DISCIPLINARE DI ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL BOLLINO BLU
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- Alice Savino
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1 (da compilare a cura dell impresa) Titolare o Legale rappresentante: Ragione sociale: Codice Fisc. / Partita iva Indirizzo sede legale (via, n. civico, comune): Indirizzo sede operativa (via, n. civico, comune): Indirizzo DISCIPLINARE DI ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL BOLLINO BLU
2 SOMMARIO DISCIPLINARE DI ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL BOLLINO BLU...1 ART 1. NOZIONI GENERALI...3 ART 2. ABILITAZIONE IMPRESE AL RILASCIO BOLLINI...4 ART 3. CESSAZIONE IMPRESE ABILITATE AL RILASCIO BOLLINI...4 ART 4. VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI DELLE IMPRESE ABILITATE...4 ART 5. COMPITI DELL IMPRESA...4 ART 6. STRUMENTAZIONE...5 ART 7. CONTROLLO EMISSIONI GAS DISCARICO...6 ART 8. DISTRIBUZIONE BOLLINI...6 ART 9. MODALITA' DI PAGAMENTO...6 ART 10. GESTIONE E COSTI DEI BOLLINI...6 ART 11. RIMBORSO DEI BOLLINI...7 ART 12. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI...7 ART 13. PENALI E SANZIONI...7 2
3 ART 1. NOZIONI GENERALI 1. Il presente atto disciplina l attività di rilascio del bollino blu da parte dell impresa interessata e, in tale ambito, i rapporti tra quest ultima e la Provincia di Venezia. 2. Il bollino blu è un contrassegno di colore blu che si applica al parabrezza dei veicoli, rilasciato ai fini dell'attestazione del rispetto dei limiti delle emissioni dei veicoli stessi. Attesta che il veicolo ha superato con esito positivo il controllo dei gas di scarico e che, quindi, è in regola con le normative sul regolamento delle emissioni inquinanti. 3. Il bollino blu ha validità su tutto il territorio nazionale indipendentemente dall Ente che lo ha rilasciato (Decreto del Ministero dei Trasporti del 28 febbraio 1994). 4. Ai sensi dell art. 58 bis della L.R , n. 33 dal 1 gennaio 2007 è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche; tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1 luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto, per circolare nel territorio regionale devono esporre il cosiddetto bollino blu, valido su tutto il territorio nazionale, e possedere l apposito certificato relativo al controllo delle emissioni; i veicoli a motore immatricolati successivamente al 1 luglio 2004 di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto, sono assoggettati all obbligo contestualmente alla prima revisione prevista; la documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi decorrenti dalla data di rilascio della stessa. 5. Sono esclusi dal regime del bollino blu le seguenti categorie di veicoli a motore: i veicoli ad emissione nulla (es. veicoli elettrici); i motocicli e i ciclomotori; le autovetture registrate come storiche negli appositi registri e quelle considerate tali poichè immatricolate da più di 30 anni; gli autoveicoli con targa non civile. 6. Le sanzioni a carico degli automobilisti inadempienti sono quelle previste dall'articolo 65 ter della L.R. 33/85 e sono pari a 71 Euro (+ adeguamento I.S.T.A.T.). 3
4 ART 2. ABILITAZIONE IMPRESE AL RILASCIO BOLLINI Le imprese che effettuano l'attività di controllo delle emissioni degli autoveicoli circolanti, ai fini del rilascio del Bollino Blu, devono essere iscritte al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. secondo le disposizioni della Legge 122/92, nelle Sezioni Meccanica Motoristica o Elettrauto. Fra queste, le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 80 del N.C.d.S. rilasciano il Bollino Blu anche in sede di revisione. Con la sottoscrizione e la consegna del presente disciplinare al Servizio Trasporti della Provincia di Venezia, l impresa è abilitata al rilascio del bollino blu. Tale rilascio avverrà attraverso l uso del programma informatico accessibile dal sito internet o mediante apposita password, fornita dalla Provincia di Venezia. Ogni sospensione o cancellazione dal Registro delle Imprese deve essere comunicata, anche mediante (bollinoblu@provincia.venezia.it) o telefax ( ), alla Provincia - Servizio Trasporti, con immediata cessazione dell'attività di rilascio