Ordinanza concernente la prescrizione medica di eroina
|
|
- Bernarda Capelli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente la prescrizione medica di eroina dell 8 marzo 1999 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3e capoversi 2 e 3, 3f capoverso 3 e 9 capoverso 3 della legge del 3 ottobre sugli stupefacenti (legge), 2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo 1 Il trattamento basato sulla prescrizione di eroina di persone gravemente dipendenti da questa sostanza persegue i seguenti obiettivi: a. l instaurazione di un legame terapeutico stabile; b. il miglioramento dello stato di salute fisica e/o psichica; c. il miglioramento dell integrazione sociale (capacità lavorativa, distacco dalla scena della droga, attenuazione del comportamento delinquenziale); d. la rinuncia durevole al consumo di oppiacei. 2 Il trattamento basato sull eroina completa la terapia destinata alle persone gravemente dipendenti dall eroina che hanno provato senza successo altre forme di terapia o il cui stato di salute non permette altri tipi di trattamento. Art. 2 Definizioni 1 Per trattamento basato sulla prescrizione di eroina si intende la prescrizione di eroina a persone gravemente dipendenti dall eroina nell ambito di un trattamento globale e interdisciplinare nelle istituzioni di cui all articolo 9. 2 Lo stato di salute include globalmente lo stato somatico e psichico nonché la situazione sociale del paziente. RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell'o del 20 mag. 2009, in vigore dal 1 gen (RU ). 1
2 Sostanze terapeutiche 3 Per gravemente dipendente dall eroina si intende la persona che, per una diagnosi di dipendenza secondo la Classificazione internazionale delle malattie dell OMS del dicembre (International Classification of Diseases and Health-related Classifications, ICD-10), risponde ai criteri di cui ai numeri 4 (sindrome della disassuefazione) e 5 (sviluppo della tolleranza) e ad almeno altri due criteri. Sezione 2: Trattamento basato sulla prescrizione di eroina Art. 3 Interdisciplinarità 1 Il trattamento basato sulla prescrizione di eroina include un assistenza somatica, psichiatrica e sociale. 2 La direzione dell istituzione provvede alla cooperazione e al coordinamento con e tra gli specialisti impegnati nel trattamento. Art. 4 Criteri d ammissione 1 Per poter essere ammessi al trattamento basato sulla prescrizione di eroina il paziente deve: a. avere compiuto i 18 anni; b. essere gravemente dipendente dall eroina da almeno due anni; c. aver interrotto almeno due tentativi di trattamento con un altro metodo ambulatoriale o stazionario riconosciuto, o averli conclusi senza successo; e d. presentare carenze dal profilo somatico, psichico o sociale, riconducibili al consumo di droga. 2 In casi eccezionali e debitamente motivati, soprattutto in caso di malattie fisiche e psichiche gravi che non permettono un trattamento con altri metodi, il trattamento basato sulla prescrizione di eroina può essere ammesso anche se la condizione di cui al capoverso 1 lettera c non è adempita. Art. 5 Indicazione 1 Dopo un approfondito esame dello stato di salute del paziente, gli specialisti responsabili nei rispettivi settori del trattamento danno l indicazione medica e sociale. 2 Essi decidono insieme sull ammissione del paziente. In caso di disaccordo decide il servizio designato nel concetto d esercizio. 3 Lo specialista responsabile della direzione medica presenta una domanda per il rilascio di un autorizzazione per i pazienti conformemente all articolo La Classificazione può essere consultata presso l Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna. Essa può essere ordinata a pagamento presso l Organizzazione mondiale della sanità, Division of Publishing, Language and Library Services, Headquarters, 1211 Ginevra 27. 2
3 Prescrizione medica di eroina Art. 6 Dichiarazione di consenso 1 Al momento dell ammissione al trattamento, il paziente conferma per scritto di essere stato ampiamente informato in merito allo svolgimento del trattamento, ai diritti e doveri che ne derivano nonché alle conseguenze in caso di una loro violazione. 2 I pazienti devono in particolare impegnarsi a non guidare un veicolo a motore durante il trattamento basato sulla prescrizione di eroina. Art. 7 Piano terapeutico 1 Gli obiettivi individuali del paziente nei diversi settori d assistenza sono fissati in un piano terapeutico elaborato in modo interdisciplinare. 2 Il personale responsabile del trattamento verifica trimestralmente gli obiettivi terapeutici e, all occorrenza, li aggiorna. 