L Irpef. L imposta sul reddito delle persone fisiche Le addizionali locali Il pagamento delle pensioni STAMPA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L Irpef. L imposta sul reddito delle persone fisiche Le addizionali locali Il pagamento delle pensioni STAMPA"

Transcript

1 L Irpef L imposta sul reddito delle persone fisiche Le addizionali locali Il pagamento delle pensioni STAMPA

2 L imposta sul reddito delle persone fisiche 360 Dopo la legge 289/2002 e la legge 311/2004, con le quali sono stati attuati il primo e il secondo modulo della riforma fiscale del Governo Berlusconi, il Testo Unico delle disposizioni sull Imposta sui Redditi delle persone fisiche, il DPR 917/86 (TUIR), è stato nuovamente modificato con la legge 296/2006, legge finanziaria per il Con le nuove modifiche, sono state abolite le deduzioni d imponibile, ripristinate le detrazioni d imposta per spese di produzione del reddito e per carichi di famiglia e riparametrata la tabella delle aliquote d imposizione; in pratica, si torna alla struttura del sistema d imposizione vigente fino al Dal complesso di norme introdotte dall ex ministro Tremonti nel 2003, il nuovo ha tratto un sistema di calcolo dell importo delle detrazioni che permette una modulazione più precisa e più equa del beneficio, in misura inversamente proporzionale al reddito assoggettabile, rispetto al vecchio sistema degli scaglioni secchi. Le modifiche apportate con la legge finanziaria riguardano anche la legge istitutiva delle imposte addizionali locali. Dal 1 gennaio 2007, le operazioni di calcolo dell imposta sul reddito delle persone fisiche si svolgono in questa sequenza: 1. determinazione della base imponibile. Per determinare la base imponibile Irpef è necessario dedurre dall importo del reddito complessivo un importo pari a quello degli oneri e dei redditi indicati nell art. 10 del TUIR (contribuzione previdenziale, per sé o per soggetti diversi, assegno di mantenimento corrisposto all ex coniuge, rendita catastale della casa dell abitazione principale e sue pertinenze, ecc.). La deduzione di tali oneri è prevista anche in sede di determinazione della base imponibile delle imposte addizionali locali (art. 50, comma 2, DLgs 446/97 e art. 1, comma 4, DLgs 360/98); 2. determinazione dell imposta lorda. Per determinare l imposta, si applicano alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno degli scaglioni di reddito imponibile: l imposta complessiva risulta dalla somma degli importi calcolati per ciascuno degli scaglioni; 3. determinazione dell imposta netta. Per giungere all importo da pagare a titolo di Irpef è necessario detrarre dall imposta lorda: un importo pari alla detrazione di cui all art. 13 del TUIR, in misura variabile a seconda dell importo e del tipo di reddito complessivo posseduto (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da pensione), da assumere al netto del reddito della casa d abitazione e pertinenze (art. 1, c. 15, n. 4, L 244/ 2007); un importo pari alle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all art. 12 del TUIR, spettanti in base alla situazione familiare e al reddito complessivo posseduto,

3 L Irpef anche in questo caso da assumere al netto del reddito della casa d abitazione e pertinenze. Ai fini fiscali, possono essere considerati a carico del contribuente: 1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 2. i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; 3. i seguenti altri familiari: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. "altri familiari a carico") è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per tutti i familiari elencati nei punti 1, 2 e 3, condizione per essere considerati a carico è l assenza di reddito personale o il possesso di reddito assoggettabile all Irpef di importo non maggiore di 2.840,52 euro ( lire); un importo pari alla somma delle quote detraibili di spese sostenute nei casi previsti nell art. 15 del TUIR (protesi sanitarie, ticket per medicinali o esami diagnostici, ristrutturazione immobili, interessi passivi sul mutuo per l acquisto della prima casa, ecc.). Queste detrazioni non possono essere applicate all imposta addizionale locale dell Irpef, come calcolata applicando l aliquota stabilita alla base imponibile. La tutela delle pensioni più basse Questo nuovo sistema è stato studiato in modo da produrre benefici fiscali per i redditi fino a circa euro annui, in particolare per i nuclei con figli a carico. Parte dell onere finanziario di questo beneficio è sopportato dai redditi di importo maggiore, per i quali si è determinato un progressivo aggravio d imposta rispetto alla normativa introdotta nel 2005 (secondo modulo della riforma Tremonti) anche se non tale da ritornare alla situazione precedente il Di conseguenza, la nuova normativa non prevede nessuna norma di salvaguardia del tipo di quelle in vigore dal 2003 al 2006, che permettevano l applicazione di una delle discipline previgenti, se più favorevoli, ottenendo il rimborso della differenza con modello 730. Invece, nell art. 11, comma 2, del TUIR, è stabilito che l imposta non sia dovuta da titolari di solo reddito da pensione d importo annuo non maggiore di euro, senz altri redditi all infuori di redditi da terreni d importo annuo non superiore a 185,92 e/o il reddito della casa d abitazione. 361

