LA FISCALITA DELLE PMI
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- Armando Fabbri
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1 LA FISCALITA DELLE PMI Il caso italiano XIV Seminario CILEA Rio Quente, maggio 2007 Francesco Serao Consigliere CNDC
2 Regimi contabili delle PMI 1. Semplificato, art. 18 D.P.R. n. 600/73 2. Super Semplificato, art. 3, commi legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria 1997) 3. Sostitutivo per le attività marginali, art. 14 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001); 4. Sostitutivo per le nuove attività produttive, art. 13 legge n. 388/2000; 2 5. Forfetario per contribuenti minimi, art. 3, commi legge n. 662/96, abrogato a decorrere dal 1/1/2007 dall art. 5, comma 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
3 1. Regime Semplificato 3 Soggetti: Ditte individuali Società di persone Requisiti: ricavi dell'anno precedente non superiori a: ,14 nel caso di attività di prestazione di servizi ,90 negli altri casi
4 1. Regime Semplificato Contabilità: registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) beni ammortizzabili (non obbligatorio se le annotazioni avvengono sul registro acquisti) 4
5 1. Regime Semplificato Reddito imponibile: - differenza tra componenti positivi, ricavi e rimanenze e componenti negativi, costi e giacenze - si applicano le regole stabilite per le imprese minori dall art. 66 del Tuir 5
6 2. Regime Super Semplificato 6 Soggetti: Ditte individuali Requisiti: - volume d'affari non superiore a ,71 (per attività di prestazioni di servizi), o ,85 (in altri casi) - acquisti (al netto di Iva) non superiori a ,99 (per cessione di beni) o a ,14 (in altri casi) - costo dei beni strumentali utilizzati non superiore a ,85 - compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume d'affari
7 2. Regime Super Semplificato 7 Contabilità: registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) o prospetto di cui al D.M. 11/02/1997 Reddito imponibile: - differenza tra componenti positivi, ricavi e rimanenze e componenti negativi, costi e giacenze - si applicano le regole stabilite per le imprese minori dall art. 66 del Tuir
8 3. Regime sostitutivo per le attività marginali Soggetti: Ditte individuali 8 Requisiti: - attività svolta rientrante fra quelle soggette agli studi di settore - ricavi e compensi del periodo precedente non superiori a determinati limiti individuati con appositi decreti ministeriali (mai superiori a ,85 )
9 3. Regime sostitutivo per le attività marginali Contabilità: - nessun registro - obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (se previsto), conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare le dichiarazioni 9
10 3. Regime sostitutivo per le attività marginali Agevolazione: imposta sostitutiva dell Irpef pari al 15% Reddito imponibile: - differenza tra ricavi minimi da studi di settore e costi deducibili - si applicano le regole stabilite per le imprese minori dall art. 66 del Tuir 10
11 4. Regime sostitutivo per le nuove attività produttive 11 Soggetti: Ditte individuali Requisiti: - mancato esercizio negli ultimi tre anni di attività d'impresa - attività che non è prosecuzione di altra attività precedentemente svolta - ricavi non superiori a ,41 (per attività di prestazioni di servizi) o a ,83 (per altre attività) - rispetto degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi
12 4. Regime sostitutivo per le nuove attività produttive Contabilità: - nessun registro - obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (se previsto), conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare le dichiarazioni 12
13 4. Regime sostitutivo per le nuove attività produttive Agevolazione: imposta sostitutiva dell Irpef pari al 10% 13 Reddito imponibile: - differenza tra componenti positivi, ricavi e rimanenze e componenti negativi, costi e giacenze - si applicano le regole stabilite per le imprese minori dall art. 66 del Tuir
14 5. Regime forfetario 14 Soggetti: Ditte individuali Requisiti: regime naturale per chi, nell'anno solare precedente, ha avuto: - volume d'affari non superiore a ,14 - costo beni strumentali non superiore a ,14 - mancanza di cessioni all'esportazione - compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume d'affari
15 5. Regime forfetario 15 Contabilità: - emissione (solo su richiesta) e conservazione delle fatture, delle ricevute e degli scontrini fiscali - registro fatture emesse (o prospetto di cui al D.M. 12/02/1997) su cui annotare, entro il 15 del mese successivo, l ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel mese precedente
16 5. Regime forfetario Agevolazione: Irpef: il reddito si determina applicando sul volume d affari, aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini Iva, una percentuale pari al: - 75% per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; - 61% per le imprese esercenti altre attività 16
17 5. Regime forfetario Agevolazione: Iva: l imposta è determinata applicando sull imposta corrispondente alle operazioni imponibili una percentuale pari al: - 73% per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; - 60% per le imprese esercenti altre attività 17
18 Muchas gracias! Muito obrigado! 18
