ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

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1 ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Disposizioni per l assegnazione di diritti all aiuto senza il ricorso alla riserva nazionale (Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, Capitolo 3, Sezione 1 e 2 e articolo 27) Sommario 1. Riferimenti giuridici Premesse Diritti di ritiro Diritti basati sulla superficie Diritti sottoposti a condizioni particolari Fissazione Trasferimenti Modalità e scadenza per la presentazione della domanda Documentazione prevista a corredo della domanda...8 1

2 1. Riferimenti giuridici Regolamenti comunitari Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successiva deroga per quanto riguarda la data di inizio del periodo previsto per l effettuazione di determinati pagamenti attuata con il regolamento (CE) n. 1540/2004 della Commissione, del 27 agosto Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003. Disposizioni nazionali 2. Premesse 2 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 agosto 2004 n recante disposizioni per l attuazione della riforma della politica agricola comune. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 3 novembre 2004 n recante modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale del 5 agosto Circolare AGEA 5 ottobre 2004 ACIU Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico e successivi addendum: addendum n. 1 ACIU dell 11 ottobre 2004, addendum n. 2 ACIU del 27 ottobre 2004 e addendum n. 3 ACIU del 18 novembre Circolare AGEA 16 novembre 2004 n. 38 Procedura di correzione delle anomalie correggibili finalizzato all accertamento dei diritti individuali relativi all applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003, successivamente modificata ed integrata dalla Circolare AGEA n. 3 del 28 gennaio Circolare AGEA 10 gennaio 2005 ACIU Circostanze eccezionali, articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003. A norma dell art. 34 del regolamento (CE) n. 1782/2003 durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico le autorità competenti inviano agli agricoltori una comunicazione indicante l importo di riferimento, il numero di ettari, il numero e il valore dei diritti all aiuto e gli agricoltori presentano entro il 15 maggio la domanda al regime di pagamento unico. Considerato che l attuazione di tale disposizione è stata recepita e disciplinata con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 agosto 2004 n Considerando inoltre quanto segue:

3 1. Per agevolare l'applicazione del regime di pagamento unico, in Italia è stato deciso di procedere, già nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime, all'identificazione dei suoi potenziali beneficiari, in particolare qualora l'azienda agricola abbia subito modifiche in caso di successione o per cambiamenti della forma giuridica, nonché all'attribuzione provvisoria di diritti all'aiuto. 2. A norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, un agricoltore può trasferire i propri diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile. Per tener conto dei trasferimenti di terreni realizzati nel periodo precedente l'applicazione del regime di pagamento unico appare giustificato che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, insieme ai futuri diritti all'aiuto, sia considerato un trasferimento valido di diritti all'aiuto insieme alla terra, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a determinate condizioni, in particolare a condizione che il venditore presenti domanda di fissazione dei diritti all'aiuto poiché il regolamento prevede esplicitamente che possono beneficiare del regime soltanto coloro che abbiano beneficiato di pagamenti diretti nel periodo di riferimento. 3. In caso di passaggio dell'azienda da un agricoltore pensionato o deceduto ad un membro della famiglia o ad un erede che intenda continuare l'attività agricola nell'azienda, è opportuno agevolare il trasferimento dell'azienda o di parte di essa all'interno della famiglia, in particolare nel caso in cui il trasferimento riguardi una superficie data in affitto a terzi nel corso del periodo di riferimento, ferma restando la possibilità per il successore di continuare l'attività agricola. 4. Ai fini della corretta gestione del regime è opportuno stabilire regole per i trasferimenti dei diritti all'aiuto. 5. A norma dell articolo 10 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 agosto 2004 n. 1787, in Italia il trasferimento dei diritti all aiuto può avvenire solo all interno delle regioni omogenee, tale disposizione appare rinviata in attesa della loro definizione essendo scaduto, l 11 ottobre 2004, il termine disposto dall articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/ A norma dell'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, durante il periodo di riferimento l'intera superficie foraggera è compresa nel calcolo dei diritti all'aiuto. 7. Per i casi in cui la fissazione dei diritti è subordinata a condizioni particolari, occorre prevedere norme specifiche per il calcolo delle unità di bestiame adulto, riferendosi alla tabella di conversione in vigore nel settore delle carni bovine. 8. A norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ciascun diritto di ritiro corredato di un ettaro ammissibile dà diritto al pagamento corrispondente. Il periodo minimo in cui i terreni devono rimanere a riposo deve corrispondere ad almeno un periodo equivalente al ciclo vegetativo dei seminativi. Tuttavia, per tener conto di determinate circostanze particolari, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i terreni messi a riposo prima della scadenza del periodo minimo. È altresì opportuno prevedere disposizioni relative alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e all'uso delle superfici ritirate dalla produzione [art. 32 del regolamento (CE) n. 795/2004; art. 13 del DM 5 agosto 2004 n. 1787]. 3

