REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI COMUNANZA
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- Annunziata Raimondi
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1 Allegato alla delibera di C.C. n 35 del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI COMUNANZA ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ubicati nel Comune di Comunanza, ai sensi della Legge Regionale 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 2 (Finalità) 1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nel territorio comunale, o sovracomunale, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di legge e di regolamento. ARTICOLO 3 (Avviso pubblico) 1. All'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si procede mediante pubblico avviso nel quale viene indicato: a) l'ambito territoriale di assegnazione, in quanto il pubblico concorso può essere indetto anche per ambiti territorialmente sovracomunali, previo accordo tra i comuni coinvolti; b) i requisiti soggettivi di partecipazione; c) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione delle domande, decorrente dalla data di pubblicazione del bando all'albo Pretorio Comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, e le relative modalità di compilazione; d) le procedure di formazione ed il termine di validità della graduatoria, (biennale ovvero aperta da aggiornare annualmente); e) il riferimento alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi. 2. L'avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati (nell'ipotesi di bando sovracomunale), nel sito Web istituzionale dell'ente o degli Enti interessati e di esso è data notizia mediante pubblica affissione sul/sui territorio/i comunale/i o nei giornali a carattere locale. ARTICOLO 4 (Requisiti per l assegnazione e per la permanenza)
2 1. Possono conseguire l'assegnazione dì un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di un paese appartenente all'unione Europea, ovvero, per i cittadini di Paesi che non aderiscono all'unione Europea, titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale; b) residenza o attività lavorativa nel Comune di Comunanza; c) non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un' abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); d) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. e), della L.R. n. 36/2005 e calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998, non superiore al limite vigente fissato dalla Giunta Regionale; e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti Pubblici in qualunque forma, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile, o sia perito senza avere dato luogo a indennizzo, o a risarcimento del danno. 2. I predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda; essi debbono permanere al momento dell assegnazione e nel corso del rapporto locativo. ARTICOLO 5 (Presentazione delle domande e subentro) 1. La domanda di assegnazione è presentata in bollo nel termine perentorio stabilito dal bando, decorrente dalla data di pubblicazione dell avviso all'albo Pretorio comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, utilizzando il modello fornito in forma gratuita dal/i Comune/i, o scaricabile dal sito Web istituzionale dell'ente (o degli Enti interessati, nel caso di bando sovracomunale). 2. La domanda viene resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per i casi previsti. 3. La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante assegnatario, ovvero la mancata allegazione della fotocopia non autenticata di un valido documento dì identità, in assenza della sottoscrizione resa ed attestata in presenza del dipendente addetto, dà luogo ad esclusione. 4. La domanda viene consegnata a mano presso il competente ufficio comunale che ne rilascia attestazione di ricevuta, ovvero spedita con raccomandata a.r. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione. 5. Il mutamento di residenza dell'aspirante assegnatario va comunicato tempestivamente all'ufficio preposto del Comune, allo scopo di consentire la corretta spedizione delle
3 comunicazioni, sia in sede istruttoria della domanda, che in relazione all'esito della stessa. 6. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2 della L.R. n. 36/2005, nel seguente ordine e previa conferma della domanda stessa: a) coniuge o convivente more uxorio; b) figli; c) ascendenti; d) discendenti; e) collaterali; f) affini. 7. La notizia del decesso dell'aspirante assegnatario è comunque a carico dell'aspirante al subentro ed è comunicata per iscritto al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti l'insussistenza di altri soggetti aventi titolo a vantare tale diritto in ordine di precedenza. 