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1 1 Impianti di Climatizzazione e Condizionamento NORMATIVE E VERIFICHE PER GLI IMPIANTI

2 2 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia In Italia, fino al 1991, il contenimento dei consumi energetici negli edifici era stato regolamentato dalla legge n. 373 del 30 aprile 1976 e dai relativi decreti di attuazione. E una Legge Quadro composta da due parti: TITOLO I (artt. 1-24): Norme in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili ; TITOLO II (artt ): Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

3 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Contenuti principali: 1. Suddivisione del territorio nazionale in sei zone climatiche (A, B, C, D, E, F) in base al numero crescente dei gradi giorno (GG); 2. Classificazione degli edifici in funzione della loro destinazione d uso (classi E1-E8). Gradi giorno: somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell ambiente interno, convenzionalmente fissata in 20 C, e la temperatura esterna media giornaliera. 3

4 4 Zona Gradi Giorno A < 600 B C D E F > 3000 Zone climatiche e relativo intervallo di Gradi Giorno

5 5 DPR D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Classificazione degli edifici in funzione della loro destinazione d uso (classi E1-E8). E1 E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili E.6 Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili E7 E.7 Edifici i adibiti ad attività ità scolastiche a tutti tti i livelli lli e assimilabili il E8 E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili Valori massimi della temperatura interna durante il periodo di classi E1 E C funzionamento dell impianto di classe E C climatizzazione invernale:

6 6 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Limiti di esercizio degli impianti termici a seconda della zona di appartenenza. Zona Climatica GG Ore giornaliere Periodo di esercizio A < dicembre - 15 marzo B dicembre al 31 marzo C novembre al 31 marzo D novembre al 15 aprile E ottobre al 15 aprile F > 3000 nessuna lim. nessuna limitazione

7 7 Principali verifiche imposte dal DPR 412/93 (prima dell entrata in vigore dei D.Lgs. 192/05 311/06) requisiti, limiti di rendimento e dimensionamento degli impianti termici rendimento minimo dei generatori di calore; prescrizioni relative alla termoregolazione e contabilizzazione del calore; valori limite del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale FEN < FEN reale lim prescrizioni sull esercizio e manutenzione e degli impianti termici e relativi controlli; impianti termici con potenza nominale < 35 kw: libretto di impianto; impianti con potenza nominale 35 kw: libretto di centrale. Sostituite dalle verifiche imposte dai nuovi Decreti legislativi

8 8 Contesto Europeo - Direttiva 2002/91/CE Direttiva EPDB Energy Performance Building Directive, il cui scopo è quello di giungere all individuazione di misure per una maggiore efficienza energetica degli edifici, che portino alla diminuzione di circa il 22% dei consumi energetici comunitari entro il 2010, che riportati in termini numerici, equivale ad un risparmio di energia primaria pari a 55 Mtep e ad una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 100 milioni di tonnellate. La Direttiva comunitaria richiede di comprendere nello schema di calcolo del fabbisogno energetico degli edifici: l impiego di fonti di energia rinnovabili oltre alle caratteristiche architettoniche; di analizzare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi; di indicare il valore delle emissioni di CO 2 ; di non contravvenire all applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica; altre prescrizioni relative all uso, alla qualità, alla funzione degli edifici.

9 9 Recepimento della 2002/91/CE Decreto legislativo 19/08/05 n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia

10 10 D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Contenuti principali: Metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; Prestazione energetica: quantità annua di energia effettivamente consumata per soddisfare i fabbisogni connessi ad un uso standard dell edificio, comprendendo: la climatizzazione invernale ed estiva; la preparazione dell acqua calda per usi igienicii i i sanitari; i la ventilazione; l illuminazione illuminazione. viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto di: coibentazione; caratteristiche tecniche e di istallazione; progettazione e posizione dell edificio; aspetti climatici e di esposizione al sole; influenza delle strutture tt adiacenti; altri fattori che influenzano il fabbisogno energetico.