4 3. Diritti di ritiro 1. Sono diritti attribuiti ad agricoltori che nel periodo di riferimento erano soggetti all obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda in quanto producevano più di 92 t di prodotto. 2. Il numero e il valore dei diritti di ritiro dipende dall importo medio del pagamento per ritiro obbligatorio e dal numero medio di ettari ritirati a titolo obbligatorio, durante il periodo di riferimento. 4. Diritti basati sulla superficie 1. Sono diritti attribuiti ad agricoltori che nel periodo di riferimento hanno percepito dei pagamenti diretti nell ambito dei regimi di premio previsti dall allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/ Il numero e il valore dei diritti dipende dall importo medio del pagamento per regimi di premio previsti dall allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dal numero medio di ettari investiti sui regimi di premio previsti dall allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, durante il periodo di riferimento. 5. Diritti sottoposti a condizioni particolari 1. Sono diritti attribuiti ad agricoltori che nel periodo di riferimento hanno percepito dei pagamenti diretti nell ambito dei regimi di premio previsti dall articolo 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tali diritti speciali non possono superare l importo di euro e sono assegnati agli agricoltori che non hanno dichiarato ettari nel periodo di riferimento [art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003]. 2. Il valore dei diritti speciali è calcolato sulla media triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore per ogni anno civile,nel periodo di riferimento , relativamente ai seguenti regimi di sostegno: macellazione (compresi i premi supplementari) senza avere dichiarato superfici; vacche nutrici (compresi i premi supplementari) e bovini maschi senza essere soggetto al coefficiente di densità e senza aver chiesto il premio all estensivizzazione; ovicaprini non avendo dichiarato superfici foraggere proprie o in conduzione; pagamenti diretti per il settore lattiero-caseario (dal 2006). 3. Gli agricoltori titolari di tali diritti percepiscono annualmente l importo di riferimento, in deroga, senza la necessità di dimostrare un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei diritti. Devono, tuttavia, mantenere almeno il 50% della media dell attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA) [Addendum N. 2 alla Circolare AGEA del 5 ottobre 2004, pagina 4, paragrafo 1.5.1]. 4. Sono altresì diritti sottoposti a condizioni particolari quelli attribuiti ad agricoltori che hanno dichiarato ettari nel periodo di riferimento ed hanno percepito dei pagamenti diretti superiori a 5000 euro ad ettaro nell ambito dei regimi di premio previsti dall articolo 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tali diritti speciali del valore massimo unitario di euro o frazione sono assegnati alle condizioni di cui al precedente paragrafo [Addendum N. 2 alla Circolare AGEA del 5 ottobre 2004, pagina 4, paragrafo 1.5.1]. 4

5 6. Fissazione 1. Per la fissazione dei diritti l agricoltore deve far pervenire apposita domanda ad ART A. 2. Con tale domanda è possibile la fissazione totale o parziale dei diritti provvisori assegnati all azienda indipendentemente dal numero di diritti che verranno richiesti a premio con la domanda del regime di pagamento unico. 3. Con la domanda di fissazione è possibile comunicare i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 e assimilabili, nonché i trasferimenti di titolarità (art. 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 795/2004) avvenuti dopo la chiusura della ricognizione preventiva. 4. La domanda di fissazione può essere presentata esclusivamente dall intestatario dei diritti provvisori comunicati da AGEA. 5. Ai fini della fissazione dei diritti è necessario: essere agricoltore ai sensi dell articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003; dimostrare, mediante la documentazione nel fascicolo aziendale, una superficie minima pari a 0,3 ha (non richiesto per la fissazione dei diritti sottoposti a condizioni particolari per i quali è necessario dichiarare l indisponibilità di ettari ammissibili e l adesione all obbligo di mantenimento del 50% dell attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in UBA) [art. 49, par. 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003]; per la fissazione dei diritti sottoposti a condizioni particolari avere almeno un codice allevamento con UBA > Nel caso di cessione di azienda, alla domanda deve essere allegata copia dell atto di trasferimento dei diritti; nel caso in cui la clausola che specifica il trasferimento dei diritti non sia compresa occorre produrre un atto integrativo con sottoscrizione autenticata (ad esclusione degli accordi in deroga di cui all articolo 45 della legge n. 203/82). Sulla base del principio di continuità giuridica del soggetto subentrato rispetto all agricoltore storico, si ritiene che il primo subentri in tutti i diritti spettanti al secondo, purché le particelle ammissibili trasferite al successore siano le medesime che l agricoltore storico deteneva alla data dell 11/11/ Dall atto di trasferimento devono rilevarsi gli ettari ceduti con diritti ed il CUAA del contraente/subentrante. 7. Trasferimenti 1. Le tipologie di trasferimento dei diritti sono: a. Temporanee con la terra (affitti, comodati d uso, ecc) b. Definitive con terra (vendite, successioni, successioni anticipate, ecc ) c. Definitive senza terra (vendite, successioni, successioni anticipate, ecc ) 2. Un possessore di diritti, per poter trasferire un diritto senza terra, deve avere utilizzato i propri diritti per almeno l 80% nel corso di una campagna. 3. Nel caso di trasferimento di diritti da ritiro l obbligo del ritiro viene trasferito insieme al diritto. 4. I trasferimenti sono dichiarati nel modello domanda e devono contenere i seguenti elementi: a. identificativi dei diritti trasferiti b. tipologia di trasferimento c. cedente dei diritti 5