19 XIV SEMINARIO INTERNACIONAL DEL CILEA 6-8 DE MAYO DE 2007 RIO QUENTE -BRASIL PANEL II LA FISCALITÀ DELLE PMI IN ITALIA Francesco Serao Consigliere CNDC & Past President CILEA (Italia) La nozione di PMI Ai fini dell individuazione delle imprese minori, l art. 66 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, richiama espressamente l art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che regolamenta la contabilità semplificata, appunto, per le imprese minori. Ai sensi del citato articolo sono ammessi al regime di contabilità semplificata le società di persone e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (sono escluse dunque le società di capitali), che abbiano conseguiti, in un anno intero, ricavi per un importo non superiore a: ,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi; ,90 euro, negli altri casi. Appare opportuno rilevare che la suddetta nozione fiscale di piccola impresa è più ampia della nozione civilistica di piccolo imprenditore (art c.c.), in quanto la prima include tra i soggetti che possono rientrarvi anche le società di persone, mentre la nozione civilistica contempla le sole persone fisiche. Tuttavia, sia la norma civilistica che la norma fiscale sembrano perseguire la stessa finalità: indicare una categoria di soggetti ai quali, date le ridotte dimensioni (individuate in un caso solo dalla forma individuale - di esercizio dell impresa, in un altro anche dal limitato volume dei ricavi annuali conseguiti), appare opportuno semplificare gli adempimenti contabili obbligatori.
20 Non si ravvisano, infatti, nella disciplina tributaria italiana norme di favore nei confronti delle piccole e medie imprese che abbiano contenuto diverso dalla semplificazione contabile. A tal proposito deve comunque evidenziarsi che l appartenenza alla Comunità europea pone dei grossi limiti alla libertà dei singoli Paesi di concedere, anche occasionalmente, aiuti o agevolazioni alle imprese, pur non escludendone in via di principio, la possibilità. Sebbene, infatti, il tema delle imprese minori sia attualmente al centro del dibattito europeo a seguito della proposta lanciata lo scorso anno dalla Commissione di introdurre un sistema pilota della durata di cinque anni nel corso del quale le PMI che operano a livello comunitario possono optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole del Paese di residenza della capogruppo (cd. criterio dell home state taxation), tuttavia permane la difficoltà di individuare regimi fiscali agevolativi, finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle PMI, che risultino compatibili con il mercato comune europeo 1. La determinazione del reddito delle PMI Le PMI, indipendentemente dalla semplificazione contabile loro riconosciuta, che le esonera, sostanzialmente, dalla redazione del bilancio annuale, determinano il reddito in maniera analitica in sede di dichiarazione dei redditi, applicando le specifiche regole dettate dal citato art. 66 del Tuir. Il reddito è quindi determinato per differenza, contrapponendo i componenti positivi, ricavi e rimanenze, ai componenti negativi, costi e giacenze. Si applicano, a tal fine, i principi generali della competenza economica, dell effettività e dell inerenza, previsti dall art. 109, commi 1, 2 e 5 Tuir per le società di capitali. Inoltre, anche alle imprese minori si applica, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri obbligatori di cui al citato art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, la regola prevista per i soggetti Ires dall ultimo periodo del comma 4 dell art. 109 Tuir, in virtù della quale le spese e gli oneri specificamente afferenti tali ricavi ed 1 A titolo esemplificativo, si ricorda la recente vicenda relativa all introduzione di una forma di agevolazione finalizzata a promuovere il commercio con l estero attraverso la detassazione del reddito d'impresa, per un importo commisurato alle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero. Tale disposizione introdotta dall art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 269/2003 (cd. tecno-tremonti), è stata considerata dalla Commissione europea non compatibile con le regole comunitarie in quanto distorsiva della concorrenza (decisione C(2004) 4746 del 14 dicembre 2004). Francesco Serao XIV Seminario CILEA 2
21 altri proventi sono comunque ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. L art. 66 richiama, poi, le altre disposizioni previste dal Tuir in materia di reddito d impresa che devono essere applicate anche alle imprese minori. E evidente che restano escluse tutte quelle norme che contengono regole, quale ad esempio la cd. partecipation exempion, che implicano, per la loro applicazione l esistenza di un bilancio d esercizio. I regimi contabili Accanto al regime contabile semplificato previsto per le imprese minori dal citato art. 18 del D.P.R. n. 600/73, sono stati negli anni introdotte altre forme di semplificazione contabile in considerazione delle dimensioni particolarmente ridotte del soggetto che svolge attività di impresa. In particolare, sono attualmente previsti i seguenti ulteriori regimi: 1. regime super-semplificato, di cui all art. 