COMUNE DI RIPATRANSONE Provincia di Ascoli Piceno

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1 COMUNE DI RIPATRANSONE Provincia di Ascoli Piceno DELIBERA DEL CC n 12 del PREMESSO che: Il Responsabile Area Tecnica Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio - la Regione Marche ha approvato la Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"; - tale legge, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 96 del 15/10/2009 troverà piena applicazione a far data dal 30 novembre 2009; - la norma è stata emanata con l obiettivo di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell attività edilizia diretta all ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell efficienza energetica; - la Giunta Regionale con Delibera n del 24/11/2009 ha predisposto un atto d indirizzo concernente: Interpretazione ed applicazione della L.R. n. 22/2009 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)"; - il Consiglio Comunale con propria delibera n. 64 del 30/11/2009 ad oggetto: Attuazione dell art 4 comma 1 e dell art. 9 comma 1 indirizzi in ordine all attuazione della L.R. n. 22/2009 ha definito gli indirizzi in merito all applicazione di detta legge; - la Regione marche ha approvato la L.R. n. 19 del 21/12/2010 recante: Modifiche alla L.R. n. 22/2009 Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" - la stessa è stata pubblicata sul B.U.R. Marche n. 114 del 30/12/2010; RICORDATO che ai Comuni in relazione agli artt 4 e 9 della suddetta legge regionale, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possono: - limitarne l applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale; - introdurre ulteriori deroghe ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali; VALUTATO inoltre che per dare concreta ed efficace attuazione alla

2 norma regionale è necessario altresì che i Comuni: - provvedano ad organizzare la propria struttura in modo da gestire, nella piena efficienza, i procedimenti relativi alle istanze dei soggetti interessati (Permessi di Costruire, accordi di programma con gli ERAP, Piani di Recupero, Piani delle alienazioni e valorizzazioni di cui all articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112); - forniscano una chiara indicazione in merito alle modalità di reperimento delle superfici a standard di cui al D.M. 1444/1968, nonché in merito alle modalità di individuazione del loro valore; CONSIDERATO che si rende necessario, in base alla specificità del territorio di Ripatransone, all edificazione in atto, alle densità edilizie riscontrate, all esigenza di tutelare in modo adeguato il territorio comunale, apportare alcune integrazioni al dettato della L.R. n. 22/2009 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 19/2010, sia nei riguardi delle zone del territorio da escludere dall applicazione della stessa legge, sia nei riguardi delle deroghe ai parametri urbanistico - edilizi da introdurre per rendere più efficace l applicabilità della legge; VISTE: -la Legge 17 agosto 1942, n Legge urbanistica modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187, 1 giugno 1971, n. 291 e 22 ottobre 1971, n. 865; -la Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 Legge urbanistica regionale modificata ed integrata; -la Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 così come modificata dalla Legge Regionale 21 dicembre 2010 n. 19; -il vigente P.R.G. comunale adeguato al P.P.A.R.; PROPONE di confermare ed integrare quanto deliberato con proprio atto n. 64 del 30/11/2009 come di seguito riportato: 1) di prendere atto che è stata approvato, da parte della Giunta Regionale, con delibera n del 24/11/2009 ad oggetto Interpretazione ed applicazione della Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)" un atto di indirizzo della presente legge regionale al fine di chiarire alcuni aspetti critici della stessa; 2) di dare atto che la Giunta Comunale, ai sensi dell articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in conformità con quanto espressamente previsto dall articolo 5 comma 4 della Legge Regionale n. 22/2009 e s.m.i., potrà provvedere alla determinazione di misure organizzative straordinarie della struttura degli Uffici e dei Servizi, implementando la necessaria dotazione organica avvalendosi di professionalità interne o di professionalità esterne all Ente, secondo il criterio di garantire la necessaria efficienza e efficacia