4 362 L imposta La tassazione delle pensioni sul reddito Con la nuova detrazione d imposta, l area entro la quale le pensioni non su - delle persone biscono tassazione si allarga dai previgenti fino a euro annui (7.750 fisiche per i pensionati con almeno 75 anni d età). Tuttavia, non è stata superata la differenza con la soglia di detassazione vigente per i lavoratori dipendenti (8.000 euro): il raggiungimento della parità rimane una rivendicazione delle organizzazioni sindacali dei pensionati. Le detrazioni d imposta esplicano la loro efficacia per 12 mensilità all anno e non vengono applicate in sede di calcolo dell Irpef sulla tredicesima mensilità, il cui importo netto, di conseguenza, è diverso da quello di ciascun altro rateo mensile nell anno. Altra fonte di possibile differenza fra l importo netto della tredicesima e quello delle altre mensilità di pensione sta nel rapporto tra scaglioni d imposta calcolati su base mensile e quelli calcolati su base annuale: essendo tale rapporto pari a 12 e non a 13, quante sono le mensilità in cui viene corrisposta la pensione annua, potrebbe verificarsi il salto di aliquota marginale in sede di tassazione annua rispetto a quella mensile. Anche l importo netto della rata di dicembre risulta differente da quello delle rate precedenti, perché la legge prescrive che l Irpef addizionale venga trattenuta in un numero di rate variabile a seconda del tipo di pagamento e comunque fino e non oltre il periodo di paga scadente a novembre. Perciò, per calcolare l imposta effettivamente dovuta su ciascuna delle prime 12 rate di pensione, si utilizzano i valori mensili degli scaglioni d aliquota e delle detrazioni; per calcolare l imposta dovuta sulla tredicesima, invece, occorre sommare le quote di Irpef effettivamente trattenute dalle prime dodici rate e sottrarre tale somma dall importo dell imposta calcolata sull intero reddito annuo: la differenza costituisce l importo dell Irpef dovuta sulla tredicesima. Questa regola ha un eccezione: quando una stessa persona percepisca più di un trattamento pensionistico, gli Enti erogatori, in quanto sostituti d imposta, sono tenuti a calcolare la tassa dovuta sull importo complessivo delle pensioni e a ripartirla in proporzione all imponibile erogato da ciascuno di essi. Di conseguenza, poiché quella che viene ripartita è l Irpef già al netto delle detrazioni, il suo peso risulterà ripartito equamente su tutte le rate di pensione, tredicesima compresa (Agenzia delle entrate del Ministero dell economia e finanze, circolare n. 57 del 22 dicembre 2003). Nel caso di titolarità di più pensioni, di regola gli Enti previdenziali trattengono la somma corrispondente alle imposte addizionali dalla pensione di maggior importo lordo. Per facilitare le operazioni di calcolo, questo Vademecum riporta di seguito la descrizione delle operazioni relative all Irpef, prima nei suoi valori mensili e poi nei suoi valori annui, e la descrizione delle operazioni relative all addizionale regionale e comunale, prima nell importo a saldo e poi nell importo in acconto.

5 IL CALCOLO DELL IRPEF SULLA PENSIONE (come effettuata dal sostituto d imposta) Importo mensile - mensilità di pensione diverse dalla 13ª L Irpef 1 Determinazione della base imponibile Dall importo complessivo lordo di pensione gli Istituti di previdenza deducono i seguenti importi rapportati a mese: - oneri contributivi di tipo diverso: eventuale contributo di solidarietà e, dalle sole pensioni a carico dell INPS, il contributo all ONPI, nella misura di centesimi 1 (uno); - trattenute relative al pagamento rateale di riscatti e ricongiunzioni; - trattenute relative al divieto di cumulo con attività lavorativa; - trattenute disposte della Magistratura a titolo di assegno di mantenimento dell ex coniuge. 2 Determinazione dell imposta lorda CALCOLO IMPOSTA SU IMPORTO mensile REDDITO aliquote in vigore dal 1 gennaio 2007 Scaglione in cui si situa l imponibile Aliquota Correttivo (imposta marginale da detrarre massima da applicare dal risultato nella fascia) Da 0,01 a 1.250, ,00 287,50 Da 1.250,01 a 2.333, ,00 292,50 Da 2.333,34 a 4.583, ,67 855,00 Da 4.583,34 a 6.250, ,17 683,33 Da 6.250,01 in poi ,17 s. q. 3 Determinazione dell imposta netta Dal 1 gennaio 2007 le detrazioni d imposta da applicare possono consistere di un importo fisso, variabile o in parte variabile e in parte fisso: la situazione da applicare dipende dallo scaglione in cui si colloca il reddito complessivo posseduto. La detrazione fissa, o la parte fissa di detrazione, è applicabile immediatamente. La detrazione variabile, o la parte variabile di detrazione, va calcolata moltiplicandone l importo teorico massimo per un coefficiente. Il coefficiente è il quoziente di una divisione, il cui primo termine, il, va ridotto dell importo mensile di pensione o è esso stesso costituito dall importo mensile di pensione. Il, invece, può essere fisso o consistere anch esso di due parti. 363