3, commi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria per il 1997); 2. regime sostitutivo per l attività marginali, di cui all art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001); 3. regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive, art. 13 della medesima legge n. 388/2000. Inoltre, fino al 31 dicembre 2006 era presente il regime forfetario per contribuenti minimi, di cui all art. 3, commi della sopra citata legge n. 622/ Il regime semplificato Come in precedenza indicato, la contabilità semplificata si applica, ai sensi dell art. 18 del D.P.R. n. 600/73, alle imprese individuali ed alle società di persone che svolgono attività d impresa, che abbiano conseguito nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, ricavi non superiori ai seguenti limiti: ,14 euro, nel caso di attività di prestazione di servizi; ,90 euro, negli altri casi. Per le imprese che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento, in caso di contabilità separata per ogni attività, all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, intesa come tale l'attività con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi nel periodo d'imposta. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai Francesco Serao XIV Seminario CILEA 3
22 fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di ,90 euro. Si tratta di una presunzione assoluta che di fatto determina l'ampliamento dell'ambito applicativo del regime. Le imprese naturalmente ricomprese nel regime semplificato, hanno in ogni caso sempre la facoltà di optare per il regime contabile ordinario. La semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell esonero dalla tenuta dei registri fiscali obbligatori ad eccezione dei: 1. registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti); 2. registro beni ammortizzabili. Il registro dei beni ammortizzabili può, tuttavia, non essere tenuto qualora, a seguito di richiesta dell'amministrazione finanziaria, siano forniti, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati in esso contenuti. Inoltre, le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, possono essere eseguite nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Sui registri Iva devono essere annotati, entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione, anche i componenti positivi e negativi del reddito d impresa non rilevanti ai fini dell'iva, quali i salari, gli interessi passivi, ecc.. Sempre nei suddetti registri devono, altresì, essere riportati, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi: 1. le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito, cioè le rettifiche da apportare ai ricavi e ai costi in base al principio della competenza economica (ad esempio ratei e risconti, fatture da emettere e fatture da ricevere, ecc.); 2. il valore delle rimanenze con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri eseguiti per la valutazione (tale annotazione, ai sensi del comma 2 dell art. 18 del D.P.R. n. 600/73, deve essere eseguita sul registro degli acquisti). Rispetto al regime ordinario, dunque, le imprese in regime contabile semplificato omettono la tenuta, con il metodo contabile obbligatorio della partita doppia, delle seguenti scritture: 1. libro giornale e libro degli inventari; 2. scritture ausiliarie (o conti di mastro), nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito; Francesco Serao XIV Seminario CILEA 4
23 3. scritture ausiliarie di magazzino, obbligatorie a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati determinati limiti di ricavi e di valore di rimanenze finali (rispettivamente ,99 euro e ,80 euro). Inoltre, le imprese in regime semplificato non hanno l onere, imposto alle imprese in contabilità ordinaria ai sensi dell art c.c., di redigere l inventario ed il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Infine, mentre il reddito delle imprese ammesse al regime semplificato si calcola, come precedentemente indicato, come differenza fra i ricavi ed i costi dell esercizio, applicando le regole specifiche previste dal citato art. 66 del Tuir, la determinazione del reddito, per le imprese in regime ordinario, avviene sulla base dell utile o perdita derivante dal bilancio di esercizio a cui si applicano le variazioni, in aumento e in diminuzione, previste dalla normativa fiscale. 2. Il regime super-semplificato È il regime contabile introdotto dall art. 3, commi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i contribuenti cosiddetti minori, vale a dire le sole ditte individuali esercenti attività d impresa che nell'anno solare precedente hanno rispettato tutti i seguenti requisiti: 1. volume d'affari non superiore a: a) ,71 euro per le attività di prestazioni di servizi; b) ,85 euro negli altri casi; 2. acquisti, al netto di Iva, non superiori a: a) ,99 euro in caso di cessione di beni; b) ,14 euro negli altri casi; 3. costo complessivo dei beni strumentali utilizzati, al netto degli ammortamenti, non superiore a ,85 euro; 4. compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori stabili per importi complessivi non superiori al 70% del volume d'affari, tenuto conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali. Al fine di beneficiare del regime contabile in esame il contribuente deve attestare, in sede di dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, di presumere di non superare i predetti limiti nel corso dell anno. Qualora si dovessero di fatto superare i limiti indicati, è contemplata l applicazione delle sanzioni previste per violazione degli obblighi Francesco Serao XIV Seminario CILEA 5