8. In caso di separazione il coniuge diverso dal richiedente può subentrare nella domanda, previa trasmissione della relativa documentazione, nei seguenti casi: previo accordo tra i coniugi medesimi, omologato nelle forme di legge; se stabilito dal giudice in sede di separazione non consensuale. ARTICOLO 6 (Commissione d'ambito per la formazione della graduatoria) 1. Al fine della redazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione operante nell'ambito di riferimento, composta: dal Dirigente/Responsabile comunale competente in materia, con funzioni di Presidente; dal Direttore dell'erap territorialmente competente o suo delegato; da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali del settore abitativo designato dalle organizzazioni medesime o suo supplente. 2. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assicurate dal Comune di Comunanza mediante proprio personale. 3. Il Comune può affidare le funzioni di segreteria della Commissione all ERAP competente per territorio, previa stipula di apposito accordo. 4. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente e dura in carica quattro anni, alla scadenza dei quali si applica il regime di proroga stabilito per legge relativamente agli organi amministrativi degli enti locali. I componenti possono essere riconfermati. In caso di
4 cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso viene sostituito, rimanendo in carica per il resto del mandato. 5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. 6. La Commissione può espletare tutti gli accertamenti volti a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di punteggio invocate dai richiedenti. 7. Eventuale compenso a seduta da corrispondere ai componenti della Commissione verrà stabilito dalla Giunta Comunale all atto della nomina della Commissione stessa. 8. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d ufficio e non possono rivelare le informazioni in loro possesso; la Commissione garantisce il rispetto delle norme contenute nella legge n. 241/1990 e nel d.lgs. n. 196/ La Commissione d'ambito viene nominata entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento. ARTICOLO 7 (Punteggi) 1. La Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del competente ufficio comunale delle domande istruite, attribuendo i punteggi specificati nel presente articolo. 2. I requisiti soggettivi e le condizioni oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda. 3. Non viene tenuto conto della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda. 4. Qualora siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda, l'aspirante assegnatario può chiedere, entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria, l attribuzione del punteggio relativo alle seguenti condizioni,: a) ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione; b) rilascio forzoso dell'alloggio di cui al presente articolo 7, lettera B,) numero 5). 5. I punteggi relativi ai requisiti soggettivi e alle condizioni oggettive che richiedono un accertamento da parte di organi della pubblica amministrazione, vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria. - A) CONDIZIONI SOGGETTIVE 1) reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n. 109/98, risultante da certificazione ISEE in corso di validità, da allegare alla domanda:
5 N. fam. 1 assegno soc. 1,5 ass.soc 2 assegni sociali 1 punti 3 punti 2,5 punti 2 2 punti 3,5 punti 3 punti 2,5 3 punti 4 punti 3,5 punti 3 4 punti 4,5 punti 4 punti 3,5 5 o > punti 5 punti 4,5 punti 4 2) Numero dei componenti del nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d ufficio dal Comune: a) n. 1 o 2 componenti punti 1 b) n. 3 componenti punti 2 c) n. 4 o più componenti punti 3 3) Presenza di persone anziane nel nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d ufficio dal Comune: Punti 1 anziano sup. 65 anni 1 2 anziani sup. 65 anni 2 3 o più 3 4) Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità (verbale di visita medica collegiale attestante il percentuale di invalidità), nel nucleo familiare richiedente: Punti N.1 invalido con oltre 2/3 di invalidità riconosciuta, o minore affetto da menomazione di qualsiasi genere, indipendentemente dal grado di invalidità accertato 2 N.1 invalido con 100% di invalidità riconosciuta 2,5 N.1 invalido con 100% di invalidità e accompagno 3 Per ogni invalido in più con oltre 2/3 di invalidità riconosciuta 0,25 Per ogni invalido in più con 100% di invalidità 0,50
6 Per ogni invalido in più con 100% di invalidità e con accompagno, o per minore in più, affetto da menomazione di qualsiasi genere, indipendentemente dal grado di invalidità accertato 1,00 Con un massimo di punti 4 In caso di più invalidi e/o minori il punteggio del primo componente viene attribuito a quello con l invalidità maggiore. 5) Presenza di minori di età non superiore ai 10 anni nel nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d ufficio dal Comune: a) presenza di n. 1 minore punti 1 b) presenza di n. 2 minori punti 1,5 c) presenza di n. 3 o più minori punti 2 6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d ufficio dal Comune e dalla dichiarazione ISEE: a) presenza di n. 1 figlio a carico punti 2 b) presenza di n. 2 o più figli a carico punti 4 7) Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d ufficio dal Comune: a) una sola persona punti 2 b) due persone punti 3 c) tre o più persone punti 4 8) Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d ufficio dal Comune: a) un solo anziano punti 2 b) due anziani punti 3 c) tre o più anziani punti 4 9) Presenza in graduatoria risultante dalla documentazione acquisita d ufficio dal Comune: 0,5 punti per anno, per un massimo di 10 anni max punti 5 Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a