3 Nel corso della verifica sono valutate in particolare le possibilità di riuscita che potrebbe avere un altro tipo di trattamento, come un programma di somministrazione di metadone o una terapia orientata all astinenza. Art. 8 Somministrazione di eroina 1 La somministrazione di eroina deve avvenire in linea di massima all interno dell istituzione di cui all articolo 9 sotto il controllo a vista del personale responsabile del trattamento. 2 Dosi non iniettabili di eroina possono essere consegnate a pazienti, il cui stato di salute si è stabilizzato, la cui reintegrazione sociale (in particolare sul piano dell alloggio e dell occupazione) è avanzata, che si tengono lontani dalla scena della droga e per i quali la somministrazione di tutte le dosi nell istituzione influirebbe in maniera molto negativa sul seguito della riabilitazione sociale. 3 La consegna a singoli pazienti di sostanze non iniettabili dev essere autorizzata dall Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 4 Le dosi possono essere consegnate esclusivamente a pazienti sottoposti di regola a un trattamento ininterrotto basato sulla prescrizione di eroina per un periodo di sei mesi. In casi eccezionali e debitamente motivati, l UFSP può ridurre questa durata, ma non al di sotto dei tre mesi. 5 La quantità consegnata di sostanze non iniettabili non può eccedere la dose giornaliera. Eventuali disciplinamenti meno restrittivi riguardanti le quantità consegnate devono essere verificati nell ambito di studi scientifici. 6 Per la prescrizione e la consegna di eroina, l UFSP emana istruzioni e raccomandazioni. Sono salve le disposizioni cantonali riguardanti la prescrizione e la consegna di morfina e metadone e altre sostanze stupefacenti. Esse sono applicabili per analogia all eroina, ove non sia stabilito altrimenti. 3
4 Sostanze terapeutiche Sezione 3: Istituzione per il trattamento basato sulla prescrizione di eroina Art. 9 Istituzione Sono adatte a praticare il trattamento basato sulla prescrizione di eroina le istituzioni che: a. garantiscono un trattamento interdisciplinare e un assistenza secondo l articolo 3; b. garantiscono la competenza specifica del personale medico e degli altri specialisti; c. dispongono di un effettivo sufficiente di personale per il trattamento e l assistenza; d. dispongono di locali con ubicazione e infrastruttura appropriate; e. provvedono affinché le operazioni in relazione con l eroina avvengano in modo sicuro e assicurano la garanzia della qualità. Art. 10 Ente responsabile e direzione 1 I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni private sono gli enti responsabili dell istituzione. 2 All ente responsabile spetta la direzione generale dell istituzione, segnatamente l organizzazione necessaria al trattamento basato sulla prescrizione di eroina, l assunzione del personale e l infrastruttura, nonché il suo finanziamento. 3 La direzione generale dell istituzione non ha il diritto di dare istruzioni agli specialisti riguardo a decisioni relative ai trattamenti. Art. 11 Personale responsabile del trattamento 1 Il personale responsabile del trattamento comprende almeno: a. un medico responsabile della direzione medica, titolare di un autorizzazione per la prescrizione di cui agli articoli 9 e 10 della legge; b. uno specialista responsabile dell assistenza psicosociale; c. due persone competenti per la cura dei pazienti e per la consegna degli stupefacenti e dei medicamenti prescritti. 2 In tutti i settori del trattamento e dell assistenza deve essere a disposizione sufficiente personale qualificato. 3 Uno specialista può assumere la responsabilità di due settori di assistenza, se possiede la dovuta formazione e le sue capacità di assistenza lo consentono. 4
5 Prescrizione medica di eroina Art. 12 Delega 1 In casi eccezionali debitamente motivati, singoli settori del trattamento e dell assistenza possono essere delegati a persone o istituzioni esterne qualificate, sempre che sia garantita un assistenza interdisciplinare coordinata. 2 La delega deve essere autorizzata dall UFSP. 3 La consegna e la prescrizione dell eroina secondo l articolo 8 non possono essere delegate. Art. 13 Formazione e perfezionamento 1 La maggior parte degli specialisti deve dimostrare di possedere un esperienza professionale sufficiente nell ambito del trattamento e dell assistenza di tossicodipendenti. 2 Il personale deve frequentare regolarmente corsi di perfezionamento. L UFSP lo informa sui risultati significativi della ricerca e sulle relative raccomandazioni per il trattamento. Art. 14 Sicurezza 1 Gli stupefacenti devono essere separati da tutte le altre merci e custoditi sotto chiave in una cassaforte posta in un locale ufficialmente previsto per questo scopo. Nel caso dovessero sorgere problemi di sicurezza, i Cantoni possono prescrivere provvedimenti supplementari. 