del bollino blu. In caso di apertura di una nuova sede operativa (officina), l impresa deve presentare preventiva domanda ai fini dell aggiornamento da parte del Servizio Trasporti della Provincia di Venezia dei dati contenuti nel programma informatico. ART 3. CESSAZIONE IMPRESE ABILITATE AL RILASCIO BOLLINI L impresa può manifestare la volontà di cessazione totale o parziale (una o più sedi operative) dell attività di rilascio dei bollini blu con preavviso di 15 giorni da comunicarsi, anche mediante (bollinoblu@provincia.venezia.it) o telefax ( ), alla Provincia di Venezia Servizio Trasporti. La Provincia di Venezia si riserva la possibilità di revocare l abilitazione in ogni momento, al fine di tutelare l interesse pubblico, dandone preavviso di almeno 60 giorni all impresa. ART 4. VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI DELLE IMPRESE ABILITATE Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dovrà essere comunicata (fax , oppure via mail: bollinoblu@provincia.venezia.it) alla Provincia di Venezia. Successivamente, se tali variazioni non contemplano il cambiamento della Partita IVA/Cod. Fiscale, l impresa dovrà provvedere ad aggiornare i dati relativi anche sul sito indicato al precedente art. 2. ART 5. COMPITI DELL IMPRESA L impresa abilitata ha l obbligo di: 4
5 1. esporre all esterno dei propri locali l apposito contrassegno, conforme a quanto stabilito dalla Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 e, all interno dei locali, la tabella recante le tariffe dei diversi interventi (IVA compresa); 2. effettuare l analisi fumi; 3. consegnare il bollino blu all utente interessato che successivamente provvederà ad attaccarlo sul parabrezza; 4. conservare per 12 mesi, copia della stampa proposta dal software contenente tutti i dati del veicolo, nonchè copia del referto rilasciato dallo strumento di analisi. 5. consegnare al proprietario del veicolo, in caso di esito positivo del controllo delle emissioni, oltre al bollino, anche la stampa proposta dal software contenente tutti i dati del veicolo ed una copia del referto rilasciato dallo strumento di analisi, ai fini della dimostrazione del rispetto dei limiti delle emissioni; 6. aggiornare tempestivamente i dati contenuti nel programma informatico del bollino blu in caso di variazione dei dati anagrafici dell impresa, di strumentazione, ecc. 7. aggiornare tempestivamente le date delle tarature periodiche della strumentazione nel programma informatico del bollino blu. In caso di mancato aggiornamento delle date di taratura della strumentazione da parte dell impresa, il Servizio Trasporti procederà alla disattivazione dell impresa stessa dal programma informatico entro 10 giorni. ART 6. STRUMENTAZIONE Il controllo dei gas di scarico sugli autoveicoli deve essere effettuato con strumentazione omologata ai sensi del D.M. 628/96 e relative circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 88/95 e 112/96, e successive modifiche ed integrazioni. La strumentazione utilizzata per le prove deve essere sottoposta a costante manutenzione e a taratura, effettuata da personale a ciò autorizzato, con la periodicità e secondo le istruzioni della Casa Costruttrice e comunque almeno una volta l anno; la taratura deve inoltre essere effettuata dopo ogni intervento di riparazione che risulti annotato sul libretto metrologico. Ogni variazione e/o sostituzione degli strumenti di controllo deve essere comunicata alla Provincia Servizio Trasporti, prima dell utilizzo degli stessi, mediante telefax ( ) o bollinoblu@provincia.venezia.it), allegando fotocopia dei libretti metrologici. L impresa deve astenersi dal rilasciare bollini blu in caso di strumentazione con taratura scaduta o non aggiornata. In caso di accertato rilascio di bollini blu mediante strumentazione con taratura scaduta o non aggiornata, l impresa sarà soggetta alle penali e alle sanzioni di cui all art