11 11 D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Contenuti ti principali: i Applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; Criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; Ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; a ione Criteri per garantire la qualificazione e indipendenza degli esperti incaricati; Promozione dell uso razionale dell energia attraverso informazione e sensibilizzazione degli utenti finali, aggiornamento degli operatori del settore.

12 12 Principali verifiche imposte dai D.Lgs. 192/05-311/06 (Allegato I) 1. INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Consumo di energia primaria totale per la climatizzazione invernale EP < [kwh/m 2 anno] oppure [kwh/m 3 anno] i EP i lim EP i lim in funzione della: i lim Allegato C zona climatica rapporto S/V

13 EP i lim : edifici i classe E1, esclusi conventi, case di pena e caserme Rapporto di forma dell edificio S/V Attuale [kwh/m 2 anno] Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, , Rapporto di forma dell edificio S/V Dal 1 gennaio 2008 [kwh/m 2 anno] Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, , Rapporto di forma dell edificio S/V Dal 1 gennaio 2010 [kwh/m 2 anno] Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, ,

14 EP tti i 3 i lim : tutti gli altri edifici N.B.: valori in [kwh/m 3 anno] Rapporto di forma dell edificio S/V Attuale [kwh/m 3 anno] Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, , Rapporto di forma dell edificio S/V Dal 1 gennaio 2008 [kwh/m 3 anno] Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, , Rapporto di forma dell edificio S/V Dal 1 gennaio 2010 [kwh/m 3 anno] Zona climatica A B C D E F fino a 600 GG da 601 GG a 900 GG da 901 GG a 1400 GG da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG 0, ,

15 15 Principali verifiche imposte dai D.Lgs. 192/05-311/06 (Allegato I) 2. RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE edifici di nuova costruzione; ampliamenti con incremento di volume > 20%; P n <1000 kw: η g ( log P n )% ristrutturazioni integrali degli elementi d involucro e demolizioni e ricostruzioni in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m 2. P n 1000 kw: η g 74% nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; P n <1000 kw: η g ( log P n )% sostituzione di generatori di calore. P n 1000 kw: η g 84%

16 16 Principali verifiche imposte dai D.Lgs. 192/05-311/06 (Allegato I) 3. VERIFICA DELLE TRASMITTANZE U valori Allegato C + 30% [W/m 2 K] strutture opache verticali; La verifica riguarda: strutture opache orizzontali; chiusure trasparenti; vetri.

17 17 Zona Climatica Vl Valori iallegato C Strutture opache verticali [W/m 2 K] Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F Zona Climatica Coperture [W/m 2 K] Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F

18 18 Vl Valori iallegato C Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l esterno [W/m 2 K] Zona Climatica Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F Zona Climatica Chiusure trasparenti [W/m 2 K] Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F

19 19 Vl Valori iallegato C Zona Climatica Vetri [W/m 2 K] Dal 1 gennaio 2006 Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2010 A B C D E F

20 20 Principali verifiche imposte dai D.Lgs. 192/05-311/06 (Allegato I) 4. VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI OPACHE (verticali, orizzontali e inclinate) Nuova costruzione o ristrutturazione di edifici in località il cui valore medio mensile dell irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione risulti: I m,s 290 W/m 2 M s 230 kg/m 2 (ad esclusione della zona F e degli edifici di categoria E6 ed E8)

21 21 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Attestato di certificazione energetica Documento,, redatto nel rispetto delle norme contenute nelle Linee Guida Nazionali, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell edificio. Consente di conoscere il consumo standard dell edificio e di fornire una prima indicazione sulla necessità di prevedere interventidirisparmio energetico.

22 22 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Attestato di certificazione energetica Obbligatorio, a cura del costruttore, per tutti gli edifici di nuova costruzione Le categorie escluse sono: gli immobili classificati come beni culturali e del paesaggio; i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 50 m 2.