24 contabili, sanzioni ridotte qualora l eccedenza riscontrata non superi il 50% dei suddetti valori. Nel regime super-semplificato è possibile tenere i soli registri Iva o, in alternativa, un apposito prospetto semplificato, approvato con D.M. 11 febbraio 1997, ove registrare le annotazioni obbligatorie. Sono, inoltre, previste le seguenti ulteriori semplificazioni: 1. registrazione cumulativa mensile, distinta per aliquota, delle operazioni fatturate o effettuate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento; 2. registrazione cumulativa, mensile o trimestrale, degli acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini Iva, con indicazione dell'iva detraibile, da effettuarsi entro il termine previsto per le liquidazioni Iva; 3. conservazione della documentazione riguardante i costi, non rilevanti ai fini Iva, deducibili ai fini della determinazione del reddito, imputati direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna indicazione nelle scritture contabili; 4. annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, del valore delle eventuali rimanenze di magazzino. Per la determinazione del reddito imponibile si applicano le stesse regole stabilite per le imprese minori in contabilità semplificata dal citato art. 66 del Tuir. 3. Il regime sostitutivo per le attività marginali Introdotto dall art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il regime sostitutivo per le attività marginali, cd. forfettone, non incide in realtà sulla modalità analitica di determinazione del reddito, ma prevede una ancor più marcata semplificazione degli adempimenti contabili e l applicazione di una imposta sostitutiva pari al 15% del reddito d impresa conseguito, determinato secondo le regole stabilite per le imprese minori dall art. 66 del Tuir. Va, tuttavia, evidenziato che i ricavi di riferimento ai fini dell ammissione al regime agevolato non sono quelli effettivamente conseguiti, bensì quelli minimi di riferimento che si determinano in base all'applicazione degli studi di settore. Il regime in esame può essere optato dalle sole imprese individuali per le quali risultano applicabili gli studi di settore (56 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2006), che presentano i seguenti requisiti: 1. l attività svolta deve rientrare fra quelle effettivamente soggette agli studi di settore; Francesco Serao XIV Seminario CILEA 6
25 2. i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente devono essere di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali (da ultimo, Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate 26 marzo 2007), tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori d attività, non può, in ogni caso, essere superiore a ,85 euro. Per accedere al regime sostitutivo delle attività marginali è necessario presentare una apposita domanda all Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale, entro il mese di gennaio dell anno di riferimento. L opzione è valida per almeno un periodo d imposta con rinnovo automatico alla sua scadenza, salvo rinuncia da effettuare sempre entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende abbandonare il predetto regime. Il regime fiscale delle attività marginali cessa inoltre di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria: 1. a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dagli appositi decreti in relazione allo specifico settore di attività; 2. a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi conseguiti, come individuati nella precedente lettera a), superano il limite individuato dagli appositi decreti in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso è assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa conseguito nel periodo d'imposta. Le semplificazioni contabili riconosciute ai soggetti ammessi al regime agevolato in esame consistono nell esonero sia dagli obblighi formali di registrazione e tenuta delle scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell Irap e dell'iva, sia dall onere si eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva. Permangono, invece, i seguenti adempimenti: 1. conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; 2. presentazione delle dichiarazioni annuali; 3. ove previsto, fatturazione e certificazione dei corrispettivi. Una ulteriore agevolazione riconosciuta ai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali è la possibilità di ricorrere, ai fini degli adempimenti tributari, all assistenza degli uffici dell Agenzia delle Entrate. Francesco Serao XIV Seminario CILEA 7
