulta essere bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato comporta sia l'obbligo di aggiornamento dei dati dell'archivio Nazionale dei Veicoli, sia quello di aggiornamento della carta di circolazione; veicoli concessi in comodato a persone fisiche o anche ad altre aziende, enti o organizzazioni. Resta, invece, impossibile e, quindi, esclusa, l'annotazione di subcomodati. Sempre in merito al comodato di veicoli aziendali, la Circolare n.

8 Numero 206/2014 Pagina 8 di /2014 della Motorizzazione civile precisa che: sarà possibile, non appena sarà attiva la relativa procedura, effettuare la contestuale immatricolazione del veicolo e annotazione dei dati relativi al comodatario, purché la data di scadenza del contratto di comodato sia già certa ; alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione, in quanto il veicolo si presume implicitamente rientrato nella piena disponibilità del comodante. È richiesta una nuova comunicazione solo se il veicolo viene concesso in comodato ad un nuovo soggetto; in caso di cessazione anticipata del comodato di veicoli aziendali: occorre effettuare la comunicazione di cessazione anticipata solo se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante senza che lo stesso sia posto nella disponibilità del nuovo comodatario; non occorre effettuare la comunicazione di cessazione anticipata se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, è posto nella disponibilità di un nuovo comodatario. In tal caso sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato (e non la cessazione del precedente). Locazione senza conducente Con riguardo alla locazione senza conducente, la nuova circolare chiarisce, contrariamente a quanto precisato nella precedente Circolare del , che se alla scadenza della locazione il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore non comunichi che il veicolo è rientrato nella piena disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario. In caso di cessazione anticipata del contratto, invece, il locatore: ne deve dare immediata comunicazione se il veicolo è rientrato nella propria disponibilità (ciò si verifica anche se ceduto ad un locatario per un periodo pari o inferiore a 30 giorni); dà immediata comunicazione del nominativo del nuovo locatario nel caso di contratto di locazione di durata superiore ai 30 giorni. L'"immediata comunicazione" in luogo del periodo di tempo di 30 giorni è richiesto in questo caso perché, in assenza di comunicazione, il veicolo è da intendersi temporaneamente intestato all'ultimo locatario e, quindi, in caso di cessazione anticipata del contratto, il locatario cessato continuerebbe ad essere illegittimamente individuato come intestatario temporaneo del veicolo e, quindi, responsabile della circolazione dello stesso. In sede di immatricolazione del veicolo, è possibile effettuare anche la richiesta di annotazione nell'archivio dei dati del locatario, a condizione,

9 Numero 206/2014 Pagina 9 di 9 però, che sia certa la data di scadenza del contratto di locazione senza conducente. Veicoli intestati all'erede del "de cuius" La Circolare del 27 ottobre ribadisce che l'obbligo di richiedere il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione ricade anche sull'erede in attesa di definizione della dichiarazione di successione. Tale aggiornamento, infatti, non configura accettazione tacita dell'eredità, ma è finalizzato solo a rendere più certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli. Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta l'apposita dicitura: Intestatario deceduto - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell art. 94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa di definizione della procedura di successione. Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.

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