23 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Attestato di certificazione energetica Obbligatorietà Dal 1 luglio 2007 Dal 1 luglio 2008 Dal 1 luglio 2009 Dal 1 gennaio 2007 Dal 1 luglio li 2007 nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile per gli edifici con superficie utile > 1000 m 2 nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile con esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile anche < 1000 m 2 nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari per accedere a incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura correlati in qualsiasi modo ad interventi sull edificio, impianti o modalità d esercizio tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici, devono prevedere la predisposizione dell attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica 23

24 24 CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI D. LGS. 192/05 - D. LGS. 311/06 Attestato di certificazione energetica Validità 10 anni Deve essere aggiornato a seguito di ristrutturazioni che modifichino la prestazione energetica dell edificio o dell impianto. Negli edifici ad uso pubblico con superfici utili maggiori di 1000 m 2 deve essere affisso in un luogo facilmente visibile.

25 25 CERTIFICAZIONE ENERGETICA Vantaggi: Sensibilizzazione al problema energetico di tutti i soggetti coinvolti nel settore dell edilizia; Possibilità di confronto tra immobili che, pur dotati di caratteristiche estetiche simili, presentino differenti economie di gestione per la climatizzazione invernale; Trasparenza nel mercato degli immobili;

26 NUOVI SVILUPPI NORMATIVI: la CERTIFICAZIONE ENERGETICA Dlgs 192/05 - Attuazione della Direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. DLgs 311/06 - Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/05 DLgs 115/08 - Attuazione della Direttiva europea 2006/32/CE il decreto legislativo affronta diversi argomenti tra cui: la definizione di scomputi volumetrici per edifici efficienti il ruolo dei certificatori t i energetici i in attesa della pubblicazione i delle Linee Guida Nazionali Legge 133/08 - Stralci dei passaggi di legge sulla Certificazione i energetica La manovra aeconomica o ca estiva recante "disposizioni o urgenti per lo sviluppo economico, o co, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" t i all'art.35 abroga 4 passaggi del DLgs 192/05 sull'obbligo di allegazione dell'ace agli atti notarili. DPR 59/09 attuativo al DLgs 192/05 - introduce il nuovo quadro di disposizioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni transitorie dell Allegato I del DLgs. 311/06. Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica - Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009 (G.U. n. 158 del 10 luglio). Il decreto è in vigore dal 25 luglio

27 27 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. i Introduce disposizioni obbligatorie che sostituiscono le indicazioni transitorie del D.Lgs. 192/05-311/06 Allegato I In vigore dal 25 giugno 2009

28 28 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impianti relativamente a: climatizzazione i invernale (come D.Lgs. 192/05); climatizzazione estiva (principale novità); preparazione p di acqua calda sanitaria; illuminazione artificiale di edifici del terziario.

29 29 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 In base al tipo di intervento esistono 3 diversi livelli di applicazione: applicazione integrale a tutto l edificio; applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento; applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi, nel caso di interventi su edifici esistenti.

30 30 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Metodologie di calcolo Si adottano le norme tecniche nazionali ad oggi disponibili: UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione i invernale eper la produzione di acqua calda sanitaria. UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva

31 31 D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Software di calcolo Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie descritte dalle UNI/TS devono garantire uno scostamento massimo di ±5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal Comitato termotecnico italiano (CTI). La garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CTI o dall'ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

32 32 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL INVOLUCRO EDILIZIO EP e,invol rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio edificio (calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS ) e: la superficie utile, per gli edifici residenziali; il volume, per gli edifici con altre destinazioni d'uso.