6 ART 7. CONTROLLO EMISSIONI GAS DISCARICO I limiti delle emissioni inquinanti, sono quelle riportate dalla casa costruttrice del veicolo. Diversamente, i controlli delle emissioni degli autoveicoli devono essere eseguiti con le modalità e nel rispetto dei limiti delle emissioni prescritti dalla normativa vigente. Le misure da eseguire sono quelle di seguito indicate - ricordando che soltanto i valori del CO (corretto) per gli autoveicoli non catalizzati e catalizzati, del rapporto lambda per i soli autoveicoli catalizzati e dell opacità (OP) per gli autoveicoli diesel, sono quelli che determinano la non idoneità dell autoveicolo: CO (corretto) - monossido di carbonio HC - idrocarburi incombusti CO2 - biossido di carbonio O2 ossigeno LAMBDA valore del rapporto fra la quantità di aria reale fornita al motore e la quantità di aria teorica necessaria per la combustione ideale. OP opacità, detta anche fumosità per i veicoli diesel. ART 8. DISTRIBUZIONE BOLLINI La consegna dei bollini, da parte dell Amministrazione Provinciale avverrà a lotti minimi di 100 o multipli di 100, al costo unitario di euro 1,80=, oltre ad euro 6,70= come contributo per le spese di spedizione. La distribuzione dei bollini blu avverrà nel modo seguente: L impresa effettuerà la prenotazione direttamente utilizzando il programma informatico; Dopo la prenotazione l impresa provvederà al pagamento, nelle forme indicate al successivo art. 9; la Provincia curerà la spedizione dei bollini richiesti direttamente presso la sede selezionata dell impresa. ART 9. MODALITA DI PAGAMENTO I pagamenti vanno effettuati esclusivamente tramite: Versamento postale, anche on line, su c/c postale intestati alla Provincia di Venezia Servizio Trasporti - Servizio Tesoreria, causale Iniziativa Bollino Blu. oppure Carta di credito on line. ART 10. GESTIONE E COSTI DEI BOLLINI I controlli sui veicoli hanno periodicità annuale. 6
7 Per l effettuazione del controllo dei fumi e per il rilascio del Bollino Blu e della documentazione relativa è fissata una tariffa fissa pari a: - 13,09 =(I.V.A. compresa), per i veicoli a semplice alimentazione; - 18,14 =(I.V.A. compresa), per i veicoli a doppia alimentazione, per il doppio controllo; In sede di revisione con esito positivo, ai sensi dell art. 80 del Nuovo Codice della Strada, all automobilista utente devono essere consegnati anche il Bollino Blu e la documentazione relativa. In questo caso il costo del rilascio del bollino blu è di 3,01 euro IVA compresa. Le tariffe possono essere soggette a revisione previo accordo con le associazioni di categoria. ART 11. RIMBORSO DEI BOLLINI L impresa avrà la facoltà di chiedere il rimborso dei bollini che dovessero presentare difetti di stampa (non leggibili, privi di numero, ecc.), previa presentazione dei bollini difettosi alla Provincia di Venezia Servizio Trasporti, via Forte Marghera n.191 Venezia Mestre. I bollini smarriti e/o punzonati in maniera non corretta e/o rubati non verranno rimborsati né all officina, né al proprietario del veicolo. Quest ultimo per ottenere un nuovo bollino dovrà pagare 3,01 euro all officina che dovrà punzonarlo nel mese di rilascio del precedente bollino. Nel caso in cui l automobilista utente smarrisca oltre al bollino anche la stampa proposta dal software contenente tutti i dati del veicolo ed una copia del referto rilasciato dallo strumento di analisi, il costo del bollino è di 13,09 euro per semplice alimentazione o di 18,14 euro per doppia alimentazione, in quanto è richiesta una nuova analisi fumi. In caso di revoca dell abilitazione, ovvero nell ipotesi di cessazione volontaria dell attività da parte dell impresa, i bollini acquistati e non utilizzati non saranno rimborsati. ART 12. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI Il Servizio Trasporti della Provincia di Venezia mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti l attività del bollino blu : sul sito mediante all indirizzo indicato nell apposita sezione anagrafica di ogni impresa. Le richieste di informazioni da parte dell impresa vanno effettuate preferibilmente via all indirizzo bollinoblu@provincia.venezia.it. ART 13. PENALI E SANZIONI Deve essere consentito in ogni momento l accesso nelle officine appartenenti all impresa ai tecnici della Provincia o al personale da questa incaricato per le visite ispettive. I tecnici della Provincia o il personale da questa incaricato saranno muniti di apposito cartellino di riconoscimento. 7