6 DETRAZIONE mensile PER REDDITO DA PENSIONE (art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006) Scaglione in cui si situa l importo parte parte complessivo mensile del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1,00 a 625,00 143, Da 625,01 a 1.250,00 104,58 39,17 X coefficiente pens. annua Da 1.250,01 a 4.583,33-104,58 X coefficiente pens. annua Da 4.583,34 in poi DETRAZIONE mensile PER REDDITO DA PENSIONE SOGGETTI CON ALMENO 75 ANNI D ETÀ (art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006) Scaglione in cui si situa l importo parte parte complessivo mensile del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1,00 a 645,83 148, Da 645,84 a 1.250,00 108,08 40,50 X coefficiente pens. annua Da 1.250,01 a 4.583,33-108,08 X coefficiente pens. annua Da 4.583,34 in poi DETRAZIONE mensile PER CONIUGE (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006) 364 Scaglione in cui si situa l importo parte parte complessivo mensile del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1,00 a 1.250,00 57,50 9,17 - (9,17 X coefficiente) pensione annua Da 1.250,01 a 2.416,67 57, Da 2.416,68 a 2.433,33 58, Da 2.433,34 a 2.891,67 59, Da 2.891,68 a 2.916,67 60, Da 2.916,68 a 2.925,00 59, Da 2.925,01 a 2.933,33 58, Da 2.933,34 a 3.333,33 57, Da 3.333,34 a 6.666,67-57,5 X coefficiente pens. annua Da 6.666,68 in poi

7 DETRAZIONE mensile PER FIGLI (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006 e art. 1, comma 483, L 228/2012) operazioni di calcolo detrazione teorica massima importo base 79,17 x n. figli + importi aggiuntivi - per età < 3 anni 22,50 x n. figli + - per condizione di handicap 33,33 x n. figli + - contribuente con più di 3 figli a carico 16,67 x n. figli = elementi per la determinazione del coefficiente somma importi teorici massimi x coefficiente = detrazione effettiva importo base importo aggiuntivo - contribuente con più di 1 figlio a carico x n. figli - 1 = somma pensione annua = importo base importo aggiuntivo - contribuente con più di 1 figlio a carico x n. figli - 1 = Ai contribuenti con almeno 4 figli a carico è attribuita un ulteriore detrazione fissa, d importo pari a 100 euro, da dividere in parti uguali con l altro genitore se non è legalmente ed effettivamente separato e se non è a carico dell altro: in caso d incapienza, la detrazione viene attribuita ugualmente come credito d imposta (art. 1, c. 15, lettera A, nn 1 3, L 244/2007; DM 31 gennaio 2008). 365

8 DETRAZIONE mensile PER ALTRI FAMILIARI (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006) operazione di calcolo detrazione teorica massima importo base 62,50 x coefficiente = detrazione effettiva elementi per la determinazione del coefficiente importo base _ pensione annua = L imposta sul reddito delle persone fisiche Importo mensile - 13ª mensilità di pensione Determinazione dell imposta imposta calcolata sul reddito annuo da pensione meno (imposta calcolata su base mensile X n. mensilità riscosse nello stesso anno esclusa la 13ª) uguale imposta da detrarre dalla 13ª mensilità 366

9 Importo annuo 1 Determinazione della base imponibile Dall importo complessivo lordo di pensione gli Istituti di previdenza deducono soltanto i seguenti importi: - oneri contributivi di tipo diverso: eventuale contributo di solidarietà e, dalle sole pensioni a carico dell INPS, il contributo all ONPI, nella misura di centesimi 13; - trattenute relative al pagamento rateale di riscatti e ricongiunzioni; - trattenute relative al divieto di cumulo con attività lavorativa; - trattenute disposte della Magistratura a titolo di assegno di mantenimento dell ex coniuge. Per ottenere il riconoscimento di oneri diversi da quelli indicati, il pensionato potrà agire in sede di dichiarazione dei redditi. L Irpef 2 Determinazione dell imposta lorda CALCOLO IMPOSTA SU IMPORTO annuo REDDITO aliquote in vigore dal 1 gennaio 2007 (art. 1, comma 6, lett. b, L 296/2006) Scaglione in cui si situa l imponibile Aliquota Correttivo (imposta marginale da detrarre massima da applicare dal risultato nella fascia) Da 1 a Da a Da a Da a Da in poi s. q. 3 Determinazione dell imposta netta Dal 1 gennaio 2007 le detrazioni d imposta da applicare possono consistere di un importo fisso, variabile o in parte variabile e in parte fisso: la situazione da applicare dipende dallo scaglione in cui si colloca il reddito complessivo posseduto. La detrazione fissa, o la parte fissa di detrazione, è applicabile immediatamente. La detrazione variabile, o la parte variabile di detrazione, va calcolata moltiplicandone l importo teorico massimo per un coefficiente. Il coefficiente è il quoziente di una divisione, il cui primo termine, il, va ridotto dell importo annuo di pensione o è esso stesso costituito dall importo annuo di pensione. Il, invece, può essere fisso o consistere anch esso di due parti. Gli importi detraibili per spese di cui all art. 15 TUIR, eventualmente sostenute, possono essere fatti valere solo in sede di dichiarazione dei redditi. 367