33 33 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL INVOLUCRO EDILIZIO EP e,invol < EP e,invol limite Per gli edifici residenziali di cui alla classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme EP e,invol limite vale: 40 kwh/m 2 anno nelle zone climatiche A e B; 30 kwh/m 2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

34 34 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL RAFFRESCAMENTO ESTIVO DELL INVOLUCRO EDILIZIO EP e,invol < EP e,invol limite Per tutti gli altri edifici EP e,invol limite vale: 14 kwh/m 3 anno nelle zone climatiche A e B; 10 kwh/m 3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

35 35 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 VERIFICA DELLE TRASMITTANZE Per tutte le tipologie di edifici in cui è prevista l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede progettuale si procede alla verifica delle trasmittanze termiche delle strutture edilizie (opache e trasparenti) che delimitano l'edificio verso l'esterno lesterno o verso vani non riscaldati (limiti D.Lgs 192/95, Allegato C).

36 36 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Novità rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 LIMITI PIÙ RESTRITTIVI PER GLI EDIFICI PUBBLICI In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico devono essere rispettate le seguenti disposizioni: i valori limite dell EPi e delle trasmittanze sono ridotti del 10%; il valore limite del rendimento globale medio stagionale è calcolato con la formula ( log P n )%; i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima ultima fosse prevista.

37 37 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Modifiche rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE In tutti i casi in cui è prevista la verifica del rendimento globale medio stagionale esso deve essere pari a: P n <1000 kw: η g ( log P n )% P n 1000 kw: η g 84%

38 38 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Modifiche rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 Trasmittanza termica periodica Y [W/m 2 K] IE Parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.

39 39 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Modifiche rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI Nuova costruzione o ristrutturazione di edifici in località il cui valore medio mensile dell irradianza di sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione risulti: OPACHE VERTICALI M 2 s 230 kg/m o in alternativa Y 2 IE < 0,12 W/m 2 K I m,s 290 W/m (ad esclusione della zona F, degli edifici di categoria E5, E6, E7 ed E8 e delle pareti nei quadranti Nord-Ovest/Nord/Nord-Est)

40 40 Verifiche imposte da D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Modifiche rispetto a D.Lgs. 192/05-311/06 VERIFICA DELLA MASSA SUPERFICIALE DELLE PARETI OPACHE ORIZZONTALI ED INCLINATE Nuova costruzione o ristrutturazione di edifici in località il cui valore medio mensile dell irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione risulti: il d ll i di l Y IE < 0,20 W/m 2 K K I 2 m,s 290 W/m (ad esclusione della zona F e degli edifici di categoria E5, E6, E7 ed E8)

41 41 Condizioni estive Parametri di valutazione: fattore di attenuazione fa (decrement factor) il fattore di sfasamento dell onda d termica φa (time shift of the periodic thermal transmittance).

42 42 Condizioni estive Il primo (fa) definisce il rapporto tra la trasmittanza termica periodica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie U; il prodotto di fa x U fornisce pertanto la trasmittanza termica dinamica (Y12), ovvero il parametro che definisce la trasmittanza delle strutture in regime variabile. Il secondo parametro (φa) rappresenta il ritardo (in ore) che esiste fra l oscillazione del flusso termico che passa attraverso la superficie interna della parete e l oscillazione i della temperaturat nella superficie i esterna. Si calcolano con la norma UNI EN ISO Esse dipendono dalle proprietà termofisiche di ciascuna parete opaca che costituisce l involucro; in particolare, per ogni strato che costituisce la parete, da: spessore; conduttività termica; capacità termica specifica; Densità. In prima approssimazione i se aumentano, aumenta anche lo sfasamento

43 Requisiti energetici degli edifici 1/4 43

44 Requisiti energetici degli edifici 2/4 44

45 Requisiti energetici degli edifici 3/4 45

46 Requisiti energetici degli edifici 4/4 46

47 Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica - Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2009 Per le Regioni o Province autonome che hanno una loro legislazione la procedura di certificazione energetica in vigore resta quella locale; le eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovranno avvicinarsi i i gradualmente a quelle presenti nel decreto DM 26/06/2009. Elementi essenziali riportati nell art art. 4 del decreto. A. l attestato di certificazione dovrà contenere l efficienza energetica dell edificio, i valori a norma di legge, di riferimento e le classi prestazionali nonché suggerimenti per interventi ti migliorativi i economicamente convenienti; B. si dovrà tenere conto delle norme tecniche vigenti; C. presentare metodologie di calcolo anche semplificate finalizzate a minimizzare i i gli oneri acarico dell utente, t pero che tengano conto delle norme di riferimento D. i requisiti professionali e i criteri di qualificazione e indipendenza dei soggetti certificatori; E. la validità temporale; F. l aggiornamento obbligatorio dell attestato di certificazione energetica. 47