3 nella gestione dei procedimenti per il rilascio dei previsti titoli abilitanti l attività edilizia; 3) di autorizzare, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a porre in atto gli indirizzi di cui al punto precedente ai sensi dell articolo 5 della legge regionale n. 22/2009 e s.m.i., l aumento delle tariffe relative ai diritti di segreteria nella misura massima del 100%; 4) di integrare come segue, in relazione alle indicazioni di cui all articolo 9 comma primo della Legge Regionale n. 22/2009 così come modificata della Legge Regionale n. 19/2010, l elenco degli ambiti previsti dall articolo 4 comma 5 della legge all interno dei quali gli interventi non sono ammessi oppure sono subordinati a determinate condizioni: a) gli interventi non sono ammessi per gli immobili censiti nel vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R. quali manufatti extra-urbani d interesse storico (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del b) per tutti gli immobili residenziali siti in zona omogenea E (agricola) gli interventi potranno essere eseguiti presentando unitamente agli elaborati di progetto una scheda di censimento secondo quanto indicato nel P.T.C. vigente (in forma cartacea ed informatica) (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del c) gli interventi per tutti gli immobili siti in zona omogenea E (agricola) di ampliamento, demolizione e ricostruzione e di accorpamento, dovranno attenersi all elaborato n. 98 Metodologia progettuale per interventi nel paesaggio agrario del vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R. (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del d) gli interventi non sono ammessi nei Piani Attuativi in cui non sia ancora stata stipulata apposita convenzione urbanistica o con convenzione urbanistica scaduta (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del e) nei Piani Attuativi in cui sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica si dovranno certificare la realizzazione di almeno il 50% delle opere di urbanizzazione primaria (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del f) gli interventi non sono ammessi per gli immobili che al momento della presentazione della domanda non sia stato rilasciato il relativo condono edilizio per le opere abusive realizzate (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del g) soppresso h) per gli edifici non residenziali siti in zona omogenea E (agricola) l ampliamento che comporta anche l incremento dell altezza dell edificio dovrà essere contenuto nel rispetto della lett. c) dell art. 8 della L.R. n. 13/90 (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del i) gli interventi previsti dall art. 1 bis comma 3 non sono ammessi per quanto concerne la realizzazione di abbaini nelle zone omogenee A centro storico. j) Il comma 3 dell art 1 bis trova applicazione con la realizzazione di abbaini e lucernai che abbiano dimensione in funzione del reperimento della superficie minima di aeroilluminazione ammessi per i locali sottostanti e comunque con una superficie massima di 4 mq (calcolata in proiezione orizzontale) e una larghezza massima di 1,60 mt misurata sul fronte. Gli abbaini e i lucernai devono essere posizionati ad una distanza minima di 1,50 mt dalla linea di gronda e non devono essere più di uno sulla stessa falda di copertura. L aspetto architettonico deve comunque essere rapportato al tipo edilizio e all architettura dell edifico la Commissione Comunale per l Edilizia valuterà compiutamente la fattibilità dell intervento. Fatto salvo il

4 rispetto delle distanze imposte dal Codice Civile gli abbaini ed i lucernai potranno essere realizzati anche in deroga a distacchi dai confini, dai limiti di zona e dalle strade; k) gli interventi di cui all art. 1 comma 3 di ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale che comporta anche l incremento dell altezza quest ultima venga contenuta fino ad un massimo di mt. 3,00 rispetto a quella ammissibile prevista dagli strumenti urbanistici; l) In considerazione del particolare pregio e valore storico artistico del centro storico di Ripatransone l applicazione delle disposizioni previste dall art 2 comma 3 per la demolizione e ricostruzione di edifici realizzati successivamente al 1 gennaio 1950 vengono integrate dalla richiesta di piano particolareggiato di recupero anche in caso di sola demolizione e ricostruzione senza ampliamento. Si precisa inoltre che il rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche storiche e architettoniche degli altri edifici della zona come richiesto dalla norma regionale deve esplicitarsi all interno del progetto ponendo sia particolare attenzione all articolazione dei volumi e alle relazione dei caratteri che costituisco facciate adiacenti come marcapiani, linee di gronda, ritmi della aperture che all utilizzo di materiali consoni ai caratteri del centro storico; m) negli edifici condominali per lavori che interessano le parti comuni di tali edifici (art del Codice Civile) occorre preventivamente acquisire l assenso dell assemblea del condominio, tramite deliberazione da approvarsi nei modi stabiliti dal medesimo Codice Civile; 5) di determinare, ai sensi dell articolo 4 comma primo della Legge Regionale n. 22/2009 così come modificata dalla Legge Regionale n. 19/2010 ed in relazione alla specifica natura degli strumenti urbanistici comunali, che gli interventi sono altresì consentiti: a) è ammessa la deroga al rispetto della distanza dai confini dal lotto di proprietà per tutti gli edifici residenziali e non residenziali ad eccezione di quelli posti in zona omogenea agricola (E), fino al limite inderogabile stabilito dal Codice Civile (art. 873) e subordinatamente alla stipula di un accordo tra vicini confinanti tramite scrittura privata autenticata nei modi di legge o atto pubblico regolarmente trascritto nei registri immobiliari; b) per tutti gli edifici posti in zona omogenea (E) agricola è ammessa la deroga al rispetto della distanza dai confini dal lotto di proprietà fino a mt. 5,00; c) si conferma per tutti gli interventi il limite inderogabile di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti previsto dall art.9 comma 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; d) è ammesso per tutti i fabbricati posti in zona omogenea (E) agricola e ricadenti in ambito di tutela speciale (art. 6.2 lett. b delle N.T.A. del P:R.G. vigente) gli interventi previsti dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010. Qualora, nell ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione, si presenti la necessità di spostare un edificio che si trovi in zona omogenea (E) agricola compresa in un ambito di tutela speciale o in una zona franca (art. 6.2 lett. c delle N.T.A. del P:R.G. vigente), questo potrà essere ricostruito fino ad una distanza di 100 mt. dall area di sedime del preesistente edificio, purché non vada a ricadere in ambito di tutela integrale (art. 6.2 lett. a delle N.T.A. del P:R.G. vigente); e) per gli interventi di cui all art. 1 bis della L.R. n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010, è ammesso il recupero dei sottotetti che già

