Autorità Nazionale Anticorruzione
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- Eleonora Mora
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1 Regolamento concernente l accesso ai documenti formati o detenuti dall Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 L AUTORITA Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, l articolo 1, commi da 1 a 3, riguardanti le competenze attribuite alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, poi denominata Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l articolo 23 che stabilisce che il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti; Visto l art. 8 del d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi ; Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza negli uffici giudiziari e, in particolare, l articolo 19 che ha disposto il trasferimento all Autorità nazionale anticorruzione dei compiti e delle funzioni svolti dall Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P), nonché delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all articolo 1, commi 4, 5 e 8 della legge 190/2012 e all articolo 48 del l. lgs. 33/2013; Considerate le ulteriori competenze attribuite al Presidente dell Autorità ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 37 del d.l. 90/2014, in materia di alta sorveglianza sulle opere dell evento EXPO Milano 2015, di segnalazione dei dipendenti pubblici che denunciano illeciti, di misure straordinarie per la gestione temporanea di imprese nel corso di esecuzione del contratto di appalto e di varianti in corso d opera; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e in particolare l art. 213 riguardante i poteri e le competenze dell Autorità;
2 Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante il Codice del processo amministrativo e, in particolare, l articolo 133 in materia di giurisdizione esclusiva; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, gli articoli 59 e 60 in ordine all accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante l utilizzo della posta elettronica certificata; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante Codice dell amministrazione digitale ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23- bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 ; Ritenuto opportuno adottare un Regolamento volto a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Autorità di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990; il seguente Regolamento Articolo 1 - Definizioni EMANA 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) «Autorità», l ; b) «Consiglio», il Presidente e i Componenti del Consiglio dell Autorità; c) «responsabile del procedimento», il dirigente dell ufficio competente a predisporre l atto conclusivo del procedimento o a svolgere l istruttoria, ovvero a detenerlo stabilmente; d) «diritto di accesso» ai sensi dell art. 22 della legge 241/1990, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; e) per «interessati» tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; f) «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; g) «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall Autorità ;
3 h) «sito istituzionale», il sito internet dell Autorità raggiungibile all'indirizzo i) «documento informatico», la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti; j) «posta elettronica certificata», ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l invio e la consegna di documenti informatici; k) «dati sensibili», i dati personali individuati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; l) «dati giudiziari», i dati personali individuati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; m) «legge», la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni; n) «regolamento», il d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184 e l art. 8 del d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352, anche in relazione a quanto previsto dall art. 15, comma 2, del medesimo d.p.r. n Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di favorire la partecipazione all attività amministrativa e di assicurarne l imparzialità e la trasparenza. Articolo 3 Principi generali in materia di accesso 1. L accesso agli atti ed ai provvedimenti formati dall Autorità o dalla stessa stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l accesso. 2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti. 3. L Autorità non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso. 4. L acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell art. 22 co. 5 della l. 241/1990. Articolo 4 - Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell Ufficio competente per materia.
4 2. Il dirigente può individuare, all interno dell Ufficio, un funzionario, con il ruolo di responsabile dell istruttoria, competente per lo svolgimento dell istruttoria relativa ai singoli procedimenti. Articolo 5 - Accesso informale 1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, ove l atto sia chiaramente ascrivibile ad un ufficio, ovvero al Segretario Generale, che individua l ufficio competente ad evadere la richiesta, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato. 2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui si chiede l accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione e comprovare l interesse diretto, concreto ed attuale connesso all oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. 4. Dell avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione. 5. Qualora l ufficio competente, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso. Articolo 6 - Accesso formale 1. La richiesta di accesso formale, indirizzata ai soggetti indicati dal precedente articolo 5 comma 1, può essere presentata di persona all ufficio protocollo, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito dell Autorità, per via postale, utilizzando l apposito modulo allegato al presente Regolamento. 2. Nell istanza l interessato deve: a) dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi; b) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere; c) specificare in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse diretto, concreto e attuale; d) precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso; e) apporre data e sottoscrizione. 3. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge per il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione al protocollo dell Autorità.