48 48 L articolo 6 definisce la validità dell attestato di certificazione in 10 anni purché siano rispettate tutte le prescrizioni normative vigenti e le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli sull impianto di climatizzazione. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni l attestato perde efficacia il 31 Dicembre dell anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenzaa non rispettata. I libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all attestato di certificazione energetica. L attestato deve essere aggiornato: 1. nel caso di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell immobile; 2. nel caso di installazione di impianti con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai precedenti; 3. nel caso di interventi di ristrutturazione impiantistica, sostituzione di componenti o apparecchi che riducano la prestazione energetica dell edificio; 4. facoltativo in tutti gli altri casi.

49 49 CAMPO DI APPLICAZIONE Vale per tutte le categorie di edifici definiti dal DPR 412/93 indipendentemente dalla presenza di impianti. Sono esclusi: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a copertura di impianti sportivi. Nel caso di edifici con diverse destinazioni d uso in cui non è possibile suddividere le zone termiche l edificio è valutato in base alla destinazione d uso dusoprevalente.

50 50 INDICATORE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

51 51 METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA Metodo calcolato di progetto Edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni totali e demolizioni e ricostruzioni Dati di ingresso del progetto energetico dell edificio edificio ed esecuzione del calcolo in conformità con le norme ufficiali di riferimento UNI/TS Metodo di calcolo da rilievo sull edificio Edifici esistenti Dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull edificio esistente. i. rilievo, anche strumentale, sull edificio e/o sui dispositivi impiantistici ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata t da banche dati oabachi nazionali, regionali o locali li (software DOCET); iii. sulla base dei principali dati, tipologici, geometrici ed impiantistici (Metodo semplificato e UNI TS 11300).

52 52 METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

53 53 SOFTWARE DI CALCOLO

54 CERTIFICAZIONE SINGOLI APPARTAMENTI 1. con impianti termici autonomi o contabilizzazione del calore si prevede un certificato per appartamento determinato con l utilizzo del rapporto di forma proprio dell appartamento; 2. con impianti centralizzati privi di regolazione o contabilizzazione del calore l indice è ricavabile tenendo conto dell indice di prestazione dell intero edificio i ripartito in base alle tabelle millesimali i li del riscaldamento; 3. in presenza di impianto centralizzato e appartamenti che si distinguono per interventi di riqualificazione energetica o installazione di impianti di regolazione, si procede come nel caso dell impianto autonomo considerando i parametri di rendimento dell impianto comune. 54

55 1 PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DIAGNOSI finalizzata alla determinazione i della prestazione energetica dell immobile e all individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti, da cui: a. reperimento dei dati di ingresso, caratteristiche ti climatiche della località, lità caratteristiche dell utenza utenza, uso energetico dell edificio delledificio e specifiche del sistema edificio-impianti b. determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia, relativamente t a tuttitti gli usi energetici, i espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali; c. individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici i eai tempi di ritorno degli investimenti necessari. 2 CLASSIFICAZIONE DELL EDIFICIO in funzione degli indici di prestazione energetica e confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati. 55

56 56 3 La certificazione va richiesta, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, o dal proprietario o detentore dell immobile, ai Soggetti certificatori. Entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell ACE, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Le condizioni e le modalità con cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di un unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo attestato. Per gli edifici di S utile 1000 m 2 il proprietario dell edificio può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: - l edificio e di classe energetica G; - i costi per la gestione energetica dell edificio sono molto alti.

