TRIBUNALE DI TRIESTE. Il Giudice dell esecuzione

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1 TRIBUNALE DI TRIESTE n. 143/2018 R.G. Es. Il Giudice dell esecuzione nel procedimento in epigrafe, promosso da Condominio via Ferraris 2/1 nei confronti di Eredità Giacente in morte di Sergio Casalini ha pronunciato la seguente ORDINANZA rilevato che le unità immobiliari sotto indicate sono oggetto, a seguito di pignoramento, di procedura espropriativa immobiliare; rilevato che gli immobili sono occupati dai soggetti sotto indicati; rilevato che nel procedimento di cui sopra è stata già emessa ordinanza di vendita; rilevato che il giudice dell esecuzione, una volta nominato il custode giudiziario dell immobile pignorato, può, al fine di assicurare una miglior conservazione dello stesso e comunque una più efficace tutela dell interesse dei creditori ad un rapido ed efficace svolgimento della procedura, disporre la liberazione immediata dell immobile dal debitore esecutato, come si evince dalla previsione dell art. 560 c. 3 c.p.c., in forza della quale il debitore può continuare ad abitare l immobile solo in quanto espressamente autorizzato da giudice; ritenuto d altro canto che, a seguito del pignoramento, il proprietario esecutato non vanta più, rispetto ai creditori, alcuna posizione soggettiva qualificata in ordine al godimento del bene pignorato, tant è che il provvedimento di sostituzione del debitore con un terzo nella custodia (al quale consegue l obbligo del debitore di lasciare il bene, salvo eventuale accoglimento dell istanza per l autorizzazione ex art. 560 c. 3 c.p.c.) è provvedimento meramente discrezionale e come tale non impugnabile neppure con ricorso per Cassazione (cfr. Cass. 79/1606, Cass. 92/11201); ritenuto che la liberazione dell immobile nelle more della procedura è funzionale ad assicurare meglio la conservazione dell unità immobiliare pignorata nei casi di condotte degli occupanti, possibili in particolare nella fase finale del procedimento espropriativo, incidenti sull integrità e funzionalità del bene;

2 ritenuto che eventuali condotte ostruzionistiche, se non addirittura antigiuridiche, degli occupanti possono disincentivare i potenziali acquirenti dalla partecipazione alla gara, sicché la liberazione dell immobile è in detto caso altresì idonea a facilitare la vendita al miglior prezzo di mercato; P Q M. Ordina al debitore e proprietario Eredita Giacente in morte di Sergio Casalini nonché a qualunque terzo occupi, senza titolo opponibile alla procedura di consegnare immediatamente i seguenti beni immobili, liberi da persone e cose, al Custode Giudiziario avv. Giancarlo Augusto: P.T del C.C. Trieste Ente indipendente costituito da appartamento al quarto piano della casa n. 2 di Via Galileo Ferraris, costruita sulla P.T di Trieste, composto da atrio, due stanze, stanzino, cucina, poggiolo, bagno, latrina, nonché ripostiglio nello scantinato, marcato L in verde, con 100/1000 p.i. della P.T ; ORDINA al Dirigente del competente Commissariato di zona al Comandante della Stazione dei Carabinieri competente per territorio di concedere al Custode - senza indugio - l'ausilio della forza pubblica nella attuazione della liberazione disposta, secondo le disposizioni sotto riportate. Dispone che: - l ordine di liberazione sarà attivato di regola al momento dell aggiudicazione dei beni laddove l aggiudicatario non esenti il Custode da tale attività, mentre sarà eseguito immediatamente solo in caso di revoca dell autorizzazione ad occupare gli immobili ove concessa o nei casi di urgenza che giustifichino la liberazione anticipata (ossia prima dell aggiudicazione dei beni) previa informativa sul punto al G.E.; - la liberazione avviene a cura del custode, con facoltà di delega all eventuale coadiutore di custodia, con oneri a totale carico della procedura, senza le formalità di cui agli artt. 605 e seguenti c.p.c., per cui non è necessaria l apposizione della formula esecutiva, né che si notifichi precetto per il rilascio, né l intervento dell Ufficiale giudiziario;

3 - il Custode: a) qualora l immobile sia già libero da persone, provvederà ad acquisirne immediatamente il possesso, mediante sostituzione della serratura di accesso; b) qualora l'immobile sia occupato dalla parte esecutata, la renderà edotta dell'avvenuta emissione dell'ordine e gli intimerà verbalmente di liberare l'immobile da persone e cose, consegnandogli apposita informativa; secondo le circostanze, assegnerà un termine all'occupante per il rilascio spontaneo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni dall'intimazione, effettuando poi plurimi accessi per verificare la situazione di fatto. All uopo il Custode è autorizzato ad avvalersi di ausiliari per le operazioni di liberazione ( es. medico, fabbro, addetto al canile, ecc. ), con onere di relazionare al G.E. in ordine all andamento delle medesime operazioni; c) qualora rinvenga un terzo che si faccia compiutamente identificare, gli notificherà comunque il provvedimento e continuerà nell attuazione della liberazione disposta, ancorché lo stesso accampi diritti di godimento sull'immobile senza esibire alcun titolo opponibile alla procedura; secondo le circostanze, assegnerà un termine all'occupante per il rilascio spontaneo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni dall'intimazione. All uopo il Custode è autorizzato ad avvalersi di ausiliari per le operazioni di liberazione (es. medico, fabbro, addetto al canile, ecc. ), con onere di relazionare al G.E. in ordine all andamento delle medesime operazioni; d) qualora non rinvenga alcuno nell'immobile non liberato, oppure l'occupante si rifiuti di liberarlo ovvero non abbia adempiuto nel termine già concessogli, si recherà immediatamente dalla forza pubblica sopra indicata, alla quale renderà nota la sua qualità di Custode Giudiziario, Pubblico Ufficiale, e consegnerà copia del provvedimento, fornendo una scheda con tutte le notizie di interesse ( ad es.: luogo di ubicazione dell'immobile, generalità dell'esecutato, degli occupanti ecc. ); e) concorderà quindi con la forza pubblica giorno ed ora dell'accesso sul luogo per la liberazione, da eseguirsi nel termine massimo di 60 giorni dalla richiesta; si renderà perciò disponibile ad accedere in ciascuno dei 60 giorni successivi alla richiesta, sempre con onere di relazionare sul punto al G.E.; f) notizierà quindi l'occupante con raccomandata A/R, che con l'ausilio della forza pubblica avverrà la liberazione dell'immobile nel giorno ed ora indicati e che, qualora si rendessero necessari ulteriori accessi, nessun altro avviso sarà poi rilasciato;