10 DETRAZIONE annua PER REDDITO DA PENSIONE (art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006) Scaglione in cui si situa l importo parte parte complessivo annuo del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1 a Da a X coefficiente pens. annua Da a X coefficiente pens. annua Da in poi DETRAZIONE annua PER REDDITO DA PENSIONE SOGGETTI CON ALMENO 75 ANNI D ETÀ (art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006) Scaglione in cui si situa l importo parte parte complessivo annuo del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1 a Da a X coefficiente pens. annua Da a X coefficiente pens. annua Da in poi DETRAZIONE annua PER CONIUGE (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006) 368 Scaglione in cui si situa l importo parte parte complessivo annuo del reddito fissa variabile elementi per la determinazione del coefficiente Da 1 a (110 X coefficiente) pensione annua Da a Da a Da a Da a Da a Da a Da a Da a X coefficiente pens. annua Da in poi

11 DETRAZIONE annua PER FIGLI (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006 e art. 1, comma 483, L 228/2012) operazioni di calcolo detrazione teorica massima importo base 950 x n. figli + importi aggiuntivi - per età < 3 anni 270 x n. figli + - per condizione di handicap 400 x n. figli + - contribuente con più di 3 figli a carico 200 x n. figli = elementi per la determinazione del coefficiente somma importi teorici massimi x coefficiente = detrazione effettiva importo base importo aggiuntivo - contribuente con più di 1 figlio a carico x n. figli - 1 = somma pensione annua = importo base importo aggiuntivo - contribuente con più di 1 figlio a carico x n. figli - 1 = Ai contribuenti con almeno 4 figli a carico è attribuita un ulteriore detrazione fissa, d importo pari a euro, da dividere in parti uguali con l altro genitore se non è legalmente ed effettivamente separato e se non è a carico dell altro: in caso d incapienza, la detrazione viene attribuita ugualmente come credito d imposta (art. 1, c. 15, lettera a, nn 1 3, L 244/2007; DM 31 gennaio 2008). 369

12 DETRAZIONE annua PER ALTRI FAMILIARI (art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006) operazione di calcolo detrazione teorica massima importo base 750 x coefficiente = detrazione effettiva elementi per la determinazione del coefficiente importo base pensione annua = CALCOLO DELLE C. D. IMPOSTE ADDIZIONALI LOCALI SULLA PENSIONE (come effettuato dal sostituto d imposta) Determinazione della base imponibile La base imponibile delle imposte locali addizionali dell Irpef coincide con il reddito al netto degli oneri deducibili di cui all art. 10 del TUIR. Determinazione dell imposta - a saldo L importo annuo dell imposta regionale e di quella comunale si determina applicando alla base imponibile dell anno di imposta l aliquota o le aliquote stabilite per lo stesso anno dai Consigli regionale e comunale della località nella quale il pensionato ha il suo domicilio fiscale (cioè la residenza legale) alla data del: dicembre dello stesso anno, per l addizionale regionale; 1 gennaio dello stesso anno, per le addizionali provinciale e comunale.