8 I controlli riguardano i seguenti aspetti: 1. Verifica sull efficienza dello strumento e sulla sua corretta manutenzione, nonché corrispondenza dei dati indicati dall impresa rispetto a quelli reali. 2. Controllo sull analisi dei gas di scarico di uno o più veicoli, tramite una strumentazione in dotazione ai soggetti incaricati dell ispezione o tramite la strumentazione dell autofficina che ha l obbligo di metterla a disposizione. 3. Controllo sulla corretta gestione amministrativa del bollino (corretta compilazione della documentazione, invio dei dati all Amministrazione Provinciale nei tempi stabiliti dal disciplinare, corretta applicazione dei costi, esposizione dei cartelli, etc) La contraffazione dei bollini o delle certificazioni, così come il rilascio del bollino e della certificazione a veicoli con emissioni inquinanti non conformi alla normativa vigente o senza il rispetto delle procedure di controllo o con utilizzo di strumentazione non idonea, può integrare le fattispecie previste e punite dal codice penale in tema di falsità di atti. In tali casi incorrono anche nella revoca dell abilitazione al rilascio dei bollini. Per le inadempienze di seguito riportate l impresa è assoggettata alle seguenti sanzioni e penali: Il riscontro oggettivo di errata taratura degli strumenti di analisi dei gas di scarico comporterà il versamento di 500,00 (secondo le modalità previste dall art 9.) a titolo di penale e inoltre: a. sospensione cautelativa per il periodo di un mese dell attività di controllo, dopo il primo accertamento negativo. La riammissione è consentita a periodo scaduto, previa presentazione di copia del libretto metrologico recante l attestazione della nuova taratura dello strumento o, nel caso di sostituzione dell analizzatore, di attestazione di taratura rilasciata dalla casa costruttrice o da specifico servizio di assistenza tecnica; b. sospensione dall attività di controllo per un anno e ritiro del materiale alla prima recidiva accertata; c. revoca dell autorizzazione alla seconda recidiva. Il riscontro del ritardo di giorni 10 nella taratura della strumentazione comporta la sospensione dell abilitazione al rilascio dei bollini blu, fino all avvenuta taratura della stessa strumentazione. Qualora, a seguito della sospensione di cui al punto precedente e a seguito di successiva diffida ad adempiere alla taratura entro giorni trenta, l impresa non vi ottemperi, l abilitazione sarà revocata. Il riscontro di avvenuto rilascio di bollino blu con strumentazione avente taratura scaduta, comporterà per l impresa il versamento di 500,00 a titolo di penale. I controlli e le penali inoltre, riguarderanno: a) la corretta applicazione dei prezzi; 8
9 b) la verifica dell avvenuta consegna al proprietario del veicolo, oltre al bollino, anche della copia della stampa proposta dal software contenente tutti i dati del veicolo e la copia del certificato rilasciato dallo strumento di analisi; c) la verifica dell avvenuta comunicazione delle variazioni dei dati dell officina (ragione sociale, rappresentante legale, variazione degli strumenti, cessazione dell attività senza preavviso di giorni quindici, ecc). Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà: a) la diffida formale all inadempienza; b) sospensione dall attività per il periodo di un mese con ritiro del materiale consegnato in caso di reiterata inadempienza e pagamento di una penale di 100,00 euro; c) sospensione dall attività di controllo per il periodo di 3 mesi e ritiro del materiale consegnato in caso di accertata reiterata inadempienza e pagamento di una penale di 200,00 euro; d) revoca dell autorizzazione in caso di ulteriore recidiva all inadempienza e pagamento di una penale di 500,00 euro. Il versamento della penale deve avvenire secondo le modalità di cui all art 9 del presente disciplinare, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione scritta di applicazione della sanzione a seguito di verbale di visita compilato dall ispettore. Su tale verbale verranno registrate tutte le inadempienze rilevate nel corso della visita di controllo. il dirigente del Servizio Trasporti (ing. PAOLO GABBI ) (da compilare a cura dell impresa) Per accettazione da parte dell impresa Il Legale Rappresentante Sig./Sig.ra In Fede Data 9
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