4 g) qualora, all atto della liberazione, nell immobile si trovino beni mobili che non debbono essere consegnati al Custode Giudiziario o documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, provvederà ad una loro ricognizione eseguendo inventario con qualsivoglia mezzo (anche mediante ripresa audiovisiva) e ad intimare alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale i predetti beni o documenti risultano appartenere di asportarli, assegnando all uopo un termine non inferiore a 30 giorni, salvo il caso di urgenza (la quale si riscontra, a titolo esemplificativo, quando siano rinvenuti beni deperibili o animali od oggetti pericolosi o di rilevante valore o denaro oppure qualora l immobile sia già stato aggiudicato/assegnato) in cui detto termine è ridotto a 10 giorni; dell intimazione contenente altresì l avvertimento che nell ipotesi di mancato asporto dei beni/documenti entro il termine assegnato gli stessi si considereranno abbandonati e si potrà procedere allo smaltimento o alla distruzione o alla vendita (in caso di beni che rivestano un significativo valore economico) si darà atto a verbale redatto dallo stesso Custode nella sua qualità di pubblico ufficiale; in caso di assenza del soggetto intimato, il verbale dovrà essere, nel più breve tempo possibile, notificato a cura del Custode 1) al debitore nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata ex art. 492, comma 2, c.p.c. o, in difetto, presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari oppure 2) al terzo nelle forme ordinarie ex artt. 137 ss. c.p.c.; una volta decorso il termine assegnato senza che il soggetto intimato abbia provveduto all asporto nei tempi e con le modalità concordate col Custode, quest ultimo richiederà tempestivamente al giudice dell'esecuzione la nomina di un perito per la valutazione dei beni mobili medesimi, procedendo: 1) in caso di beni stimati di scarso valore e dei quali appaia evidente la non utilità di esperire un tentativo di vendita, al relativo smaltimento o distruzione al minor costo possibile per la procedura, considerando le condizioni di mercato, sempre che enti di beneficienza non siano disponibili a riceverli in donazione; 2) se, invece, i beni mobili rivestono un significativo valore economico, alla loro vendita con le modalità ritenute più opportune in relazione alla natura dei beni e considerando le esigenze di celerità della procedura, provvedendo infine al rendiconto delle somme incassate, detraendo le spese sostenute (in caso di mancata vendita, si proceda a smaltimento o distruzione); h) richiederà istruzioni particolari al giudice dell'esecuzione nelle ipotesi ritenute motivatamente straordinarie. - il Responsabile della Forza Pubblica sopra indicato:

5 a) ricevuto il Custode, dovrà concordare con questi la data e l'orario dell'accesso ai fini della liberazione dell'immobile, tenuto conto del termine di 60 giorni o in quello minore concordato ai sensi del paragrafo e); potrà nelle more convocare l'inadempiente presso i propri Uffici intimandogli a propria volta l'osservanza dell'ordine di giustizia impartito; b) dovrà giustificare per iscritto al Custode le ragioni della mancata concessione della forza pubblica nel giorno concordato, contestualmente offrendola per il primo momento utile successivo; c) i Rappresentanti della Forza Pubblica comandati per il servizio interverranno assieme al Custode Giudiziario e su sua richiesta provvederanno a vincere eventuali resistenze estromettendo dall'immobile tutti gli occupanti, prestando poi la loro assistenza per le immediate successive operazioni ( es. ispezione dei luoghi, cambio della serratura, inventario ecc. ); - qualora la situazione lo richieda, il Custode comunica per iscritto ai competenti Servizi Sociali il provvedimento di liberazione emesso dal Giudice dell Esecuzione descrivendo le condizioni economico familiari degli occupanti e ogni altra circostanza utile all adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni; comunica altresì per iscritto agli stessi Servizi Sociali la data fissata per l acquisizione del possesso da parte del Custode, invitando i medesimi, ove ritenuto necessario, ad essere presenti e ad adottare le misure ritenuta necessarie ed opportune anche ai sensi dell art. 403 c.c.; - delle operazione effettuate nel corso degli accessi, dovrà essere redatto verbale, da depositarsi nel fascicolo della procedura. Si rappresenta che la vendita è stata delegata con provvedimento del Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ferme restando le tempistiche sopra indicate per la sua concreta esecuzione. Trieste, 19/12/2018 Il Giudice dell Esecuzione dott. Francesco Saverio Moscato

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