13 - in acconto (addizionale comunale) Come modificato con la legge finanziaria per il 2007, l art. 1, comma 4, del DLgs 360/1998 stabilisce che il versamento dell imposta comunale è effettuato in acconto e a saldo. L acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell importo ottenuto applicando l aliquota deliberata, per l anno di imposta, dal Comune nel cui territorio il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dello stesso anno, alla base imponibile dell anno precedente. Se tale deliberazione viene pubblicata in data successiva al 31 dicembre dell anno precedente, l aliquota da impiegare nelle operazioni di calcolo dell acconto resta determinata nella misura prevista per lo stesso anno precedente (art. 40, c. 7, DL 159/2007 conv. L 222/2007). Poiché gli Enti previdenziali effettuano il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni prima della fine dell anno precedente, l importo dell acconto riportato sui certificati di pensione e sulla CUD può non coincidere con quello che va effettivamente trattenuto ai pensionati residenti nel territorio di Comuni che modifichino l aliquota e pubblichino la relativa delibera entro la data del 31 dicembre. In questo caso, l Ente deve inviare al pensionato una nuova CUD con i nuovi importi, entro il termine per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, sempre per effetto della legge finanziaria, dal 2007 in poi i Comuni possono esentare dal pagamento dell addizionale i soggetti con reddito al di sotto di determinate soglie. L esenzione vale anche per l acconto (circolare dell Agenzia delle entrate n. 23 del 20 aprile 2007). L Irpef Effettuazione delle trattenute L importo dell acconto di addizionale comunale viene diviso in 9 parti, che vengono trattenute dalla rata di pensione relativa al mese di marzo fino a quella di novembre. L importo dei saldi, sia quello relativo all intera imposta regionale, sia quello costituito dalla parte residua di imposta comunale, viene trattenuto dall importo di pensione in pagamento l anno seguente quello di imposta, in 11 rate a partire da quella di gennaio o in numero minore di rate, purché non oltre quella di novembre. Nell insieme, ogni anno gli Enti previdenziali tratterranno dalla pensione una somma pari al 100% dell imposta regionale di competenza dell anno precedente a titolo di saldo; il 30% dell imposta comunale di competenza dell anno stesso a titolo di acconto e il residuo dell imposta comunale di competenza dell anno precedente a titolo di saldo. Per il solo 2007, anno di istituzione del doppio regime per l imposta comunale, l importo delle trattenute sulla pensione è costituito dal 100% dell imposta regionale e da circa il 130% dell imposta comunale. In ogni caso, si tenga presente che tutti gli importi di addizionale riportati su un certificato di pensione (l imposta regionale a saldo, l imposta comunale in acconto 371

14 Le addizionali locali e l imposta comunale a saldo) sono calcolati non già sulla base dell importo di pensione riportato sullo stesso certificato ma a quello dell anno precedente, contenuto nel modello di CUD allegato al certificato di pensione. Le aliquote Per l addizionale regionale e comunale è consultabile il sito Internet del Ministero delle finanze, che aggiorna di anno in anno l elenco delle aliquote in vigore e le eventuali condizioni di esenzione alla pagina 372

15 Il pagamento delle pensioni In Italia Dal 1 ottobre 2012, le pensioni di importo pari o superiore a non possono più essere riscosse in contanti, ma dovranno transitare obbligatoriamente su un conto corrente bancario o postale. Infatti, al fine di contrastare i fenomeni dell evasione fiscale e del riciclaggio, l art. 12 del D.L. n. 201/2011 (Decreto salva Italia ) ha ridotto ulteriormente il limite alla trasferibilità del denaro contante, portandolo da a L entrata in vigore di questa disposizione, che inizialmente era prevista per il 6 marzo 2012 (3 mesi dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore della Manovra Monti), è stata poi prorogata dal D.L. n. 16/2012 prima al 1 maggio 2012 e successivamente, in sede di conversione in legge del decreto, al 1 luglio INPS Il pagamento di quasi tutte le pensioni avviene in rate mensili anticipate e la somma è disponibile dal primo giorno bancabile mese. Gli uffici postali e bancari, al fine di evitare i disagi di code prolungate agli sportelli, possono scaglionare il pagamenti in più giorni secondo un calendario prestabilito. Nel mese di dicembre oltre alla quota mensile della pensione viene pagata la tredicesima. Le pensioni di importo superiore a 5,00 e fino a 60,00 (anche se l importo totale è riferito a più pensioni) vengono pagate in due rate semestrali anticipate. Le pensioni di importo fino a 5,00 mensili vengono pagate con una rata annuale anticipata. Ex INPDAP L Inpdap paga le pensioni il giorno 16 di ogni mese, compreso dicembre. Se il 16 è un giorno festivo, il pagamento si anticipa al primo giorno feriale utile precedente. Ex ENPALS Il pagamento avviene, per regolamento interno, tra il giorno 10 ed il giorno 15 di ogni mese. All estero Il pensionato può richiedere il pagamento della prestazione tramite: accredito su conto corrente in euro o moneta locale; bonifico bancario domiciliato a nome del pensionato presso un istituto di credito; riscossione in contanti allo sportello bancario o assimilato; riscossione con card ricaricabile (nei Paesi in cui tale servizio è disponibile). Per l accredito in conto corrente il pensionato deve sempre indicare il codice IBAN e BIC, se il pagamento è disposto in uno Stato della UE o le coordinate bancarie complete se il pagamento è disposto in uno Stato extra UE. La periodicità dei pagamenti è identica a quella delle pensioni pagate in Italia. I pagamenti sono effettuati a partire dal primo giorno bancabile utile del mese. I pagamenti sono sempre eseguiti franco spese per il beneficiario. 373

Le modifiche fiscali ALIQUOTE. DEDUZIONI

Le modifiche fiscali ALIQUOTE. DEDUZIONI Meno tasse per tutti avevano promesso. Tremonti: è in credito con il fisco, ai lavoratori e pensionati benefici irrisori che saranno vanificati con l aumento delle imposte locali e ticket. Le modifiche

Dettagli

IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA

IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA IL CALCOLO DELLA BUSTA PAGA REQUISITI DELLA BUSTA PAGA Corrispettività: deve trattarsi di importi che trovano causa diretta ed indiretta nel rapporto di lavoro; Onerosità: la prestazione di lavoro subordinato

Dettagli

Le pensioni pagano l'irpef

Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L'Inps si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte

Dettagli

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A decorrere dal 1 gennaio 2007 le deduzioni per oneri di famiglia previste dall art. 12 del TUIR sono sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, co.