57 57 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

58 58 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA RESIDENZIALE S: espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati ti di impiantoi di riscaldamento) il volume riscaldato V; V: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. Per valori di S/V compresi nell intervallo 0,2-0,9 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella, si procede mediante interpolazione lineare.

59 59 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

60 60 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

61 61 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

62 62 CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EP i EP acs EP gl

63 FABBISOGNO ESTIVO Nella valutazione dell indice di prestazione energetica estiva attualmente non si tiene conto dell impianto e quindi non si parla di energia primaria ma solo di energia richiesta dall involucro per mantenere le condizioni di comfort estivo (26 C). Tale valutazione è facoltativa ti nella certificazione i di singole unita immobiliari i ad uso residenziale i di S utile <200 m 2 che utilizzano il metodo semplificato per la valutazione dell indice di prestazione energetica invernale. A tali unita verrà attribuita una qualità prestazionale estiva pari al livello V. 63

64 64 FABBISOGNO ESTIVO Metodo basato su parametri qualitativi Edifici esistenti con S 2 utile <1000 m è possibile fare una valutazione della qualità termica estiva dell involucro in base alle caratteristiche dinamiche dello stesso: sfasamento e attenuazione dell onda termica. Nel caso che i valori non rientrino coerentemente nella stessa categoria prevale il valore dello sfasamento. Sulla base dei valori assunti per questi parametri si ha la seguente classificazione i valida per tuttett le destinazioni i i d uso:

65 SOGGETTI CERTIFICATORI In assenza del terzo decreto di attuazione del DLgs 192/05 che definisca i requisiti professionali e i criteri di accreditamento, laddove non ci siano specifiche regionali, debba essere applicata la normativa nazionale, in particolare il comma 6 dell art. 18 del DLgs n. 115 del 30 maggio TECNICO ABILITATO ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione o e relativa a alla a progettazione o e di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. 65

66 66 SOGGETTI CERTIFICATORI Ai soli finii della certificazione i energetica, sono tecnici i abilitati ti anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, abilitati dalle amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. Ai fini di assicurare l indipendenze ed imparzialità di giudizio i tecnici abilitati all atto della sottoscrizione i dell ACE dichiarano: a. Edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa essa attraverso a il non coinvolgimento o diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b. Edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

67 67 La Relazione Tecnica deve essere redatta come da Allegato E del DLgs 192/2005 modificato dal 311/2006. Il metodo di calcolo è quello previsto dall'allegato B del DM 26/06/2009 (Linee Guida Nazionali) e dalle UNITS 11300

68 68 MODELLI NAZIONALI DI AQE e ACE AQE ACE Svolge il ruolo di strumento di controllo per il rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni. (art. 8 comma 2) Svolge il ruolo di strumento t di informazione dell acquirente o conduttore (art. 6 commi 3 e 4 ) circa la prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici. ALLLEGATO 5 delle LINEE GUIDA NAZIONALI - DM 26/06/2009 ALLLEGATO 6 delle LINEE GUIDA NAZIONALI - DM 26/06/2009

69 69 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

70 70 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

71 71 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

72 72 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

73 73 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

74 74 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

75 75 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

76 76 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

77 77 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09 TERNI: 278 W/m 2 PERUGIA: 295 W/m 2

78 78 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

79 79 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09 Schermature solari. Sistemi che, applicati all'esterno o all interno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. Sistemi filtranti. Pellicole polimeriche autoadesive applicabili internamente o esternamente sul vetro, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.

80 80 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

81 81 VERIFICHE DA RISPETTARE DPR 59/09

82 Attestato di Qualificazione Energetica 82

83 Attestato di Qualificazione Energetica 83

84 Attestato di Certificazione Energetica 84

85 Attestato di Certificazione Energetica 85

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