5 4. Qualora l istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata. Articolo 7 - Controinteressati 1. Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso. 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, accertata l avvenuta ricezione della comunicazione, il responsabile del procedimento istruisce la richiesta. 3. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, n Articolo 8 - Accoglimento e rifiuto della richiesta 1. Entro trenta giorni dalla presentazione dell istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il responsabile del procedimento decide sull istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al richiedente. 2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 1, la domanda d'accesso si intende respinta. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona e l ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso. 3. L accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell accesso sono ammessi i rimedi di cui all art. 25 della legge. Articolo 9 - Modalità di accesso 1. Il diritto di accesso può venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del richiedente o del delegato, alla presenza del Responsabile del procedimento o di
6 persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento. 2. L accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nel presente Regolamento. 3. L accesso ai documenti può essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l esigenza di differire o escludere l accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il responsabile del procedimento o suo delegato provvede altresì a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti. 4. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo. 5. L esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e della quota fissa di ricerca determinato dall Autorità e dell imposta di bollo, ove l interessato richieda copia autenticata. 6. Qualora l istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l invio dei documenti informatici all indirizzo di posta elettronica dal quale proviene la richiesta, previa corresponsione della sola quota fissa di ricerca. Si applicano le disposizioni di cui al capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del d.p.c.m. 13 novembre 2014, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dati personali contenuta nel d. lgs. 196/2003. Art Differimento dell istanza di accesso 1. Il responsabile del procedimento può differire l accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi: a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di vigilanza o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all esigenza di non pregiudicare l attività dell Autorità; b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e in particolare all art. 53 del d.lgs. 50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara; c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente; nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti prima dell effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli stessi; d) richiesta di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale; e) per le segnalazioni, gli atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.
7 Articolo 11 - Documenti esclusi dall accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese. 1. In relazione all esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratti all accesso, salvo quanto previsto dall art. 24, co. 7 della legge: a) documentazione matricolare, rapporti informativi, note caratteristiche, accertamenti medico-legali, documenti relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche, documentazione riguardante il trattamento economico individuale, relativi al personale anche in quiescenza dell Autorità; b) documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative, arbitrali e l istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; c) documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi nell ambito di procedimenti selettivi; d) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza; e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative; f) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa. 2. Per quanto riguarda l istanza di accesso a segnalazioni o denunce di inadempimenti o violazioni nell espletamento di attività nei settori soggetti alla vigilanza dell Autorità, qualora il segnalante, controinteressato, motivi il proprio interesse a non essere identificato, l accesso è escluso limitatamente alla parte che consente l identificazione del soggetto segnalante. 3. Sono in ogni caso sottratte all accesso le segnalazioni ex art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art.1, co. 51. L identità del dipendente è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatte salve la non opponibilità dell anonimato nei casi previsti dalla legge e la configurabilità della responsabilità per calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell art cod. civ. Articolo 12 - Documenti esclusi dall accesso per motivi inerenti la sicurezza e le relazioni internazionali. 1. In relazione all esigenza di salvaguardare la sicurezza, sono esclusi dall accesso, i documenti: a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della 24 ottobre 1977, n. 801, o di altro segreto o divieto di divulgazione previsti dall articolo 24 della legge e dall art. 8 del regolamento o da altra normativa vigente, anche in relazione ai rapporti dell Autorità con organi costituzionali o
8 di rilievo costituzionale o sottratti all'accesso dalla pubblica amministrazione che li abbia formati; b) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell Autorità; c) concernenti l organizzazione e il funzionamento dei servizi di sicurezza nell ambito dell Autorità in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti italiani o stranieri; d) riguardanti i procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza del personale dell Autorità. 2. Sono, inoltre, esclusi dall'accesso i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, ed in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra l'autorità e le istituzioni dell'unione europea, nonché tra l'autorità ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di visite, dei quali non sia autorizzata o prevista la divulgazione. Articolo 13 - Documenti esclusi dall accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell Autorità 1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all accesso, salvo quanto previsto dall art. 24, co. 7, della legge, le seguenti categorie di documenti: a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti; b) annotazioni, appunti e bozze preliminari; c) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall Autorità e siano in questi ultimi richiamati; d) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell Autorità nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale; e) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo puramente interno; f) convenzioni o accordi tra l Autorità ed altre pubbliche amministrazioni, per i quali non vi sia l autorizzazione dell altra amministrazione alla divulgazione; g) i documenti inerenti l'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali. Articolo 14 - Comunicazioni 1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica certificata.
9 2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo pec, le comunicazioni possono essere effettuate mediante: a) posta elettronica; b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; c) consegna a mano contro ricevuta. Articolo 15 Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti in materia di accesso adottati dall AVCP con delibera del 10 settembre 2008 e dalla CIVIT con delibera del 1 ottobre Così deliberato dal Consiglio nell adunanza del 31 maggio Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2016 Il Segretario, Maria Esposito Allegato n. 1 Istanza di accesso ai documenti amministrativi Allegato n. 2 Richiesta di copia di documenti amministrativi Il Presidente Raffaele Cantone
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