Dettagli

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF

Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF di Pietro Ghigini docente di Economia aziendale Legge finanziaria per il 2005: novità fiscali in materia di IRPEF Premessa Approvata sul filo di lana, evitando per un soffio che i lavori parlamentari scivolassero

Dettagli

Oneri deducibili. Contributi

Oneri deducibili. Contributi Oneri deducibili Le spese che costituiscono oneri sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente se non già dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito

Dettagli

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE

VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE VADEMECUM RETRIBUZIONI LAVORO DIPENDENTE a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 A Retribuzione: Paga base Indennità contingenza Scatti anzianità Sperminimo individuale Lavoro straordinario Altri elementi imponibili ai fini

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

DECRETO RENZI IL BONUS DI 80 AL MESE E I VANTAGGI PER I FONDI PENSIONE

DECRETO RENZI IL BONUS DI 80 AL MESE E I VANTAGGI PER I FONDI PENSIONE DECRETO RENZI IL BONUS DI 80 AL MESE E I VANTAGGI PER I FONDI PENSIONE RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 Circolare Agenzia delle Entrate, 8/E/2014 ASPETTI GENERALI: Il DL 66/2014

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti

Dettagli

10. L'irpef: aliquote e detrazioni

10. L'irpef: aliquote e detrazioni 1 di 7 21/05/2010 16.56 10. L'irpef: aliquote e detrazioni Dal 1 gennaio 2007 è in vigore un nuovo sistema di determinazione dell'irpef che, rispetto al precedente, è caratterizzato da: nuovi scaglioni

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA P.za Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano SCHEDA INFORMATIVA DEL COLLABORATORE ESTERNO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA P.za Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano SCHEDA INFORMATIVA DEL COLLABORATORE ESTERNO Cod.. 12621570154 SCHEDA INFORMATIVA DEL COLLABORATORE ESTERNO A) DICHIARAZIONE DEI DATI PERSONALI Io sottoscritto/a Tel./e-mail fiscale: o (se residente all estero) codice identificativo estero(*): sotto

Dettagli

Indice. 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3

Indice. 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3 LEZIONE ANALISI DELLA RETRIBUZIONE DOTT. GIUSEPPE IULIANO Indice 1 Definizione di cedolino paga ------------------------------------------------------------------------- 3 1 Definizione di cedolino paga

Dettagli

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 Bonus famiglia (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali a cura di Matteo Pulga

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti Roma lì 04/05/2014 Prot. 202/2014 A tutti i Centri e Sportelli Circolare n. 52 Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti L art. 51 bis del DL 69/2013 (Decreto del fare) ha previsto

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

Il calcolo dell IRPEF 2003: verifica della clausola di salvaguardia

Il calcolo dell IRPEF 2003: verifica della clausola di salvaguardia Il calcolo dell IRPEF 2003: verifica della clausola di salvaguardia PREMESSA A partire dal 2003 è stato avviato il primo modulo della riforma fiscale diretto a modificare il sistema di tassazione del reddito

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 APRILE 2008 Informativa n. 35 MISURA FISCALE A SOSTEGNO

Dettagli

Residente in ( )Via n. in qualità di dipendente/collaboratore dell Impresa C.F. DICHIARANTE C.F. CONIUGE STATO CIVILE:

Residente in ( )Via n. in qualità di dipendente/collaboratore dell Impresa C.F. DICHIARANTE C.F. CONIUGE STATO CIVILE: DETRAZIONI D IMPOSTA Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 (come riformulato dal D.Lgs. 314/97, art. 7, lettera d) ATTENZIONE: PRIMA DI COMPILARE IL PRESENTE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA

BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ BONUS 80 EURO, BONUS BEBÈ E TFR IN BUSTA PAGA Francesca Gerosa Commissione Diritto Tributario Nazionale

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita

Dettagli

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità Premessa Il bonus Irpef, contenuto nell art. 1 del D.L. n. 66/2014 (entrato in vigore il 24 aprile 2014), vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha fatto sapere

Dettagli

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 La Gestione Separata Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 1 2 L iscrizione E a carico del lavoratore o del professionista Deve essere presentata entro 30 giorni dall inizio dell attività.