7 decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio è attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico. 10) Residenza nel/nei Comune/i indicato/i nel bando, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d ufficio dal Comune: 0,25 punti per ogni anno superiore al quinto e fino a quindicesimo max punti 2,5 Il punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli anch essi conviventi. I punteggi di cui ai numeri 3) ed 8) del presente articolo 7, lettera A), non sono cumulabili tra loro. - B) CONDIZIONI OGGETTIVE: 1) abitazione in un alloggio improprio (risultante dal certificato dell ASUR): a) da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando punti 3; b) da almeno 4 anni alla data di pubblicazione del bando punti 4; 2) abitazione in un alloggio antigienico(risultante dal certificato dell ASUR): a) da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando punti 1; b) da almeno 4 anni alla data di pubblicazione del bando punti 2; 3) abitazione in un alloggio inadeguato(risultante da certificazione dell ASUR o del Comune, ovvero da idonea documentazione catastale): a) da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando punti 1; b) da almeno 4 anni alla data di pubblicazione del bando punti 2; 3-bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione resa da strutture sanitarie pubbliche: punti 2; 4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica, risultante da provvedimento della pubblica autorità: punti 3;
8 5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi: a) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, di ordinanza di sgombero, ovvero di sentenza del Tribunale che sancisca la separazione tra coniugi ed il richiedente sia la parte soccombente: punti 4; b) seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria punti 3. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo 7, lettera B). ARTICOLO 8 (Priorità) 1. In caso di parità di punteggio viene data la precedenza nella collocazione in graduatoria e, nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni: a) alloggio da rilasciarsi per uno dei motivi indicati all'articolo 7, lettera B), n. 5 del presente Regolamento); b) alloggio improprio; c) alloggio procurato a titolo precario; d) alloggio inadeguato al nucleo familiare; e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare; f) presenza di minori nel nucleo familiare. 2. Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data la precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. 3. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. ARTICOLO 9 (Istruttoria delle domande) 1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e regolarità della compilazione, anche in riferimento alla documentazione prevista. 2. L Ufficio competente richiede agli interessati in forma scritta l integrazione delle informazioni e/o della documentazione prodotte, fissando il termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata presentazione di quanto richiesto, comporta, a seconda dei casi, l'esclusione della domanda dalla graduatoria per il mancato accertamento dei requisiti previsti, o la mancata attribuzione del punteggio richiesto. 3. In caso di certificazione ISEE pari a zero, il Comune richiede all interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nei modi di legge, attestante le fonti di
9 sostentamento del nucleo familiare. 4. Il Comune può affidare all ERAP competente per territorio l istruttoria delle domande, previa stipula di apposito accordo. ARTICOLO 10 (Graduatoria provvisoria e partecipazione al procedimento) 1. La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 2. Di essa si dà anche notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi per la presentazione di osservazioni e di quant altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, assegnando il termine perentorio di 15 giorni. 3. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni nello stesso termine perentorio di 15 giorni. ARTICOLO 11 (Graduatoria definitiva) 1. La Commissione esamina le osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la graduatoria definitiva, la quale viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 2. Di essa si da altresì notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, delle modalità e dei termini per il ricorso in sede giurisdizionale. 3. La graduatoria definitiva ha validità per due anni (salva l'ipotesi di diversa durata temporale per le graduatorie aperte) dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio comunale. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente. ARTICOLO 12 (Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione) 1. Il Comune accerta, prima dell'assegnazione, la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti. 2. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita dei punteggi di cui all'articolo 7, lett. B), n. 1 (alloggio improprio), n. 2 (alloggio antigienico) e n. 3 (alloggio inadeguato) del presente Regolamento. 3. La perdita dei requisiti ed il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata A.R.; l'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le