6 d. acquirente dei diritti e. documentazione a sostegno del trasferimento 5. I trasferimenti possono riguardare solo diritti definitivi, i diritti provvisori non possono essere oggetto di trasferimento, ad eccezione dei trasferimenti di cui agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 e successive modifiche ed integrazioni e assimilabili che vengono gestiti unitamente alla domanda di fissazione. 6. Il trasferimento dei diritti può avvenire in qualsiasi momento. 7. Alla luce dei termini di presentazione delle domande di pagamento unico i trasferimenti di diritti definitivi da utilizzare nella campagna 2006 devono avvenire entro il 1 aprile dell anno. 8. Il trasferimento di diritti sottoposti a condizioni particolari ad un acquirente che non possiede superfici deve riguardare la totalità dei diritti posseduti dal cedente, tali diritti mantengono il vincolo del 50% dell attività agricola del triennio [art. 49, par. 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003]. 9. Nel caso di trasferimento di un diritto sottoposto a condizioni particolari ad un acquirente in possesso di superfici senza diritti, tale diritto viene trasformato in un diritto basato sulle superfici. 10. L articolo 49, paragrafo 2, II comma del reg. (CE) n. 1782/2004 prevede che in caso di trasferimento dei diritti all aiuto il cessionario può beneficiare della deroga all obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti (purché mantengano il 50% dell allevamento) soltanto se tutti i diritti soggetti a tale deroga sono trasferiti: ciò non implica, come conseguenza, che sia vietato il trasferimento parziale dei diritti speciali ma solo che nel caso di trasferimento parziale non è possibile beneficiare della deroga dal presentare un numero di ettari ammissibili per numero dei diritti posseduti. 11. Le domande di trasferimento dei diritti sono gestite mediante apposita procedura informatica nell Anagrafe delle aziende agricole di ART A. 8. Modalità e scadenza per la presentazione della domanda 1. Ogni azienda con sede legale in Toscana salvo deroghe cui siano stati comunicati da AGEA i titoli provvisori, a seguito della ricognizione preventiva, è tenuta a presentare la domanda di fissazione per ciascuno di essi. 2. I diritti per i quali entro la scadenza non sia stata presentata la domanda di fissazione si intendono destinati alla riserva nazionale. 3. Le domande, devono essere formulate, pena l esclusione, con la modulistica allegata al presente provvedimento (allegato B) o mediante compilazione on-line assistita secondo le disposizione del decreto del Direttore di ART A n. 197 del 21/11/ Nel caso in cui la domanda sia compilata mediante il sistema informatico di ART A, la modulistica relativa potrà assumere veste grafica diversa da quella allegata al presente provvedimento. 5. La domanda deve essere firmata dal produttore richiedente, o dal suo legale rappresentante, pena la nullità della stessa. 6. Le domande devono essere corredate della documentazione prevista al successivo paragrafo 9 delle presenti disposizioni applicative, salvo che la stessa sia già presente nel fascicolo aziendale. 7. Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. 6