26 In particolare, l impresa riceve dall Amministrazione finanziaria, assistenza automatica e se necessario assistenza diretta, nonché la dichiarazione annuale dei redditi precompilata. Poiché il servizio cd. di Tutoraggio si svolge sostanzialmente attraverso collegamenti telematici per effettuare i quali è indispensabile dotarsi di un personal computer, è stata prevista la concessione di un credito d imposta nella misura del 40% del prezzo d acquisto delle suddette apparecchiature informatiche e degli accessori idonei alla connessione telematica, con il limite massimo di 309,87 euro. Al fine di potersi avvalere del servizio di assistenza dell Agenzia delle Entrate, l impresa deve trasmettere, con l ausilio del software messo a disposizione dalla stessa Amministrazione finanziaria: 1. con cadenza trimestrale, i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell anno; 2. con cadenza annuale, i dati analitici delle registrazioni. L impresa deve inoltre consultare le ricevute dell Agenzia ed evadere le eventuali richieste in esse contenute. 4. Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive Il regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive, di cui all art. 13 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), prevede, analogamente al regime sostitutivo per le attività marginali, l applicazione di una imposta sostitutiva dell imposta sul reddito nella misura ridotta del 10% ed una serie di semplificazioni contabili che ricalcano nella sostanza quelle previste per il suddetto regime delle attività marginali. L agevolazione è rivolta alle persone fisiche che intraprendono (anche in forma di impresa familiare) una nuova attività imprenditoriale e che rispettano le seguenti condizioni: 1. non hanno esercitato negli ultimi tre anni attività d'impresa; 2. l'attività da esercitare non costituisce il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente; 3. i ricavi attesi non devono essere superiori: a) a ,41 euro, se hanno per oggetto prestazioni di servizi; b) a ,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. In caso di contemporaneo esercizio di più attività, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata, vale a dire quella con la quale sono stati conseguiti maggiori ricavi o Francesco Serao XIV Seminario CILEA 8
27 compensi nel periodo d'imposta. La somma dei ricavi o dei compensi riguardanti le singole attività non può comunque superare detti limiti. 4. osservano regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. Le semplificazioni contabili riconosciute alle imprese che accedono al regime agevolato previsto per le nuove iniziative produttive sono, come già anticipato, sostanzialmente le stesse previste per le attività marginali e consistono, dunque, nell esonero sia dagli obblighi formali di registrazione e tenuta delle scritture rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell Irap e dell'iva, sia dall onere di eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva. Permane, anche in questo caso, l obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali. Anche le imprese ammesse al regime in esame, inoltre, possono usufruire del servizio di Tutoraggio offerto dall Amministrazione finanziaria, secondo le modalità precedentemente descritte in riferimento al regime delle attività marginali, inclusa la possibilità di beneficiare del credito d imposta del 40% delle spese sostenute per le apparecchiature informatiche, sempre entro il limite massimo di 309,87 euro. Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo d imposta in cui ha inizio l'attività e per i due successivi. Per accedervi è necessario presentare apposita comunicazione o in sede di presentazione della dichiarazione d inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa, ovvero entro 30 giorni dall inizio del secondo o del terzo periodo d imposta successivi a quello di inizio dell attività. La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata dandone comunicazione all'agenzia delle Entrate. Le cause di decadenza sono similari a quelle previste per il regime delle attività marginale. In particolare, il regime agevolato cessa di trovare applicazione e l'intero reddito d impresa è assoggettato a tassazione ordinaria: 1. a decorrere dal periodo d'imposta successivo, nel caso in cui siano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi richiesti per fruire dell agevolazione; 2. a decorrere dallo stesso periodo d imposta, nel caso in cui siano superati di oltre il 50% i limiti di ricavi richiesti. 5. Regime forfetario per contribuenti minimi Per completezza espositiva si tratterà brevemente anche del regime forfetario per contribuenti minimi, di cui all art. 3, commi della legge n. 622/96, abrogato, Francesco Serao XIV Seminario CILEA 9