2 L istituzione elabora di concerto con le autorità locali di polizia competenti, un dispositivo per la sicurezza dei pazienti e del personale responsabile del trattamento. 3 Il responsabile del controllo degli stupefacenti deve poter fornire in ogni momento all autorità che ha rilasciato l autorizzazione i documenti giustificativi per il ritiro e l utilizzazione delle sostanze prescritte. Art. 15 Concetto d esercizio e di trattamento 1 L istituzione elabora un concetto d esercizio dettagliato che informa in particolare in merito all ente responsabile, alla direzione dell istituzione, alle responsabilità, alle risorse di personale, alla situazione dei locali, al numero dei posti per il trattamento, alla sicurezza, alla protezione dei dati, al finanziamento e all inserimento a livello organizzativo nella rete regionale delle istituzioni di aiuto ai tossicodipendenti. 2 I principi del trattamento, le responsabilità e le modalità di collaborazione tra gli specialisti che partecipano al trattamento nonché il loro perfezionamento sono stabiliti nel concetto di trattamento. 3 Ogni cambiamento sostanziale apportato al concetto d esercizio e di trattamento deve essere comunicato immediatamente all UFSP. 4 Nella misura in cui ne siano toccati, gli interessati devono poter prendere visione del concetto d esercizio e di trattamento. 5
6 Sostanze terapeutiche Sezione 4: Autorizzazioni Art. 16 Competenza dell UFSP 1 L UFSP ha i compiti seguenti: a. rilascia le autorizzazioni per le istituzioni, i medici e i pazienti; b. rilascia le autorizzazioni per procurarsi, preparare e mettere in circolazione l eroina necessaria al trattamento; c. esercita la sorveglianza sulle istituzioni mediante controlli periodici in stretta collaborazione con le autorità cantonali competenti; d. formula raccomandazioni per le istituzioni ed emana istruzioni segnatamente sul coordinamento e sulla garanzia della qualità del trattamento basato sulla prescrizione di eroina; e. promuove e sostiene il perfezionamento del personale specializzato; f. promuove e sostiene la ricerca in merito a ulteriori questioni legate al trattamento basato sulla prescrizione di eroina; g. riferisce annualmente al Dipartimento federale dell interno a destinazione del Consiglio federale. 2 L UFSP può sostenere le istituzioni con contributi all esercizio. Art Art. 18 Autorizzazione per l istituzione 1 L UFSP può rilasciare un autorizzazione a istituzioni per il trattamento basato sulla prescrizione di eroina, se: a. le è stata rilasciata l autorizzazione cantonale secondo l articolo 14 capoverso 1 della legge; b. il concetto d esercizio e di trattamento (art. 15) è stato approvato dal Cantone nel quale si trova l istituzione; c. almeno un medico è titolare dell autorizzazione secondo l articolo 19; d. le altre condizioni per il trattamento basato sulla prescrizione di eroina nonché i requisiti posti agli specialisti che partecipano al trattamento e all istituzione ai sensi della presente ordinanza sono adempiti. 2 Per permettere la necessaria continuazione del trattamento basato sulla prescrizione di eroina in caso di ospedalizzazione di un paziente oppure se quest ultimo è tenuto a scontare una pena privativa della libertà di 30 giorni al massimo, in casi eccezionali debitamente motivati può essere rilasciata alla clinica o al servizio sanitario dell istituto per l esecuzione della pena, un autorizzazione limitata al periodo di soggiorno senza che le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e d siano adempite. 4 Abrogato dal n. I dell'o del 20 mag. 2009, con effetto del 1 gen (RU ). 6
7 Prescrizione medica di eroina L autorizzazione rilasciata all istituzione ha una validità di 2 anni. Essa è rinnovata nella misura in cui le condizioni di rilascio siano ancora adempite. Art. 19 Autorizzazione data al medico 1 L UFSP rilascia a un medico un autorizzazione per la prescrizione di eroina, qualora egli: a. abbia il diritto di dispensare stupefacenti secondo l articolo 9 della legge; b. disponga di esperienza nel trattamento di persone gravemente dipendenti dall eroina. 2 L autorizzazione data al medico ha una validità di due anni. Essa è rinnovata nella misura in cui le condizioni di rilascio siano ancora adempite. Art. 20 Autorizzazione data al paziente 1 L UFSP rilascia a un paziente l autorizzazione per il trattamento basato sulla prescrizione di eroina in un istituzione autorizzata, se: a. i criteri di ammissione di cui all articolo 4 sono soddisfatti; b. la direzione medica propone l ammissione; c. l autorità cantonale competente di cui all articolo 15a capoverso 5 della legge o la direzione dell istituzione non ha nulla da eccepire. 