Dettagli

SISTEMA FRIZZERA. Unico 2014 PF - Quadro RN - Calcolo dell'irpef

SISTEMA FRIZZERA. Unico 2014 PF - Quadro RN - Calcolo dell'irpef www.soluzioni24fisco.ilsole24ore.com SISTEMA FRIZZERA Unico 2014 PF - Quadro RN - Calcolo dell'irpef Con la compilazione del quadro RN si giunge alla determinazione del credito o del debito di IRPEF. Il

Dettagli

Alcune riflessioni sull assegno straordinario per il sostegno al reddito

Alcune riflessioni sull assegno straordinario per il sostegno al reddito Alcune riflessioni sull assegno straordinario per il sostegno al reddito invitiamo tutte le strutture alla verifica puntuale degli assegni corrisposti agli esodati ed in particolar modo delle settimane

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

L IRPEF del 2007 Alcuni esercizi

L IRPEF del 2007 Alcuni esercizi Esercizi L IRPEF del 2007 Alcuni esercizi Capitolo III, Lezione 1 Le aliquote e le detrazioni dell Irpef Capitolo III, Lezione 1 SCALA DELLE ALIQUOTE redditi 2007 Scaglioni Al.legalelegale EURO (%) 0-15.000

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

RICHIESTA DI DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2013

RICHIESTA DI DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2013 RICHIESTA DI DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L ANNO 2013 L SOTTOSCRITT NATO/A A IL RESIDENTE IN CAP VIA N. CODICE FISCALE TEL. STATO CIVILE: CELIBE/NUBILE CONIUGATO/A DIVORZIATO/A SEPARATO/A LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE

Dettagli

La certificazione unica CUD

La certificazione unica CUD La certificazione unica CUD Il datore di lavoro sostituto d'imposta dei propri dipendenti: il CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno (fino al 2007 il termine era il 15 marzo) il sostituto deve rilasciare

Dettagli

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2008...pag. 19. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...pag. 24

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NEL 2008...pag. 19. REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...pag. 24 INDICE Sezione Prima - INTRODUZIONE INTRODUZIONE...pag. 14 Lo schema del CUD 2009 - Certificazione Unica Dipendenti...» 14 Termini di consegna al dipendente...» 15 Il trattamento dei dati personali...»

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

l Inserto Istruzioni per la lettura dell O bis M (Certificato di pensione) Istruzioni per la lettura del Cud (Certificato Unico Dipendente) Argomenti

l Inserto Istruzioni per la lettura dell O bis M (Certificato di pensione) Istruzioni per la lettura del Cud (Certificato Unico Dipendente) Argomenti n. 11 - novembre 2010 Argomenti A cura di Roberto Battaglia Segretario SPI-CGIL Emilia Romagna Roberta Lorenzoni Dipartimento previdenza SPI-CGIL Emilia Romagna Istruzioni per la lettura dell O bis M (Certificato

Dettagli

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO

DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR DOCUMENTO SUL MULTICOMPARTO REGIME FISCALE

Dettagli

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2016 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2016 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2016 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, in assenza di provvedimenti sul punto da parte della L.

Dettagli

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

Documento sul Regime Fiscale

Documento sul Regime Fiscale FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.r.l. E DI ALTRE SOCIETA DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1538 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (aggiornato

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

N E W S L E T T E R Area Risorse Umane

N E W S L E T T E R Area Risorse Umane N E W S L E T T E R Area Risorse Umane SPECIALE BUSTA PAGA CHIARA Numero 10-29 ottobre 2002 Questo numero speciale della N E W S L E T T E R tratta un tema molto tecnico e da addetti ai lavori, ma che

Dettagli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Ufficio Stipendi. A) Scaglioni I.R.PE.F. Dal 1/1/2007. Tabella A TABELLA VALIDA PER L'ANNO 2010

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Ufficio Stipendi. A) Scaglioni I.R.PE.F. Dal 1/1/2007. Tabella A TABELLA VALIDA PER L'ANNO 2010 Tabella A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Ufficio Stipendi TABELLA VALIDA PER L'ANNO 2010 A) Scaglioni I.R.PE.F. Dal 1/1/2007 Fasce retributive mensili Aliquote da 0,00 a 1.250,00 23 da 1.250,01 a 2.333,33

Dettagli

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DATI IDENTIFICATIVI Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato

Dettagli

Periodico informativo n. 10/2011

Periodico informativo n. 10/2011 Periodico informativo n. 10/2011 Detrazione Irpef per figli Gentile cliente, con il presente elaborato - visto che il termine per la presentazione della dichiarazione di spettanza per usufruire delle detrazioni

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

NOVITA IRPEF ANNO 2008 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA

NOVITA IRPEF ANNO 2008 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA NOVITA IRPEF ANNO 2008 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA Novità 2008 Le principali novità fiscali per il 2008 che riguardano i lavoratori dipendenti sono: Obbligo della richiesta annuale per le

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA CONTROLLATE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare

Dettagli

DICHIARAZIONE ANNUALE PER IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D IMPOSTA