5 contribuisco al calcolo della volumetria esistente ai sensi dell art. 13 del vigente R.E.C. In particolare per il comma 1 l altezza media deve essere mt. 2,40 per tutta la parte del sottotetto ad uso abitativo e di mt. 2,20 per la parte del sottotetto destinata a spazi accessori e di servizio. Inoltre in merito all'applicazione dell'art.1 bis si intende per piano sottotetto la parte di solaio che può andare da un'altezza interna di 0,00 sino ad un altezza interna al colmo superiore a mt. 2,40 e comunque tale che la loro media sia di mt. 2,40 per le parti abitabili e di mt. 2,20 per le parti accessorie. Per il calcolo dell altezza media questa dovrà essere riferita a quella matematica f) per gli edifici che ricadono nelle zone di completamento residenziale (B), le altezze massime derivanti dall applicazione della presente legge regionale potranno raggiungere l altezza media degli edifici esistenti più elevati che superano l altezza massima prevista dallo strumento urbanistico vigente in un raggio di 100 mt.; 6) di individuare, per le finalità di cui all articolo 1 comma 8 della Legge Regionale n. 22/2009 così come modificata della Legge Regionale n. 19/2010 ed in relazione alla necessità di regolare il processo di riequilibrio della dotazione di aree ed attrezzature pubbliche in conseguenza della applicazione della norma regionale, il seguente schema procedimentale: a) il rilascio dei titoli abilitanti l attività edilizia di cui alla Legge Regionale n. 22/2009 deve essere sempre preceduto dalla monetizzazione delle aree a standard occorrenti, per una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quella di intervento, determinata secondo i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio, in riferimento al valore delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Ripatransone ai fini della determinazione dell imposta I.C.I. scaduta (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del b) a tal fine i richiedenti potranno corrispondere gli importi dovuti in una unica soluzione o mediante la rateizzazione degli stessi, disciplinata da atto d obbligo unilaterale, corrispondente alle scadenze fissate per il pagamento del contributo di costruzione (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del c) le risorse così determinate ed incassate dovranno essere allocate presso uno specifico capitolo di bilancio (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del d) alla scadenza del termine di cui all articolo 9 comma secondo della Legge Regionale n. 22/2009, dovrà essere predisposta una ricognizione complessiva dell incidenza della applicazione della stessa in termini di peso insediativo e determinata, anche in relazione alla dislocazione di tali volumetrie sul territorio, la corrispondente necessità quantitativa e qualitativa di standard aggiuntivi (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del e) gli immobili con procedimenti edilizi in corso, qualora ricorrano i presupposti potranno usufruire delle previsioni di legge non si applica la riduzione dei contributi dovuti sulla parte di volumetria già autorizzata (resta invariato rispetto alla D.C.C. n. 64 del f) per quanto riguarda i Piani di recupero introdotti dall art. 1 comma 6 della L.R. n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010, inerenti l accorpamento, in zona agricola, della volumetria degli accessori all edificio principale, si precisa che, trattandosi di piani ugualmente disciplinati dalla L. n. 457/78 gli stessi debbano avere durata quinquennale; 7) Di prendere atto che il Geom. Traini Simone è stato individuato quale responsabile del presente procedimento;

6 ================================================================= VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n Il Responsabile Area Tecnica Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio - Geom. Simone Traini- VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n Il Responsabile Ufficio Ragioneria - Dott.ssa Roberta Vannicola- ================================================================= IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A 1-Approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2-Nominare il Geom. Traini Simone, Responsabile Area Tecnica Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio, responsabile del procedimento ai sensi dell art. 4 della L.n.241/1990 e s.mi.; quindi stante l urgenza di provvedere Presenti n.11 Votanti n.11 Con votazione espressa per alzata di mano Unanime D E L I B E R A Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art.134,4 comma del TUEL n.267/2000. ================================================================

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