2 L autorizzazione data al paziente ha una validità di due anni. In casi giustificati essa può essere rinnovata di volta in volta per un anno. 3 Le richieste di rinnovo devono contenere una documentazione relativa allo svolgimento del precedente trattamento e i nuovi obiettivi terapeutici. Art. 21 Estinzione dell autorizzazione data al paziente L autorizzazione data al paziente si estingue: a. allo scadere della durata di validità; b. su richiesta del paziente; c. al termine del trattamento. Art. 22 Revoca dell autorizzazione data al paziente L UFSP può revocare al paziente l autorizzazione per il trattamento basato sulla prescrizione di eroina in caso di: a. consumo illegale di stupefacenti all interno dell istituzione; b. consegna a terzi o vendita degli stupefacenti ricevuti; c. minacce o uso della violenza contro membri del personale curante o contro altre persone all interno dell istituzione; 7
8 Sostanze terapeutiche d. rifiuto di principio o reiterato di sottoporsi al trattamento o all assistenza concomitanti alla prescrizione di eroina; e. inosservanza delle condizioni convenute nella dichiarazione di consenso. Sezione 5: Protezione dei dati Art Le istituzioni comunicano all UFSP, per il tramite delle autorità cantonali competenti, i dati personali necessari al rilascio dell autorizzazione (nome, indirizzo, data di nascita, attinenza, nonché i dati relativi all adempimento dei criteri di ammissione). 2 Per controllare la qualità del trattamento ai sensi dell articolo 16 capoverso 1 lettere c e d, l UFSP prende visione delle cartelle cliniche e dei piani terapeutici dei pazienti o incarica terzi di farlo, imponendo loro l obbligo del segreto. 3 Tutte le elaborazioni di dati personali a scopo di ricerca e di valutazione soggiacciono alla legge federale del 19 giugno sulla protezione dei dati e devono essere svolte in modo da garantire l anonimato. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24 Disposizione transitoria Le autorizzazioni per esperimenti di prescrizione medica di eroina rilasciate prima dell entrata in vigore della presente ordinanza sono valide fino alla loro scadenza, ma al più tardi fino al 31 dicembre Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile RS
812.121.6 Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza
Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti e sulle altre turbe legate alla dipendenza (Ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti, ODStup) del 25 maggio 2011 (Stato 1 luglio 2011) Il Consiglio federale
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
Dettagli832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettagli811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
Dettagli414.134.2 Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna
Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla formazione continua al PFL) del 27 giugno 2005 (Stato 30
DettagliOrdinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre) Modifica del 22 ottobre 2008 Il Consiglio federale
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
Dettaglidel 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliDipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Direttiva sulla trasmissione elettronica dei dati del sistema d informazione HOOGAN agli organizzatori di manifestazioni
DettagliOrdinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)
Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990) 5.1.4.3 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 15 novembre 1989 n. 3528 del Consiglio di Stato, d e c
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Premessa La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile, in base alla Legge
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
Dettagli510.624. Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGN) 510.624 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 15 capoverso 3, 19 capoverso
DettagliOrdinanza sul collocamento in vista d adozione
Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 269c capoverso 3 del Codice civile 1 (CC); visto l articolo 26 della legge federale
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliMOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1
MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1 Atto Entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati Gazzetta ufficiale Direttiva 2011/24/UE 24.4.2011 25.10.2013 GU L 88,
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliPromemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici
telefono fax e-mail Ufficio giuridico Residenza governativa Piazza Governo 6501 Bellinzona 091 814 31 03 091 814 44 96 dfe-ug@ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell'economia
