ALLEGATOB alla Dgr n del 27 luglio 2010 pag. 1/8
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1 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n del 27 luglio 2010 pag. 1/8 Direttiva per la presentazione e la realizzazione di interventi di formazione professionale per PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI ai sensi dell art. 3 del Decreto Ministeriale del 6 ottobre Riferimenti legislativi e normativi La presente Direttiva viene emanata nell ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni: a) L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro ; b) L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, Istituzione dell elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ; c) Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 113 del 21 gennaio 2005 L.R. 19/2002 Istituzione dell elenco regionale degli organismi di formazione accreditati. Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell istruttoria in caso di successione nell accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ; d) Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n del 26 maggio 2008 Integrazioni alla DGR n. 113/2005: L.R. 19/2002 Istituzione dell elenco regionale degli organismi di formazione accreditati. Mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell elenco regionale. Modalità di verifica. Disciplina dell istruttoria in caso di successione nell accreditamento e di variazione dei dati contenuti nell elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ; e) Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 47 del 26 ottobre 2004 di approvazione del Programma Triennale relativo al triennio ; f) D.G.R. n. 583 del 11 marzo 2008 Approvazione del piano Annuale degli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all occupazione. Art. 2, comma 4, L.R. 30 gennaio 1990, n. 10. Deliberazione n. 101/CR del 7 agosto 2007 ; g) Decreto del Ministero dell interno 6 ottobre 2009 Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ; h) Accordo della Conferenza Stato Regioni tra il Ministero dell Interno e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del , concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l iscrizione nell elenco di cui all articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 attuazione dell articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.
2 ALLEGATOB alla Dgr n del 27 luglio 2010 pag. 2/8 2. Obiettivi generali L Avviso è riferito alla progettazione di interventi formativi finalizzati al conseguimento di un attestato di frequenza con profitto per potersi iscrivere nell elenco istituito presso ciascuna Prefettura Ufficio territoriale del governo per svolgere l attività di Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi del DM 6 ottobre La formazione dell addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale. L addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell art 5 del D.M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di procedere alle seguenti attività: controlli preliminari, controlli all atto dell accesso del pubblico, controlli all interno del locale. 3. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti Possono presentare progetti formativi, riferiti alla realizzazione di uno o più interventi formativi, gli Organismi di Formazione Professionale accreditati ai sensi della L.R. 19/02, per l ambito della Formazione Continua, presso la Regione Veneto ed iscritti nell elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n del 30 ottobre 2003 e successive integrazioni e modificazioni, anche in partenariato con Enti di formazione non accreditati, con specificazione delle parti di attività svolte da quest ultimi e relativo monte-ore. Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purchè abbiano già presentato istanza di accreditamento per l ambito della Formazione Continua ai sensi della DGR n. 359/2004. In questo caso la valutazione dell istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso, fermo restando che secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporterà la sospensione dei termini per la valutazione. In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Gli interventi formativi riconosciuti dovranno essere realizzati nelle sedi accreditate dell Organismo di Formazione o in altri idonei spazi didattici. Dovrà comunque essere garantita, a pena di revoca dell autorizzazione allo svolgimento del corso, la conformità degli spazi didattici utilizzati alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza. 4. Descrizione dell intervento Il corso formativo ha una durata di 90 ore. Ogni O.d.F. proponente potrà presentare un progetto con uno o più interventi, ciascuno dei quali comprendente specifici percorsi formativi individuati ai sensi del DM 6 ottobre 2009 e del programma formativo regionale. I suddetti interventi formativi dovranno realizzarsi nell arco temporale di sei mesi dall avvio. Il Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, deve acquisire conoscenze e capacità nelle aree tematiche previste dall art. 3 del D.M. 6 ottobre 2009:
3 ALLEGATOB alla Dgr n del 27 luglio 2010 pag. 3/8 A) Area giuridica 30 ore Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali. Conoscenze - legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica - disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio - funzioni e attribuzioni dell addetto al controllo - norme penali e conseguente responsabilità dell addetto al controllo - collaborazione con le Forze di Polizia e delle Polizie locali B) Area tecnica 35 ore Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri. Conoscenze - disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - nozioni di primo soccorso sanitario - nozioni sui rischi legati all uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, aids, ecc. - riconoscimento di eventuali situazioni o elementi di pericolo - tecniche di deflusso programmato della folla in caso di macro emergenza C) Area psicologico-sociale 25 ore Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera. Conoscenze - comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili) - tecniche di mediazione dei conflitti - tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi) Il personale docente deve essere in possesso di idonei e adeguati titoli e comprovata esperienza, almeno biennale di insegnamento o professionale, nelle aree tematiche indicate all art. 3 del D.M. 6/10/2009. La documentazione attestante l esperienza professionale dei docenti resta agli atti dell O.d.F. Al termine del percorso formativo l allievo, che ha frequentato almeno il 90% del monte ore formativo, potrà essere ammesso a sostenere la prova di verifica finale. In caso di superamento della prova di verifica finale, all allievo viene rilasciato un attestato di frequenza con profitto, valido ai fini dell iscrizione all elenco di cui all art. 1 comma 1 del D.M 06/10/2009. La prova di verifica finale sarà effettuata con le modalità stabilite con Decreto n. 687 del 07/07/2010 e successive modifiche e integrazioni, del Dirigente Regionale della Direzione Formazione, reperibile sul sito Internet ufficiale della Regionale Veneto Destinatari dell intervento Ai percorsi formativi possono accedere allievi che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/00, di essere in possesso dei seguenti requisiti: - età non inferiore ai 18 anni; - diploma di scuola media inferiore (assolvimento diritto-dovere all istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente) 1
4 ALLEGATOB alla Dgr n del 27 luglio 2010 pag. 4/8 I progetti formativi dovranno prevedere la realizzazione di percorsi con un numero di partecipanti compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 25, salvo deroghe preventivamente autorizzate dalla Direzione Regionale Formazione solo per motivate situazioni eccezionali o per esigenze territoriali, in considerazione del rispetto dei parametri strutturali previsti dal modello di accreditamento regionale (con riferimento al requisito strutturale 1.3 del modello di accreditamento di cui alla DGR 359/2004). In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all interno del territorio dell Unione Europea serve la traduzione ufficiale in lingua italiana di ogni documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano certificare il possesso dei titoli di studio previsti dalla presente Direttiva, conseguiti all esterno del territorio dell Unione Europea, dovrà essere presentato il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in italiano (asseverazione). L ammissione al corso per i cittadini stranieri avviene previo superamento di una prova di lingua italiana mediante test e un colloquio, ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, che dovrà essere espletata e conservata agli atti dell Organismo di Formazione. I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 6. Delega Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l Organismo di formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi. Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Dirigente Regionale della Formazione. L autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della stessa. Per l autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specifici di cui l Organismo di formazione non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non è consentita la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Tali attività dovranno pertanto essere realizzate direttamente dal beneficiario, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali. 7. Forme di partenariato Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà agli Organismi di formazione di attivare un partenariato con istituzioni e soggetti rappresentativi e qualificati del settore. Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all attuazione del percorso formativo con l indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo. L adesione del partner al progetto, oltre che nell apposita scheda del formulario, deve essere formalizzata con l apposizione del timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner in calce al modulo di adesione in partnership. Tale modalità di adesione costituisce altresì l impegno, da parte dei partener a svolgere i ruoli, le funzioni e le ore di attività a loro assegnate all interno dl progetto. Il partenariato sarà quindi riconoscibile, anche ai fini dell eventuale successivo accreditamento, solo se formalizzato con le modalità sopra indicate e nei limiti di quanto dichiarato nel formulario relativamente ai ruoli, alle funzioni e al numero di attività dei partner.
5 ALLEGATOB alla Dgr n del 27 luglio 2010 pag. 5/8 8. Definizione delle figure professionali Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto: - del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo 2 ; - del codice FOT, in ordine Ai campi di intervento formativo. 9. Metodologia Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali. Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti. La formazione si svolge in presenza. Ciascun percorso formativo si compone di più unità formative capitalizzabili (UFC), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili alle unità formative capitalizzabile e facilmente comprensibili all utenza finale per permettere l autovalutazione delle stesse. 10. Modalità per la presentazione dei progetti La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità: - accesso all area riservata del portale regionale ( 3 ) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di formazione accreditati; - per i soggetti non accreditati, richiesta 4 di attribuzione nome utente e password trasmessa a mezzo telefax al n , sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnata da fotocopia del documento di identità del medesimo. - inserimento nell applicativo on-line dei dati del progetto; - passaggio del progetto in stato confermato attraverso l apposita funzione dell applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, il passaggio in stato confermato è irreversibile, e l operazione non consente successive modifiche del progetto; - l Organismo di Formazione è tenuto a produrre una stampa del progetto definitivo da tenere agli atti per la conferma di quanto immesso on-line. - la domanda di ammissione dovrà pervenire entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull imposta di bollo, e accompagnata da: fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner. Le domande di ammissione e relativi allegati dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto Fondamenta Santa Lucia Cannaregio Venezia a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere, con ricevuta che certifichi la data di spedizione), pena l'esclusione. 2 SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili e informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione Il modello di richiesta che deve essere utilizzato e del quale si raccomanda una compilazione precisa e completa - è reperibile alla pagina