10 contestazioni del Comune, escludendo il concorrente dalla graduatoria, o mutandone la posizione. 4. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria, secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima. 5. Della decisione adottata dalla Commissione viene data comunicazione all'interessato. ARTICOLO 13 (Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia) 1. Gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. 2. Alle operazioni è invitato anche l ERAP per fornire tutte le informazioni utili alla scelta. 3. L'aspirante assegnatario ha facoltà di farsi accompagnare da un rappresentante delle organizzazioni sindacali. 4. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili. 5. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. 6. L alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'erap, territorialmente competente, entro 10 giorni dalla sua adozione il provvedimento di assegnazione e l indicazione dell abitazione scelta. 7. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia. 8. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%: a) famiglie monopersonali: mq. 44; b) famiglie composte da due persone: mq. 59; c) famiglie composte da tre persone: mq. 68; d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77; e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94; f) famiglie composte da sei e più persone: mq In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, il Comune può, con provvedimento motivato, derogare a tali limiti. Se il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune propone all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.
11 10. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili. In tal caso occorre documentare tale condizione mediante attestazione dell'asur competente territorialmente. 11. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione. 12. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce il diritto al contraddittorio invitando l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20. ARTICOLO 14 (Riserve di alloggi - Graduatorie speciali) 1. Il Comune può riservare alle categorie speciali previste dall art. 14 della L.R. n. 36/2005 una quota annuale, non superiore al 25 per cento degli alloggi disponibili da assegnare, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente motivate. 2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dar luogo anche ad una graduatoria "aperta". 3. La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie. 4. Ai fini dell assegnazione di alloggi destinati, ai sensi del citato art. 14 della L.R. n. 36/2005, a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie. Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione, che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi. 5. Il Comune può stabilire nel bando speciale termini ridotti rispetto a quelli ordinari, motivando l urgenza di tale decisione. ARTICOLO 15 (Partecipazione e concertazione) 1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, con particolare riferimento ai seguenti atti: regolamento comunale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, della L.R. n. 36/2005; definizione dei criteri per l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie;
12 individuazione dei punteggi all'interno dei parametri previsti dall'allegato A della L.R. n. 36/2005; individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve del 25 per cento degli alloggi disponibili. ARTICOLO 16 (Norme finali) 1. Il trattamento dei dati relativi ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento avviene nel rigoroso rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.
13 I N D I C E ART. 1 (OGGETTO) ART- 2 (FINALITÀ) ART. 3 (AVVISO PUBBLICO) ART. 4 (REQUISITI PER L ASSEGNAZIONE E PER LA PERMANENZA) ART. 5 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SUBENTRO) ART. 6 (COMMISSIONE D'AMBITO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA) ART. 7 (PUNTEGGI) ART. 8 (PRIORITÀ) ART. 9 (ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE) ART. 10 (GRADUATORIA PROVVISORIA E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO) P ART. 11 (GRADUATORIA DEFINITIVA). ART. 12 (VERIFICA DEI REQUISITI E DEI PUNTEGGI PRIMA DELL ASSEGNAZIONE) P ART. 13 (SCELTA DELL'ALLOGGIO E ASSEGNAZIONE. RINUNCIA) ART. 14 (RISERVE DI ALLOGGI - GRADUATORIE SPECIALI) ART. 15 (PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE) ART. 16 (NORME FINALI)
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