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
Dettagli510.211.3 Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento del 15 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
DettagliSTATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi
DettagliCorso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi
Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi La sicurezza sui luoghi di lavoro Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Ing. Luca Magnelli Firenze 19 ottobre 2010 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Decisioni del Consiglio degli Stati del 9.6.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 10.6.2015: adesione Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () Modifica del L Assemblea
DettagliAzienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA La trasparenza è uno strumento per il controllo diffuso da parte dei cittadini dell attività amministrativa e un elemento dell azione di prevenzione
DettagliProfilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)
4.3.3.1.4. Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT) del 10 giugno 1999 1. Statuto Le scuole universitarie di teatro (SUT) rientrano nella categoria delle scuole universitarie professionali. Sono
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliS.I.C.E.S. SrL Società Italiana Centri Educazione Stradale Parco Scuola del Traffico
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo studente S.I.C.E.S. SrL Società Italiana Centri Educazione Stradale Parco Scuola del Traffico
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Assistente d ufficio con certificato federale di formazione pratica (CFP) dell 11 luglio 2007 (stato il 1 febbraio 2012) 68103 Assistente d ufficio
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1079 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, MATTEO BRAGANTINI Istituzione del Registro nazionale delle guardie particolari
DettagliLegge federale sul commercio ambulante
Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettaglidell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro (Ordinanza sui corsi di tiro) 512.312 dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
DettagliLegge sui consulenti in brevetti
(LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto
DettagliCAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.
CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14. (Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) 946.231 del 22 marzo 2002 (Stato 27 luglio 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliNorme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)
DettagliCOMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)
COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Dipartimento per l Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione S.I.C.E.S. SrL Società
DettagliLegge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () e-parl 03.12.2013 09:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliDirettive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale
Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale del giugno 0 La direttrice dell Istituto Universitario Federale per la Formazione
DettagliRegolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliProfilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali
4.3.3.1.2. Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-LA) del 10 giugno 1999 1. Statuto La formazione in linguistica applicata di livello
DettagliDisposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti
Delibera 25 novembre 2014, n. 1410 Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonchè per consulenti Allegato Disposizioni
DettagliOBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO 81/08
OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO 81/08 Obblighi Datore di Lavoro - Misure generali di tutela (D.Lgs. 81/08, art. 15)...1 Obblighi Datore di Lavoro - Delega di funzioni (D.Lgs. 81/08, art. 16)...1 Obblighi
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
Dettagli0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture
Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria concernente gli autotrasporti internazionali 0.741.619.163 Conchiuso il 22 ottobre 1958 Entrato in vigore il 4 aprile 1959 Il Consiglio federale svizzero
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
DettagliCancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio
Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch Comunicato stampa Gennaio 2014 Incentivi della per iniziative nel campo della mobilità aziendale.
Dettagli