DICHIARAZIONE ANNUALE PER IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D IMPOSTA Istituto Nazionale Previdenza Sociale ALLE DETRAZIONI D IMPOSTA (articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni) In base all art. 7, D.L. n. 70/2011 non è più obbligatorio

Dettagli

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 CERTIFICAZIONE UNICA 201 CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART., COMMI -ter e -quater DEL D.P.R. 22 LUGLIO 199, N. 322 RELATIVA ALL'ANNO 201 DATI ANAGRAFICI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO

Dettagli

ASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS

ASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS OGGETTO : AIUTI E AGEVOLAZIONI FISCALI EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS Il sistema tributario italiano prevede, per i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore di determinate

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE la comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE BYBLOS FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE

Dettagli

C.C. n. 51 del 26/11/2014

C.C. n. 51 del 26/11/2014 C.C. n. 51 del 26/11/2014 Oggetto: Applicazione Addizionale Comunale all IRPEF - Anno 2015. IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (così come modificato dalla legge n. 383/2001

Dettagli

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio

Dettagli

Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012

Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012 CIRCOLARE A.F. N. 20 del 10 Febbraio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Gestione separata, artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA (ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni)

DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA (ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni) Il/la sottoscritto/a: DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D IMPOSTA (ai sensi e per gli effetti dell art. 23 del D.P.R. 29/9/73 n. 600 e successive modificazioni) nato/a:... il.stato civile: celibe/nubile

Dettagli

30018-CLEF Prima Esercitazione (Irpef) TESTO E SOLUZIONI

30018-CLEF Prima Esercitazione (Irpef) TESTO E SOLUZIONI 30018-CLEF Prima Esercitazione (Irpef) TESTO E SOLUZIONI Esercizio 1 - IRPEF Il signor X, che vive solo e non ha figli, ha percepito, nel corso del 2008, i seguenti redditi: - Redditi da lavoro dipendente

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 MARZO 2008 Informativa n. 25 QUADRO C: MODALITÀ

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

Fiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014.

Fiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014. Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 146 21.05.2014 La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014 Quadro RL e RW Categoria: Unico Sottocategoria: Persone fisiche La proprietà o

Dettagli

Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga

Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga Circolare n. 12 del 17 luglio 2014 Compensazione bonus 80,00 euro erogati in busta paga INDICE 1 Premessa... 2 2 Disciplina prevista dal testo originario del DL 66/2014... 2 2.1 Utilizzo delle ritenute

Dettagli

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico)

I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) I. ASPETTI G ENERALI DELLA TASSAZIONE DEI MEDICI (Le principali imposte cui è soggetto un medico) Vediamo innanzi tutto quali sono le imposte a cui è soggetto il medico. I.A Imposte sui redditi I.A.1 IRPEF

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2013 IN BASE AL MOD. CUD 2013

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2013 IN BASE AL MOD. CUD 2013 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2013 IN BASE AL MOD. CUD 2013 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel 730: Reddito lavoro dipendente Punto

Dettagli

AUTOCERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO Il Sottoscritto (dichiarante) Cognome: Nome: Nata/o

Dettagli

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale

Dettagli

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista 730/2015 quadro E: novità per la detrazione delle spese elededuzionidalreddito Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO Il Quadro E del Mod. 730 deve essere utilizzato

Dettagli

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS

AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI E IMPRESE COME DONARE ALL ASSOCIAZIONE CUORE AMICO FRATERNITÀ ONLUS 2 Agevolazioni fiscali per privati e imprese Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Il presente documento annulla e sostituisce integralmente

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1070 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Giugno 2015) - 1 - Le note che seguono sono una libera e parziale sintesi NON SOSTITUTIVA

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l

Dettagli

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE Circolare 20 del 29 luglio 2015 School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE 1 Premessa... 2 2 Credito d imposta per le erogazioni liberali agli istituti

Dettagli

Il risultato della dichiarazione dei redditi

Il risultato della dichiarazione dei redditi Il risultato della dichiarazione dei redditi Capitolo 12 12.1 CONCETTI GENERALI 12.2 IRPEF : CALCOLO IMPOSTA LORDA 12.3 IRPEF : DALL IMPOSTA LORDA ALL IMPOSTA NETTA : LE DETRAZIONI 12.4 IRPEF : DALL IMPOSTA

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

LIUC-Facoltà di Economia Corso di Scienza delle Finanze I Esercitazione: testo e soluzioni A.A. 2008-2009

LIUC-Facoltà di Economia Corso di Scienza delle Finanze I Esercitazione: testo e soluzioni A.A. 2008-2009 LIUC-Facoltà di Economia Corso di Scienza delle Finanze I Esercitazione: testo e soluzioni A.A. 2008-2009 Esercizio 1 Il sig. A, senza figli e sposato con la signora B la quale non percepisce alcun tipo

Dettagli

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015 Bonus prima casa: i chiarimenti sul riacquisto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/e del 24.04.2015,

Dettagli