6 ALLEGATOB alla Dgr n del 27 luglio 2010 pag. 6/8 Sulla busta contenente la domanda di ammissione dovrà essere riportato il seguente riferimento: Avviso per Personale Addetto ai servizi di controllo. Nei casi in cui la scadenza dei termini coincida con una giornata prefestiva o festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ai fini della valutazione faranno fede i dati inseriti nell applicativo on-line. La presentazione della domanda costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia. Il formulario per la presentazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione. Può essere utilizzato per la redazione delle bozze di lavoro ma in ogni caso non può essere utilizzato per la stampa del formulario presentato alla Regione o per la trasmissione elettronica. La Direzione Regionale Formazione ufficio attività libera è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ai seguenti recapiti telefonici: - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): tel. 041/ ; indirizzo mail: attivitalibera@regione.veneto.it - per quesiti relativi all assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041/ Procedure e criteri di valutazione In coerenza a quanto disposto dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all ammissibilità da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente della Direzione Formazione. Nella valutazione dei progetti, finalizzata a determinare o meno l ammissibilità al riconoscimento degli interventi, si terrà conto: 1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale; 2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva; 3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente; 4. rispetto del numero e caratteristiche dei destinatari; 5. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative); 6. presenza, completezza e correttezza del formulario di presentazione del progetto. 12. Tempi ed esiti delle valutazioni La valutazione dei progetti presentati in un determinato periodo sarà effettuata nei 60 giorni successivi, secondo lo schema seguente: Periodo di presentazione progetti: dal 1 settembre al 30 settembre dal 1 dicembre al 23 dicembre dal 1 marzo al 31 marzo dal 1 giugno al 30 giugno 30 novembre 28 febbraio 31 maggio 30 settembre Istruttoria entro il: I termini relativi all istruttoria di cui sopra sono sospesi nel mese di agosto. Non è consentito avviare gli interventi presentati prima del relativo provvedimento dirigenziale di approvazione. Potranno essere presentati ulteriori progetti, esclusivamente ad avvenuto avvio di tutti gli interventi già autorizzati con provvedimento dirigenziale. In ogni caso, tutti gli interventi approvati con il medesimo provvedimento dirigenziale dovranno essere avviati entro i termini stabiliti al punto 14. della presente direttiva, pena la revoca del riconoscimento. In proposito, si fa presente che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel sito istituzionale tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica, anche ai fini del rispetto dei termini per l avvio degli interventi. Di conseguenza, è fatto obbligo agli Organismi di formazione
7 ALLEGATOB alla Dgr n del 27 luglio 2010 pag. 7/8 di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto. 13. Comunicazioni Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale della Regione Veneto 5 che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. I soggetti proponenti sono tenuti a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi ed organizzativi per la realizzazione di percorsi professionali per Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 14. Termini per l avvio e la conclusione degli interventi I progetti approvati devono essere avviati entro 60 giorni dalla data di approvazione pena la revoca del riconoscimento. Gli interventi formativi approvati dovranno realizzarsi in un arco temporale di sei mesi dall avvio, come da tabella sotto indicata: Periodo di presentazione progetti: Istruttoria entro il: Avvio entro 1 settembre 30 settembre 30 novembre 31 gennaio 1 dicembre 23 dicembre 28 febbraio 30 aprile 1 marzo - 31 marzo 31 maggio 31 luglio 1 giugno 30 giugno 30 settembre 31 ottobre Nel caso in cui vengano introdotte dalle autorità competenti aggiornamenti normativi in ordine alla realizzazione delle attività disciplinate dal presente Avviso, si demanda al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l adozione dei conseguenti provvedimenti. 15. Oneri finanziari L attuazione degli stessi non comporta, alcun onere a carico del bilancio regionale. I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato di frequenza con profitto, valido ai fini dell iscrizione all elenco di cui all art. 1 comma 1 del D.M 06/10/2009, esclusivamente ai partecipanti che hanno realizzato il 90% del monte/ore. 16. Indicazioni del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni Il Responsabile del provvedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Santo Romano Dirigente Regionale della Direzione Formazione. 5
8 ALLEGATOB alla Dgr n del 27 luglio 2010 pag. 8/8 17. Indicazioni del Foro competente Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia. 18. Tutela della privacy La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo. Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all uso di tali dati personali. Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. La relativa informativa è disponibile per la consultazione nel portale Rinvio alla normativa vigente Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.
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