28 a decorrere dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n Diversamente dai regimi, in vigore, descritti sino a questo momento, il regime previsto come naturale per i contribuenti minimi prevede la determinazione forfetaria dell Iva e del reddito di impresa. Il regime in esame si applica alle imprese che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 1. volume d'affari non superiore a ,14 euro, ragguagliato ad anno, compresi i corrispettivi non rilevanti ai fini dell'iva; 2. costo complessivo dei beni strumentali, al netto degli ammortamenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a ,14 euro; 3. assenza di operazioni di cessione all'esportazione; 4. compensi corrisposti a dipendenti o collaboratori fissi per importi complessivi non superiori al 70% del volume d'affari di cui al precedente punto 1 (tenendo conto anche dei contributi previdenziali e assistenziali). Il regime contabile semplificato stabilito per le imprese in regime forfetario prevede: 1. l emissione (solo su richiesta del cliente) e la conservazione delle fatture o, se ne è previsto l obbligo, l emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale; 2. l obbligo di richiedere e conservare la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria, in sostituzione dell obbligo di tenuta del registro Iva acquisti; 3. l annotazione nei registri delle fatture o dei corrispettivi ovvero, in alternativa, nell apposito prospetto approvato con D.M. 12 febbraio 1997, entro il 15 del mese successivo, dell'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni imponibili Iva effettuate in ciascun mese. Come precedentemente detto, il reddito dei soggetti minimi si determina forfetariamente ed in relazione all'attività prevalente, applicando sul volume d affari aumentato dei corrispettivi non rilevanti ai fini Iva, una percentuale pari al: - 75%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - 61% per le imprese esercenti altre attività. Per quanto riguarda l Iva, invece, l'imposta è determinata, sempre con criteri forfetari ed in relazione all attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sotto indicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili: - 73%, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; - 60% per le imprese esercenti altre attività. Francesco Serao XIV Seminario CILEA 10
29 Fonte: Agenzia delle Entrate I REGIMI CONTABILI DELLE PMI Regime Soggetti Requisiti Registri* Reddito ORDINARIO (obbligatorio per le società di capitali) Ditte individuali Società di persone obbligatorio se i ricavi dell'anno precedente sono superiori a: ,14 nel caso di attività di prestazione di servizi ,90 negli altri casi - libro giornale e inventari - registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) - scritture ausiliarie - scritture di magazzino (se ricavi e rimanenze superano certi limiti) Ricavi imponibili meno Costi deducibili - beni ammortizzabili SEMPLIFICATO Ditte individuali Società di persone ricavi dell'anno precedente non superiori a: ,14 nel caso di attività di prestazione di servizi ,90 negli altri casi - volume d'affari non superiore a ,71 (per attività di prestazioni di servizi), o ,85 (in altri casi) - registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) - beni ammortizzabili (non obbligatorio se le annotazioni avvengono sul registro acquisti) Ricavi imponibili meno Costi deducibili SUPER SEMPLIFICATO Ditte individuali - acquisti (al netto di Iva) non superiori a ,99 (per cessione di beni) o a ,14 (in altri casi) - costo dei beni strumentali utilizzati non superiore a ,85 registri Iva (fatture emesse, corrispettivi e acquisti) o prospetto di cui al D.M. 11/02/1997 Ricavi imponibili meno Costi deducibili ATTIVITA MARGINALI Ditte individuali - compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume d'affari - attività svolta rientrante fra quelle soggette agli studi di settore - ricavi e compensi del periodo precedente non superiori a determinati - nessun registro - obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (se previsto), conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare le Ricavi imponibili da studi di settore meno Costi deducibili
30 I REGIMI CONTABILI DELLE PMI Regime Soggetti Requisiti Registri* Reddito limiti individuati con appositi decreti ministeriali (mai superiori a ,85 ) dichiarazioni - mancato esercizio negli ultimi tre anni di attività d'impresa NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Ditte individuali - attività che non è prosecuzione di altra attività precedentemente svolta - ricavi non superiori a ,41 (per attività di prestazioni di servizi) o a ,83 (per altre attività) - nessun registro - obbligo di fatturare e certificare i corrispettivi (se previsto), conservare i documenti emessi e ricevuti e presentare le dichiarazioni Ricavi imponibili meno Costi deducibili FORFETTARIO Ditte individuali - rispetto degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi regime naturale per chi, nell'anno solare precedente, ha avuto: - volume d'affari non superiore a ,14 - costo beni strumentali non superiore a ,14 - mancanza di cessioni all'esportazione - compensi a dipendenti o collaboratori stabili non superiori al 70% del volume d'affari - emissione (solo su richiesta) e conservazione delle fatture, delle ricevute e degli scontrini fiscali - registro fatture emesse (o prospetto di cui al D.M. 12/02/1997) su cui annotare, entro il 15 del mese successivo, l ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel mese precedente ai fini Irpef, si applica sul volume d affari: - il 75% (per le attività di prestazioni di servizi) - il 61% (per altre attività) * in presenza di dipendenti è obbligatorio, a prescindere dal regime contabile utilizzato, tenere il libro matricola, il libro paga e il registro degli infortuni. Francesco Serao XIV Seminario CILEA 12
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