7 8. Le domande devono essere presentate al Centro Servizi Convenzionato con ART A delegato dall azienda e depositario del fascicolo aziendale. 9. L elenco e gli indirizzi dei Centri di Servizio convenzionati con ART A sono consultabili sul sito di ART A all indirizzo: selezionando, alla voce ART A/SERVIZI SUL TERRITORIO, la provincia di competenza. 10. Per i soggetti che non hanno dato alcun mandato ai CAA, le domande dovranno essere presentate direttamente ad ART A, con le modalità e nei termini previsti dalle presenti disposizioni, al seguente indirizzo: ART A Domanda di fissazione dei diritti PAC VIA S.DONATO, 42/ FIRENZE. 11. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data di ricezione della domanda: a. per le domande compilate on-line la data di ricezione è attestata dalla data dell operazione di registrazione nel sistema di ART A da parte dello sportello del CAA; b. per le domande non compilate on-line la data di ricezione è attestata dall apposizione di un timbro datario sulla domanda stessa e dalla sigla di chi la prende in consegna. 12. La domanda deve pervenire, pena l esclusione, secondo le seguenti modalità: a. in busta chiusa per posta esclusivamente a mezzo di raccomandata, assicurata o posta celere. In tal caso, tenuto conto dei tempi ordinari di recapito postale dalla data di invio, fa fede, come data di presentazione, quella di ricezione, anche tramite i Centri di servizio convenzionati come sopra indicato. La domanda deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d identità o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell art. 38 DPR 445/2000. Ciascuna busta deve contenere una sola domanda e deve essere indirizzata al Centro di servizio convenzionato con ART A e tenutario del fascicolo aziendale; b. mediante consegna a mano presso un Centro di servizio convenzionato con ART A e tenutario del fascicolo aziendale. La domanda dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell art. 38 DPR 445/2000. Per la data di ricezione fa fede quanto indicato al precedente punto 33. Su richiesta del presentatario all atto della consegna viene rilasciata al richiedente apposita ricevuta comprovante la data della consegna oppure copia della domanda stessa debitamente timbrata per accettazione. Nel caso di presentazione a mano di più domande queste devono essere corredate di un elenco riepilogativo, l elenco deve essere datato e debitamente firmato dal soggetto che lo presenta ed al suo interno le domande devono essere numerate progressivamente, con l indicazione del corrispondente CUAA e del nominativo del richiedente. Anche in questo caso, su richiesta, viene rilasciata apposita ricevuta comprovante la data della consegna o copia dell elenco debitamente timbrato per accettazione con timbro datario. 13. La domanda deve pervenire, pena l esclusione, nel rispetto delle seguenti scadenze: a. le domande devono pervenire, e quindi essere ricevute, entro le ore del giorno 16 maggio 2005, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio indicata all articolo 6 del DM 5 agosto 2004 cade in giorno festivo; 7

8 b. l inoltro telematico delle domande compilate on-line deve avvenire mediante registrazione nel sistema informativo di ART A entro le ore del giorno 16 maggio 2005, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio indicata all articolo 6 del DM 5 agosto 2004 cade in giorno festivo. 14.Nel caso debba essere presentata una domanda in sostituzione della domanda iniziale la stessa dovrà essere presentata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui ai punti precedenti. 9. Documentazione prevista a corredo della domanda 1. Documento d identità o di riconoscimento ai sensi degli articoli 35 e 38 del DPR 445/2000 (obbligatorio). 2. Devono essere allegati alla domanda i documenti, tra quelli indicati di seguito per ciascuna fattispecie prevista alla sezione II della domanda, necessari a dimostrare il trasferimento della titolarità dei diritti. Contratti a. Contratto di compravendita b. Contratto di affitto c. Contratto di trasferimento diritti d. Atto integrativo di contratto 8 Successione mortis causa o anticipata a. Certificato di morte b. Atto notarile di successione con linea ereditaria c. Dichiarazione sostitutiva di successione con linea ereditaria (unitamente a documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente) d. Nel caso di coeredi, delega di tutti i coeredi (unitamente a documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti) e. Atto di donazione f. Atto notorio di elenco particelle catastali g. Dichiarazione sostitutiva di possesso Partita IVA (unitamente a documento di identità in corso di validità) h. Certificato di attribuzione P. IVA Variazione forma giuridica o denominazione a. Certificato di attribuzione P. IVA b. Statuto c. Atto contrattuale di trasformazione societaria d. Iscrizione alla CCIAA e. Verbale di liquidazione societaria f. Atto notorio di delega fra soci

9 g. Atto di variazione dello Statuto societario Fusione o scissione a. Statuto b. Atto di variazione dello Statuto societario c. Certificato di attribuzione P. IVA d. Atto notorio di elenco particelle catastali e. Verbale di liquidazione societaria f. Atto di chiusura società 9

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